CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO – PROVINCIA DI UDINE SCRITTURA PRIVATA
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO – PROVINCIA DI UDINE SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA “COMUNITA’ SOLIDALE ANTEAS” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOLIDALE “PULMINO AMICO”.============
Con la presente Scrittura Privata =================
T R A I S I G N O R I:
1) nato/a a
il – Codice Fiscale -
nella sua qualità di Segretario comunale - domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Viale Europa n. 26 - C.F. 83000710307 -, il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto ed interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, di seguito denominata semplicemente “Comune”;============================
2) nato/a a
il – Codice Fiscale -
il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto ed interesse dell’Associazione di volontariato che rappresenta “ ” iscritta nel registro unico del terzo settore n.
del , avente sede a
, via ,
e C.F. , di seguito
denominata “Associazione”;=========================
PREMESSO
- Che con determina n. del
si è ritenuto di affidare all’associazione
la gestione del progetto solidale “Pulmino amico” per il triennio 2023-24-25;===============================
- Che con il medesimo atto è stato approvato il modello di convenzione;============================
- Che il “Comune”, per lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell’apporto dell’ “Associazione”, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal “Comune”;====================
RICHIAMATI
l’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede “… I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali” secondo il principio di sussidiarietà orizzontale;======================
l’art. 11 L.241/90 e il D.Lgs.117/2017;=========
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le parti, come sopra intervenute,==============
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Oggetto
1. Il “Comune” affida alla “Associazione” lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
1) ricerca degli autisti volontari e costituzione del gruppo locale, anche in collaborazione con associazioni del territorio;=================
2) attivazione di un call – center per raccogliere e gestire le richieste di trasporto;===================================
3) servizio di trasporto con la presenza di autisti volontari, muniti di tesserino di riconoscimento, in orari da concordare in base al numero e alla disponibilità dei volontari;
4) le tipologie generali di “Pulmino Amico” sono suddivise in livelli di priorità, come di seguito riportato, in ogni livello saranno
preferiti i trasporti collettivi rispetto agli individuali:=============================
a) 1° livello di priorità - trasporti individuali o collettivi per effettuare visite mediche o terapie presso strutture ospedaliere o centri medici pubblici o convenzionati, secondo prescrizione medica;======================================
b) 2° livello di priorità - trasporti individuali o collettivi per accedere a centri diurni o di socializzazione per anziani;=====================================
c) 3° livello priorità - trasporti individuali o collettivi per lo svolgimento di attività della vita quotidiana(casa/supermercato, casa/chiesa, casa/farmacia, casa/cimitero etc.);==========
5) svolgimento del ruolo di coordinamento, tramite individuazione di un soggetto in possesso di capacità idonee, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: coordinamento dei volontari con organizzazione dei turni e delle assegnazioni dei trasporti prenotati, sostituzione degli assenti, fungere da referente per l’Ufficio Pubblica
istruzione, Politiche giovanili, Welfare,
politiche giovanili e funzioni sociali comunali con il quale verranno effettuati incontri di verifica e di monitoraggio del servizio;=====================================
6) cura dell’automezzo utilizzato, provvedendo al controllo dello stesso e alla pulizia/sanificazione prima dell’utilizzo;====
7) segnalazioni tempestive per eventuali problemi alla funzionalità del mezzo;==================
8) monitoraggio del servizio svolto tramite invio mensile al Comune di report relativi al numero e alle caratteristiche delle richieste soddisfatte e ai chilometri percorsi;=========
2. Il servizio “Pulmino Amico” dovrà prevedere il prelievo al domicilio o in luogo diverso, precedentemente segnalato dall’utente richiedente il servizio. Non è previsto il servizio di accompagnamento da parte dei volontari ma su richiesta dell’utente può essere previsto il trasporto dell’accompagnatore dell’utente (familiare o altra persona designata).=============
ART. 2 - Modalità di svolgimento delle attività
1. L’accesso al servizio è gratuito e garantito, in base al numero di volontari disponibili, a tutti i
cittadini ultrasessantacinquenni e/o disabili che hanno esigenze di mobilità e/o adulti che si trovano in una situazione di fragilità per motivi sociali e/o sanitari, eventuali deroghe potranno essere concesse su richiesta dei Servizi sociali. Per le persone già in carico ai servizi sociali l’associazione dovrà coordinarsi con l’assistente sociale.===========================================
L’accesso al servizio è ammesso previa iscrizione da presentarsi all’ufficio servizi sociali e sarà disciplinato dalle Linee operative che saranno concordate tra l’associazione selezionata e l’Amministrazione comunale.========================
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali: in tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.==============================
ART. 3 - Obblighi del “Comune”
1. Il “Comune” garantirà:
la messa a disposizione dei seguenti veicoli:
Fiat Punto targata EG 567 GM
- Dacia DOKKER EZ 374 PR
- Furgone Iveco targato DS 738 XN, a nove posti appositamente attrezzato con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle;
- Fiat Doblò Cargo GC 904 GL, appositamente attrezzato per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle;
la copertura economica delle spese relative alla gestione dei veicoli e di seguito elencate: premio assicurativo R.C.A., tassa di proprietà e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo;====================
la fornitura di carburante per tutta la durata della convenzione;============================
L’Amministrazione comunale riconoscerà all’Associazione un rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di € 3.000,00 all’anno, come specificato all’art. 5 della presente convenzione.=============
