ALL. A
ALL. A
PROVINCIA DI PISA
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DI ALUNNI/STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’
INDICE
Art. 1 – Obiettivi e finalità
Art. 2 – Competenze degli Enti sottoscrittori
Art. 3 – Individuazione della situazione di disabilità Art. 4 – Documentazione certificativa
Art. 5 – Gruppi di lavoro Art. 6 – Modalità Operative
Art. 7 – Ricorsi delle parti firmatarie - Collegio di Vigilanza Art. 8 – Ricorsi di utenti - Glip
Art. 9 – Durata dell’accordo e rinnovo
Riferimenti normativi:
Le leggi, i decreti ministeriali e le circolari si intendono richiamate integralmente e costituiscono supporto e parte integrante del presente Accordo di Programma.
Premesso che:
le Associazioni che rappresentano le persone disabili, anche tramite la Consulta Provinciale dell’Handicap, collaborano con gli Enti locali, l’Amministrazione Scolastica, le Aziende sanitarie locali e le Società della Salute, nell’individuazione dei problemi e nell’elaborazione di indirizzi e proposte operative, nella prospettiva del “sistema integrato” previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; è volontà comune configurare un contesto unitario per la programmazione e la gestione degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi condivisi;
Tutto ciò premesso
tra
La Provincia di Pisa, l’Ufficio Scolastico provinciale, le Aziende Sanitarie locali 6, 5, 11, le Società della Salute area Pisana, Valdera, Valdarno Inferiore, Alta Val di Cecina e Bassa Val di Cecina, l’Ufficio Comune Servizi Sociali Associati Valdarno inferiore, le Conferenze educative della Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxx xx Xxxxxx, l’Unione dei Comuni della Valdera, i Comuni di: Pisa, Calci, Casale Marittimo, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo V.C., Castellina Marittima, Fauglia, Guardistallo, Lorenzana, Montecatini V.C., Montescudaio, Monteverdi X.Xx, Montopoli V.A., Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, le Istituzioni scolastiche statali della provincia di Pisa, la FISM provinciale in rappresentanza delle scuole materne paritarie, gli Istituti paritari “Santa Caterina” di Pisa, “Santa Xxxxxx” di Cascina e “Duchi Salviati” di Vecchiano”
si stabilisce e si conviene quanto segue:
Art. 1 – Obiettivi e finalità
Il presente Accordo di Programma si propone di condividere iniziative che realizzino l’integrazione degli alunni disabili tra famiglia, scuola e società. La Provincia, i Comuni, le Aziende sanitarie locali, le Società della Salute e la Scuola collaborano all’attuazione delle iniziative atte a favorire l’integrazione degli alunni disabili nel territorio, assicurando, per la parte di rispettiva competenza, gli interventi finanziari necessari per garantire gli impegni assunti, nei limiti delle proprie risorse di bilancio. Le finalità del presente accordo verranno perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
1. assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione sociale degli alunni/studenti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle attività extrascolastiche;
2. realizzare progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali;
3. riconoscere l’alunno in situazione di disabilità come “soggetto di diritto” e fruitore di servizi e la sua famiglia interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti dell’alunno, salvo provvedimenti diversi da parte dell’autorità giudiziaria;
4. considerare requisito indispensabile il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo e riabilitativo;
5. promuovere un intervento coordinato e globale mediante un rapporto di collaborazione tra scuola, servizi socio-sanitari, educativi e famiglia;
6. favorire la continuità educativa all’interno del percorso scolastico e nelle relazioni con le attività extrascolastiche;
7. riferire l’handicap a disabilità di natura prevalentemente fisica, psichica o sensoriale clinicamente accertabile e certificabile;
8. rafforzare l’impegno per il superamento delle barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture scolastiche che, di fatto, impediscono l’accesso e/o la fruibilità agli alunni/studenti disabili;
9. promuovere in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale le attività di aggiornamento comune e in rete tra le istituzioni firmatarie del presente accordo.
Art 2 - Competenze degli Enti sottoscrittori Le competenze della Scuola sono:
⮚ Garantire il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni disabili nelle sezioni della scuola d’infanzia e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla gravità dell’handicap.
⮚ Consentire l’utilizzo flessibile delle risorse disponibili e la costituzione di reti di scuole che, consorziando risorse finanziarie, economiche, umane e strumentali, siano in grado di ottimizzare i risultati.
Competenze dell’Ufficio Scolastico Provinciale
⮚ Attivare e partecipare ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della L. 104/92.
