CONTRATTO ASSICURATIVO
CONTRATTO ASSICURATIVO
Copertura Rimborso Spese Mediche Protezione Salute 3.1
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Prodotto redatto in conformità alle Linee guida sulla semplificazione dei contratti
Edizione Marzo 2022
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE 3.1
Nel presente documento sono contenuti:
• Documento Informativo precontrattuale;
• Documento Informativo precontrattuale Aggiuntivo;
• Condizioni Generali di assicurazione comprensive di Glossario;
• Fac-Simile del Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy;
• Fac-simile modello di reclamo
AVVERTENZA:
il Set. Informativo deve essere consegnato all’assicurato prima dell’adesione alla polizza collettiva
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l’obiettivo di
facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune.
Harmonie Mutuelle Italia è la sede secondaria di «HARMONIE MUTUELLE", ente mutualistico francese, regolato dal Libro II del Codice della Mutualità francese, iscritta al registro nazionale delle mutue (R.N.M.) con sede a Parigi (Francia), 000 xxx Xxxxxx.
HarmonieMutuelle sede secondaria, Esercita in Italia l’attività̀di assicurazione in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’autorità̀di controllo francese e dell’IVASS, con Codice IVASS Impresa: D915R. E’ iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione alla Sez. II – elenco I – provvedimento IVASS n. I.00114 del 22/03/2013 Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. L’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 3.242.903.130 di cui Euro 1.567.313.242 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 301%.
Harmonie Mutuelle, sede Italiana Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx - Email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
X.Xxx 08186860964 -Rea: MI 2008684 Codice Ivass Impresa D915R N° iscrizione IVASS I.00114
Documento Informativo Precontrattuale
per prodotti assicurativi danni (DIP) Copertura Rimborso Spese Mediche
Compagnia di Assicurazione: Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle: CF 08186860964 - PI 08186860964, con sede legale in Parigi, Xxx Xxxxxx, 000 Xxxxxxx e sede secondaria Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx
Harmonie Mutuelle esercita l’attività di assicurazione in regime di stabilimento in Italia ed è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di controllo francese e dell’IVASS con Codice IVASS Impresa: D915R; è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione alla Sezione II – elenco I – con il provvedimento IVASS n. I.00114 del 22/03/2013
Prodotto: Protezione Salute 3.1
Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è stato redatto a Milano a Marzo 2022 ed è l’ultimo disponibile
Le informazioni fornite in questo documento rappresentano un riassunto delle caratteristiche principali e delle esclusioni di polizza e non sono parte del contratto in essere tra le Parti. L’informativa contrattuale e precontrattuale completa del prodotto sarà fornita con i documenti di polizza.
Di che tipo di assicurazione si tratta?
L’assicurazione prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza di infortunio o malattia, secondo
l’opzione di garanzia prescelta.
Cosa è incluso in copertura?
Oggetto della presente polizza è l’assicurazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza di infortunio o malattia.
RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY HOSPITAL E/O DAY SURGERY GRANDE INTERVENTO
INDENNITÀ SOSTITUTIVA
DIAGNOSTICA E TERAPIE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DIAGNOSTICA DIVERSA DA ALTA SPECIALIZZAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
MEDICINA ALTERNATIVA O COMPLEMETARE -TRATTAMENTI OSTEOPATICI
CURE DENTARIE LENTI
TICKET
TERAPIE FISICHE MALATTIA ONCOLOGICA
GARANZIE AGGIUNTIVE: CHECK UP CLINICO DIARIA
NON AUTOSUFFICIENZA
Cosa non è incluso in copertura?
Tenuto conto delle differenti schede riassuntive opzioni di
garanzia a disposizione dell’assicurato le esclusioni
seguiranno i limiti e i massimali della copertura prescelta.
Ci sono dei limiti alla copertura?
L’assicurazione può essere stipulata fino al raggiungimento dell’ottantesimo anno di età.
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, delirium tremens, alcoolismo e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile.
Periodo di carenza – Per gruppi di massimo 10 assicurati che abbiano rapporti con la Contraente è prevista l’applicazione di un periodo di carenza e le garanzie decorreranno dalle seguenti date :
- dopo 30 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per le
malattie;
- dopo 30 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per le visite mediche specialistiche e gli accertamenti diagnostici extra ricovero;
- dopo 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per l’aborto
terapeutico e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
- dopo 150 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per le spese dentarie;
- dopo 180 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per le
malattie pregresse;
- dopo 300 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per il parto.
LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA
Possono essere inseriti in copertura solo i soggetti indicati in Polizza e che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 74 anni. Nel caso in cui la Contraente abbia un gruppo di assicurati inferiore a cinquanta, la garanzia decorre:
A) Dalla data di decorrenza del Contratto di assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a infortunio;
B) Dopo sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti A.
Dove è attiva la copertura? • L’assicurazione vale per il mondo intero, con l’intesa che i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi. L’assicurazione è operante a favore delle persone fisiche nominativamente comunicate dalla Contraente che risultano stabilmente residenti in Italia o che si recano all'estero per ragioni di lavoro o diporto per non più di 60 giorni all'anno continuativi. | Quali sono i doveri dell’assicurato? • Fornire risposte complete ed accurate alle domande poste dalla Compagnia. • Comunicare a mezzo PEC o A/R qualsivoglia evento che apporti una modifica alle condizioni contrattuali pattuite all’atto della sottoscrizione del contratto. |
Quando e come pagare il premio? • Il premio stabilito si intende comprensivo di imposte. E’ riportato sul frontespizio del certificato di polizza ed è commisurato al prodotto scelto dall’aderente. • Il premio stabilito viene versato dal Contraente in via anticipata per tutti i nominativi inizialmente comunicati ed è dovuto per intero. Il premio può essere frazionato previa conferma da parte della Società. In ogni caso non sono ammesse più di due rate annuali. • Il pagamento del premio deve sempre esser versato alla Direzione della Società̀, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate previste in polizza. Ove sia prevista l’intermediazione della polizza, i premi dovranno, invece, essere versati all’Intermediario Assicurativo. |
Quando inizia e finisce la copertura? • La decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa sono indicati in Polizza. La comunicazione di incasso da parte del Contraente o intermediario, relativa al premio o la prima rata di premio, deve pervenire entro e non oltre il termine di mora pari a 30 giorni; in mancanza la copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile. • In mancanza di disdetta data da una delle Parti Contraenti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno. La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati. |
Come posso disdire la polizza? • Il contratto di polizza ha durata annuale tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, salvo disdetta data da una delle Parti con preavviso di 30 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo pec. • La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati. Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell’Ufficio Postale o data di invio del fax/PEC. • La Contraente, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante l’invio di lettera raccomandata A/R e comunicazione a mezzo PEC; in tale caso, la Compagnia e il Contraente sono liberi da ogni obbligo contrattuale dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della lettera di recesso (farà fede il timbro postale della data d’invio). |
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni): Copertura Rimborso Spese Mediche
Compagnia: Harmonie Mutuelle
Società costituita in base a leggi di altro Stato
Prodotto: Protezione Salute 3.1
Il preste DIP aggiuntivo Xxxxx è stato redatto a Milano a Marzo 2022 ed è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Harmonie Mutuelle
sede legale: Parigi, Xxx Xxxxxx, 000 Xxxxxxx
sede secondaria: Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx
Partita IVA e Numero registro delle imprese di Milano: 08186860964, Repertorio Economico Amministrativo (REA): MI – 2008684 –
E- Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx.xx
La società esercita l’attività di assicurazione in regime di stabilimento in Italia ed è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di controllo francese e dell’IVASS con codice Impresa: D915R; è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione alla Sezione II – elenco I – con il provvedimento IVASS n. I.00114 del 22/03/2013.
L’ammontare del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2020 è pari a Euro 3.242.903.130 di cui Euro 1.567.313.242 di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 301%.
Al presente contratto si applica la Legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
La presente copertura prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Malattia o Infortunio, fino alla concorrenza dei massimali previsti e con i limiti indicati nei Quadri prescelti. | |
Garanzie ospedaliere | A).1 Ricovero in Istituto di cura e/o Intervento Chirurgico Sono compresi in garanzia: - onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); - diritti di sala operatoria; - materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici e fisioterapici erogati e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento (endoprotesi); - assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero e alla patologia che comporta il ricovero; - visite specialistiche e accertamenti diagnostici nei giorni precedenti l’inizio del ricovero, nonché per le prestazioni sanitarie nei giorni successivi alla cessazione del ricovero stesso (visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni chirurgiche e infermieristiche, terapie), purché correlate all’intervento. Si intendono comunque compresi anche i ricoveri per cure, accertamenti e interventi preparatori all’intervento principale o da questo resi necessari e comunque a esso connessi; - retta di degenza. Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie; - retta per l’accompagnatore in Istituto di cura o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera; - spese di assistenza infermieristica individuale privata; - viaggio e trasporto dell’Assicurato e dell’Accompagnatore al e dall’Istituto di cura e quelle da un Istituto di Cura all’altro il trasporto è rimborsabile se effettuato con il mezzo di trasporto più idoneo. Si precisa che in caso di trapianto d’organi o parte di essi sull’Assicurato sono comprese anche: - le spese relative al prelievo sul donatore comprese quelle per il trasporto dell’organo; - nel caso di donazione da vivente, le spese effettuate durante il ricovero del donatore Sono altresì indennizzate, sia in forma diretta che in forma a rimborso, sempre entro il limite del massimale previsto per la garanzia “Ospedaliere”: - Parto cesareo - Parto naturale - Aborto terapeutico o post-traumatico. - Interventi Ambulatoriali e Day Hospital Sono indennizzate, sia in forma diretta che in forma a rimborso, le spese sostenute in caso di Interventi Ambulatoriali e Day Hospital (con e senza Intervento chirurgico – Day Surgery) con il limite per evento indicato nei Quadri Sinottici prescelti. - Terapie in regime di ricovero o di Day Hospital Sono indennizzate, sia in forma diretta che in forma a rimborso, le spese sostenute per Terapie, sostenute in regime di ricovero o di Day Hospital, con il limite per anno e per nucleo familiare indicato nei Quadri Sinottici prescelti. |
Garanzie ospedaliere | A).2 Raddoppio del massimale per "G.I.C. Grandi interventi Chirurgici" Nel caso in cui l’Assicurato subisca un «Grande Intervento Chirurgico", sulla base dell’Opzione di Garanzia del Quadro Sinottico scelto all’atto della sottoscrizione della copertura, il massimale previsto per le garanzie di cui al precedente punto A).1, deve intendersi raddoppiato con i limiti indicati nel suddetto Quadro Sinottico. Si considerano “Grandi Interventi Chirurgici” quelli definiti nella tariffa Nazionale O.d.M., D.P.R. del 17/02/1992. A).3 Intervento Chirurgico per Correzione Difetti Visivi A parziale deroga di quanto previsto dall’art.3.1 Esclusioni lettera m, la copertura è estesa alle spese mediche sostenute per interventi chirurgici finalizzati a correggere i vizi di refrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia) purché conseguenti a riduzione del visus, con il limite indicato nei Quadri Sinottici prescelti. In particolare, saranno oggetto di indennizzo le spese inerenti alla chirurgia refrattiva e i trattamenti con laser eccimeri limitatamente a quelli effettuati: a. In caso di anisometropia superiore a tre diottrie; b. In caso di deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio A).4 Indennità sostitutiva In alternativa a quanto previsto al punto A).1, sempreché indennizzabili ai sensi di polizza, qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento. Ai fini del calcolo dei giorni, il primo e l’ultimo giorno di ricovero sono considerati come un unico giorno. |
Garanzie extraospedaliere | In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società assicura le prestazioni sotto riportate, non rientranti in altre garanzie, rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati con le modalità, i termini ed i limiti previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dalla Scheda riassuntiva opzione di garanzia. B).1 Diagnostica e Terapie di Alta Specializzazione In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società paga le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici e le terapie per le prestazioni di cui all’Allegato 2, resi necessari dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati e non rientranti in altre garanzie. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nei limiti del Quadro Sinottico scelto, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/Nucleo familiare, previa applicazione - per ciascun sinistro - degli scoperti/franchigie disciplinati nello stesso. La presente garanzia viene prestata: - in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”; - in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1 Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”; - In forma mista, qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza. B).2 Diagnostica Diversa da Alta Specializzazione In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese sostenute per accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio resi necessari dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati e non rientranti in altre garanzie. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata. |
Garanzie extraospedaliere | La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/nucleo familiare, previa applicazione degli scoperti/franchigie disciplinati nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, che rimangono a carico dell'Assicurato per ogni accertamento o per ogni serie di accertamenti previsti da un'unica prescrizione medica. La presente garanzia viene prestata: - in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”; - in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta; - in forma mista, qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza. B).3 Visite Specialistiche In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese sostenute per le visite specialistiche trattamenti fisioterapici e noleggio di apparecchiature per trattamenti fisioterapici, rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati e non rientranti in altre garanzie. La prestazione in ogni caso non opera per le visite odontoiatriche ed ortodontiche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza e nell'ambito del massimale previsto dal Quadro Sinottico scelto, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/nucleo familiare, previa applicazione degli scoperti e/o franchigie disciplinati dal Quadro Sinottico scelto, che rimangono a carico dell'Assicurato per ogni visita o per ogni serie di visite previsti da un'unica prescrizione medica, con le seguenti precisazioni: qualora alla visita specialistica facciano seguito accertamenti diagnostici di cui ai punti B).1 e B).2 prescritti dal medesimo specialista e l'Assicurato presenti la richiesta di rimborso in un'unica soluzione, la franchigia minima si applica una sola volta. La presente garanzia viene prestata: - in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”; - in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”; - in forma mista, qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza. B).3.1 Pacchetto maternità La Società rimborsa in caso di gravidanza: - N° 4 ecografie (compresa la morfologica); - Analisi clinico-chimiche; - N° 3 visite di controllo ostetrico-ginecologico La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/nucleo familiare, previa applicazione – per ciascun sinistro – degli scoperti/franchigie disciplinati nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia. B).4 Medicina alternativa o complementare -Trattamenti osteopatici L’Impresa rimborsa nel limite del massimale previsto nel Quadro Sinottico le pratiche di medicina alternativa o complementare/medicina non ufficiale, come riportato nelle definizioni di Polizza. La Società rimborsa, altresì le spese sostenute per: Pranoterapia, l'agopuntura, l'elettro-agopuntura, trattamenti osteopatici cure termali |
con esclusione delle spese alberghiere, (in deroga all’Art.3.1 Esclusioni lettera o), resi necessari da infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza sempreché prescritti da un medico ed effettuati da personale medico o abilitato per tali terapie della riabilitazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza e nell'ambito del massimale previsto nel Quadro Sinottico scelto, previa applicazione degli scoperti e/o franchigie disciplinati nel Quadro Sinottico scelto, che rimangono a carico dell'Assicurato. La presente garanzia viene prestata: - in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”; - in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”. B).5 Assistenza Infermieristica a Domicilio In caso di infortunio o malattia che abbia comportato ricovero con pernottamento in struttura sanitaria e a cui consegua una inabilità temporanea totale certificata da cartella clinica, la Società paga le spese sostenute, non rientranti in altre garanzie, per assistenza infermieristica professionale a domicilio, nell'ambito dei limiti indicati nel Quadro Sinottico prescelto. B).6 Medicinali La Società rimborsa i medicinali anche omeopatici, purché da banco (farmacia/ parafarmacia), con i limiti previsti nel Quadro Sinottico scelto. Tali prodotti devono essere prescritti da un medico specialista e solo a seguito delle patologie indennizzabili ai sensi dalla presente polizza. Sono esclusi i prodotti relativi a fini estetici e dell'igiene personale. Sarà necessario allegare lo scontrino fiscale parlante B).7. Cure onologiche Nei casi di malattia oncologiche la Società rimborsa le spese per: - le visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici che abbiano confermato la diagnosi della Malattia oncologica, anche se non seguiti da Ricovero; - le visite specialistiche e per le terapie di qualsiasi genere rese necessarie dalla Malattia oncologica sostenute entro 2 anni dalla dimissione del primo Ricovero relativo alla Malattia stessa e avvenuto in corso di contratto; - l'assistenza infermieristica prestata a domicilio da personale diplomato nei 150 giorni successivi alla data di dimissione del Ricovero per Malattia oncologica. Le spese di cui al presente articolo vengono rimborsate all'Assicurato senza applicazione di alcuno Scoperto sull'eventuale ticket sanitario rimasto a carico dell'Assicurato per prestazioni erogate a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e sulle prestazioni eseguibili presso una Struttura sanitaria convenzionata. Diversamente, per prestazioni prenotate da strutture sanitarie non convenzionate, l'Impresa provvede al rimborso all'Assicurato delle spese di cui sopra con applicazione di uno Scoperto del 20%. B).7.1 Ospedalizzazione Domiciliare per Malattia Terminale in caso di ospedalizzazione domiciliare per malattia terminale, intesa come malattia a prognosi infausta per la sopravvivenza, che comporta la non autosufficienza dell'Assicurato a mantenere una vita indipendente ed a svolgere le comuni attività quotidiane, la Società rimborsa le spese per assistenza domiciliare continuativa medica e infermieristica fornita da idonee organizzazioni o strutture all'uopo costituite e legalmente riconosciute. B).8 Cure Dentarie La Società rimborsa visite, cure, estrazioni, protesi e impianti dentari ed ortodontici, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo per anno assicurativo e per Assicurato/Nucleo previsto nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia. La presente garanzia viene prestata: - in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati on MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”; |
