ATTO N. DD 2242 DEL 31/03/2021
ATTO N. DD 2242 DEL 31/03/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Cultura
OGGETTO
Approvazione della schema di Protocollo di Legalità tra Comune di Milano e Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx.
Il provvedimento non comporta spesa.
Responsabile Procedimento L.241/1990 : Xxxxxx Xxxxxxxxxxx - Area Polo Mostre e Musei Scientifici
IL DIRETTORE (Direzione Cultura)
VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Il comma 3-bis dell'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77 contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;
✔ Il comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che prevede l'ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 30 aprile 2021;
✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ La Convenzione tra Comune di Milano e Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia del 16.06.1993
PRESUPPOSTO
• la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx (di seguito denominata Fondazione) è, ai fini del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, un ente di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo;
• il Comune di Milano è una delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti alla Fondazione;
• la Fondazione è soggetta alla vigilanza di cui all’articolo 25 del Codice Civile da parte del Ministero dell’Istruzione;
• la Fondazione svolge, in via secondaria, attività di pubblico interesse disciplinate dal Diritto Nazionale o dell’Unione Europea;
• la Fondazione ha adottato un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
• la Fondazione intende integrare il predetto modello di organizzazione e gestione, al fine di individuare quali attività da essa svolte rientrino tra quelle di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, nonché di adottare misure organizzazione e di gestione idonee a prevenire, nell’ambito di tali attività, fenomeni di corruzione e di illegalità;
• l’erogazione del contributo annuo del Comune di Milano in favore della Fondazione è condizionata all’adempimento, da parte della Fondazione, di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nonché alla pubblicazione dei dati e informazioni relativi agli appalti eventualmente effettuati di: lavori, servizi e forniture, ai sensi della legge ed in conformità ad apposito protocollo d’intesa.
• Con Determina Dirigenziale n. 10843 del 28.12.2020 la Convenzione tra Comune di Milano e Fondazione è stata prorogata fino al 30.04.2021 con approvazione del contributo di € 258.200,00 per l’anno 2020, “previa verifica dei presupposti per l’erogazione dello stesso relativi all’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 ed in conformità ad apposito protocollo di legalità da stipularsi tra il Comune di Milano e la Fondazione Museo della Scienza e Tecnologia “Xxxxxxxx xx Xxxxx”;
• la Fondazione intende sottoscrivere, in via provvisoria e sperimentale un Protocollo di Legalità, propedeutico alla liquidazione del contributo del Comune di Milano in favore della stessa; impegnandosi, nel corso della durata del presente Protocollo di Legalità ed alla luce delle risultanze della sua applicazione, ad elaborare le modificazioni ed integrazioni dello stesso che si rendessero necessarie per assicurare un miglior adempimento, da parte della Fondazione, agli obblighi di cui D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
• il protocollo di legalità che verrà stipulato tra le parti, riconducibile allo schema allegato quale parte integrante del presente provvedimento, avrà per oggetto la regolamentazione degli obblighi da parte della Fondazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013
• La Fondazione attraverso il Protocollo di Legalità si impegna a far sottoscrivere il Patto d’Integrità (allegato A del presente protocollo) ai diversi operatori di cui si avvarrà nell’ambito di appalti di lavori, servizi e forniture;
DETERMINA
• di approvare lo schema di Protocollo di Legalità, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, tra il Comune di Milano e la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx.
IL DIRETTORE (Direzione Cultura)
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Dirigente Adottante)
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Tra
- la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx , con sede legale a Milano, in xxx Xxx Xxxxxxx, 00, in persona del Direttore Generale pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (di seguito “Fondazione”);
e
- il Comune di Milano, con sede a Milano, in piazza della Scala, 2, in persona del Direttore Area Polo Mostre e Musei Scientifici Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE:
a) la Fondazione è, ai fini del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, un ente di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo;
b) il Comune di Milano è una delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti alla Fondazione;
c) la Fondazione è soggetta alla vigilanza di cui all’articolo 25 del Codice civile da parte del Ministero dell’Istruzione;
d) la Fondazione svolge, in via secondaria, attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea;
e) la Fondazione ha adottato un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) la Fondazione intende integrare il predetto modello di organizzazione e gestione, al fine di individuare quali attività da essa svolte rientrino tra quelle di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, nonché di adottare misure organizzazione e di gestione idonee a prevenire, nell’ambito di tali attività, fenomeni di corruzione e di illegalità;
g) l’erogazione del contributo annuo del Comune di Milano in favore della Fondazione è condizionata all’adempimento, da parte della Fondazione, di tutti gli obblighi della trasparenza previsti decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché alla pubblicazione dei dati e informazioni relativi agli appalti eventualmente effettuati di lavori, servizi e forniture ai sensi della legge ed in conformità ad apposito protocollo d’intesa da stipularsi tra il Comune di Milano e la Fondazione;
h) la Fondazione e il Comune di Milano intendono ora sottoscrivere in via provvisoria e sperimentale il presente Protocollo di legalità, così anche da permettere la liquidazione del contributo del Comune di Milano in favore della Fondazione, impegnandosi, nel corso della durata del presente Protocollo di legalità ed alla luce delle risultanze della sua applicazione, a elaborare le modificazioni ed integrazioni dello stesso e dell’allegato patto di integrità (di cui al successivo n. 3) che si rendessero necessarie per assicurare un miglior adempimento, da parte della Fondazione, degli obblighi di cui decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea svolte dalla Fondazione sono:
a) l’aggiudicazione ed esecuzione degli appalti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
b) la formazione del personale della scuola, in quanto ente accreditato ai sensi della Direttiva Ministeriale 21 marzo 2016, n. 170;
c) le assunzioni di personale anche a tempo determinato e le procedure di conferimento di incarichi professionali funzionali all’espletamento delle attività di pubblico interesse svolte.
