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C 228/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.6.2021
2) L’articolo 3 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un professionista e un consumatore, che è intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra gli stessi o prevede che detto consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia nei confronti di tale professionista, può essere considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale, dal momento che questo stesso consumatore non ha potuto influire sul contenuto della nuova clausola, verifica questa che spetterà al giudice del rinvio.
3) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che l’esigenza di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, all’atto di conclusione di un contratto di novazione che, da una parte, è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso e, dall’altra, prevede che il consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia contro il professionista, detto consumatore debba essere posto in grado di comprendere tutte le conseguenze giuridiche ed economiche determinanti che derivano nei suoi confronti dalla conclusione di detto contratto di novazione.
4) Le questioni decima e tredicesima poste dall’Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx) sono manifestamente irricevibili.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Xxxxxxx xx xx Xxxxxx xx 00 xx Xxxxxx — Xxxxxx) — JL / Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4 – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile – Organismo nazionale che garantisce ai lavoratori di cui trattasi il pagamento dei diritti non pagati dai loro datori di lavoro insolventi – Massimale per il pagamento di tali diritti – Importo del massimale ridotto per i lavoratori a tempo parziale in funzione del rapporto tra il tempo di lavoro di quest’ultimi e il tempo di lavoro dei lavoratori a tempo pieno – Principio del pro rata temporis)
(2021/C 228/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Xxxxxxx xx xx Xxxxxx xx 00 xx Xxxxxx
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: JL
Convenuto: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, per quanto riguarda il pagamento, da parte dell’organismo nazionale responsabile, dei salari e delle indennità non pagati ai lavoratori a causa dell’insolvenza del loro datore di lavoro, prevede un massimale a tale pagamento per quanto riguarda i lavoratori a tempo pieno, che, nel caso di lavoratori a tempo parziale, è ridotto proporzionalmente al tempo di lavoro compiuto da questi ultimi rispetto al tempo di lavoro compiuto dai lavoratori a tempo pieno.