- in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”. B).9 Lenti Sono rimborsabili, fino alla concorrenza dei massimali previsti e con i limiti indicati nel Quadro Sinottico prescelto, le spese sostenute per l’acquisto di lenti per occhiali (escluse le montature), lenti a contatto (escluse le “usa e getta”) nonché protesi sostitutive oculari, a seguito di modifica del visus e certificato da medico oculista. B).10 Ticket Qualora le spese sostenute nell’ambito delle garanzie B) GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE vengano effettuate presso il SSN, e sempreché la garanzia sia prevista dall’opzione prescelta, l’importo di eventuali ticket sarà rimborsato al 100%, con il massimo indicato nelle Quadro Sinottico scelto. | ||
Check up clinico | Valido se espressamente richiamato in Polizza La Compagnia per il tramite della Centrale Operativa (My Assistance) mette a disposizione per ogni singolo Assicurato, un servizio di convenzionamento diretto per le prestazioni indicate nella scheda riepilogativa da effettuarsi presso strutture sanitarie convenzionate. Qualora l’Assicurato decida di avvalersi delle strutture sanitarie convenzionate, è sollevato (fatto salvo per l’eventuale importo previsto in polizza, come franchigia a suo carico) da qualsiasi anticipo o pagamento diretto delle spese, per prestazioni ricevute, sempreché indennizzabili a termini di polizza. Le prestazioni sono previste una volta l’anno. | |
Diaria | Valido se espressamente richiamato in Polizza La Compagnia mette a disposizione per il titolare/caponucleo, con possibile estensione al coniuge/convivente (vedi definizione), una diaria giornaliera | |
Non autosufficienza | Valido se espressamente richiamato in Polizza Oggetto della presente sezione è la garanzia contro il rischio di non autosufficienza a seguito di infortunio, malattia grave o longevità. A seguito del verificarsi dello stato di non autosufficienza, all’assicurato verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile pari ad Euro 1.000,00. L’indennità forfettaria erogata all’assicurato (valida unicamente per l’assicurato titolare/capo famiglia) verrà prestata per la durata della non autosufficienza con un limite temporale massimo di 3 anni; oltre il suddetto termine null’altro potrà esser riconosciuto all’assicurato. | |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Rischi esclusi | a) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; b) le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto); per neoplasia maligna. Relativamente all’applicazione di endoprotesi mammarie sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione; c) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi alla fecondazione artificiale; d) i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; e) il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; f) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; g) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato; |
Rischi esclusi | h) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; i) le conseguenze di guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni militari ed invasioni movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici; j) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi, le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di Legge e gli onorari di Medici Specialisti non iscritti al relativo Albo professionale e/o privi di abilitazione professionale, le prestazioni non effettuate da Istituti di Cura, Centri Medici o Medici Specialisti, ad eccezione di quelle infermieristiche. Sono altresì escluse le prestazioni di routine e/o controllo e familiarità o predisposizione genetica; k) le cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni congenite preesistenti alla data di decorrenza della copertura, nonché le patologie ad esse correlate, salvo quelle relative ai bambini di età inferiore ad 1 anno assicurati dalla nascita; l) i disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da alimentazione incontrollata) e qualsiasi cura resa necessaria da questi disturbi, gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità ad eccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40); m) la correzione dei vizi di rifrazione quali ad esempio: miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia; n) trattamenti non ritenuti necessari dal punto di vista medico e non resi necessari da malattia ed infortunio nonché i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici (ricoveri impropri); o) i ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), in strutture per lunga degenza, le cure termali, i ricoveri in case di cura dedicate al benessere della persona; p) le prestazioni per qualsiasi malattia che sia correlata direttamente o indirettamente all’HIV e alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), nonché le malattie sessualmente trasmesse; q) le prestazioni non espressamente specificate nelle singole garanzie e relativi allegati; r) aborto volontario non terapeutico; s) cure, visite e accertamenti, non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’O.M.S., c.d. protocolli sperimentali, e quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la Società non è tenuta a fornire copertura e non è tenuta a pagare qualsiasi richiesta o fornire alcun beneficio nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o il riconoscimento di tale beneficio possa esporre la parte a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America. |
SEZIONE NON AUTOSUFFICENZA Rischi esclusi | Sono esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause: - dalla pratica di sport aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche – al di fuori dei regolamenti sportivi – e alle relative prove e dalla pratica, anche a livello non professionale, dei seguenti sport: sci con salti dal trampolino, bobsleigh, guidoslitta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalate di roccia e ghiacciaio, immersioni con ARA e speleologia, rugby, football americano; - da stato di ubriachezza accertata, come da Codice della Strada; - Incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio; - alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, tentativo di suicidio, mutilazione, contaminazione radioattiva; - Omissione o falsa dichiarazione dell’Assicurato; - patologie di ordine fisiche diverse da quelle organiche (psicosi, nevrosi, sindrome ansio- depressive...ecc.); Sono inoltre escluse le conseguenze di: - atti compiuti o tentati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapeutiche; - partecipazione attiva dell’Assicurato a guerre, insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, siamo a precisare che sono riconosciute le spese sostenute entro il limite del sub massimale previsto nel quadro sinottico prescelto in caso di: - Interventi Ambulatoriali e Day Hospital - Terapie - Parto Naturale - Parto Cesareo ed Aborto terapeutico - Correzione Difetti Visivi | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Che obblighi ha la contraente? Quali obblighi ha l’assicurato in caso di sinistro? Quali obblighi ha l’assicurato in caso di sinistro? | La Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare il rischio oggetto di assicurazione, diverso dagli elementi oggetto di comunicazione. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata da idonea documentazione medica attestante la natura della malattia o la natura e il tipo delle lesioni nonché la necessità del ricovero o dell’intervento. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica e ulteriore documentazione utile richiesta dalla Società. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto. Nel rispetto delle garanzie di polizza, gli Assicurati possono usufruire delle prestazioni sanitarie mediante due modalità: Forma “Diretta”: l’Assicurato usufruisce delle prestazioni sanitarie presso una delle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato) con la Società In questo caso, se il costo delle prestazioni è compreso nei limiti e nei massimali previsti in Polizza, l’Assicurato non effettua alcun pagamento alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato, al netto di eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili; se il costo delle prestazioni supera i limiti ed i massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato deve pagare alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato esclusivamente la differenza tra il costo della prestazione e quanto previsto dalla Polizza oltre eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili. Forma “Indiretta”: l’Assicurato invia le ricevute che attestano le spese sanitarie sostenute presso una qualsiasi struttura sanitaria non convenzionata con la Società. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Assicurato riceverà il rimborso delle predette spese (nei limiti e nei massimali previsti in Polizza) mediante bonifico bancario, per il tramite della Società; Di seguito sono descritte le specifiche: Scelta della struttura sanitaria e della equipe medico/chirurgica di fiducia L’Assicurato individua la struttura sanitaria convenzionata più adatta alle proprie esigenze consultando l’elenco delle strutture convenzionate tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure, se in possesso delle credenziali (login e password), entrando nella area riservata tramite il sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure contattando: |
Quali obblighi ha l’assicurato in caso di sinistro? | LA CENTRALE OPERATIVA attiva dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.00 ai seguenti numeri telefonici: Dall’Italia: Numero Verde: 000.000.000 Da Cellulare o dall’estero: Numero: x00 00 000000000 In caso di intervento chirurgico, la Centrale Operativa verifica presso la struttura sanitaria che anche l’equipe medica/chirurgica sia convenzionata e che la prestazione richiesta sia indennizzabile a termini di polizza. Qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza. (C.d. Forma Mista come da definizione riportata) Forma “Diretta”: richiesta di prestazione in forma diretta Prima di accedere alla struttura sanitaria e comunque con un preavviso di almeno: - 3 giorni lavorativi in caso di Ricovero Ospedaliero - 2 giorni lavorativi per le ulteriori prestazioni (salvo i casi di comprovata urgenza) l’Assicurato deve sempre contattare la centrale operativa inviando: via email a: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o xxx xxx xx n. x00 00 000.000.00 la prescrizione del medico, indicante la diagnosi di malattia accertata o presunta, la data di insorgenza, la prestazione richiesta, e l’indicazione del Centro Sanitario prescelto, del giorno e dell’ora dell’appuntamento. Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo è essenziale - al fine di ottenere la prestazione - che l’Assicurato acceda agli operatori sanitari esclusivamente contattando la centrale operativa, in mancanza del quale il servizio non è operante. La Centrale Operativa provvederà alla raccolta di tutte le informazioni indispensabili per la gestione della richiesta richiedendo altresì, se necessario, l’invio di documentazione medica utile alla corretta valutazione del caso. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, comunicherà all’Assicurato la conferma dell’avvenuta autorizzazione all’Assistenza Diretta e presa in carico. Successivamente provvederà all’invio del documento di presa in carico al Centro Sanitario interessato, con copia all’Assicurato. L’Assicurato si recherà quindi all’appuntamento pagando il costo previsto a suo carico, mentre la restante parte verrà saldata dalla Compagnia direttamente al Centro Sanitario. Qualora non fosse possibile autorizzare l’Assistenza Diretta con la sola documentazione medica inoltrata, la Centrale Operativa potrà richiedere ulteriore documentazione medica o esiti di esami strumentali oppure, negare l’autorizzazione all’Assistenza Diretta. Forma “Indiretta” Per richiedere alla Società il rimborso delle spese sanitarie pagate direttamente, nei limiti e nei massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato potrà procedere in modalità digitale o inviando la necessaria documentazione all’indirizzo mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Relativamente alla modalità digitale, l’assicurato dovrà accedere alla propria area riservata sul portale web di MyAssistance. Le richieste acquisite perverranno direttamente alla Società che procederà alla valutazione dei rimborsi dovuti secondo le condizioni di Polizza. Il rimborso delle spese avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN comunicate dall’Assicurato. Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale Le prestazioni previste dal Piano sanitario eseguite nel Servizio Sanitario Nazionale, sono rimborsate secondo i limiti contrattuali indicati nelle Condizioni di assicurazione. In caso di ricovero a completo carico del SSN, l’Assicurato potrà richiedere, in alternativa al rimborso, l’erogazione dell’indennità sostitutiva |
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Iscritto dovrà fornire copia della cartella clinica conforme all’originale. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
SEZIONE NON AUTOSUFFICENZA Quali obblighi ha l’assicurato in caso di sinistro? | Denuncia del danno e obblighi dell’Assicurato La denuncia del sinistro deve essere presentata alla società assicurativa o al Broker affidatario del contratto entro 20 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza mediante PEC e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia. L’Assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica. La documentazione sanitaria deve sempre contenere la diagnosi o presunta diagnosi. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione della documentazione utile richiesta dalla Società. Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste dalla Compagnia o dai suoi incaricati sono a carico dell’Assicurato. Colui che richiede l’indennizzo deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Riconoscimento dello stato di non autosufficienza Terminata la fase istruttoria – volta a stabilire lo stato di non autosufficienza dell’assicurato - la Compagnia, provvederà a formalizzare per iscritto all’Assicurato, o alla persona che lo rappresenta, il riconoscimento o meno della garanzia. La Compagnia ha sempre il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico. Nel caso di rifiuto del riconoscimento dello stato di non autosufficienza, ogni nuova richiesta formulata dall’Assicurato dovrà essere effettuata non prima del termine di un minimo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del rifiuto, con riserva di presentare nuovi elementi attestanti lo stato di non autosufficienza. Erogazione delle prestazioni La garanzia prestata - ossia l’indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata - verrà erogate all’assicurato trascorsi 90 giorni dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza. L’indennità forfettaria mensile sarà corrisposta per il periodo massimo di tre anni. La Compagnia, unitamente alla comunicazione con cui dichiara lo stato di non autosufficienza, richiederà all’Assicurato o al suo rappresentante, le coordinate bancarie sulle quale procedere al pagamento di quanto dovuto. Rivedibilità dello stato di non autosufficienza La Compagnia si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso. In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevuti. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | L’assicurato ha l’obbligo di dare informazioni veritiere e corrispondenti al vero. Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. | |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa richiesta dalla Società. | |
Quando e come devo pagare? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
Come posso disdire la polizza? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
A chi è rivolto questo prodotto? | ||
Il presente prodotto è rivolto alle persone nominativamente comunicate dal Contraente, residenti stabilmente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. | ||
Quali costi devo sostenere? | ||
Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all’intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 15% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte) | ||
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Ufficio Reclami - Harmonie Mutuelle Italia con sede in Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx | |
All’IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: • Via posta ordinaria all'indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; • Via fax 00 00000000; • Via Pec all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; Corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): |
Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi del seguente sistema | |
alternativo di risoluzione delle controversie: | |
Collegio Medico | |
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), | |
la Società e l’Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le | |
decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità | |
di legge senza contravvenire alla legge stessa. | |
Sistema alternativo di risoluzione delle controversie | La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Eventuali spese legali e/o di assistenza sostenute dalle parti durante tutta l’attività di gestione del sinistro e di arbitrato devono ritenersi sempre ed interamente compensate fra le stesse. Mediazione per la conciliazione delle controversie |
Qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita | |
la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed | |
integrazioni. | |
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal | |
Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito | |
AVVERTENZE | |
Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono limitare o escludere del tutto il diritto alla prestazione assicurativa. | |
L’impresa di assicurazione non prevede nel proprio sito internet un’area riservata ove consultare e gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo. Al contempo, la gestione del presente contratto viene demandata a MY ASSISTANCE. L’assicurato avrà la possibilità di accedere alla propria area riservata collegandosi al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. |
Protezione Salute 3.1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.
Si conviene pertanto quanto segue:
L’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio e per le persone indicate in polizza;
L’assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate in polizza;
Alcune garanzie possono prevedere limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie per maggior dettaglio si rinvia ai quadri sinottici di cui all’allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione e richiamato in polizza;
Le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo, sono esplicitate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione
Condizioni Generali di Assicurazione, comprensiva del Glossario Fac-simile modulo di proposta contrattuale
Informativa sui trattamenti dei dati personali Fac-Simile modello di reclamo
Harmonie Mutuelle, sede Italiana Xxx Xxxxx XXXX, 00
1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art.1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art.1.4 Decorrenza contrattuale - Pagamento del premio 6
Art.1.5 Tacito rinnovo del contratto 6
Art.1.6 Regolazione Del Premio 6
Art.1.7 Identificazione delle persone assicurate e variazioni in corso d’anno 7
Art.1.8 Modifiche dell’assicurazione e Forma delle comunicazioni 7
Art.1.9 Variazioni di rischio 7
Art.1.11 Assicurazione per conto altrui 7
Art.1.12 Foro competente e Procedimento di Mediazione 7
Art.1.13 Altre assicurazioni 7
Art.1.15 Rinuncia alla Rivalsa 7
Art.1.16 Legge applicabile e rinvio 7
Art.2.1 Oggetto dell’assicurazione 8
Art.3.3 Limiti territoriali 12
4 NORME IN CASO DI SINISTRO 13
Art.4.1 Obblighi in caso di sinistro 13
Art.4.2 Pagamento dell’indennizzo e Richiesta di rimborso tramite upload 14
7 SEZIONE NON AUTOSUFFICENZA 17
Art. 7.1 Oggetto della garanzia 17
Art.7.2 Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) 17
Art.7.5 Limite d’età – Persone non assicurabili 17
Art.7.7 Rinvio alle Condizioni Generali di Assicurazioni 18
Art.7.8 Denuncia del danno e obblighi dell’Assicurato 18
Art.7.9 Riconoscimento dello stato di non autosufficienza 18
Art.7.10 Erogazione delle prestazioni 18
Art.7.11 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza 18
Art.7.12 Beneficiario della prestazione assicurativa 18
ALLEGATO 1 GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 20
ALLEGATO 2 DIAGNOSTICA E TERAPIE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 25
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Art.13 e 14 Xxx.XX 679/2016) 29
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA 31
DEFINIZIONI
Aborto Terapeutico: Interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie, effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.
