Fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n.
Fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n.
92
Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS
…..
Luogo e data
Premesso che
a) L’art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( legge n. 92/2012) prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possano intervenire accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti ad incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani;
b) il medesimo art. 4, comma 3, stabilisce che, allo scopo di dare efficacia all’accordo di cui al citato comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti dal medesimo datore di lavoro mediante l’accordo, comportanti il versamento all’INPS della provvista necessaria affinché quest’ultimo: 1) corrisponda ai lavoratori interessati un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti; 2) accrediti a favore dei medesimi lavoratori la contribuzione correlata dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento;
c) in data……… è stato sottoscritto un accordo tra …… (d’ora innanzi “Debitore”) e le organizzazioni sindacali ….. (d’ora innanzi “Accordo”);
d) in data …… il datore di lavoro ha presentato istanza di validazione dell’accordo all’INPS (d’ora innanzi anche “Creditore Garantito”), il quale – dopo le opportune verifiche – ha rilasciato un provvedimento di validazione dell’Accordo (d’ora innanzi “Provvedimento”) e successivamente un prospetto (d’ora innanzi “Prospetto”) relativo al programma di esodo c.d.
annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dell’anno in corso), composto da due sezioni recanti la quantificazione stimata degli importi che il datore di lavoro deve versare e le scadenze, rispettivamente: 1) a copertura degli oneri di finanziamento delle prestazioni in favore dei lavoratori; 2) a copertura della contribuzione correlata da accreditare a favore dei medesimi lavoratori; la validazione dell’Accordo e la relativa quantificazione degli importi non vincolano l’INPS nella successiva liquidazione della prestazione, in mancanza dei requisiti di legge; la documentazione comprovante il Provvedimento e il Prospetto sono stati forniti in copia alla banca ai fini del rilascio della fideiussione;
e) la presente fideiussione sarà presentata dal Xxxxxxxx alla competente Sede dell’INPS, la quale – verificatane la conformità agli obblighi indicati nel Prospetto – darà comunicazione di accettazione alla Banca;
f) gli obblighi garantiti dalla presente fideiussione sorgeranno in capo al Debitore con l’adozione da parte Creditore Garantito dei singoli provvedimenti di liquidazione delle prestazioni in favore del lavoratori numericamente indicati nel Prospetto; gli obblighi (d’ora innanzi “Obbligazioni Garantite”) sono finalizzati a finanziare, secondo il Prospetto : 1) l’erogazione delle prestazioni che l’Inps deve corrispondere ai lavoratori 2 ) l’accredito della contribuzione correlata da parte dell’Inps in favore dei lavoratori. Il Prospetto indica per competenza mensile l’ammontare complessivo delle prestazioni e della contribuzione figurativa correlata relativa ai lavoratori interessati, salvo conguaglio. Gli importi oggetto delle Obbligazioni Garantite potranno variare, anche mensilmente, in relazione ai provvedimenti che potranno essere adottati dall’INPS in considerazione della posizione retributivo-contributiva del lavoratore e di eventuali modifiche normative;
g) una copia del “Prospetto” è allegata alla presente fideiussione (d’ora innanzi “Fideiussione”).
Tutto ciò premesso
La sottoscritta Banca
Con sede legale in
Iscritta nel registro delle imprese di al n. , iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca di Italia n.
, C.F./Partita IVA , in seguito denominata “Banca”, a mezzo di
nato a il , munito dei poteri di firma come risultante dall’allegato al presente atto,
DICHIARA
irrevocabilmente di costituirsi fideiussore del Debitore, a garanzia del puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite assunte nei confronti del Creditore Garantito ai sensi del Provvedimento e, secondo quanto indicato nel Prospetto, fino ad un importo massimo omnicomprensivo (d’ora innanzi “Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx”) costituito da:
• una parte fissa, pari ad euro ,
• una parte variabile, in aumento o in diminuzione della parte fissa, comunque non superiore al 15 % dell’importo complessivo della stessa, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS.
L’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx costituisce la misura massima dell’esborso della Banca, entro la quale, nei limiti delle Obbligazioni Garantite, opera la presente Fideiussione, e ciò anche qualora le Obbligazioni Garantite dovessero risultare, per qualsiasi ragione o causa anche sopravvenuta, superiori alla misura dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Dall’ambito della Fideiussione è esclusa qualsiasi altra pretesa del Creditore Garantito e di chiunque altro in relazione o comunque connessa a rapporti giuridici, atti e accordi di cui in premessa, compreso quanto eventualmente dovuto all’INPS a titolo di interessi moratori, sanzioni e/o altri e diversi oneri.
Nel caso in cui, a seguito di ulteriori e/o successivi accertamenti, l’INPS modifichi e/o integri il Prospetto allegato alla Fideiussione, ne dovrà dare comunicazione alla Banca (con le modalità previste all’art. 8), inviando la nuova versione del Prospetto. Resta tuttavia fermo che:
a) in nessun caso le Obbligazioni Garantite potranno superare complessivamente l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b) in nessun caso la validità e l’efficacia della Fideiussione potranno eccedere i termini di cui all’art.3.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni
Art. 1 (Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Fideiussione.
Art. 2 (Oggetto)
1. Con la presente Fideiussione la Banca si obbliga a corrispondere al Creditore Garantito, a semplice richiesta scritta di quest’ultimo – trasmessa con le modalità di cui al successivo art. 4 – ogni importo dovuto dal medesimo Debitore in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
2. La Fideiussione rimarrà ferma nel caso in cui il Debitore sia soggetto alle procedure di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267, ovvero alle procedure di sovraindebitamento e di liquidazione di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, o sia posto in liquidazione volontaria.
