COLLEGIO DI COORDINAMENTO
COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai signori:
(CO) LAPERTOSA Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) GRANATA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore: DE XXXXXXX Xxxxxx del 26/04/2021
FATTO
Con ricorso in data 26/11/2020, la ricorrente ha esposto:
— di aver stipulato con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, poi estinto anticipatamente;
— di aver presentato reclamo all’intermediario chiedendo il rimborso del complessivo importo di € 1.693,42 a titolo di restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi versati anticipatamente e non maturati per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso e di € 100,14 a titolo di restituzione della “penale d’estinzione”;
— che “la penale d’xxxxxxxxxx, di cui si chiede la restituzione integrale, risulta addebitata in violazione dell’articolo 125 sexies TUB, comma 3, lettera D”;
— che l’intermediario aveva riscontrato il reclamo offrendole la somma di €1.693,42. Insoddisfatta del riscontro dato dall’intermediario al reclamo, la ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto alla restituzione di tutti gli importi indicati nel reclamo stesso, oltre interessi legali.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha affermato che il finanziamento è stato concluso prima che entrasse in vigore l’art. 125-sexies TUB; ha ribadito l’offerta dell’importo complessivo di € 1.714,06, di cui € 1.176,05 a titolo di restituzione della quota non maturata delle “commissioni intermediario incaricato”, € 78,83 a titolo di restituzione della quota non maturata degli “oneri e spese istruttorie”, € 439,18 a titolo di rimborso del “premio assicurativo” e € 20,00 a titolo di rimborso delle spese per la presentazione del ricorso. Ha affermato, altresì, che la penale di estinzione anticipata è stata correttamente applicata per cui non deve essere restituita.
Su quest’ultimo punto, ha fatto presente che in relazione al contratto di cui trattasi, in quanto antecedente all’entrata in vigore dell’art. 125-sexies TUB, troverebbe applicazione la Delibera CICR 8 luglio 1992, art. 3, comma n.1, in cui era previsto che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”. Risulterebbe pertanto la natura novativa e non ricognitiva dell’art. 125-sexies introdotto dal D. Lgs. n.141/2010. Ha precisato inoltre che nell’art. 9 del regolamento contrattuale, conformemente alla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto, è previsto per il caso di anticipata estinzione un “compenso pari all’1% del capitale residuo”. Ciò premesso, l’intermediario ha chiesto che sia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, nonché il rigetto della domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata.
La ricorrente, in replica alle controdeduzioni dell’intermediario, si è limitata a confermare di aver ricevuto dall’intermediario la somma di € 1.714,06.
DIRITTO
1. Con Ordinanza n. 8701 del 30 marzo 2021, il Collegio di Milano, preso atto del rimborso parziale disposto dall’intermediario a favore della ricorrente, ha rimesso a questo Collegio di Coordinamento l’esame del ricorso limitatamente alla residua questione riguardante l’indennizzo preteso dall’intermediario ai sensi dell’art.125-sexies, comma 2, del T.U.B. Preliminarmente, con riguardo all’eccezione sollevata dall’intermediario circa l’asserita inapplicabilità al contratto di cui trattasi del disposto dell’art.125-sexies, nell’Ordinanza rileva che i Collegi territoriali, per consolidato orientamento, ritengono che la suddetta norma trovi applicazione rispetto a contratti di finanziamento stipulati in periodo
antecedente all’introduzione della citata norma, che risultino tuttavia estinti successivamente all’entrata in vigore della stessa, come è appunto avvenuto nella fattispecie oggetto del ricorso. Al riguardo, evidenzia numerosi precedenti giurisprudenziali dell’ABF fra cui la decisione del medesimo Collegio remittente n.10497 del 29/11/2016 nella quale, a sostegno di tale orientamento, si richiama in linea di principio anche la decisione del Collegio di Roma n. 1384 del 25 febbraio 2015 “secondo cui ‘il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei rapporti (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cassazione 15 gennaio 1996, n. 267; 31 marzo 1983, n. 2351) e ne modifichi l’assetto con effetto ex nunc, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; 28 marzo 2002, n.4490; 31 gennaio 2006, n. 2140). Né d’altro canto è revocabile in dubbio che la disciplina del credito al consumo, di cui il citato art. 125-sexies costituisce parte integrante, si applichi anche ai prestiti concessi, come nel caso di specie, a fronte della cessione del quinto dello stipendio o pensione’. Si richiamano altresì, in senso conforme, le decisioni n.1215/2017, n. 5382/2017 e n. 873/2018.
