MOD 49
MOD 49
Regolamento Contrattuale per le Verifiche Periodiche e Straordinarie di Impianti ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del DPR 462/01
(MOD 09)
Stato delle Revisioni
Rev. | Data | Motivo | Aggiornamento RQ | Approvazione PCG |
00 | 28-03-2018 | Nuova emissione | ||
01 | 09-01-2020 | Aggiunto sottopar. 7.1.9 “Campionatura” e modificato par. 9.0 durata archiviazione e definizione di “Preposto alle verifiche” | ||
02 | 31-12-2020 | Aggiornata ragione sociale, modificati titolo e i parr. 3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 15.0, 16.0 | Ballandi X. | Xxxxxxxx A. |
Il presente documento è di proprietà di EUROCERT SpA Non è consentita la riproduzione né totale né parziale
Indice
1.0 Premessa 4
2.0 Scopo e Campo di Applicazione 4
3.0 Documenti di Riferimento 4
4.0 Xxxxxxx e Definizioni 5
5.0 Affidamento Incarico per la Verifica 6
6.0 Personale 7
7.0 Attività di Verifica 7
7.1 Procedura generale per gli interventi di verifica 8
7.1.1 Generalità per gli impianti complessi 8
7.1.2 Azioni preliminari alle verifiche di impianti complessi 8
7.1.3 Attività di verifica di impianti ove siano presenti luoghi con pericolo di esplosione 8
7.1.4 Azioni preliminari e responsabilità per le verifiche di impianti non complessi 9
7.1.5 Imprevisti 9
7.1.6 Classificazione degli interventi di verifica 9
7.1.7 Esami a vista 9
7.1.8 Prove e misure 9
7.1.9 Campionatura 9
7.2 Attività di Verifica 10
7.2.1 Esame della documentazione 10
7.2.2 Esame a vista dei luoghi e degli impianti 11
7.2.3. Prove generali 11
7.2.4 Impianti rischio esplosione: 11
7.2.5 Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche 12
8.0 Processo decisionale di Emissione del verbale di Verifica e uso del marchio ACCREDIA 13
8.1 Processo decisionale di Emissione del verbale di Verifica 13
8.2 Uso del Marchio ACCREDIA 14
9.0 Registrazioni 14
10.0 Impegni di EUROCERT 14
11.0 Obblighi del Cliente 15
12.0 Subappalto 16
13.0 Riservatezza delle Informazioni 17
14.0 Privacy 17
15.0 Reclami 17
16.0 Ricorsi 17
17.0 Contenziosi 18
18.0 Tutela del Rischio Professionale 18
19.0 Tariffario 18
20.0 Fatturazione e Pagamento 18
21.0 Aggiornamento del Regolamento 18
22.0 Clausola Risolutiva Espressa 18
23.0 Foro Competente 18
1.0 Premessa
Il regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra EUROCERT ed il Cliente che, all’atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo in toto e viene applicato sempre nell’ultima revisione emessa.
Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx . I clienti possono comunque richiederne una copia inviando richiesta a Xxxx@xxxxxxxx.xx.
Il Cliente è responsabile di ottenere la copia aggiornata del Regolamento.
Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per la emissione.
2.0 Scopo e Campo di Applicazione
Il presente documento elaborato da EUROCERT ha lo scopo di descrivere in dettaglio le condizioni, le fasi e le regole principali tra EUROCERT e il committente per l’esecuzione di:
a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (Atex);
Ai sensi del DPR 462 del 22 ottobre 2001 art. 4, 6 e 7, integrato dalla direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero dell’attività Produttive.
Tali verifiche sono dirette ad accertare:
- la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle rilievi/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.
EUROCERT non assume alcun obbligo, a priori, circa l’esito positivo delle valutazioni condotte a seguito dell’incarico.
3.0 Documenti di Riferimento
Per le attività di verifica indicate nel presente regolamento, si fa riferimento ai seguenti documenti:
- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, G.U. 8/01/2002 n.6) “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”,
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo “A”;
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162.
- LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162
- CEI 0-14: guida all’applicazione del DPR 462/01
- CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi”.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”.
- Regolamento ACCREDIA RG-01:” Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida.”
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04: “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione.”
- Regolamento ACCREDIA RG-09: “Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia.”
- Circolare Tecnica ACCREDIA DC n.29/2017: “Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di ispezione di Tipo A per l’effettuazione delle verifiche ai sensi del DPR 462/01”;
- Circolare Tecnica ACCREDIA DC n.06/2018: “Chiarimenti in merito alle modalità di verifica adottata da ACCREDIA, nella valutazione del requisito relativo all’utilizzo da parte degli Organismi di Ispezione richiedenti l’Accreditamento o l’Estensione dello stesso per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01, di strumenti dotati di certificati di Taratura coperti da Accreditamento.”
- Guide IAF/EA applicabili
4.0 Termini e Definizioni
Valgono inoltre le seguenti definizioni:
Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, Impianti etc. o effettuare un’indagine conoscitiva.
Verifica Periodica: Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza e di buona tecnica (CEI) applicabili. Essa comprende
- Esame documentale
- Esame a vista dei luoghi e degli impianti
- Effettuazione delle prove
- Redazione del Verbale di Verifica (Vv) e del Rapporto di Verifica (Rv). Il Rapporto di verifica è parte integrante del verbale di verifica.