Accertamento Diagnostico: Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.
Assicurato/Assistito: La persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto, nonché titolare del diritto all’eventuale indennizzo.
Assicuratore: L’Impresa di assicurazione. È l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di Assicuratore, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Assistenza Infermieristica: Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
Assistenza Medica: L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di Cura, da persona fornita di specifica qualifica
professionale.
Broker/Agente: Intermediario che agisce su incarico dell’Iscritto e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritto nella sezione A o B del R.U.I
Certificato di Polizza: Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente/Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente/Assicurato, i dati identificativi del rischio, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che è responsabile del versamento del premio.
Convalescenza: Il periodo dopo la dimissione dall’Istituto di cura che comporti una inabilità temporanea
Data Decorrenza Copertura: Dalla data alla quale viene sottoscritto il contratto se contestuale al pagamento del premio alla firma, altrimenti data alla quale viene effettuato il pagamento.
Day Hospital: Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da Cartella Clinica con Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.
Data Sinistro: Data in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato il ricovero, l’intervento chirurgico in day hospital o in
ambulatorio; per le prestazioni extra ricovero, la data della prima prestazione sanitaria erogata.
Day Surgery: Degenza in istituto di cura senza pernottamento e comportante intervento chirurgico terapeutico, con redazione di Cartella Clinica con Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).
Degenza Domiciliare: La convalescenza trascorsa a domicilio su prescrizione risultante da certificato medico.
Diaria da ricovero: Garanzia che consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
Difetto Fisico: Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite e/o derivante da anomalia congenita, ovvero menomazione clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.
Esclusioni: Xxxxxx esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Evento: L’insieme di tutte le prestazioni per le garanzie di day hospital ed extraospedaliere effettuate per la stessa patologia e sostenute entro la data della scadenza della presente polizza; il singolo ricovero con degenza notturna costituisce invece un evento a sé stante, anche se relativo alla medesima patologia di un altro precedente ricovero dello stesso tipo.
Franchigia: La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato.
Grandi Interventi: Sono gli interventi così come definiti nella tariffa Nazionale O.d.M., D.P.R. del 17/02/1992.
Indennità/Rimborso: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Indennità Sostitutiva: Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso.
Infortunio: L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico Ambulatoriale: L’intervento di chirurgia, effettuato senza ricovero - anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia e/o qualsiasi indagine/prestazione diagnostica che preveda il prelievo di un frammento di tessuto o di organo per l'esame istologico a scopo diagnostico -, compresa la chirurgia orale (con esclusione di materiale protesico) che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.
Intervento Chirurgico: L’atto medico realizzato in Strutture Sanitarie regolarmente autorizzate da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Non sono considerati Interventi chirurgici né le riduzioni incruente di fratture e lussazioni, né gli accertamenti diagnostici o di controllo, anche quando invasivi o comportanti prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e/o per l’introduzione di idoneo strumento all’interno dell’organismo. Non sono altresì considerati interventi chirurgici i soli trattamenti sanitari a scopo terapeutico, quali cure oncologiche o somministrazione di qualsivoglia medicinale, anche tramite cruentazione dei tessuti.
Intramoenia: Prestazioni sanitarie erogate individualmente o in équipe da professionista medico, dipendente da una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per la scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede)
Istituto di Cura: L’ospedale pubblico, l’istituto universitario, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lunga degenza, di soggiorno o di riposo per la cura di anziani o malati cronici, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, e le residenze sanitarie assistenziali.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Lettera D’impegno (Modulo Di Presa In Carico): Documento con cui l’Assicurato si impegna a far fronte agli oneri che rimarranno a proprio carico e a dare la liberatoria per la privacy alla società.
Liquidazione In Forma A Rimborso: L'Assicurato sostiene in proprio tutte le spese relative alle garanzie prestate con la presente assicurazione, richiedendone successivamente il rimborso. Tutte le spese indennizzabili a termini di polizza vengono rimborsate all'Assicurato previa applicazione di scoperti franchigie indicati nel Certificato di Polizza che rimangono a suo carico. Tale forma di liquidazione opera, laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di ricorso a strutture sanitarie (pubbliche e private), medici chirurghi e professionisti abilitati (anche in regime di intramoenia) non convenzionati.
Liquidazione In Forma Diretta: La Compagnia paga direttamente alla struttura sanitaria, ai medici chirurghi e professionisti abilitati convenzionati le spese per le prestazioni sostenute dall'Assicurato e indennizzabili a termini di polizza, al netto di scoperti e/o franchigie indicati nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, che rimangono invece a suo carico.
Tale forma di liquidazione opera, laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di ricorso a strutture sanitarie (pubbliche e private), medici chirurghi e professionisti abilitati (anche in regime di intramoenia) convenzionati.
Liquidazione In Forma Mista: La Compagnia paga direttamente alla struttura sanitaria convenzionata la componente di spesa indennizzabile a termini di polizza relativa alla struttura sanitaria, al netto di scoperti e/o franchigie indicati nel Certificato di Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato. L'Assicurato sostiene in proprio la componente di spesa relativa ai medici o professionisti abilitati non convenzionati richiedendone successivamente il rimborso alla Compagnia. Tutte le spese indennizzabili a termini di polizza vengono rimborsate all'Assicurato previa applicazione di scoperti e/o franchigie indicati nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, che rimangono a suo carico. Tale forma di liquidazione opera, laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di ricorso a strutture sanitarie (pubbliche e private) convenzionate e medici chirurghi o professionisti abilitati (anche in regime di intramoenia) non convenzionati.
Lungodegenza: Ricovero in cui le condizioni fisiche dell’Assicurato siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in Istituto di Cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Malattia: Ogni riscontrabile e obiettiva alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento di effetto della polizza (o del successivo ingresso in copertura) e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso; a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono malattie improvvise: appendicite acuta ed ernie strozzate; meningite, peritonite, pleurite (tutte tre in forma acuta e non tubercolare); pneumonite acuta; broncopolmonite; febbri tifoidee, paratifoidee da accertarsi con sierodiagnosi.
Malattia Mentale: Tutte le patologie mentali e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V della 9° revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD-9 dell’OMS).
Malattia Pregressa o Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di sottoscrizione della Polizza.
Malformazione: Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile in base a sintomi prima della stipulazione della polizza.
Massimale: La spesa massima che la società si impegna a prestare nei confronti dell’assicurato/Nucleo familiare per le relative garanzie e/o prestazioni previste, per ciascun anno assicurativo. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Xxxxxx familiare per anno assicurativo.
Medicina alternativa o complementare / medicina non ufficiale: Le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; chiropratica.
Neonati: In caso di variazione della composizione del nucleo familiare per nascita, la garanzia si intende, all’atto della variazione stessa, immediatamente operante nei confronti di neonati purché la comunicazione alla Società venga effettuata entro 30 giorni dalla nascita.
Network: Rete sanitaria convenzionata con la Società, costituita da ospedali e Istituti di carattere scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano nell’ambito di queste, per l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nell’ambito delle convenzioni stesse, nelle seguenti forme:
- in forma diretta - in forma indiretta - in forma mista
Nucleo Familiare: L’Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente, nonché il convivente legato da vincolo affettivo (anche dello stesso sesso); i figli con il limite di 30 anni di età fiscalmente a carico, regolarmente iscritti in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia o di residenza, anche se momentaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio. Sono inoltre compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli legalmente affidati o affiliati, o, se vi è l’obbligo di mantenimento, di altri familiari purché risultanti dallo stato di famiglia e con grado di parentela discendente.
E’ inoltre possibile garantire anche i coniugi legalmente separati o divorziati, purché vi sia l’obbligo di copertura assicurativa (con sentenza del giudice); in tale circostanza non è ammessa la copertura nei confronti della persona convivente.
Si intendono inclusi in copertura, senza alcun limite di età, i figli fiscalmente a carico secondo le vigenti leggi in materia, i quali si trovino per infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Periodo di Carenza: Periodo nel quale non sono attive le garanzie del contratto e pertanto non possono essere autorizzate prestazioni dirette né rimborsate le spese sostenute.
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: La somma dovuta dalla Contraente alla Società. I mezzi di pagamento consentiti dalla società sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Prestazione Extra Ospedaliera: Tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente.
La data dell’evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento.
Pronto Soccorso: Struttura sanitaria pubblica autorizzata ad erogare prestazioni di prima assistenza in caso di infortunio e/o malattia.
Protesi Ortopediche: Sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari).
Quadro Sinottico: Schema riassuntivo delle garanzie prestate.
Questionario Anamnestico: Detto anche questionario sanitario, è il documento che l’impresa di assicurazione può chiedere all’assicurato di compilare prima della stipulazione di un’assicurazione. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono all’Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Residenza: Luogo in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
Retta di Degenza: costo giornaliero per la degenza/il ricovero in Istituto di cura e per l’ordinaria assistenza medico-infermieristica, sia ordinaria che intensiva.
Ricovero Improprio: La degenza/il ricovero sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.
Ricovero Ospedaliero: Il soggiorno imprevisto, a seguito di Infortunio o Malattia, in un istituto ospedaliero su prescrizione medica per un trattamento medico o chirurgico, che preveda almeno 1 (un) pernottamento. Resta escluso l’accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.
Scoperto: La percentuale della parte indennizzabile del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: Evento dannoso per cui è pretesta l’assicurazione.
Società: Harmonie Mutuelle.
Struttura Sanitaria: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Ambulatorio o Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.
Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
Strutture Sanitarie e Medici Chirurghi e Professionisti Abilitati Convenzionati: Strutture sanitarie, medici chirurghi e professionisti abilitati convenzionati, presso i quali l'Assicurato, previa richiesta telefonica e autorizzazione, può fruire dell'assistenza diretta per prestazioni mediche, interventi chirurgici e ricoveri resi necessari dal suo stato di salute.
Poiché gli accordi con i medici chirurghi, i professionisti abilitati e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo è essenziale che l'Assicurato ottenga conferma, per il tramite del provider utilizzato e richiamato in polizza, l’effettiva esistenza dell'accordo.
Sub-massimale: Limite di spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, per ciascun anno assicurativo e nell’ambito dei massimali previsti e al netto degli scoperti e/o franchigie, per la quale la società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo Familiare. Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all’intervento principale anche eventuali interventi concomitanti.
Terapia: Per terapia medica si intende lo studio e l’attuazione concreta dei mezzi e dei metodi per combattere le malattie
Trattamenti Fisioterapici e Rieducativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate e fatturate esclusivamente presso Istituti di Cura, Centri Medici e medici specialisti regolarmente iscritti all’Albo, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. Ogni ciclo di trattamenti fisioterapici e rieducativi deve essere prescritto da medico specialista la cui specializzazione sia congrua con la patologia certificata.
Visita Specialistica: la visita viene effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.
1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per gruppi di massimo 10 assicurati che abbiano rapporti con la Contraente è prevista l’applicazione di un periodo di carenza e le
garanzie decorreranno dalle seguenti date:
- dalla data di effetto dell’assicurazione per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di decorrenza della copertura;
- dopo 30 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per le malattie;
- dopo 30 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per le visite mediche specialistiche e gli accertamenti diagnostici extra ricovero;
- dopo 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per l’aborto terapeutico e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
- dopo 150 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per le spese dentarie;
- dopo 180 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per le malattie pregresse;
- dopo 300 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione per il parto.
Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione – senza soluzione di continuità – di altra forma assicurativa, emessa dalla medesima Società o da altra Compagnia di Assicurazione o da Cassa di Assistenza Sanitaria o Mutua nonché a operazioni di trasferimento di intere posizioni individuali e/o collettive aziendali riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno di effetto dell’Assicurazione di cui:
- alla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali risultanti da quest’ultima;
- al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
In caso di polizza con Contraenza persona fisica la continuità di copertura è subordinata all’esito del Questionario di buona salute.
Art.1.4 Decorrenza contrattuale - Pagamento del premio
La decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa sono indicati in Polizza. La comunicazione di incasso da parte del Contraente o intermediario, relativa al premio o la prima rata di premio, deve pervenire entro e non oltre il termine di mora pari a 30 giorni; in mancanza la copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Ove sia prevista l’intermediazione della polizza, i premi dovranno essere pagati all’Intermediario Assicurativo, altrimenti alla Società.
Art.1.5 Tacito rinnovo del contratto
In mancanza di disdetta data da una delle Parti Contraenti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno.
La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati.
Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell’Ufficio Postale o data di invio del fax/PEC. La durata
dell’Assicurazione è indicata in Polizza
Art.1.6 Regolazione Del Premio
II premio di polizza è inizialmente determinato sulla base del numero degli Assicurati indicati su apposito tracciato record informatico che costituisce parte complementare del contratto.
Il premio stabilito, viene versato dal Contraente in via anticipata per tutti i nominativi inizialmente comunicati ed è dovuto per intero. Il premio può essere frazionato previa conferma da parte della Compagnia, in ogni caso non sono ammesse più di due rate annuali. Entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre assicurativo la Società, in base alle comunicazioni di variazione ricevute in corso d’anno, emetterà appendice di regolazione premio computando:
- l’intero premio annuo per gli ingressi avvenuti nel primo semestre dell’anno assicurativo
- il 60% del premio annuo per gli ingressi avvenuti nel secondo semestre dell’anno assicurativo.
Nessun rimborso di premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d’anno, fermo l’obbligo del Contraente di inviare comunicazione di cessazione nei termini convenuti; in proposito la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate fino alla fine dell’annualità per la quale è stato pagato il premio.
Art.1.7 Identificazione delle persone assicurate e variazioni in corso d’anno
L’assicurazione vale per le persone nominativamente comunicate dal Contraente prima dell’inizio della copertura.
Tutte le successive variazioni relative alle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società entro il termine di 30 giorni dal momento in cui si sono verificate. La Società e il Contraente possono stabilire precise modalità per l’invio, possibilmente su supporto informatico, di dette variazioni, la Società ne prende atto ed emette appendice di regolazione del premio alla ricorrenza semestrale della copertura.
Se Assicurato è il nucleo familiare, i figli nati nel corso della copertura si intendono automaticamente assicurati per i massimali/somme assicurate e le garanzie previste per il nucleo, fermo l’obbligo del dipendente di dichiarare la nuova inclusione entro 30 giorni dalla nascita.
Art.1.8 Modifiche dell’assicurazione e Forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
La Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare il rischio oggetto di assicurazione, diverso dagli elementi oggetto di comunicazione ai fini della regolazione del premio o dell’inclusione degli Assicurati in copertura.
Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dalla Contraente, ai sensi dell’Art.1897 Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.
Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.1.11 Assicurazione per conto altrui
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla
Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi dall’Art.1891 Codice Civile.
Art.1.12 Foro competente e Procedimento di Mediazione
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L.n.69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente.
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per le medesime prestazioni, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
La Contraente dichiara di aver affidato l’esecuzione e la gestione della presente polizza, per l’intera durata, compreso le regolazioni del premio all’Intermediario in qualità di broker ai sensi della Legge 28/11/1984 n. 792. Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio. Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti agli Assicuratori, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi sarà fatto tramite il Broker incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente. Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla Compagnia.
