AZ FUND 1
AZ FUND 1
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
AZ Fund Management S.A.
avente sede sociale a Lussemburgo 00, xxxxxx Xxxxxxxx
(Xxxxxxxx ddi commercio R.C.S. di Lussemburgo B 73 617) (di seguito denominata "Società di Gestione")
REGOLAMENTO DI GESTIONE
MODIFICHE
A DECORRERE DAL 18 NOVEMBRE 2014
SI È CONVENUTO DI MODIFICARE
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE COME SEGUE:
del fondo comune di investimento a comparti multipli
AZ FUND 1
1. Il Fondo
AZ FUND 1 (il “Fondo”) è un fondo comune d’investimento a comparti multipli regolato dal diritto lussemburghese, conformemente alla parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d’investimento collettivo, e successive modifiche (di seguito la “Legge”), costituito a Lussemburgo su iniziativa di AZIMUT Holding S.p.A.
Il Fondo, in quanto fondo comune di investimento a comparti multipli, non ha personalità giuridica. I suoi averi appartengono ai partecipanti in comproprietà indivisa e costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione.
Il Fondo rappresenta una massa indivisa di valori mobiliari ed altre attività finanziarie appartenenti ai suoi partecipanti, gestita nell'interesse esclusivo di questi ultimi da parte di AZ Fund Management S.A. (di seguito denominata "Società di Gestione"), Società Anonima di diritto lussemburghese, secondo il principio della ripartizione dei rischi.
Gli attivi del Fondo sono e resteranno distinti da quelli della Società di Gestione e degli altri fondi gestiti.
Tutti gli attivi del Fondo sono depositati presso la banca depositaria BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo (di seguito denominata "Banca Depositaria"), avente sede al 00, xxx xx Xxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, xx virtù di un contratto in qualità di Banca Depositaria.
BNP Paribas Securities Services è una banca costituita sotto forma di Società in accomandita per azioni di diritto francese ed è interamente posseduta da BNP Paribas.
I diritti e gli obblighi dei partecipanti, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti in via contrattuale dalle clausole sotto riportate, che costituiscono il regolamento di gestione del Fondo (di seguito denominato "Regolamento di Gestione").
I conti del Fondo saranno espressi in Euro. Saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Il Revisore dei Conti del Fondo sarà nominato ogni anno dalla Società di Gestione.
2. La Società di Gestione
Il Fondo è gestito da AZ Fund Management S.A., avente sede sociale a Lussemburgo al 00, xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000.
Nel rispetto dei limiti del presente Regolamento di Gestione, la Società di Gestione dispone dei più ampi poteri di gestione ed amministrazione del Fondo per conto dei partecipanti, nonché di esercizio delle funzioni sotto indicate, a titolo puramente indicativo:
- Gestione del portafoglio
- Amministrazione:
- a) servizi giuridici e di gestione contabile del Fondo;
- b) richieste di informazioni da parte dei clienti;
- c) valorizzazione del portafoglio e determinazione del valore delle quote;
- d) controllo del rispetto delle disposizioni normative;
- e) tenuta del registro dei portatori di quote;
- f) se del caso, distribuzione dei ricavi;
- g) emissione, riscatto e conversione delle quote;
- h) stipula e risoluzione dei contratti;
- i) registrazione e conservazione delle operazioni.
- Commercializzazione
Se, per motivi eccezionali, alla Società di Gestione viene impedito di adempiere alle sue funzioni, questa avrà la facoltà di nominare un istituto pro tempore a Lussemburgo affinché eserciti ed assuma tutti o parte dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento di Gestione. Inoltre, la Società di Gestione è autorizzata a delegare, sotto la sua responsabilità e controllo finale, tutte o parte delle sue funzioni a terzi debitamente abilitati a questo scopo.
La Società di Gestione ha la facoltà di rinunciare al suo mandato:
1. quando i suoi obblighi vengono assunti da un'altra società di gestione, ammesso che tale trasferimento di obblighi sia effettuato nel rispetto della Legge o del presente Regolamento di Gestione;
2. in caso di scioglimento del Fondo.
I partecipanti conferiscono alla Società di Gestione il potere di rappresentarli alle Assemblee Generali delle società i cui titoli sono compresi nel Fondo e di votare al loro posto in occasione di dette assemblee.
La Società di Gestione ha l'obbligo di adempiere il presente mandato nell'interesse esclusivo degli azionisti e in conformità con la legislazione applicabile alle Società in questione.
Né la Società di Gestione, né la Banca Depositaria, che agiscono in nome del Fondo, possono concedere prestiti o fornire garanzie per conto di terzi.
La Società di Gestione ha stipulato con alcune controparti accordi che prevedono il pagamento da parte degli intermediari negoziatori di beni e servizi accessori di varia natura (es. servizi di ricerca, consulenza o informatici) individuati dalla Società di Gestione e dalla stessa utilizzati. Tutti i beni e servizi rientranti nell’ambito di tali accordi sono volti a fornire un supporto all’attività di gestione del Fondo per conto del quale le operazioni di compravendita vengono disposte e sono a tal fine utilizzate.
Le condizioni contrattuali e le modalità di prestazione del relativo servizio di negoziazione non comportano la possibilità che le operazioni eseguite per conto del Fondo siano concluse a condizioni comparativamente svantaggiose, in quanto il negoziatore si è impegnato ad assicurare alla Società di Gestione le condizioni di “best execution”.
3. La Banca Depositaria
La Banca Depositaria è nominata dalla Società di Gestione. Tale nomina potrà essere revocata da una qualsiasi delle parti, in qualsiasi momento, tramite preavviso scritto di almeno tre mesi. Il nome corrispondente dovrà figurare in tutti i prospetti e nelle relazioni finanziarie concernenti il Fondo.
BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, viene nominata Banca Depositaria delle attività del Fondo.
Tutti i titoli e i contanti detenuti dal Fondo sono conservati a suo nome ed affidati alla Banca Depositaria che adempie agli obblighi e ai doveri previsti dalla Legge.
La Banca Depositaria, conformemente alle usanze bancarie, può affidare ad altri istituti alcuni averi del Fondo che non sono né quotati né negoziati a Lussemburgo.
La Banca Depositaria compie gli atti di disposizione materiale degli averi del Fondo. Esegue gli ordini e si attiene alle istruzioni della Società di Gestione nella misura in cui essi siano compatibili con le disposizioni legali ed il Regolamento di Gestione.
Nella fattispecie, la Banca Depositaria si occupa di:
a) assicurarsi che la vendita, l'emissione, il riscatto e l'annullamento delle Quote dei vari comparti del Fondo (di seguito denominati "Comparti") effettuati per conto del Fondo o dalla Società di Gestione si svolgano conformemente alla Legge o al Regolamento di Gestione,
b) assicurarsi che il calcolo del valore delle Quote dei vari Comparti del Fondo sia effettuato conformemente alla Legge o al Regolamento di Gestione,
c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, a meno che siano contrarie alla Legge o al Regolamento di Gestione,
d) assicurarsi che nelle operazioni sugli attivi del Fondo il controvalore le sia rimesso nei termini d’uso,
e) assicurarsi che i proventi del Fondo siano impiegati conformemente al Regolamento di Gestione.
La Banca Depositaria sarà retribuita per i suoi servizi in base al contratto di Banca Depositaria stipulato tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria stessa.
La Società di Gestione potrà porre fine alle funzioni della Banca Depositaria con un preavviso scritto di almeno tre mesi; la Banca Depositaria potrà parimenti rinunciare al suo mandato con un preavviso scritto di almeno tre mesi indirizzato alla Società di Gestione.
4. Politica di investimento e restrizioni
Ai fini del presente capitolo, ciascun Comparto viene considerato come un singolo organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari.
Le norme e le restrizioni descritte qui di seguito si applicheranno al Fondo e a tutti i comparti del Fondo (di seguito denominati "Comparti"):
I. Disposizioni generali
I criteri e le restrizioni di seguito descritti devono essere rispettati dal Fondo per ciascuno dei suoi Comparti:
1) Gli investimenti del Fondo sono esclusivamente costituiti da:
a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato;
b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno stato membro dell’Unione Europea regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati alla borsa valori di uno stato al di fuori dell’Unione Europea o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno stato non facente parte dell’Unione Europea, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, cioè una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi stato dell'America, dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania;
d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:
i. le modalità di emissione prevedano l’impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o ad un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, cioè una borsa valori o un
altro mercato regolamentato di qualsiasi stato dell’America, dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania;
ii. l’ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall’emissione;
e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell’art. 1, paragrafo (2), punti a) e b), della direttiva 2009/65/CE, indipendentemente dal fatto che siano o meno situati in uno stato dell’Unione Europea, a condizione che:
- tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l’assoggettamento di tali organismi ad un tipo di vigilanza considerata dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario (“CSSF”) equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
-il livello di protezione garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, le norme relative all’allocazione degli attivi, ai prestiti ottenuti, ai prestiti concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE;
-le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e passività, dei profitti e delle operazioni per il periodo in esame;
- la parte di patrimonio degli OICVM o dei predetti altri OIC, di cui è prevista l’acquisizione da parte di ogni comparto, che può essere investita completamente in quote di altri OICVM o altri OIC, secondo i rispettivi documenti costitutivi, non superi il 10%;
I Comparti qualificatisi come OICVM feeder devono investire almeno l'85% dei loro attivi in un altro OICVM o Comparto di OICVM, conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi e come da definizione fornita nel Prospetto.
