PROCEDURA IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO L’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
Servizio Gestione delle Risorse Economico Finanziarie DIREZIONE
PROCEDURA IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO L’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
Responsabile | Firma | |
Redazione | Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx | |
Approvazione | Direttore del Servizio Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
INDICE
1. SCOPO
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI
4. CEDIBILITA’ DEL CREDITO
5. FORMA DELLA CESSIONE DI CREDITI VERSO LA P.A.
6. OPPONIBILITA’ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE
7. OPPONIBILITA’ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6
8. CESSIONE DEL CREDITO E MANDATO ALL’INCASSO
9. APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I.
10. ECCEZIONI OPPONIBILI AL CESSIONARIO
11. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI
12. CESSIONE DEI CREDITI NEL NUOVO SISTEME DELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
13. CESSIONE NELL’AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
14. CESSIONE SOLUTORIA E A SCOPO DI GARANZIA.
15. CASI PARTICOLARI.
16. SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI E MODALITA’ OPERATIVE
17. DIAGRAMMA DI FLUSSO
18. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’
19. ALLEGATI
1. SCOPO.
La presente procedura nasce dalla necessità di ridefinire i protocolli – tenuto conto anche delle disposizioni normative e regolamentari – in materia di cessione del credito, uniformandoli per tutte le aree socio sanitarie ricomprese nella Azienda per la Tutela della Salute.
2. Riferimenti normativi.
• Art. 1260, 1 del Codice Civile;
• Art. 9 all. E (sul contenzioso amministrativo), della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
• Art. 70, 3, del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
• Legge n. 52 del 21 febbraio 1991;
• Art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
• Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
• Circolare Ministero Economia e Finanze n. 22 del 29 luglio 2008;
• Circolare Ministero Economia e Finanze n. 29 del 08 ottobre 2010;
• Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
• Determinazioni dell’AVCP n.8 del 18 novembre 2010, punto 4, n.10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n. 4 del 07 luglio 2011, punto 4.9;
• Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66;
• Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e casistica applicativa.
• Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17
• D.l. 23 dicembre 2013, n. 145
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
• Legge 30 aprile 1999, n.130 e s.m.i.
• Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)
3. Definizioni ed abbreviazioni.
La cessione del credito è il contratto, disciplinato dall’art. 1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito.
La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore (ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.
Trattasi, pertanto, di un istituto diverso dal mandato all’incasso, poiché in quest’ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell’ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un’altra.
- Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxx ( Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) : BIL 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
- Servizio Affari Legali ASSL Sassari ( Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) : AA.LL. 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
- Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari ( Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) : XX.XX. 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
- Ministero dell’Economia e delle Finanze : MEF
- Azienda per la Tutela della Salute : ATS
4. Cedibilità del credito.
Il creditore può trasferire, ex art. 1260 del c.c., a titolo oneroso o gratuito, il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all’art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, e all’art. 70, terzo comma, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, in deroga al principio generale dell’art. 1260 del c.c., il creditore cedente deve chiedere il consenso dell’Amministrazione interessata.
Tale consenso non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell’amministrazione ceduta.
5. Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 le cessioni di credito, ai fini dell’opponibilità, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate all’ATS quale debitore ceduto.
Per chiarezza espositiva, si ricorda quanto affermato da Xxxxxxxxx Xxxx : “Le singole discipline del settore che regolano la cessione dei crediti vantati verso la P.A. presentano, rispetto alla disciplina di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, delle differenze più o meno marcate, principalmente per quanto concerne i requisiti di opponibilità della cessione medesima, disponendo una serie di deroghe alla disciplina della cessione del credito aventi come unico fine la tutela dell’interesse pubblico che la P.A. è obbligata a perseguire…” ”…L’ordinamento pubblicistico prevede quindi una serie di norme tese a limitare la libertà del creditore cedente ed in questo caso trovano applicazione i seguenti requisiti di forma e procedurali:
- perfezionamento della cessione a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, portanti l’indicazione del titolo e dell’oggetto del credito. (artt.69 e 70 del R.D. 18.11.1923n.2440);
- notificazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art.69 del citato R.D.).