2. Ciò premesso, nell’Ordinanza si passa, più specificamente, all’esame della questione controversa riguardante l’applicazione dell’indennizzo per l’estinzione anticipata previsto dal contratto e dall’art. 125-sexies, commi 2 e ss., facendo presente che la ricorrente ne contesta l’applicazione sostenendo che l’importo da lei corrisposto in sede di estinzione anticipata è inferiore a € 10.000, che costituisce la soglia al di sotto della quale l’art. 125- sexies, comma 3, lett. d), esclude l’indennizzo stesso. Sul punto, il Collegio remittente osserva che, in base al conteggio di estinzione anticipata si ricava che l’indennizzo in questione è stato applicato dall’intermediario sull’ammontare del capitale residuo, superiore a € 10.000, benché la somma effettivamente versata dalla parte ricorrente risulti inferiore a tale importo per effetto dello “storno della quota non maturata delle commissioni finanziarie”. Osserva altresì che “ove, poi, si considerassero “retroattivamente” le ulteriori somme riconosciute come dovute e restituite dall’intermediario nel corso del procedimento, l’importo effettivamente rimborsato dalla parte ricorrente per estinguere il finanziamento risulterebbe ancor più lontano dalla soglia fissata dall’art. 125-sexies, comma 3, lett. d), del TUB”. Rileva ulteriormente che tale ultimo comma della norma citata prevede che l’indennizzo per l’estinzione anticipata non è dovuto “[…] d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a
10.000 euro”. Tale disposizione renderebbe necessario accertare che cosa deve intendersi per “debito residuo”. Nell’Ordinanza si sottolinea come la genericità di quest’ultima espressione legittimerebbe almeno due diverse interpretazioni: quella sostenuta dall’intermediario per cui il “debito residuo” corrisponde alla quota capitale del finanziamento ancora a scadere alla data dell’estinzione anticipata; diversamente, si potrebbe invece sostenere che il “debito residuo” altro non sia che il netto che il consumatore deve pagare una volta dedotta dal capitale a scadere la quota non maturata delle commissioni e degli altri oneri suscettibile di restituzione.
In proposito, il Collegio remittente osserva che la scelta tra tali possibili interpretazioni non è agevolata dal tenore letterale dell’art. 16, comma 4, della direttiva 2008/48/CE, al quale l’art. 125-sexies, comma 3, del TUB ha dato attuazione. La norma europea, infatti, non utilizza gli stessi termini di quella italiana, ma stabilisce in modo altrettanto generico che “gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 EUR in dodici mesi”.
Nell’Ordinanza si evidenzia che dal confronto tra la norma di legge italiana e quella europea si può quindi unicamente ricavare – almeno in via di prima approssimazione – che l’espressione “debito residuo” utilizzata dal legislatore nazionale italiano sia un sinonimo della locuzione “importo del rimborso anticipato” che compare nella direttiva (o “amount of the early repayment” nella versione inglese della direttiva stessa).
3. Nell’Ordinanza, si osserva ulteriormente che neppure l’esame dei lavori preparatori che hanno preceduto l’emanazione della direttiva fornisce elementi ermeneutici risolutivi ai fini che in questa sede interessano. Occorre infatti considerare che il limite di € 10.000 non compare nella disciplina dell’estinzione anticipata contenuta nella prima proposta formulata dalla Commissione nel 2002 [COM (2002) 443 def. dell’11/09/2002, in GUCE n.