⮚ Attivare e garantire il funzionamento del Gruppo di Lavoro (GLH) previsto dalle C.M. 227/75 e 216/77, denominato Comitato Tecnico di Programmazione a seguito dell’ accordo di rete per l’integrazione tra le scuole della provincia.
⮚ Esaminare i documenti diagnostici e i materiali di programmazione educativa e didattica relativa agli alunni/studenti disabili, anche in riferimento alla determinazione delle risorse di sostegno.
⮚ Assegnare personale specializzato (ove disponibile) e/o risorse idonee per attività di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni disabili, nei limiti delle disponibilità individuate dalla Direzione Scolastica Regionale.
⮚ Formare le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità tenendo conto del numero massimo previsto dal DPR 81/2009.
⮚ Promuovere la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell’integrazione.
Competenze delle Istituzioni scolastiche autonome
⮚ Definire e realizzare la programmazione educativo-didattica ed il curriculum personalizzato, integrati nel piano dell’offerta formativa, favorendo l’integrazione scolastica attraverso una progettualità concordata e condivisa.
⮚ Organizzare attività di sostegno e recupero.
⮚ Attivare il Gruppo di Lavoro a livello di Istituto (GLIS).
⮚ Attivare e favorire il funzionamento dei Gruppi di Lavoro sul Caso (GLIC), per la definizione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
⮚ Coinvolgere il personale collaboratore scolastico nel progetto educativo.
⮚ Promuovere la formazione e l’aggiornamento anche congiunto dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell’integrazione.
⮚ Promuovere esperienze finalizzate all’integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale nonché esperienze lavorative ai sensi della L. 68/99 e della L. 5/2000, anche attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro.
⮚ Individuare un referente o un docente incaricato della funzione strumentale per l’integrazione degli alunni disabili.
⮚ Garantire prioritariamente attraverso il personale collaboratore scolastico le prestazioni di assistenza generica agli alunni/studenti disabili nei singoli plessi, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di comparto.
⮚ Organizzare la somministrazione di farmaci secondo quanto previsto dal protocollo tra Regione Toscana e Ministero dell’Istruzione del 30 marzo 2009, che di seguito si allega.
⮚ Individuare eventuali casi di alunni/studenti per i quali si intravede la necessità di interventi di sostegno, indirizzando la famiglia ai servizi di base dell’Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale e sostenendola nell’eventuale percorso diagnostico.
⮚ Favorire e curare le iniziative di orientamento scolastico e lavorativo per gli alunni disabili in collaborazione con gli Enti Locali.
⮚ Promuovere e curare l’acquisto ed il rinnovo di sussidi e materiali didattici finalizzati ad una migliore integrazione scolastica, anche in accordo e collaborazione con il Laboratorio Ausili dell’Azienda Sanitaria Locale.
⮚ Xxxxxxxxx l’alunno disabile nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
⮚ Favorire la circolazione dei sussidi e materiali didattici secondo quanto previsto dall’accordo di rete tra le scuole e successive modifiche ed integrazioni.
Le competenze delle Aziende Sanitarie Locali sono:
⮚ rilevare precocemente le situazioni di disabilità e provvedere all’accertamento delle condizioni di handicap ai sensi dell’Art. 3 L. 104/92;
⮚ individuare l’alunno come disabile mediante atto certificativo ai sensi del DPCM n.185/06;
⮚ garantire gli interventi di cura e riabilitazione armonizzandoli con gli impegni scolastici;
⮚ garantire l’attività del Laboratorio Ausili (tale struttura dovrà individuare, anche in collaborazione con il personale educativo e scolastico, ausili personalizzati e strumenti atti a colmare gli effetti della disabilità sul processo di apprendimento e socializzazione);
⮚ designare propri operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro di cui all’art.15 della L. 104/92.