Art.1.15 Rinuncia alla Rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di regresso che le compete per l’Art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art.1.16 Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
Art.2.1 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è operante a favore delle persone fisiche nominativamente comunicate dalla Contraente che risultano stabilmente residenti in Italia o che si recano all'estero per ragioni di lavoro o diporto per non più di 60 giorni all'anno continuativi. La garanzia è operante nei limiti del Quadro Sinottico scelto e facente parte della presente polizza, in caso di malattia o infortunio avvenuto durante l’efficacia del presente contratto relativamente alle spese sostenute dall’Assicurato/i fino alla concorrenza dei massimali previsti e con i limiti indicati nei Quadri Sinottici per le seguenti prestazioni sanitarie
L’assicurazione è prestata a favore dell’assicurato ma, le coperture di polizza, potranno essere estese, con versamento del relativo premio, anche al nucleo familiare.
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, delirium tremens, alcoolismo e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile.
A) GARANZIE OSPEDALIERE
A).1 Ricovero in Istituto di cura e/o Intervento Chirurgico
A).2 Raddoppio del massimale per “Grandi interventi Chirurgici” A).3 Intervento Chirurgico per Correzione Difetti Visivi
A).4 Indennità sostitutiva
B) GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
B).1 Diagnostica e Terapie di Alta Specializzazione B).2 Diagnostica Diversa Da Alta Specializzazione B).3 Visite Specialistiche
B).4 Medicina alternativa o complementare -Trattamenti osteopatici B).5 Assistenza Infermieristica a Domicilio
B).6 Malattia oncologica B).7 Cure Dentarie
B).8 Lenti B).9Ticket
come di seguito disciplinato.
A) GARANZIE OSPEDALIERE
A).1 Ricovero in Istituto di cura e/o Intervento Chirurgico
Sono compresi in garanzia:
- onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento
(risultante dal referto operatorio);
- diritti di sala operatoria;
- materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici e fisioterapici erogati e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento (endoprotesi);
- assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero e alla patologia che comporta il ricovero;
- visite specialistiche e accertamenti diagnostici nei giorni precedenti l’inizio del ricovero, nonché per le prestazioni sanitarie nei giorni successivi alla cessazione del ricovero stesso (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni chirurgiche e infermieristiche, terapie), purché correlate all’intervento. Si intendono comunque compresi anche i ricoveri per cure, accertamenti e interventi preparatori all’intervento principale o da questo resi necessari e comunque a esso connessi;
- retta di degenza. Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie;
- retta per l’accompagnatore in Istituto di cura o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera;
- spese di assistenza infermieristica individuale privata;
- viaggio e trasporto dell’Assicurato e dell’Accompagnatore al e dall’Istituto di cura e quelle da un Istituto di Cura all’altro il trasporto è rimborsabile se effettuato con il mezzo di trasporto più idoneo.
Si precisa che in caso di trapianto d’organi o parte di essi sull’Assicurato sono comprese anche:
- le spese relative al prelievo sul donatore comprese quelle per il trasporto dell’organo;
- nel caso di donazione da vivente, le spese effettuate durante il ricovero del donatore.
Sono altresì indennizzate, sia in forma diretta che in forma a rimborso, sempre entro il limite del massimale previsto per la garanzia
“Ospedaliere”:
- Xxxxx xxxxxxx
- Parto naturale
- Aborto terapeutico o post-traumatico.
- Interventi Ambulatoriali e Day Hospital
Sono indennizzate, sia in forma diretta che in forma a rimborso, le spese sostenute in caso di Interventi Ambulatoriali e Day Hospital (con e senza Intervento chirurgico – Day Surgery) con il limite per evento indicato nei Quadri Sinottici prescelti.
- Terapie in regime di ricovero o di Day Hospital
Sono indennizzate, sia in forma diretta che in forma a rimborso, le spese sostenute per Terapie, sostenute in regime di ricovero o di Day Hospital, con il limite per anno e per nucleo familiare indicato nei Quadri Sinottici prescelti.
A).2 Raddoppio del massimale per "Grandi interventi Chirurgici"
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un «Grande Intervento Chirurgico", sulla base dell’Opzione di Garanzia del Quadro Sinottico scelto all’atto della sottoscrizione della copertura, il massimale previsto per le garanzie di cui al precedente punto A).1, deve intendersi raddoppiato con i limiti indicati nel suddetto Quadro Sinottico. Si considerano “Grandi Interventi Chirurgici” quelli definiti nella tariffa Nazionale O.d.M., D.P.R. del 17/02/1992 (Allegato 1).
A).3 Intervento Chirurgico per Correzione Difetti Visivi
A parziale deroga di quanto previsto dall’art.3.1 Esclusioni lettera m, la copertura è estesa alle spese mediche sostenute per interventi chirurgici finalizzati a correggere i vizi di refrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia) purché conseguenti a riduzione del visus, con il limite indicato nei Quadri Sinottici prescelti.
In particolare, saranno oggetto di indennizzo le spese inerenti alla chirurgia refrattiva e i trattamenti con laser eccimeri limitatamente a quelli effettuati:
a. In caso di anisometropia superiore a tre diottrie;
b. In caso di deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio
A).4 Indennità sostitutiva
In alternativa a quanto previsto al punto A).1, sempreché indennizzabili ai sensi di polizza, qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento. Ai fini del calcolo dei giorni, il primo e l’ultimo giorno di ricovero sono considerati come un unico giorno.
B) GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società assicura le prestazioni sotto riportate, non rientranti in altre garanzie, rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciate con le modalità, i termini ed i limiti previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dalla Scheda riassuntiva opzione di garanzia.
B).1 Diagnostica e Terapie di Alta Specializzazione
In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società paga le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici e le terapie per le prestazioni di cui all’Allegato 2, resi necessari dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati e non rientranti in altre garanzie.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nei limiti del Quadro Sinottico scelto, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/Nucleo familiare, previa applicazione - per ciascun sinistro - degli scoperti/franchigie disciplinati nello stesso.
La presente garanzia viene prestata:
- in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”;
- in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”;
- In forma mista qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza.
B).2 Diagnostica Diversa da Alta Specializzazione
In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese sostenute per accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio resi necessari dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati e non rientranti in altre garanzie.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/nucleo familiare, previa applicazione degli scoperti/franchigie disciplinati nella Scheda riassuntiva
opzione di garanzia, che rimangono a carico dell'Assicurato per ogni accertamento o per ogni serie di accertamenti previsti da un'unica prescrizione medica.
La presente garanzia viene prestata:
- in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”;
- in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con
MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”;
- In forma mista, qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza.
B).3 Visite Specialistiche
In assenza di ricovero o di intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese sostenute per le visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e noleggio di apparecchiature per trattamenti fisioterapici, rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia, ancorché sospetta, denunciati e non rientranti in altre garanzie. La prestazione in ogni caso non opera per le visite odontoiatriche ed ortodontiche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza e nell'ambito del massimale previsto dal Quadro Sinottico scelto, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/nucleo familiare, previa applicazione degli scoperti e/o franchigie disciplinati dal Quadro Sinottico scelto, che rimangono a carico dell'Assicurato per ogni visita o per ogni serie di visite previsti da un'unica prescrizione medica, con le seguenti precisazioni: qualora alla visita specialistica facciano seguito accertamenti diagnostici di cui ai punti B).1 e B).2 prescritti dal medesimo specialista e l'Assicurato presenti la richiesta di rimborso in un'unica soluzione, la franchigia minima si applica una sola volta.
La presente garanzia viene prestata:
- in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”;
- in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con
MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”;
- In forma mista, qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza.
B).3.1 Pacchetto maternità
La Società rimborsa in caso di gravidanza:
- N° 4 ecografie (compresa la morfologica);
- Analisi clinico-chimiche;
- N° 3 visite di controllo ostetrico-ginecologico
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia, per ciascun periodo assicurativo e per Assicurato/nucleo familiare, previa applicazione – per ciascun sinistro – degli scoperti/franchigie disciplinati nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia.
B).4 Medicina alternativa o complementare -Trattamenti osteopatici
L’Impresa rimborsa nel limite del massimale previsto nel Quadro Sinottico le visite/pratiche di medicina alternativa o complementare/medicina non ufficiale, come riportato nelle definizioni di Polizza.
La Società rimborsa, altresì le spese sostenute per:
Pranoterapia, l'agopuntura, l'elettro-agopuntura, trattamenti osteopatici cure termali con esclusione delle spese alberghiere, (in deroga all’Art.3.1 Esclusioni lettera o), resi necessari da infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza sempreché prescritti da un medico ed effettuati da personale medico o abilitato per tali terapie della riabilitazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza e nell'ambito del massimale previsto nel Quadro Sinottico scelto, previa applicazione degli scoperti e/o franchigie disciplinati nel Quadro Sinottico scelto, che rimangono a carico dell'Assicurato.
La presente garanzia viene prestata:
- in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati
con MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”;
- in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con
MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”.
B).5 Assistenza Infermieristica a Domicilio
In caso di infortunio o malattia che abbia comportato ricovero con pernottamento in struttura sanitaria e a cui consegua una inabilità temporanea totale certificata da cartella clinica, la Società paga le spese sostenute, non rientranti in altre garanzie, per assistenza infermieristica professionale a domicilio, nell'ambito dei limiti indicati nel Quadro Sinottico prescelto.
B).6 Medicinali
La Società rimborsa i medicinali anche omeopatici, purché da banco (farmacia/ parafarmacia), con i limiti previsti nel Quadro Sinottico scelto. Tali prodotti devono essere prescritti da un medico specialista e solo a seguito delle patologie indennizzabili ai sensi dalla presente polizza. Sono esclusi i prodotti relativi a fini estetici e dell'igiene personale.
B).7 Malattia oncologica
Nei casi di malattia oncologiche la Società rimborsa le spese per:
- le visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici che abbiano confermato la diagnosi della Malattia oncologica, anche se non seguiti da Ricovero;
- le visite specialistiche e per le terapie di qualsiasi genere rese necessarie dalla Malattia oncologica sostenute entro 2 anni dalla dimissione del primo Ricovero relativo alla Malattia stessa e avvenuto in corso di contratto;
- l'assistenza infermieristica prestata a domicilio da personale diplomato nei 150 giorni successivi alla data di dimissione del Ricovero per Malattia oncologica.
Le spese di cui al presente articolo vengono rimborsate all'Assicurato senza applicazione di alcuno Scoperto sull'eventuale ticket sanitario rimasto a carico dell'Assicurato per prestazioni erogate a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e sulle prestazioni eseguibili presso una Struttura sanitaria convenzionata.
Diversamente, per prestazioni prenotate da strutture sanitarie non convenzionate, l'Impresa provvede al rimborso all'Assicurato delle spese di cui sopra con applicazione di uno Scoperto del 20%.
B).7.1 Ospedalizzazione Domiciliare per Malattia Terminale
in caso di ospedalizzazione domiciliare per malattia terminale, intesa come malattia a prognosi infausta per la sopravvivenza, che comporta la non autosufficienza dell'Assicurato a mantenere una vita indipendente ed a svolgere le comuni attività quotidiane, la Società rimborsa le spese per assistenza domiciliare continuativa medica e infermieristica fornita da idonee organizzazioni o strutture all'uopo costituite e legalmente riconosciute.
B).8 Cure Dentarie
La Società rimborsa visite, cure, estrazioni, protesi e impianti dentari ed ortodontici, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo per anno assicurativo e per Assicurato/Nucleo previsto nella Scheda riassuntiva opzione di garanzia.
La presente garanzia viene prestata:
- in forma diretta, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici, chirurghi e professionisti abilitati entrambi convenzionati
on MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Diretta”;
- in forma a rimborso, in caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici e professionisti abilitati non convenzionati con
MyAssistance; per i dettagli si rimanda all’Art.4.1. Obblighi in caso di sinistro Forma “Indiretta”.
B).9 Lenti
Sono rimborsabili, fino alla concorrenza dei massimali previsti e con i limiti indicati nel Quadro Sinottico prescelto, le spese sostenute per l’acquisto di lenti per occhiali (escluse le montature), lenti a contatto (escluse le “usa e getta”) nonché protesi sostitutive oculari, a seguito di modifica del visus e certificato da medico oculista.
B).10 Ticket
Qualora le spese sostenute nell’ambito delle garanzie B) GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE vengano effettuate presso il SSN, e sempreché la garanzia sia prevista dall’opzione prescelta, l’importo di eventuali ticket sarà rimborsato al 100%, con il massimo indicato nelle Quadro Sinottico scelto.
L’assicurazione non è operante per:
a) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
b) le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
c) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi alla fecondazione artificiale;
d) i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
e) il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
f) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
g) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
h) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
i) le conseguenze di guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni militari ed invasioni movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
j) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi, le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di Legge e gli onorari di Medici Specialisti non iscritti al relativo Albo professionale e/o privi di abilitazione professionale. Sono altresì escluse le prestazioni di routine e/o controllo;
k) le cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni congenite preesistenti alla data di decorrenza della copertura, nonché le patologie ad esse correlate, salvo quelle relative ai bambini di età inferiore ad 1 anno assicurati dalla nascita;
l) i disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da alimentazione incontrollata) e qualsiasi cura resa necessaria di questi disturbi, gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità ad eccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40);
m) la correzione dei vizi di rifrazione quali ad esempio: miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia;
n) trattamenti non ritenuti necessari dal punto di vista medico e non resi necessari da malattia ed infortunio nonché i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici (ricoveri impropri);
o) i ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), in strutture per lunga degenza, le cure termali, i ricoveri in case di cura dedicate al benessere della persona;
p) le prestazioni determinate da positività HIV ed AIDS e sindromi ad esse correlate, nonché da malattie sessualmente trasmesse;
q) le prestazioni non espressamente specificate nelle singole garanzie e relativi allegati;
r) aborto volontario non terapeutico.
In ogni caso la Società non è tenuta a fornire copertura e non è tenuta a pagare qualsiasi richiesta o fornire alcun beneficio nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o il riconoscimento di tale beneficio possa esporre la parte a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America.
L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 80° anno di età dell’Assicurato. Si precisa altresì che al compimento del 76 esimo anno di età di ogni assicurato di polizza, verrà richiesta la sottoscrizione del questionario di buona salute. Resta comunque inteso che al compimento del 81° anno di età la Polizza cesserà automaticamente.
In caso di polizza con Contraenza persona fisica verrà richiesto, in fase di ingresso, la sottoscrizione del questionario di buona salute.
L’assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
Art.4.1 Obblighi in caso di sinistro
La denuncia deve essere corredata da idonea documentazione medica attestante la natura della malattia o la natura e il tipo delle
lesioni nonché la necessità del ricovero o dell’intervento.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica e ulteriore documentazione utile richiesta dalla Società.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto.
Nel rispetto delle garanzie di polizza, gli Assicurati possono usufruire delle prestazioni sanitarie mediante due modalità:
- Forma “Diretta”: l’Assicurato usufruisce delle prestazioni sanitarie presso una delle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato) con la Società In questo caso, se il costo delle prestazioni è compreso nei limiti e nei massimali previsti in Polizza, l’Assicurato non effettua alcun pagamento alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato, al netto di eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili; se il costo delle prestazioni supera i limiti ed i massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato deve pagare alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato esclusivamente la differenza tra il costo della prestazione e quanto previsto dalla Polizza oltre eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili.
- Forma “Indiretta”: l’Assicurato invia le ricevute che attestano le spese sanitarie sostenute presso una qualsiasi struttura sanitaria non convenzionata con la Società. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Assicurato riceverà il rimborso delle predette spese (nei limiti e nei massimali previsti in Polizza) mediante bonifico bancario, per il tramite della Società;
Di seguito sono descritte le specifiche:
Scelta della struttura sanitaria e della equipe medico/chirurgica di fiducia
L’Assicurato individua la struttura sanitaria convenzionata più adatta alle proprie esigenze consultando l’elenco delle strutture convenzionate tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure, se in possesso delle credenziali (login e password), entrando nella area riservata tramite il sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure contattando:
LA CENTRALE OPERATIVA
attiva dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.00 ai seguenti numeri telefonici:
Dall’Italia: Numero Verde: 000.000.000
Da Cellulare o dall’estero: Numero: x00 00 000000000
In caso di intervento chirurgico, la Centrale Operativa verifica presso la struttura sanitaria che anche l’equipe medica/chirurgica sia convenzionata e che la prestazione richiesta sia indennizzabile a termini di polizza.