Qualora si qualifichi come OICVM feeder, un Comparto può detenere fino al 15% dei propri attivi in uno o più degli strumenti che seguono:
a titolo accessorio delle liquidità ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 2 della Legge del 2010, e
degli strumenti finanziari che possono essere esclusivamente utilizzati a fini di copertura, conformemente alle disposizioni in merito dell'articolo 41(1)(g) e dell'articolo 42 (2) e (3) della Legge del 2010.
In tal caso, gli Investitori verranno avvertiti anticipatamente e le informazioni corrispondenti saranno messe a disposizione degli Investitori interessati.
f) depositi presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati ed aventi una scadenza inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea o, qualora la sede sociale dell’istituto di credito si trovi in un paese terzo, sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
g) strumenti finanziari derivati, tra cui gli strumenti assimilabili che danno luogo ad un pagamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato del tipo di cui ai precedenti punti a), b) e c); e/o strumenti finanziari derivati negoziati privatamente (“strumenti derivati over-the- counter”), a condizione che:
- gli attivi sottostanti consistano in strumenti di cui al precedente paragrafo 1), punti da a) ad f), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui ogni comparto può effettuare investimenti in conformità con i rispettivi obiettivi di investimento;
- le controparti nelle operazioni su strumenti derivati over-the-counter siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF e
- gli strumenti derivati over-the-counter siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa della Società di Gestione, essere venduti, liquidati o chiusi da un'operazione speculare, in qualsiasi momento e al loro giusto valore;
h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, purché l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano essi stessi soggetti ad una regolamentazione finalizzata a tutelare gli investitori e il risparmio e purché questi strumenti siano:
- emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno stato membro dell’Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dall’Unione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno stato terzo o, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo internazionale di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’Unione Europea, oppure
- emessi da una società i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), oppure
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto assoggettato e conforme a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose rispetto a quelle previste dalle leggi comunitarie, oppure
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo punto di cui sopra, e l’emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve siano almeno pari ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) e che presenti e pubblichi i suoi conti annuali in conformità con la quarta direttiva 78/660/CEE, o un soggetto che, all’interno di un gruppo di società comprendenti una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedicato al finanziamento delle società veicolo per la cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.
2) Tuttavia, il Fondo può investire il suo patrimonio netto fino a concorrenza massima del 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo 1).
3) Il Fondo non può investire in attività immobiliari.
4) Il Fondo non può acquistare metalli preziosi, né loro certificati rappresentativi per alcun comparto.
5) Ogni comparto del Fondo può detenere liquidità a titolo accessorio. Tuttavia, la Società di Gestione si riserva la facoltà, in presenza di condizioni di mercato sfavorevoli ovvero in relazione a opportunità di investimento, di detenere liquidità in misura significativa, nell'ambito di ciascun comparto.
6) (a) Il Fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi costituiti presso lo stesso soggetto. Il rischio di controparte della Società in un’operazione su strumenti derivati over-the-counter non può superare il 10% del proprio patrimonio qualora la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente paragrafo 1), punto f) o il 5% del proprio patrimonio, negli altri casi.
(b) Inoltre, in aggiunta al limite di cui al punto 6) (a), il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti per comparto negli emittenti in cui un determinato comparto investe più del 5% del suo patrimonio netto non può superare il 40% del valore del patrimonio netto del comparto del caso.
Questo limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di vigilanza prudenziale, né alle operazioni su strumenti derivati over-the-counter con questi istituti.
Nonostante i limiti individuali fissati al precedente punto 6) (a), nessun comparto può combinare:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso soggetto,
- depositi presso uno stesso soggetto, e/o
- rischi derivanti da operazioni su strumenti derivati over-the-counter con un solo soggetto, che superino il 20% del proprio patrimonio netto.
(c) Il limite del 10% di cui al paragrafo 6) (a), primo periodo, può essere elevato sino ad un massimo del 35% quando i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea, dai suoi enti pubblici territoriali o da uno stato europeo che non sia membro dell’Unione Europea o da uno stato dell’America del Nord, dell’America del Sud, dell’Asia, dell’Africa o dell’Oceania o da un’organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione Europea.
(d) Il limite del 10% di cui al punto 6) (a), primo periodo, può essere elevato sino ad un massimo del 25% per certe obbligazioni, quando queste siano emesse da un istituto di credito avente sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea e soggetto, per legge, ad un controllo pubblico particolare finalizzato a proteggere i titolari di tali obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall’emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità con la legge, in attività che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, possano coprire i crediti risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell’emittente, sarebbero utilizzate in primo luogo per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi maturati. Quando il Fondo investe più del 5% del patrimonio netto di ciascun comparto nelle obbligazioni di cui al presente paragrafo, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di questi investimenti non può superare l’80% del valore del patrimonio netto di ciascun comparto del Fondo.
Conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi, i comparti del Fondo possono qualificarsi come OICVM feeder (di seguito denominati "Feeder") o come OICVM master (di seguito denominati "Master"). Un Feeder investirà almeno l'85% del valore del proprio patrimonio netto in titoli del medesimo OICVM Master o comparto di un OICVM. Un comparto esistente può convertirsi in feeder o master subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi. Un Feeder o un Master esistenti possono convertirsi in un comparto standard diverso sia da un OICVM feeder che da un OICVM master. Un Feeder può sostituire l'OICVM Master mediante un altro OICVM master. In caso di qualifica come Xxxxxx, ciò sarà menzionato nella descrizione del Comparto, nell'Allegato I.
(e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti (c) e (d) non sono presi in considerazione per l’applicazione del limite del 40% fissato al paragrafo (b). I limiti previsti ai punti (a), (b), (c) e (d) non possono essere cumulativi; pertanto, gli investimenti nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi o in strumenti derivati effettuati con questo emittente, in conformità con i punti (a), (b), (c) e (d), non possono in ogni caso superare complessivamente il 35% del patrimonio netto di ciascun comparto del Fondo.
Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità con le norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate come un unico soggetto per il calcolo dei limiti previsti al presente punto 6).
Ciascun comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.
IN CONFORMITÀ CON L’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE, I COMPARTI DEL FONDO SONO AUTORIZZATI AD INVESTIRE SINO A CONCORRENZA DEL 20% DEL PROPRIO PATRIMONIO NETTO IN AZIONI E/O IN OBBLIGAZIONI EMESSE DA UNO STESSO SOGGETTO, QUANDO LA POLITICA D'INVESTIMENTO IN TALI COMPARTI SI PROPONE DI RIPRODURRE LA COMPOSIZIONE DI UN INDICE AZIONARIO O OBBLIGAZIONARIO PRECISO RICONOSCIUTO DALLA CSSF, SULLA BASE DI QUANTO SEGUE:
- LA COMPOSIZIONE DELL’INDICE È SUFFICIENTEMENTE DIVERSIFICATA,
- L’INDICE COSTITUISCE UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MERCATO AL QUALE SI RIFERISCE,
- È OGGETTO DI DEBITA PUBBLICAZIONE.
IL PRESENTE LIMITE DEL 20% PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AL 35% PER UN SOLO EMITTENTE IN CASO DI CONDIZIONI ECCEZIONALI SU MERCATI REGOLAMENTATI IN CUI PREVALGONO CERTI VALORI MOBILIARI O CERTI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO.
INOLTRE, IN CONFORMITÀ CON L’ARTICOLO 45 DELLA LEGGE, IL FONDO È AUTORIZZATO AD INVESTIRE FINO AL 100% DELLE ATTIVITÀ NETTE DI OGNI COMPARTO IN VALORI MOBILIARI E IN STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI O GARANTITI DA UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, DAI SUOI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DA UNO STATO MEMBRO DELL’OCSE, DAL BRASILE O DA ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CARATTERE PUBBLICO DI CUI FANNO PARTE UNO O PIÙ STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, A CONDIZIONE CHE CIASCUN COMPARTO DETENGA TITOLI APPARTENENTI AD ALMENO SEI EMISSIONI DIVERSE E CHE I VALORI APPARTENENTI AD UNA STESSA EMISSIONE NON SUPERINO IL 30% DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO TOTALE DEL COMPARTO DEL CASO.
7) (a) Il Fondo può acquisire le quote di OICVM e/o di altri OIC di cui al precedente paragrafo 1) punto e), a condizione che ciascun comparto non investa più del 20% del proprio patrimonio netto in uno stesso OICVM o altro OIC.
Ai fini dell’applicazione di questo limite di investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli deve essere considerato come un emittente distinto, a condizione che sia garantito il principio della segregazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti di terzi.
(b) Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, nel loro complesso, il 30% del patrimonio netto di un comparto.