Verifica Straordinaria: Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza e di buona tecnica (CEI) applicabili a seguito di:
- Esito negativo della verifica periodica
- Modifica sostanziale dell’impianto
- Richiesta motivata del Cliente
Per modifiche sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna, quali ad esempio:
- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).
Non sono, ad esempio, da considerarsi modifiche sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.
Committente /Cliente: il richiedente che commissiona l’incarico della verifica ad EUROCERT
Rilievi: risultati che emergono dall’attività di ispezione, riscontrati sulla base di evidenze oggettive e/o che esprimono deviazioni dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche applicabili alla tipologia di impianto.
Verbale di Verifica: documento di sintesi dell’attività di ispezione. Il Verbale di Verifica può indicare:
-Osservazioni: rilievi che non determinano una riduzione della sicurezza dell’impianto in esame per l’utilizzatore.
-Non conformità: rilievi che determinano una riduzione o l’assenza di sicurezza dell’impianto in esame per l’utilizzatore (protezione dai contatti diretti e/o indiretti). L’Organismo emetterà Verbale di verifica con esito Negativo a cui seguirà ufficiale segnalazione agli organi territoriali di Vigilanza (ASL, ARPA).
Responsabile dell'impianto: Persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. Ove necessario, parte dei suoi compiti può essere delegata ad altri.
Preposto ai lavori del committente: Persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. Quando necessario, parte di tali compiti può essere delegata ad altri.
Preposto alle verifiche: il Preposto alle verifiche è la persona, dotata di specifica professionalità, incaricata dall’Ente abilitato a svolgere compiti di coordinamento dell’attività dei verificatori. Egli ha la più alta responsabilità nella conduzione dell'attività di verifica e nella compilazione del relativo verbale (scelta della strumentazione, analisi dei risultati, affidabilità dell’esito della verifica, ecc.).
Piano di lavoro (PdL): Documento scritto su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni a riguardo all’assetto che deve essere mantenuto dall’impianto durante le verifiche. A titolo di esempio sul piano di lavoro devono essere riportati: i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l’inserzione o l’esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l’eventuale adozione di schemi d’impianto particolari, i DPI necessari, ecc.
Verificatore: Il Verificatore è la persona, dotata di specifica professionalità, incaricata da EUROCERT alla effettuazione della verifica. Quando necessario, per gli impianti complessi, i verificatori possono essere coordinati dal Preposto alle verifiche.
Riesame: attività di valutazione dei risultati e delle informazioni riportate sul verbale di verifica.
Validatore: Responsabile Tecnico EUROCERT o suo delegato, dotato di specifica professionalità, esperienza e conoscenza normativa, atto a svolgere l’attività di riesame del verbale di verifica. Il validatore è sempre persona diversa da chi esegue l’ispezione.
5.0 Affidamento Incarico per la Verifica
Il Proprietario dell’impianto o il suo Legale rappresentante, invia a EUROCERT l’incarico debitamente sottoscritto (con firma di presa visione e accettazione del presente regolamento) utilizzando l’apposito modello predisposto da EUROCERT od analogo documento di propria emissione.
L’incarico per le verifiche periodiche si intende sempre rinnovabile con tacito rinnovo, salvo disdetta; i tempi di validità dell’incarico e di disdetta sono concordati fra le parti e specificatamente riportati nel modello d’ordine.
L’incarico per le verifiche straordinarie si intende per una unica prestazione.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’incarico, il Cliente deve fornire tutte le necessarie informazioni per consentire a EUROCERT l’organizzazione della verifica.
Le informazioni indispensabili sono quelle riportate sui modelli EUROCERT ed in particolare:
a) Dati relativi al Cliente
b) Dati relativi all’impianto da verificare
c) Tipologia della verifica
d) Data scadenza entro la quale viene richiesta la verifica
e) Dati per la fatturazione
EUROCERT, formalizza l’accettazione concordando quindi gli aspetti economici ed organizzativi con il Committente. La tempistica garantita da EUROCERT rispetterà la scadenza periodica o straordinaria indicata sul contratto con un minimo di 30 giorni dal ricevimento dell’incarico; casi particolari con scadenze più ravvicinate saranno possibili salvo approvazione specifica di EUROCERT.
6.0 Personale
EUROCERT affida le attività di verifica a personale, dipendente o legato da rapporto di collaborazione con EUROCERT, dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato secondo apposite procedure, in conformità alle disposizioni di accreditamento applicabili.
7.0 Attività di Verifica
La Verifica Periodica, la verifica Straordinaria e la loro tempistica sono stabilite ex Artt. 4-6-7 del DPR 462/01 e definite come riportato per praticità nel paragrafo “Termini e definizioni”.
il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e costituisce parte integrante del Contratto stesso).
Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da EUROCERT nel Contratto stesso.
EUROCERT si ritiene impegnato nei confronti del cliente solo a seguito di riesame positivo del Contratto debitamente compilato e firmato (qualora dall’analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all’atto dell’offerta, è facoltà di EUROCERT richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell’iter).
EUROCERT provvede al riesame del contratto entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del contratto sottoscritto dal Cliente.
A seguito dell’incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l’impegno nel proprio data base, pianifica l’attività di ispezione in base alla scadenza per l’effettuazione dell’intervento e ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l’ispettore competente per tipologia e per zona geografica a cui affidare l’esecuzione dell’ispezione.
I criteri di attribuzione sono definiti e rivisti periodicamente da Sede in funzione della disponibilità di tecnici verificatori sul territorio.