Qualora l’equipe medica/chirurgica non sia convenzionata, la Centrale Operativa autorizzerà le spese riferite alla Casa di Cura prescelta, mentre gli onorari dell’equipe medico/chirurgica verranno saldati direttamente dall’Assicurato all’atto delle dimissioni, salvo successivo rimborso da parte della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza. (C.d. Forma Mista come da definizione riportata)
Forma “Diretta”: richiesta di prestazione in forma diretta
Prima di accedere alla struttura sanitaria e comunque con un preavviso di almeno:
- 3 giorni lavorativi in caso di Ricovero Ospedaliero
- 2 giorni lavorativi per le ulteriori prestazioni
(salvo i casi di comprovata urgenza) l’Assicurato deve sempre contattare la centrale operativa inviando: via email a: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o xxx xxx xx n. x00 00 000.000.00
la prescrizione del medico, indicante la diagnosi di malattia accertata o presunta, la data di insorgenza, la prestazione richiesta, e l’indicazione del Centro Sanitario prescelto, del giorno e dell’ora dell’appuntamento. Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo è essenziale - al fine di ottenere la prestazione - che l’Assicurato acceda agli operatori sanitari esclusivamente contattando la centrale operativa, in mancanza del quale il servizio non è operante.
La Centrale Operativa provvederà alla raccolta di tutte le informazioni indispensabili per la gestione della richiesta richiedendo altresì, se necessario, l’invio di documentazione medica utile alla corretta valutazione del caso. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, comunicherà all’Assicurato la conferma dell’avvenuta autorizzazione all’Assistenza Diretta e presa in carico.
Successivamente provvederà all’invio del documento di presa in carico al Centro Sanitario interessato, con copia all’Assicurato.
L’Assicurato si recherà quindi all’appuntamento pagando il costo previsto a suo carico, mentre la restante parte verrà saldata dalla Compagnia direttamente al Centro Sanitario.
Qualora non fosse possibile autorizzare l’Assistenza Diretta con la sola documentazione medica inoltrata, la Centrale Operativa potrà
richiedere ulteriore documentazione medica o esiti di esami strumentali oppure, negare l’autorizzazione all’Assistenza Diretta.
Forma “Indiretta”
Per richiedere alla Società il rimborso delle spese sanitarie pagate direttamente, nei limiti e nei massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato potrà procedere in modalità digitale o inviando la necessaria documentazione all’indirizzo mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Relativamente alla modalità digitale, l’assicurato dovrà accedere alla propria area riservata sul portale web di MyAssistance.
Le richieste acquisite perverranno direttamente alla Società che procederà alla valutazione o alla richiesta di ulteriori informazioni/documentazione per procedere ai rimborsi dovuti secondo le condizioni di Polizza.
Il rimborso delle spese avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN comunicate dall’Assicurato.
Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale
Le prestazioni previste dal Piano sanitario eseguite nel Servizio Sanitario Nazionale, sono rimborsate secondo i limiti contrattuali indicati nelle Condizioni di assicurazione.
In caso di ricovero a completo carico del SSN, l’Assicurato potrà richiedere, in alternativa al rimborso, l’erogazione dell’indennità
sostitutiva
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Iscritto dovrà fornire copia della cartella clinica conforme all’originale.
Art.4.2 Pagamento dell’indennizzo e Richiesta di rimborso tramite upload
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa richiesta dalla Società.
Il pagamento delle richieste di rimborso avverrà solo tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN fornite dall’Assicurato.
Le liquidazioni dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, valore di cambio ricavato dalla quotazione della BCE.
L'Assicurato, in possesso delle credenziali (login e password), potrà trasmettere on-line le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. A tal fine l'Assicurato dovrà accedere alla propria area riservata dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa all’indirizzo mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che consente di considerarla giuridicamente equivalente all'originale. La Società si riserva di effettuare, con i medici e con le strutture sanitarie, tutti i controlli necessari al fine di prevenire possibili abusi all'utilizzo di tale canale.
La trasmissione delle informazioni avviene con la garanzia di un elevatissimo grado di riservatezza e sicurezza.
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell’infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a confermare, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, in prima istanza tra due medici nominati uno per parte e in mancanza di accordo, a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo dalle parti in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede, presso la Direzione della Società. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art.4.4 Collegio Medico
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società̀ al seguente indirizzo:
UFFICO RECLAMI HARMONIE MUTELLE ITALIA
Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx
Nel reclamo – di cui si allega esempio - dovranno essere indicati i seguenti dati:
Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- Numero della Polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
La Società̀ gestirà̀ il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà̀ rivolgersi all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – Telefono 06/421331 – fax 06/00000000 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società̀ e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE PER TUTTI I NUCLEI ASSICURATI – NELLA FORMA COLLETTIVA (SE INDICATA NEI QUADRI SINOTTICI ALLEGATO 3)
FORMA INTEGRATIVA FASI-FASDAC-FAIT-QUAS E/O ALTRI FONDI SANITARI DI CATEGORIA PREVISTI DAL CCNL DI SETTORE
Nel caso in cui è attivata un’opzione in forma integrativa, l’assicurazione si intende prestata a integrazione del FASI, FASDAC, FAIT, QuAS e/o altri Fondi sanitari di categoria previsti dal CCNL di settore, e pertanto le franchigie previste nelle opzioni si intendono abrogate.
Per le garanzie della presente polizza, verranno ammessi a rimborso soltanto i sinistri liquidati dal FASI, FASDAC, FAIT, QuAS e/o altri Fondi sanitari di categoria previsti dal CCNL di settore, in base ai rispettivi regolamenti.
Nel caso i suddetti Enti si rifiutassero di erogare il rimborso delle spese presentate, malgrado le stesse rientrino tra quelle previste dal proprio regolamento e indennizzabili a termini di polizza, la Società darà comunque corso al rimborso delle sole spese eccedenti quelle previste dai rispettivi regolamenti, restando a carico dell’Assicurato gli importi previsti dai regolamenti stessi.
In caso di richiesta di rimborso per prestazioni non previste dagli Enti sopra richiamati, ma indennizzabili a termini di polizza, la società darà corso al rimborso delle spese previa detrazione di uno scoperto del 25% fermi i limiti stabiliti per singola garanzia.
Per eventuali assicurati che non beneficino delle prestazioni degli Enti sopra richiamati, la società darà corso al rimborso delle spese indennizzabili a termini di polizza, come segue:
- per le coperture integrative dei Fondi FASI, FASDAC, FAIT e/o altri di categoria: previa detrazione di uno scoperto del 25% fermi i limiti stabiliti per singola garanzia;
- per le coperture integrative del Fondo QuAS, non essendo i Familiari coperti dal QuAS, verranno sempre applicati gli eventuali franchigie/scoperti previsti dall'opzione di copertura scelta.
(Valida solo se espressamente richiamata)
La Compagnia per il tramite della Centrale Operativa (My Assistance) mette a disposizione per titolare, con possibile estensione al coniuge/convivente (vedi definizione), un servizio di convenzionamento diretto per le prestazioni indicate nella scheda riepilogativa da effettuarsi, dopo 180 giorni, presso strutture sanitarie convenzionate.
Qualora l’Assicurato decida di avvalersi delle strutture sanitarie convenzionate, è sollevato (fatto salvo per l’eventuale importo previsto in polizza, come franchigia a suo carico) da qualsiasi anticipo o pagamento diretto delle spese, per prestazioni ricevute, sempreché indennizzabili a termini di polizza. Le prestazioni sono previste una volta l’anno.
DONNA | |
FINO A 40 ANNI | OLTRE I 40 ANNI |
Prestazioni mediche: - Visita cardiologica - Pap test | Prestazioni mediche: - Pap test - Mammografia bilaterale |
Esami di laboratorio: - Emocromo completo - Azotemia - Creatininemia, Glicemia - Bilirubina frazionata - GOT, GPT - Sodio, Potassio, Cloro - LDH, VES, HDL - Colesterolo totale - Trigliceridi - Protidogramma elettroforetico - Esame urine completo | Esami di laboratorio: - Emocromo completo - Azotemia - Creatininemia, Glicemia - Bilirubina frazionata - GOT, GPT - Sodio, Potassio, Cloro - LDH, VES, HDL - Colesterolo totale - Trigliceridi - Protidogramma elettroforetico - Esame urine completo - Ricerca sangue occulto nelle feci |
Valore Prestazione | |
145,00 € | 185,00 € |
UOMO | |
FINO A 40 ANNI | OLTRE I 40 ANNI |
Prestazioni mediche: - Visita cardiologica - Elettrocardiogramma | Prestazioni mediche: - Visita cardiologica - Elettrocardiogramma |
Esami di laboratorio: - Emocromo completo - Azotemia - Creatininemia, Glicemia - Bilirubina frazionata - GOT, GPT - Sodio, Potassio, Cloro - LDH, VES, HDL - Colesterolo totale - Trigliceridi - Protidogramma elettroforetico - Esame urine completo | Esami di laboratorio: - Emocromo completo - Azotemia - Creatininemia, Glicemia - Bilirubina frazionata - GOT, GPT - Sodio, Potassio, Cloro - LDH, VES, HDL - Colesterolo totale - Trigliceridi - Protidogramma elettroforetico - Esame urine completo - Ricerca sangue occulto nelle feci - PSA |
Valore Prestazione | |
160,00 € | 185,00 € |
(Valida solo se espressamente richiamata)
Art. 7.1 Oggetto della garanzia
Oggetto della presente sezione è la garanzia contro il rischio di non autosufficienza a seguito di infortunio, malattia grave o longevità.
A seguito del verificarsi dello stato di non autosufficienza, all’assicurato verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile pari ad Euro 1.000,00.
L’indennità forfettaria erogata all’assicurato (valida unicamente per l’assicurato capo famiglia) verrà prestata per la durata della non autosufficienza con un limite temporale massimo di 3 anni; oltre il suddetto termine null’altro potrà esser riconosciuto all’assicurato. Ai sensi della presente garanzia, è considerato lo stato di non autosufficienza l’Assicurato che, a causa di una malattia, di infortunio o per longevità, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 4 delle attività ordinarie della vita quotidiana indicate nel successivo art. 7.2, nonostante l’utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.
Ai sensi della presente Xxxxxxx, è considerato in stato di non autosufficienza l’Assicurato affetto da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici (test MMS di Xxxxxxxx con punteggio inferiore a 15), tali da giustificare l’assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana.
Art. 7.2 Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL)
Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono:
Lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l’assistenza di una terza
persona.
Nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona.
Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona.
Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l’assistenza di una terza persona.
Art. 7.3 Garanzia prestata
A seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza l’assicurato avrà diritto ad un risarcimento sotto forma di indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata, che andrà a compensare, nella misura determinata in via preventiva dall’assicurato all’atto di sottoscrizione della polizza, i costi di assistenza che lo stesso dovrà sopportare a seguito dello stato di non autosufficienza.
Il pagamento dell’indennità assicurativa viene interrotta qualora l’Assicurato recuperi lo stato di autosufficienza.
Art. 7.4 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause:
- dalla pratica di sport aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche – al di fuori dei regolamenti sportivi – e alle relative prove e dalla pratica, anche a livello non professionale, dei seguenti sport: sci con salti dal trampolino, bobsleigh, guidoslitta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalate di roccia e ghiacciaio, immersioni con ARA e speleologia, rugby, football americano;
- da stato di ubriachezza accertata, come da Codice della Strada;
- Incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto
idoneo, e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio;
- alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, tentativo di suicidio, mutilazione, contaminazione radioattiva;
- Omissione o falsa dichiarazione dell’Assicurato;
- patologie di ordine fisiche diverse da quelle organiche (psicosi, nevrosi, sindrome ansio- depressive...ecc.); Sono inoltre escluse le conseguenze di:
- atti compiuti o tentati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapeutiche;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a guerre, insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo.
Art. 7.5 Limite d’età – Persone non assicurabili
Possono essere inseriti in copertura solo i soggetti indicati in Polizza e che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 74 anni.
E’ data facoltà di mantenere attiva la copertura assicurativa fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Per età assicurativa si deve intendere l’età espressa in anni compiuti eventualmente aumentata di uno se, al momento dell’adesione, sono trascorsi sei mesi o più dall’ultimo compleanno.
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, delirium tremens, alcoolismo e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile. Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula del Contratto abbiano già riconosciuta un’invalidità permanente di grado superiore al 50% o sia già stata avanzata richiesta di riconoscimento della stessa. Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione del Contratto di assicurazione siano già in condizione di non autosufficienza o che non possono compiere autonomamente almeno uno dei quattro atti della vita quotidiana, come specificati nell’art. 7.2 “Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living
– ADL)”.
Art. 7.6 Periodo di carenza
Nel caso in cui la Contraente abbia un gruppo di assicurati inferiore a cinquanta, la garanzia decorre:
A) Dalla data di decorrenza del Contratto di assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a infortunio;
B) Dopo sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti A.
Art. 7.7 Rinvio alle Condizioni Generali di Assicurazioni
Per tutto quanto non regolato dal presente capitolo, valgono - sempreché compatibili - le condizioni generali di assicurazione.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO GARANZIA NON AUTOSUFFICENZA
Art. 7.8 Denuncia del danno e obblighi dell’Assicurato
La denuncia del sinistro deve essere presentata alla società assicurativa o al Broker affidatario del contratto entro 20 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza mediante PEC e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia. L’Assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica. La documentazione sanitaria deve sempre contenere la diagnosi o presunta diagnosi. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione della documentazione utile richiesta dalla Società. Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste dalla Compagnia o dai suoi incaricati sono a carico dell’Assicurato. Colui che richiede l’indennizzo deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 7.9 Riconoscimento dello stato di non autosufficienza
Terminata la fase istruttoria – volta a stabilire lo stato di non autosufficienza dell’assicurato - la Compagnia, provvederà a formalizzare per iscritto all’Assicurato, o alla persona che lo rappresenta, il riconoscimento o meno della garanzia. La Compagnia ha sempre il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico. Nel caso di rifiuto del riconoscimento dello stato di non autosufficienza, ogni nuova richiesta formulata dall’Assicurato dovrà essere effettuata non prima del termine di un minimo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del rifiuto, con riserva di presentare nuovi elementi attestanti lo stato di non autosufficienza.
Art. 7.10 Erogazione delle prestazioni
La garanzia prestata - ossia l’indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata - verrà erogate all’assicurato trascorsi 90 giorni dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza. L’indennità forfettaria mensile sarà corrisposta per il periodo massimo di tre anni. La Compagnia, unitamente alla comunicazione con cui dichiara lo stato di non autosufficienza, richiederà all’Assicurato o al suo rappresentante, le coordinate bancarie sulle quale procedere al pagamento di quanto dovuto.
Art. 7.11 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
La Compagnia si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso.
In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la non autosufficienza sia stata recuperata.
L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia.
Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevuti.
Art. 7.12 Beneficiario della prestazione assicurativa
Il beneficiario della prestazione assicurativa è il solo assicurato capo nucleo/titolare.
8. SEZIONE DIARIA (Valida solo STAND ALONE)
La Compagnia mette a disposizione per il titolare/caponucleo, con possibile estensione al coniuge/convivente (vedi definizione), una diaria giornaliera.
Si precisa inoltre che:
• Per la diaria da convalescenza deve essere prevista nella cartella clinica o prescritta dal medico;
• Per la diaria da gesso e frattura necessita sempre il certificato del pronto soccorso che attesti l’applicazione del gesso e/o che ci sia stata la frattura;
• Per la diaria da ricovero e da Grandi interventi chirurgici la prima giornata di ogni ricovero e l'ultima sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero o della dimissione;
• Tutte le diarie sotto riportate si intendono corrisposte per un massimo di 180 giorni per ciascun sinistro e per anno assicurativo.