Quando il Fondo investe nelle quote di OICVM e/o di altri OIC, gli attivi di questi OICVM o altri OIC non sono combinati ai fini dei limiti previsti al precedente paragrafo 6).
(c) Quando il Fondo investe in un OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da una qualsiasi altra società di gestione cui tale società di gestione sia collegata nell’ambito di una gestione o controllo comuni o tramite una partecipazione diretta o indiretta di rilevante entità, non sarà a carico del Fondo alcuna spesa di sottoscrizione o di riscatto nell’ambito dei suoi investimenti in altri OICVM e/o altri OIC.
Il Fondo indicherà nella sua relazione annuale la percentuale massima di spese di gestione sostenute da ciascun comparto e dagli OICVM e/o altri OIC in cui ciascun comparto abbia investito nel corso dell’esercizio di riferimento.
8) a) La Società di Gestione non può acquistare, per conto del Fondo, azioni aventi diritto di voto e che le consentano di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un emittente;
b) Inoltre, il Fondo non può acquistare più del:
(i) 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
(ii) 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
(iii) 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo d'investimento collettivo;
(iv) 10% di strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.
I limiti previsti ai punti (ii), (iii) e (iv) possono non essere rispettati al momento dell’acquisizione se, in quel frangente, non possono essere calcolati l’ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l’ammontare netto dei titoli emessi;
c) i paragrafi a) e b) non sono applicabili in relazione a:
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea o dai suoi enti pubblici territoriali;
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato europeo non membro dell’Unione Europea o da uno stato dell’America del Nord o dell’America del Sud, dell’Asia, dell’Africa o dell’Oceania;
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’Unione Europea;
- le azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno stato terzo rispetto all’Unione Europea che investa il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di questo stato quando, ai sensi della legislazione di tale stato, detta partecipazione costituisca per il Fondo l’unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo stato. Tuttavia, questa deroga si applica soltanto a condizione che la società dello stato terzo rispetto all’Unione Europea sia conforme nella sua politica di investimento ai limiti previsti nel presente articolo.
9) Il Fondo non è tenuto a rispettare:
a) i limiti di cui sopra in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del suo patrimonio;
b) i paragrafi 6) e 7) per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data dell’autorizzazione all’apertura di ciascun comparto, a condizione che lo stesso faccia in modo che sia rispettato il principio della ripartizione dei rischi;
c) i limiti di investimento di cui ai paragrafi 6) e 7) si applicano al momento dell’acquisto dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario; qualora si verifichi un superamento dei limiti di cui al presente paragrafo indipendentemente dalla volontà della Società di Gestione o a seguito dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione dovrà prefiggersi come obiettivo principale delle proprie operazioni di vendita quello di regolarizzare tale situazione, tenendo conto dell’interesse dei partecipanti al Fondo.
10) Un Comparto del Fondo può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o diversi altri Comparti del Fondo, a condizione che:
a) il Comparto target non investa a sua volta nel comparto che investe nel citato Comparto target, e
b) la proporzione di attivi che i Comparti target di cui si prevede l'acquisizione possono investire globalmente in quote di altri Comparti target del Fondo, in base al regolamento di gestione, non superi il 10%, e
c) il diritto di voto eventualmente legato ai suddetti titoli sia sospeso per un tempo pari al periodo in cui il Comparto citato li detiene e fermo restando un adeguato trattamento a livello contabile e nelle relazioni periodiche, e
d) in ogni caso, per il tempo in cui questi titoli saranno detenuti dal Fondo, il loro valore non sia considerato ai fini del calcolo del patrimonio netto del Fondo allo scopo di verificare la soglia minima del patrimonio netto definita dalla Legge; e
e) le commissioni di gestione/sottoscrizione o rimborso non risultino doppie: a livello di Comparto del Fondo che ha investito nel comparto target e a livello di tale Comparto target.
11) Il Fondo non può contrarre prestiti, per alcuno dei comparti, ad eccezione di:
a) acquisizioni di valuta tramite un prestito “back-to-back”;
b) prestiti sino a concorrenza del 10% del patrimonio netto del comparto, a condizione che si tratti di prestiti temporanei;
12) Il Fondo non può concedere prestiti o farsi garante per conto di terzi. Questa restrizione non impedisce l’acquisto da parte del Fondo di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 1) punti e), g) e h) non interamente liberati.
13) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 1) punti e), g) e h).
14) La Società di Gestione si avvarrà di un metodo di gestione dei rischi tale da consentirle di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio associato alle posizioni ed il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di ciascun comparto del Fondo e utilizzerà un metodo che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati over-the- counter e comunicherà regolarmente alla CSSF, secondo le norme dettagliate stabilite da quest’ultima, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi ed i metodi scelti per valutare i rischi associati alle operazioni su strumenti derivati.
15) La Società di Gestione farà in modo che il rischio globale legato agli strumenti derivati di ciascun comparto del Fondo non superi il valore netto totale del suo portafoglio ossia che il rischio globale legato all’utilizzo di strumenti finanziari derivati non possa superare il 100% del valore netto d’inventario e che il rischio globale assunto da un comparto non possa superare stabilmente il 200% del valore netto d’inventario, fatto salvo quanto già previsto al punto 11) (b). I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell’evoluzione prevedibile dei mercati e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.
Ciascun Comparto può, nell’ambito della sua politica di investimento e nei limiti stabiliti al precedente punto 6) (e), investire in strumenti finanziari derivati purché, nell’insieme, i rischi cui sono esposti gli attivi sottostanti non superino i limiti di investimento di cui al precedente paragrafo 6). Quando un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su un indice, tali investimenti non sono necessariamente combinati con i limiti di cui al precedente paragrafo 6). Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporta uno strumento derivato, quest'ultimo deve esser tenuto in considerazione al momento dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto 15).
16) Il metodo utilizzato per la determinazione del rischio globale e del livello di leva atteso da ogni comparto sarà previsto nel prospetto insieme al metodo utilizzato per calcolare il livello di leva atteso di ogni comparto.
II. Disposizioni relative alle tecniche ed agli strumenti finanziari
Il Fondo è autorizzato, secondo le modalità di seguito descritte, a:
- avvalersi delle tecniche e degli strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, a condizione che il ricorso a queste tecniche e strumenti avvenga al fine di una buona gestione del portafoglio titoli;
- fare ricorso a tecniche e strumenti finalizzati a coprire i rischi di cambio nell’ambito della gestione del loro patrimonio.
Tecniche di gestione efficace del portafoglio
Il Fondo fa ricorso a tecniche e strumenti di cui all'articolo 42, comma 2, della Legge del 2010 e all'articolo 11 della Direttiva europea del 19 marzo 2007 (2007/167CE) in merito agli attivi idonei per fini di gestione efficace del portafoglio tramite alcuni strumenti finanziari derivati, come meglio descritti nel seguito al paragrafo "Strumenti Finanziari Derivati". Tali tecniche e strumenti saranno utilizzati nel migliore interesse del Fondo.
L'uso di tali tecniche e strumenti implica alcuni rischi, come ad esempio il rischio di controparte, ma anche i potenziali conflitti d'interesse descritti di seguito. I rischi indicati potrebbero incidere negativamente sul rendimento del Fondo.
Rischio di controparte
Come descritto al capitolo 3, sezione I, comma 6, punto a), il rischio di controparte in una transazione su strumenti derivati non può superare il 10% degli attivi netti del comparto considerato quando la controparte è uno degli istituti di credito elencati al capitolo 3, comma 1), punto f), ovvero il 5% del propri attivi netti negli altri casi.
Potenziali conflitti d'interesse
I potenziali conflitti d'interessi tra il Fondo, la Società di Gestione e le controparti degli strumenti finanziari derivati sono gestiti secondo la politica di gestione dei conflitti d'interesse del Fondo.
Oneri e costi legati agli strumenti finanziari derivati utilizzati per la gestione efficace del portafoglio
Nell'ambito delle tecniche di gestione efficace del portafoglio, gli strumenti finanziari derivati conclusi con una controparte possono comportare oneri/costi operativi diretti e/o indiretti. Detti oneri e costi non dovrebbero includere redditi nascosti. L’importo di tali oneri/costi sarà pari al massimo al 15% dei redditi derivanti da ciascuna operazione posta in essere .
Il Fondo si riserva il diritto di dedurre questi oneri dai redditi rilasciati al Fondo.
I redditi derivanti da tecniche di gestione efficace del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti o indiretti, vengono in linea di principio restituiti al Fondo.
Regole generali sulle operazioni di prestito su titoli e sulle operazioni a riscatto
Come descritto al punto 3 in "Strumenti Finanziari Derivati", ogni Comparto del Fondo controlla di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare qualsiasi titolo oggetto di un'operazione di prestito su titoli ovvero di porre fine a qualsiasi operazione di prestito su titoli da esso effettuata.
Come descritto al punto 4 in "Strumenti Finanziari Derivati", ogni Comparto del Fondo può impegnarsi in operazioni a riscatto in qualità di acquirente oppure di venditore.