Ogni tecnico verificatore opera sulla base di uno scadenzario dove sono riportati i dati significativi degli impianti da verificare, delle figure di riferimento e la data entro cui effettuare la verifica.
L’ispettore designato per la verifica e/o la segreteria tecnica prende contatto con il Cliente concordando la data e l’ora in cui sarà effettuata la verifica, e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell’energia elettrica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo e in orario compreso tra le 8:00 e le 18:00, salvo richieste particolari da concordare. Il Committente, informato del giorno stabilito per la verifica, deve garantire l’accessibilità all’impianto al personale incaricato da EUROCERT per l’espletamento delle verifiche e dovrà prestare ad essi la necessaria cooperazione.
Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell’Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici entro tre giorni dalla data di ispezione.
I controlli effettuati da EUROCERT sono stabiliti sulla base di quanto definito dalle norme e leggi pertinenti ed in subordine da quanto eventualmente precisato dalle comunicazioni ministeriali, dalle delibere del coordinamento degli Organismi di Ispezione e dall’Associazione di appartenenza.
7.1 Procedura generale per gli interventi di verifica
7.1.1 Generalità per gli impianti complessi
Nell’esecuzione delle verifiche di impianti elettrici complessi è necessario fare riferimento alle seguenti figure professionali ciascuna delle quali ha compiti e responsabilità individuate agli articoli successivi:
a) Responsabile dell’impianto elettrico;
b) Preposto ai lavori del committente;
c) Coadiutori alle verifiche;
d) Preposto alle verifiche;
e) Verificatore.
7.1.2 Azioni preliminari alle verifiche di impianti complessi
Valgono le seguenti considerazioni:
1. la verifica può essere iniziata solo a seguito della presentazione da parte del committente del Piano di Xxxxxx compilato dal responsabile dell’Impianto;
2. le persone coinvolte nell’effettuazione della verifica (responsabile dell’impianto, preposto ai lavori del committente, preposto alla effettuazione delle verifiche, verificatore, ecc.) devono essere identificate nominalmente nel piano di lavoro
3. il Verificatore, o il preposto alle verifiche quando esistente, ai fini della compilazione del Piano di Lavoro, fornisce al Responsabile dell'impianto tutte le informazioni relative alle parti dell’impianto da verificare, ai luoghi nei quali dovrà recarsi e sostare, ai tipi di verifiche da eseguire ed alle modalità di effettuazione della verifica, ecc.;
4. il Preposto ai lavori del committente, o il Responsabile dell'impianto, deve accompagnare il verificatore durante tutto il tempo della verifica e deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti durante l’espletamento del lavoro. La tutela delle condizioni di lavoro deve essere assicurata sia nei confronti degli addetti alle operazioni di verifica sia nei confronti degli utenti gli impianti oggetto della verifica.
Nota - Quando nei casi particolarmente complessi potrebbe rendersi necessaria la presenza di più Preposti ai lavori del committente e di più Preposti alle verifiche le modalità di coordinamento nella attività di verifica deve essere espressamente richiamata nel piano di lavoro.
7.1.3 Attività di verifica di impianti ove siano presenti luoghi con pericolo di esplosione
Se l'impianto è complesso, deve essere preparato un Piano di Lavoro.
Se le verifiche dell'impianto elettrico comportano l'ingresso di Verificatori in locali con pericolo di esplosione, devono essere messe in atto tutte le seguenti precauzioni.
• L'accesso dei verificatori può avvenire soltanto su autorizzazione formale del committente.
• L'accesso dei verificatori può avvenire solo alla presenza del Preposto ai lavori del committente che verifica preliminarmente tale possibilità.
• Le attività di verifica, in particolare quelle strumentali, possono avvenire dopo che il Preposto ai lavori ha assicurato che esse non possono dar luogo ad accensioni di miscele esplosive e, se del caso, dopo aver installato apparati di controllo dell’aria ambiente (ad esempio monitoraggio continuo dell'ambiente).
• Il committente, mediante il Preposto ai lavori, deve fornire al Verificatore le attrezzature speciali necessarie per l'accesso e la sosta nei luoghi con pericolo di esplosione, se del caso.
Per quanto attiene l'individuazione delle persone, le responsabilità, ecc., valgono le stesse disposizioni riportate nelle Generalità per gli impianti complessi
7.1.4 Azioni preliminari e responsabilità per le verifiche di impianti non complessi
Nei casi meno complessi, in generale quando l’impianto è molto semplice o poco esteso e comunque assoggettabile alla sorveglianza di una sola persona, le figure di responsabile dell’impianto, di preposto ai lavori del committente e di coadiutore alla verifica possono coincidere. Naturalmente la persona incaricata deve avere le caratteristiche di professionalità previste dalla Norma CEI 11-27. Anche la figura di preposto alle verifiche e di verificatore possono coincidere. In questi casi, solitamente, non è necessaria la predisposizione del piano di lavoro fermo restando quanto detto precedentemente relativamente alle responsabilità dei singoli.
7.1.5 Imprevisti
Nel caso in cui nel corso della verifica riscontrasse situazioni diverse rispetto a quanto riportato nel piano di lavoro, o nel caso di mutazioni ambientali, il Verificatore sospende la verifica fino a che il Preposto ai lavori del committente non abbia adottato le necessarie precauzioni.
