tra
ATS
Data: 20/10/2021 10:04:31 RCC/2021/0000267
CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI: PRESTAZIONI DI ASSI- STENZA TERMALE
Contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza termale per l’anno 2021-2023
tra
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa 57, C.F. e Partita IVA . 92005870909 nella persona del Commissario Xxxxxxxx- nario e Legale Rappresentante dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, C.F. TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e la Struttura ”TERME SAN XXXXXXXXX S.A.S.DI XXXXX XXXXXX & C.”,
ATS
Data: 2021-10-20 10:04:31.0, RCC/2021/267
(di seguito denominata Struttura), C.F Partita Iva 01799180904 con sede lega- le in Sassari via Lu Regnu,6 e sede operativa in Bultei (SS) Località San Sa- turnino, nella persona del Legale rappresentante Xxxxx Xxxxxx C.F. NGACRL61S04I452I dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.
Premesso:
- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l’ARES sti- pula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti ri- mane in capo all’Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della
L.R. n. 32 del 23.12.2020 “ Alla legge regionale 11settembre 2020, n.24 (Ri- forma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle nor- me in materia . Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di setto-re) sono apportate le seguenti modifiche :
a) all’articolo 3, comma 6 le parole : “ decorrere dall’anno 2021” sono sostitui- te dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2022” ;
b) all’articolo 47 i termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di 12 mesi;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l’ATS è tenuta a predi- sporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
-che le cure termali sono erogate a carico del S.S.N. negli stabilimenti delle A- ziende Xxxxxxx accredittate ai sensi dell’art.8- quater del D.Lgs 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- che le prestazioni termali sono disciplinate dalla Legge 24 ottobre 2000, n.323, recante norme sul riordino del settore termale;
- che, ai sensi dell’art.3, comma 5, della Legge 323/2000 le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi di quanto previsto dall’art.4 negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs 502/1992;
-che ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della Legge 323/2000 l’unitarietà del si- stema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particola- xxxx del settore e delle relative prestazioni è assicurata da appositi accordi stipu- lati, con la partecipazione del ministero della sanità, tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rap- presentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci e le provincie autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli art. 2 e 3 del decre- to legislativo 28 agosto 1997, n.281;
- che quindi è necessario tener conto della specificità e particolarità delle pre-
stazioni termali che assumono un ruolo sempre più di rilievo nel panorama sa- nitario regionale;
_ che la DGR n. 72/25 del 19.12.2008 ha recepito i contenuti dei seguenti ac- cordi raggiunti in Conferenza Stato-Regioni ed i relativi allegati a) Intesa sull’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29.04.2004,
b) documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella se- duta del 17.06.2004, prodotto dal tavolo tecnico Ministero –Regioni – Federterme, c) Accordo in Conferenza Stato Regioni del 23 settembre 2004;
d) Accordo Stato Regioni sottoscritto in data 22 giugno 2006;
- che con deliberazioni della giunta regionale sono stati recepiti gli accordi rag- giunti in Conferenza Stato Regioni successivamente agli Accordi sopra men- zionati;
-che le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate nell’allegato n. 9, art.20 del D.P.C.M. 12/01/2017 “ Definizione e aggiornamento dei livelli es- senziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” . (Pubblicato nella Gazz.Uff.18 marzo 2017, n.65 S.O.);
- che le tariffe delle prestazioni termali sono definite con l’Accordo di cui all’art. 4, comma 4, della L.323/2000 e, da ultimo , con l’Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021, recepito dala Conferenza Stato Regioni con Intesa sancita il 17 Ottobre 2019.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite con- vengono quanto segue :
Articolo 1. Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto ac-
creditata con provvedimento n. 822 del 09/08/2018 adottato da Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Comune e per effetto delle disposizio- ni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.
Il contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell’allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall’ATS (riportato dell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni. Articolo 2. Requisiti di accreditamento Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l’ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vi- gente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contribu- tiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA). L’ ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accreditamento definitivo l’ATS dovrà accertare che, in relazione alle pre- stazioni oggetto del presente contratto, la Struttura possegga i requisiti struttu- rali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno esse- re comunicate all’Assessorato per gli adempimenti di competenza.
L’ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate e accreditate dalla Regione.
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provve- dimento di accredittamento non verrano remunerate.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l’ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3. Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l’assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dal- le disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell’art.2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.
Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni seme- stre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione mede- sima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.
L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o co- munque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eli- minazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida , non a- dempia.
Articolo 4. Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipen- denti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, am- ministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia all’ATS.
La Struttura invia ad ATS , con cadenza semestrale, una comunicazione conte- nente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di prote- zione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti in- terni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall’ATS.
Articolo 5. Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di ac- creditamento
L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l’ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al com- petente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l’erogatore causa di sospen- sione dell’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, Decreto legi- slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell’esecuzione del presente
contratto.
