POLIZZA R.C.A. – CONTRATTO BASE RCA
POLIZZA R.C.A. – CONTRATTO BASE RCA
Responsabilità Civile Auto per la circolazione di autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato dei consumatori
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO BASE RCA/Mod. X1006.0– edizione aprile 2021
INDICE
SEZIONE I - DEFINIZIONI 4
SEZIONE II – CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. 6
SEZIONE III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE R.C. 17
ESTRATTO DELLO STATUTO 18
Nel testo che segue si intendono per:
Sezione I - DEFINIZIONI
Aggravamento del rischio:
Aree equiparate alle strade di uso pubblico:
mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del Codice civile;
le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
Assicurato:
Bonus Malusa:
il soggetto, anche diverso dal contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiuque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (art 2054 del Codice Civile e art. 91 del Codice della Strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285);
la tariffa Bonus Malus, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r. c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
Carta verde: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
Classe di merito CU: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal Regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
Codice: il Codice delle Assicurazioni private di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
Codice della Strada: il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Contraente: Contratto base:
colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;
il contratto x.x.xxxx offerto dall’Impresa ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 18 ottobre 2012, n.179, presso i “punti vendita” dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’art. 132 – bis del Codice, per i veicoli di cui all’art 133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, c.d. Codice del Consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale “Guida libera”, per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’Impresa;
Impresa: Itas Mutua con la quale in contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;
Massimali minimi: obbligatori di legge:
i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r.c. auto stabiliti dall’art.128 del Codice;
Periodo di osservazione:
R.c. Auto:
Terzi danneggiati:
il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:
a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r. c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;
Veicolo: il veicolo indicato in polizza.
Sezione II – CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C.
L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE
L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 (nella parte in cui richiama l’art. 2054 del Codice civile) e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Art. 3 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Resta salva la buona fede del contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli artt. 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 Codice Civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
Art. 6 – DECORRENZA E DURATA
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice Civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Art. 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Salvo quanto previsto dall’articolo 23, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall’Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l’Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.
c) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all’acquirente ed all’Impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell’articolo 1918 Codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e
l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 9 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Reg. IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l’attestazione dello stato di rischio al contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del Regolamento IVASS, n. 9/2015).
L’Impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione nei casi di:
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);
All'atto della stipulazione di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui al co. 2 dell’art. 134 del Codice.
Art. 10 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 Codice Civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 Codice Civile). Per la disciplina relativa al Risarcimento del Danno ed alle Procedure Liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
Art. 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE
L’Impresa, previa comunicazione al contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 12 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.
Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 14 – BONUS / MALUS
L’Impresa assicura i veicoli applicando i criteri di tariffazione in base a:
- tipologia di veicolo e utilizzo;
- dati anagrafici relativi al proprietario, all’usufruttuario, all’acquirente (nel caso di patto riservato dominio), al locatario (nel caso di locazione finanziaria).
- dati relativi all’attestazione sullo stato del rischio, se presente.
La forma tariffaria Bonus/malus si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48 e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" .
Classi di merito
a) Autovetture b) Ciclomotori e motocicli
Classe di merito | Coefficiente di determinazione del premio |
19 | 0,3380 |
20 | 0,3483 |
21 | 0,3588 |
22 | 0,3697 |
23 | 0,3771 |
24 | 0,3886 |
25 | 0,4084 |
26 | 0,4208 |
27 | 0,4292 |
28 | 0,4422 |
29 | 0,4602 |
30 | 0,4741 |
31 | 0,4934 |
32 | 0,5237 |
33 | 0,5560 |
34 | 0,5902 |
35 | 0,6203 |
36 | 0,6584 |
37 | 0,6989 |
38 | 0,7419 |
39 | 0,7798 |
40 | 0,8195 |
41 | 0,8787 |
42 | 0,9420 |
43 | 1,0000 |
44 Classe di ingresso | 1,2572 |
45 | 1,2953 |
46 | 1,6283 |
47 | 2,1515 |
48 | 3,0479 |
Classe di merito | Coefficiente di determinazione del premio |
31 | 0,6650 |
32 | 0,6784 |
33 | 0,6989 |
34 | 0.7273 |
35 | 0,7493 |
36 | 0,7644 |
37 | 0,7798 |
38 | 0,8114 |
39 | 0,8277 |
40 | 0,8528 |
41 | 0,8787 |
42 | 0,9053 |
43 | 1.0000 |
44 Classe di ingresso | 1,1843 |
45 | 1,2447 |
46 | 1,3749 |
47 | 1,5648 |
48 | 1,7285 |
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ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO
All’atto di stipula del contratto sarà richiesto all’assicurato di esibire la carta / certificato di circolazione, il foglio complementare / certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto relativi al veicolo per assegnare al contratto la classe di merito corrispondente.
Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, al contratto è assegnata la classe CU 18 e la corrispondente classe interna in base alla tipologia di veicolo e alla forma tariffaria applicata al contratto. Per le regole specifiche disciplinanti i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, si rimanda all’art. 7 del Provvedimento IVASS 72/2018.