C 331 E/200
del 31/12/2002]. Infatti:
— il considerando 21 della proposta prevedeva che “al consumatore [dovesse] essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi”; il medesimo considerando stabiliva inoltre che, “in tal caso, […] il creditore [dovesse] poter esigere unicamente un indennizzo equo e obiettivo, a patto che il rimborso comport[asse] per lui un'effettiva perdita economica”;
— il par. 2 dell’art. 16 della medesima proposta consentiva al creditore di esigere un indennizzo “unicamente nella misura in cui [esso fosse] obiettivo, equo e calcolato sulla base di principi attuariali”; il seguito del paragrafo prevedeva tre casi nei quali l’addebito dell’indennizzo non era consentito e, più precisamente, che non poteva “essere reclamato alcun indennizzo:
a) per i contratti di credito per i quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno;
b) se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito;
c) per i contratti di credito che prevedono il pagamento di spese e interessi senza ammortamento del capitale, ad eccezione dei contratti di credito di cui all'articolo 20” [cioè, i contratti di credito che prevedono la ricostituzione del capitale, n.d.r.];
— la relazione che accompagnava la proposta di direttiva precisava che la disciplina proposta dalla Commissione era volta ad assicurare il bilanciamento “tra i vantaggi per il consumatore e gli svantaggi per il creditore” e limitava, questi ultimi, a quelli derivanti dalla “gestione del rimborso anticipato e [dal] reinvestimento dei capitali ricevuti” a condizioni meno vantaggiose per il creditore stesso rispetto a quelle del finanziamento estinto anticipatamente;
— la medesima relazione evidenziava che “il metodo [di calcolo dell’indennizzo doveva] essere oggettivo e permettere di rilevare automaticamente i casi nei quali l'indennizzo non si [sarebbe applicato], in particolare nei casi di condizioni al rialzo, nei quali tale indennizzo [avrebbe dovuto] essere negativo e garantire, in realtà, un beneficio per il consumatore” e che “si rispetta[va] pienamente, in questo caso, il principio dell'’equità attuariale’ che consent[iva] di prendere meglio in considerazione i punti di vista delle due parti”.
4. Nell’Ordinanza, si sottolinea che sulla proposta della Commissione si esprimeva il Comitato economico e sociale europeo con un Parere del 17/07/2003 (in GUCE n. C 234/1 del 30/09/2003), che tuttavia non prendeva posizione sul profilo che rileva in questa sede.
Il 20/04/2004 il Parlamento europeo approvava in prima lettura la proposta di direttiva come emendata a seguito del dibattito assembleare (v. la risoluzione legislativa e la posizione del Parlamento pubblicate entrambe in GUCE n. C104E/233 del 30/04/2004); per quanto in questa sede interessa, il testo approvato dal Parlamento non conteneva alcuna modifica rispetto al testo originario proposto dalla Commissione. In pari data,
quest’ultima esprimeva il proprio accordo parziale sulla proposta emendata approvata dal Parlamento.
Il 28/10/2004 la Commissione interveniva sulla prima proposta di direttiva, recependo parzialmente gli emendamenti prospettati dal Parlamento [COM(2004) 747 final]. Le modifiche introdotte dalla Commissione in quella sede non modificavano il par. 2 dell’art.16, nel frattempo rinumerato e divenuto il 13, e, quindi le tre ipotesi di esclusione dell’indennizzo previste dalla proposta originaria e sopra riportate.
Dopo l’ulteriore esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il 07/10/2005 la Commissione approvava una nuova proposta modificata [COM (2005) 483 def.], che veniva rettificata il 23/11/2005 [COM (2005) 483 def./2]. Le modifiche apportate in quella sede alla disciplina dell’indennizzo erano, per quanto in questa sede interessa, limitate all’eliminazione dell’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 16, par. 2, lett. c), dell’originaria proposta della Commissione. Anche in questo caso, pertanto, non è dato rinvenire nella nuova formulazione alcun riferimento ad un’esclusione del diritto del creditore di chiedere l’indennizzo qualora l’importo restituito fosse inferiore ad una determinata soglia.
Il 20/09/2007 il Consiglio europeo approvava la posizione comune (CE) n. 14/2007 (in GUCE n. C 270/E), nella quale si affermava che, “pur riconoscendo ai consumatori il diritto di rimborsare anticipatamente un credito, il Consiglio ha convenuto di limitare il diritto concesso ai creditori ad un indennizzo per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato (paragrafo 2).
L'indennizzo si applicherà soltanto se:
o riguarda contratti di credito a xxxxx debitore fisso,
o il tasso di interesse di riferimento applicabile è diminuito dal momento della conclusione del contratto di credito al momento del rimborso anticipato.
L'indennizzo è ulteriormente limitato all'1 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo (o lo 0,5 % se il rimborso ha luogo nel corso dell'ultimo anno di validità del contratto di credito) e non può superare l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato se il rimborso anticipato non avesse avuto luogo.
È stato inoltre lasciato agli Stati membri un margine di flessibilità per fissare nella legislazione nazionale la soglia sotto la quale non è dovuto alcun indennizzo. L'importo del rimborso anticipato non può superare i 10 000 EUR in 12 mesi (paragrafo 4)”.
Il testo della proposta di direttiva che accompagna la posizione comune del Consiglio prevedeva per la prima volta quanto segue:
— al considerando 38 che “agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero per esempio tenere conto dell'importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato”;
— all’art. 16, par. 4, che “gli Stati membri possono prevedere che il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10 000 EUR in 12 mesi”;
Il giorno successivo, 21/09/2007, la Commissione emanava la comunicazione al Parlamento europeo concernente la posizione comune adottata dal Consiglio [COM(2007) 546 def.]. Si legge in tale documento che, “riguardo al rimborso anticipato (articolo 16), il Consiglio ha introdotto la possibilità per il creditore di esigere in tal caso, a certe condizioni, una compensazione. Gli Stati membri possono stabilire per l'importo del rimborso anticipato una soglia, non superiore a 10 000 euro, al di sotto della quale il creditore non ha diritto a una compensazione. La compensazione non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato se il tasso è fisso per più di un anno; in caso contrario, non può superare lo 0,5%. Inoltre, il creditore non ha diritto a una compensazione se il tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea è aumentato tra la data della stipulazione del contratto e la data del rimborso anticipato. La Commissione ritiene che l'armonizzazione del calcolo della compensazione sia utile ai fini della realizzazione del mercato interno e che le condizioni stabilite dal Consiglio non riducano la tutela offerta ai consumatori. Tuttavia, la Commissione avrebbe preferito una maggiore armonizzazione su questo punto”.
5. Dopo la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16/01/2008 sulla posizione comune del Consiglio e quella del medesimo Parlamento adottata in pari data, che confermava il testo uscito dal Consiglio con ulteriori emendamenti, la direttiva veniva definitivamente approvata dal Consiglio in seconda lettura (il 07/04/2008) e promulgata il 23/04/2008.
A completamento di quanto precede, nell’Ordinanza si ritiene opportuno evidenziare che la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 2008/48/CE del 14 maggio 2014 [COM (2014) 259 final] non fa menzione della
soglia di € 10.000 sopra richiamata, né della sua applicazione nei diversi stati membri, né delle modalità per verificarne il rispetto.
Per altro verso, non risulta che alcuna questione inerente all’interpretazione del par. 4 dell’art. 16 della direttiva sia mai stata rimessa alla Corte europea di giustizia.
6. Sul piano normativo nazionale, il Collegio remittente rileva che le disposizioni del 29/07/2009 della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non disciplinano le modalità di calcolo dell’indennizzo, ma si limitano a prevedere che la facoltà del finanziatore di esigerlo e che le relative modalità di calcolo siano indicate nei documenti di trasparenza precontrattuali relativi ai finanziamenti ai consumatori.
Solo recentemente la Banca d’Italia è intervenuta sul tema con la comunicazione prot.154964/2018 in materia di operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nella quale si afferma che “si considera buona prassi non richiedere ai clienti forme di indennizzo ex art. 125-sexies TUB in caso di estinzione anticipata dei contratti, almeno nei casi in cui, a seguito dell’estinzione, si accenda un nuovo finanziamento CQS con lo stesso operatore”.
7. Quanto a eventuali precedenti giurisprudenziali sul punto, nell’Ordinanza si rileva che non sembrano sussistere specifiche pronunce del giudice ordinario.
Invece sottolinea la presenza di un consolidato indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali dell’ABF nel senso che “al fine dell’applicazione dell’art. 125-sexies TUB debba prendersi come riferimento la somma dovuta al netto di ogni costo e ogni onere non maturato per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento, compresi gli oneri assicurativi, non anche la somma dovuta al lordo delle restituzioni che sono dovute per effetto dell’estinzione anticipata, in ciò tenendo in considerazione le somme che effettivamente l’intermediario è tenuto a rimborsare al cliente per effetto dell’estinzione anticipata ancorché queste non siano state erroneamente computate nel conteggio estintivo” (così, tra le molte, la decisione dello stesso Collegio di Milano n. 16645/2019; conf. le decisioni
n. 11373/2020 e n. 18815/2020 del medesimo Collegio).
8. Il Collegio remittente osserva tuttavia che in base al tenore letterale dell’art. 125-sexies, comma 3, lett. d), del TUB, si potrebbe ipotizzare anche una diversa interpretazione, nel presupposto che “l’importo rimborsato anticipatamente” possa essere uguale “all’intero
xxxxxx residuo”, che in un finanziamento con piano di rimborso rateale – come quello di cui ci stiamo occupando – dovrebbe corrispondere al capitale ancora a scadere. La circostanza che il riferimento “all’intero debito residuo” non sia presente nell’art. 16, comma 4, lett. a), della direttiva 2008/48/CE potrebbe indurre a ritenere che, esercitando la facoltà rimessagli da quello comunitario, il legislatore nazionale possa aver interpretato nel senso che si è appena richiamato la nozione di “importo del rimborso anticipato” contenuta nella direttiva stessa. In questa direzione sembra orientata la prassi comunemente seguita dall’industria, che – come si è verificato nel caso di specie – applica l’indennizzo di cui trattasi se il capitale a scadere al momento dell’estinzione anticipata supera la soglia di € 10.000, a prescindere dal fatto che l’importo che il consumatore deve poi effettivamente pagare risulti inferiore per effetto della compensazione determinata dal rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli altri oneri.
Un indirizzo interpretativo non si ricava neppure nella Relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/48/CE trasmesso dal Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 10 giugno 2010 (Atto n. 225). Si legge, infatti, in tale relazione che “rispetto alle discrezionalità previste dal par. 4 [dell’art.16 della direttiva], lo schema proposto si muove nella medesima prospettiva lungo la quale si è mosso negli ultimi anni il legislatore italiano nelle materie affini dei contratti bancari (conto corrente, aperture di credito, mutui ipotecari), ossia quella di agevolare il più possibile l’estinzione anticipata; si è cercato, dunque, di evitare che gli adempimenti burocratici connessi al pagamento di somme non elevate o l’applicazione di disposizioni complesse possano in futuro ostacolare nei fatti l’esercizio del diritto all’estinzione; per queste ragioni:
— ci si è avvalsi della possibilità di escludere l’indennizzo quando questo abbia un importo contenuto (la soglia di esenzione potrebbe variare tra 5.000 e 10.000 euro, somme che darebbero diritto a un indennizzo massimo pari, rispettivamente, a 50 e 100 euro);
— non ci si è avvalsi della facoltà di consentire al creditore di chiedere il risarcimento del maggior danno”.
9. In conclusione, il Collegio remittente, considerata la genericità del tenore letterale dell’art. 125-sexies, comma 3, lett. d), del TUB, l’assenza di norme secondarie che ne precisino il contenuto e l’esistenza di una prassi applicativa degli intermediari spesso non allineata al sopra richiamato indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali dell’ABF, ritiene opportuna la rimessione al Collegio di Coordinamento della questione se il “debito residuo”
oggetto di restituzione anticipata menzionato nel citato art. 125-sexies, comma 3, lettera d), TUB, debba essere calcolato al lordo o al netto della “riduzione del costo totale del credito” cui il consumatore ha diritto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 125-sexies TUB.
10. Dall’ampia attività ricognitiva svolta nell’Ordinanza, risulta che il quadro normativo comunitario non offre spunti interpretativi utili a risolvere in modo inequivoco i dubbi interpretativi esposti dal Collegio remittente. Tra le espressioni più significative adottate dalla direttiva 2008/48 CE, si evidenzia il disposto dell’art. 16 (Rimborso anticipato) in cui, al comma 2, si legge: “L'indennizzo non può superare l'1 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo”.
Nel successivo comma 4 si precisa che: “Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi”.
Nel Considerando (39) si accenna al metodo di calcolo dell’indennizzo, ritenendo che “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato”.
Nel successivo Considerando (40) si forniscono ulteriori ragguagli in linea di principio, precisando che: “Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero per esempio tenere conto dell'importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato”.
Sotto altro profilo, a conferma di quanto indicando nell’Ordinanza, non risulta che la questione interpretativa sia stata sottoposta al vaglio della Corte di giustizia. Si può solo osservare che nella sentenza 11 settembre 2019 (causa C-383/18), nota come “sentenza
Lexitor”, la Corte accenna al tema dell’indennizzo, osservando (nel par. 34): “Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest’ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l’articolo16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall’altro lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”. Precisa altresì (35) : “Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”. Si tratta di precisazioni che tuttavia non offrono spunti interpretativi determinanti ai fini della soluzione dei dubbi espressi dal Collegio remittente.
11. Come già rilevato dal Collegio remittente, sul tema non si rinvengono specifici precedenti nella giurisprudenza del giudice ordinario, mentre la giurisprudenza dell’Arbitro mostra un orientamento pressoché univoco, nel senso che la misura dell’1 per cento, ai fini della determinazione dell’”equo” indennizzo, debba essere calcolata sul capitale residuo al netto non soltanto delle somme già detratte nel conteggio estintivo, ma sul “debito residuo come ricalcolato da questo Arbitro secondo gli importi indicati dalla tabella sopra indicata” (v. dec. n. 8414/2020 Collegio Roma; conf. dec. n. 8539/2021; nello stesso senso, cfr. Collegio Milano con le decisioni n. 16645/2019, n. 11373/2020 e n. 18815/2020; Coll. Bari, n. 9307/2018. Difforme, Coll. Bologna n. 21475/2020).
Va ricordata, in tema di indennizzo, anche la decisione n. 5909/2020 con la quale il Collegio di Coordinamento si è pronunciato sulla ratio che sarebbe a fondamento della norma che lo prevede: “Orbene, pare evidente che la commissione sia stata voluta e disegnata dal legislatore europeo per compensare il finanziatore dei costi diretti derivanti da un’estinzione anticipata del contratto di finanziamento sia in termini di lucro cessante (costi inerenti alla gestione della tesoreria del finanziatore e, quindi, quelli relativi alla rimodulazione della provvista sul mercato interbancario e della copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi d’interesse) che di danno emergente (in termini di costi amministrativi e di gestione per la richiesta di estinzione anticipata e a tutti i conseguenti adempimenti)”. Tuttavia, nella menzionata decisione, il Collegio di coordinamento non
fornisce indicazioni atte a definire che cosa deve intendersi per “importo rimborsato in anticipo”, su cui applicare la percentuale prevista dall’art. 125-sexies, comma 2 per determinare l’indennizzo.
12. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, appare determinante l’analisi testuale della disposizione di legge che attualmente regola l’estinzione anticipata e precisamente dell’art. 125-sexies del T.U.B., introdotto con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 in attuazione della Direttiva n. 2008/48 CE. In effetti, al di là delle varie possibili considerazioni interpretative sulla ratio sottesa alle disposizioni riguardanti l’indennizzo per l’estinzione anticipata, si tratta di accertare quale scelta interpretativa è stata in effetti adottata dal legislatore domestico. Nel procedere all’esame del testo dell’art. 125-sexies ci si atterrà ai criteri sull’interpretazione della legge fissati dall’art.12, comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale,
In tale ottica, si osserva che nel comma 1 dell’art. 125-sexies è previsto: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Nel secondo comma si specifica: “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
Nel comma 3 è infine stabilito che “L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: (omissis)
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.