Gli artt.69 e 70 del X.X. 00 novembre 1923 n.2440 dispongono che il cedente ed il cessionario sono vincolati a concludere il contratto in forma di atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ed hanno l’obbligo di notificare alla P.A. l’accordo. In deroga al principio generale del codice non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l’avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A.. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Inoltre con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse. E’ altresì discusso se la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio
non ammettano equipollenti oppure se la cessione non autenticata da notaio possa divenire efficace nei confronti della P.A. allorché l’autenticità delle firme sia accertata con sentenza…”
“…In particolare, l’art.9 della L. 20.3.1865 n.2248 all.E, stabilisce che, in deroga al principio generale dell’art.1260 del codice, in corso di esecuzione del contratto il creditore cedente deve…” chiedere il consenso del debitore ceduto (ATS) proprio in deroga al principio generale. “…Ne discende che il limite posto dall’art.9 della L. 20.3.1865 n.2248 all.E sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione, cioè per un contratto avente ad oggetto dei crediti che divengono esigibili in un lasso di tempo e non per quelli che hanno ad oggetto un credito identificato, e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale…” .
Si precisa infine : “L’art.70 del citato R.D. nell’operare il rinvio al divieto contenuto all’art.9 all.E della L.n.2248/1865 si riferisce alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei “contratti di durata”. Ne deriva che per altre tipologie contrattuali non opera la deroga alla disciplina codicistica, con la conseguenza che, trovando applicazione gli artt.1260 e ss o le leggi speciali(38), la cessione dei crediti è immediatamente opponibile alla P.A. per effetto della sola notificazione, indipendentemente, quindi, dall’accettazione”.
A quanto sopra affermato, si legga in sinergia la normativa avente ad oggetto i contratti pubblici.
6. Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione.
Le cessioni relative a crediti d’importo inferiore ad € 10.000,00 derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal Codice degli Appalti, redatte con la forma di cui al presente punto e per le quali non deve essere applicata la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08 ottobre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono efficaci ed opponibili all’ ATS se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica (vedi Allegati al punto 15).
Le cessioni di cui al comma precedente inoltre, si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.
Qualora il credito ceduto sia superiore ad € 10.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006, deve essere attivata la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08 ottobre 2009 avente ad oggetto il Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Nuovi chiarimenti.
Ai sensi della normativa di cui al precedente comma, il soggetto cedente, in occasione della notifica della cessione, deve inoltrare all’ATS una richiesta di accettazione espressa della cessione del credito, accompagnata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato “A” del D.M. n. 40 del 2008), per consentire all’ Azienda per la Tutela della Salute di effettuare una prima verifica in capo al soggetto cedente.
Qualora quest’ultimo risulti “non inadempiente”, il Bilancio dell’ASSL di riferimento dell’ATS comunica ai contraenti l’espressa accettazione e, al momento del pagamento, effettua la verifica in capo al soggetto cessionario.
In caso di riscontrata inadempienza, il Bilancio dell’ASSL di riferimento dell’Azienda per la Tutela della Salute, avrà la possibilità di non rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 15 giorni dalla notifica ed al momento del pagamento effettuerà una verifica in capo al creditore originario.
Costituisce altresì valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 15 giorni dalla notifica, la mancata trasmissione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali o altri motivi eventualmente riscontrati anche a seguito, eventualmente, del parere del servizio AA.LL. dell’Area socio sanitaria di riferimento (vedi Allegato 3 del punto 15).
Per chiarezza espositiva, si ricorda inoltre il dettato dell’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ha aggiornato la disciplina nazionale sugli appalti, che al punto 13 indica la via segnata dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 : “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
7. Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente punto 6.
Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente punto 6, comma 1, sono soggette alla disciplina civilistica. Ne consegue che le cessioni di crediti inerenti a contratti quali, la compravendita, sono immediatamente opponibili all’ATS per effetto della notificazione, indipendentemente dall’accettazione.
Si applica altresì la disciplina del Codice Civile, con conseguente irrilevanza dell’accettazione della Pubblica Amministrazione, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente sia stata integralmente e correttamente eseguita.
In tali fattispecie, non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista a norma dell’Art. 48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come già indicato nella circolare n. 22 del 2008 del MEF, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario.
Tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano l’espressa accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all’insussistenza di situazioni di inadempienza, il Bilancio dell’ASSL di riferimento dell’ATS effettuerà la verifica ex art. 48- bis con le modalità indicate al punto 6 della presente procedura.
8. Cessione del credito e mandato all’incasso.
Nell’ipotesi in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all’incasso e l’ATS dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto cui è stato conferito il mandato all’incasso (procura a riscuotere – cessionario in qualità di procuratore).
Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 - da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente - con la conseguenza che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante, e non anche in capo al mandatario.
9. Applicazione dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
La mancata comunicazione di detto conto corrente all’ATS costituisce motivo per rifiutare la cessione.
Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3 della Legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell’AVCP n.4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9.
10. Eccezioni opponibili al cessionario.
L’Azienda per la Tutela della Salute, anche successivamente all’accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte la eccezioni opponibili al creditore cedente.
In particolare l’ATS può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti estintivi.
11. Cessione di crediti futuri.
In relazione alla cessione di crediti futuri, si applicano le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale ha esteso le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 ai crediti derivanti da contratto di lavori, servizi e forniture di cui allo stesso Decreto.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
12. Cessione di crediti nel nuovo sistema della Piattaforma per la Certificazione del Credito del Ministero dell’Economia e delle Finanze .
Il presente punto al fine di ricordare, per chiarezza espositiva, il caso normato dall’ art. 37, comma 1, del D.L. 66/2014, riguardante i debiti commerciali di parte corrente, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del citato decreto, ovvero per i quali il creditore abbia presentato istanza di certificazione entro il 31 ottobre 2014 , i quali sono assistiti dalla garanzia dello Stato al momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione.
Per le modalità operative si rinvia alle note esplicative del MEF: “Il sistema PCC consente di registrare sia operazioni di cessione pro soluto (il soggetto che cede il credito deve solo garantire l’esistenza dello stesso) che operazioni di cessione pro solvendo (il soggetto che cede il credito risponde dell’eventuale inadempienza del debitore).
Nel caso di operazioni di cessione i soggetti che subentrano ai creditori originari nel rapporto con la P.A. sono le Banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
Gli accordi di cessione dei crediti certificati mediante il sistema PCC possono essere stipulati con scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.
Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle P.A. cedute dalla data di comunicazione della cessione alla P.A. (data di notifica) attraverso il sistema PCC. La P.A. ceduta deve manifestare l’eventuale rifiuto (anche parziale) all’operazione di cessione entro sette giorni dalla data di notifica.
In particolare, nel caso di cessione del credito, la comunicazione automatica inviata dal sistema alla P.A. ceduta assolve al requisito di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e all’obbligo di notificazione”.
Per chiarezza espositiva si ricorda come, per questa modalità particolare di cessione, la Legge di stabilità 2015, imponga l’acquisizione del DURC in corso di validità.
13. Cessione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.
Il legislatore ha sempre considerato la cartolarizzazione del credito non come un contratto differente dalla cessione, bensì rappresentandolo come lo scopo precipuo della cessione stessa, non entrando nel dettaglio delle varie forme di cessione, ma considerando l’istituto in modo unitario, salvaguardando l’interesse pubblico che la P.A. è obbligata a perseguire in ogni sua attività, anche quella contrattuale (art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 1260 del Codice Civile, artt. 69 e 70 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, letti in sinergia col dettato della Legge 130 del 1999).
E’ tuttavia a seguito del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha modificato la Legge 30 aprile 1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti),
aggiungendo all’art. 4 il comma 4-bis, che l’orientamento del legislatore è mutato completamente, affermando come “Alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. C), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
14. Cessione solutoria e a scopo di garanzia.
La cessione può essere preordinata, inoltre, alla realizzazione dell’estinzione di una obbligazione del cedente (cessione solutoria). Tale tipologia di cessione è piuttosto utilizzata nella prassi bancaria, insieme alla cessione a scopo garanzia da cui si differenzia.
