CASSAZIONE CIVILE sez. II, 16 maggio 2000, n. 6323
Revoca della proposta
La revoca della proposta contrattuale: atto recettizio
CASSAZIONE CIVILE sez. II, 16 maggio 2000, n. 6323
Pres. Xxxxxxxx G - Rel. Xxxxxxxxx Di Xxxxx L. - PM Uccella F (conf.) - Nespoli c. Ferretticasa SpA
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta
- Revoca della proposta - Posteriorità della comunicazione della revoca rispetto al momento della conoscenza del- l’accettazione da parte del proponente - Inefficacia.
In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 Co- dice civile la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quan- do sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l’arrivo all’indirizzo del pro- ponente dell’accettazione della controparte.
C
Fatto
on atto notificato il 23 ottobre 1987 Xxxxxxx Xxxxxxx esponeva: che il 13 maggio 1987 aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto la
«prenotazione irrevocabile» di un appartamento sito in Bergamo; che, in esecuzione del detto contratto, aveva versato L. 14.000.000; che il contratto era nullo in quan- to conteneva clausole vessatorie. L’attore, quindi, con- veniva in giudizio la s.p.a. Ferretticasa, per sentir dichia- rare la nullità del contratto, con la condanna della con- venuta alla restituzione di L. 14.000.000, oltre accessori. La società Ferretticasa, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx all’adempimento del contratto; tale doman- da veniva poi mutata in richiesta di pronuncia di risolu- zione contrattuale e risarcimento danni.
L’adito tribunale di Bergamo, con sentenza 11 aprile 1994, rigettava la domanda dell’attore e dichiarava risol- to il contratto fra le parti.
Avverso la detta sentenza il Xxxxxxx proponeva appello al quale resisteva la Ferretticasa. La corte di appello di Brescia, con sentenza 17 luglio 1997, rigettava il grava- me osservando: che la «prenotazione irrevocabile» in esame aveva il valore di una proposta revocabile; che, tuttavia, la raccomandata spedita dalla Ferretticasa il 18 settembre 1987 e ricevuta dal Nespoli il giorno successi- vo, costituiva accettazione della proposta dando così vi- ta al contratto vero e proprio a norma dell’articolo 1326 Codice civile, con preclusione di possibilità di revoca della proposta; che la raccomandata con la quale il Xx- xxxxx aveva eccepito la nullità della proposta era stata spedita il 19 settembre 1987 ed era pervenuta al destina- tario il 21 settembre 1987 per cui, anche a voler attri- buire alla stessa il valore di una revoca della proposta, es- sa era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo la
conclusione del contratto; che l’esame della proposta 13 maggio 1987 (trasformatasi poi in contratto a seguito dell’accettazione della società oblata) consentiva di rite- nere sussistente il requisito della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto del contratto; che in detta proposta, infatti, era stato indicato come oggetto l’ap- partamento individuato con il n. 26 posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito in via Pirandello di Bergamo; che la società appellata ave- va un solo cantiere alla detta via sicché nessuna incer- tezza poteva discendere dalla mancata indicazione del numero civico; che, inoltre, l’appartamento era indivi- duabile con il riferimento sia al terzo piano dello stabile in questione sia al numero 26; che, quindi, gli elementi intrinseci, certi ed oggettivi, precostituiti dalle parti per un’agevole e sicura individuazione dell’oggetto del con- tratto, erano stati enunciati con chiarezza nella proposta del Nespoli il quale, prima della sottoscrizione dell’atto, aveva certamente condotto una trattativa non superfi- ciale, prendendo visione delle caratteristiche dell’appar- tamento indicate nel progetto e nelle planimetrie mo- strategli; che l’appellante, dopo la sottoscrizione della proposta, aveva dato fedele esecuzione agli obblighi as- sunti, il che confermava l’insussistenza di dubbi in ordi- ne all’individuazione dell’appartamento da acquistare; che tutti gli elementi essenziali del contratto da conclu- dere erano già presenti nella scrittura del 13 maggio 1987 senza bisogno - come invece affermato nell’impu- gnata decisione, la cui motivazione sul punto andava corretta - di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto preliminare poi non concluso.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Bre- scia è stata chiesta da Xxxxxxx Xxxxxxx con ricorso affi- dato a tre motivi illustrati da memoria. La s.p.a. Ferretti- casa ha resistito con controricorso.
C
Diritto
on il primo motivo del ricorso si denuncia viola- zione e falsa applicazione degli articoli 1326, 1328 e 1335 Codice civile in relazione agli arti-
coli 112, 113, 115 e 116 Codice di procedura civile e 2697 Codice civile, nonché omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di appel- lo non ha esaminato il diverso contenuto ed i diversi ef- fetti delle due lettere di revoca e di accettazione e non ha considerato che, a fronte della coincidenza delle date (19 settembre 1987) della spedizione della prima e della ricezione della seconda, non vi era alcuna prova che l’ac- cettazione fosse pervenuta prima dell’invio della revoca. L’onere della prova incombeva a chi aveva invocato la conclusione del contratto, ossia alla Ferretticasa, la qua- le avrebbe dovuto provare che esso Xxxxxxx, prima del- l’invio della revoca, fosse stato a conoscenza dell’accet- tazione. Comunque, tenuto conto della detta coinciden- za di date, doveva essere svolta un’indagine per stabilire quale delle due posizioni fosse più tutelata e prevalente. Pertanto è omissiva, insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in relazione al punto secondo cui l’accettazione sarebbe pervenuta pri- ma della revoca.
Il motivo non è fondato.
Deve in via preliminare rilevarsi che è passato in giudi- cato il capo dell’impugnata sentenza con il quale è stata risolta la questione, dibattuta tra le parti nei giudizi di merito, relativa alla qualifica da attribuire alla proposta contenuta nell’atto sottoscritto dal Nespoli in data 13 maggio 1987, ossia se trattasi di proposta revocabile o ir- revocabile. Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ferretticasa nel giudizio di appel- lo, ha ritenuto revocabile la detta proposta svolgendo in proposito specifiche argomentazioni avverso le quali la citata società, pur se risultata vittoriosa per altre ragioni, non ha sollevato censure a mezzo di apposito ricorso in- cidentale che avrebbe dovuto proporre, anche se in via condizionata, per ottenere sul punto una riforma della decisione della corte territoriale. La Ferretticasa si è in- vece limitata a chiedere la rettifica della motivazione della detta decisione «laddove contiene inesatte consi- derazioni giuridiche in tema di irrevocabilità della pro- posta». Al riguardo è appena il caso di osservare che il potere correttivo previsto dall’articolo 384 Codice di procedura civile non è esercitabile nella specie dovendo applicarsi ad un capo della sentenza coperto da giudica- to e di cui si tratterebbe non di modificare e correggere la motivazione (in quanto errata) posta a base di una de- cisione (comunque esatta) ma di riformare la stessa solu- zione data ad una questione dibattuta tra le parti e non oggetto di specifica impugnativa.