7.1.6 Classificazione degli interventi di verifica
Si riportano, a titolo di esempio, le più frequenti operazioni di verifica classificandole, a seconda che possano rientrare tra i lavori fuori tensione, in prossimità o sotto tensione.
7.1.7 Esami a vista
Gli esami a vista (ad esempio l’esame dello stato delle connessioni, dell’adeguatezza dei collegamenti, dell’integrità delle linee e dei collegamenti, della protezione e resistenza meccanica dei collegamenti, della verifica dei collegamenti equipotenziali principali e supplementari, della corretta installazione dei dispositivi di protezione, della verifica del punto di connessione del sistema disperdente con l’impianto del committente (collettore di terra) e della verifica dello stato e delle caratteristiche degli elementi costituenti il sistema disperdente) solitamente non richiedono di entrare nella zona di lavoro sotto tensione. Quando per la particolare collocazione di alcuni componenti sia necessario entrare in prossimità di parti attive non messe in sicurezza, si devono adottare i provvedimenti previsti per i lavori elettrici sotto tensione. La procedura deve essere riportata nel Piano di Lavoro.
7.1.8 Prove e misure.
Non è possibile a priori decidere quando una prova, o misura, effettuata su un impianto configuri l’esistenza di un rischio elettrico. Valgono i seguenti esempi:
• una prova di continuità effettuata direttamente sulle masse, non consentendo l’accesso a parti attive, in generale è da ritenere senza rischio elettrico; ma se la prova viene effettuata a partire da un nodo equipotenziale posizionato all’interno di un quadro elettrico con possibilità di accesso a parti attive assume le caratteristiche di lavoro con rischio elettrico;
• una misura di resistenza globale effettuata direttamente da una presa a spina è da considerare lavoro senza rischio elettrico, ma se la misura è effettuata da un quadro elettrico con possibilità di accesso a parti attive è da considerare lavoro con rischio elettrico;
• la prova di funzionalità di un interruttore differenziale effettuata da una presa a spina con differenziale installato su quadro elettrico realizzato a regola d’arte, è da considerare lavoro senza rischio elettrico; ma se per provare il differenziale occorre accedere all’interno di un quadro con parti attive non protette può diventare lavoro con rischio elettrico.
7.1.9 Campionatura
Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato.
Le condizioni per cui si effettua la campionatura sono:
- Presenza del servizio di manutenzione con tanto di registro degli interventi periodici.
- Ripetitività dei componenti elettrici che devono essere uguali (2 differenziali da 30mA sono uguali, uno da 30mA e uno da 300mA non sono uguali, ecc…)
Percentuale minima da controllare è il 50% dei componenti (prese, interruttori, equipotenzialità, ecc.) tenendo sempre conto del pericolo contatti indiretti, dell’ambiente di installazione.
Quando si esegue la campionatura si deve indicare sul verbale. In mancanza di queste condizioni non si esegue la campionatura.
7.2 Attività di Verifica
La Verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:
1. esame della documentazione;
2. esame a vista dei luoghi e degli impianti per accertare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni del progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
3. esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento al fine di verificare l’efficienza degli impianti.
7.2.1 Esame della documentazione
La documentazione, che può essere soltanto quella relativa alla protezione contro i contatti indiretti oppure contenuta in quella riguardante l’intero impianto elettrico, varia in dipendenza della complessità dell’impianto. Generalmente fa parte di un progetto, con una relazione tecnica e degli elaborati grafici.
Essa in sintesi, come indicato nelle Guide CEI - ISPESL 64-14 e CEI 0-2, comprende, in generale, le parti di seguito riportate:
- eventuali verbali dell’Ente verificatore precedente (ISPESL, INAIL, ARPA, ASL o Organismo abilitato).
- dichiarazione di conformità da parte dell’installatore dell’impianto.
- dati relativi a:
- destinazione d’uso dell’impianto;
- eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti;
- valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura;
- verifica termica degli elementi dell’impianto di terra, in relazione ai valori delle correnti cortocircuito, se necessario (come ad esempio nelle stazioni e cabine elettriche);
- caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti;
- planimetrie dell’impianto elettrico, con l’indicazione dei suoi componenti e degli ambienti, e dell’impianto di terra, con l’indicazione delle sue varie parti (dispersore, nodi principali e supplementari, conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali) con le loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni); in casi particolari, possono essere necessari dei dettagli, come per stazioni e cabine elettriche, locali ad uso medico, centri di elaborazione dati, ecc.
- schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine, con l’indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei dispositivi di protezione.
- schemi elettrici di eventuali apparecchiature ed impianti particolari, come, ad esempio:
- sistemi di produzione, impianti di emergenza, sistemi IT-M per locali ad uso medico,
- sistemi e dispositivi per applicazioni particolari.
- registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico, con date ed esito, effettuate da tecnici qualificati.
7.2.2 Esame a vista dei luoghi e degli impianti
L’esame a vista dell’impianto elettrico va esteso all’intera struttura oggetto della verifica, nei suoi ambienti interni ed esterni, sotto l’aspetto della protezione contro i contatti indiretti.
Occorre controllare che l’impianto di terra e i dispositivi di protezione e di controllo, come caratteristiche e disposizione, corrispondano a quanto indicato dalla documentazione ed alle Norme di sicurezza.