Elemento caratteristico della cessione di credito in luogo dell’adempimento è che il credito originario sopravvive alla cessione, non essendoci qui novazione, ma non è esigibile fino alla scadenza del credito ceduto: della cessione di credito a scopo di pagamento si fa riferimento all’art. 1198 c.c., che stabilisce che: “Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito se non risulta una diversa volontà delle parti”. Nel caso della cessione a scopo di pagamento, quindi, deve ritenersi che l’obbligazione (in adempimento della quale il credito è ceduto) entri in uno “stato di quiescenza” per cui essa non è esigibile fino a che il credito oggetto di cessio non sia scaduto. Caratteristico di questa figura è anche il fatto che l’eventuale surplus realizzato dal creditore deve essere restituito al debitore, mentre nello sconto e in genere nella vendita di crediti questo resta di spettanza del cessionario; inoltre, le clausole che prevedessero la restituzione del surplus conducono con certezza ad escludere che il contratto di finanziamento includa uno sconto o una vendita del credito.
Con la cessione a scopo garanzia, il debitore cede al creditore un proprio credito per garantire l’adempimento della propria obbligazione. A differenza della cessione solutoria, nel caso di cessione a scopo di garanzia, attesa la sua natura (di garanzia, appunto, a latere dell’obbligazione principale e non in sinallagmatico adempimento di essa), non soltanto il credito “originario” (quello in adempimento del quale è stato ceduto un altro credito) non viene, sia pure provvisoriamente, estinto, ma neppure ne è intaccata la sua esigibilità.
Per decidere se si tratta di datio pro solvendo o di cessione a scopo garanzia soccorre un preciso criterio: dottrina e giurisprudenza sono dell’avviso che la datio pro solvendo presupponga, necessariamente, l’anteriorità del debito rispetto alla datio, e la giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare insiste nel precisare che quando c’è contestualità fra costituzione del debito e cessione del credito, la cessione del credito ha funzione di garanzia.
La qualificazione del rapporto come cessione a scopo di garanzia si impone, d’altra parte, quando sia contemplata la possibilità di un rimborso anticipato, parziale o totale, del finanziamento contro il ritiro dei corrispondenti titoli ceduti: questa possibilità mal si adatta alla figura di cessione solutoria, mentre appare coerente con quella di cessione a scopo garanzia. In ogni caso, anche nella cessione di credito con funzione esclusiva di garanzia, si verifica il
medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario, sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l’obbligazione del debitore garantito (Cit. Bove).
15. Casi particolari.
Sebbene non frequenti nell’esperienza maturata si ricorda come, nell’affrontare possibili casi riguardanti cessioni a scopo di garanzia, effetti del fallimento sulla cessione, l’immediata opponibilità non riconducibile ai c.d. “contrati di durata”, la cessione dei crediti fiscali e il trattamento fiscale delle operazioni di cessione di credito, ove nei servizi Bilancio destinatari dell’atto manchino le competenze appropriate alla gestione della problematica, saranno interessati i vari servizi Affari Legali e la Direzione Amministrativa dell’ATS.
16. Soggetti aziendali coinvolti e modalità operative.
Le cessioni di credito e i mandati all’incasso possono pervenire in ATS per il tramite di atto di notifica ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, o attraverso supporto informatico (PEC).
Gli atti di cui sopra ricevono un primo protocollo dal Servizio XX.XX., e successivamente un secondo protocollo da parte del Servizio Bilancio, entrambi riferiti alle ASSL di riferimento. Nel caso in cui fossero ricevute in prima battuta da altri servizi (es. Affari Legali), dovranno essere tempestivamente inoltrate ai vari Servizi Bilancio.
Il servizio Bilancio interessato, procederà all’analisi formale dell’atto cui seguirà la verifica presso Equitalia Servizi s.p.a., di cui alla procedura delineata nel Decreto MEF, al fine di verificare la “non inadempienza” del cedente.
Riscontrata la “non inadempienza”, il BIL di riferimento procederà all’inserimento sul programma operativo SISAR AMC, di tutte le opportune variazioni atte a far si che siano rispettate le modalità di pagamento derivanti dall’accordo tra cedente e cessionario.
In caso di accettazione il servizio BIL responsabile, procederà a darne immediata comunicazione ai soggetti interessati per il tramite del modello apposito (Allegato 1).