In tal caso, deve assicurarsi di potere, in qualsiasi momento, richiamare l'importo totale in liquidità ovvero porre fine all’operazione di reverse repo in base a condizioni pro-rata temporis, oppure in base a condizioni di mark-to-market. Quando la liquidità può essere richiamata in qualsiasi momento in base a condizioni mark-to-market, il valore mark-to-market dell'operazione a riscatto deve essere utilizzato per il calcolo del valore netto d’inventario del Comparto.
Ogni Comparto del Fondo che si impegni in una operazione a riscatto deve accertarsi di essere in qualsiasi momento in grado di richiamare ogni titolo oggetto dell'operazione a riscatto oppure di porre fine a tale operazione a riscatto in cui si è impegnato.
È opportuno considerare le operazioni a riscatto di durata inferiore o pari ai sette giorni, dal punto di vista del venditore come da quello dell'acquirente, come operazioni che permettono intrinsecamente al Comparto del Fondo di richiamare gli attivi in qualsiasi momento.
Strumenti Finanziari Derivati
a. Tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Al fine di una gestione efficace del portafoglio titoli, il Fondo può altresì intervenire in:
- operazioni su opzioni,
- operazioni su contratti a termine su strumenti finanziari e su opzioni su tali contratti,
- operazioni di prestito su titoli,
- operazioni a riscatto.
1. Operazioni su opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Il Fondo può acquistare e vendere sia opzioni di acquisto, sia opzioni di vendita, a condizione che si tratti di opzioni negoziate su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.
Nel contesto delle suddette operazioni, ciascun Comparto del Fondo è tenuto ad osservare le seguenti regole:
1.1. Regole applicabili alle acquisizioni di opzioni
L’importo dei premi pagati per l’acquisto di opzioni di acquisto e di opzioni di vendita in essere di cui al presente punto non può, insieme con l’ammontare dei premi pagati per l’acquisto di opzioni di acquisto e di opzioni di vendita in essere di cui al successivo punto 2.3., superare il 15% del patrimonio netto del Comparto del caso.
1.2. Regole destinate ad assicurare la copertura degli impegni risultanti dalle operazioni su opzioni
Al momento della conclusione di contratti riguardanti la vendita di opzioni di acquisto, il Fondo deve detenere i titoli sottostanti od opzioni di acquisto equivalenti o altri strumenti suscettibili di assicurare una copertura adeguata agli impegni che risultano dai contratti in questione, quali i warrant. I titoli sottostanti alle opzioni di acquisto vendute non possono essere realizzati finché queste opzioni esistono, a meno che queste non siano coperte da opzioni di segno contrario o da altri strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Analogamente, il Fondo deve detenere opzioni di acquisto equivalenti o altri strumenti, qualora non possegga i titoli sottostanti al momento della vendita delle relative opzioni.
In deroga a questo principio, il Fondo può vendere opzioni di acquisto riguardanti titoli che non possiede al momento della conclusione del contratto di opzione se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il prezzo di esercizio delle opzioni di acquisto così vendute non può superare il 25% del patrimonio netto del Comparto del caso,
- il Fondo deve in qualsiasi momento, per ciascun Comparto, essere in grado di assicurare la copertura delle posizioni acquisite nel contesto di tali vendite.
Quando vende opzioni di vendita, il Fondo deve essere coperto per tutta la durata del contratto di opzione dalle liquidità di cui può avere bisogno per pagare i titoli che gli sono consegnati in caso di esercizio delle opzioni da parte della controparte.
1.3. Condizioni e limiti delle vendite di opzioni di acquisto e delle vendite di opzioni di vendita
La somma degli impegni che derivano dalle vendite di opzioni di acquisto e dalle vendite di opzioni di vendita (salvo le vendite di opzioni di acquisto per le quali il Comparto del caso dispone di una copertura adeguata) e la somma degli impegni che derivano dalle operazioni di cui al successivo
punto 2.3 non possono in alcun momento superare complessivamente il valore del patrimonio netto del Comparto.
In questo caso, l’impegno sui contratti di opzioni di acquisto e di vendita venduti è pari al totale dei prezzi di esercizio delle opzioni.
2. Operazioni su contratti a termine e su contratti di opzione su strumenti finanziari
Salvo le operazioni a trattativa privata di cui al successivo punto 2.2, le operazioni qui esaminate possono riguardare esclusivamente contratti negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico.
A condizione che siano rispettate le condizioni di seguito specificate, queste operazioni possono essere effettuate sia a scopo di copertura, sia ad altri scopi.
2.1. Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi collegati all’andamento dei mercati borsistici Allo scopo di coprire globalmente il rischio di un andamento sfavorevole dei mercati borsistici, il Fondo può, per ciascun Comparto, vendere contratti a termine su indici di borsa. Allo stesso fine, può anche vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su indici borsistici.
Lo scopo di copertura delle predette operazioni presuppone l’esistenza di una stretta correlazione tra la composizione dell’indice utilizzato e quella del portafoglio titoli corrispondente.
In teoria, il totale degli impegni derivanti dai contratti a termine e dai contratti di opzione su indici borsistici non deve superare il valore globale dei titoli detenuti dal Fondo nel mercato corrispondente a tale indice.
2.2. Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse
Al fine di coprire globalmente i rischi di variazione dei tassi di interesse, il Fondo può, in ciascun Comparto, vendere contratti a termine su tassi di interesse. Al medesimo fine, può anche vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su tassi di interesse, oppure procedere alla negoziazione di tassi di interesse nell’ambito di operazioni a trattativa privata eseguite con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni.
In teoria, il totale degli impegni inerenti a contratti a termine, a contratti di opzione e a contratti di scambio di tassi di interesse non deve superare il valore globale delle attività da coprire detenute dal Comparto del caso nella valuta corrispondente a quella dei contratti in oggetto.
2.3. Operazioni effettuate con scopi diversi dalla copertura
A parte i contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e i contratti aventi ad oggetto valute, il Fondo può, a scopi diversi dalla copertura, acquistare e vendere contratti a termine e contratti di opzione su tutti i tipi di strumenti finanziari, a condizione che la somma degli impegni derivanti da tali operazioni di acquisto e di vendita cumulate alla somma degli impegni derivanti da vendite di opzioni di acquisto e da vendite di opzioni di vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non superi in nessun momento il valore del patrimonio netto del Comparto interessato.
Le vendite di opzioni di acquisto su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario per le quali il Fondo dispone di una copertura adeguata non sono inserite nel calcolo della somma degli impegni sopra descritti.
In questo contesto, gli impegni derivanti da operazioni che non hanno ad oggetto opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sono definiti come segue:
- l’impegno derivante da contratti a termine è pari al valore di liquidazione delle posizioni nette dei contratti su strumenti finanziari identici (dopo compensazione di posizioni acquirenti e venditrici), senza tenere conto delle rispettive scadenze, e
- l’impegno derivante da contratti di opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi di esercizio delle opzioni che compongono le posizioni nette venditrici basate sullo stesso attivo sottostante, senza tenere conto delle rispettive scadenze.
Si ricorda che la somma dei premi pagati per l’acquisto delle opzioni di acquisto e delle opzioni di vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui al precedente punto 1.1. non può superare, insieme con la somma dei premi pagati per l’acquisto delle opzioni di acquisto e di vendita in essere e di cui al presente paragrafo, il 15% del patrimonio netto del Comparto del caso.
3. Operazioni di prestito su titoli
Il Fondo può intraprendere operazioni di prestito su titoli a condizione che rispetti le regole di cui alle Circolari della CSSF 14/592 e 08/356 relative alle regole applicabili agli organismi di investimento collettivo qualora facciano ricorso ad alcune tecniche e strumenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come di volta in volta modificate, nonché le regole seguenti:
3.1. Regole destinate a garantire il buon fine delle operazioni di prestito
Il Fondo può prestare titoli esclusivamente nell’ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione di titoli o da un istituto finanziario di prim’ordine specializzato in questo tipo di operazioni.
Nell’ambito delle sue operazioni di prestito, il Fondo deve ricevere una garanzia il cui valore, al momento della conclusione del contratto di prestito, sia almeno pari al valore globale dei titoli prestati.
Tale garanzia deve essere prestata sotto forma di liquidità e/o di titoli emessi o garantiti da stati membri dell’OCSE o da loro enti pubblici territoriali o da istituzioni ed organismi sopranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale impegnati a nome del Fondo fino alla scadenza del contratto di prestito.
Ciascun Comparto deve mantenere le operazioni di prestito titoli a un livello appropriato o deve poter domandare la restituzione dei titoli prestati ovvero deve poter porre fine ad ogni operazione di prestito titoli che ha contratto, in modo da poter far fronte in qualsiasi momento alle domande di riscatto ricevute dai Portatori di Quote e che tali operazioni non compromettano la gestione degli attivi del Comparto conformemente alla propria politica di investimento.
4. Operazioni a riscatto
Il Fondo può intraprendere operazioni a riscatto consistenti in acquisti o vendite di titoli le cui clausole conferiscono al venditore la facoltà di riacquistare dall’acquirente i titoli venduti ad un prezzo e ad una scadenza stipulati tra le due parti al momento della conclusione del contratto.