Le competenze dei Comuni sono:
⮚ svolgere, in sede di Conferenza zonale per l'istruzione, la programmazione degli interventi educativi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;
⮚ prevedere nel bilancio di previsione annuale le risorse per la realizzazione delle attività di propria competenza in merito all’integrazione scolastica, extrascolastica e sociale degli alunni/studenti disabili;
⮚ adeguare i mezzi di trasporto e le strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, di propria competenza alla vigente normativa circa l’abbattimento delle barriere architettoniche;
⮚ garantire il diritto all’educazione e all’istruzione nelle scuole d’infanzia a gestione comunale o convenzionata;
⮚ promuovere e sostenere l’effettiva integrazione degli alunni disabili nelle iniziative di tempo libero, nelle attività sportive e culturali organizzate e gestite dal Comune, nell’ambito delle disponibilità finanziarie;
⮚ fornire alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado le attrezzature di competenza e gli arredi adeguati alle esigenze degli alunni/studenti disabili;
⮚ garantire l’assistenza all’autonomia scolastica con personale qualificato agli alunni/studenti disabili là dove sussistano specifiche difficoltà, rilevate nel PEI, rispetto al contesto operativo scolastico, coordinandosi con il dirigente scolastico; a tale riguardo si rimanda alle specifiche linee guida allegate al presente atto;
⮚ favorire i progetti per l’inserimento degli alunni disabili nell’ambito della programmazione integrata di area;
⮚ partecipare con un proprio referente agli incontri del GLIS;
⮚ favorire il passaggio di informazioni e competenze dal nido alla scuola d’infanzia e tra scuole di ogni ordine e grado.
Le competenze della Provincia sono:
⮚ sostenere progetti di integrazione scolastica per persone disabili;
⮚ adeguare gli edifici di propria competenza alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
⮚ fornire alle scuole secondarie di II grado gli arredi e le attrezzature adeguate alle esigenze degli alunni disabili;
⮚ sensibilizzare e promuovere sul territorio provinciale azioni per l’adeguamento dei mezzi di trasporto e strutture in funzione delle esigenze degli alunni;
⮚ assicurare orientamento e formazione professionale a ragazzi disabili finalizzati all’inserimento lavorativo, sulla base del piano individualizzato di intervento e del progetto abilitativo-riabilitativo globale;
⮚ assicurare livelli di integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale, sostenendo anche esperienze di alternanza scuola lavoro in collaborazione con il GOM;
⮚ definire, in accordo con i Comuni, le modalità di gestione e di finanziamento del servizio di trasporto degli alunni disabili nelle scuole superiori, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana.
Le competenze della Società della Salute
Ai sensi del Piano Sanitario Regionale Toscano 2002 – 2004, del successivo Atto di Indirizzo della Giunta Regionale Toscana e della LR 40/2005 modificata dalla LR 60/2008, sono stati istituiti i consorzi pubblici denominati Società della Salute.
Le Società della salute hanno come finalità:
la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali proprie degli enti locali; il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale; la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione; l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona; l’attività ed il controllo sui determinanti e sul contrasto delle disuguaglianze.
Esse esercitano funzioni di:
indirizzo e programmazione strategica delle attività di assistenza territoriale; programmazione operativa ed attuativa delle stesse attività di assistenza territoriale; organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie e di assistenza sociale; controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati.
L’ambito territoriale di competenza è quello corrispondente al territorio dei Comuni consorziati e, in tale ambito, il Consorzio esercita le funzioni già attribuite alla zona-distretto come già individuata dalla Legge regionale toscana 22/00.
Per quanto concerne il presente Accordo sono interessate le seguenti Società della Salute:
⮚ S.d.S. Zona Pisana
⮚ S.d.S. Zona Valdera
⮚ S.d.S. Zona Alta Val di Cecina
⮚ S.d.S. Zona Valdarno Inferiore
⮚ S.d.S. Zona Bassa Val di Cecina
L’attività si articola attraverso i gruppi di lavoro sottoindicati:
1 - GOIF è il Gruppo Operativo Interdisciplinare e Funzionale le cui attività sono:
⮚ programmare ed elaborare complessivamente l’impostazione degli interventi abilitativi-riabilitativi;
⮚ partecipare, in collaborazione con gli enti locali, alla progettazione ed alla gestione, per gli ambiti di propria competenza istituzionale, dalle attività extrascolastiche. Tali attività sono finalizzate ad integrare ed estendere i progetti educativi relativi agli alunni disabili;
⮚ garantire nelle forme adeguate la collaborazione con la Scuola e la Provincia per elaborare ed attuare progetti di interventi di orientamento e formazione professionale;
⮚ assicurare gli interventi di carattere sanitario e sociale tesi a garantire la continuità della presa in carico in relazione al progetto abilitativi-riabilitativo globale.
Il GOIF è composto da: Responsabile GOIF, Responsabile UFSMA, Responsabile UFSMIA, Responsabile
U.O. Psicologia, Responsabile UORRF, Coordinatori dei GOM, Responsabile U.F.Territoriale e Residenziale, Responsabile Attività Sanitarie di Comunità.