In caso di rifiuto della cessione per “inadempienza”, il servizio BIL procederà a darne esplicita ed immediata comunicazione ai soggetti interessati per il tramite del modello predisposto appositamente (All. 2).
Si precisa comunque, per chiarezza espositiva, la possibilità per l’Azienda di accettare la cessione di credito in modo “ tacito”, tramite silenzio protratto oltre i 45 giorni dalla notifica dell’atto.
In tutti i casi in cui nell’analisi della pratica vengano rilevate problematiche ostative all’accettazione della cessione o comunque non risolvibili mediante la presente procedura, o vi siano dubbi sull’interpretazione del dato normativo, il Servizio Bilancio interessato invierà espressa richiesta di parere al Servizio AA.LL. della ASSL di riferimento, il quale, onde evitare
l’accettazione tacita di cui sopra, dovrà dare risposta entro e non oltre giorni 15 dalla data della notifica.
Solo a seguito della ricezione dei chiarimenti richiesti, se del caso, il servizio Xxxxxxxx potrà procedere inviando rifiuto espresso dell’atto (Allegato 3).
Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione o il mandato irrevocabile all’incasso, pervengano erroneamente ad una ASSL cui non si riferiscano i crediti ceduti, sarà sua cura accertarsene ed inoltrare tempestivamente il documento in originale a chi di competenza, tenendo agli atti una copia.
Sarà inoltre responsabilità dell’Azienda per la Tutela della Salute, informare tutti i cessionari del credito, dell’opportunità dell’invio di tutte le cessioni e dei mandati all’incasso, alla ASSL di riferimento, lasciando comunque - ove si preferisca - la possibilità di una “doppia notifica”, presso il protocollo generale ATS e presso le sedi delle ASSL interessate.
Nell’eventualità che un unico atto di cessione di credito o un mandato irrevocabile all’incasso, contenga uno stock di debito riferito a più di una ASSL, o alla ATS nel suo complesso, sarà responsabilità dell’ASSL di notifica effettuare, ove sia necessario, “l’interrogazione” equitalia e, solo ove sia evidente l’ inadempienza del soggetto cedente, informare tempestivamente tutti i servizi Bilancio coinvolti, i quali tuttavia, dovranno comunque autonomamente comunicare ai soggetti interessati e per conoscenza al BIL di prima ricezione dell’atto, le cause di rifiuto riferite alla propria Area di riferimento. Sarà di conseguenza necessario, nelle more della possibile unificazione del soggetto deputato all’accettazione, che nei casi di “cessione ATS”, ogni BIL di riferimento proceda, se del caso, con personale accettazione fatto sempre salvo l’iter dei 45 giorni menzionato al punto 6 della procedura.
14. Diagramma di flusso
CESSIONE DI CREDITO
NOTIFICA E PROTOCOLLO c/a XX.XX.
NOTIFICA ALTRO SERVIZIO
PROTOCOLLO E CONTROLLO BILANCIO
PARERE AA.LL.
ACCETTAZIONE
RIFIUTO
COMUNICAZIONE CEDENTE/CESSIONARIO
INSERIMENTO DATI SISAR AMC
15. Matrice delle responsabilità.
Funzione Attività | BILANCIO ASSL di riferimento | XX.XX. ASSL di riferimento o ATS | AA.LL. ASSL di riferimento |
Protocollo Generale di rif. | I | R | |
Protocollo BILANCIO di rif. | R | ||
Controllo cessioni/Pareri legali | R | R/C | |
Accettazione/Rifiuto cessioni | R | I |
R = Responsabile, C = Coinvolto, I = Informato
16. Allegati.
Allegato 1 Esempio lettera accettazione cessione di credito
Allegato 2 Esempio lettera rifiuto accettazione cessione di credito per “inadempienza” Allegato 3 Esempio lettera rifiuto accettazione cessione di credito “altri motivi”
Allegato 1 – ESEMPIO LETTERA ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO
Spett.le CEDENTE
C. Fisc. ……………
VIA …………….
(CAP… – CITTA’)
Spett.le CESSIONARIO
C. Fisc. ……………
VIA …………….
(CAP… – CITTA’)
OGGETTO: Accettazione cessione di crediti notificata in data ../../….