2. La Fondazione si impegna ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività sopra indicate. La Fondazione continuerà, inoltre, a rendere pubblici, nel rispetto della privacy degli interessati e della tutela del segreto aziendale della Fondazione, quei dati, informazioni e documenti indicati nel decreto legislativo n. 33/13, alla cui pubblicazione la Fondazione non è tenuta ai sensi della normativa vigente ma che possono essere di interesse per gli stakholders della Fondazione.
3. La Fondazione si impegna a far sottoscrivere il Patto di integrità (accluso al presente Protocollo quale Allegato A) ad ogni operatore economico che (i) presenti alla Fondazione una domanda di partecipazione e/o un’offerta; ovvero (ii) sottoscriva con la Fondazione un contratto pubblico (in questo caso la Fondazione si impegna, in alternativa, ad inserire le previsioni del Patto di integrità quali clausole del contratto sottoscritto). La Fondazione si impegna, altresì, ad inserire
(i) negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia in base alla quale la mancata sottoscrizione o il mancato rispetto del Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e causa di risoluzione del contratto, e (ii) nei contratti pubblici una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, per il caso in cui l’operatore economico sia inadempiente al Patto di integrità.
4. La Fondazione si impegna ad integrare il proprio modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, con la previsione di adeguati mezzi per la tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti di cui all’articolo 2 della legge 30 novembre 2017, n. 179. Allegato: A – modello di Patto di integrità.
Milano, [•] marzo 2021
Per il Comune di Milano
Il Direttore Area Polo Mostre e Musei Scientifici Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx Il Direttore Generale – xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
PATTO DI INTEGRITÀ
Tra la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx (C.F.: 80068370156 Partita IVA: 08597750150), con sede legale a Milano, in xxx Xxx Xxxxxxx, 00, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx al n. MI - 1924971 (di seguito “il MUST”);
- da una parte -
e
[•] (C.F. e Partita IVA: [•]), con sede legale a [•], in via [•], iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di [•] al n. [•] (di seguito “l’Operatore”);
- dall’altra parte - con riferimento al contratto stipulato in data odierna tra il MUST e l’Operatore (di seguito “il Contratto”), al quale è allegato il presente Patto di Integrità (di seguito indicato anche come “il Patto”), che costituisce parte integrante del Contratto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. La Fondazione e l’Operatore si obbligano, nell’esecuzione del Contratto, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, buona fede e correttezza.