La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto - questione che consiste essenzialmente nell’accertare se il detto effetto impeditivo si produca al-
lorché la revoca della proposta sia stata emessa e tra- smessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione, ovvero se sia necessario all’indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento - è stata numerose volte affron- tata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere re- vocata finché il proponente non abbia conoscenza del- l’accettazione dell’altra parte e, quindi, prima che l’ac- cettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a pre- scindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall’o- blato (tra le tante, sentenze 9 luglio 1981; 9 aprile 1981;
5 aprile 1976 n. 1198; 3 febbraio 1972 n. 282).
La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto di- sposto dall’articolo 1328 Codice civile che mentre con- sente la revoca della proposta «finché il contratto non sia concluso» - e, a norma dell’articolo 1326 Codice ci- vile, il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’al- tra parte - prevede espressamente che la revoca dell’ac- cettazione deve giungere «a conoscenza del proponente prima dell’accettazione». Pertanto, secondo quanto af- fermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di le- gittimità, per la revoca della proposta vale la regola del- la «spedizione» e non quella della «ricezione» anche se la dichiarazione di revoca giunga all’oblato dopo il rice- vimento, da parte del proponente, dell’accettazione.
Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferi- to orientamento giurisprudenziale rilevando che l’argo- mento letterale di cui al citato articolo 1328 Codice ci- vile - con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al mo- mento della conclusione del contratto, sia della neces- sità che la revoca dell’accettazione pervenga al propo- nente prima dell’accettazione - non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto com- plessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334 e 1335 Codice civile in tema di atti recettizi e, in partico- lare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposi- to il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilate- rali recettizi producono effetto dal momento in cui per- vengono a conoscenza del destinatario, mentre il secon- do precisa che la proposta, l’accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono al- l’indirizzo del destinatario.
Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:
a) che la revoca della proposta - pur essendo un atto re- cettizio - opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momen- to sospende l’efficacia dell’accettazione che nel frattem- po dovesse pervenire al proponente;
b) che la recettizietà della revoca della proposta è «atte-
nuata» producendo i suoi effetti tipici sin dall’emissione: infatti «mentre per l’efficacia della revoca dell’accetta- zione, la legge pone l’accento sul momento finale, per la revoca della proposta l’accento è posto sul momento ini- ziale ed il silenzio sui momenti successivi non può che essere colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può anco- ra applicarsi di esso» (in tal senso la citata sentenza 9 lu- glio 1981 n. 4489);
c) che l’adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell’accettazione sta a signifi- care che il legislatore ha voluto disciplinare in modo di- verso le due revoche;
d) che la revoca della proposta opera come causa di xxxxxxxxxx, con effetto ex tunc, di quel potere di accetta- zione sorto in capo all’oblato con la conoscenza della proposta.
Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati articoli 1334 e 1335 Codice civile dai quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroatti- vità «piena» e «attenuata», ovvero tra efficacia imme- diata e retroattiva con riferimento al momento in cui l’atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ov- vero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell’efficacia di singoli atti unilaterali recettizi.
Deve peraltro evidenziarsi che - come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orien- tamento giurisprudenziale - la spiegazione della previsio- ne di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell’articolo 1328 Codice civile) solo per l’ac- cettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell’ipotesi di revoca dell’accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell’intento del legislatore di attribuire diversa «meritevolezza dell’affidamento» in quanto «mentre l’accettante può contare sulla conclu- sione del contratto come un risultato normale, il propo- nente non può fare ragionevole affidamento su tale ri- sultato sol perché ha indirizzato all’oblato un’offerta».
Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso ca- rattere recettizio della revoca, sia della proposta che del- l’accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all’esigenza di pari trat- tamento dell’accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostan- ziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell’attuale realtà commerciale è sem- pre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l’accettante.
Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme
- entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati let- terali ricavabili, rispettivamente, dall’articolo 1328 e da- gli articoli 1334 e 1335 Codice civile - debba essere pre- ferita quella che tuteli maggiormente il destinatario del- l’atto recettizio (ossia, nella specie, l’accettante) sussi- stendo in capo a quest’ultimo un affidamento qualificato
sulla conclusione del contratto qualora l’accettazione sia pervenuta al proponente prima dell’arrivo all’accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di det- ta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell’atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all’indirizzo dell’accettante. La soluzione prescelta è più aderente al principio dell’af- fidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commer- ciali che verrebbero seriamente compromesse se si con- sentisse al proponente di fornire la prova (anche a mez- zo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della propo- sta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi
- prima di ricevere l’accettazione - l’incarico o di comu- nicare all’accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all’oblato contenente la revoca della proposta.
In definitiva deve concludersi che nella specie - essendo pacifico tra le parti che, come accertato in fatto in sede di merito, la lettera raccomandata contenente l’accetta- zione della proposta è pervenuta al proponente Xxxxxxx il giorno 19 settembre 1987, ossia lo stesso giorno della spedizione della lettera di revoca della proposta giunta però al destinatario solo il 21 settembre 1987 - la corte di merito, nel ritenere tardiva la revoca della proposta, è approdata ad esatta conclusione pur se con motivazione in parte carente ed insufficiente (non essendosi preoccu- pata di affrontare il problema che le era stato prospetta- to in ordine all’individuazione del momento di efficacia della revoca della proposta) che questa Corte provvede a correggere ed integrare, a norma dell’articolo 384 Co- dice di procedura civile, nel senso sopra precisato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 1326 e 1328 Codice civile, in re- lazione agli articoli 112, 113, 115 e 116 Codice di proce- dura civile, e degli articoli 1362 e 1363 Codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di appello, dopo aver qualifica- to la «prenotazione irrevocabile» come proposta di ac- quisto pura e semplice, ha poi errato nel ritenere che la lettera della Ferretticasa spedita il 18 settembre 1987 co- stituisse valida accettazione della proposta. In particola- re, secondo il Nespoli, la corte di merito ha omesso di va- lutare, ai fini interpretativi, sia singolarmente che nel lo- ro insieme, le clausole della proposta di acquisto scritta su modulo prestampato e riempito dalla impresa costrut- trice. Dall’esame di tali clausole (segnatamente quelle indicate sotto i numeri 2 e 3) i giudici del merito avreb- bero dovuto dichiarare non concluso il contratto per mancanza di accettazione (e, più precisamente, per mancanza di una dichiarazione di non accettazione se- condo quanto previsto dalle citate clausole 2 e 3) e per intervenuta valida revoca della proposta. Peraltro l’ipo-
tesi disciplinata dall’articolo 1328 Codice civile, secon- do cui la revoca della proposta è valida purché giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione, è difforme da quella di specie in cui era stato fissato un ter- mine per non accettare attraverso una clausola imposta dallo stesso oblato. Inoltre l’accettazione tacita, interve- nuta successivamente alla scadenza del termine per non accettare, non può essere ritenuta valida senza l’ulterio- re accettazione del proponente.
Il motivo è infondato.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale costi- tuisce un giudizio di merito incensurabile in cassazione se - come appunto nella specie - congruamente motiva- to. Nel caso in esame la corte territoriale ha proceduto ad un’attenta e dettagliata indagine delle clausole - iso- latamente e complessivamente valutate, ivi comprese quelle indicate dalla ricorrente nel motivo in esame - contenute nell’atto redatto su modulo a stampa e sotto- scritto dal Xxxxxxx il 13 maggio 1987. La corte bresciana ha quindi attribuito all’atto esaminato - tenendo conto del significato letterale di dette clausole e del loro colle- gamento logico nel contesto generale del negozio in questione - «il valore di una proposta pura e semplice e quindi revocabile» in quanto il termine di 45 giorni era stato fissato con riferimento non all’impegno del propo- nente ma alla possibilità per l’oblato di rifiutare la pro- posta.
