CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI
Istituto Tecnico "XXXXXX XXXXXX" C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea
Prot. 0004916/U del 27/11/2018 13:18:39 IV.5 - Pr
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI
CUP: I45B17000380007 CIG: Z8325D8AFC
TRA
L’ I.T. “Xxxxxx Xxxxxx”, con sede in Xxx (XX) xxx. 00000, Via Padre Xxxxxx n° 18, C.F. n° 86504440156, di seguito denominato IT Xxxxxx, nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Xxxxx Xxxxxx, nata a Sortino (SR) il 22/11/1956,
E
JOINTLY IL WELFARE CONDIVISO SRL - con sede legale in XXXXXX, xxx X. XXXXXXXXXX, 0, codice fiscale 08634440963 d’ora in poi denominato “Jointly srl”, rappresentato dal Sig.ra XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, nata a VERONA (VR) il 18/06/1976, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
VISTO che il IT Xxxxxx è assegnatario di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1– Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; |
VISTO che il progetto è stato autorizzato con lettera di autorizzazione del progetto inviata dal MIUR all’Istituto, Prot. n. AOODGEFID/7364 del 23/03/2018; |
VISTE le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi i operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 dl 26/10/2016 |
VISTO il novellato art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che si cita testualmente: fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta; |
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CONSIDERATO che trattasi di lavori/servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore ad €.40.000,00 e, quindi, classificabile tra i cc.dd. contratti Sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 56/2017; |
VISTA la determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come novellato dal D.Lgs 56/2017, prot. n. 4778/IV.10 del 20/11/18; |
CONSIDERATO che JOINTLY IL WELFARE CONDIVISO SRL di Milano offre tutte le garanzie e le caratteristiche richieste per lo svolgimento delle attività dei moduli relativi al progetto; CONSIDERATO che JOINTLY IL WELFARE CONDIVISO SRL risulta essere un’azienda formatrice di fidata capacità operante anche in collaborazione con gli Enti Locali e aziende del territorio sempre in ambito formativo e di orientamento; |
Si conviene e si stipula quanto segue
ART.1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente contratto.
ART.2 – Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Jointly si impegna a collaborare con l’IT Xxxxxx per finalità coerenti col progetto 10.1.6A-FSEPON- LO-2018-41 – “LAB CO ORIENTA”, fornendo la figura esperta per la conduzione delle attività di orientamento previste nel modulo “ Entra nel tuo Futuro” del progetto indicato. La figura esperta, individuata nella persona di Xxxxxx Xxxxxxx nata a Palermo il 29/11/1987, dovrà:
▪ garantire l’individuazione e il coinvolgimento dei destinatari del modulo, collaborando con i docenti delle rispettive classi al fine di sensibilizzare studenti e famiglie in merito all’importanza del progetto;
▪ predisporre prima dell’inizio delle attività, con il supporto del tutor, un piano di lavoro progettuale che evidenzi finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Tale piano dovrà corrispondere a quanto dichiarato dalla scuola in fase di candidatura;
▪ partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; svolgere l’incarico
secondo il calendario predisposto;
▪ predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione (iniziale, intermedia, finale) e documenta le attività svolte anche attraverso la compilazione della parte di sua competenza sulla piattaforma G.P.U.;
▪ fornire al referente per la valutazione del progetto, con la collaborazione dei tutor, tutte le informazioni necessarie ad esplicitare le metodologie adottate e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.
L’appaltante di impegna a produrre il curriculum vitae in formato europeo dell’esperto di cui intende avvalersi per erogare il servizio oggetto dell’affidamento.
ART.3 – Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione.
Le attività di cui al preedente articolo, che non si configurano con carattere di continuità, saranno espletate in complessive n. 30 (trenta) ore all’interno del Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-41 – “LAB CO ORIENTA”.
ART. 4 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo ammonterà ad euro 70,00 (settanta) per ogni ora di attività effettivamente prestata omnicomprensivo di tutte le eventuali ritenute sia a carico dell’esecutore che del committente, e verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati raggiunti, dietro presentazione da parte dell’ esecutore di regolare fattura fiscale.
Il suddetto importo viene impegnato all’attività P49 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’IT Xxxxxx dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico; l’importo verrà corrisposto al termine della prestazione, max 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico e della documentazione attestante l’effettivo svolgimento della prestazione; Codice Univoco: UFEDYX;
Art. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a: utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
Art. 6 Obblighi dell’esecutore del contratto
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto Tecnico “Xxxxxx Xxxxxx” di Rho provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile;
Art. 7 - Inadempienze, ritardi e penalità
L’IT Xxxxxx si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato. In
caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel presente
contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause
ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
Art. 9 – Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 10 – Definizione delle controversie
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del codice civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso sono a carico di Jointly srl;
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
PER ACCETTAZIONE
IT XXXXXX – RHO Il Dirigente Scolastico Xxxxx Xxxxxx | JOINTLY IL WELFARE CONDIVISO SRL Il rappresentante legale Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” |
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx 27/11/2018 13:15:27