Nel caso di richiesta di stipula di un contratto avvalendosi dell’agevolazione ulteriore veicolo “Bersani” – Bonus Familiare (art 134 comma 4 bis CA), se non si presenta la carta di circolazione del mezzo di riferimento oppure mancano i requisiti previsti per usufruire di questa agevolazione, al contratto è assegnata la classe CU 14 e la corrispondente classe di merito relativa al tipo del veicolo da assicurare.
Nel caso in cui i documenti vengano esibiti dopo la stipula, ma comunque entro i successivi 3 mesi, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito e all’eventuale conguaglio del premio.
ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI
Nel caso di veicolo di nuova immatricolazione, assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA
(Pubblico Registro Automobilistico) o registrato per la prima volta nell’Archivio Nazionale dei Veicoli:
a) Se il contraente non dimostra di aver diritto all’applicazione dell’agevolazione per ulteriore veicolo “Bersani
– Bonus Familiare” (art 134 comma 4 bis CA) verrà assegnata, a fronte dell’esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà (o Documento unico di circolazione) o dell’appendice di cessione del contratto, la classe CU 14 e, se prevista dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito interna di ingresso in base alla tipologia di veicolo.
b) Se il contraente dimostra di aver diritto all’applicazione dell’agevolazione per ulteriore veicolo “Bersani- Bonus Familiare” (art 134 comma 4 bis CA) ed è una persona fisica già titolare di polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) e del certificato di proprietà (o Documento unico di circolazione) del nuovo veicolo, nonché fotocopia della Carta di circolazione (o Documento unico di circolazione ) relativa al veicolo di riferimento se proveniente da altra Impresa.
E’ assegnata la classe di merito interna come stabilito nella tabella sotto riportata.
c) Se il contraente dimostra di aver diritto all’applicazione dell’agevolazione per ulteriore veicolo “Bersani- Bonus Familiare ” (art 134 comma 4 bis CA) ed è una persona fisica, stabilmente convivente nel nucleo familiare di persona fisica già titolare di polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) e del certificato di proprietà (o Documento unico di circolazione) del nuovo veicolo, certificato anagrafico (stato di famiglia), nonché fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa.
E’ assegnata la classe di merito interna come stabilito nella tabella sotto riportata.
Classe CU di assegnazione del mezzo di riferimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Classe Itas di Assegnazione Autovetture | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Classe Itas di Assegnazione Ciclomotori / motocicli | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI
Nelle ipotesi sotto riportate, se l’attestato di rischio è in corso di validità viene mantenuta la classe CU ivi indicata, mentre se l’attestato di rischio è scaduto il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi (vedi sopra “ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI”)
a) Nel caso di medesimo veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa di assicurazione: decorsi 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di assicurazione, in caso di inutilizzo, il contraente deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nella quale attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo.
b) Nel caso in cui l’attestato di rischio si riferisca ad altro veicolo, oggetto di cessazione del rischio (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione):
il contraente deve consegnare documentazione idonea a provarne i motivi.
c) Nel caso in cui l’attestato di rischio si riferisca a veicolo oggetto di furto senza ritrovamento:
il contraente deve consegnare copia di denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo.
Nelle ipotesi sotto riportate, al contratto viene invece assegnata la classe CU determinata con le seguenti regole:
d) Nel caso in cui l’attestato di rischio provenga da Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 CA:
il nuovo contratto è assegnato alla classe CU determinata in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza di detta dichiarazione sostitutiva sarà richiesta una dichiarazione del contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
e) Nel caso in cui l’attestato di rischio si riferisca ad un avente diritto diverso dall’effettivo proprietario del veicolo:
il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi e viene inserito in classe CU 14.
f) Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato in precedenza con contratto temporaneo:
viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale il contraente è tenuto ad esibire copia.
g) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato all’estero:
viene assegnata la classe CU 14, salvo che il contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che consenta una assegnazione ad altra classe di merito.
h) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale, non ancora giunto a scadenza, ossia in presenza di rate di premio insolute:
al contratto sarà assegnata la classe CU 18.
TABELLE CONTENENTI LE REGOLE DI CORRISPODENZA TRA CLASSE CU E CLASSE DI MERITO INTERNA
La classe di merito interna assegnata al contratto, sarà definita in base alla CU e alla tipologia di veicolo assicurato, come indicato nelle tabelle sotto riportate.