La corte territoriale, sulla base della detta interpretazio- ne delle clausole in questione, ha poi coerentemente ri- tenuto che, con le lettere datate 18 e 24 settembre 1987, la Ferretticasa - avendo espressamente invitato il propo- nente Xxxxxxx, secondo quanto previsto nel citato atto del 13 maggio 1987, a presentarsi per la sottoscrizione del contratto preliminare - aveva accettato la proposta dando così vita al contratto vero e proprio e precluden- do la possibilità di revoca di tale proposta. Il giudice di secondo grado ha anche precisato che le dette due lette- re della Ferretticasa non potevano essere interpretate quali nuove proposte - come sostenuto dal Xxxxxxx nei motivi di appello - ma avevano un oggetto chiaro ricol- legandosi, senza apportare modifiche, a quello precisato nella proposta come formulata nell’atto del 13 maggio 1987 e che, come sopra rilevato, era determinabile.
Il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice del merito è ineccepibile ed il giudizio di fatto in cui si è con- cluso il risultato dell’interpretazione del negozio in que- stione (e, precisamente, della proposta e della successiva accettazione) è fondato su un’indagine condotta nel ri- spetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da una motivazione sufficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto.
Pertanto, anche se il ricorrente sostiene la violazione de- gli articoli 1632 e 1363 e 1366 Xxxxxx civile svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata corret- ta applicazione dei canoni interpretativi da parte della corte di appello rende manifesto che è stato investito il
«risultato» interpretativo raggiunto il che è inammissi- bile in questa sede.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1346 e 1418 Codice civi- le in relazione agli articoli 1350 e 2725 Codice civile, 112, 113, 115 e 116 Codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricor- rente che è apodittica l’affermazione della corte di ap- pello secondo cui «l’esatta individuazione dell’oggetto del contratto (o, meglio, della proposta e della successi- va accettazione) era desumibile dagli stessi elementi in- trinseci contenuti nella scrittura del 13 maggio 1987 senza alcun bisogno di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto preliminare». La corte di merito, secondo il Nespoli, prima ha fatto riferimento ad ele- menti intrinseci al contratto e dopo ha indicato elemen- ti estrinseci e soggettivi, senza considerare che esso pre- notante non disponeva di alcuna planimetria e che non erano stati indicati nell’atto ubicazione, dimensione e confini dell’appartamento in questione. La corte territo- riale non ha dimostrato come tutto ciò potesse escludere un’integrazione di dati essenziali mancanti. D’altra parte alla indeterminatezza dell’oggetto del contratto non è dato sopperire con rilievi estrinseci al contenuto dell’at- to. Nella specie, quindi, il rifiuto di sottoscrivere il preli- minare costituiva esercizio legittimo della facoltà di re- cesso e non inadempimento trattandosi di un contratto nullo perché mancante di un elemento essenziale, ossia la determinazione dell’oggetto.
Il motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accogli- mento.
Occorre premettere che, come è pacifico nella giurispru- denza di legittimità, la disposizione di cui all’articolo 1346 Codice civile - ove prescrive che l’oggetto del con- tratto deve essere determinato o determinabile - non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere sufficiente- mente identificato un oggetto di cui siano indicati gli ele- menti essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull’identità dello stesso previsto e voluto dai con- traenti. Relativamente ai beni immobili la detta prescri- zione può essere ritenuta osservata qualora il negozio con- tenga elementi, preordinati dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con certezza il bene come, ad esempio, l’indicazione del comune nel quale esso si trovi, della via e del numero civico restando compito del giudice del merito la valutazione di ulteriori elementi del contenuto dell’atto al fine di identificare l’immobile o di dichiararne l’indeterminabilità: l’accertamento del giudi- ce del merito in ordine alla presenza dei requisiti necessa- ri per una sicura identificazione del contenuto del con- tratto si risolve in un apprezzamento di fatto che è incen- surabile in sede di legittimità ove immune da vizi logici e da errori di diritto. In particolare questa Corte ha avuto modo di chiarire che il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, nell’ipotesi di un prelimina- re di vendita immobiliare, postula che sia specificata l’u-
bicazione del bene o il criterio della sua individuazione e se il preliminare ha ad oggetto - come appunto nella spe- cie - una porzione di un edificio multipiano, l’indicazione del piano in cui essa è ubicata costituisce, in mancanza di dati relativi ai confini, il necessario elemento identifica- tivo (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 16 gennaio 1996 n. 300; 11 aprile 1992 n. 4474).
Nel caso in esame la corte di appello si è attenuta e si è correttamente ispirata agli enunciati principi giuridici per cui, in punto di diritto, l’impugnata sentenza è inec- cepibile.
La corte di merito ha svolto correttamente il compito di determinare il contenuto dell’atto 13 maggio 1987 (rela- tivo alla proposta del Nespoli) accertando che da esso era desumibile l’individuazione dell’oggetto del futuro contratto sì da consentire la conclusione della conven- zione con la semplice accettazione dell’altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni.
La corte bresciana ha minuziosamente indicato le ragio- ni che le hanno consentito di ritenere sussistente il re- quisito della determinabilità dell’oggetto della proposta e della successiva accettazione e, quindi, del successivo contratto di compravendita immobiliare, desumendo detto requisito dagli stessi elementi intrinseci contenuti nella scrittura del 13 maggio 1987 relativa alla proposta del Nespoli idonea a provocare - con l’accettazione - la conclusione della convenzione senza alcun bisogno di integrazioni da apportare in sede di stipula del futuro contratto preliminare. In particolare il giudice di secon- do grado ha fatto riferimento all’esatta indicazione, con- tenuta nella proposta di acquisto, dell’oggetto del futuro contratto di compravendita («appartamento, individua- to con il n. 26, posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito alla via Pirandello di Ber- gamo»). Del tutto irrilevante è che nell’atto non vi fos- sero specificazioni in ordine alle dimensioni dell’appar-
xxxxxxx, alla sua collocazione al terzo piano ed al nume- ro dei vani. Malgrado le dette omissioni la corte territo- riale ha ritenuto - con incensurabile indagine in fatto svolta attraverso tutti gli elementi desumibili dal conte- sto generale dell’atto negoziale in esame - determinabile il bene immobile oggetto della proposta di acquisto e che tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere erano già presenti nel più volte citato atto del 13 maggio 1987 sottoscritto dal Nespoli e contenente la proposta di acquisto in questione. In proposito nella motivazione dell’impugnata sentenza si precisa sia che era sufficiente l’espresso richiamo del numero dell’appartamento (dato dalla società venditrice per uso interno in sede di suddi- visione delle unità abitative all’interno dello stabile in- dicato nell’atto) sia che nessuna incertezza poteva deri- vare dalla mancata indicazione del numero civico di det- to stabile atteso che all’epoca la Ferretticasa aveva un so- lo cantiere aperto nella via Pirandello. La corte di meri- to, al solo fine di rafforzare la propria valutazione, ha al- tresì fatto cenno ad elementi estrinseci al negozio rica- vabili dal comportamento tenuto dal proponente nella fase delle trattative e nel periodo successivo alla sotto- scrizione della proposta di acquisto.
Le argomentazioni al riguardo svolte nell’impugnata de- cisione - contrariamente a quanto sostenuto dal ricor- rente nel motivo in esame - sono esaurienti, logicamen- te connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata con- clusione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spe- se del giudizio di cassazione.
IL COMMENTO
di Xxxxxx Xxxxxxxxx
Premessa
La sentenza affronta il dibattuto problema dell’effica- cia della revoca della proposta contrattuale: se cioè, per impedire la formazione del consenso, sia necessario che ta- le revoca pervenga all’indirizzo dell’accettante prima della conclusione del contratto ovvero sia sufficiente che essa sia spedita dal proponente all’indirizzo dell’oblato, restan- do irrilevante il momento della ricezione. La Suprema Corte accoglie la prima opzione interpretativa, minorita- ria in giurisprudenza, anche se la decisione non sarebbe mutata, qualora il Collegio avesse accolto la seconda op- zione esposta (1).
La fattispecie concreta
Un soggetto sottoscriveva, in data 13 maggio 1987, un
«contratto avente ad oggetto la “prenotazione irrevocabi- le” di un appartamento» e versava contestualmente una somma di denaro. Il 19 settembre 1987 eccepiva la nullità di tale atto con lettera, che giungeva all’oblato il successivo 21 settembre.
Nel frattempo, il 18 dello stesso mese, l’oblato invitava
Nota:
(1) La sentenza in commento è pubblicata anche su Foro it. 2001, I, 227, con note di X. Xxxxxxxxx ed X. Xxxxxxxx.
il promittente acquirente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell’immobile, mediante let- tera, che perveniva a controparte il 19 settembre ossia lo stesso giorno in cui quest’ultimo aveva spedito la revoca (2). Il promittente acquirente adiva quindi il Tribunale, lamentando la nullità della «prenotazione irrevocabile» e chiedendo la restituzione dell’importo precedentemente corrisposto. L’accettante si costituiva, chiedendo l’adempi- mento del contratto; domanda che nel corso del giudizio mutava in quella di risoluzione e richiesta di risarcimento
danni.
Nonostante le espressioni usate dalle parti, i Giudici so- no stati concordi nel qualificare la «prenotazione irrevocabi- le» come proposta revocabile (3) e nel ritenere che il propo- nente con la lettera, in cui eccepiva la nullità di tale «preno- tazione irrevocabile», intendesse revocare la proposta.
Su tali premesse, sia il Tribunale che la Corte d’Ap- pello dichiaravano risolto il contratto per inadempimento, sul presupposto della sua avvenuta stipulazione, dal mo- mento che la revoca della proposta «era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo la conclusione del contratto».
Il proponente, quindi, ricorreva al Giudice di legitti- mità ritenendo che a fronte della coincidenza delle date (19 settembre 1987) della spedizione della revoca e della ricezione dell’accettazione, non vi fosse alcuna prova che l’accettazione fosse pervenuta prima dell’invio della revo- ca. Ad avviso del ricorrente, dunque, l’onere della prova della previa conoscenza dell’accettazione da parte del pro- ponente avrebbe dovuto incombere sull’accettante. In ogni caso, egli lamentava il mancato accertamento della Corte sulla prevalenza dell’una o dell’altra dichiarazione (4).
Il Supremo Xxxxxxxx ha confermato la sentenza impu- gnata, ritenendo tardiva la revoca della proposta, ricevuta dal promissario venditore dopo che l’accettazione di que- st’ultimo era giunta a conoscenza del proponente, ed acco- gliendo, in tal modo, la tesi minoritaria secondo cui la re- voca sarebbe un atto recettizio.
La norma e il problema
La fattispecie in questione è risolta, dunque, interpre- tando l’art. 1328 Codice Civile, secondo il quale «la pro- posta può essere revocata finché il contratto non sia con- cluso. Tuttavia se l’accettante ne ha intrapreso in buona fe- de l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il pro- ponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto (primo com- ma). L’accettazione può essere revocata purché giunga a co- noscenza del proponente prima dell’accettazione (secondo comma)».
Tale norma ha dato luogo ad interpretazioni contra- stanti circa il carattere recettizio o meno della revoca della proposta di contratto. Se infatti appare sufficientemente chiaro che l’effetto impeditivo della conclusione del con- tratto -che l’ordinamento attribuisce alla revoca dell’accet- tazione- è espressamente subordinato alla ricezione della revoca da parte del proponente, prima che quest’ultimo ri-
ceva l’accettazione, non risulta altrettanto chiaro se il cor- rispondente effetto impeditivo della revoca della proposta dipenda dalla ricezione di questa da parte dell’oblato ovve- ro dalla sola spedizione (5) (6).
Se si applicasse la regola della non recettizietà, l’effica- cia dell’accettazione sarebbe subordinata ai mutamenti del- la volontà del proponente, il quale una volta emessa la di- chiarazione di revoca non sarebbe sottoposto ad alcun ri- schio di ritardo nella trasmissione della stessa; rischio che, invece, incombe sull’accettante che voglia revocare l’ac- cettazione. Se, al contrario, si applicasse la regola della re- cettizietà, il proponente potrebbe contare su un minor pe- riodo di tempo per rendere inoperante la proposta già pre- sentata all’oblato, il cui affidamento dunque godrebbe di maggior tutela, mentre minor tutela avrebbero i mutevoli intendimenti del proponente.
L’una e l’altra regola sono supportate da valide argo- mentazioni, che la sentenza ripercorre.
La regola della spedizione
La tesi della non recettizietà della revoca della propo- sta contrattuale si conforma alla soluzione accolta dalla
Note:
(2) L’accettante, in realtà, invitava il proponente alla sottoscrizione del contratto preliminare e ciò è stato interpretato dai Xxxxxxx come accet- tazione della proposta.
(3) La Suprema Corte, condividendo la statuizione dei precedenti Giu- dici, ha riqualificato il «contratto avente ad oggetto la “prenotazione ir- revocabile” di un appartamento» come proposta revocabile, sul presup- posto che il termine «di 45 giorni» contenuto nella «prenotazione irre- vocabile» «era stato fissato con riferimento all’impegno non del propo- nente ma alla possibilità per l’oblato di rifiutare la proposta».
(4) Il proponente ha adito la Corte Suprema, lamentando altresì la non corretta interpretazione delle clausole della «prenotazione irrevocabile» che avrebbero impedito il perfezionamento del contratto, nonché la mancanza di determinatezza dell’oggetto del contratto, sotto il profilo dell’incertezza nell’individuazione del bene compravenduto. Il presente commento, peraltro, prende in considerazione solo il profilo dell’efficacia della revoca della proposta contrattuale.
(5) L’efficacia della revoca potrebbe essere astrattamente subordinata ad uno dei seguenti quattro momenti: a) semplice concezione ed emissione della revoca; b) spedizione all’indirizzo dell’oblato; c) arrivo all’indirizzo dell’accettante; d) effettiva cognizione della revoca da parte dell’oblato. Quest’ultima soluzione è preclusa dal fatto che l’art. 1335 Codice Civile equipara la ricezione alla conoscenza. Di solito la giurisprudenza utilizza le due locuzioni «regola dell’emissione» o «della spedizione» con il medesi- mo significato, riferendosi, per lo più, al fatto che la revoca debba essere quanto meno spedita e non solo manifestata all’interno della sfera del proponente, (Xxxxxxxx, Revoca della proposta e dell’accettazione: considera- zioni sistematiche sul combinato disposto degli artt. 1328, 1326 e 1335 cod. civ., in Riv. dir. comm. 1981, II, 262).
(6) Come si vedrà, il problema permane anche se gli artt. 1334 e 1335 Codice Civile dispongono rispettivamente che «gli atti unilaterali produ- cono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati» e «la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano co- nosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia». I sostenitori della regola della spedizione, infatti, danno la prevalenza all’art. 1328 e tutt’al più cercano di conciliare quest’ultima norma con le prime configurando una nuova categoria di atti a c.d. re- cettizietà attenuata. Su ciò si vedano i successivi paragrafi.
dottrina maggioritaria (7) per l’art. 36, terzo comma, del Codice di Commercio del 1882 (8). Il progetto di Codice di Commercio del 1925 (art. 296, secondo xxxxx) adotta- va la regola opposta, secondo cui la revoca è inefficace se non ne perviene notizia alla controparte prima della perfe- zione del contratto. Ancora un mutamento nel progetto di Codice delle Obbligazioni italo-francese (art. 2), che per- metteva ad ambedue le parti di revocare la propria dichia- razione con efficacia non recettizia fino al momento della
dell’atto di revoca. Quest’ultima (16) non appare decisiva, tenuto conto della difficoltà di individuare una disciplina generale delle fattispecie di revoca contemplate dall’ordina- mento, quanto meno nell’ambito del diritto privato (17). Definitivamente abbandonata, invece, anche dai sostenito- ri della regola della spedizione (18), è la riproposizione del principio consensualistico, secondo il quale la perfezione del contratto presuppone l’incontro delle volontà delle parti,
conclusione del contratto. Successivamente, il progetto
ministeriale del libro delle obbligazioni (art. 186) introdu- ceva la recettizietà limitatamente alla revoca dell’accetta- zione, creando il modello per l’attuale art. 1328. Tali dati storici spiegano la diversità di linguaggio adottata in tale norma per la revoca della proposta e dell’accettazione (ri- spettivamente nel primo alinea del primo comma e nel se- condo comma dell’art. 1328) (9).
Da questa divergenza, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza (10) e parte della dottrina (11) hanno argomentato per sostenere la diversità di disciplina tra la re- voca della proposta e la revoca dell’accettazione: se infatti il secondo comma prevede espressamente che quest’ultima sia efficace con la sua ricezione da parte del proponente, ne deriva che tale requisito -non espressamente richiesto nel- l’altra ipotesi- non sia necessario, con la conseguenza che la revoca della proposta sarebbe efficace sin dal momento del- la sua spedizione (12).
L’altra prevalente argomentazione su cui si fonda la regola della spedizione considera che la responsabilità del proponente, prevista dal secondo alinea del primo comma dell’art. 1328, avrebbe una concreta possibilità di applica- zione, oltre che un senso, solo allorché la revoca della pro- posta produca effetto dall’emissione.
Presupposto di tale responsabilità è infatti la mancata conclusione del contratto per effetto di una revoca efficace- mente operante (13). Se dunque si ritenesse quest’ultima ef- ficace dal momento della spedizione, il diritto all’indennizzo controbilancerebbe l’ampio potere di revoca del proponente, che gli consente appunto di rendere inefficace l’accettazione anche dopo che essa sia giunta a conoscenza del proponente stesso. V’è quindi un «tratto oscuro (successivo all’arrivo a destino dell’accettazione) che va dalla spedizione della revo- ca alla sua recezione-conoscibilità», durante il quale l’accet- tante subisce il rischio che la propria accettazione, pur giun- ta al proponente, divenga comunque priva di efficacia. La tu- tela dell’indennizzo coprirebbe pertanto tale rischio, a fronte del favore accordato agli atti del proponente (14). Se invece si accogliesse la regola della recettizietà della revoca della proposta, la responsabilità del proponente avrebbe un’appli- cazione di gran lunga più limitata, non essendovi alcun «trat- to oscuro», che giustifichi la tutela in parola. Il sistema deli- neato, secondo i sostenitori della regola della spedizione, rea- lizzerebbe inoltre un soddisfacente contemperamento degli interessi di proponente ed accettante (15).
Altre argomentazioni a favore della regola della spedi- zione hanno fatto leva sulla riedizione del dogma del con- senso e sul preteso principio generale della non recettizietà
Note:
(7) X. Xxxxxxxx, Osservazioni sull’art. 36 cod. commercio, in Studi giuridici pel cinquantesimo anno di insegnamento di E. Pessina, col. III, Napoli, 1899, 6 ss.; Xxxx, L’offerta al pubblico, Xxxxxxx, 0000, 68; X. Xxxxxxx, La formazione del contratto, Milano, 1915, 204. Tale idea «sorgeva sul terreno del con- tratto inteso come incontro di volontà», (Xxxxx-X. Xx Xxxx, Il contrat- to, in Tratt. dir. civ., dir. Xxxxx, tomo I, Torino, 1993, 236).
(8) L’art. 36, terzo comma, Codice di Commercio 1882 recita: «sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l’accettazione sono rivoca- bili; ma sebbene la rivocazione impedisca la perfezione del contratto, tut- tavia, se essa giunga a notizia dell’altra parte dopo che questa ne ha im- presa l’esecuzione, il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni».
(9) Sacco-X. Xx Xxxx, op. cit., 237.
(10) Cass. 9 luglio 1981, n. 4489, in Riv. dir. comm. 1981, II, 253, con no- ta di Rossello, Revoca della proposta e dell’accettazione: considerazioni siste- matiche sul combinato disposto degli artt. 1328, 1326 e 1335 cod. civ.; in Fo- ro it. 1982, I, 456, con nota di Prestipino; Cass. 9 aprile 1981, n. 2083, in Rep. Foro it. 1981, voce Contratto in genere, n. 96; Cass. 5 aprile 1976, n. 1198, in Giur. it. 1976, I, 1, 1073; Cass. 3 febbraio 1972, n. 282, in Rep. Giust. civ. 1972, voce Obbligazioni e contratti, n. 78; Cass. 31 gennaio 1969, n. 296, in Foro it. 1969, I, 605; Cass. 10 gennaio 1966, n. 177, in Giur. it. 1966, I, 1, 447; Cass. 25 febbraio 1960, n. 332, in Rep. Foro it. 1960, voce Obbligazioni e contratti, n. 95. Nella giurisprudenza di merito: App. Milano, 21 marzo 1995, est. Xxxxxxxx, in Giur. it. 1995, I, 2, 800, con nota di Xxxxxxxx, Revoca della proposta e dell’accettazione.
(11) X. Xxxxx, Il contratto, in Tratt. dir. priv., dir. Iudica-Zatti, Milano, 153 ss.; Albanese, La revoca della proposta e dell’accettazione nella disciplina dell’art. 1328 Codice civile, in Studi in onore di X. Xxxx, vol. I, Milano, 1957, 11; Benedetti, Dichiarazioni recettizie e dichiarazioni indirizzate, in Studi in onore di X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vol. I, Napoli, 1972, 260; Gorla, La «logica-il- logica» del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, in Riv. dir. civ. 1966, I, 255; Id., «Ratio decidendi», principio di diritto (e «obiter dic- tum»). A proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell’offerta contrat- tuale, in Foro it. 1964, V, 89; X. Xxxxx, Revoca (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, 201; Id., Lezioni sul contratto, II ed., Bologna, 1982, 72; Fragali, Dei contratti in generale, in Comm. Cod. Civ., dir. D’Amelio-Fin- zi, Libro delle obbligazioni, I, Firenze, 1948, 332 ss.; Osti, Contratto, in No- viss. Dig. ital., volo. IV, Torino, 1959, 518; X. Xxxxxxxxxxxx, Dei contratti in generale. Artt. 1321-1352, in Comm. Cod. Civ., dir. Scialoja-Branca, Libro IV. Delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1970, 127; Rossello, Revoca della proposta e dell’accettazione: considerazioni sistematiche sul combinato di- sposto degli artt. 1328, 1326 e 1335 cod. civ., in Riv. dir. comm. 1981, II,
268. Nella manualistica si legga Gazzoni, Manuale di diritto privato, VIII ed., Napoli, 2000, 824-825.
(12) Particolarmente si veda: Albanese, op. cit., 16; Xxxxxxxxx, op. cit., 260; Fragali, op. cit., 332 ss.
(13) Xxxxxxxx, op. cit., 269-270.
(14) Xxxxxxxx, op. cit., 271.
(15) Xxxxxxxx, op. cit., 273-274.
(16) Xxxxxxxxx, op. cit., 261.
(17) X. Xxxxxx, Revoca (diritto privato), in Noviss. Dig. ital., vol. XV, To- rino, 1968, 808. Si veda altresì Costanza, Revoca, in Dig. priv. Sez. civ., IV ed., vol. XVII, Torino, 1998, 443 ss.
(18) Xxxxxxxx, op. cit., 267.
per cui ciascuna avrebbe il potere di paralizzare la formazio- ne dell’accordo con la semplice emissione di una dichiara- zione contraria al precedente intendimento (19) (20).
La regola della spedizione è stata sottoposta a convin- centi critiche.
Il dibattito sulla recettizietà della revoca della
contratto non si sia concluso e non richiede invece che la ritrattazione sia conosciuta (dall’accettante) prima di tale momento» (26) e cioè, in altre parole, all’argomento prin- cipale dei sostenitori della regola della spedizione: la diver- sa dizione letterale del primo e del secondo comma del- l’art. 1328 (27).
proposta di contratto: la recettizietà attenuata
La principale critica mossa alla tesi della non recetti- zietà della revoca della proposta contrattuale considera gli artt. 1334 e 1335, che prevedono espressamente che gli at- ti unilaterali ed, in particolare, la proposta, l’accettazione e la loro revoca producano i loro effetti una volta giunti al- l’indirizzo del destinatario (21).
Alcuni interpreti, nel tentativo di ricondurre ad unità tali norme con la dizione letterale dell’art. 1328, senza per ciò abbandonare la regola della spedizione, hanno indivi- duato una nuova figura di atti recettizi, nei quali la recetti- zietà sarebbe attenuata: ossia l’efficacia di tali atti dipende- rebbe dall’essere indirizzati verso un destinatario, mentre non assumerebbe alcuna rilevanza la loro ricezione da par- te di quest’ultimo (22).
Una tale definizione di recettizietà non mi sembra ac- cettabile: posto infatti che la funzione del carattere recetti- zio dell’atto è quella di tutelare l’interesse del destinatario alla conoscenza dell’atto stesso, non si comprende come ta- le esigenza possa essere soddisfatta solo col mero invio del- l’atto all’indirizzo del destinatario (23).
Un’autorevole dottrina (24) ritiene invece che propo- sta ed accettazione siano atti recettizi nel senso che debba- no essere emessi e diretti nei confronti di un destinatario e si perfezionino con la conoscenza da parte di quest’ultimo; diverso, invece, sarebbe il problema della valutazione del- l’incidenza della revoca di tali atti sulla conclusione del contratto. Non si tratterebbe dunque «di porre in dubbio che l’atto di ritrattazione debba essere conosciuto dall’altra parte, ma di stabilire piuttosto se, una volta concluso il suo ciclo formativo, si debba aver riguardo per l’effetto inter- ruttivo, al momento in cui la volontà di revoca si è realiz- zata in termini adeguati» (25).
Questa dottrina sembra distinguere tra effetti rilevanti ai fini della perfezione dell’atto ed effetti rilevanti ai fini del- la paralisi della formazione del contratto: per la realizzazione dei primi è necessario che l’atto giunga a destinazione, per il verificarsi dei secondi l’atto deve essere soltanto emesso.
Sul punto si individuano due problemi. Il primo è se sia ammissibile che un atto produca taluni effetti sin dal momento della sua emissione e talaltri dal momento della sua ricezione da parte del destinatario ovvero se l’evento della ricezione sia condizione per la retroazione di alcuni effetti al momento dell’emissione: nulla vieta tale possibi- lità, ma altro problema è verificare se, nel caso specifico, vi sia una norma che dispone che la revoca della proposta contrattuale produce effetti sin dal momento della sua emissione. Per dimostrare ciò, l’autore citato attribuisce ri- levanza decisiva al dato che «la disposizione controversa attribuisce al proponente il potere di revoca fin quando il
Note:
(19) Vivante, Trattato di diritto commerciale, V ed., Milano, 1926, 39; Xxx- xxxx, xx. xxx., 000 xx.; Albanese, op. cit., 19. Xxxxx, La «logica-illogica» del consensualismo, cit., 261, osserva che, in ogni caso, anche ammettendo la vigenza del principio consensualistico nell’ordinamento attuale, un’argo- mentazione fondata su di esso sarebbe confutabile dalla circostanza che nel secondo comma dell’art. 1328 è disciplinata un’ipotesi di conclusio- ne del contratto, determinata dall’inefficacia della revoca tardiva dell’ac- cettazione, che postula l’insussistenza della volontà dell’accettante al mo- mento della perfezione dell’accordo e che, dunque, deroga sicuramente al supposto principio consensualistico. Del resto, l’idea del contratto come incontro di volontà appare abbandonata dal codice anche per l’espresso riconoscimento della clausola d’irrevocabilità della proposta: sul tema si veda Sacco-G. De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ., dir. Xxxxx, tomo I, Torino, 1993, 236. Per una critica al dogma della volontà si veda, altresì,
X. Xxxxx, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. ital., dir. X. Xxxxxxxx, II ed., III rist. corretta, Torino, 1960, 51 ss.
