ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
La società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., con sede in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, pec: xxx@xxxxxxxxx.xx codice fiscale e P. IVA 05058230961, di seguito de- nominata anche “RSE”, qui rappresentata dall’Amministratore Dele- gato, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Castel San Xxxxxxxx (PC) il 10.09.1968
E
L’Università degli Studi di Genova con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx - 16126, codice fi- scale e P. IVA 00754150100, di seguito denominata anche “l’Università” rappresentata dal Rettore Magnifico pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con delibera del Consiglio di Ammini- strazione del 19.2.2020
PREMESSO CHE
− Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. – RSE è una Società a totale partecipazione pubblica (il cui socio unico è Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.) con la missione di sviluppare progetti di ri- cerca di interesse pubblico generale per il sistema elettrico nazionale, con approccio applicativo e di sistema; RSE svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del
sicurezza e della compatibilità ambientale, con ampia diffusione dei risultati;
− L’Università degli Studi di Genova, centro primario di ricerca, ha il compito di elaborare e condividere le proprie conoscenze scientifi- che, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti e So- cietà extrauniversitarie operanti nel mondo della ricerca nei settori elettrico ed energetico;
− RSE e Università degli Studi di Genova, per il raggiungimento dei rispettivi compiti statutari, hanno un comune interesse ad avvia- re/consolidare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai prin- cipi della promozione e valorizzazione delle iniziative e della leale si- nergia, nel pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifi- ca e della formazione.
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.
2. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la collaborazione tra RSE e Università degli Studi di Genova su materie di comune inte- resse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali.
3. Tra le tematiche che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti, preliminarmente si individuano le seguenti:
- sviluppo e gestione dei sistemi elettrici ed energetici
vabili
- aspetti impiantistici ed ambientali della produzione di energia elet- trica
- controllo, automazione e regolazione dei sistemi elettrici
- usi finali dell’energia
- mercato elettrico e regolazione
4. RSE e Università degli Studi di Genova, attraverso il Comitato di cui al successivo Art. 3, potranno individuare ulteriori tematiche di comune interesse, che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti.
5. La collaborazione potrà esplicitarsi attraverso attività di ricerca congiunta, formazione didattico-scientifica, supporto allo svolgimen- to di Tesi di Xxxxxx, supporto al conseguimento di Xxxxxxxxx di Ri- cerca, progetti di ricerca svolti anche in collaborazione con altre Uni- versità ed Enti di ricerca, partecipazione a progetti finanziati sia na- zionali che Europei.
Art. 2
Atti Esecutivi, ambiti e modalità della cooperazione
1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazio- ne saranno oggetto di specifici Atti Esecutivi, volti a disciplinare or- ganicamente i rapporti tra le Parti. Tali Atti Esecutivi, che richiame- ranno e rispetteranno il presente accordo, saranno corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, i termini dell’impegno assunto da cia-
potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente Art. 1 o su altre tematiche proposte dal Comitato Scientifico di cui al suc- cessivo Art. 3. Gli Atti Esecutivi scaturenti dall’applicazione dell’Accordo saranno preventivamente sottoposti agli Organi compe- tenti delle Parti.
2. Gli Atti Esecutivi potranno riguardare le seguenti fattispecie:
1. Attività di collaborazione scientifica
2. Attività di supporto alla didattica
3. Attività di formazione
4. Convenzioni per lo svolgimento di stage di tirocinio
5. Partecipazione congiunta a bandi di ricerca nazionali e interna- zionali
6. Convenzioni per il finanziamento di Borse di Dottorato
7. Finanziamento di Assegni post-laurea
8. Attività di ricerca commissionate.
Art. 3 Comitato scientifico
1. Il coordinamento delle attività previste dall’Art. 1 del presente Xxxx è affidato ad un Comitato Scientifico composto da un membro per RSE e due membri per Università degli Studi di Genova, a ciò nomi- nati con comunicazione all’altra Parte.
2. Il Comitato si riunirà per esaminare le tematiche individuate nei precedenti Artt. 1 e 2, al fine di proporre gli Atti Esecutivi citati, in- dividuando e programmando le attività oggetto dell’atto medesimo e
to di avanzamento dei lavori relativi alle attività oggetto dell’Accordo.