Con riferimento alla richiesta di accettazione della cessione del credito di complessivi
€… , stipulata in data ../../…., a mezzo di scrittura privata autenticata/atto pubblico
nelle firme dello studio notarile………………… in …….. in data ../../…., repertorio… , agli effetti
dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973 ed in conformità alle indicazioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 08 ottobre 2009, questa Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di ha provveduto ad effettuare, in data
../../…. la verifica presso Equitalia Servizi s.p.a. prevista dall’art. 48-bis nei confronti del cedente, che ha formulato, a tal fine, il proprio esplicito consenso mediante modello fac-simile allegato alla richiamata circolare R.G.S. 29/2009.
Dalla verifica effettuata il cedente………………………………………………è risultato soggetto “non inadempiente”, pertanto questa questa Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di………..
accetta la cessione del credito in argomento ed al momento del pagamento effettuerà - se dovuto - il controllo ex art. 48-bis solo nei confronti di codesto cessionario, in osservanza di quanto stabilito dalla Circolare R.G.S. 29/2009.
Distinti saluti. |
Il Direttore Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie (Dr. ) Delegato alla firma |
(Dr. ) |
Allegato 2 – ESEMPIO LETTERA RIFIUTO ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO PER “INADEMPIENZA”
Spett.le CEDENTE
C. Fisc. ……………
VIA …………….
(CAP… – CITTA’)
Spett.le CESSIONARIO
C. Fisc. ……………
VIA …………….
(CAP… – CITTA’)
OGGETTO: Rifiuto accettazione cessione di crediti notificata in data ../../….
Con riferimento alla richiesta di accettazione della cessione del credito di complessivi
€… , stipulata in data ../../…., a mezzo di scrittura privata autenticata/atto pubblico
nelle firme dello studio notarile………………… in …….. in data ../../…., repertorio… , agli effetti
dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973 ed in conformità alle indicazioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 08 ottobre 2009, questa questa Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di… ha provveduto ad effettuare,
in data ../../…. la verifica presso Equitalia Servizi s.p.a. prevista dall’art. 48-bis nei confronti del cedente, che ha formulato, a tal fine, il proprio esplicito consenso mediante modello fac-simile allegato alla richiamata circolare R.G.S. 29/2009.
Dalla verifica effettuata il cedente………………………………………………è risultato soggetto “inadempiente”, pertanto questa questa Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di… non
accetta la cessione del credito in argomento ed al momento del pagamento effettuerà - se dovuto - il controllo ex art. 48-bis solo nei confronti di codesto cedente, in osservanza di quanto stabilito dalla Circolare R.G.S. 29/2009.
Distinti saluti. |
Il Direttore Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie (Dr. ) Delegato alla firma |
(Dr. ) |
Allegato 3 – ESEMPIO LETTERA RIFIUTO ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO “ALTRI MOTIVI”
Spett.le CEDENTE
C. Fisc. ……………
VIA …………….
(CAP… – CITTA’)
Spett.le CESSIONARIO
C. Fisc. ……………
VIA …………….
(CAP… – CITTA’)
OGGETTO: Rifiuto accettazione cessione di crediti notificata in data ../../….
Con riferimento alla richiesta di accettazione della cessione del credito di complessivi
€… , stipulata in data ../../…., a mezzo di scrittura privata autenticata/atto pubblico
nelle firme dello studio notarile………………… in …….. in data ../../…., repertorio… , agli effetti
dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973 ed in conformità alle indicazioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 08 ottobre 2009, questa Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di……….. ha provveduto ad effettuare, in primo luogo, la verifica in ordine alla sussistenza dei crediti ceduti ed alla assenza di eccezioni opponibili al cedente riferite al titolo e/o al rapporto.
Dalla verifica effettuata da codesto Servizio GREF, ed acquisito il parere del servizio Affari Legali di questa Azienda, è emerso che la cessione di credito in oggetto non può essere accettata in quanto
……………………………………………..
Pertanto questa Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di……….. effettuerà - se dovuto - il controllo ex art. 48-bis, al momento del pagamento, nei confronti di codesto cedente, in osservanza di quanto stabilito dalla Circolare R.G.S. 29/2009.
Distinti saluti. |
Il Direttore Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie (Dr. ) Delegato alla firma |
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