(20) Un’ulteriore argomentazione a favore della tesi dell’emissione è so- stenuta da X. Xxxxx, op. cit., 154, secondo il quale «è molto più raziona- le e praticabile risolvere il dilemma efficace/inefficace, e quindi contrat- to non concluso/concluso, in base alla verifica di priorità cronologica fra due eventi che maturano nella sfera dello stesso soggetto (emissione del- la revoca della proposta e ricezione dell’accettazione, entrambe riferibili al proponente); darebbe problemi ben più gravi affidarlo a una verifica di priorità cronologica fra due eventi che maturano nella sfera di soggetti di- versi (ricezione dell’accettazione in capo al proponente, ricezione della revoca della proposta in capo all’accettante)».
(21) Xxxxxxx, In tema di revoca della proposta contrattuale, in Riv. dir. civ.
1972, I, 394; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2000, 231.
(22) Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. Cod. Civ., Libro IV, to- mo II, Torino, 1967, 57 ss.; Cass. 9 luglio 1981, n. 4489, in Foro it. 1982, I, 460, secondo la quale «la revoca deve almeno consistere in una dichia- razione di volontà (non solo emessa ma anche) indirizzata all’accettante e già spedita al suo indirizzo. Solo se è già uscita dall’immediata disponi- bilità materiale del proponente e viaggia per così dire verso la contropar- te, il [primo] comma [dell’art. 1328] può armonizzarsi con il principio ge- nerale della recettizietà di cui all’art. 1334. Tale interpretazione è d’al- tronde aderente alla lettera ed al senso della parole usate [dall’art. 1328]: mentre per l’efficacia della revoca dell’accettazione la legge pone l’accen- to sul momento finale, per la revoca della proposta l’accento è posto sul momento iniziale ed il silenzio sui momenti successivi non può che esse- re colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recetti- zietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso».
(23) Dottore, op. cit., 392.
(24) Xxxxxxxxxxxx, Dei contratti in generale. Artt. 1321-1352, in Comm. Cod. Civ., dir. Scialoja-Branca, Libro IV. Delle obbligazioni, Bologna-Ro- ma, 1970, 125-127.
(25) Scognamiglio, op. cit., 125.
(26) Xxxxxxxxxxxx, op. cit., 127.
(27) X. Xxxxx, op. cit., 155, ritiene che «sposare la tesi della revoca della proposta efficace per emissione anziché per ricezione non significa nega- re ogni rilevanza al fatto della ricezione. La revoca impedisce il contratto dal momento in cui è emessa, ma solo se poi segua la ricezione: una revo- ca emessa dal proponente ma per qualche ragione non mai giunta all’o- blato non è efficace (ovvero, la ricezione è condizione di efficacia della revoca, verificandosi la quale gli effetti retroagiscono al momento dell’e- missione)». In proposito, si legga anche Xxxxxxxxxxx, La dichiarazione re- cettizia, Milano, 1959, 68.
La critica alla regola della spedizione. Le ragioni della regola della ricezione
Parte della dottrina ha osservato che l’argomentazio- ne basata sulla diversità di linguaggio, in realtà, non sia pro- bante, poiché l’uno e l’altro enunciato rappresentano una variante terminologica dello stesso concetto, per cui la pro- posta e l’accettazione possono essere revocate finché il con- tratto non sia concluso (28).
Si è rilevato, inoltre, che all’uso delle due differenti espressioni sarebbero sottese ragioni differenti dall’inten- zione del legislatore di disciplinare diversamente la revoca della proposta e dell’accettazione: tali ragioni emergerebbe- ro dalla lettura dei lavori preparatori del Codice Civile. L’attuale formulazione del primo comma dell’art. 1328 («la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso»), diversa rispetto a quella contenuta nel proget- to preliminare del codice («la proposta può essere revocata finché il proponente non ha avuto conoscenza dell’accet- tazione»), che invece era del tutto simile alla dizione del-
plicazione degli artt. 1334 e 1335 anche a tale atto non tro- vi efficaci confutazioni (32), con la conseguenza che anche la revoca della proposta deve essere considerata un atto re- cettizio e che quindi per essere efficace debba giungere a co- noscenza dell’accettante prima che l’accettazione giunga a conoscenza del proponente (33).
A sostegno di tale impostazione, assume rilevanza l’art. 16.1 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, resa esecutiva con Xxxxx 11 dicembre 1985, n. 765, che consente la revoca della proposta contrattuale entro limiti più stringenti della norma codicistica; recita, infatti, la nor- ma: «until a contract is concluded an offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before he has dispatched an accep- tance». Pur non regolando i contratti interni, tale disposi- zione è accettata dall’Italia ed applicabile in Italia, quindi dovrebbe indurre l’interprete, «per armonia di sistema (os- sia: per effetto di un’estensione analogica, ben giustificata da una lacuna)» a preferire, tra le due soluzioni possibili
l’attuale secondo xxxxx, era stata suggerita dal relatore
Xxxxxxx, il quale aveva rilevato un errore nella dizione del progetto, «attesoché ci sono i casi in cui il contratto si per- feziona presso il dichiaratario della proposta, con un’accet- tazione espressa re, anziché verbis» (29).
Il linguaggio differente avrebbe dunque la funzione di consentire la revoca della proposta anche in ipotesi di con- clusione del contratto diverse da quella prevista dall’art. 1326, mentre nulla suggerirebbe circa il momento di effica- cia della revoca stessa. Peraltro, si è già detto come dall’e- voluzione dei progetti legislativi dal Codice di Commercio all’attuale Codice Civile non sia possibile trarre un’indica- zione decisiva a favore della recettizietà della revoca della proposta. Il dato storico, pertanto, non sembra in grado, di per sé, di dirimere la questione.
Critiche sono state indirizzate anche all’argomenta- zione a contrariis, secondo cui l’accoglimento della regola della ricezione eliminerebbe l’ambito di operatività della responsabilità del proponente prevista dal secondo alinea del primo comma dell’art. 1328 (30). Tale responsabilità, infatti, avrebbe un proprio campo d’applicazione anche ri- tenendo recettizia la revoca della proposta, con la conse- guenza di essere utilmente invocabile dall’oblato che abbia
«dato in buona fede esecuzione al contratto dopo aver spe- dito l’accettazione che, in ipotesi, sia giunta a conoscenza dell’offerente dopo l’arrivo -e non già dopo la mera spedi- zione- della revoca» (31).
Anche per la sentenza in commento l’argomentazione citata non risulta probante, dal momento che la previsione dell’indennizzo solo per l’accettante può spiegarsi con una diversa considerazione della meritevolezza dell’affidamen- to, in quanto mentre l’accettante può contare sulla conclu- sione del contratto come un risultato normale, il propo- nente non può fare ragionevolmente affidamento su tale ri- sultato solo perché ha indirizzato all’oblato un’offerta.
Dal dibattito esposto non emergono argomenti incon- futabili a sostegno della tesi della non recettizietà della re- voca della proposta contrattuale. Anzi, si può dire che l’ap-
Note:
(28) Xxxxxxx, In tema di revoca della proposta contrattuale, in Xxx. xxx. xxx.
0000, X, 000.
(29) L’argomento è sostenuto da Xxxxxxx, Diritto civile e commerciale, vol. II, Le obbligazioni e i contratti, tomo I, Obbligazioni in generale. Contratti in generale, III ed., Padova, 181 (nota 30). L’intervento di Xxxxxxx si legge in Atti della Commissione delle assemblee legislative, verbale 8, p. 117, ed è an- che riportato da Xxxxxxxxxxx-Scarpello-M. Xxxxxx Xxxxxxx-Dallari, Codice Civile. Libro delle obbligazioni illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie, Milano, 1942, 162.
(30) Cass. 9 luglio 1981, n. 4489, in Foro it. 1982, I, 460, che sostiene la tesi della non recettizietà della revoca della proposta di contratto e la sen- tenza in commento che, al contrario, aderisce all’opposto indirizzo.
(31) Dottore, op. cit., 389. Cass. 9 luglio 1981, n. 4489, op. loc. cit., ritie- ne che «la causa giustificatrice dell’indennizzo, basata sulla ragionevole convinzione dell’accettante che il contratto è concluso, opera indipen- dentemente dal momento in cui la revoca della proposta interviene, re- voca che, in ipotesi, l’accettante ignora (e deve ignorare per essere meri- tevole dell’indennizzo) e che pertanto, purché intervenuta prima della conclusione è indifferente che acquisti efficacia impeditiva con la sola emissione, con la spedizione o con l’arrivo all’indirizzo dell’accettante: in tutti e tre i casi la corresponsione dell’indennizzo è giustificata dall’aver egli agito in buona fede, dando inizio all’esecuzione prima di avere noti- zia della revoca». Scognamiglio, op. cit., 127, afferma che «nessun peso può attribuirsi [...] all’obbligo di indennizzo che la legge pone a carico del proponente», in quanto «la rispettiva pretesa (dell’accettante) non sorge nel solo caso d’esecuzione iniziata dopo l’arrivo dell’accettazione all’indi- xxxxx del proponente, e revocante, bensì costituisce un temperamento al potere di revoca attribuito allo stesso proponente».
(32) Xxxxxxxx, op. cit., 271, che -ricordiamo- propende per la tesi della non recettizietà: «In sostanza, l’unico argomento degno di nota a favore della soluzione che vuole la revoca della proposta efficace solo dal mo- mento della recezione è quello della natura necessariamente recettizia di tale revoca, desunta non tanto con motivazioni di tipo logico-deduttivo, quanto con riferimenti di ordine testuale agli artt. 1334-1335 Codice ci- vile».
(33) A favore di questa tesi, in giurisprudenza: Xxxx. 25 ottobre 1965, n. 2234, in Giur. it 1966, I, 1, 411. In dottrina: Xxxxxxx, op. cit., 379; Ravaz- zoni, La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Milano, 1966, 204; Vendemiale, Per una rilettura dell’art. 1328 Codice civile, in Riv. dir. civ. 1979, II, 470; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2000, 232; Xxxxxxxxxxx, Il problema della responsabilità da atto lecito, Mila- no, 1966, 182 ss.; Sacco,-G. De Nova op. cit., tomo I, 238; Xxxxxxx, op. cit., 181; Messineo, voce Contratto, in Enc. dir., 852.
nell’ambito dell’art. 1328, quella espressamente adottata dal legislatore italiano in sede internazionale (34).
Aggiungasi che la regola della recettizietà assicura una parità di trattamento tra proponente ed accettante e pone rimedio all’iniquità prodotta dalla regola dell’emissione: in base a questa, infatti, «l’accettante sia quando accetta, sia quando revoca, correrebbe il rischio obbiettivo del ritardo: il rischio del proponente che revoca sarebbe invece colle- gato con una scelta colposa del mezzo di trasmissione» (35). Diversamente, accogliendo la regola della spedizione ambedue le parti sarebbero sottoposte ad un analogo ri- schio di ritardo.
Le argomentazioni della sentenza in commento
La sentenza in commento ritiene concluso il contrat- to tra le parti, poiché ritiene inefficace la revoca emessa lo stesso giorno dell’accettazione, ma giunta all’accettante successivamente, accogliendo in tal modo la tesi della re- cettizietà.
L’adesione a tale impostazione è giustificata, secondo il Supremo Collegio, dal fatto che, nonostante entrambe le opzioni interpretative siano «astrattamente possibili e sor- rette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall’art. 1328 e dagli artt. 1334 e 1335 Codice civile, debba essere preferita [l’interpretazione] che tuteli maggiormente il de- stinatario dell’atto recettizio (ossia, nella specie, l’accettan- te) sussistendo in capo a quest’ultimo un affidamento qua- lificato sulla conclusione del contratto qualora l’accettazio- ne sia pervenuta al proponente prima dell’arrivo all’accet- tante della revoca della proposta».
La Corte afferma, quindi, che «la soluzione prescelta è più aderente al principio dell’affidamento che ispira la di- sciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di cer- tezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la re- voca della proposta è in ogni caso libera da forma) di aver affidato a terzi -prima di ricevere l’accettazione- l’incarico o di comunicare all’accettante la revoca della proposta ovve- ro di consegnare la lettera indirizzata all’oblato contenente la revoca della proposta».
Per valutare se tale pronuncia inauguri un nuovo filo- ne giurisprudenziale oppure sia motivata dalle esigenze av- vertite dai giudicanti nella fattispecie concreta (ed in tal senso potrebbe essere indicativo il riferimento citato, poco sopra, alla prova della revoca) è necessario attendere suc- cessivi giudizi e l’eventuale intervento delle Sezioni Unite (36).
La Suprema Corte, peraltro, non avrebbe potuto deci- dere diversamente, qualora avesse aderito alla tesi opposta della non recettizietà. Infatti, quand’anche il Collegio avesse ritenuto efficace la revoca dal momento della spedi- zione, sarebbe comunque mancata la prova dell’anteriorità di tale spedizione rispetto all’arrivo dell’accettazione presso il proponente (nell’ambito della stessa giornata). Prova che
sarebbe dovuta essere a carico del proponente-revocante, che invocava la spedizione della revoca, quale fatto impe- ditivo della conclusione del contratto e che nel caso speci- fico non risulta essere stata fornita. La mancanza di tale prova non avrebbe, dunque, reso inefficace l’affermata -e pacifica tra le parti- conclusione del contratto.
Note:
(34) Xxxxx-X. Xx Xxxx, op. loc. cit., che aggiunge: «mediante la regola adottata in materia transnazionale il legislatore italiano rivela la sua pro- pria gerarchia di valori, in base alla quale sceglie fra la protezione dovuta al revocante, e quella dovuta alla controparte, la quale sa che l’accetta- zione è oramai giunta al proponente e che nessuna revoca è, finora, giun- ta all’accettante».
(35) Sacco-X. Xx Xxxx, op. cit., 237-238, ove si chiede altresì «se anche il rischio di un ritardo anomalo verrebbe a gravare sull’accettante».
(36) Alcuni commentatori di tale sentenza hanno lamentato l’improvvi- so e non sufficientemente motivato cambio d’orientamento della Supre- ma Corte. A tal proposito si leggano le note di X. Xxxxxxxxx ed X. Xxxxxx- ri in Foro it. 2001, I, 227.