Azienda Speciale “CavriagoServizi”
Azienda Speciale “CavriagoServizi”
CAPITOLATO L’AFFIDAMENTO INTEGRATIVO
SPECIALE DEL
“CENTRO
D’APPALTO
PER
EDUCATIVI AGGIUNTIVI
SERVIZIO BAMBINI”, “TEMPO
EDUCATIVO
DEI
SERVIZI
PROLUNGATO”,
“SERVIZIO CENTRO ESTIVO”, “SOSTEGNO HANDICAP” E DI AUSILIARIATO PRESSO IL NIDO D’INFANZIA “LE BETULLE” E LE SCUOLE COMUNALI PER L’INFANZIA “I TIGLI” E “LE BETULLE” DEL COMUNE DI CAVRIAGO (RE) ED AFFIDATE IN GESTIONE ALL’AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZI” DAL 23/08/2017 AL 31/07/2020 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI
Responsabile Unico del Procedimento, e Direttore dell’esecuzione: Avv. Xxxxx Xxxxxxx tel. 0000 000000 - email x.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Sono oggetto del presente capitolato e del successivo contratto la gestione del servizio integrativo “CENTRO BAMBINI”, dei servizi educativi aggiuntivi “TEMPO PROLUNGATO”, “CENTRO ESTIVO”, “SOSTEGNO HANDICAP” e servizio di ausiliariato presso:
A) Nido l’Infanzia Le Betulle (P.zza Xxx Xxxxxx n. 1 - Cavriago)
- TEMPO PROLUNGATO,
- SOSTEGNO HANDICAP,
- AUSILIARIATO
- CENTRO BAMBINI
- CENTRO ESTIVO
B) Scuola per l’Infanzia Le Betulle (P.zza Xxx Xxxxxx n. 2 - Cavriago)
- TEMPO PROLUNGATO,
- SOSTEGNO HANDICAP,
- AUSILIARIATO
C) Scuola per l’infanzia i Tigli (via X. Xxxxxxxx n. 10 - Cavriago)
- SOSTEGNO HANDICAP
- AUSILIARIATO
- CENTRO ESTIVO
del Comune di Cavriago ed affidate in gestione all’Azienda Speciale “Cavriagoservizi”.
Art. 2 – Durata e decorrenza dell’appalto
La durata dell’affidamento è stabilito in tre anni con decorrenza dal 23/08/2017 fino al 31/07/2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni e quindi fino al 31/07/2023, tenuto conto dei diversi periodi di durata previsti per i servizi di cui al precedente articolo.
Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l’Amministrazione dovrà comunicare all’aggiudicatario l’intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.
L’Azienda Speciale “CAVRIAGOSERVIZI”, in caso di variazione degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta, senza che l’affidatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.
Art. 3 – Valore dell’appalto
L'importo del contratto base annuale, finanziato con mezzi propri, è stabilito in €. 401.000,00 iva esclusa, ed è così suddiviso:
- € 400.000,00 a base di gara e relativo alla gestione dei servizi educativi integrativi e ausiliariato, iva esclusa,
- € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Servizi | Importo annuo complessivo del servizio (iva esclusa) |
Educativi integrativi, aggiuntivi e Ausiliariato | €. 400.000,00 |
Oneri di sicurezza da interferenza Imputabili al costo della riunione di cooperazione e coordinamento fra committente ed appaltatore; coinvolgimento personale appaltatore nelle prove di evacuazione e segnaletica di sicurezza aggiuntiva | € 1.000,00 |
TOTALE | €. 401.000,00 |
Servizio | Importo relativo all’a.s. 2017/2018 (dal 23/8/2017 al 31/7/2018) | Importo triennio 2017/2020 (dal 23/8/2017 al 31/7/2020) | Importo relativo all’eventuale rinnovo a.s. 2020/2023 | TOTALE |
Educativi integrativi e Ausiliariato | €. 400.000,00 | €. 1.200.000,00 | €. 1.200.000,00 | € 2.400.000,00 |
Oneri di sicurezza da interferenza | € 1.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 6.000,00 |
TOTALE | €. 401.000,00 | €. 1.203.000,00 | €. 1.203.000,00 | € 2.406.000,00 |
Tale importo comprende inoltre stima dei costi delle attività di trasporto e di tutti i costi che si rendessero necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto.
L’Azienda speciale “CavriagoServizi” si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare l’importo determinato dell’appalto, in aumento o in diminuzione, in considerazione di una diversa organizzazione dei servizi previsti. In ogni caso la variazione economica secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. e la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di gara .
E’ prevista la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi ed interferenze) che si allega al presente capitolato, in quanto esistono rischi derivanti da possibili interferenze
ART. 4 - NATURA DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta affidataria, in caso di proclamazione di sciopero, dovrà darne comunicazione preventiva e tempestiva a CavriagoServizi almeno 7 giorni prima ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato tra l’ARAN e le XX.XX. del 19/09/2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata ”Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto “Regione – autonomie locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002.