DESCRIZIONE DIARIE | |
Prestazioni Diarie | Indennità al giorno |
Diaria da Ricovero | |
con intervento | € 100 |
senza intervento | € 100 |
day hospital | € 50 |
Diaria da Grandi interventi Chirurgici | € 150 |
Diaria da Gesso/Frattura | € 50 |
Diaria da convalescenza | € 60 |
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI | |
Cardiochirurgia | |
BYPASS AORTO CORONARICI MULTIPLI (C.E.C.) | |
BYPASS AORTO CORONARICO SINGOLO (C.E.C.) | |
CARDIOCHIRURGIA A CUORE APERTO, IN ETÀ ADULTA O NEONATALE, COMPRESI ANEURISMI O SOSTITUZIONI VALVOLARI MULTIPLE O SOSTITUZIONE AORTICA O PLASTICA DELL'AORTA (C.E.C.), SALVO GLI INTERVENTI SPECIFICATI | |
COMMISUROTOMIA PER STENOSI MITRALICA | |
FERITE O CORPI ESTRANEI O TUMORI DEL CUORE O PER TAMPONAMENTO, INTERVENTI PER | |
FISTOLE ARTEROVENOSE DEL POLMONE, INTERVENTI PER | |
MASSAGGIO CARDIACO INTERNO | |
PERICARDIECTOMIA PARZIALE | |
PERICARDIECTOMIA TOTALE | |
REINTERVENTO CON RIPRISTINO DI C.E.C. | |
SEZIONE O LEGATURA DEL DOTTO ARTERIOSO DI BOTALLO | |
SOSTITUZIONE VALVOLARE IN HEART PORT | |
SOSTITUZIONE VALVOLARE SINGOLA (C.E.C.) | |
SOSTITUZIONI VALVOLARI CON BY-PASS AORTO CORONARICI (C.E.C.) | |
TRAPIANTO CARDIACO (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ED ATTI MEDICI) | |
VALVULOPLASTICA CARDIOCHIRURGICA | |
Cardiologia interventistica | |
ANGIOPLASTICA CORONARICA VASO SINGOLO CON O SENZA TROMBOLISI COMPRENSIVO DI EVENTUALE STAND-BY CARDIOCHIRURGICO ED EVENTUALE APPLICAZIONE DI STENTS | |
ANGIOPLASTICA CORONARICA VASI MULTIPLI CON O SENZA TROMBOLISI COMPRENSIVO DI EVENTUALE STAND-BY CARDIOCHIRURGICO ED EVENTUALE APPLICAZIONE DI STENTS | |
Chirurgia della mammella | |
Per gli interventi di chirurgia demolitiva è compresa la ricostruzione plastica mammaria (escluse protesi). L'intervento chirurgico di posizionamento o sostituzione di protesi mammaria è riconosciuto solo a seguito di chirurgia demolitiva per neoplasia. Sono escluse le prestazioni con finalità estetiche. | |
MASTECTOMIA RADICALE, QUALSIASI TECNICA, CON LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE | |
MASTECTOMIA SEMPLICE TOTALE CON EVENTUALI LINFOADENECTOMIE | |
MASTECTOMIA SOTTOCUTANEA | |
QUADRANTECTOMIA CON RICERCA ED ASPORTAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA E LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE | |
QUADRANTECTOMIA CON RICERCA ED ASPORTAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA (COMPRESA PRESTAZIONE DEL MEDICO NUCLEARE/RADIOLOGO), SENZA ALTRE LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE | |
QUADRANTECTOMIA SENZA LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE | |
TUMORECTOMIA O QUADRANTECTOMIA CON RESEZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA E LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE | |
Chirurgia generale | |
Interventi chirurgici minori | |
Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali. Tumori profondi: neoformazioni sottofasciali. Tumori profondi extracavitari : tumore del muscolo scheletrico, tumore o lesione similtumorale fibrosa. | |
TUMORE PROFONDO MALIGNO TRONCO/ARTI, ASPORTAZIONE DI | |
Collo | |
PARATIROIDI - TRATTAMENTO COMPLETO, INTERVENTO SULLE | |
PARATIROIDI, REINTERVENTI | |
TIROIDECTOMIA TOTALE, O TOTALIZZAZIONE DI TIROIDECTOMIA, QUALSIASI VIA DI ACCESSO, SENZA SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE | |
TIROIDECTOMIA TOTALE PER GOZZO MEDIASTINICO, INTERVENTO PER | |
TIROIDECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE MONOLATERALE | |
TIROIDECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE BILATERALE | |
TUMORE MALIGNO DEL COLLO, ASPORTAZIONE DI (ESCLUSO I CASI DESCRITTI) | |
Esofago | |
DIVERTICOLI DELL'ESOFAGO CERVICALE (COMPRESA MIOTOMIA), INTERVENTO PER | |
ESOFAGECTOMIA TOTALE CON ESOFAGOPLASTICA, IN UN TEMPO, COMPRESA LINFOADENECTOMIA | |
ESOFAGO CERVICALE, RESEZIONE DELL', CON ESOFAGOSTOMIA | |
ESOFAGO, RESEZIONE PARZIALE DELL' , CON ESOFAGOSTOMIA | |
ESOFAGO-GASTRECTOMIA TOTALE, PER VIA TORACO-LAPAROTOMICA ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA | |
MEGAESOFAGO, INTERVENTO PER | |
MEGAESOFAGO, REINTERVENTO PER | |
VARICI ESOFAGEE: INTERVENTO TRANSTORACICO O ADDOMINALE | |
Stomaco - Duodeno | |
FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA, INTERVENTO PER | |
GASTRECTOMIA PARZIALE O SUBTOTALE (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA) | |
GASTRECTOMIA TOTALE CON LINFOADENECTOMIA ANCHE ESTESA | |
GASTRECTOMIA TOTALE CON LINFOADENECTOMIA ESTESA CON SPLENOPANCREASECTOMIA SINISTRA ASSOCIATA | |
GASTRECTOMIA TOTALE PER PATOLOGIA BENIGNA | |
RESEZIONE GASTRO DUODENALE | |
RESEZIONE GASTRO-DIGIUNALE PER ULCERA PEPTICA ANASTOMOTICA | |
VARICI GASTRICHE (EMOSTASI CHIRURGICA) | |
Intestino: Digiuno - Ileo - Colon - Retto - Ano | |
Trattamenti terapeutici iniettivi: trattamento con tossina botulinica per le ragadi anali e trattamento con sclerosanti per le emorroidi. | |
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE SEC. MILES, TRATTAMENTO COMPLETO | |
ANO PRETERNATURALE, CHIUSURA, RICOSTRUZIONE CONTINUITÀ |
ANOPLASTICA (COME UNICO INTERVENTO) | |
BY-PASS GASTRO INTESTINALI O INTESTINALI PER PATOLOGIE MALIGNE | |
COLECTOMIA SEGMENTARIA CON LINFOADENECTOMIA ED EVENTUALE COLOSTOMIA | |
COLECTOMIA TOTALE (COMPRESA EVENTUALE STOMIA) | |
COLECTOMIA TOTALE CON LINFOADENECTOMIA (COMPRESA EVENTUALE STOMIA) | |
EMICOLECTOMIA DESTRA CON LINFOADENECTOMIE | |
EMICOLECTOMIA SINISTRA CON LINFOADENECTOMIE ED EVENTUALE COLOSTOMIA (XXXXXXXX ED ALTRE) | |
MEGACOLON, INTERVENTO PER | |
MEGACOLON: COLOSTOMIA | |
PROCTO-COLECTOMIA TOTALE CON POUCH ILEALE | |
RESEZIONE DEL SIGMA-RETTO PER PATOLOGIA MALIGNA CON EVENTUALI LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE | |
RESEZIONE RETTO-COLICA ANTERIORE (ANCHE ULTRA BASSA) COMPRESA LINFOADENECTOMIA ED EVENTUALE COLONSTOMIA | |
RETTO, AMPUTAZIONE DEL, PER NEOPLASIA DELL'ANO, COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA INGUINALE BILATERALE | |
TUMORE MALIGNO DEL RETTO, PER VIA TRANS-ANALE O CON MICROCHIRURGIA ENDOSCOPICA TRANS-ANALE (TEM), ASPORTAZIONE DI | |
Peritoneo | |
OCCLUSIONE INTESTINALE CON RESEZIONE | |
Fegato e vie biliari | |
ANASTOMOSI PORTO-CAVA O SPLENO-RENALE O MESENTERICA-CAVA | |
COLECISTOSTOMIA PER NEOPLASIE NON RESECABILI | |
COLEDOCO/EPATICO/DIGIUNO/DUODENOSTOMIA CON O SENZA COLECISTECTOMIA | |
COLEDOCO-EPATICO DIGIUNOSTOMIA CON O SENZA COLECISTECTOMIA | |
COLEDOCO-EPATICO DUODENOSTOMIA CON O SENZA COLECISTECTOMIA | |
DEARTERIALIZZAZIONE EPATICA, CON O SENZA CHEMIOTERAPIA | |
DECONNESSIONE AZYGOS-PORTALE PER VIA ADDOMINALE | |
PAPILLA DI VATER, EXERESI | |
PAPILLA DI VATER, AMPULLECTOMIA PER CANCRO CON REIMPIANTO DEL DOTTO DI WIRSUNG E COLEDOCO | |
RESEZIONI EPATICHE MAGGIORI | |
RESEZIONI EPATICHE MINORI | |
TERMOABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA DI TUMORI EPATICI, QUALSIASI VIA DI ACCESSO | |
TRAPIANTO DI FEGATO (OMNICOMPRENSIVO DI SERVIZI ED ATTI MEDICI) | |
Pancreas - Milza | |
CEFALO DUODENO PANCREASECTOMIA COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA | |
DERIVAZIONI PANCREATICO-WIRSUNG DIGESTIVE | |
NEOPLASIE DEL PANCREAS ENDOCRINO, INTERVENTI PER | |
PANCREATECTOMIA SINISTRA COMPRESA SPLENECTOMIA ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA | |
PANCREATECTOMIA TOTALE (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA) | |
SPLENECTOMIA | |
TRAPIANTO DI PANCREAS (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ED ATTI MEDICI) | |
Chirurgia oro-maxillo- facciale | |
FRATTURA ZIGOMO, ORBITA, TERAPIA CHIRURGICA PER | |
FRATTURE DEI MASCELLARI, TERAPIA CHIRURGICA DI | |
FRATTURE DEL SENO FRONTALE, TERAPIA CHIRURGICA DI | |
FRATTURE DELLA MANDIBOLA E DEL CONDILO, TERAPIA CHIRURGICA DELLE (COMPRESA L'EVENTUALE FISSAZIONE CON FERULE) | |
FRATTURE MANDIBOLARI, RIDUZIONE CON FERULE | |
GHIANDOLA SOTTOMASCELLARE, ASPORTAZIONE PER NEOPLASIE MALIGNE, COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA | |
LINGUA E PAVIMENTO ORALE, INTERVENTO PER TUMORI MALIGNI CON SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE FUNZIONALE O RADICALE | |
LINGUA E PAVIMENTO ORALE, INTERVENTO PER TUMORI MALIGNI SENZA SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA SOTTOMASCELLARE | |
MALFORMAZIONI DENTO-MAXILLO-FACCIALI DELLA MANDIBOLA E DELLA MASCELLA (PROGENISMO, MICROGENIA, PROGNATISMO, MICROGNATIA, LATERODEVIAZIONI MANDIBOLARI, ETC.), COMPRESA MENTOPLASTICA SUL MASCELLARE SUPERIORE O SULLA MANDIBOLA | |
MANDIBOLA, RESEZIONE PARZIALE PER NEOPLASIA DELLA, COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE RADICALE O FUNZIONALE MONOLATERALE | |
MANDIBOLA, RESEZIONE PARZIALE PER NEOPLASIA DELLA, COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE RADICALE O FUNZIONALE BILATERALE | |
MASCELLARE SUPERIORE PER NEOPLASIE, COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE RADICALE O FUNZIONALE MONOLATERALE, RESEZIONE DEL | |
MASCELLARE SUPERIORE PER NEOPLASIE, COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE RADICALE O FUNZIONALE BILATERALE, RESEZIONE DEL | |
MASSICCIO FACCIALE, OPERAZIONE DEMOLITRICE PER TUMORI CON SVUOTAMENTO ORBITARIO | |
NEOPLASIE MALIGNE DEL LABBRO/GUANCIA CON SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA SOTTOMASCELLARE, ASPORTAZIONE DI | |
NEOPLASIE MALIGNE DEL LABBRO/GUANCIA SENZA SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA SOTTOMASCELLARE, ASPORTAZIONE DI | |
NEOPLASIE MALIGNE LIMITATE DEL LABBRO O DEI TESSUTI MOLLI DELLA CAVITÀ ORALE, ASPORTAZIONE DI | |
PARALISI DINAMICA O STATICA DEL NERVO FACCIALE, PLASTICA PER | |
PAROTIDECTOMIA PARZIALE CON EVENTUALE RISPARMIO DEL NERVO FACCIALE | |
PAROTIDECTOMIA TOTALE O SUB-TOTALE | |
Chirurgia pediatrica | |
ASPORTAZIONE TUMORE DI WILMS | |
ATRESIA DELL'ANO CON FISTOLA RETTO-URETRALE, RETTO-VULVARE: ABBASSAMENTO ADDOMINO PERINEALE | |
ATRESIA DELL'ANO SEMPLICE: ABBASSAMENTO ADDOMINO-PERINEALE | |
ESOFAGO, ATRESIA O FISTOLE CONGENITE DELL' | |
FISTOLA E CISTI DELL'OMBELICO: DAL CANALE ONFALOMESENTERICO CON RESEZIONE INTESTINALE | |
Chirurgia plastica ricostruttiva |
Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali; Tumori profondi: neoformazioni sottofasciali. Non sono considerate come prestazioni rimborsabili, i trattamenti laser e/o chirurgici delle teleangectasie, angiomi rubini, spider nevi ed analoghi. Sono escluse le prestazioni con finalità estetiche. | |
APLASIA DELLA VAGINA, RICOSTRUZIONE PER | |
INTERVENTO DI PUSH-BACK E FARINGOPLASTICA | |
MALFORMAZIONI COMPLESSE DELLE MANI E DEI PIEDI | |
STATI INTERSESSUALI, CHIRURGIA DEGLI | |
TRASFERIMENTO DI LEMBO LIBERO MICROVASCOLARE | |
Chirurgia toraco- polmonare | |
BILOBECTOMIA, INTERVENTO DI (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
DECORTICAZIONE PLEURO POLMONARE, INTERVENTO DI | |
FERITA TORACO-ADDOMINALE CON LESIONI VISCERALI | |
FISTOLE DEL MONCONE BRONCHIALE DOPO EXERESI O INTERVENTI ASSIMILABILI, INTERVENTO PER | |
FISTOLE ESOFAGO-BRONCHIALI, INTERVENTI DI | |
LINFOADENECTOMIA MEDIASTINICA (COME UNICO INTERVENTO) | |
NEOPLASIE MALIGNE COSTE E/O STERNO (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
NEOPLASIE MALIGNE DEL DIAFRAMMA (COME FASE DI INTERVENTO PRINCIPALE) | |
NEOPLASIE MALIGNE DELLA TRACHEA (COMPRESA PLASTICA ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
NEOPLASIE MALIGNE E/O CISTI DEL MEDIASTINO (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
PLEURECTOMIE (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
PLEUROPNEUMECTOMIA (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
PNEUMECTOMIA, INTERVENTO DI (COMPRESA LINFOADENECTOMIA E/O BIOPSIA) | |
PNEUMECTOMIA CON RESEZIONE DI TRACHEA E ANASTOMOSI TRACHEO-BRONCHIALE | |
RESEZIONE BRONCHIALE CON REIMPIANTO | |
RESEZIONE SEGMENTARIA O LOBECTOMIA (COMPRESE EVENTUALI LINFOADENECTOMIE) | |
RESEZIONI POLMONARI SEGMENTARIE ATIPICHE SINGOLE O MULTIPLE (COMPRESE EVENTUALI LINFOADENECTOMIE) | |
RESEZIONI SEGMENTARIE TIPICHE (COMPRESE EVENTUALI LINFOADENECTOMIE) | |
TIMECTOMIA | |
TORACOPLASTICA, PRIMO TEMPO | |
TORACOPLASTICA, SECONDO TEMPO | |
TRAPIANTO DI POLMONE (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ED ATTI MEDICI) | |
Chirurgia vascolare | |
ANEURISMI AORTA ADDOMINALE O AORTA TORACICA + DISSECAZIONE: RESEZIONE E INNESTO PROTESICO (A CIELO APERTO) | |