Il Fondo può intervenire sia in qualità di acquirente, sia in qualità di venditore nelle operazioni a riscatto. Il suo intervento in tali operazioni è tuttavia soggetto al rispetto delle seguenti regole:
4.1. Regole destinate a garantire il buon fine delle operazioni a riscatto
Il Fondo può acquistare o vendere titoli a riscatto soltanto se le controparti di tali operazioni sono istituzioni finanziarie di prim’ordine specializzate in questo tipo di operazioni.
In ogni caso l’investimento del Fondo è comunque soggetto alle regole delle Circolari della CSSF 14/592 e 08/356 relative alle regole applicabili agli organismi di investimento collettivo qualora facciano ricorso ad alcune tecniche e strumenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come di volta in volta modificate.
4.2. Condizioni e limiti delle operazioni a riscatto
Per tutta la durata di un contratto di acquisto a riscatto, il Fondo non può vendere i titoli oggetto di tale contratto prima dell’avvenuto riacquisto dei titoli da parte della controparte o prima del termine di riacquisto.
Poiché il Fondo è disposto al riacquisto, lo stesso deve fare in modo di mantenere l’entità delle operazioni di acquisto a riscatto ad un livello tale da consentirgli in qualsiasi momento di fare fronte ai propri obblighi di riacquisto.
Le esposizioni nette (vale a dire le esposizioni del Fondo meno le garanzie ricevute dal Fondo) verso una controparte risultanti dalle operazioni a riscatto, devono essere considerate nell’ambito
del limite del 20% di cui all’articolo 43(2) della Legge del 2010 conformemente al punto e) della Circolare CSSF 14/592.
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, nell’interesse dei portatori di Quote, adottare nuove restrizioni finalizzate a consentire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei paesi in cui le quote del Fondo sono offerte al pubblico.
Il Fondo assume i rischi che lo stesso reputa ragionevoli al fine di raggiungere l’obiettivo prefisso; tuttavia, non può garantire questo risultato, tenuto conto delle oscillazioni borsistiche e degli altri rischi cui sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.
5 Contratti di total return swap
Il Fondo può intervenire in contratti di swap su rendimento totale ("total return swap") o altri strumenti finanziari derivati che presentino le stesse caratteristiche. Il Fondo può utilizzare contratti di total return swap solamente in modo residuale, salvo ove diversamente previsto dalla scheda del comparto.
La strategia sottostante di un comparto che investa in total return swap o strumenti finanziari aventi caratteristiche simili sarà una strategia Long only /Index relative, salvo ove diversamente previsto dalla scheda del comparto.
Le controparti saranno primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.
Le suddette controparti non avranno alcun potere decisionale in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio del comparto o in merito ai sottostanti degli strumenti finanziari derivati.
L’operatività sarà realizzata con controparti aventi un profilo di rischio basso.
b. Tecniche e strumenti destinati alla copertura dei rischi di cambio ai quali la società si
espone nell’ambito della gestione del suo patrimonio
Al fine di proteggere il suo patrimonio contro le fluttuazioni di cambio, il Fondo può intraprendere operazioni aventi ad oggetto la vendita di contratti a termine su valute e la vendita di opzioni di acquisto o l’acquisto di opzioni di vendita su valute. Tali operazioni possono riguardare esclusivamente contratti negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.
Allo stesso fine, il Fondo può anche vendere a termine o scambiare valute in operazioni a trattativa privata con istituzioni finanziarie di prim’ordine specializzate in questo tipo di operazioni.
Lo scopo di copertura delle predette operazioni presuppone l’esistenza di un legame diretto tra queste e la parte di patrimonio da coprire; questo implica che le operazioni effettuate in una determinata valuta non possono in teoria superare per volume il valore dell’insieme degli attivi denominati in tale valuta e nemmeno la durata di detenzione di tali attività.
Nei suoi rapporti finanziari, il Fondo deve indicare per i vari tipi di operazioni effettuate l’importo totale degli impegni derivanti dalle operazioni in essere alla data di riferimento dei rapporti stessi.
5. Partecipanti e Quote in comproprietà
Qualsiasi persona, fisica o giuridica, può essere portatore di Quote e può acquisire una o più Quote di vari Comparti del Fondo tramite versamento del prezzo di sottoscrizione.
Le Quote non indicano alcun valore nominale e non conferiscono alcun diritto di prelazione o preferenziale. Tutte le Quote del Fondo devono essere interamente liberate.
Il Fondo potrà emettere Quote di distribuzione o Quote di capitalizzazione ai prezzi di sottoscrizione calcolati al giorno di calcolo del valore netto d'inventario (di seguito il "Giorno di Calcolo").
Gli attivi delle Quote di distribuzione e delle Quote di capitalizzazione sono fusi in un'unica massa. Le Quote si differenziano per la rispettiva politica di distribuzione, in quanto le ultime capitalizzano i ricavi, mentre le prime corrispondono un dividendo. Quando viene distribuito un dividendo alle Quote di distribuzione, l'attivo attribuibile alle quote di quella classe di Quote di distribuzione viene ridotto per un importo pari al dividendo; ciò comporta una diminuzione della percentuale dell'attivo netto globale attribuibile a questa classe di Quote di distribuzione, mentre l'attivo netto attribuibile alle Quote della classe Quote di capitalizzazione resta invariato (ciò comporta un aumento della percentuale dell'attivo netto globale attribuibile a questa classe di Quote).
Qualsiasi pagamento di un dividendo si tradurrà pertanto in un aumento del rapporto tra il valore delle Quote della classe Quote di capitalizzazione e quello delle Quote della classe Quote di distribuzione. Nel presente Regolamento di Gestione, tale rapporto è denominato "parity".
Qualsiasi portatore di Quote può ottenere in qualsiasi momento lo scambio delle sue Quote di distribuzione con delle Quote di capitalizzazione. Questo scambio avverrà in base alla parity corrente.
Il proprietario di una Quota è titolare di un diritto di comproprietà del patrimonio del Fondo.
La detenzione di una Quota implica a pieno titolo l’adesione del portatore al presente Regolamento di Gestione e alle eventuali modifiche che potranno esservi apportate, secondo l'articolo 10 che segue.
Per ogni Comparto, ciascuna delle Quote di comproprietà è indivisibile.
I comproprietari indivisi, così come i nudi proprietari e gli usufruttuari di Quote, devono, nei loro rapporti con la Società di Gestione o con la Banca Depositaria, farsi rappresentare presso la Società di Gestione e la suddetta Banca Depositaria da una sola persona. L’esercizio dei diritti inerenti alle Quote può essere sospeso fino alla realizzazione di queste condizioni.
Un partecipante o i suoi eredi non possono chiedere la liquidazione o la divisione del Fondo. Non vi saranno assemblee generali annuali dei portatori di Quote.
6. Certificati
Non è prevista la possibilità per i partecipanti di richiedere l'emissione di certificati rappresentativi delle Quote.
7. Definizione e calcolo del valore delle Quote di comproprietà
Per ogni Comparto, il valore netto d'inventario per Quota viene definito dall'Agente Amministrativo, con responsabilità a carico della Società di Gestione, in base ad una periodicità stabilita dalla scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto e, ove necessario, almeno due volte al mese, salvo casi eccezionali e indicazione contraria descritti nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto. Se il Giorno di Calcolo stabilito nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto, non è un giorno lavorativo bancario completo/intero ovvero, se del caso, di Borse Nazionali aperte in Lussemburgo o in Italia, il valore netto d’inventario per Quota del Comparto sarà calcolato il giorno lavorativo bancario completo/intero ovvero, se del caso, di Borse Nazionali aperte successivo.
Il valore netto d’inventario per Quota è espresso nella valuta di riferimento del Comparto in questione.
Il valore netto d’inventario per Quota è ottenuto dividendo il valore netto degli attivi del Comparto in questione per il numero di Quote del medesimo Comparto in circolazione.
Definizione delle masse di attivi
La Società di Gestione stabilirà, per ogni Comparto, una massa distinta di attivi netti.
Il Fondo costituisce una stessa e medesima entità giuridica. Si precisa tuttavia che nei rapporti dei partecipanti tra di loro, ciascun Comparto è considerato come un’entità distinta costituita da una massa distinta di attivi con obiettivi propri e rappresentato da una o più classi distinte di quote. Inoltre, nei confronti dei terzi, e precisamente nei confronti dei creditori del Fondo, ciascun Comparto sarà esclusivamente responsabile degli impegni che gli sono attribuiti.
Allo scopo di stabilire queste diverse masse di attivi netti:
a) i proventi risultanti dall’emissione delle Quote di un determinato Comparto saranno attribuiti, nei libri del Fondo, a quel Comparto, e gli averi, impegni, redditi e spese relativi a quel Comparto gli saranno attribuiti;
b) quando un avere deriva da un attivo, questo avere sarà attribuito, nei libri del Fondo, al medesimo Comparto al quale appartiene l’attivo da cui deriva, e, ad ogni nuova rivalutazione di un avere, l’aumento o la diminuzione di valore saranno attribuiti al Comparto al quale detto avere appartiene;
c) quando il Fondo sostiene un impegno relativo ad un attivo di un Comparto determinato o ad un’operazione effettuata in relazione con un attivo di un Comparto determinato, detto impegno sarà attribuito a quel Comparto;
d) nel caso in cui un attivo od un impegno del Fondo non possano venire attribuiti ad un Comparto determinato, saranno attribuiti a tutti i Comparti, proporzionalmente ai valori netti delle Quote emesse nei vari Comparti.
Valutazione degli attivi
La valutazione degli averi e degli impegni di ogni Comparto del Fondo sarà effettuata secondo i seguenti principi:
a) il valore delle liquidità di cassa o in deposito, degli effetti e titoli pagabili a vista e dei conti creditori, delle spese pagate in anticipo, dei dividendi ed interessi scaduti ma non ancora riscossi, sarà costituito dal valore nominale di detti averi, a meno che risulti improbabile che possano essere incassati. In quest’ultimo caso, il valore verrà determinato decurtandolo di un importo che verrà giudicato adeguato e che rifletta il valore reale di detti averi;
b) la valutazione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario ammessi ad una quotazione ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, è basata sul corso dell’ultimo giorno lavorativo (cosiddetto “Giorno di Valutazione”) che precede il Giorno di Calcolo (così come definito al precedente capitolo 5).Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario è negoziato su più mercati, la valutazione è basata sull’ultimo corso del Giorno di Valutazione del mercato principale di detto titolo o xxxxxxxxx.Xx l’ultimo corso del Giorno di Valutazione non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo, stimato con prudenza ed in buona fede;
c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, stimato con prudenza ed in buona fede;
d) i contratti a termine e le opzioni sono valutati sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente sul relativo mercato. I corsi utilizzati sono quelli di liquidazione sui mercati a termine;
e) le quote di Organismi d'Investimento Collettivo sono valutate sulla base dell’ultimo valore netto di inventario disponibile;
f) gli swaps sono valutati al loro valore equo basato sull’ultimo corso di chiusura conosciuto del titolo sottostante;
g) i contratti futures sono valutati sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente sul relativo mercato. La Società di Gestione può, per i comparti a valorizzazione mensile e in particolari situazioni di mercato, utilizzare un criterio di valutazione differente basato sui prezzi medi del giorno precedente;
h) gli averi espressi in una valuta diversa da quella del Comparto in questione saranno convertiti all’ultimo tasso di cambio conosciuto;
i) tutti gli altri averi saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, che deve essere stimato con xxxxxxxx ed in buona fede.
La Società di Gestione è autorizzata ad utilizzare ogni altro criterio di valutazione, generalmente ammesso, adeguato agli attivi del Fondo, qualora appaia impossibile o non corretto utilizzare gli altri metodi di valutazione sopra considerati a causa di circostanze o avvenimenti speciali o eccezionali, al fine di ottenere una valutazione equa degli attivi del Fondo.
Verranno costituite adeguate coperture per le spese che il Fondo dovrà affrontare. Si terrà conto anche degli impegni al di fuori del bilancio del Fondo, secondo criteri di prudenza ed equità.
1. Il Consiglio d’Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d’inventario per Quota di uno o più Comparti del Fondo, così come le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di Quote di detti Comparti, nei seguenti casi:
- quando una borsa che fornisce le quotazioni per una parte significativa degli attivi di uno o più Comparti è chiusa per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
- quando il mercato di una valuta nella quale è espressa una parte importante degli attivi di uno o più Comparti è chiuso per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
- quando i mezzi di comunicazione o di calcolo utilizzati abitualmente per determinare il valore degli attivi di uno o più Comparti sono sospesi o interrotti, o quando, per una ragione qualunque,
il valore di un attivo del Fondo non può essere determinato con la rapidità ed esattezza auspicabili;
- quando restrizioni di cambio o di trasferimento di capitali impediscono l’esecuzione delle transazioni per conto del Fondo, o quando le operazioni di acquisto e di vendita per conto del Fondo non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;
- quando fattori determinanti per quanto concerne, tra l’altro, la situazione politica, economica, militare e monetaria sfuggono al controllo, alla responsabilità e ai mezzi di intervento del Fondo, impedendogli di disporre degli attivi di uno o più Comparti e di determinare il valore degli attivi di uno o più Comparti del Fondo in modo normale e ragionevole;
- in caso di cedimento dei sistemi informatici che renda impossibile il calcolo del valore netto d’inventario per Quota di uno o più Comparti;
- a seguito di un’eventuale decisione di liquidare o sciogliere il Fondo
- nel caso di Comparto Feeder, in qualsiasi momento siano sospese temporaneamente le operazioni di sottoscrizione e riscatto dell’OICVM Master.
2. La sospensione del calcolo del valore netto d’inventario per Quota di uno o più Comparti sarà resa nota tramite tutti i mezzi appropriati e, in modo particolare, in un quotidiano pubblicato a Lussemburgo e nei quotidiani dei paesi in cui vengono commercializzate le Quote del Fondo. In caso di sospensione di detto calcolo, la Società di Gestione informerà i portatori di Quote che hanno chiesto la sottoscrizione o il rimborso delle Quote del Comparto o dei Comparti in questione. Durante il periodo di tale sospensione, i partecipanti che hanno presentato domanda di sottoscrizione o di rimborso potranno ritirarla.
3. Il Consiglio d’Amministrazione della Società di Gestione, in presenza di circostanze eccezionali che possano influire negativamente sugli interessi dei partecipanti o in caso di notevoli richieste di rimborso di Quote di un Comparto, si riserva il diritto di stabilire il valore di detto Comparto solo dopo aver effettuato, per conto del Comparto, le necessarie vendite degli attivi.
Nei casi indicati ai punti 2 e 3 di cui sopra, alle domande di sottoscrizione e di rimborso in attesa di esecuzione sarà dato corso sulla base del primo valore netto d’inventario così calcolato.
Il valore di ogni Quota della classe di Quote di distribuzione si ottiene dividendo il valore netto d'inventario degli attivi della classe considerata per il numero di Quote della classe di Quote di distribuzione in circolazione, sommato al numero di Quote della classe di Quote di capitalizzazione in circolazione, moltiplicato per la parity corrente. Il valore della Quota della classe di Quote di capitalizzazione corrisponderà al valore della Quota di distribuzione moltiplicato per la parity.
8. Emissione e prezzo di sottoscrizione delle Quote
Le domande di sottoscrizione di Quote dei vari Comparti del Fondo possono essere effettuate in ciascun giorno lavorativo a Lussemburgo presso l’Agente di Trasferimento. La Società di Gestione può nominare altre istituzioni affinché ricevano le domande di sottoscrizione e le trasmettano alla Banca Depositaria, per l’esecuzione.
Le liste di sottoscrizione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati nell'Allegato II del Prospetto Completo.
Il Partecipante riceverà una conferma scritta della sua partecipazione.
Le Quote sono emesse dall’Agente di Trasferimento subordinatamente al pagamento del prezzo di sottoscrizione alla Banca Depositaria. Possono essere emesse frazioni di Quote fino a tre decimali.
Il pagamento delle Quote sottoscritte sarà realizzato tramite versamento, a mezzo bonifico bancario a favore della Banca Depositaria, nella valuta di riferimento del Comparto, nei cinque giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione che avrà determinato il prezzo di sottoscrizione applicabile.
L’importo della sottoscrizione sarà determinato sulla base del valore netto d’inventario per Comparto calcolato al giorno seguente il ricevimento della richiesta da parte dell'Agente di Trasferimento, eventualmente aumentato per comprendere tutti gli oneri e le spese di sottoscrizione i cui tassi sono fissati nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto.
Le tasse, gli oneri e le commissioni eventualmente esigibili in virtù della sottoscrizione sono a carico del sottoscrittore.
La Società di Gestione può, in ogni momento, sospendere o interrompere l'emissione delle Quote dei diversi Comparti del Fondo. La Società di Gestione e/o l’Agente di Trasferimento possono, inoltre, a loro discrezione e senza doversi giustificare:
- rifiutare qualsiasi sottoscrizione di Quote;
- rimborsare, in ogni momento, le Quote sottoscritte o detenute in modo illegittimo.
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento di Gestione, in caso di sospensione del calcolo del valore netto di inventario, saranno altresì sospese le sottoscrizioni. Quando la Società di Xxxxxxxx decide di dar nuovamente corso all’emissione di Quote dopo averla sospesa per un periodo qualunque, a tutte le sottoscrizioni in attesa sarà dato corso sulla base del primo valore netto d'inventario determinato al momento in cui si riprende il calcolo di tale valore, dopo la sospensione.
Nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro, il modulo di sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una copia certificata conforme (da una delle autorità seguenti: addetto d’ambasciata o di consolato, notaio o ufficiale di polizia) della carta d’identità del sottoscrittore, se si tratta di una persona fisica, o dello statuto e di un estratto del registro delle imprese, se si tratta di una persona giuridica, nei seguenti casi:
- in caso di sottoscrizione diretta presso il Fondo;
- in caso di sottoscrizione tramite intermediazione di un professionista del settore finanziario residente in un paese in cui non è soggetto ad un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio;
- in caso di sottoscrizione tramite intermediazione di una filiale o succursale di una società soggetta ad un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, se la legge applicabile a detta società non la obbliga a vigilare sul rispetto di queste disposizioni da parte delle sue filiali o succursali.