2 - GOM è il Gruppo Operativo Multiprofessionale le cui attività sono:
⮚ prendere in carico l’alunno disabile entro 30gg dall’accertamento;
⮚ redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.); la Diagnosi funzionale sarà consegnata alla famiglia che la inoltrerà alla scuola oppure alla scuola, ottenuto il consenso dei genitori;
⮚ nell’ambito del GLIC, partecipa con propri esperti alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in collaborazione con il personale della scuola e con le famiglie.
⮚ Il GOM è composto da: Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Assistente Sociale, Educatore Professionale, Fisiatra, Fisioterapista, Logopedisti, Terapisti della neuro psicomotricità infantile, Psichiatra.
Art. 3 – Individuazione della situazione di disabilità
L’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità avviene attraverso un documento riservato necessario per l’attivazione di quanto previsto dagli artt. 12 e13 della L.104/92 e/o dal DPCM 185/06, ai soli fini scolastici, per assicurare l’esigibilità del diritto:
⮚ all’educazione
⮚ all’istruzione
⮚ all’integrazione scolastica.
La gravità clinica (Art.3 L.104/92) non può essere motivo di esclusione scolastica ma ragione per attivare le necessarie e prioritarie iniziative concordate tra la scuola, le Aziende sanitarie locali e gli Enti locali con l’eventuale apporto di associazioni e/o altri organismi.
Art. 4 – Documentazione certificativa
⮚ La situazione di disabilità va documentata ai sensi del DPCM 185/06 e/o della L. 104/92 art. 3 e LR 62/09.
⮚ La Diagnosi Funzionale che segue la certificazione deve contenere le indicazioni indispensabili per la formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
⮚ La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze previste dal DPR 24/2/94 e dal DPCM 185/06
⮚ Per le iscrizioni agli Istituti tecnici, professionali ed artistici la documentazione certificativa, rilasciata dalle Unità operative di Medicina legale, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che la disabilità non pregiudica l’esercizio di attività di laboratorio previste dall’indirizzo di studio.
Le procedure saranno attivate di norma al momento del primo inserimento scolastico, nel rispetto dei tempi necessari per la predisposizione degli interventi ad opera dei competenti organismi scolastici, o, comunque, entro 60 giorni dalla presa in carico da parte dei Servizi dell’Azienda sanitaria locale.
La famiglia può decidere di non avvalersi più di tale certificazione nel passaggio da una classe a quella successiva.
Art. 5 – Gruppi di lavoro
Gli obiettivi e le finalità individuati nell’Accordo vengono attuati, nel rispetto delle competenze istituzionali dei singoli Enti firmatari, attraverso il lavoro di Gruppi Interistituzionali a vari livelli.
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. (L.104/92, art. 15, comma 1) Il GLIP è composto da:
Un Ispettore Tecnico nominato dall’USP Un docente esperto nominato presso l’USP Per l’Az. U.S.L.5: 3 delegati del GOIF
Per l’Az. U.S.L.11: un delegato del GOIF Per l’Az. U.S.L. 6: un delegato del GOIF
Due rappresentanti della Provincia di Pisa (Servizi Pubblica Istruzione e Sociale) Un rappresentante per ciascuna delle 4 Conferenze educative di zona
Tre delegati rappresentativi delle varie aree della disabilità nominati dalla Consulta Handicap Un rappresentante per ciascuna Società della Salute competente per area
Ha il compito di:
⮚ svolgere attività di attività di monitoraggio e verifica dell’accordo di programma;
⮚ promuovere attività di ricerca-azione, di studio ed elaborare iniziative e progetti finalizzati all’efficacia dell’integrazione scolastica;
⮚ svolgere attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche, relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali, Aziende UU.SS.LL., EE.LL. e Associazioni di
categoria e a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all’integrazione scolastica degli alunni disabili;
⮚ collaborare con EE.LL. ed Aziende U.S.L., ed in particolare con i rispettivi servizi specialistici, relativamente agli interventi di supporto, alla definizione e alla realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati di cui all'art. 12, comma 5, della L. 104/92, nonché alla realizzazione delle attività di cui alla stessa legge, art. 8, comma 1, lettere l) ed m);
⮚ provvedere alla predisposizione e/o modifica della modulistica per l’individuazione dell’alunno disabile, per la Diagnosi Funzionale, per il Profilo Dinamico Funzionale e per il Piano Educativo Individualizzato;
⮚ programmare per gli aspetti culturali e finanziari, corsi di aggiornamento/formazione comuni per il personale della Scuola, delle Az. UU.SS.LL., degli EE.LL. particolarmente orientati all’integrazione delle esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati;
⮚ definire i criteri per eventuali progetti di ricerca epidemiologica.