ANEURISMI ARTERIE DISTALI DEGLI ARTI, RESEZIONE E/O INNESTO PROTESICO (A CIELO APERTO) | |
ANEURISMI, RESEZIONE E INNESTO PROTESICO: ARTERIE ILIACHE, FEMORALI, POPLITEE, OMERALI, ASCELLARI, GLUTEE, ARTERIE VISCERALI E TRONCHI SOVRAORTICI (A CIELO APERTO) | |
BY-PASS AORTO-ANONIMA, AORTO-CAROTIDEO, CAROTIDO-SUCCLAVIO | |
BY-PASS AORTO-ILIACO O AORTO-FEMORALE | |
BY-PASS AORTO-RENALE O AORTO-MESENTERICO O CELIACO ED EVENTUALE TEA E PLASTICA VASALE | |
TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DI ANEURISMI O ANEURISMI DISSECANTI DELL'AORTA TORACICA | |
TROMBOENDOARTERIECTOMIA E BY-PASS E/O EMBOLECTOMIA DI TRONCHI SOVRAORTICI | |
TROMBOENDOARTERIECTOMIA E PATCH E/O EMBOLECTOMIA DI TRONCHI SOVRAORTICI | |
TROMBOENDOARTERIECTOMIA E INNESTO PROTESICO E/O EMBOLECTOMIA DI TRONCHI SOVRAORTICI (QUALSIASI TECNICA) | |
Ginecologia | |
ISTERECTOMIA RADICALE PER VIA LAPAROTOMICA O VAGINALE CON LINFOADENECTOMIA PELVICA E/O LOMBOAORTICA, COMPRESA PLASTICA VAGINALE ANTERIORE E/O POSTERIORE | |
TUMORI MALIGNI VAGINALI CON LINFOADENECTOMIA, INTERVENTO RADICALE PER | |
TUMORI MALIGNI VAGINALI SENZA LINFOADENECTOMIA, INTERVENTO RADICALE PER | |
VULVECTOMIA PARZIALE CON LINFOADENECTOMIA BILATERALE DIAGNOSTICA DEI LINFONODI INGUINALI SUPERFICIALI, INTERVENTO DI | |
VULVECTOMIA RADICALE ALLARGATA CON LINFOADENECTOMIA INGUINALE E PELVICA, INTERVENTO DI | |
Neurochirurgia | |
Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale. | |
ANASTOMOSI VASI INTRA-EXTRA CRANICI | |
CERNIERA ATLANTO-OCCIPITALE, INTERVENTO PER MALFORMAZIONI PER VIA ANTERIORE O POSTERIORE | |
CORDOTOMIA, RIZOTOMIA E AFFEZIONI MIELORADICOLARI VARIE, INTERVENTI DI | |
CRANIOPLASTICA | |
CRANIOTOMIA PER EMATOMA EXTRADURALE | |
CRANIOTOMIA PER LESIONI TRAUMATICHE INTRACEREBRALI | |
CRANIOTOMIA PER TUMORI CEREBELLARI, ANCHE BASALI | |
ENCEFALOMENINGOCELE, INTERVENTO PER | |
EPILESSIA FOCALE, INTERVENTO PER | |
ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE CERVICALE, MIELOPATIE, RADICULOPATIE | |
IPOFISI, INTERVENTO PER ADENOMA PER VIA TRANSFENOIDALE | |
LAMINECTOMIA PER TUMORI INTRA-DURALI EXTRA MIDOLLARI | |
LAMINECTOMIA PER TUMORI INTRAMIDOLLARI | |
MALFORMAZIONE ANEURISMATICA INTRACRANICA (ANEURISMI SACCULARI, ANEURISMI CAROTIDEI, ALTRI ANEURISMI) | |
MALFORMAZIONE ANEURISMATICA O ANGIOMATOSA CON COMPRESSIONE RADICOLARE E/O MIDOLLARE | |
NEOPLASIE ENDOCRANICHE, ASPORTAZIONE DI | |
NEOPLASIE, CORDOTOMIE, RADICOTOMIE ED AFFEZIONI MENINGOMIDOLLARI, INTERVENTO ENDORACHIDEO | |
PLESSO BRACHIALE, INTERVENTO SUL | |
TRAUMI VERTEBRO-MIDOLLARI VIA ANTERIORE, INTERVENTO PER | |
TUMORE ORBITALE, ASPORTAZIONE PER VIA ENDOCRANICA | |
TUMORI DELLA BASE CRANICA, INTERVENTO PER VIA TRANSORALE | |
TUMORI ORBITARI, INTERVENTO PER |
Oculistica | |
Escluso qualsiasi intervento finalizzato ai trattamenti per la miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia, correzione della cornea. | |
Cornea | |
TRAPIANTO CORNEALE A TUTTO SPESSORE | |
TRAPIANTO CORNEALE LAMELLARE | |
TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI LIMBARI | |
TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI LIMBARI COMBINATA CON APPOSIZIONE DI MEMBRANA AMNIOTICA | |
Ortopedia e traumatologia | |
Articolazioni: grandi (anca, ginocchio, spalla); medie (gomito, polso, tibio-peroneo-astragalica); piccole (le restanti). Segmenti ossei: grandi (femore, omero, tibia); medi (clavicola, sterno, rotula, radio, ulna, perone); piccoli (i restanti). Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale. | |
Interventi cruenti | |
ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA ANTERIORE O SPONDILOLISTESI | |
ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA POSTERIORE | |
ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA POSTERIORE E ANTERIORE | |
ARTRODESI: GRANDI ARTICOLAZIONI | |
ARTRODESI: MEDIE ARTICOLAZIONI | |
ARTROPLASTICHE: GRANDI (QUALSIASI MATERIALE) | |
ARTROPLASTICHE: MEDIE (QUALSIASI MATERIALE) | |
ARTROPLASTICHE: PICCOLE (QUALSIASI MATERIALE) | |
ARTROPROTESI SPALLA, PARZIALE | |
ARTROPROTESI SPALLA, TOTALE | |
ARTROPROTESI: ANCA PARZIALE | |
ARTROPROTESI: ANCA TOTALE | |
ARTROPROTESI TOTALE D'ANCA, REVISIONE: INTERVENTO PER RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ESEGUITO NELLO STESSO RICOVERO IN CUI È STATO ESEGUITO IL PRIMO INTERVENTO, COMPRENSIVO DELL'INTERVENTO PRINCIPALE DI ARTROPROTESI D'ANCA TOTALE | |
ARTROPROTESI TOTALE D'ANCA: INTERVENTO PER RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ESEGUITO IN UN TEMPO SUCCESSIVO AL PRIMO RICOVERO | |
ARTROPROTESI: XXXXXXXXX | |
ARTROPROTESI: GOMITO | |
ARTROPROTESI: RIMOZIONE DI ARTROPROTESI SETTICA IN UN TEMPO SUCCESSIVO AL PRIMO INTERVENTO (PARZIALE O TOTALE) COME UNICO INTERVENTO | |
COSTOLA CERVICALE E "OUTLET SYNDROME", INTERVENTO PER | |
EMIPELVECTOMIA | |
EMIPELVECTOMIE "INTERNE" CON SALVATAGGIO DELL'ARTO | |
OSTEOSINTESI VERTEBRALE | |
OSTEOTOMIA COMPLESSA (BACINO, VERTEBRALE) | |
REIMPIANTI DI ARTO O SUO SEGMENTO | |
RESEZIONE DEL SACRO | |
RIDUZIONE CRUENTA E CONTENZIONE DI LUSSAZIONE TRAUMATICA DI COLONNA VERTEBRALE | |
SPALLA, RESEZIONI COMPLETE SEC. TICKHOR-XXXXXXX | |
SVUOTAMENTO DI FOCOLAI METASTATICI ED ARMATURA CON SINTESI PIÙ CEMENTO | |
TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO (OMNICOMPRENSIVO DI SERVIZI ED ATTI MEDICI) | |
TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, GRANDI SEGMENTI O ARTICOLAZIONI, ASPORTAZIONE DI | |
TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, MEDI SEGMENTI O ARTICOLAZIONI, ASPORTAZIONE DI | |
TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, PICCOLI SEGMENTI O ARTICOLAZIONI, ASPORTAZIONE DI | |
TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, VERTEBRALI, ASPORTAZIONE DI | |
UNCOFORAMINOTOMIA O VERTEBROTOMIA | |
Tendini - Muscoli - Aponeurosi - Nervi periferici | |
TRAPIANTI TENDINEI E MUSCOLARI O NERVOSI | |
Otorinolaringoiatria | |
NEOPLASIE DEL CONDOTTO, EXERESI | |
NERVO VESTIBOLARE, SEZIONE DEL | |
NEURINOMA DELL'OTTAVO PAIO | |
STAPEDECTOMIA | |
STAPEDOTOMIA | |
TIMPANOPLASTICA CON MASTOIDECTOMIA | |
TIMPANOPLASTICA SENZA MASTOIDECTOMIA | |
TIMPANOPLASTICA, SECONDO TEMPO DI | |
TUMORI DELL'ORECCHIO MEDIO, ASPORTAZIONE DI | |
Naso e seni paranasali | |
Escluse le prestazioni con finalità estetiche. | |
TUMORI MALIGNI DEL NASO O DEI SENI, ASPORTAZIONE DI | |
Faringe - Cavo orale - Orofaringe | |
FARINGECTOMIA PARZIALE | |
NEOPLASIE PARAFARINGEE | |
TUMORE MALIGNO FARINGOTONSILLARE, ASPORTAZIONE DI | |
VELOFARINGOPLASTICA | |
Laringe e Ipofaringe | |
CORDECTOMIA | |
CORDECTOMIA CON IL LASER | |
DIAFRAMMA LARINGEO, ESCISSIONE CON RICOSTRUZIONE PLASTICA | |
EPIGLOTTIDECTOMIA |
LARINGECTOMIA PARZIALE | |
LARINGECTOMIA PARZIALE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE MONOLATERALE | |
LARINGECTOMIA TOTALE SENZA SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE | |
LARINGECTOMIA TOTALE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE MONOLATERALE | |
LARINGECTOMIA TOTALE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE BILATERALE | |
LARINGOFARINGECTOMIA TOTALE | |
Radiologia interventistica | |
Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale. | |
EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI E/O ANEURISMI E/O FISTOLE VASCOLARI CEREBRALI O TUMORI ENDOCRANICI | |
POSIZIONAMENTO DI STENT CAROTIDEO CON SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE PER TRATTAMENTO STENOSI CAROTIDEE | |
TIPS (SHUNT PORTO-SOVRAEPATICO) | |
Urologia - Atti chirurgici | |
Rene | |
EMINEFRECTOMIA | |
NEFRECTOMIA ALLARGATA PER TUMORE CON EVENTUALE TRATTAMENTO DI TROMBO CAVALE (COMPRESA SURRENECTOMIA) | |
NEFRECTOMIA POLARE | |
NEFRECTOMIA SEMPLICE | |
NEFROURETERECTOMIA RADICALE CON LINFOADENECTOMIA PIÙ EVENTUALE SURRENECTOMIA, INTERVENTO DI | |
NEFROURETERECTOMIA RADICALE (COMPRESA SURRENECTOMIA) | |
SURRENECTOMIA | |
TRAPIANTO DI RENE (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ED ATTI MEDICI) | |
Uretere | |
MEGAURETERE, INTERVENTO PER RIMODELLAGGIO | |
Vescica | |
CISTECTOMIA TOTALE COMPRESA LINFOADENECTOMIA E PROSTATOVESCICULECTOMIA O UTEROANNESSIECTOMIA CON ILEO O COLOBLADDER | |
CISTECTOMIA TOTALE COMPRESA LINFOADENECTOMIA E PROSTATOVESCICULECTOMIA O UTEROANNESSIECTOMIA CON NEOVESCICA RETTALE COMPRESA | |
CISTECTOMIA TOTALE COMPRESA LINFOADENECTOMIA E PROSTATOVESCICULECTOMIA O UTEROANNESSIECTOMIA CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA BILATERALE O URETEROCUTANEOSTOMIA | |
VESCICA, PLASTICHE DI AMPLIAMENTO (COLON/ILEO) | |
VESCICOPLASTICA ANTIREFLUSSO BILATERALE | |
VESCICOPLASTICA ANTIREFLUSSO UNILATERALE | |
Prostata | |
PROSTATECTOMIA RADICALE PER CARCINOMA CON LINFOADENECTOMIE, COMPRESA EVENTUALE LEGATURA DEI DEFERENTI (QUALSIASI ACCESSO E TECNICA) | |
Apparato genitale maschile | |
EMASCULATIO TOTALE ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA | |
ORCHIECTOMIA ALLARGATA CON LINFOADENECTOMIA ADDOMINALE O RETROPERITONEALE MONOLATERALE | |
ORCHIECTOMIA ALLARGATA CON LINFOADENECTOMIA ADDOMINALE O RETROPERITONEALE BILATERALE | |
PENE, AMPUTAZIONE TOTALE CON LINFOADENECTOMIA |
Diagnostica e terapie di Alta Specializzazione
ALTA DIAGNOSTICA | |
DIAGNOSTICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | |
Accertamenti neurologici | |
elettroencefalogramma | |
Accertamenti cardiologici | |
ECGHolter | |
Ecocardiogramma o ecocardiodoppler o ecocardiocolordoppler | |
Angiografia | |
ANGIOGRAFIA CAROTIDEA O VERTEBRALE INTRACRANIO | |
ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (1 DISTRETTO) | |
ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (2 DISTRETTI) | |
ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (3 DISTRETTI O COMPLETA) | |
ARTERIOGRAFIA AORTA ADDOMINALE O AORTA TORACICA | |
ARTERIOGRAFIA AORTO ADDOMINALE + ARTERIOGRAFIA SELETTIVA | |
ARTERIOGRAFIA AORTO ADDOMINALE + ILIACA ED ARTI INFERIORI | |
ARTERIOGRAFIA ARCO AORTICO E VASI EPIAORTICI | |
ARTERIOGRAFIA ARCO AORTICO, VASI EPIAORTICI E AORTA TORACICA (COMPRESI ARTI SUPERIORI) | |
ARTERIOGRAFIA ARTO INFERIORE MONOLATERALE (UNICO ESAME) | |
ARTERIOGRAFIA ILIACA E ARTERIE FEMORALI COMPRESI ARTI INFERIORI | |
ARTERIOGRAFIA POLMONARE | |
ARTERIOGRAFIA POLMONARE E CAVOGRAFIA | |
ARTERIOGRAFIA TOTAL BODY DELL'AORTA (DISTRETTO SOPRAORTICO-TORACICA-ADDOMINALE) | |
CAVOGRAFIA INFERIORE O SUPERIORE | |
CONTROLLO TIPS | |
FLEBOGRAFIA ARTI SUPERIORI E CAVOGRAFIA | |
FLEBOGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI | |
FLEBOGRAFIA DELL'ORBITA | |
FLEBOGRAFIA DI UN ARTO | |
FLEBOGRAFIA OVARICA MONOLATERALE | |
FLEBOGRAFIA OVARICA BILATERALE | |
FLEBOGRAFIA SPERMATICA MONOLATERALE | |
FLEBOGRAFIA SPERMATICA BILATERALE | |
FLEBOGRAFIA SPINALE | |
LINFOGRAFIA | |
MIDOLLARE | |
PANANGIOGRAFIA CEREBRALE | |
Risonanza Magnetica Nucleare | |
USO DI QUALSIASI MEZZO DI CONTRASTO | |
- angio x xxxxxxx rmn | |
- arti o articolazioni | |
- cervello o flussi liquorali | |
- muscoloscheletrica | |
ANGIO R.M. (QUALSIASI DISTRETTO VASCOLARE - A DISTRETTO) | |
ATM MONOLATERALE | |
CINE R.M. COME STUDIO FUNZIONALE DI ARTICOLAZIONI | |
COLANGIO E/X XXXXXXX RMN | |
R.M. ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI | |
R.M. ADDOME SUPERIORE O INFERIORE - PELVI | |
R.M. ARTICOLAZIONE ED 1 SEGMENTO OSSEO (GINOCCHIO - SPALLA - GOMITO - COLLO PIEDE - ETC.) | |
R.M. OGNI ARTICOLAZIONE E SEGMENTO OSSEO OLTRE AL PRIMO | |
R.M. BACINO O COLLO O LARINGE O FARINGE O CRANIO O IPOFISI O NERVI ACUSTICI O MAMMELLA BILATERALE O MASSICCIO FACCIALE O TORACE E MEDIASTINO | |
R.M. CUORE | |
R.M. RACHIDE E MIDOLLO SPINALE (1 TRATTO) | |
R.M. RACHIDE E MIDOLLO SPINALE (2 TRATTI) | |
R.M. RACHIDE E MIDOLLO SPINALE (3 TRATTI) | |
R.M. TOTAL BODY: CRANIO, TORACE, ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI | |
STUDIO DEI FLUSSI LIQUORALI CEREBRALI | |
Scintigrafia | |
- angiocardioscintigrafia o angiografia cardiaca | |
- angioscintigrafia o fleboscintigrafia | |
- cerebrale | |
- cisternoscintigrafia o cistoscintigrafia | |
- globale corporea | |
- immunoscintigrafia | |
- linfoscintigrafia | |
- mammaria | |
- miocardio | |
- PET | |
- polmonare | |
- renale o surrenale o epatobiliare o epatosplenica o splenica o epatica |
- spect | |
- tiroidea | |
Tomografia Assiale Computerizzata | |
USO DI QUALSIASI MEZZO DI CONTRASTO | |