3. Il Comitato potrà inoltre proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti.
4. Il Comitato potrà altresì valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche del presente Accordo.
5. I componenti per l’Università sono:
il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Prorettore pro tempore per la ricerca e il trasferimento tecnologico ed il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx entrambi af- ferenti al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN.
Il componente per la società RSE è il dr. Xxxxxx Xxxxxxx, Respon- sabile Strategia e Comunicazione.
6. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell’Università e RSE ogni costo e spesa rela- tivi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.
Art. 4 Oneri economici
1. Dal presente Accordo non conseguirà a Università degli Studi di Genova e a RSE alcun onere economico salvo gli eventuali oneri economici che saranno determinati negli appositi Atti esecutivi di cui al precedente Art. 2, da concordare in base alla normativa e ai rego- lamenti vigenti delle Parti contraenti, previa verifica della rispettiva sostenibilità finanziaria e approvazione dei competenti organi delle
2. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni uni- versitarie.
Art. 5 Durata e Recesso
1. Il presente Accordo, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, su richiesta di ciascuna del- le Parti e previo consenso della controparte, con la stipula di accordo scritto, previa delibera degli Organi competenti.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiet- tivi da conseguire.
4. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente ac- cordo previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni, via P.E.C.. In ogni caso le attività in corso do- vranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo i relativi Atti esecutivi specifici stipulati.
Art.6 Diritti sui prodotti
1. La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno rego- lamentate negli specifici Atti Esecutivi, di cui al precedente Art. 2, in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Di norma, non si
zione svolte nell’ambito del presente Accordo, figurino temi che pos- sano portare a realizzare prodotti di interesse per privativa industria- le. Verranno trattati nei singoli accordi attuativi eventuali casi in cui le Parti ravvisino l’opportunità di includere una disciplina sui brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici col- laborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli invento- ri.
2. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, ai fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano compromessi gli inte- ressi dell'altra parte ovvero divulgate informazioni dichiarate riserva- te. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, do- vrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti, previo consenso delle Parti stesse. Resta inteso che quanto verrà realizzato da RSE nell'ambito della Ricerca di Sistema sarà reso pubblico e divulgato tramite i canali all’uopo predisposti.
Art. 7 Riservatezza
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quel- la relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informa- zioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso du- rante l’esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno
2. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali con- sulenti o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente artico- lo.
3. Le Parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalle trasgressioni alle disposizioni del presente artico- lo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di im- porto superiore a quello previsto all’interno dello specifico Atto at- tuativo, salvo il caso di dolo o di colpa grave.
4. Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, rimarranno in vigore per tre anni dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, vengano trat- tati esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di pro- tezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell’Accordo. Inoltre, detti dati po- tranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini isti-
sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
2. Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al pre- sente articolo è RSE come sopra individuata, denominata e domicilia- ta. Per Università degli Studi di Genova il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 9 Prevenzione della corruzione
2. L’Università ha adottato il “Codice di comportamento dei dipen- denti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazio- ne del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di
dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato il proprio “Codice etico” (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle re- lazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall’art. 6 [del medesimo Decreto Rettorale], a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corru- zione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.
3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di ri- solvere il presente Accordo quadro e tutti gli atti esecutivi che doves- sero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
Art. 10
Impegni assicurativi, sicurezza e ambiente
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge dei soggetti che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequen- tare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecu- zione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto recipro- co della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al DM 5 ago-
fiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanita- ria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si atti- verà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi spe- cifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della si- curezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenu- to, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le mi- sure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di prote- zione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della strut- tura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collabora- tori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, do- vrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti am- bientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AM- BIENTE)” e s.m.i.
Promozione dell’immagine
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
2. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni in ambito tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo, previa intesa fra le Parti.
In ogni caso, l’utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi richiede- rà il consenso scritto della Parte interessata.
Art. 12 Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa, con particolare riferimento alla legge 190/2012, e nelle rispettive regolamentazioni anche rispet- to alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero ve- rificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 13 Registrazione e spese
1. Il presente Accordo si compone di n. 13 pagine, è soggetto a regi- strazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione so- no a carico della Parte che le richiede.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n.
2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.
Milano, Data dell’ultima firma digitale Letto, approvato e sottoscritto digitalmente per Università degli Studi di Genova
IL RETTORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
per Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx