MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2014/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
DRAFT
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
[nome ufficiale per esteso dell’Istituto di appartenenza e Xxxxxx Xxxxxxx, se richiesto]
[indirizzo ufficiale per esteso]
in seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
[nome, cognome, funzione del rappresentante legale]
da una parte, e
[Sig./Xxx.ra nome e cognome]
[CODICE FISCALE]
[Data di nascita]
[Sesso] M/F
[Nazionalità]
[indirizzo per esteso]
[indirizzo di posta elettronica]
[telefono]
[Anno Accademico]
[Ciclo di Studi] I Ciclo/II Ciclo/III Ciclo/Ciclo breve
[Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza]
[Codice] Codice ISCED
[Anno di corso]
Lo studente gode di:
un contributo finanziario con fondi dell’Unione europea
una mobilità senza contributo dell’Unione europea (“zero grant”)
un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi dell’Unione europea congiuntamente ad un periodo senza contributo dell’Unione Europea (“zero grant”)
Il contributo finanziario include:
un contributo finanziario per bisogni speciali
un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
[Da completarsi da parte di tutti gli studenti che ricevono un contributo da fondi dell’Unione europea, ad eccezione di quelli senza contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Beneficiario):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Beneficiario per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
Il Beneficiario accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3.1. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La mobilità
inizierà il |
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e si concluderà il |
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Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto ospitante [Se il Beneficiario partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quale parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Beneficiario dovrà essere presente presso l’istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
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Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per ____ giorni.
[Se il Beneficiario:
percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata dall’Unione europea; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
infine è senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0].
L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodio di mobilità eventualmente già effettuato all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) (o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti) dovranno debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il contributo dell’Unione europea per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e comunque non oltre la data di inizio del periodo di mobilità o a seguito di ricevuta di conferma dell’arrivo, il Beneficiario riceve un prefinanziamento rappresentante [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Beneficiario invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Il Beneficiario dovrà avere una adeguata copertura assicurativa [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica affinché gli studenti siano chiaramente informati riguardo le coperture assicurative; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto raccomandato. I contratti obbligatori di assicurazione dovranno riportare il contraente della stessa (Istituto di appartenenza o il Beneficiario;). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante].
Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria [per studio e traineeship]. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dallo studente durante il suo soggiorno all'estero (sia che lo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se tale assicurazione è garantita dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.
Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro). Questa assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Istituto/Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Istituto /Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante sia provvisto di tale copertura stipulata dall’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o dallo stesso studente tirocinante.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
[Applicabile solo per le mobilità che iniziano a partire dal 1 ottobre 2014 per le lingue disponibili sul dispositivo online]
Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano spagnolo e olandese, o ogniqualvolta sia stato così concordato con l’Istituto di appartenenza, fatta eccezione per i madrelingua. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto lì dove sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.
[Ove applicabile] Il Beneficiario seguirà un corso di lingua [specificare la lingua] online ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all’estero, usufruendo della licenza. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.
[Ove applicabile] Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Beneficiario, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al beneficiario per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
_________________________________
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nome/cognome/funzione
_____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
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Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________
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ALLEGATO I
MOBILITÀ DI STUDIO
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
sezione “Learning Agreement for studies”
ALLEGATO II
MOBILITÀ DI STUDIO
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
MOBILITÀ DI STUDIO
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2014/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
DRAFT
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
[nome ufficiale per esteso dell’Istituto di appartenenza e Xxxxxx Xxxxxxx, se richiesto]
[indirizzo ufficiale per esteso]
in seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
[nome, cognome, funzione del rappresentante legale]
da una parte, e
[Sig./Xxx.ra nome e cognome]
[CODICE FISCALE]
[Data di nascita]
[Sesso] M/F
[Nazionalità]
[indirizzo per esteso]
[indirizzo di posta elettronica]
[telefono]
[Anno Accademico]
[Ciclo di Studi] I Ciclo/II Ciclo/III Ciclo/Ciclo breve
[Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza]
[Codice] Codice ISCED
[Anno di corso]
Lo studente gode di:
un contributo finanziario con fondi dell’Unione europea
una mobilità senza contributo dell’Unione europea (“zero grant”)
un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi dell’Unione europea congiuntamente ad un periodo senza contributo dell’Unione Europea (“zero grant”)
Il contributo finanziario include:
un contributo finanziario per bisogni speciali
[Da completarsi da parte di tutti gli studenti che ricevono un contributo da fondi dell’Unione europea, ad eccezione di quelli senza contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Beneficiario):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Impresa ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Beneficiario per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+.
Il Beneficiario accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3.1. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di traineeship come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La mobilità
inizierà il |
|
e si concluderà il |
|
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Impresa ospitante [Se il Beneficiario partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quale parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Impresa ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Beneficiario dovrà essere presente presso l’impresa ospitante.
Denominazione dell’Impresa ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
|
Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per ____ giorni.
[Se il Beneficiario:
percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata dall’Unione europea; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi per la mobilità per traineeship.
infine è senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0].
L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodio di mobilità eventualmente già effettuato all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
L’Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di mobilità all'estero (Traineeship Certificate) (o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti) dovranno debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il contributo dell’Unione europea per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e comunque non oltre la data di inizio del periodo di mobilità o a seguito di ricevuta di conferma dell’arrivo, il Beneficiario riceve un prefinanziamento rappresentante [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Beneficiario invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il Beneficiario dovrà avere una adeguata copertura assicurativa [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica affinché gli studenti siano chiaramente informati riguardo le coperture assicurative; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto raccomandato. I contratti obbligatori di assicurazione dovranno riportare il contraente della stessa (l’Impresa ospitante, l’Istituto di appartenenza o lo studente). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice dell’ assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante].
Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria [per studio e traineeship]. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dallo studente durante il suo soggiorno all'estero (sia che lo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se tale assicurazione è garantita dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.
Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro). Questa assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Istituto/Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Istituto /Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante sia provvisto di tale copertura stipulata dall’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o dallo stesso studente tirocinante.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
[Applicabile solo per le mobilità che iniziano a partire dal 1 ottobre 2014 per le lingue disponibili sul dispositivo online]
Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la lingua di lavoro del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano spagnolo e olandese, o ogniqualvolta sia stato così concordato con l’Istituto di appartenenza, fatta eccezione per i madrelingua. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto lì dove sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.
[Ove applicabile] Il Beneficiario seguirà un corso di lingua [specificare la lingua] online ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all’estero, usufruendo della licenza. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.
[Ove applicabile] Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Beneficiario, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al beneficiario per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
_________________________________
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nome/cognome/funzione
_____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
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Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________
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ALLEGATO I
MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
sezione “Learning Agreement for traineeships”
ALLEGATO II
MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI ATTIVITÀ DIDATTICA
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2014/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
DRAFT
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
Istituto di appartenenza:
Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: __________________________________
(designazione del Rappresentante Legale)
[Da completarsi solo da parte di personale proveniente da impresa]:
Istituto ospitante:
Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
rappresentato da: __________________________________
(designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta1:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20__/20__
Il Beneficiario gode di:
un contributo finanziario con fondi dell’Unione europea
una mobilità senza contributo dell’Unione europea
un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi dell’Unione Europea congiuntamente ad un periodo senza contributo dell’Unione europea
il contributo finanziario include un contributo per bisogni speciali
[Da completarsi solo per il personale proveniente da impresa e per altri beneficiari che ricevano un contributo comunitario nel caso in cui l’istituto/organizzazione non sia già in possesso di tali informazioni]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il finanziamento:
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Beneficiario):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
in prosieguo denominato/a il “Beneficiario”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement2
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Beneficiario per intraprendere un’attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito Programma Erasmus+.
Il Beneficiario accetta il contributo finanziario nell’ammontare specificato nell’Articolo 3.1 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al docente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Beneficiario si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio |
Data di fine |
|
|
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto:
Denominazione dell'Istituto:
|
|
Codice ERASMUS:
|
Paese:
|
L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti:
Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della mobilità ed uno immediatamente dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per n. ____ giorni di attività.
[Se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti da borsa finanziata dall’Unione europea, tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il docente è un Beneficiario senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 di viaggio
Il Beneficiario si impegna a svolgere un totale di:
giorni: |
ore di lezione: |
La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni di attività e un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana (o di altro periodo di permanenza).
Il Beneficiario può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’Istituto seleziona una delle seguenti Opzioni:
[Opzione 1]
Il Beneficiario riceve
Contributo per il soggiorno |
€ |
Contributo per le spese di viaggio |
€ |
L’importo del contributo per il soggiorno è pari ad € _____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è dato dal numero dei giorni di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero del contributo per il soggiorno del Paese di destinazione3; a tale ammontare occorre infine aggiungere il contributo per le spese di viaggio4.
[Opzione 2]
L’Istituto/organizzazione garantisce una forma di contributo alternativa a quella finanziaria prevista per il viaggio e per il soggiorno, fornendo i servizi relativi al viaggio e al soggiorno del partecipante. Oppure, se il Beneficiario anticipa le spese, l’Istituto rimborsa i costi sostenuti secondo le regole interne all’Istituto ma sempre nel rispetto dei massimali per il viaggio e per il soggiornoi. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
[Opzione 3]
L’Istituto/organizzazione fornisce al Beneficiario una combinazione delle due opzioni precedenti, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i Beneficiari. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di spesa a cui la relativa opzione si riferisce sempre nel rispetto dei massimali.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza [in caso di personale proveniente da impresa all’Istituto ospitante] e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nel caso in cui sia stata selezionata l’Opzione 1 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Beneficiario riceve un pre-finanziamento rappresentante ______ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3.
L’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
Beneficiario deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Beneficiario deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità.
Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario
|
Per l’Istituto
|
nome/cognome/
_________________________________
|
nome/cognome/funzione
_____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
|
Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________
|
ALLEGATO I
MOBILITÀ DI ATTIVITÀ DIDATTICA
STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT
The Teacher
Last name (s) |
|
First name (s) |
|
Seniority5 |
|
Nationality6 |
|
Sex [M/F] |
|
Academic year |
20../20.. |
|
|
|
The Sending Institution/Enterprise
Name |
|
Size of enterprise7 (if applicable) |
|
Erasmus code (if applicable)
|
|
Department/unit |
|
Address |
|
Country/ |
|
Contact
person |
|
Contact person e-mail / phone |
|
Type of enterprise: NACE code9 (if applicable) |
|
|
|
The Receiving Institution
Name |
|
Department/unit |
|
Erasmus code (if applicable)
|
|
||
Address |
|
Country/ |
|
Contact
person |
|
Contact
person |
|
Section to be completed BEFORE THE MOBILITY
I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME
Planned period of the teaching activity: from [day/month/year] till [day/month/year]
Duration (days): ………………….
□ Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad
□ Additional day for travel needed directly following the last day of the activity abroad
Subject field10: ………………….
Level: Short cycle (EQF level 5) □; Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) □; Master or equivalent second cycle (EQF level 7) □; Doctoral or equivalent third cycle (EQF level 8) □
Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching programme: ………………
Number of teaching hours: …………………
Overall objectives of the mobility:
|
Added value of the mobility (both for the institutions involved and for the teacher):
|
Content of the teaching programme:
|
Expected outcomes and impact (not limited to the number of students concerned):
|
II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By xxxxxxx00 this document, the teacher, the sending institution/enterprise and the receiving institution confirm that they approve the proposed mobility agreement.
The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation and internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or assessment of the teacher.
The teacher will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional development and on the sending higher education institution, as a source of inspiration to others.
The teacher and receiving institution will communicate to the sending institution/enterprise any problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period.
The teacher Name: Signature: Date: |
The sending institution/enterprise Name of the responsible person: Signature: Date: |
The receiving institution Name of the responsible person: Signature: Date: |
ALLEGATO II
MOBILITÀ DI ATTIVITÀ DIDATTICA
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
MOBILITÀ DI ATTIVITÀ DIDATTICA
NOTE TECNICHE
Contributo per il soggiorno
L’Autorità Nazionale ha deciso, d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, di ridurre all’80% gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Programme Guide – tabelle A1.1).
|
|
Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
GRUPPO X |
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx |
€ 128,00 |
€ 89,60 |
GRUPPO X |
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Poland Romania, Turkey |
€ 112,00 |
€ 78,40 |
GRUPPO C |
Former Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx |
€ 96,00 |
€ 67,20 |
GRUPPO D |
Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia |
€ 80,00 |
€ 56,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma (pag. 47) è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno.
-
KM
€
0-99 km
€ 0,00
100-499 km
€ 180,00
500-1999 km
€ 275,00
2000-2999 km
€ 360,00
3000–3999 km
€ 530,00
4000–7999 km
€ 820,00
8000-19999 km
€ 1100,00
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xx.xxx
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.68 km
Fascia corrispondente: 500‐1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2014/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
DRAFT
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente/dallo staff e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
Istituto di appartenenza:
Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: __________________________________
(designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà12:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20__/20__
Il Beneficiario gode di:
un supporto finanziario con fondi dell’Unione europea
una mobilità senza contributo dell’Unione europea
un periodo di mobilità con supporto finanziario con fondi dell’Unione europea congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario
il supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali
in prosieguo denominato/a il “Beneficiario”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Staff Mobility for Training Mobility Agreement13
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Beneficiario per intraprendere un’attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito Programma Erasmus+.
Il Beneficiario accetta il contributo finanziario nell’ammontare specificato nell’Articolo 3.1 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al docente/staff inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Beneficiario si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio |
Data di fine |
|
|
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:
|
|
Codice ERASMUS (se del caso):
|
Paese:
|
L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti:
Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della mobilità ed uno immediatamente dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per n. ____ giorni di attività.
[Se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti da borsa finanziata dall’Unione europea, tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il docente/staff è un Beneficiario senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 di viaggio
La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni di attività.
Il Beneficiario può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’Istituto seleziona l’Opzione 1 o l’Opzione 2:
[Opzione 1]
Il Beneficiario riceve
Contributo per il soggiorno |
€ |
Contributo per le spese di viaggio |
€ |
L’importo del contributo per il soggiorno è pari ad € _____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è dato dal numero dei giorni di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero del contributo per il soggiorno del Paese di destinazione14; a tale ammontare occorre infine aggiungere il contributo per le spese di xxxxxxx00.
[Opzione 2]
L’Istituto/organizzazione garantisce una forma di contributo alternativa a quella finanziaria prevista per il viaggio e per il soggiorno, fornendo i servizi relativi al viaggio e al soggiorno del partecipante. Oppure, se il Beneficiario anticipa le spese, l’istituto/organizzazione rimborsa i costi sostenuti secondo le regole interne all’Istituto ma sempre nel rispetto dei massimali per il viaggio e per il soggiornoi. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
[Opzione 3]
L’Istituto/organizzazione fornisce al Beneficiario una combinazione delle due opzioni precedenti, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i Beneficiari. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di spesa a cui la relativa opzione si riferisce sempre nel rispetto dei massimali.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nel caso in cui sia stata selezionata l’Opzione 1 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Beneficiario riceve un pre-finanziamento rappresentante ______ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3.
L’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
Beneficiario deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Beneficiario deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità.
Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario
|
Per l’Istituto
|
nome/cognome/
_________________________________
|
nome/cognome/funzione
_____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
|
Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________
|
ALLEGATO I
MOBILITÀ DI FORMAZIONE
STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT
The Staff Member
Last name |
|
First name |
|
Seniority16 |
|
Nationality17 |
|
Sex [M/F] |
|
Academic year |
20../20.. |
|
|
|
The Sending Institution
Name |
|
Department/unit |
|
Erasmus code (if applicable)
|
|
||
Address |
|
Country/ |
|
Contact
person |
|
Contact
person |
|
The Receiving Institution / Enterprise
Name |
|
Size of enterprise19 (if applicable) |
|
Erasmus code (if applicable)
|
|
Department/unit |
|
Address |
|
Country/ |
|
Contact
person, |
|
Contact
person |
|
Type of enterprise: NACE code 20 (if applicable) |
|
|
|
Section to be completed BEFORE THE MOBILITY
I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME
Planned period of the training activity: from [day/month/year] till [day/month/year]
□ Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad
□ Additional day for travel needed directly following the last day of the activity abroad
Overall objectives of the mobility: |
Added value of the mobility (both for the institutions involved and for the staff member): |
Activities to be carried out |
Expected outcomes and impact: |
II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing21 this document, the staff member, the sending institution and the receiving institution/enterprise confirm that they approve the proposed mobility agreement.