2. L’Operatore dichiara e garantisce:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere, a terzi, né direttamente né indirettamente, denaro o altre utilità a titolo di intermediazione;
b) che l’Operatore ovvero parti correlate dell’Operatore non hanno cause pendenti o rapporti di debito o credito rilevanti con il MUST, diversi da quelli relativi al Contratto, e salvo quanto previsto alla lettera b) del successivo numero 3;
c) di non aver concluso e che non concluderà contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito e che non attribuirà incarichi, ad ex dipendenti del MUST, cessati dal rapporto di lavoro nei tre anni antecedenti la stipula del Contratto;
d) che non si è accordato, né si accorderà, con altre imprese per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) che nei suoi confronti e nei confronti di ciascuna delle imprese della Filiera delle Imprese del Contratto non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2011, n. 159;
g) nessuno degli amministratori, dei procuratori o delle persone che determina le scelte e gli indirizzi dell’Operatore, nonché nessun lavoratore impiegato per l’esecuzione del Contratto, risulta destinatario di una misura di prevenzione personale applicata dall’Autorità
Giudiziaria;
h) di essere iscritto, ove tenuto per legge, al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con espressa indicazione dell’oggetto sociale inerente alla tipologia del Contratto;
i) di aver redatto, ove tenuto per legge, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L’Operatore si obbliga a:
a) non corrispondere ad alcuno denaro o altre utilità, al di fuori di quanto previsto contrattualmente, al fine di facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto;
b) segnalare tempestivamente al MUST, con un’informativa chiara, veritiera, corretta e completa, eventuali situazioni di conflitto d’interesse di cui alla lettera b), del precedente numero 2;
c) denunciare all’Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni fatto o tentativo di costrizione, induzione indebita, minaccia, violenza o comunque condizionamento illecito (come, ad esempio, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinati soggetti, danneggiamenti o furti di beni, etc.), che in qualunque forma e modalità si manifesti, prima della stipula del Contratto o nel corso di esecuzione dello stesso, nei confronti dell’Operatore, dei componenti la compagine sociale o associativa dell’Operatore, degli amministratori, dei procuratori o dei dipendenti dell’Operatore o dei loro familiari;
d) denunciare all’Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità non dovuta e, comunque, ogni interferenza illecita che si manifesti, prima della stipula del Contratto o nel corso di esecuzione dello stesso, nei confronti dell’Operatore, dei componenti la compagine sociale o associativa dell’Operatore, degli amministratori, dei procuratori o dei dipendenti dell’Operatore o dei loro familiari;
e) non cedere a terzi qualsiasi credito pecuniario derivante dal Contratto;
f) comunicare al MUST, compatibilmente con la normativa vigente ed ove richiesto dal MUST medesimo, i dati identificativi (denominazione, sede e codice fiscale) di tutte le imprese della Filiera delle Imprese del Contratto;
g) rispettare tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto;
h) consegnare, ove richiesto dal MUST, il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità dei versamenti contributivi e dei premi assicurativi relativi ai
lavoratori impiegati per l’esecuzione del Contratto, e copia delle scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro e relative ai lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto, unitamente ad idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei relativi corrispettivi in favore dei lavoratori medesimi;
i) assicurare che il personale dell’Operatore o delle imprese della Filiera delle Imprese del Contratto, qualora presente negli immobili detenuti dal MUST, esponga apposita tessera di riconoscimento, munita di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro nonché gli eventuali ulteriori dati prescritti per legge;
j) osservare e far osservare, nell’esecuzione del Contratto, tutte le leggi, regolamenti, usi, consuetudini e le norme tecniche applicabili nonché il Patto;
k) adottare tutte le misure necessarie, utili o, comunque, opportune al fine di garantire che tutte le imprese della Filiera delle Imprese del Contratto adempiano anch’esse alle obbligazioni assunte dall’Operatore ai sensi delle lettere che precedono;
l) informare i lavoratori impiegati per l’esecuzione del Contratto del Patto e degli obblighi da esso derivanti.
4. Ai fini del presente Xxxxx deve intendersi Filiera delle Imprese del Contratto il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto o subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nell’esecuzione del Contratto da parte dell’Operatore, dovendosi intendersi ricompresi nella Filiera delle Imprese del Contratto tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, seppur riguardanti attività collaterali.
5. L’Operatore prende atto, conviene e stipula che il MUST avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, dandone comunicazione ai sensi del Contratto all’Operatore nel caso in cui:
a) l’Operatore venga posto in liquidazione ovvero presenti patrimonio netto negativo;
b) le dichiarazioni di cui al precedente Articolo 2 risultino non rispondenti a verità ovvero divengano non più rispondenti al vero;
c) le obbligazioni di cui al precedente Articolo 3 non siano adempiute;
d) all’Operatore venga applicata, in via cautelare ovvero in via definitiva, una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) un amministratore o procuratore (o, comunque, titolare di altra carica iscritta al Registro delle Imprese) dell’Operatore sia condannato, anche in via non definitiva, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero per taluno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale e dagli articoli 2635 e 2635-bis del Codice civile.
6. Per qualsiasi causa tra le Parti relativa al presente Patto, ivi inclusa qualsiasi causa relativa alla validità o efficacia della presente clausola, nonché per qualsiasi causa ad essa connessa, sarà – per accordo delle Parti – competente in via esclusiva il Foro competente ai sensi del Contratto.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano, [•]
Per [•]
Il [•]
Per la Fondazione Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Xxxxxxxx xx Xxxxx”
Il Direttore Generale
([•]) (Xxxxxxxx Xxxxx)
L’Operatore, nel sottoscrivere il presente Patto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui ai numeri 5 (Clausola risolutiva espressa) e 6 (Foro esclusivo), dichiara espressamente di approvarle.
Per [•]
Il [•]
([•])