Per accettazione
XXXXXX XXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
Data: 2021.10.15 09:56:32 +02'00'
(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)
Il provvedimento di revoca dell’accredittamento da parte della Regione com- porta la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile del presen- te contratto.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all’art. 3, possono chiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell’ATS.
Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quel- le relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del li- bro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribu- zioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio, qua- lora venisse rilevata la violazione del detto obbligo,su segnalazione dei dipen- denti o delle XX.XX. , la Struttura dovrà consegnare all’ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o parte, ai dipendenti.
L’ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurta- zione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione a
detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Per accettazione
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
Data: 2021.10.15 09:57:46 +02'00'
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 6. Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni
Le prestazioni erogabili a carico del S.S.N. sono individuate nell’allegato n.9, art.20 del D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essen-
ziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 di- cembre 1992, n.502”, che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale.
Le prestazioni di assistenza termale, ogetto di contrattazione, con i relativi vo- lumi di attività e tetto di spesa, sono riportate nellallegato y, che costituisce parte integrante del presente contratto.
L’allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effet- tivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accredittameto, secondo le determinazioni che ATS assume- rà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto. Durante il periodo di vigenza del presente contratto la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, nel rispetto dei requisiti prescrit- ti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitari, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, in conformità alle modalità ivi previste dalla normativa vigente , o con quelle determinate da eventuali future modifi- che e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.
La Struttura si impegna, inoltre, ad erogare le prestazioni con continuità e rego- larità durante il periodo stagionale di apertura.
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.
La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni.
Articolo 7. Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN.
La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente e il
rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni di assistenza termale .
Le prestazioni saranno erogate secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d’accesso disciplinate dalla normati- va vigente, salvo diversa richiesta del paziente .
L’erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:
- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell’erogazione della prestazione secondo le linee guida speci- fiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico- scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.
La Struttura Termale, prima di ammettere l’utente all’effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l’accertamento di e- ventuali controindicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal MMG o dallo specialista; la Struttura termale è tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell’ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell’utente.
Nei casi in cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l’utente non può essere ammesso ad altro tipo di cura. Nei casi in cui il Diretto- re Sanitario della Struttura Termale rilevi nella prescrizione/proposta una di- scrasia tra la patologia e le cure prescritte è tenuto a contattare il medico pre- scrittore per eventuali rettifiche da parte dello stesso.
Il Direttore Sanitario o altro sanitario incaricato è tenuto ai sensi del presente
accordo a controllare le terapie farmacologiche in corso per l’affezione per la quale è prescritta la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d’urgenza praticabili presso la Struttura che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la “cartella clinica termale individua- le”.
Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l’esecuzione della prestazione a carico del SSN.
Articolo 8. Appropriatezza clinica e tempi di attesa
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno del paziente in osservanza dei criteri e degli standard previsti dalla normativa regionale vigente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di appli- cazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novem- bre 2001, e ss.mm.ii.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria dell’ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
Articolo 9- Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo,(File Cure Termali – FILE E- e ulteriori flussi previsti dalla norma- tiva vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informati-
vo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazio- ne. L’ Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a sguito della verifica del rispetto del debito informativo.
In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a una decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto adempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.
La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza-
zione della documentazione consentita..
Per accettazione
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
Data: 2021.10.15 09:59:44 +02'00'
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 10. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tarif- fe onnicomprensive stabilite dall’Accordo in Conferenza Stato regioni per il triennio 2016-2018, suscettibili di aggiornamenti e/o adeguamenti così come definite dalla normativa vigente, e stabilite per tipo di cura, per livello tariffario di appartenenza della Struttura e all’adesione o meno alla “ Fondazione per la ricerca scientifica termale”.
Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto netto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di au- mento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, en- tro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccoman- data PEC .
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque in- tervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la re- munerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume mas- simo di prestazioni di cui all’allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già con- cordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giun- ta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulterio- ri coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 11. Tetto di spesa
Il tetto di spesa annuale previsto per l’assistenza termale è il seguente: anno 2021 : € 67.412,71,
anno 2022: € 67.412,71;
anno 2023: € 67412,71
Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti tipologie di prestazioni.
La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato.
In coerenza con quanto previsto dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del
29 Ottobre 2009 le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori dell’ambito dell’Azienda, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato
Articolo 12. Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanita- rie indicate in modo da non superare il tetto di spesa riportato nell’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurta- zione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l’anno da parte delle altre strutture aziendali e co- munque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l’anno di riferimento.
Articolo 13. Metodologia del sistema dei controlli
La Struttura documenta l’attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informa- tivo FILE E, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti eco- nomici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE E deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di medicina generale o dal medico specialista le quali non possono es- sere in nessun caso modificate e/o integrate.