È generalmente ammesso che i professionisti del settore finanziario residenti nei paesi che hanno aderito alle conclusioni del rapporto GAFI (Gruppo d’azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali) sono considerati soggetti ad un obbligo d’identificazione equivalente a quello previsto dalla legge e dalla regolamentazione lussemburghesi.
La Società di Gestione potrà, sotto la sua responsabilità ed in accordo con il Regolamento di Gestione del Fondo, accettare titoli quotati, che hanno una politica d’investimento simile a quella del Fondo, per il pagamento di una sottoscrizione se reputa che sia nell’interesse dei portatori di Quote.
Per tutti i titoli accettati in pagamento di una sottoscrizione, la Banca Depositaria dovrà richiedere al Revisore dei Conti una relazione di valutazione che menzioni la quantità, la denominazione ed il metodo di valutazione adottato per questi titoli. Questa relazione dovrà anche precisare il valore totale dei titoli espresso nella valuta iniziale ed in quella di riferimento del Fondo. Il tasso di cambio applicabile sarà l’ultimo tasso disponibile. La relazione, dopo essere stata esaminata e firmata dal Revisore dei Conti,
sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale Circondariale di Lussemburgo, dove potrà essere consultata. I titoli accettati in pagamento di una sottoscrizione sono valutati per le necessità d'operazione all’ultimo tasso di acquisto del mercato quotato il giorno lavorativo in riferimento al quale è calcolato il valore d’attivo netto applicabile alla sottoscrizione. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, rifiutare titoli in pagamento di una sottoscrizione senza dover giustificare la sua decisione.
9. Riscatto di Quote
I portatori di Quote possono, in ogni momento, chiedere il riscatto delle proprie Quote in liquidità.
Le domande di riscatto dovranno essere indirizzate all’Agente di Trasferimento o agli altri istituti designati a questo scopo.
Tali domande, per essere valide, dovranno specificare la classe di Quote da riscattare.
Fatte salve le circostanze speciali previste all'articolo 7, l’Agente di Trasferimento dovrà accettare qualsiasi richiesta di riscatto di Quote, in qualsiasi giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
Le Quote saranno riacquistate al prezzo di riscatto calcolato il Giorno di Valutazione che segue il ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Banca Depositaria. Le liste di riscatto saranno chiuse alle ore e nei giorni indicati nell'Allegato II del Prospetto Completo.
L’importo del rimborso sarà determinato sulla base del valore netto d’inventario per Comparto calcolato conformemente a quanto previsto all'articolo 7, eventualmente diminuito di tutti gli oneri e spese i cui tassi sono fissati nella scheda di ogni Comparto allegata al Prospetto.
Il rimborso sarà effettuato dalla Banca Depositaria, nella valuta del Comparto, entro i cinque giorni bancari lavorativi a Lussemburgo che seguono il calcolo del valore netto d’inventario applicabile per la determinazione dell’importo del riscatto.
La Banca Depositaria non sarà tenuta ad effettuare i riscatti qualora disposizioni legali, in particolare i regolamenti internazionali in vigore in materia di cambio o eventi al di fuori del suo controllo, quali gli scioperi, le impediscano di trasferire o di pagare il prezzo di rimborso.
La Società di Gestione deve assicurarsi che il Fondo disponga di liquidità sufficienti a permettere, in circostanze normali, di far fronte alle domande di rimborso, senza eccessivo ritardo.
Nel caso in cui l’importo della domanda di rimborso – diretta o afferente ad una conversione tra Comparti – sia uguale o superiore al 5% del valore netto d’inventario del Comparto in oggetto e se la Società di Gestione giudica che la domanda di rimborso possa influenzare negativamente gli interessi degli altri partecipanti, la Società di Gestione, se del caso, in accordo con il Distributore Principale, si riserva il diritto di sospendere tale domanda di rimborso. Tuttavia la domanda di rimborso potrà nel frattempo essere revocata dal partecipante senza spese.
10. Conversioni
Ogni partecipante può chiedere la conversione di tutte o alcune delle sue Quote di un Comparto in Quote della medesima classe di un altro Comparto, a condizione che questo non sia espressamente escluso nella scheda di ciascun Comparto di cui all’Allegato II del Prospetto. La domanda di conversione sarà effettuata indirizzando all’Agente di Trasferimento, o agli altri istituti designati, una domanda irrevocabile di conversione. La Società di Gestione potrà consentire la conversione anche tra classi di quote differenti, rimanendo dovute tutte le commissioni e spese.
Le liste di conversione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati nell'Allegato II del Prospetto.
Tutte o alcune Quote di un determinato Comparto (il "Comparto di origine") sono convertite in Quote di un altro Comparto (il "nuovo Comparto"), secondo la seguente formula:
A:
B:
C:
D:
E:
A = B x C x E
D
corrisponde al numero di Quote del nuovo Comparto da attribuire; corrisponde al numero di Quote del Comparto di origine da convertire; corrisponde al valore netto d’inventario per Quota del Comparto di origine determinato il giorno come indicato nel Prospetto;
corrisponde al valore dell'attivo netto per Quota del nuovo Comparto determinato il giorno come indicato nel Prospetto , e
corrisponde al tasso di cambio, tra la valuta delle Quote del Comparto di origine e la valuta del nuovo Comparto, applicabile al momento dell’operazione.
Dopo la conversione, i partecipanti saranno informati, dall’Agente di Trasferimento e/o dal distributore, o, se del caso, dall’Agente Rappresentante del paese ove ha luogo la distribuzione, del numero di Quote del nuovo Comparto che avranno ottenuto al momento della conversione, così come del loro prezzo.
La conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto sarà realizzata con l’applicazione di tutti gli eventuali oneri e spese, il cui importo e/o tasso è stabilito nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto Completo. Tale commissione si calcola sugli attivi del partecipante che vengono trasferiti nel nuovo Comparto.
La Società di Gestione si riserva la facoltà di modificare o limitare la frequenza delle conversioni.
11. Comunicazioni ai partecipanti
Il valore netto d'inventario delle Quote sarà disponibile presso le sedi sociali della Banca Depositaria, della Società di Gestione e dell'Agente Amministrativo.
La Società di Gestione pubblicherà le relazioni semestrali non controllate dal revisore e le relazioni annuali controllate dal revisore contenenti, tra l'altro, la situazione finanziaria del Fondo, il numero di Quote in circolazione e il numero di Quote emesse o vendute a partire dall'ultima relazione.
La relazione pubblicata alla fine di ogni esercizio sociale fotograferà anche lo stato delle attività della Società di Gestione e, in particolare, il conto profitti e perdite e il bilancio.
Le relazioni finanziarie saranno a disposizione presso la sede sociale della Società di Gestione e agli sportelli della Banca Depositaria, nonché agli sportelli di ogni altro istituto nominato all'uopo dalla Banca Depositaria.
Gli avvisi e le informazioni destinati ai portatori di Quote saranno inseriti in almeno un quotidiano pubblicato a Lussemburgo e nel Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, se richiesto.
12. Durata – Liquidazione del Fondo e chiusura o fusione di Comparti
Liquidazione del Fondo
Il Fondo è costituito senza limitazioni di durata e senza alcun limite circa i suoi attivi.
Con un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla prima pubblicazione, come previsto di seguito al comma 3, la Società di Gestione può, d’accordo con la Banca Depositaria e purché sia salvaguardato l’interesse dei partecipanti, decidere lo scioglimento del Fondo e la ripartizione dei suoi attivi netti fra tutti i partecipanti.
Il Fondo, inoltre, sarà messo in liquidazione:
a) nel caso in cui la Società di Gestione o la Banca Depositaria non siano state sostituite entro 2 mesi dalla cessazione delle loro funzioni;
b) in caso di fallimento della Società di Gestione;
c) nel caso in cui gli attivi netti del Fondo si riducano, per più di sei mesi, a meno di un quarto del minimo legale corrispondente a 1.250.000 €.
La Società di Gestione, ove decida di sciogliere il Fondo, dovrà convertire in liquidità gli attivi del Fondo nel miglior interesse dei partecipanti e darà istruzioni alla Banca Depositaria affinché distribuisca il risultato netto della liquidazione – dopo aver dedotto le spese di liquidazione – fra i partecipanti proporzionalmente ai rispettivi diritti.
In caso di scioglimento del Fondo, la relativa decisione deve essere pubblicata sul Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, così come in un quotidiano pubblicato a Lussemburgo e nei quotidiani dei paesi dove le Quote del Fondo sono commercializzate.
Appena viene presa la decisione di sciogliere il Fondo, non si potrà più procedere alla sottoscrizione, al rimborso ed alla conversione delle Quote.
Le somme che non saranno state distribuite al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositate presso la Cassa Depositi, a favore degli aventi diritto, fino alla scadenza dei termini di prescrizione legale.