Nulla è dovuto all’affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
1 - Servizio “TEMPO PROLUNGATO”
L’aggiudicatario deve organizzare il sevizio di tempo lungo presso il Nido e la Scuola d’Infanzia “Le Betulle” garantendone il funzionamento in coerenza con il calendario scolastico, indicativamente dal 10/09 al 30/6 di ogni anno scolastico e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,15. L’aggiudicatario dovrà fornire tutto il materiale didattico e di consumo necessario per l’espletamento del servizio educativo in questione.
L’orario sopra indicato potrà essere rivisto nel corso dell’anno scolastico verificate le esigenze del servizio, nell’ottica della flessibilità e dell’integrazione con il personale presente presso la struttura.
Si prevede una presenza media di circa n. 12/15 bambini a servizio tali da richiedere la presenza di almeno due insegnanti impegnati dalle ore 15,45 alle ore 18,15 (ore 2 e mezzo x 2 pari a 5 ore) per un impegno complessivo di circa n. 950 ore annue, per un totale nei tre anni di n. 2.850 ore.
2 - Servizio “CENTRO ESTIVO”
L’aggiudicatario dovrà provvedere all’organizzazione e gestione del Centro Estivo, ossia del servizio integrativo estivo per il Nido, la Scuola d’infanzia “Le Betulle” e la Scuola d’Infanzia “I Tigli” presso la sede di quest’ultima per il mese di luglio articolato secondo le diverse esigenze che si presenteranno nel corso della validità del presente disciplinare. L’aggiudicatario dovrà fornire tutto il materiale didattico e di consumo necessario per l’espletamento del servizio educativo.
Orario di funzionamento: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.20 alle ore 18.15 per il Nido, dalle 07.30 alle ore 18.15 per la scuola Infanzia. Le attività educative in questione si configurano con proposte ludico\ricreative, volte ad intrattenere e coinvolgere gruppi di bambini disomogenei per età con attività laboratoriali e di socializzazione.
Indicativamente e tenuto conto del numero presunto di iscritti calcolato sulla base dell’andamento delle iscrizioni degli ultimi anni, per il Nido è richiesta la presenza di n. 3 educatori per un impegno previsto, per 4 settimane di luglio di circa n. 470 ore.
Alla Scuola Infanzia è richiesta la presenza di n. 4 educatori per un impegno previsto, per l’intero mese di luglio di circa n. 550 ore, per un totale di 1.020 ore, per un totale nei tre anni di n. 3.060 ore.
3.- Servizio “CENTRO BAMBINI”
Il Centro Bambini è rivolto a bambini e loro genitori di età compresa tra 1 e 3 anni, suddivisi in gruppi di 8\10 unità, aperto 3 pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal 01/10 al 30/6. Le attività proposte dovranno prevedere il comune coinvolgimento di bambini e genitori per lo svolgimento di attività di gioco e socializzazione, con lo scopo di sperimentare le prime relazioni sociali ed avere occasione di scambio e confronto per gli adulti. L’aggiudicatario dovrà fornire tutto il materiale didattico e di consumo necessario per l’espletamento del servizio educativo.
Il servizio si svolgerà presso i locali del Nido d’Infanzia “Le Betulle” nella sezione “part time”. Le attività prevederanno un momento di accoglienza e di gioco libero, la proposta di un laboratorio strutturato, una piccola merenda, la lettura o narrazione di storie ed il saluto. Si prevede la presenza di un solo educatore per n. 9 ore la settimana e, tenuto conto della durata del contratto, per n. 330 ore circa annue, per un totale nei tre anni di n. 990 ore.
4. Servizio “SOSTEGNO HANDICAP”
Si tratta di servizio di assistenza educativa rivolto ai bambini disabili e per garantire loro l’accoglienza e l’integrazione di cui alla Legge n. 104\92 mediante attività di affiancamento e sostegno.
La richiesta della figura di educatore o di insegnante di sostegno sarà determinata sulla base della certificazione per l’integrazione scolastica e diagnosi funzionale rilasciata dall’Ausl ai sensi art. 3 Legge 104/92.
Il servizio si svolge nella sezione in cui è inserito il bambino certificato, operando per il suo costante coinvolgimento nel gruppo con attività individualizzate al fine di sostenerne le competenze sulla base di apposito piano educativo individualizzato, da stilarsi insieme al servizio di neuropsichiatria ed alla famiglia. Il servizio di sostegno dovrà essere concertato con le insegnanti con le quali occorrerà mantenere un costante collegamento, oltre che con la famiglia.
Si prevede il bilancio finale dello stesso al termine dell’anno scolastico, da realizzarsi tramite verifica tecnica con il servizio di Neuropsichiatria Infantile e tramite colloquio con la famiglia.