The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation and internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or assessment of the staff member.
The staff member will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional development and on the sending higher education institution, as a source of inspiration to others.
The staff member and receiving institution/enterprise will communicate to the sending institution any problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period.
The staff member Name: Signature: Date: |
The sending institution/enterprise Name of the responsible person: Signature: Date: |
The receiving institution Name of the responsible person: Signature: Date: |
ALLEGATO II
MOBILITÀ DI FORMAZIONE
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
MOBILITÀ DI FORMAZIONE
NOTE TECNICHE
Contributo per il soggiorno
L’Autorità Nazionale ha deciso, d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, di ridurre all’80% gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Programme Guide – tabelle A1.1).
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Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
GRUPPO X |
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx |
€ 128,00 |
€ 89,60 |
GRUPPO X |
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Poland, Romania, Turkey |
€ 112,00 |
€ 78,40 |
GRUPPO C |
Former Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx |
€ 96,00 |
€ 67,20 |
GRUPPO D |
Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia |
€ 80,00 |
€ 56,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma (pag. 47) è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno.
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KM
€
0-99 km
€ 0,00
100-499 km
€ 180,00
500-1999 km
€ 275,00
2000-2999 km
€ 360,00
3000–3999 km
€ 530,00
4000–7999 km
€ 820,00
8000-19999 km
€ 1100,00
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xx.xxx
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.68 km
Fascia corrispondente: 500‐1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
1 Nel caso di mobilità docenti inserire la “classe di docenza” (junior = RICERCATORI; intermedio = PROFESSORI ASSOCIATI; Settore AFAM: = Professori di II Fascia; senior = PROFESSORI ORDINARI; Settore AFAM = Professori di I Fascia).
2 Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.
3 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
4 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.
5 Seniority: Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience) or Senior (approx. > 20 years of experience).
6 Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport.
7 Size: according to the number of staff, the enterprise should be defined as small (1-50), medium (51-250) or large (>251).
8 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xx/#xxxxxx.
9 The top-level NACE sector codes available at xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?XxxxxxXxxxXXX_XXX_XXX&XxxXxxxXXXX_XXX0&XxxXxxxxxxxXxxxxXX
10 The ISCED-F 2013 search tool available at xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx-x_xx.xxx should be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is to the subject taught.
11 Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or digital signatures may be accepted, depending on the national legislation.
12 Nel caso di mobilità docenti inserire la “classe di docenza” (junior = RICERCATORI; intermedio = PROFESSORI ASSOCIATI; Settore AFAM: = Professori di II Fascia; senior = PROFESSORI ORDINARI; Settore AFAM = Professori di I Fascia). Nel caso di mobilità staff inserire il “ruolo ricoperto nell’Istituto/impresa di appartenenza”.
13 Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.
14 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
15 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.
16 Seniority: Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience) or Senior (approx. > 20 years of experience).
17 Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport.
18 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xx/#xxxxxx.
19 Size: according to the number of staff, the enterprise should be defined as small (1-50), medium (51-250) or large (>251).
20 The top-level NACE sector codes available at xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?XxxxxxXxxxXXX_XXX_XXX&XxxXxxxXXXX_XXX0&XxxXxxxxxxxXxxxxXX
21 Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or digital signatures may be accepted, depending on the national legislation.
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire - xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Sede legale: Via Michelangiolo Buonarroti 10 – 00000 Xxxxxxx - E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Sede operativa Firenze: Via Xxxxxx Xxxxxxxx 6/15 – 00000 Xxxxxxx - Tel x00 000 0000 000 - Fax x00 000 0000 000/343
Sede operativa Roma: Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx - Tel x00 00 00000000 - Fax x00 00 00000000
CP/SDL/v.1/27.10.2014 Pag. 34 di 34