L’Ispettore Tecnico nominato dall’USP presiede e convoca il G.L.I.P. e ne cura il perseguimento dei compiti istituzionali.
Il G.L.I.P. si riunisce di norma 2 volte l’anno, alla fine e all’inizio dell’anno scolastico, ed elabora il piano annuale delle attività. Ogni anno predispone una relazione sulla situazione complessiva dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.
b) Gruppo di Lavoro a livello di Istituto - G.L.I.S.
Il gruppo è presente in ogni Istituto Comprensivo e Istituto Secondario Superiore ed è composto da:
• Dirigente scolastico o suo delegato.
• Docente Responsabile per l’area del disagio e dell’handicap o “Funzione strumentale” ove costituita
• Docenti di sostegno.
• Rappresentante/i dei Docenti curricolari nominato dal Collegio dei Docenti.
• Rappresentante dei collaboratori scolastici incaricati delle prestazioni di ausilio materiale.
• Operatori dei G.O.M. delle Aziende sanitarie locali o responsabile delegato.
• Operatore Psicopedagogico, se presente nella scuola.
• Rappresentante del Comune o della Società della Salute ove le funzioni siano delegate. Il Comune interessato o la Provincia (in caso di istituto superiore) deve nominare un rappresentante nel GLIS per i rispettivi ambiti di competenza.
• Presidente del Consiglio di Istituto.
• Rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti disabili.
• Rappresentante degli studenti negli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Il Gruppo sarà integrato con rappresentanti di altre organizzazioni in funzione del problema da trattare.
Ha il compito di:
⮚ redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);
⮚ organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con il P.O.F.;
⮚ individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le varie situazioni di handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche individualizzate), impegnandosi nel reperimento delle risorse;
⮚ verificare l’attuazione degli interventi per garantire l’integrazione tra i progetti sull’handicap e quelli previsti dai Piani offerta formativa.
E’ coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto amministrativo e concorda con il responsabile del GOM l’orario delle riunioni.
Si riunisce 2 volte l’anno per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio che rientrano nei Piani Educativo Individualizzati.
c) Gruppo di Lavoro sul Caso - G.L.I.C.
Il gruppo è composto da:
• Il Dirigente scolastico o suo delegato
• I Docenti del Consiglio di Classe
• I collaboratori scolastici coinvolti nel progetto
• L’Assistente all’autonomia laddove presente
• L’Esperto psicopedagogico se presente
• Il Referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F. e del P.E.I.
• I Genitori dell’alunno/studente disabile
• Altri operatori coinvolti nel progetto “di vita”, anche su richiesta della famiglia Ha il compito di:
• redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
• programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di valutazione;
• assicurare le verifiche circa l’efficacia del progetto individualizzato;
• predisporre la scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante l’anno scolastico e la programmazione per l’anno successivo.
• far partecipare un referente del grado di scuola inferiore (solo GLIC iniziale) in caso di passaggio dalla scuola secondaria di 1^ grado alla scuola secondaria di 2^ grado
Il GLIC si riunisce almeno 2 volte l’anno, nel rispetto degli orari e del calendario che dovrà essere predisposto dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico in accordo con il coordinatore GOM e la famiglia dell’alunno.
Art. 6 – Modalità operative-Documentazione (la modulistica indicata è reperibile sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale)
a) Diagnosi Funzionale
Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell’alunno in situazione di disabilità.
Viene rilasciata alla famiglia dallo specialista del GOM di residenza o da strutture convenzionate. La diagnosi dovrà essere consegnata al Dirigente dalla famiglia al momento dell’iscrizione nella struttura scolastica.
La Diagnosi Funzionale viene formulata all’inizio di ogni ciclo scolastico e aggiornata in qualsiasi momento a giudizio degli operatori del GOM che hanno in carico terapeutico-riabilitativo lo stesso alunno/studente quando ne ravvedano la necessità in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell’alunno.
b) Profilo Dinamico Funzionale
Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno/studente in situazione di disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) e deve evidenziare, fra le altre informazioni, le modalità di collegamento tra progetti educativi, progetti riabilitativi e progetti di socializzazione sia scolastici sia extrascolastici.
