CONVENZIONE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
Il Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza” dell’Università degli Studi di Trento,
p. iva 00340520220, in persona del Preside in carica, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx,
e
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in persona del Legale Rappresentante in carica, Avv. Xxxxxx Xxxxxx, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, autorizzato alla firma con delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
VISTI
- gli artt. 40 e 41 della legge 31.12.2012 n.247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) ed in particolare il comma VI lettera d), che riconosce la facoltà di anticipare un semestre di pratica durante l’ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17.03.2016 n.70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41 comma 13 della legge 31.12.2012 n.247) e, in particolare, l’art. 5 del medesimo decreto;
- la convenzione quadro stipulata il 24.02.2017 a mente dell’art. 40 legge 247/2012 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- le linee guida adottate dal Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento” riguardanti la procedura di attivazione del tirocinio anticipatorio della pratica forense, allegate alla presente convenzione sub A;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l’anticipazione di un semestre di pratica per l’accesso alla professione forense presso gli studi professionali degli avvocati iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino da parte di studenti/esse iscritti all’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituito presso l’Università degli Studi di Trento e residenti o domiciliati nel circondario del Tribunale di Torino.
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Art. 2 Anticipazione della pratica
1. L’anticipazione di un semestre di pratica per l’accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo/a studente/essa:
a) iscritto/a per la prima volta all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento;
b) che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti dal percorso curriculare (consentendo al massimo di dover sostenere solo ancora un esame) e di avere già chiesto la tesi di laurea, fatto che permette allo studente iscritto all’università di Trento di effettuare proficuamente il periodo di tirocinio in Torino;
c) che abbia conseguito almeno 240 cfu;
d) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione Europea (IUS/14). goda del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
f) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
g) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
h) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
i) in caso di ammissione mantenga una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
Art. 3
Elenco degli studi legali
1. Al fine di agevolare l’attivazione del tirocinio anticipatorio il Consiglio dell’Ordine può predisporre un elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tirocinanti.
2. L’elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, il quale provvede a darne pubblicizzazione anche attraverso le sezioni dedicate da Job Guidance.
3. Xxxxx ferma la possibilità per lo studente/la studentessa di poter individuare autonomamente altro/a avvocato/a iscritto/a presso l’Ordine degli Avvocati di Torino.
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Art. 4
Il Progetto Formativo
1. Gli studenti interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 predispongono il Progetto Formativo seguendo le procedure per l’attivazione del tirocinio definite dall’Università di Trento xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx.
2. Dal Progetto Formativo dovranno risultare chiaramente:
a) l’indicazione del nominativo e la sottoscrizione del professionista (dominus) presso il quale si intende svolgere il tirocinio
b) l’indicazione e la sottoscrizione del tutor universitario supervisore del tirocinio
c) il periodo e l’orario di frequenza dello studio professionale.
d) gli obiettivi, le tipologie e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio
3. Nel Progetto Formativo possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in Giurisprudenza.
Art. 5
Domanda di iscrizione anticipata al registro dei praticanti
1.Successivamente lo studente potrà presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino domanda di iscrizione al registro dei praticanti redatta ai sensi dell’art. 41 comma 3 della legge 247/2012 corredata:
a) da autocertificazione predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in cui si è dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della presente convenzione e di cui all’art. 17 comma 1 lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge professionale;
b) dal Progetto Formativo, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolge il tirocinio, dal tutor accademico e dal tirocinante.
2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino delibera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 7, della legge 247/2012.
Art. 6 Svolgimento del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore la settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previste dal Progetto Formativo
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2. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario il numero dell’udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto fino a un minimo di 12.
3. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della convenzione, il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della legge 247/2012.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del consiglio dell’ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente tirocinante nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea prima della conclusione del semestre di pratica anticipata potrà terminare il periodo di tirocinio come praticante laureato confermando l’iscrizione al registro dei praticanti. Diversamente il periodo di tirocinio svolto rimane privo di effetti. In nessun caso tale periodo di sospensione potrà essere superiore a sei mesi come previsto dall’art. 41 della legge professionale.
6. Il periodo di pratica anticipata durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche qualora il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda entro 60 giorni a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
7. Nel caso in cui lo studente tirocinante consegua il diploma di laurea in una data successiva alla conclusione del tirocinio anticipatorio la pratica, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione della pratica per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende l’attività, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il Consiglio dell’Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento.
9. Ai sensi dell’articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell’articolo 42 della legge 247/2012 ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Art. 7
Riconoscimento del semestre e accreditamento del tirocinio
1. Al termine del semestre anticipato lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, che deposita presso il Consiglio dell’Ordine e presso l’ufficio
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Job Guidance dell’Università di Trento. La predetta relazione deve essere sottoscritta anche dal dominus e dal tutor accademico.
2. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della relazione di cui al precedente comma e delle verifiche svolte, esprime parere in merito all’attività svolta dal tirocinante.
3. Il riconoscimento del semestre di pratica anticipata non è condizionato al successivo svolgimento della stessa presso il medesimo avvocato.
4. Ottenuto il parere positivo circa l’attività svolta dal tirocinante, lo studente potrà richiedere l’attribuzione di 9 cfu seguendo le procedure per l’accreditamento predisposte dall’Università di Trento.
Art. 8
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge professionale forense e del regolamento per lo svolgimento della pratica adottato dal Consiglio dell’Ordine di Torino.
2. Le Parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universitaria.
3. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovata salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Il Preside – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino - Avv. Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXX
Avvocato
08.04.2022 08:54:07 GMT+00:00