Particolare attenzione va posta nell’esame degli elementi dell’impianto di terra di stazioni e cabine elettriche di eventuali impianti ed applicazioni particolari che, rispetto a quelli ordinari, richiedono provvedimenti ulteriori previsti dalle Norme impianti (ad esempio nella Norma CEI 64-8 parte 7 o nella Norma CEI 99-2). Nel caso in cui le caratteristiche di alcune parti dell’impianto di protezione non corrispondono a quelle indicate dalla documentazione, occorre richiedere i calcoli di verifica relativi, come ad esempio per il coordinamento dei dispositivi di protezione o per la protezione termica degli elementi dell’impianto di terra in relazione alle correnti di guasto a terra.
La verifica della corretta installazione dei componenti deve essere estesa anche alle altre parti dei componenti elettrici che hanno influenza con le caratteristiche di sicurezza dell’impianto e che sono di immediata ed evidente percezione, ad esempio: integrità degli involucri, caratteristiche delle protezioni (correnti nominali dei fusibili e degli automatici) e loro capacità di proteggere i conduttori, modalità di installazione dei dispositivi di comando e sezionamento, ecc...
7.2.3. Prove generali
Le prove variano considerevolmente in dipendenza della categoria dell’impianto (I, II o III) e del sistema di bassa tensione presente (TT, TN, IT). Con riferimento alla Guida CEI-ISPESL 64-14, che indica le procedure da osservare nella loro esecuzione, si riporta di seguito l’elenco generale delle prove, insieme con l’indicazione del campo di applicazione con ulteriori considerazioni:
• prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali;
• prove di funzionamento degli interruttori differenziali;
• misura della resistenza di terra;
• misura dell’impedenza dell’anello di guasto;
• misura delle tensioni di contatto e di passo;
• misura dell’impedenza dei conduttori di protezione e della resistenza dei collegamenti equipotenziali;
• misura della corrente di primo guasto
• coordinamento degli interruttori automatici
7.2.4 Impianti rischio esplosione:
Analisi della rispondenza ai documenti di progetto dell’impianto elettrico, composta per esempio da:
- classificazione delle zone pericolose (Z0, Z1 e Z2 per gas, vapori e nebbie; Z20, Z21 e Z22 per polveri; C0Z0, C0Z1, C0Z2 e C0ZR per gli esplosivi) con indicazioni circa forma e dimensioni delle zone, mediante l’uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, che comprenda tra l’altro:
- elenco delle sostanze pericolose presenti con le loro caratteristiche chimico-fisiche (stato fisico, limiti di esplodibilità, temperatura di infiammabilità e di accensione, densità relativa all’aria, conducibilità elettrica e granulometria se si tratta di polveri, ecc.);
- dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell’ambiente;
- individuazione delle sorgenti d’emissione;
- caratteristiche dell’impianto di processo: descrizione sintetica per comprenderne le caratteristiche ed il funzionamento;
- tipi e caratteristiche degli impianti di sicurezza adottati o di sistemi specifici (pressurizzazione, controllo dell’esplodibilità o temperatura dell’atmosfera, ecc), attraverso l’impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio
- elenco dei componenti, circuiti e sistemi impiegati con loro specifiche tecniche (certificati di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il DPR 126/98 o della direttiva 2014/34/UE recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85, dichiarazioni del costruttore, gruppi e classi di temperatura, ecc.);
- documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti;
- provvedimenti contro l’accumulo delle cariche elettrostatiche;
- documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (D.Lgs 81/08 Titolo XI);
- registro dei controlli, previsti dalle norme in presenza dell’adozione di particolari sistemi (pressurizzazione, ecc.);
- documento sulla protezione contro le esplosioni (D.Lgs 81/08 Titolo XI). Esame a vista dei luoghi e degli impianti.
Verifiche strumentali in ambiente bonificato:
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- prova di funzionamento elettrico dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (quelli necessari e sufficienti per verificare la protezione);
- misura delle impedenze di linea (con il metodo dell’anello di guasto).
7.2.5 Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche
Analisi della documentazione tecnica composta da:
- valutazione del rischio di fulminazione (calcolo probabilistico di fulminazione);
- dichiarazione di conformità;
- progetto dell’impianto;
- caratteristiche dell’LPS interno (nodi e collegamenti equipotenziali, caratteristiche SPD, SPM, etc.);
- eventuali precedenti verbali di verifica.
Esame a vista dei luoghi e degli impianti Verifiche strumentali:
- prove di continuità degli elementi costituenti l’LPS esterno (captatori, calate e dispersori);
- misura della resistenza di terra dei dispersori.
L’ordine delle prove è puramente indicativo, il Verificatore decide la sequenza delle Prove Strumentali. Al termine delle prove il Verificatore Compila il Rapporto di Verifica. Successivamente redige il Verbale di Verifica che lo sottopone al Visto del Responsabile tecnico o suo sostituto.
Le fasi di Xxxxx a Vista ed Esecuzione delle prove devono essere svolte in presenza di personale preposto designato dal Cliente se l’impianto e catalogato di tipo complesso. Nel caso di impianti non Complessi il Verificatore può decidere di procedere in autonomia. In caso di guasto o rottura di componenti facenti parte dell’impianto elettrico a seguito delle prove strumentali, né il Verificatore né l’Organismo si ritengono responsabili.
Il Verificatore a seguito della ispezione documentale, visiva e strumentale, compila il Rapporto di Verifica e successivamente redige il Verbale di Verifica.