Si considera indicatore di elevata professionalità la capacità di lavorare in rete, in quanto tale modalità permette sia l’ideazione che la realizzazione di un progetto di maggiore peso e complessità, non altrimenti possibile e di pari efficacia e, al tempo stesso, si configura come modalità comunicativa e relazionale, supportando lo sviluppo evolutivo del bambino.
Qualora l’educatore sia assente, si chiede che venga sostituito fin dal primo giorno di assenza. Qualora l’educatore/insegnante cessi la sua attività professionale con il bambino, occorre creare le condizioni ottimali per l’inserimento di un nuovo educatore/insegnante prevedendo un periodo di una settimana nel quale il vecchio e il nuovo educatore/insegnante lavoreranno in affiancamento.
Il numero di educatori/insegnanti e di ore dedicate al sostegno vengono definite in base al numero di iscritti ed ai bisogni segnalati nella diagnosi funzionale dalla neuropsichiatria, prevedendosi, di norma, un educatore/insegnante per ogni bambino con deficit per n. 2/4 ore al giorno e per un impegno di n. 60 ore settimanali. La presenza dell’educatore/insegnante è comunque subordinata alla frequenza scolastica del bambino certificato. Per gli anni scolastici dal 2017/2018 si prevedono n. 5 bambini alle Scuole Infanzia con l’impiego pertanto, di n. 4/5 educatori per circa n. 2.400 ore annue, per un totale nei tre anni di n. 7.200 ore . Tali ore sono comprensive di un monte ore annuo individuale senza bambini, per n. 12 ore, destinato all’aggiornamento e formazione, alla programmazione ed alla partecipazione delle famiglie, per complessive.
Per il servizio “Centro Estivo” da svolgersi nel mese di luglio si ipotizza l’utilizzo di educatori di sostegno per ulteriori ed indicative n. 120 ore annue per un totale nel triennio di n. 360 ore
5- Servizio di AUSILIARIATO
Il servizio richiede che l’aggiudicatario, con proprie attrezzature, materiali igienico sanitari e detergenti, provveda alle pulizie, al riordino dei locali e di tutti gli spazi delle strutture sopra elencate, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL ed in applicazione delle
procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dalla normativa vigente in materia igienico- sanitaria.
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura della struttura, quindi dal lunedì al venerdì compresi, a partire dal 23/8/2017 e fino al 31/07/2020, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie e altri servizi come meglio si precisa al successivo art. 11.
Il servizio comprende anche le attività connesse alla distribuzione del pasto ai bambini (pasti forniti dal Comune) secondo le normative del competente ufficio AUSL, e nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo haccp.
Si prevede di svolgere con le educatrici del Servizio a livello di: distribuzione dei pasti ai bambini, cura e vigilanza dei bambini nei momenti di maggior bisogno (pasto, risveglio, merenda, ecc.) e in attività didattiche senza sostituirsi al ruolo delle stesse, nei periodi di inserimento in un ottica di collaborazione.
Per tali attività, in via del tutto indicativa e tenuto conto dell’organizzazione già consolidata, si prevede la presenza giornaliera
Nido d’Infanzia “Le Betulle”: n. 4 operatori per n. 28 ore giornaliere così suddivise:
n. 2 dalle ore 9,30 alle ore 16,45 (ore 6,45 minuti),
n. 2 dalle ore 10,45 alle ore 18,30 ( ore 7,15 minuti)
e quindi per complessivi n. 28 ore giornaliere (già dedotta la mezzora per il consumo pasto da parte degli operatori) e n. 60 ore annue per partecipazione a feste, gite ed eventuali esigenze particolari o sopravvenute non prevedibili, e n. 22 ore circa per pulizie approfondite, per circa n. 5.730 ore annue, per un totale nei tre anni pari ad ore n. 17.190.
SCI “Le Betulle”: n. 4 operatori per n. 21,5 ore giornaliere così suddivise:
n. 1 dalle ore 10,00 alle ore 17,30 (ore 7 )
n. 1 dalle ore 10,30 alle ore 17,15 (ore 6 e quindici minuti)
n. 1 dalle ore 12,00 alle ore 18,30 (ore 6 )
n.1 dalle 12,15 alle ore 14,30 (ore 2 e quindici minuti);
e quindi per complessive n. 21,5 ore giornaliere (già dedotta la mezzora per il consumo pasto) oltre a n. 60 ore annue per partecipazione a feste, gite ed eventuali esigenze particolari o sopravvenute non prevedibili e n. 20 ore per pulizie approfondite, per circa n. ore 4.460 annuali, per un totale nei tre anni pari ad ore n. 13.380.