3. La Fideiussione rimarrà ferma anche in presenza di operazioni di fusione, scissione e trasformazione che dovessero riguardare il Debitore. In tali eventualità, la Banca rilascia apposita dichiarazione di conferma in tal senso.
4. Tali previsioni derogano quanto previsto dall’art. 1945 del Codice Civile.
Art. 3 (Validità ed efficacia)
1. La presente Fideiussione è valida fino alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto originariamente allegato (d’ora innanzi “Scadenza Ultima”).
2. Decorsi sei mesi dalla Scadenza Ultima si determina la “Scadenza Finale” della Fideiussione, con la conseguenza che da tale momento essa cessa automaticamente ad ogni effetto, anche in relazione all’eventuale rimborso al Creditore Garantito di somme che fossero state dallo stesso incassate dal Debitore in pagamento delle Obbligazioni Garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Quanto sopra riportato deroga quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile, indipendentemente da qualsiasi atto e/o comunicazione da parte dell’INPS ed anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto.
3. Successivamente alla Scadenza Finale il Creditore Garantito o chiunque altro non potrà esigere alcunché dalla Banca per quanto eventualmente dovuto durante il periodo di efficacia della presente Fideiussione.
Art. 4 (Escussione parziale e/o totale)
1. Qualora il Debitore non abbia effettuato, in tutto o in parte, uno o più versamenti mensili per l’ammontare e alla scadenza previsti dal “Prospetto”, in almeno una delle sezioni relative al finanziamento della prestazione e/o della contribuzione correlata, fino a un massimo di sei versamenti consecutivi, , l’INPS, tramite raccomandata o PEC, inviata per conoscenza anche al Debitore, può richiedere alla Banca medesima solo l’escussione parziale della presente Fideiussione in relazione alle singole mensilità dovute e non integralmente pagate.
2. L’INPS, secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al comma 1, può richiedere alla Banca l’escussione totale della Fideiussione per gli importi di cui al “Prospetto”, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge n. 92/2012, in caso di: a) perdurante inadempimento oltre le sei mensilità consecutive nei versamenti previsti dal “Prospetto”, secondo le scadenze previste in almeno una delle sezioni relative al finanziamento della prestazione e/o della contribuzione correlata, in relazione alle quali sia già tempestivamente intervenuta l’escussione parziale ai sensi del precedente comma 1; b) intervenuta declaratoria giudiziale di insolvenza del Debitore.
3. La richiesta di escussione parziale o totale della Fideiussione è formalizzata dall’INPS alla Banca con una comunicazione attestante il mancato o incompleto pagamento delle Obbligazioni Garantite e/o,
nei casi di cui al precedente comma 2, sub b), l’intervenuta declaratoria giudiziale di insolvenza del Debitore.
4. La Banca eseguirà il pagamento entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione di escussione formulata ai sensi dei commi precedenti.
5. In caso di ricevimento da parte del Creditore Garantito di un doppio pagamento in relazione alla medesima mensilità da parte sia del Debitore che della Banca escussa, l’INPS provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Banca medesima retrocedendole quanto dalla stessa pagato e non dovuto.
Art. 5 (Svincolo progressivo)
1. La fideiussione è progressivamente svincolata a seguito del pagamento di quanto dovuto dal Debitore secondo il “Prospetto”. Lo svincolo avverrà in seguito ad espressa comunicazione dell’INPS alla Banca, ovvero, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per il tramite della Banca medesima, automaticamente, trascorsi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Art. 6 (Rinuncia alla preventiva escussione e ad altre eccezioni)
1. Ferme restando le comunicazioni di cui all’art. 4, la Banca, anche in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c., rinuncia espressamente ad opporre qualunque eccezione al Creditore Garantito ed al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile.
Art. 7 (Surrogazione)
1. La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’INPS in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest’ultimo verso il Debitore, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. L’INPS presterà alla Banca tutta la collaborazione che quest’ultima dovesse ragionevolmente richiedere per l’esercizio dei diritti, ragioni e azioni di cui al comma precedente.
Art. 8 (Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni inviate alla Banca devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata, ovvero tramite PEC, ai seguenti indirizzi, o a quelli che la Banca abbia fatto successivamente conoscere per iscritto al Creditore Garantito:
[Banca] [indirizzo] [PEC]
[Mail]
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, l’INPS è tenuta a comunicare alla Banca il regolare pagamento delle Obbligazioni Garantite da parte del Debitore entro [10] giorni dalla data di avvenuto versamento.
3. Eventuali comunicazioni da inviarsi dalla Banca all’INPS sono effettuate, secondo le modalità previste dal comma 1, all’indirizzo che lo stesso avrà fatto conoscere successivamente per iscritto alla Banca medesima.
Art. 9 (Foro Competente)
1. In caso di controversia fra la Banca e l’INPS è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove è ubicata la Sede INPS che ha emanato il Provvedimento.
Art. 10 (Rinvio)
1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Fideiussione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
(La Banca)
(Firma e Timbro)
(Nome, Cognome e Qualifica)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le condizioni relative alla
rinuncia a proporre eccezioni, xxx comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1945, 1957, 1242 e 1247 x.x., xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx.
(Xx Xxxxx)
(Firma e Timbro)
(Nome, Cognome e Qualifica)
Allegato(i)
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