In caso di Impianti Complessi, dove la dimensione dell’impianto richiede molto tempo per l’esecuzione delle prove, la verifica può avere durata variabile e esecuzione intermittente per evitare problemi operativi al Cliente. Sul verbale verranno indicati i periodi di svolgimento delle prove.
8.0 Processo decisionale di Emissione del verbale di Verifica e uso del marchio ACCREDIA
8.1 Processo decisionale di Emissione del verbale di Verifica
Al termine della verifica, il Verbale di Verifica (Periodica o Straordinaria) sarà riesaminato al fine di determinarne l’esito definitivo, prima dell’inoltro al Cliente unitamente alla fattura.
In caso di verbale con esito negativo, si provvede alla validazione dello stesso entro e non oltre 5 giorni. Il RT/SRT provvede ad inviare il verbale validato agli organi territoriali di Vigilanza per il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (ASL, ARPA, INAIL) tramite PEC o a mezzo raccomandata A/R.
In caso di verbale con esito positivo, esso è validato entro e non oltre 30 giorni. Se i rilievi riscontrati in fase di verifica avessero dovuto determinare un esito negativo, l’esito finale del verbale sarebbe stato negativo e seguirebbe la procedura sopra descritta per i verbali con esito negativo.
Se in fase di validazione si riscontrasse un’errata e/o incompleta e/o non pertinente compilazione del verbale, non rimediabili e/o che non permettono di motivare l’esito del verbale, il Responsabile Tecnico o suo delegato si coordinerà con il VER al fine di chiarire o eventualmente decidere se rifare la verifica. In tal caso il verbale non sarà approvato e la sua non validità sarà comunicata al cliente ed eventualmente al manutentore, informandoli che seguirà presto un nuovo verbale o nuova verifica, in funzione della necessità o meno di un nuovo sopralluogo a solo carico di EUROCERT. Se invece in fase di validazione si riscontrasse un’errata e/o incompleta e/o non pertinente compilazione ma rimediabili e/o che non cambiano l’esito del verbale, il documento sarà corretto o riemesso e la sua validazione positiva sarà subordinata alla comunicazione di tale variazione al cliente.
In caso di verbale con “esito negativo”, EUROCERT provvede a trasmettere copia del verbale alle autorità competenti (ASL, USL, ARPA) entro e non oltre 5 giorni dalla data di validazione.
Una volta ottemperato, il datore di lavoro o suo legale rappresentate deve far verificare la chiusura delle Non Conformità attraverso una Verifica Straordinaria per esito negativo, che potrà essere richiesta a EUROCERT dietro formale contratto. Copia del verbale di verifica straordinaria per esito negativo, dovrà essere trasmessa alle ASL competenti da parte del Datore di Lavoro o suo delegato.
In assenza di Non Conformità o in caso di Xxxxxxx tali da non mettere in dubbio la sicurezza dell’impianto, EUROCERT emette un verbale con “esito positivo”. Il Cliente deve ottemperare nel più breve tempo possibile e l’avvenuta chiusura di tali rilievi sarà verificata da EUROCERT in occasione della verifica periodica successiva.
L’esito del verbale è definitivo solo a seguito del riesame.
Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell’impianto, a cura del Cliente.
La numerazione dei verbali avviene automaticamente in maniera progressiva e non ripetibile anche in caso di annullamento di un verbale. La numerazione di un verbale annullato non viene riassegnata.
Nel caso in cui il tecnico incaricato (verificatore) una volta giunto presso l’ubicazione dell’impianto, non potesse eseguire l’attività di verifica già programmata per motivazioni non imputabili alla responsabilità di EUROCERT o tali da non permettere la formulazione di un esito o il prosieguo della stessa (quali ad esempio mancanza della documentazione tecnica, impianto in fase di riparazione/manutenzione, immobile inaccessibile, mancata assistenza del manutentore, verifica eseguita da un altro Organismo di Ispezione o altre casistiche simili), sarà emesso un documento di mancata verifica al fine di rendere noto al cliente le motivazioni per cui, nonostante la presa in carico, l’attività ispettiva non sia stata eseguita.
8.2 Uso del Marchio ACCREDIA
I verbali rilasciati da EUROCERT sotto accreditamento di ACCREDIA, riporteranno il marchio ACCREDIA, secondo i criteri previsti dal Regolamento RG-09 di ACCREDIA per l’uso del marchio, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, e che EUROCERT può fornire a richiesta.
L’uso del Marchio ACCREDIA è precluso ai Clienti EUROCERT fatta eccezione sulle etichette che possono essere apposte agli items selezionati, In tal caso, sull’etichetta deve essere indicato che:
• l’item è stato “ispezionato da” con l’indicazione de:
• il nome ed il numero di accreditamento dell’OdI
• l’identificazione dell’apparecchiatura
• la data di ispezione
• il riferimento del rapporto di ispezione rilasciato in relazione all’ispezione.
in conformità̀ alle regole previste dal Regolamento RG-09 di ACCREDIA stesso, alla cui lettura si rimanda per una completa informazione.
Sia EUROCERT che i suoi Clienti hanno l’obbligo di attenersi alle prescrizioni del Regolamento RG-09 di ACCREDIA per l’uso del marchio.
9.0 Registrazioni
EUROCERT provvede a registrare ogni verifica effettuata nel proprio sistema informativo e tiene copia del Verbale di Verifica nei propri archivi per almeno 15 anni.
Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all’oggetto dell’Ispezione.
EUROCERT acconsente alla possibile riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati purché riproducano integralmente l’originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.
In caso di accertamento di comportamenti scorretti, EUROCERT intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.
10.0 Impegni di EUROCERT
EUROCERT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento.
EUROCERT si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
- indipendenza (EUROCERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati)
- imparzialità (EUROCERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale)
- riservatezza (tutto il personale EUROCERT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all’organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente - EUROCERT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest’ultimo caso EUROCERT ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie).
EUROCERT si impegna ad informare il Cliente dell’eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell’autorità competente.
EUROCERT non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con EUROCERT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi; in caso di mancato rinnovo o revoca o sospensione dell’abilitazione, il Cliente non potrà esigere alcun risarcimento nei confronti di EUROCERT.
Nell’ambito delle attività oggetto del presente regolamento, EUROCERT si configura come organismo di ispezione di tipo “A”; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell’oggetto di ispezione.
EUROCERT garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
EUROCERT si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell’impianto secondo le modalità indicate dal presente regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente
EUROCERT garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione ha ricevuto adeguata formazione, informazione e addestramento circa l’uso delle attrezzature, è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
11.0 Obblighi del Cliente
Il Cliente si impegna a:
a) rispettare integralmente quanto previsto dal presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
b) non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi;
c) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;
d) garantire il rispetto della scadenza entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica; se il Cliente ha comunicato la data dell’ultima verifica periodica eseguita, in assenza di comunicazioni ulteriori, EUROCERT potrà fissare direttamente la data della verifica;
e) accettare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, l’eventuale presenza di ispettori dell’organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da EUROCERT, e accettare altresì, ispettori EUROCERT in affiancamento/addestramento e ispettori EUROCERT in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
f) fornire tutte le informazioni/documenti che EUROCERT potrà richiedere circa aspetti attinenti all’oggetto del regolamento e che EUROCERT ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;
g) accertarsi, all’arrivo dell’ispettore incaricato da EUROCERT, delle generalità dello stesso tramite il tesserino di riconoscimento rilasciato da EUROCERT, e del rispetto di tutte i rilievi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui all’estratto del DVR (emesso da EUROCERT) e dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) emesso dal Cliente stesso;
h) comunicare tempestivamente a EUROCERT qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti, riparazioni, modifiche, trasferimento e spostamento dell’impianto;
i) garantire al personale EUROCERT (interno ed esterno) il libero accesso ai documenti e alle informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, nei tempi e nei modi di seguito indicati;
j) garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del tecnico incaricato da EUROCERT;
k) garantire che nessun documento relativo all’impianto né alcuna parte di essi siano usati in modo ambiguo e/o ingannevole;
l) garantire al personale ispettivo EUROCERT designato il libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica ed il supporto del personale eventualmente incaricato dal Cliente per presenziare alla verifica;
m) fornire a EUROCERT le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale EUROCERT, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
n) a coordinarsi e a operare con EUROCERT ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
o) mettere a disposizione, all’atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente; detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell’assistenza di tale personale sono a carico del Cliente);
p) mettere a disposizione del personale ispettivo EUROCERT, prima o contestualmente alla verifica, tutta la necessaria documentazione tecnica, tra cui:
- la dichiarazione di conformità redatta dall’installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all’ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all’atto della denuncia dell’impianto;
- il progetto dell’impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità;
- i verbali dell’ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall’ISPESL;
- nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V), i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell’Ente Distributore;
- nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione, il documento di classificazione delle zone redatta da tecnico competente e omologazione dell’ASL/ARPA competente per territorio;
- nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il documento di valutazione del rischio e il progetto dell’LPS, ove presente;
- ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell’impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
q) retribuire EUROCERT per le attività eseguite, secondo quanto specificato nel presente regolamento;
r) accettare gli esiti delle verifiche e risolvere le Non Conformità/Xxxxxxx emerse nel corso delle verifiche
Il Cliente, una volta conseguito il verbale di verifica, ha facoltà di utilizzare tale documento ed ha il diritto di pubblicizzare tale evento nei modi considerati più idonei, purché venga fatto sempre corretto riferimento all’oggetto e ai limiti del rapporto emesso.
Da parte del Cliente resta acquisito il diritto di ricusazione del Tecnico verificatore nominato da EUROCERT per motivi di conflitto di interesse o altra giusta causa. Tale diritto deve essere espresso con comunicazione scritta e motivata prima dell’esecuzione della verifica.
In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, EUROCERT ha facoltà di sospendere l’intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.
Il Cliente manleva EUROCERT da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a EUROCERT e in caso di eventuali danni agli impianti, componenti elettrici o ad altre macchine ed attrezzature industriali, compreso il fermo degli impianti, nel caso in cui tali danni siano riconducibili ad interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta alle prove di verifica, a non conformità dell'impianto oggetto di ispezione, a difformità con quanto indicato nella documentazione consegnata a EUROCERT o a mancata informazione del datore di lavoro internamente all’azienda dell'intervento di verifica.
12.0 Subappalto
EUROCERT non effettua alcun subappalto per le attività ispettive in oggetto.
13.0 Riservatezza delle Informazioni
Il Cliente è proprietario di tutta la documentazione eventualmente fornita ad EUROCERT per l’attività di verifica. EUROCERT si riserva di custodire e non restituire tutta la documentazione acquisita ed utilizza per il processo di verifica.