Il PDF dovrà essere redatto all’interno del GLIC entro i primi due mesi dall’inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione.
c) Piano Educativo Individualizzato
E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno/studente disabile nell’anno scolastico ai fini della realizzazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. Viene redatto dal G.L.I.C. sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e individua i progetti didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le modalità di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche ed orientamento al lavoro in linea con il Piano Offerta formativa.
Il PEI viene verificato periodicamente, tenendo conto dell’ordinaria scansione dell’anno scolastico, preferibilmente 2 volte l’anno e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità.
d) Scheda di Sintesi
Annualmente viene redatta dal GLIC e firmata dai componenti del gruppo di lavoro GLIC, una scheda di sintesi del PDF e del PEI in forma conclusiva da utilizzare per i successivi adempimenti scolastici. In detta scheda dovranno essere riportate le particolari necessità di ausili e di interventi legati al grado di autonomia personale e sociale raggiunto dal soggetto, riferibili anche alle prestazioni di ausilio materiale e assistenza all’autonomia.
Art. 7 – Ricorsi delle parti firmatarie - Collegio di Vigilanza
Gli Enti e le Istituzioni sottoscrittori del presente Accordo programmano e attuano azioni di monitoraggio sul livello di applicazione dell’Accordo. Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente accordo anche mediante pubblicazione sul Xxxx.
Il collegio di vigilanza, come previsto dall’art.34 comma 7 decreto leg.vo267/00, è costituito dal Prefetto o da suo delegato e dal Presidente della Provincia, che lo presiede. Il collegio vigila sullo stato di attuazione dell’accordo e si esprime in merito a eventuali ricorsi indicando soluzioni possibili in ordine alle controversie. Se una parte contraente ritiene che un’altra parte non applichi le disposizioni del presente accordo, può segnalare tale criticità. L’Ufficio scolastico provinciale inoltrerà il reclamo alla parte inadempiente la quale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, risponderà fornendo spiegazioni per chiarire la questione.
Trascorsi 30 giorni dal silenzio o dalla data di invio della risposta ritenuta insoddisfacente, le parti hanno diritto di sottoporre al collegio la questione, allo scopo di giungere ad una soluzione del problema emerso.
Valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dell’accordo, assegnando un termine. Trascorso tale termine senza che la parte che deve adempiere si sia attivata, il collegio interviene d’ufficio nei modi ritenuti più appropriati.
Art. 8 – Ricorsi di utenti
I reclami devono essere redatti per scritto dagli interessati e inoltrati all’Ufficio scolastico provinciale.
L’Ufficio scolastico provinciale riceve i reclami presentati da utenti rispetto all’inosservanza di una qualsiasi disposizione dell’accordo e li trasmette al GLIP che li esamina. Il GLIP chiede alla parte inadempiente informazioni circa il fatto denunciato. La parte è tenuta a rispondere. Il GLIP conclude l’esame del reclamo con l’indicazione della soluzione da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo. La parte inadempiente dovrà attuare la soluzione indicata dal GLIP, che dovrà essere informato dell’avvenuta esecuzione.
Art. 9 – Durata dell’accordo e rinnovo
Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo all’approvazione e potrà essere soggetto a verifica su richiesta di ciascuna delle parti firmatarie. Il presente atto si compone della premessa e di 9 articoli e verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Pisa
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la Provincia di Pisa – Il Presidente –
Per l’Ufficio scolastico Provinciale – La Dirigente – Per USL 5 - Il Direttore Generale -
Per USL 6 - Il Direttore Generale - Per USL 11 - Il Direttore Generale -
Per la Società della Salute Area pisana – Il Presidente – Per la Società della Salute area Valdera – Il Presidente –
Per la Società della Salute area Valdarno inferiore– Il Presidente – Per la Società della Salute area Alta Val di Cecina – Il Presidente – Per la Società della Salute area Bassa Val di Cecina – Il Presidente – Per l’Ufficio Comune Servizi Sociali Associati Valdarno inferiore Per i Comuni della provincia di Pisa, i Sindaci
Per l’Unione dei Comuni della Valdera
Per le Conferenze educative della Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxx xx Xxxxxx Per la FISM provinciale, la Presidente
Per l’Istituto paritario “Santa Caterina” di Pisa Per l’Istituto paritario “Santa Xxxxxx” di Cascina
Per l’Istituto paritario “Duchi Salviati” di Vecchiano”