ANGIO T.C. DI QUALSIASI DISTRETTO - A DISTRETTO CON EVENTUALE RICOSTRUZIONE 3D | |
ARTROTAC O T.C. DISTRETTI ARTICOLARI/SEGMENTI OSSEI | |
BRONCOSCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIÙ RICOSTRUZIONE 3D PIÙ ENDOSCOPIA VIRTUALE) | |
COLONSCOPIASCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIÙ RICOSTRUZIONE 3D PIÙ ENDOSCOPIA VIRTUALE) | |
DENTASCAN: 1 ARCATA | |
DENTASCAN: 2 ARCATE | |
MIELO T.C.: 1 TRATTO COLONNA VERTEBRALE | |
MIELO T.C.: 2 TRATTI COLONNA VERTEBRALE | |
MIELO T.C.: 3 TRATTI COLONNA VERTEBRALE | |
O.C.T. - TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA | |
T.C. ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI | |
T.C. BACINO E SACRO | |
T.C. XXXXXXX VERTEBRALE: 1 SEGMENTO CON UN MINIMO DI 3 SPAZI INTERSOMATICI | |
T.C. COLONNA VERTEBRALE: 2 SEGMENTI (CERVICALE E DORSALE O LOMBOSACRALE E SACROCOCCIGEO) | |
T.C. COLONNA VERTEBRALE: 3 SEGMENTI (CERVICALE E DORSALE E LOMBOSACRALE O SACROCOCCIGEO) | |
T.C. CRANIO E/O ORBITE O T.C. CRANIO E/O SELLA TURCICA O T.C. CRANIO E/O ROCCHE PETROSE O T.C. CRANIO E/O MASTOIDI | |
TC MASCELLARE CON ELABORAZIONE COMPUTERIZZATA SUPERIORE O INFERIORE (VITREA) | |
T.C. TORACE O ADDOME SUPERIORE O INFERIORE - PELVI | |
T.C. TOTAL BODY: CRANIO, TORACE, ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI | |
TAC/PET | |
· angioT.C. | |
·artrotac | |
·broncoscopia | |
·colonna | |
·colonscopia | |
·mieloT.C. | |
·O.C.T. | |
·PET | |
·stratigrafia | |
·toraceoaddome | |
·totalbody | |
Accertamentiradiologici (RX) | |
·Urografia | |
Terapie: | |
·Dialisi | |
Medicina nucleare (scintigrafia) | |
Apparato circolatorio | |
ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA DI PRIMO PASSAGGIO | |
ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO | |
ANGIOSCINTIGRAFIA DISTRETTI ARTERIOSI O VENOSI | |
SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO (SPECT) | |
SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO (PLANARE) | |
SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO E DOPO STIMOLO (PET) | |
SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO E DOPO STIMOLO (PLANARE) | |
SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MIOCARDIO VITALE MEDIANTE REINIEZIONE | |
SCINTI O TOMO SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO E DOPO STIMOLO (SPECT) | |
STUDIO DELLA FUNZIONE VENTRICOLARE GLOBALE E REGIONALE (GATED-SPECT) | |
Apparato digerente | |
RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA | |
SCINTIGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI | |
VALUTAZIONE DELLE GASTRO ENTERORRAGIE | |
Apparato emopoietico | |
DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI SOPRAVVIVENZA DELLE EMAZIE | |
DETERMINAZIONE DEL VOLUME PLASMATICO E DEL VOLUME ERITROCITARIO | |
DETERMINAZIONE DELLA CINETICA PIASTRINICA | |
DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO INTESTINALE DELLA VITAMINA B12 (TEST DI XXXXXXXXX) | |
LINFOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA | |
MISURA DELL'ASSORBIMENTO O DELLA PERMEABILITÀ INTESTINALE | |
STUDIO COMPLETO DELLA FERROCINETICA | |
Apparato osteo- articolare | |
SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) | |
SCINTIGRAFIA GLOBALE SCHELETRICA | |
SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE POLIFASICA SEGMENTARIA | |
SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA | |
Apparato respiratorio | |
SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO | |
SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE (PLANARE) |
SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE (SPECT) | |
SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA | |
Apparato urinario | |
CISTOSCINTIGRAFIA DIRETTA | |
SCINTIGRAFIA RENALE CON DMSA (PLANARE) | |
SCINTIGRAFIA RENALE CON DMSA (SPECT) | |
SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE CON TRACC. A RAPIDA ESCREZIONE ED ELABORAZIONE E VALUTAZIONE PARAMETRI SEMIQUANTITATIVI E/O QUANTITATIVI E MISURA DEL FILTRATO GLOMERULARE | |
Fegato e vie biliari e milza | |
SCINTIGRAFIA EPATICA (SPECT) | |
SCINTIGRAFIA EPATICA CON INDICATORE POSITIVO (PLANARE) | |
SCINTIGRAFIA EPATICA CON INDICATORE POSITIVO (SPECT) | |
SCINTIGRAFIA EPATO-BILIARE SEQUENZIALE | |
SCINTIGRAFIA EPATOSPLENICA (PLANARE) | |
SCINTIGRAFIA EPATOSPLENICA CON FLUSSIMETRIA E CLEARANCE KUPPFERIANA | |
SCINTIGRAFIA SPLENICA CON EMAZIE AUTOLOGHE | |
Sistema nervoso centrale | |
SCINTIGRAFIA CEREBRALE (PLANARE) | |
SCINTIGRAFIA CEREBRALE (SPECT) | |
SCINTIGRAFIA CEREBRALE PLANARE CON ANGIOSCINTIGRAFIA | |
SCINTIGRAFIA CEREBRALE QUALITATIVA (PET) | |
SCINTIGRAFIA CEREBRALE QUANTITATIVA (PET) | |
SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO CORPOREO TOTALE | |
Tiroide e paratiroide | |
CAPTAZIONE TIROIDEA | |
SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI (INCLUSA SCINTIGRAFIA TIROIDEA) | |
SCINTIGRAFIA TIROIDEA | |
SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON INDICATORE POSITIVO | |
SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA PER RICERCA METASTASI TUMORI TIROIDEI | |
Altri organi | |
IMMUNOSCINTIGRAFIA | |
RICERCA DI FOCOLAI FLOGISTICI CON LEUCOCITI AUTOLOGHI MARCATI | |
RICERCA LINFONODO SENTINELLA (CHIRURGIA RADIOGUIDATA) | |
SCINTIGRAFIA DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE | |
SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA PER LOCALIZZAZIONE NEOPLASTICA CON INDICATORI POSITIVI | |
SCINTIGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | |
SCINTIGRAFIA SURRENALE | |
TAC/PET | |
Cardiologia | |
CARDIOTOCOGRAFIA | |
E.C.G. DI BASE | |
E.C.G. DI BASE E DOPO SFORZO (TEST DI MASTER) | |
E.C.G. DI BASE E DOPO SFORZO TREADMILL | |
E.C.G. DINAMICO SECONDO HOLTER (24 H) | |
E.C.G. DOMICILIARE | |
MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DINAMICO CONTINUO (24 H) | |
STUDIO ELETTROFISIOLOGICO TRANSESOFAGEO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO | |
TEST ERGOMETRICO (PROVA DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O AL TAPPETO ROTANTE) COMPRESO ONORARIO PROFESSIONALE | |
TEST ERGOMETRICO (PROVA DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O AL TAPPETO ROTANTE) CON DETERMINAZIONE CONSUMO DI O2 COMPRESO ONORARIO PROFESSIONALE | |
TILT TEST | |
Cardiologia Interventistica | |
CATETERISMO DESTRO E SINISTRO E CALCOLO PORTATE E GRADIENTI CON CORONAROGRAFIA + VENTRICOLOGRAFIA DESTRA E SINISTRA | |
CORONAROGRAFIA + VENTRICOLOGRAFIA SINISTRA + CATETERISMO SINISTRO | |
CORONAROGRAFIA CIRCOLO NATIVO + STUDIO SELETTIVO DI BYPASS VENOSI ED ARTERIOSI + VENTRICOLOGRAFIA SINISTRA + CATETERISMO SINISTRO | |
Oculistica | |
FLUORANGIOGRAFIA DELLA RETINA CON VERDE INDOCIANINA | |
RETINOGRAFIA | |
FLUORANGIOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIORE | |
FLUORANGIOGRAFIA DELLA RETINA CON FLUORESCINA | |
Ostetricia | |
AMNIOCENTESI | |
Radiologia | |
ARTROGRAFIA | |
ARTROGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE BILATERALE (COMPARATIVA) | |
ARTROGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE MONOLATERALE | |
BRONCOGRAFIA, MONOLATERALE O BILATERALE | |
CISTOGRAFIA | |
CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTRASTO |
COLANGIOGRAFIA ATTRAVERSO TUBO DI XXXX O POST OPERATORIA | |
COLANGIOGRAFIA ENDOVENOSA (CON EVENTUALI PROVE FARMACOLOGICHE) | |
COLANGIOGRAFIA INTRA OPERATORIA | |
COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA | |
COLANGIOGRAFIA RETROGRADA | |
COLANGIOPANCREATOGRAFIA DIAGNOSTICA (ERCP ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY) | |
COLECISTOGRAFIA PER OS CON O SENZA PROVA DI BRONNER | |
COLPO-CISTO-DEFECOGRAFIA | |
DEFECOGRAFIA | |
DACRIOCISTOGRAFIA | |
FISTOLOGRAFIA | |
GALATTOGRAFIA | |
ISTEROSALPINGOGRAFIA (COMPRESO ESAME DIRETTO) - COMPRESA PRESTAZIONE DEL RADIOLOGO/GINECOLOGO | |
MIELOGRAFIA CERVICALE O DORSALE | |
SCIALOGRAFIA | |
SPLENOPORTOGRAFIA | |
UROGRAFIA (ESAME COMPLETO) | |
VESCICOLO DEFERENTOGRAFIA | |
ENDOSCOPIE SENZA BIOPSIA | |
BRONCOSCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIU RICOSTRUZIONE 3D PIU ENDOSCOPIA VIRTUALE) | |
COLONSCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIU RICOSTRUZIONE 3D PIU ENDOSCOPIA VIRTUALE) | |
ECOENDOSCOPIA DEL RETTO | |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA COMPRESO PASSAGGIO DI SONDA DI DILATAZIONE | |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA DIAGNOSTICA ED EVENTUALE TEST RAPIDO H. PYLORI | |
RETTOSCOPIA DIAGNOSTICA CON STRUMENTO RIGIDO | |
RETTOSIGMOIDOSCOPIA DIAGNOSTICA CON FIBRE OTTICHE |
ALTA SPECIALIZZAZIONE | |
TERAPIE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | |
Chemioterapia | |
PRESTAZIONI EQUIPE MEDICA ONCOLOGICA IN REGIME DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL (DEGENZA DIURNA) O AMBULATORIALE O DOMICILIARE PER MONO-POLICHEMIOTERAPIA ANTIBLASTICA E/O IPERTERMIA, CON INFUSIONE CONTINUA (comprensiva del costo del farmaco somministrato) | |
USO POMPA ELETTRONICA PORTATILE PER INFUSIONE CONTINUA O CIRCADIANA PER MONO-POLICHEMIOTERAPIA | |
Radioterapia | |
IPERTERMIA ASSOCIATA ALLA RADIOTERAPIA | |
POSIZIONAMENTO DI PLACCHE PER LA RADIOTERAPIA DEL MELANOMA COROIDALE COMPRESA PRESTAZIONE DEL MEDICO OCULISTA | |
RADIOTERAPIA CON TECNICHE SPECIALI: IRRADIAZIONE CUTANEA TOTALE CON ELETTRONI (TSEBI) | |
RADIOTERAPIA CON TECNICHE SPECIALI: IRRADIAZIONE EMICORPOREA (HBI) | |
RADIOTERAPIA CON TECNICHE SPECIALI: PANIRRADIAZIONE (TBI) FRAZIONATA | |
RADIOTERAPIA CON TECNICHE SPECIALI: PANIRRADIAZIONE (TBI) | |
RADIOTERAPIA CONFORMAZIONALE DINAMICA CON COLLIMATORE MICRO-MULTI-LEAF | |
RADIOTERAPIA IMRT | |
RADIOTERAPIA STEREOTASSICA (ANCHE CYBER KNIFE) | |
RADIOTERAPIA STEREOTASSICA PLURIFRAZIONATA | |
SIMULAZIONE PER RADIOTERAPIA STEREOTASSICA CON ANGIOGRAFIA | |
SIMULAZIONE PER RADIOTERAPIA STEREOTASSICA CON TAC | |
SISTEMA IMMOBILIZZAZIONE PER RADIOTERAPIA 3D E DINAMICA | |
Laserterapia | |
LASERTERAPIA ANTALGICA | |
LASERTERAPIA VAGINALE O VULVARE O DELLA PORTIO | |
LASERTERAPIA DEGLI ANNESSI, DELLA CONGIUNTIVA, DEI NEOVASI O NUBECOLE CORNEALI | |
LASERTERAPIA DEL GLAUCOMA E DELLE SUE COMPLICANZE | |
LASERTERAPIA DELLE VASCULOPATIE E/O MALFORMAZIONI RETINICHE | |
LASERTERAPIA IRIDEA | |
LASERTERAPIA LESIONI RETINICHE | |
LASERTERAPIA NELLA RETINOPATIA DIABETICA | |
Dialisi | |
CICLODIALISI | |
EMODIALISI |
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- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma
- Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
8. Ulteriori informazioni
Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l’Ufficio del DPO.
Tale ufficio potrà fornirle tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi diritti; le richieste possono essere inoltrate per
iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, presso Harmonie Mutuelle, all’attenzione dell’Ufficio del DPO.
9. Collaborazione
La protezione dei dati che riguardano l’assicurato e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla normativa vigente assicurativa, la nostra Società ha necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto da lei indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi richiesti. In mancanza di tale consenso, le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo. Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA
Harmonie Mutuelle Italia Ufficio Reclami
Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx – e-mail:
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Reclamo relativo a: polizza n. xxx.xxx e/o sinistro n. ..........................del…………………
Assicurato: …………….
Il sottoscritto (indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di
xxxxx che propone il reclamo sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*)
reclama quanto segue
(descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione).
In relazione a quanto sopra chiede all’impresa di assicurazione in indirizzo di (esplicitare
le richieste che si vogliono proporre all’impresa ed eventuali argomentazioni a sostegno delle stesse).
Si allega (produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela).
Si resta in attesa di riscontro entro 45 giorni dal prevedimento della presente (Regolamento Isvap 24/08)
Data ......
Firma (del soggetto che popone il reclamo)
* In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire
l’immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.