Il personale EUROCERT non potrà utilizzare tale documentazione e le informazioni di cui è venuto in possesso, per scopi che non siano inerenti alla attività di verifica stessa. EUROCERT non potrà trasferire a terzi tali dati senza consenso scritto del Cliente. Si deroga a quanto sopra per gli obblighi da mantenere nei confronti delle autorità di controllo e di accreditamento.
14.0 Privacy
I dati personali forniti dal Committente saranno trattati da EUROCERT in accordo al D.lgs. 196/2003.
EUROCERT vincola alla riservatezza il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate.
I dati sono raccolti da EUROCERT sia in formato cartaceo che digitale ed utilizzati per le attività previste dal presente regolamento.
Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, all’inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di EUROCERT e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:
- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;
- attività promozionale sui servizi di EUROCERT (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).
Tali dati possono altresì essere diffusi alla Ns. eventuale rete di vendita e/o distribuzione dei servizi e potranno essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall’esecuzione del contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti o a società che svolgono attività di imbustamento, spedizione, trasporto o smistamento della corrispondenza, spedizionieri, corrieri e consulenti di EUROCERT SpA.
Titolare della gestione dati è EUROCERT SpA - via dell’Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell’Xxxxxx (BO)
15.0 Reclami
Il reclamo è una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta, dettagliata e circostanziata, relativamente ad elementi o alla totalità del servizio ricevuto.
Il Cliente può presentare reclamo relativo all’operato di EUROCERT. Per ogni reclamo ricevuto, EUROCERT provvede alla:
a) identificazione, presa in carico e registrazione su apposito file;
b) comunicazione al Cliente della sua presa in carico;
c) individuazione della figura aziendale incaricata dell’esame del reclamo; il responsabile della gestione del reclamo sarà sempre persona/figura distinta da quella contro cui il reclamo è rivolto;
d) analisi dettagliata di quanto esposto;
e) determinazione del riscontro da dare a chi ha inoltrato il reclamo e definizione di eventuali azioni correttive e preventive per EUROCERT;
f) archiviazione della documentazione.
Per ogni reclamo registrato, EUROCERT si impegna a fornire risposta scritta alla fonte che lo ha generato entro 30 giorni dalla registrazione di ingresso.
16.0 Ricorsi
Il ricorso è la richiesta del Cliente per la riconsiderazione da parte di EUROCERT, di una o più decisioni riguardanti l’esito dell’attività di verifica, valutazioni o di analisi condotte.
Il proponente il ricorso è identificato unicamente con il Committente (o un suo delegato).
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e dettagliata al fine di consentire la puntuale identificazione delle motivazioni.
Il ricorso viene registrato in apposito file e gestito dal Responsabile Qualità con il supporto diretto della Direzione aziendale EUROCERT.
EUROCERT provvede ad informare il Committente della presa in carico del ricorso e ad attivare le verifiche, secondo le proprie procedure, affidandone la responsabilità e l’esecuzione pratica a persone/figure estranee al processo verso il quale il ricorso è rivolto. In funzione dell’entità del ricorso, EUROCERT potrà investire del problema il proprio Comitato di Garanzia.
EUROCERT darà riscontro conclusivo al proponente entro 30 giorni.
Le spese sostenute per l’esame del ricorso sono a carico del richiedente qualora il ricorso non sia stato accettato.
17.0 Contenziosi
È obiettivo primario di EUROCERT dirimere ogni possibile controversia sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative e/o consuetudini dello specifico campo di attività.
Qualora, a fronte di un reclamo o ricorso, permanga una insoddisfazione del Cliente che decidesse quindi di adire alle vie legali, EUROCERT provvederà a trattare la controversia secondo i modi ed i tempi previsti dalle leggi vigenti nelle sedi opportune.
18.0 Tutela del Rischio Professionale
Per ogni responsabilità conseguente i rischi del presente incarico, EUROCERT ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa, un’idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi.
19.0 Tariffario
Il prezzo del servizio offerto da EUROCERT è dedotto dall’apposito tariffario e confermato nel singolo modulo d’ordine specifico per ogni servizio sottoscritto dal Cliente.
Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto…), trovano applicazione le disposizioni contenute nei moduli di contratto.
20.0 Fatturazione e Pagamento
EUROCERT provvederà alla fatturazione delle competenze contestualmente all’emissione del verbale. I documenti citati sono spediti al Cliente presso la sede da lui indicata. Il pagamento della relativa fattura deve essere onorato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.
21.0 Aggiornamento del Regolamento
Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento su iniziativa di EUROCERT o per richiesta dell’Ente di accreditamento. Il presente regolamento è sempre reperibile online nella versione aggiornata. Ogni aggiornamento ne comporta l’applicazione immediata ai nuovi contratti e l’applicazione differita al primo rinnovo, per i contratti di verifica periodica in corso di validità. In caso di aggiornamento, viene inviata notifica a tutti i Clienti tramite e-mail con istruzione per reperire online la copia aggiornata.
22.0 Clausola Risolutiva Espressa
EUROCERT ha la facoltà di risolvere ogni contratto in caso di non osservanza da parte del Cliente di qualsivoglia obbligazione stabilita dal presente regolamento.
23.0 Foro Competente
Per qualsiasi controversia, è competente esclusivamente il giudice del luogo in cui ha sede EUROCERT SpA