SCI “I Tigli”: n. 4 operatori per n. 23,5 ore giornaliere così suddivise:
n. 2 dalle ore 9,45 alle ore 17,15 (ore 7+7),
n. 1 dalle ore 11.15 alle ore 18.00 (ore 6 e 15 minuti)
n. 1 dalle ore 14.45 alle ore 18.00 (ore 3 e 15 minuti)
per complessivi n. 23,5 ore giornaliere (già dedotta la mezzora per il consumo pasto) oltre a n. 75 ore annue per partecipazione a feste, gite ed eventuali esigenze particolari o sopravvenute non prevedibili e n. 24 ore per pulizie approfondite per circa n. ore 4.910 annuali, per un totale nei tre anni pari ad ore n. 14.730.
Servizio Centro Estivo:
n. 4 operatori per servizio estivo di quattro settimane nel mese di luglio con orari vari per indicative
n. 400 ore annuali e per complessive nel triennio n. 1.200 ore.
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI PULIZIA E DELLE ATTREZZATURE
L’aggiudicatario deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall’Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2006 atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
Le attrezzature, le macchine e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l’uso della struttura, devono essere perfettamente efficienti e mantenute in perfetto stato, e dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
L’aggiudicatario:
a) su tutte le attrezzature di sua proprietà utilizzate all’interno delle strutture, deve applicare targhette indicanti il nominativo od il contrassegno dell’impresa stessa;
b) è responsabile della custodia di tutte le attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati nelle scuole d’infanzia;
c) fornisce tutti i materiali d’uso che devono essere rispondenti alle normative vigenti (ad es: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità);
d) consegna all’Azienda Speciale tutte le Schede tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare e che fornisce, comprendenti:
- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il ph della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei Centri di Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati “di fresco”;
e) per le macchine ed attrezzature di sua proprietà e prima dell’inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle medesime che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico;
f) è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche di sua proprietà esonerando perciò l’Azienda Speciale da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature stesse.
L’impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali nei vari plessi, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i dispositivi di sicurezza dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia.
Tutti i prodotti devono essere riposti in modo da garantire l’inacessibilità ai medesimi da parte dei bambini.
ART. 7 - MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO
L’aggiudicatario si impegna ad acquistare a proprie spese il materiale didattico e di consumo per la gestione dei servizi integrativi ed aggiuntivi di cui all’art. 5 (cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giochi, materiale cartaceo, igienico, sanitario e quanto serve per la gestione del servizio stesso) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all’ordinario funzionamento del servizio. Il prezzo di tale prestazione è ricompreso nel prezzo del contratto.
Il materiale necessario per il consumo dei pasti (stoviglieria, tovaglie) verrà fornito invece dall’Azienda.
ART. 8 - LOCALI ASSEGNATI
I locali sede dei servizi integrativi in argomento, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto, di proprietà del Comune e gestiti per suo conto dall’Azienda, vengono messi a disposizione dell’aggiudicatario che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente disciplinare con massima diligenza e con l’obbligo di restituirli al termine del contratto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.
ART. 9 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO
L’attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall’aggiudicatario attraverso un coordinatore pedagogico, che sarà reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e che sarà presente presso i locali delle scuole secondo modalità da concordarsi ma comunque per un impegno previsto per l’intero periodo contrattuale di 3 anni , di circa n. 480 ore L’aggiudicatario assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con il coordinatore pedagogico dell’Azienda. Al coordinatore pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.
Inoltre progetta il suo operato concordandone gli obiettivi con il coordinatore pedagogico dell’Azienda, affinché ogni progetto e ogni intervento educativo siano calati nel loro contesto di riferimento e siano il risultato di un lavoro di rete tra operatori a diversi livelli (Scuola, A.U.S.L, famiglie).
Compito dell’Azienda è quello di valutare e monitorare in itinere la qualità del Servizio erogato.
Al termine di ogni anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone apposita relazione da inviare al coordinatore pedagogico dell’Azienda il quale ha il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.
Art. 10 – PERSONALE
Clausola di garanzia occupazionale art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nell’esecuzione del contratto la ditta affidataria si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l’organizzazione d’impresa della subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per i servizi, dovrà garantire la priorità a favore del personale attualmente impiegato.
Nella gestione del servizio l’aggiudicatario deve garantire il rapporto educatori / bambini stabilito dalla normativa regionale e nazionale vigente.
Il funzionamento dei servizi deve essere assicurato da personale educativo ed insegnante e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa.
Tutte le sostituzioni del proprio personale dovranno essere gestite e assicurate dall’aggiudicatario, nel rispetto dell’apertura dei servizi stabilita dal Comune.
Il personale educativo del nido e il personale insegnante delle scuole infanzia dovranno essere in possesso dei titoli di studio previsti dalle rispettive normative regionali e statali vigenti.
Titoli di studio per educatori nido d’infanzia:
Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 “Norme transitorie e finali” della L.R. 19/2016 2 in attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione) i titoli di studio previsti per l’accesso ai posti di educatore per tutti i servizi educativi per la prima infanzia (nidi, servizi domiciliari, integrativi e sperimentali), sono i seguenti:
- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell’educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26-7-2007 “Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
- diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi:
- LM - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM - 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM - 85 scienze pedagogiche;
- LM - 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”.
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.
Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso al ruolo di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data:
- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;
Xxxxxx di studio per insegnanti scuola d’infanzia :
Ai sensi della L.R. n. 62/2000 il personale insegnante per i servizi integrativi “tempo prolungato”, “centro estivo” e “sostegno handicap” presso le scuole infanzia paritarie deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell’Infanzia;
2) Diploma Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l’a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l’a.s. 2001/02, in quanto l’Istituto Magistrale è stato soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997;
3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all’insegnamento nella scuola primaria;
5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.
Il personale dovrà essere in possesso della patente B ed avere una buona conoscenza della lingua italiana.
Educatori di sostegno: gli educatori di sostegno dovranno essere in possesso di uno dei titoli sopraindicati, oltre ad un’esperienza di servizio di almeno un anno e di adeguata formazione nell’ambito della disabilità.
Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio riprovevole; deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro.
Addetti ai servizi generali e di ausiliariato:
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire, con proprio personale e con materiale igienico - sanitario (detergenti) a proprie spese, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione delle tre strutture, compresi i servizi di “TEMPO PROLUNGATO” ed il “CENTRO ESTIVO” e “CENTRO BAMBINI” nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.
Tutto il personale dell’aggiudicatario dovrà essere sempre nelle zone di lavoro, negli orari previsti per lo svolgimento dei Servizi, tenuto conto dell’organizzazione del servizio.
Il personale ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza.
Dovrà mantenere la più assoluta riservatezza su quanto eventualmente verrà a loro conoscenza durante l’orario di lavoro.
Le pulizie devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie come previsto al successivo art. 11.
Per le operazioni di pulizia l’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare materiale a norma.
Le pulizie devono essere eseguite a regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
L’aggiudicatario deve altresì svolgere i compiti relativi alla distribuzione del vitto, nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo. In particolare l’aggiudicatario deve provvedere alla preparazione dei carrelli, preparazione della colazione e della merenda, apparecchiatura dei tavoli, distribuzione della, merenda e pranzo, sparecchiatura, lavaggio e riordino delle stoviglie.
Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per garantire la necessaria collaborazione con il personale educatore nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto e dell’alzata dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno ed emergenza.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto l’aggiudicatario deve inviare all’Azienda l’elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (insegnanti, operatori e personale addetto alla preparazione del pasto), le specifiche mansioni, il titolo professionale. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d’anno scolastico deve essere comunicata all’Azienda. Il personale dovrà essere dotato di idoneo vestiario di lavoro e di necessari dispositivi di protezione.
ART. 11 - SERVIZIO DI AUSILIARIATO
Gli addetti, oltre alle operazioni di pulizia come di seguito meglio precisate, devono svolgere i servizi prescritti in relazione alle esigenze delle tre strutture fra cui:
a) provvedere alla distribuzione del pasto ed alla pulizia generale dei locali e delle attrezzature;
c) collaborare alla cura e alla vigilanza dei bambini nei momenti di maggior bisogno (pasto, risveglio, merenda, ecc.) e in attività specifiche senza sostituirsi alla figura dell’educatore.
Il servizio deve comprendere, in particolare, le seguenti prestazioni:
Operazioni giornaliere:
a) pulizia e riordino dei locali e superfici;
b) pulizia degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie, in coincidenza con i pasti serviti;
c) svuotamento dei cestini con sostituzione dei sacchetti di plastica;
d) raccolta e allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
e) lavaggio, sanificazione e disinfezione dei locali igienici (sanitari, pavimenti, arredi e superfici lavabili, con ripresa, al bisogno, di parti delle pareti piastrellate), da effettuarsi almeno due volte nell’arco della giornata e al bisogno;
f) pulizia e disinfezione con eliminazione di impronte e macchie in entrambe le facciate, di porte e spalliere e delle pareti lavabili;
g) rifacimento dei lettini;
h) riordino delle aree adiacenti la struttura;
i) lavaggio di tutti gli strofinacci, bavagli, ecc…
Operazioni settimanali:
a) pulizia, sanificazione e disinfezione dei giochi;
b) disinfezione dei cestini;
c) spolveratura ad umido degli arredi;
d) spolveratura ad umido dei davanzali interni;
e) pulizia del cortile e dei giochi esterni nel periodo di utilizzo.
Operazioni mensili:
a) pulizia dei vetri e delle finestre;
b) pulizia di tutti i davanzali interni ed esterni;
c) deragnatura.
Operazioni da espletare durante i periodi di chiusura natalizia, pasquale, estiva:
a) pulitura delle pareti lavabili, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura; pulitura mediante attrezzatura idonea, dei termosifoni;
b) lavaggio con detergente su entrambe le facce dei vetri, infissi, porte a vetri o alluminio, sopraluci di porte, divisori, ecc.;
c) pulizia lampadari e ventole.
ART. 12 - PERIODO DI PROVA
La ditta affidataria dei servizi è soggetta ad un periodo di prova di 4 mesi decorrenti dal 23/8/2017.
Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente disciplinare l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.
ART. 13 – FATTURAZIONE
Il pagamento del compenso dovuto all’aggiudicatario in relazione ai servizi effettivamente prestati dagli operatori, educatori e coordinatore avverrà, dietro presentazione di fatture mensili posticipate.
Le fatture dovranno essere corredate da una copia della “bolla di lavoro”, validata dal Coordinatore referente, indicante il nominativo dell’operatore, i giorni nei quali l’attività è stata svolta, le ore effettuate distinte per tipologia di attività svolta.
Il pagamento delle fatture verrà eseguito a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese (DFFM).
Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per difformità nell’esecuzione dei servizi da quanto previsto nel presente disciplinare, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.
Il pagamento delle somme dovute all’appaltatore avverrà, previo presentazione di regolari fatture, entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse, salvo contestazioni in atto.
CavriagoServizi non e soggetta a fatturazione elettronica e Split Payment.
ART. 14 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione. A tal fine l’aggiudicatario organizzerà i mezzi necessari all’esecuzione ed al buon funzionamento dei servizi così come dettagliatamente descritti all’art. 5 del presente capitolato, a propria cura e spese, assumendone la gestione e fornendo la mano d’opera e l’organizzazione tecnica, uniformandone la gestione e fornendo la mano d’opera e l’organizzazione tecnica, uniformandosi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dall’Azienda.
Sono ad esclusivo e totale carico dell’aggiudicatario gli obblighi descritti nella seguente elencazione che ha carattere non esaustivo:
⮚ l’organizzazione del personale utilizzato comprese le sostituzioni per le assenze;
⮚ le retribuzioni degli operatori impiegati nel servizio, oneri previdenziali, sociali ed assicurativi antinfortunistici compresi;
⮚ le imposte, le tasse e qualsiasi altra spesa derivante dall’assunzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
⮚ le spese di coordinamento;
⮚ gli oneri per le attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventive alla sicurezza (legge 81/2008 e D.M. 10/03/98) ecc. dei propri operatori.
⮚ l’obbligo di indicare uno o più responsabili del coordinamento dei servizi dati in gestione che saranno inoltre i referenti delle sostituzioni e delle emergenze in genere;
Il complesso del personale educatore, ausiliario ed estivo utilizzato deve rimanere stabile in corso d’anno, salvo dimissioni del dipendente o richieste specifiche dell’Ufficio Scuola.
L’aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, per assenze a qualunque titolo.
L’aggiudicatario si assume l’onere dell’intera sostituzione del personale mancante, facendone immediata comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune.
Le sostituzioni del personale devono essere assicurate entro il primo giorno di assenza dello stesso, provvedendo alle sostituzioni con un numero ridotto di figure jolly – che dovranno avere i medesimi requisiti professionali del personale da sostituire - il più possibile costante, che preventivamente abbiano preso conoscenza degli ambiti di lavoro e dei bambini da assistere.
Qualora il personale cessi la sua attività di lavoro, l’aggiudicatario organizza l’inserimento del nuovo operatore prevedendo un periodo di affiancamento tra il vecchio e il nuovo operatore.
Ogni sostituzione del personale deve essere tempestivamente comunicata dall’aggiudicatario all’Ufficio Scuola del Comune.
Eventuali rotazioni dovranno essere comunicate e concordate.
L’aggiudicatario ha:
⮚ L’obbligo di individuare la sede operativa ;
⮚ l’obbligo di fornire all’inizio del contratto l’elenco del personale impiegato, la qualifica e le successive sostituzioni degli operatori;
⮚ l’obbligo della fornitura di ulteriore personale educativo secondo le esigenze sviluppate e relative ai piani educativi preposti dal Coordinatore Pedagogico e monitorati in itinere dal Comune;
⮚ l’obbligo del rispetto del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
⮚ l’obbligo dell’osservanza del D.Lgs. 196/2003;
⮚ l’obbligo di rispondere dell’operato del proprio personale.
L’aggiudicatario dovrà garantire un responsabile addetto al controllo la cui reperibilità sia assicurata. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all’aggiudicatario.
ART. 15 - OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DELL’AZIENDA
E’ a carico dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”:
a. la messa a disposizione dei fabbricati con locali idonei ed attrezzati per lo svolgimento dei servizi di cui all’oggetto, secondo gli indici di recettività indicati;
b. l’adeguamento degli immobili e/o delle strutture eventualmente necessarie a seguito di norme e direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento;
c. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
d. gli oneri per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua);
e. la fornitura dei pasti per i bambini utenti;
f. la messa in disponibilità di locali spogliatoio per il personale dell’Ente gestore.
ART. 16 – ADEMPIMENTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE
L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’aggiudicatario dovrà assicurare prestazioni inerenti i servizi affidati con personale capace e fisicamente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore se società cooperativa) ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati ad suo impiego e per il quale l’impresa solleva il committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari (se dovuti) ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L’aggiudicatario è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell’Azienda, alla dimostrazione di avere provveduto a quanto sopra.
Relativamente a quanto sopra ed in particolare agli obblighi assicurativi e previdenziali, l’Ente gestore dovrà far pervenire all’Azienda, a cadenza trimestrale, la documentazione idonea per permettere l’accertamento dell’avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione, preferibilmente DM/ 10 / M2 INPS ed F24, potrà essere costituita anche da un’autocertificazione e la conseguente verifica di regolarità dell’impresa è condizione pregiudiziale alla liquidazione del primo pagamento utile.
Qualora da accertamento effettuato o da comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro risulti che l’Ente gestore non abbia ottemperato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi affidati, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperative, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l’Azienda procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi ed assegnerà all’Ente gestore il termine massimo di venti (20) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Ente gestore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora l’Ente gestore non adempia entro il termine suddetto, l’Azienda, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Ente gestore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti Previdenziali.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e cha appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell’Istituzione).
L’aggiudicatario dovrà esibire e a richiesta consegnare all’Azienda il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle norme vigenti.
La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità. Pertanto l’aggiudicatario ha l’obbligo di adottare le misure atte a limitare il
turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione in sede di valutazione dell’offerta progettuale.
L’Ente gestore è tenuto a comunicare con preavviso di almeno 9 giorni gli scioperi del proprio personale, per consentire al Comune l’organizzazione del servizio.
ART. 17 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
A sua volta l’Azienda si impegna, nei termini e modi prescritti dalla vigente normativa ad informare l’aggiudicatario sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
ART. 18 – VARIANTI AL CONTRATTO
L’Azienda si riserva la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d’asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d’asta del servizio, così come disciplinato dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016.
In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito.
Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o “ius superveniens”, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.
Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dall’Azienda all’aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.
L’Azienda si riserva di non attivare i servizi oggetto della presente gara, disciplinati nel presente disciplinare, nel caso in cui non si raggiunga un numero sufficiente di iscrizioni tali da giustificare l’erogazione del servizio medesimo. I servizi non attivati non saranno pagati.
ART. 19 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’
L’aggiudicatario è tenuto a rispondere di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto dei servizi da appaltarsi e per l'intera durata dell’appalto, tenendo al riguardo sollevati l’Azienda ed il Comune da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei loro confronti.
L’aggiudicatario dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all’Azienda prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto.
A tale riguardo l’impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) che dovrà recare espresso richiamo alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’affidamento, come descritti nel presente capitolato d’oneri e dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
− € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
− € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
− € 1.000.000,00 per danni a cose. L’assicurazione dovrà inoltre prevedere:
− l’estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, della ditta aggiudicataria, che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento delle attività che formano oggetto dell’appalto.
Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere prodotta all’Azienda prima della sottoscrizione del contratto.
Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Art. 20 – CONTROLLI
L’Azienda Speciale, avvalendosi in particolare del Servizio Scuola, si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli, qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato. A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l’inosservanza di quanto prescritto con il presente atto, al quale la ditta appaltatrice deve rispondere, in forma scritta, entro il termine massimo di 10 giorni.
E’ fatto altresì obbligo alla ditta appaltatrice di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l’Azienda Speciale faccia richiesta.
Art. 21 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Le penali vengono così articolate:
1. In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Azienda a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli onori connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. Mancata comunicazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 26/05/1997 n. 152 € 200,00;
3. Nel caso di accertamento di un precario stato di pulizia di una struttura derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, l’Azienda avrà la facoltà di richiedere all’aggiudicatario una serie di interventi di “ripristino”. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all’impresa e rese dalla stessa nel temine di 5 giorni dalla notifica. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria e prevista per la rispettiva categoria di locali;
4. Mancato invio dell’elenco iniziale riportante il personale impiegato (titolare e sostituti): penale € 1.000,00;
5. Mancata sostituzione del personale: penale pari ad € 200,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;
6. Inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei commi detti in precedenza: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
L’Azienda avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell’aggiudicatario inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto del contratto.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Azienda.
L’importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Azienda potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
L’Azienda Speciale provvede a contestare le violazioni rendendole note alla ditta appaltatrice via pec o con lettera raccomandata AR, entro il termine di giorni 15, dalla data in cui si è verificata la violazione stessa o dalla data in cui l’Azienda Speciale ne abbia avuto notizia. La ditta appaltatrice entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita a discarico. Qualora l’Azienda Speciale ritenga accertate le violazioni, comunica alla ditta appaltatrice le proprie determinazioni definitive, detraendo dal corrispettivo del servizio, ovvero dal deposito cauzionale, gli importi dovuti a titolo di penale. Il pagamento della penale non esonera l’impresa dall’obbligo del risarcimento di eventuali danni riferibili alla violazione contestata.
Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È vietata alla ditta affidataria la cessione, anche parziale, del contratto ed il subappalto, totale o parziale, del servizio.
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda speciale CavriagoServizi potrà inoltre risolvere di diritto il contratto per le casistiche previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
1) qualora l'aggiudicatario si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art.80, comma 1, del Dlgs.50/2016;
2) qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato per violazioni degli obblighi derivanti dalla mancata attuazione delle norme o dei trattati europei o per una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti Dlgs 50/16;
3) nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione e per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
4) qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
5) qualora siano intervenute sentenze di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Dlgs 50/16;
6) gravi e ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, come da capitolato, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza degli utenti,
7) per gravi violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti,
8) quando abbandoni l’appalto, ceda ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato e successivo contratto;
9) quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
10) per inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.10.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all’amministrazione comunale per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Si procederà inoltre all’incameramento della cauzione.
Nel caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio, fino all’attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.
Al contratto che L’Azienda stipulerà con l’aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.
Art. 24 – CAUZIONE E GARANZIA FIDEIUSSORIA
La ditta concorrente, a corredo dell’offerta, ai sensi dall’art. 93 D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e con le modalità previste ai commi 2 e 3, dovrà produrre una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto presunto a base di gara.
L’aggiudicatario a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti deve costituire deposito cauzionale con le modalità previste dall’ dell’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n.50 /2016.
Sono consentite le riduzioni della cauzione provvisoria e della garanzia definitiva previste. dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs n.50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato , in sede d’offerta, il possesso dei relativi requisiti che dovranno essere documentati con le
certificazioni in copia autenticata ovvero sostituite da dichiarazioni resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino a un massimo dell’80% dell’iniziale importo. L’ammontare residuo della garanzia verrà svincolato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n.50/16.
Art. 25 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In specifico l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari e postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma del citato articolo 3.
Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, coordinato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.
Art. 26 – TARIFFE E REVISIONE DEL PREZZO
Le tariffe dei servizi educativi sono determinate da CavriagoServizi ed approvate dalla Giunta Comunale. Alla riscossione delle rette mensili provvederà direttamente CavriagoServizi.
L’importo della gara aggiudicato in sede di offerta sarà oggetto di revisione annuale dei prezzi a decorrere dal 01/09/2018. L’adeguamento viene calcolato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (per le famiglie di operai e impiegati) rilevato a livello nazionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con riferimento mese di gennaio di ciascun anno, rispetto a quello di gennaio dell’anno precedente.
La richiesta di adeguamento ISTAT deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo all’aggiudicazione.
ART. 27 – CONTESTAZIONI
L’Azienda farà pervenire per iscritto all’aggiudicatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel presente disciplinare.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dall’Azienda al coordinatore referente dell’aggiudicatario si intendono come presentate direttamente allo stesso.
ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E INCOMPATIBILITÀ
Il personale e i collaboratori dell’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cavriago La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di appalto.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle disposizioni della legge 30/06/2003 n. 196, i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.
La ditta è tenuta all'osservanza delle norme in materia di privacy, T.U. D. Lgs. 196/2003, indicando specificamente il responsabile della privacy. La ditta si impegna a mantenere la riservatezza, nel
rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione.
Art. 30 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
Art. 31 – SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico notarile informatico.
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d’appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del soggetto aggiudicatario.
La ditta, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.
La stipula del contratto è subordinata a:
- accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo alla ditta affidataria;
- acquisizione della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC);
- prova documentale di tutti i requisiti previsti di accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
- costituzione della cauzione definitiva;
- versamento delle spese contrattuali compresi gli oneri fiscali;
- presentazione delle polizze assicurative come da precedente articolo e delle relative quietanze.
Costituiscono parte integrante dei contratti, anche se non materialmente allegati: l’offerta dell’impresa e la relativa documentazione tecnica, il presente capitolato ed inerenti allegati firmati per accettazione.
Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Azienda Speciale.
Art. 32 – NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Azienda Speciale appaltante. In particolare il presente appalto è soggetto al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.
Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
L’Azienda Speciale si riserva infine la facoltà di rivedere il presente capitolato d’appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento dei servizi, a tutela dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.
Il presente capitolato speciale d’appalto ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.
Art. 33 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento di gara e Direttore dell’esecuzione: Avv. Xxxxx Xxxxxxx tel. 0000 000000 - email x.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx