ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
I sottoscritti
… - dirigente dell’Ufficio
(nome e cognome, qualifica, ufficio, incarico)
e
… - lavoratore agile
(nome e cognome, qualifica, ufficio, incarico se il dipendente riveste qualifica dirigenziale)
PREMESSO CHE
Con Regolamento in data … marzo 2022 è stata disciplinata l’applicazione del lavoro agile al personale dell’Amministrazione civile;
il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa … ha manifestato il proprio interesse a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e, a tal fine, si impegna a mettere a disposizione la propria dotazione informatica, come specificato all’articolo 5;
il dirigente dell’Ufficio ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 6 del Regolamento sopra richiamato;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. Con il presente accordo le parti si impegnano a realizzare un progetto individuale di smart working.
2. A tal fine, il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa … è ammesso/a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni indicate nel presente atto, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite dal Regolamento richiamato in premessa e dalla disciplina vigente.
Art. 2
Contenuti e caratteristiche della prestazione lavorativa in modalità agile
1. La prestazione lavorativa in modalità agile ha ad oggetto il seguente processo/settore di attività:
… (fornire un’indicazione delle attività e dei procedimenti che s’intende svolgere in modalità smart).
2. Il potere direttivo del dirigente dell’Ufficio è esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
3. Il potere di controllo sull’attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti, secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato dall’Amministrazione.
4. Durante l’attività svolta in modalità agile il dipendente è impegnato al conseguimento degli obiettivi assegnati a inizio anno, mediante scheda individuale, nonché degli ulteriori obiettivi che potranno essere assegnati in corso di esecuzione del presente accordo, ad integrazione di quelli iniziali.
5. Il lavoratore agile redige un report delle attività svolte da remoto a cadenza …. (il dirigente individua la periodicità del report a cadenza giornaliera, settimanale o mensile ai sensi dell’art. 16 del Regolamento richiamato in premessa)
Art. 3 Durata
1. Il presente accordo ha durata di … (fino ad un anno) a decorrere dal … e fino al ….
Art. 4
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile
1. Il lavoratore agile svolge la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. … (fino a 6) giorni al mese e, comunque, non oltre (18 giorni) nel trimestre, modulabili sulla base di contingenze organizzative, non frazionabili ad ore, secondo il seguente calendario: … (le parti possono stabilire che la definizione del calendario venga effettuata nel corso dell’esecuzione dell’accordo, con cadenza periodica).
2. Il dipendente garantisce, nell’arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per (massimo n. 6 ore), nelle seguenti fasce orarie: ….
3. Durante tali fasce orarie, il dipendente agile può essere contattato dall’Ufficio telefonicamente o via mail e deve rendersi prontamente reperibile.
4. Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nel documento contenente le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione e ferma l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’informativa sui rischi generali e specifici connessi con l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, di cui agli articoli 7 e 8 del presente accordo.
5. Nel caso d’impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica, connesse al malfunzionamento dei sistemi informatici, il dipendente ne dà tempestiva comunicazione al dirigente che potrà richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario di lavoro. In alternativa al
rientro in sede, le parti possonno concordare la fruizione di un giorno di ferie o altro istituto che autorizzi le assenze del personale.
6. Il dirigente dell’Ufficio ha facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento, per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che devono essere comunicate al lavoratore agile per iscritto, almeno un giorno prima.
7. Al lavoratore agile è garantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche dalle ore … alle ore … (la fascia di disconnessione deve comprendere 11 ore di riposo consecutivo). Durante la fascia oraria di disconnessione, il dipendente ha diritto ad interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per l’esecuzione della prestazione e non è tenuto ad erogare alcuna prestazione lavorativa.
Art. 5 Strumenti del lavoro agile
1. Il dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità smart avvalendosi della propria dotazione informatica, composta da:
- pc;
- connessione dati.
2. L’Ufficio … (indicare l’Ufficio responsabile dei sistemi informatici del Dipartimento) adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, al contempo, la sicurezza della rete e dei dati dell’Amministrazione.
3. Non è in alcun caso consentita la trattazione di dati e documenti dell’Amministrazione con modalità diverse dal collegamento da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa messi a disposizione dall’Ufficio indicato al precedente comma.
4. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente.
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico
1. Il dipendente che si avvale del lavoro agile non può subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
2. Lo svolgimento dell’attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.
3. La prestazione lavorativa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
4. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, né protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Qualora previsto, il recupero sarà effettuato, previo accordo con il dirigente, nelle giornate di lavoro in presenza.
5. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto.
Art. 7
Obblighi afferenti alla riservatezza e alla sicurezza dei dati
1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un’adeguata postazione di lavoro.
3. L’Ufficio … (indicare l’Ufficio responsabile dei sistemi informatici del Dipartimento) adotta le soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall’esterno alle risorse informatiche necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell’Amministrazione.
4. Al fine di salvaguardare i documenti e le informazioni trattati dal dipendente in smart working da attacchi informatici esterni e di consentire la comunicazione sicura da remoto, è allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, un documento (all. 1) contenente le specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione, alle quali il dipendente si impegna ad attenersi nello svolgimento dell’attività fuori dalla sede di lavoro.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal decreto ministeriale 8 agosto 2016, recante il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili.
Art. 8 Sicurezza sul lavoro
1. L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, è allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, un’informativa (all. 2) con l’indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente deve attenersi nella scelta del luogo in cui espletare l’attività lavorativa.
3. Con la sottoscrizione dell’accordo il dipendente si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nella predetta informativa.
4. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell’informativa.
Art. 9 Recesso
1. Durante il periodo di svolgimento dell’accordo di lavoro agile, sia il dirigente che il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo e interromperne l’esecuzione prima della sua naturale scadenza. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a 90 giorni ai sensi della legge n. 81/2017.
2. In caso di giustificato motivo le parti possono recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso. A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi di giustificato motivo: il venir meno delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento indicato in premessa; la sopravvenuta impossibilità per il lavoratore agile di mettere a disposizione la dotazione informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione fuori dalla sede di lavoro; l’inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati; il venir meno delle condizioni che consentono al lavoratore agile il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; l’inosservanza degli obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile indicati nel presente accordo.
Art. 10
Monitoraggio
1. Il dirigente dell’ufficio presso il quale è assegnato il lavoratore agile redige, a conclusione dell’accordo individuale, un report sui risultati dello smart working e lo trasmette al titolare dell’ufficio dirigenziale generale.
Art. 11
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa … autorizza l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del GDPR n. 2016/679/UE (Regolamento europeo sulla protezione dati), per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
Art. 12 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento indicato in premessa e alla disciplina di settore.
Si allega:
1. documento contenente le specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione;
2. informativa sui rischi generali e specifici connessi con l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile.
(Luogo e data)