L’Amministrazione garantirà la pubblicizzazione del servizio e collaborerà con l’associazione alla sensibilizzazione della comunità per l’adesione di nuovi volontari.===================================
Il “Comune” si impegna a:
controllare e verificare periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla “Associazione” attraverso incontri/relazioni su semplice richiesta dell’ “Associazione”.===
fornire ogni tempestiva informazione utile per l’espletamento delle attività individuate nell’art.1 della presente Convenzione.========
ART. 4 - Obblighi della “Associazione”
1. L’ “Associazione” si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:==========================
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 8;==============
il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell’utente, della privacy, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;===========================
la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione; ==========
selezione degli autisti volontari;============
coordinamento e supporto al gruppo di volontari, anche mediante collaborazione con soggetti del territorio;
la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;========================
i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione, con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni;========================
la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, nelle modalità previste dalla normativa vigente sulle Organizzazioni di volontariato, tenendo indenne il “Comune” da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività in parola in caso di dolo o colpa grave o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente convenzione.==================================
Prima dell’avvio del servizio dovranno essere forniti:===========================================
1) elenco dei volontari impiegati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale);====
2) nominativo e recapito del coordinatore;=========
3) copia quietanza pagamento polizza assicurativa.=
ART. 5 - Rimborso delle spese
1. Il “Comune” riconosce un rimborso spese di entità pari a massimo Euro 3.000,00 annui. Le spese rimborsabili e da rendicontare sono:==============================================
gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l’ “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 - Codice del Terzo settore;=====================
le spese sostenute a livello locale per la formazione, l’aggiornamento e l’equipaggiamento dei volontari impegnati nella realizzazione del servizio;=============
le spese che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente (a titolo esemplificativo: ticket parcheggi, consumazioni in caso di soste prolungate, etc.) per i servizi resi a favore dell’utenza;====================
le spese generali per la gestione del servizio quali ad esempio: lavaggio/sanificazione
automezzo, servizio Telepass e spese telefoniche e di cancelleria;=================
altre spese, qui non previste, potranno venire rimborsate previa valutazione di congruità e coerenza con il servizio reso.================
2. Il rimborso spese verrà liquidato in due momenti:
- acconto di € 500,00 entro il 28 febbraio di ogni anno di vigenza della Convenzione;
- un secondo acconto di € 500,00 potrà venire riconosciuto, solo su richiesta, da valutare in base all’andamento del servizio.===================
- saldo entro il 30 gennaio dell’anno successivo al servizio reso, previo invio del rendiconto delle spese rimborsabili per lo svolgimento del servizio, sottoscritto dal rappresentante legale dell’ “Associazione”;====================================
L’“Associazione” dichiara di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, art. 3 e s.m.i.=================
Il pagamento viene effettuato mediante emissione del mandato di pagamento da parte del Tesoriere comunale con accredito sul conto intestato a:
IBAN: persone
delegate ad operare su di esso sono:
3. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla “Associazione” sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017
- Codice del Terzo settore -.======================
ART. 6 - Rendicontazione
1. La liquidazione a saldo del contributo dovrà essere preceduta dalla presentazione del rendiconto delle spese rimborsabili per lo svolgimento del Servizio e indicate all’art. 5 – 1° comma.=============================================
2. La documentazione dovrà essere indirizzata al Comune di Lignano Sabbiadoro Ufficio Servizi Scolastici xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx oppure inviata tramite PEC all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx.===========
ART. 7 - Durata
1. La Convenzione decorre dal 01/02/2023 e fino al 31/12/2025.======================================
ART. 8 - Risoluzione del rapporto
1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all’altra nel termine di almeno 3 (tre) mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.====
2. Nel caso in cui il “Comune” accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla “Associazione” le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall’ “Associazione” qualora venga riscontrata l’inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all’art.3.==
3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all’altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento ovvero la restituzione delle somme già ricevute e non utilizzate.=========================
ART. 9 - Sospensione o riduzione del servizio
1. L’ “Associazione” ha l’obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, ogni sospensione o riduzione del servizio.==========================================
ART. 10 - Clausola compromissoria
1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.=======================================
2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio
arbitrale con sede in Udine.=======================
3. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l’intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.===========
ART. 11 - Foro competente
1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Udine.=======================
ART. 12 - Registrazione della Convenzione
1. La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro
in virtù del disposto dell’art.8 della L. n.266/1881 e verrà registrata solo in caso d’uso.
ART. 13 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività di
volontariato.======================================
Letto, approvato e sottoscritto a Lignano Sabbiadoro il .================
PER IL COMUNE PER L’ASSOCIAZIONE