Chiusura o fusione di Comparti
- Chiusura di Comparti
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione potrà decidere la chiusura di un Comparto se gli attivi di quel Comparto non raggiungono o scendono sotto un livello giudicato, da detto Consiglio d'Amministrazione, tale da renderne troppo difficile la gestione, o per un qualsiasi altro motivo ritenuto valido da detto Consiglio d'Amministrazione.
I portatori di Quote del Comparto in questione saranno informati della decisione e delle modalità di chiusura tramite la pubblicazione di un avviso sui giornali menzionati in precedenza.
Il patrimonio netto del Comparto in questione sarà ripartito fra i partecipanti rimanenti di quel Comparto. Le somme che non saranno state distribuite al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione del Comparto saranno depositate presso la Cassa Depositi, a favore degli aventi diritto, fino alla scadenza dei termini di prescrizione legale.
- Fusione di Comparti
La Società di Gestione potrà, nelle circostanze precedenti (alla voce “Chiusura di Comparti”), decidere la fusione di un Comparto con uno o più Comparti del Fondo o con un altro organismo d’investimento collettivo di diritto lussemburghese o straniero, nel rispetto delle disposizioni della Legge.
L’avviso relativo alle operazioni di fusione sarà pubblicato in un quotidiano diffuso a Lussemburgo ed in quotidiani dei paesi in cui le quote del Fondo sono commercializzate. I portatori di Quote dei Comparti in questione avranno la possibilità, per un periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione che non potrà essere inferiore ad un mese e che sarà indicato sui giornali di cui sopra, di richiedere il rimborso delle loro Quote, senza spese, fermo restando che la data di fusione sarà effettiva cinque giorni lavorativi dopo la scadenza di tale periodo. La fusione riguarderà tutti i partecipanti che non avranno chiesto il rimborso delle loro Quote nei termini previsti e le Quote emesse saranno quindi automaticamente convertite in Quote del Comparto risultante dalla fusione.
- Fusione liquidazione o allocazione nelle strutture Master Feeder
Se un Comparto si qualifica come OICVM Feeder di un altro OICVM o di uno dei suoi comparti, la fusione, l'allocazione o la liquidazione del relativo OICVM Master implica la liquidazione del Comparto Feeder, tranne nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione decida, ai sensi dell'articolo
16 della Legge, di sostituire l'OICVM Master con un altro OICVM Master o di convertire il Comparto in un Comparto di OICVM Standard.
13. Commissioni e spese di gestione
A titolo di remunerazione per i servizi resi e rimborso delle spese sostenute, la Società di Gestione avrà diritto a ricevere:
1. una commissione di gestione, come determinata nell'Allegato II del Prospetto Completo
2. un'eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva, come determinata nelle schede dei Comparti, come indicato nell'Allegato I del Prospetto
3. una commissione annuale massima dello 0,090% sul patrimonio netto del Fondo per i servizi amministrativi e organizzativi resi dalla Società di Gestione.
Qualsiasi modifica relativa alle tre commissioni sopra descritte sarà notificata alla Banca Depositaria e sarà pubblicata in conformità con l'articolo 11 del presente Regolamento di Gestione.
Inoltre, il Fondo dovrà sostenere le seguenti spese:
- le spese di istituzione, comprese le spese per le procedure necessarie alla sua costituzione, ammissione in borsa, se del caso, ed autorizzazione da parte delle autorità competenti, le spese di preparazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche, così come di qualsiasi altro documento richiesto dalla legge e dai regolamenti vigenti nei paesi in cui il Fondo è commercializzato;
- la tassa di registro calcolata e pagabile trimestralmente sulla base del valore netto d’inventario calcolato alla fine del trimestre in riferimento, così come gli importi dovuti alle autorità di controllo;
- gli eventuali diritti annui di quotazione in borsa;
- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi del Fondo;
- le intermediazioni, le commissioni e le spese originate dalle transazioni sul portafoglio titoli;
- per i soli Comparti che investono in parti di altri OICVM o/e di OICR, sono indirettamente a carico dei Comparti stessi gli oneri che gravano sul patrimonio degli OICVM o/e di altri OICR oggetto di investimento;
- le spese straordinarie relative, in modo particolare, alle perizie o ai procedimenti atti a salvaguardare gli interessi dei partecipanti;
- le spese di pubblicazione del valore netto d’inventario e di tutti gli avvisi destinati ai partecipanti, consentiti in applicazione del capitolo 17 del Prospetto;
- gli onorari del Revisore dei Conti;
- eventualmente la remunerazione del/dei Gestore/i e del/dei Consulente/i per gli Investimenti;
- la remunerazione della Banca Depositaria;
- gli eventuali costi di distribuzione e promozione (compresi quelli per le campagne pubblicitarie per lo sviluppo del Fondo) fino ad un massimo mensile dello 0,02% degli attivi netti;
- e i costi di pubblicazione degli avvisi ai portatori di Quote nei paesi in cui il Fondo è commercializzato.
Tutte le spese generali di cui sopra imputabili al Fondo vengono dedotte, preliminarmente, dai redditi correnti del Fondo e, se questi non sono sufficienti, dalle plusvalenze realizzate e, se necessario, dagli attivi del Fondo.
Le spese seguenti saranno a carico della Società di Gestione:
- le spese relative al suo funzionamento
- gli onorari del Revisore dei Conti.
14. Pagamento dei dividendi
Spetta alla Società di Gestione la decisione in merito alla destinazione d'uso dei risultati del Fondo acquisiti sulla base dei conti relativi ad ogni periodo di riferimento.
Potrà decidere di capitalizzare i ricavi o di distribuirli in toto o in parte.
Gli importi distribuiti saranno precisati nelle relazioni finanziarie periodiche del Fondo, della Società.
La Società di Gestione si riserva il diritto di tenere a disposizione dei fondi per poter far fronte ad eventuali perdite di capitale.
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione può procedere, nel rispetto dei limiti legali vigenti, al versamento di acconti sui dividendi.
In quest'ottica, la Società di Gestione procederà normalmente alla distribuzione dei ricavi degli investimenti oppure potrà decidere di distribuire il capitale nei limiti legali.
I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno pagati alle date e nei luoghi definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, al netto di eventuali oneri fiscali, se dovuti.
I dividendi e gli acconti sui dividendi messi in pagamento ma non ritirati dal partecipante nell’arco di cinque anni a partire dalla data della messa in pagamento non potranno più essere reclamati e spetteranno al relativo Comparto.
Non sarà versato alcun interesse sui dividendi dichiarati e rimasti presso la Banca Depositaria per conto dei partecipanti del relativo Comparto.
Il pagamento dei ricavi è esigibile unicamente nella misura in cui le normative di cambio in vigore permettano la loro distribuzione nel paese di residenza del beneficiario.
15. Modifica del regolamento di gestione
Nel rispetto della legge lussemburghese, la Società di Gestione potrà apportare qualsiasi modifica al presente Regolamento di Gestione, se nell'interesse dei partecipanti del Fondo.
Qualsiasi modifica in tal senso sarà depositata presso il Registro di Commercio e ne verrà fatta menzione nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations e potrà essere pubblicata sulla stampa finanziaria del paese o dei paesi in cui la Società di Gestione ha deciso di offrire al pubblico le Quote del Fondo.
Tali modifiche entreranno in vigore il giorno in cui vengono depositate presso il Registro di Commercio.
16. Audit
L'audit della contabilità della Società di Gestione, in quanto gestore del Fondo, sarà condotto da un Revisore dei Conti nominato dalla Società di Gestione. L'audit annuale riguarda tutti gli elementi della situazione patrimoniale del Fondo, la supervisione delle operazioni effettuate per conto del Fondo e la composizione del suo attivo.
17. Status legale - Giurisdizione - Lingua ufficiale
Il presente Regolamento di Gestione è governato dal diritto del Granducato di Lussemburgo.
Qualsiasi controversia tra i portatori di Quote e la Società di Gestione in merito al presente dovrà essere risolta dalla giurisdizione lussemburghese o italiana competente.
La responsabilità della Banca Depositaria verso i partecipanti sarà subordinata all'azione della Società di Gestione.
Se la Società di Gestione non agisce, nonostante la domanda scritta dei partecipanti, entro 3 mesi dalla data della richiesta, i partecipanti potranno agire direttamente nei confronti della Banca Depositaria.
La lingua ufficiale del presente Regolamento di Gestione è la lingua francese, con riserva tuttavia per la Società di Gestione e la Banca Depositaria di potere, per conto proprio e per quello del Fondo, considerare come obbligatoria la traduzione nelle lingue dei paesi in cui le Quote del Fondo vengono offerte e vendute.
18. Garanzie
Gli azionisti della Società di Gestione e la Banca Depositaria garantiscono in solido e congiuntamente che la Società di Gestione osserverà tutte le condizioni e clausole del presente Regolamento di Gestione.
La Banca Depositaria garantisce il rispetto dei propri doveri ed obblighi, secondo il presente Regolamento di Gestione.
Lussemburgo, addì 18 novembre 2014.
La Società di Gestione La Banca Depositaria