Ciò posto, giova osservare, in primo luogo, che nel dare attuazione ai principi recati dalla Direttiva, il legislatore italiano, nella citata norma, ha ritenuto di non seguire l’impostazione in precedenza adottata dal Decreto ministeriale 8 luglio 1992 (emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. Capo provv. Stato, n. 691/1947), che – in periodo antecedente all’emanazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - regolava la materia dell’estinzione anticipata dei finanziamenti, prevedendo, all’art. 3 (adempimento anticipato) che: “….tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se
previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo” .
Diversamente, nelle disposizioni dell’art. 125-sexies, attualmente vigenti, non si fa riferimento al “capitale residuo”, ma si enuncia che l’indennizzo “non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,” Appare dunque essenziale identificare che cosa debba intendersi con la differente espressione: “importo rimborsato in anticipo”, tenendo conto del tenore letterale dell’intera norma. In questa ottica, si rileva che, al primo comma, si indica come oggetto del rimborso anticipato “l’importo dovuto al finanziatore”, precisandosi che tuttavia il “il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Il riferimento alla detrazione di “interessi” e “costi” lascia supporre che l’importo rimborsato in anticipo non si identifichi con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l’importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutuante quale risulta dalla “riduzione del costo totale del credito”, tenuto conto anche dell’esito dell’eventuale vertenza promossa dal consumatore per l’accertamento dell’esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 125-sexies TUB. In questo senso, per connessione logica, va intesa anche la locuzione “debito residuo” di cui all’art. 125-sexies, comma 3, lettera “d”.
13. Nell’Ordinanza di rimessione non si esclude, tuttavia, una diversa interpretazione, nel presupposto che la locuzione “l’importo rimborsato anticipatamente” possa intendersi riferita “all’intero debito residuo” e con la precisazione che il debito residuo, in un finanziamento con piano di rimborso rateale, dovrebbe corrispondere al capitale ancora a scadere. A una simile conclusione si potrebbe essere indotti, altresì, ove si consideri la ratio dell’indennizzo, come messa in luce dal Collegio di coordinamento nella citata decisione n. 5909/20, da cui emerge l’esigenza di “compensare il finanziatore” dei costi inerenti (tra l’altro) “alla rimodulazione della provvista sul mercato interbancario e della copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi d’interesse)”; infatti, il concetto di “provvista sul mercato interbancario”, soggetta alla “fluttuazione dei tassi di interesse” sembra riferibile al capitale, al netto degli interessi e degli altri costi accessori. Un’interpretazione in tal senso appare tuttavia poco sostenibile non soltanto in ragione del tenore letterale delle disposizioni dell’art. 125-sexies, ma anche, significativamente, in considerazione dell’evidente diversa impostazione seguita dal legislatore – come già si è avuto modo di rilevare - rispetto alla normativa prima vigente in tema di “compenso” per estinzione anticipata. D’altra parte, l’interpretazione della norma di legge in esame
secondo il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore” (art.12 Preleggi) si impone anche in ossequio al principio enunciato nella Direttiva (Considerando 39) secondo cui “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”. Sotto questo profilo, in base al tenore letterale delle diposizioni di legge esaminate, sembra corretto confermare che per “importo rimborsato in anticipo” su cui calcolare l’indennizzo ai sensi dell’art. 125-sexies, comma 2, deve intendersi quello effettivamente corrisposto dal consumatore/mutuatario al finanziatore, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.
14. In base alle conclusioni raggiunte, si può enunciare il seguente principio interpretativo:
- l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.
15. Passando alla decisione del ricorso, in applicazione dei principi sopra enunciati, si osserva, in primo luogo, che l’intermediario ha provveduto a rimborsare l’importo di euro 1.714,06 che corrisponde a quanto richiesto dalla ricorrente relativamente alla riduzione del costo totale del credito, come risulta dal seguente prospetto:
durata del finanziamento 120 rate scadute 77 | |
rate residue | 43 |
restituzioni | ||||||
n/c | importo | in proporzione in proporzione lineare agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi | tot ristoro | |
commissioni finanziaria | € 1.841,80 | € 659,98 | € 266,71 | € 649,87 | € 10,11 | |
commissioni agente/mediatore | € 3.282,00 | € 1.176,05 | € 475,26 | € 1.176,05 | ||
spese istruttoria | € 190,00 | € 68,08 | € 27,51 | € 68,08 | ||
oneri assicurativi | € 1.225,61 | € 439,18 | € 177,48 | € 439,18 | ||
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||
rimborsi senza imputazione | € 1.694,86 | -€ 1.694,86 |
- in proporzione lineare
- in proporzione alla quota
% restituzioni
35,83%
14,48%
TAN 5,25%
1
tot rimborsi ancora dovuti -€ 1,44
interessi legali
L’intermediario ha inoltre rimborsato le spese di presentazione del ricorso di 20 euro. Pertanto, il Collegio ritiene che si possa dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda riguardante la riduzione dei costi del credito ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.
Tuttavia, la ricorrente, in replica alle controdeduzioni, si è limitata a confermare di aver ricevuto il pagamento da parte dell’intermediario convenuto dell’importo sopra indicato, senza altro aggiungere. Pertanto, deve ritenersi che resti confermata la domanda di rimborso dell’ ”indennizzo”, pari ad euro 100,14.
Al riguardo, l’intermediario ha chiesto il rigetto della domanda, concentrando le sue controdeduzioni sull’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art.125-sexies, trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, risalente al 2004, ed essendo esclusa l’efficacia retroattiva della norma stessa in base al disposto dell’art. 3, comma 3 del d. lgs. n.141/2010 secondo cui : “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.” Pertanto, ad avviso dell’intermediario,
troverebbe applicazione l’art. 125 (ante riforma) in cui, per l’indennizzo, si fa rinvio alle disposizioni CICR e quindi al D.M. 8 luglio 1992, in cui all’art. 3 è previsto “un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.
Tale assunto deve ritenersi infondato, dovendosi al contrario ritenere applicabile alla fattispecie oggetto del ricorso il disposto dell’art. 125-sexies, in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF, per accertare l’applicabilità della norma assume rilevanza non già la data di stipula del contratto, bensì quella della sua anticipata estinzione (cfr. in proposito, oltre a quelle richiamate nell’Ordinanza del Collegio remittente, le decisioni n. 2301/2020 e n.18507/2020 del Collegio di Bari con i precedenti ivi citati). Sul punto, può altresì rilevarsi che la norma transitoria, segnalata dall’intermediario, nell’indicare il termine di 90 giorni per l’adeguamento alle nuove disposizioni, stabilisce che gli intermediari continueranno ad applicare le norme abrogate “fino alla scadenza di tale termine”, il quale al momento dell’estinzione anticipata di cui trattasi era certamente scaduto.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente chiede il rimborso della “penale di estinzione” sostenendo che “risulta addebitata in violazione dell’articolo 125 sexies TUB, comma 3, lettera D”, che prevede l’esclusione dell’indennizzo “se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. Nella specie, l’importo del “debito residuo”, come indicato nel conteggio estintivo, sul quale è stato calcolato l’indennizzo dell’uno per cento, risulta pari a euro 10.014,18 , per cui, detratti gli ulteriori costi oggetto di riduzione come indicato nel prospetto riassuntivo sopra riportato, peraltro effettivamente rimborsati dall’intermediario, l’importo del “debito residuo”, nel senso sopra precisato, risulta chiaramente inferiore alla soglia di euro 10.000,00 con conseguente esclusione dell’indennizzo per anticipata estinzione. Pertanto la domanda della ricorrente diretta ottenere la restituzione dell’indennizzo merita accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in relazione alla domanda di riduzione dei costi totali del credito, dichiara cessata la materia del contendere; in merito alla domanda riguardante l’indennizzo di anticipata estinzione, dispone che l’intermediario provveda a restituire alla ricorrente l’importo di euro 100,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1