L’Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE E e controlli sulle singole
impegnative secondo le specifiche previste. I controlli dovranno, tra l’altro, riguardare:
- l’appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull’erogabilità delle prestazioni nei prov- vedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità anche in rapporto alla diagnosi;
- le modalità di erogazione delle prestazioni con particolare riferimento ai chia- rimenti forniti dalla circolare regionale n.1944 del 26/01/2017 in ordine alle modalità prescrittive.
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.
In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della do- cumentazione, ove consentito.
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata.Qualora si rilevi la mancanza di invio di note di credito, si procederà alla decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.
La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un regi- stro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti. Tale regi- stro può essere tenuto anche su supporto informatico.
Articolo 14. Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestulamente all’invio della fattura elettronica, la Strut-
xxxx dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate ad ATS, sem- pre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento :
1) Il File E relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;
0.xx tabulato cartaceo contenente l’elencazione delle singole impegnative con indicazione delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi;
0.xx riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tarif- fe;
3.gli originali delle prescrizioni redatte su ricettario SSN o sulla prescrizio- ne/modulistica INAIL, INPS per i relativi assistiti. Ad ogni prescrizione deve essere allegato un documento con data e firma del paziente per
4. ciascuna prestazione erogata dalla struttura.
Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato: a)prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell’ATS;
b) prestazioni a favore di cittadini di altre regioni;
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta, predeterminate sulla base della normativa in vigore, relative alla classe tariffaria di appartenen- za della struttura ed alla adesione o meno alla Fondazione per la ricerca scienti- fica termale.
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferi- mento.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi in-
dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferi- mento entro il predetto termine di 10 giorni.
L’ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell’importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specifica- to l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza ef- fettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatoree privato l’emissione della nota di accredito, ed in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).
La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato.
Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o parte, le controdeduzioni .
In tale ultimo caso la Struttura ha l’obbligo di emettere la nota di credito per l’intero importo richiesto.
In ogni caso, l’ATS procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.
Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatrore privato.
Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando
l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrisponde- re gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legisla- zione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato inte- ressato.
L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattu- ra e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all’1% del fatturato del periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza- zione della documentazione, ove consentito.
Art. 15. Risoluzione del contratto
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedu- ra, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e rela- tivi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis
comma 2;
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 3.
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla strut- tura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti ricondu- cibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.
XXXXXX XXXXX
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa do- cumentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, an- che tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, dif- fidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adem- pimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Per accettazione
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
Data: 2021.10.15 10:01:47 +02'00'
Firma rappresentante legale Struttura accreditata Articolo 16. Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 al 31/12/2023. E’ escluso il rinnovo tacito.
Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, in-
cidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integra- zione unilaterale del presente atto.
In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite PEC.
Articolo 17 – Cessione del contratto
La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell’accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell’ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del tra- sferimento.
Articolo 18. Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10,
della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il pre- sente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell’art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche
e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituziona- li ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
Articolo 19. Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Data: 2021.10.19
16:04:31 +02'00'
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
Data: 2021.10.15 10:02:37 +02'00'
ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023
Prestazioni di assistenza termale anni 2021/2023 | ||||
DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPOLOGIA PRESTAZIONI | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021 | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022 | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023 |
TERME SAN XXXXXXXXX S.A.S. DI XXXXX XXXXXX & C. | prestazioni di assistenza termale | € 67.412,71 | € 67.412,71 | € 67.412,71 |
Totale complessivo | € 67.412,71 | € 67.412,71 | € 67.412,71 |
Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.
L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascuna prestazione, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.
EMUSSI
XXXXXX XXXXX
XXXXXXX
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX Data: 2021.10.15
09:52:17 +02'00'
Data: 2021.10.19
16:03:59 +02'00'
Allegao X - Assistenza Termale
DENOMINAZIONE STRUTTURA | TERME SAN XXXXXXXXX |
SEDE LEGALE | SASSARI VIA LU REGNU 6 07100 |
SEDE OPERATIVA | LOCALITA'SAN XXXXXXXXX BULTEI SS |
MACRO LIVELLO ASSISTENZIALE III CON ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
CODICE FISCALE | COGNOME | NOME | QUALIFICA | * N° ORE SETTIMANALI | TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO | NOTE |
FRSMGV60R71F975K | XXXXX | XXXXX XXXXXXXX | Direttore Sanitario | 6 | Consulenza | |
CGOMGS63L41A781O | XXXXX | XXXXX XXXXXXXX | ALTRO | 40 | Dipendente | |
SNIGNN74H57F979P | XXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXX | ALTRO | 40 | Dipendente | |
SCHMNC75L52G203P | XXXXX | XXXXXX | ALTRO | 40 | Dipendente | |
* Quaora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.
Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.
TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Data: 2021.10.19
16:03:07 +02'00'
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
Data: 2021.10.15 10:10:58
+02'00'