L’attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell’attestato
Se proveniente dalla forma franchigia fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (penultima colonna)
a) Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo
Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno | |||||||
corrente della sinistrosità pregressa indicata nell’attestato di rischio” | |||||||
con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND) | con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND) | senza sinistri, in assenza di NA e/o ND | senza | ||||
sinistri, | |||||||
Classe CU di assegnazione | Classe Itas di Assegnazione (precedente temporanea) | con 1 sinistro non negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND) | senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente | in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente | |||
e | |||||||
altri casi | |||||||
1 | 31 | 30 | 35 | 41 | 22 | 29 | 31 |
2 | 32 | 31 | 36 | 41 | 23 | 30 | 32 |
3 | 33 | 32 | 37 | 42 | 23 | 31 | 33 |
4 | 34 | 33 | 38 | 43 | 24 | 32 | 34 |
5 | 35 | 35 | 39 | 45 | 24 | 33 | 35 |
6 | 36 | 37 | 40 | 45 | 25 | 34 | 36 |
7 | 37 | 38 | 41 | 47 | 28 | 35 | 37 |
8 | 38 | 39 | 42 | 47 | 32 | 36 | 38 |
9 | 39 | 40 | 43 | 47 | 35 | 37 | 39 |
10 | 40 | 43 | 45 | 48 | 38 | 38 | 40 |
11 | 41 | 45 | 46 | 48 | 39 | 39 | 41 |
12 | 42 | 46 | 47 | 48 | 40 | 40 | 42 |
13 | 43 | 47 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
14 | 44 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 |
15 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 |
16 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 47 | 47 |
17 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 |
18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
b) Ciclomotori e motocicli
Classe CU di assegnazione | Classe Itas di Assegnazione (precedente temporanea) | Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell’attestato di rischio | |||||
con 1 sinistro non negli ultimi due anni + anno corrente | con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente | con 2 o più sinistri | senza sinistri, in assenza di NA e/o ND | senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente | altri casi | ||
1 | 31 | 35 | 37 | 44 | 31 | 33 | 34 |
2 | 32 | 36 | 38 | 45 | 31 | 34 | 34 |
3 | 33 | 37 | 39 | 46 | 32 | 35 | 35 |
4 | 34 | 38 | 40 | 47 | 33 | 35 | 35 |
5 | 35 | 39 | 41 | 48 | 34 | 36 | 36 |
6 | 36 | 40 | 42 | 48 | 35 | 36 | 36 |
7 | 37 | 40 | 43 | 48 | 36 | 37 | 37 |
8 | 38 | 41 | 44 | 48 | 37 | 38 | 38 |
9 | 39 | 42 | 45 | 48 | 38 | 39 | 39 |
10 | 40 | 43 | 46 | 48 | 39 | 40 | 40 |
11 | 41 | 44 | 47 | 48 | 40 | 41 | 41 |
12 | 42 | 45 | 48 | 48 | 41 | 42 | 42 |
13 | 43 | 46 | 48 | 48 | 42 | 43 | 43 |
14 | 44 | 47 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 |
15 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |
16 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
17 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA
L’Impresa è obbligata, alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ad indicare sulle attestazioni di rischio la classe di conversione universale (CU). L’Impresa inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie dell’Impresa stessa. Per la determinazione della CU adotterà le regole evolutive contenute nella seguente tabella:
Classe di merito | Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA
Per le annualità successive a quella di stipula, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito interna in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.
Ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna vengono presi in considerazione:
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di “responsabilità cumulata” sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione del malus. .
Ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna saranno presi in considerazione anche i sinistri tardivi e i sinistri accaduti durante le coperture temporanee, che determineranno l’evoluzione in malus indipendentemente dal periodo di osservazione.
Il contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente alla applicazione delle regole evolutive, di rimborsare all’Impresa o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio. La facoltà suddetta può essere esercitata alla scadenza.
Nel caso in cui il contaente desideri esercitare la facoltà di rimborso per un sinistro tardivo, la richiesta di rimborso va indirizzata alla precedente Compagnia che ha liquidato il sinistro.
Tabelle delle regole evolutive in forma tariffaria Bonus/Malus:
a) Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di merito | Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati | |||||||||
0 sinistri (% di differenza tra classi) | 1 sinistro (% di differenza tra classi) | 2 sinistri (% di differenza tra classi) | 3 sinistri (% di differenza tra classi) | 4 o più sinistri (% di differenza tra classi) | ||||||
19 | 19 | 0,00% | 29 | 36,13% | 32 | 54,93% | 34 | 74,58% | 36 | 94,77% |
20 | 19 | -2,94% | 29 | 32,13% | 32 | 50,38% | 34 | 69,45% | 36 | 89,05% |
21 | 20 | -2,94% | 30 | 32,13% | 33 | 54,93% | 35 | 72,85% | 37 | 94,77% |
22 | 21 | -2,94% | 30 | 28,24% | 33 | 50,38% | 35 | 67,77% | 37 | 89,05% |
23 | 22 | -1,97% | 31 | 30,82% | 34 | 56,48% | 36 | 74,58% | 38 | 96,72% |
24 | 23 | -2,94% | 31 | 26,97% | 34 | 51,88% | 36 | 69,45% | 38 | 90,94% |
25 | 24 | -4,85% | 32 | 28,24% | 35 | 51,88% | 37 | 71,14% | 39 | 90,94% |
26 | 25 | -2,94% | 32 | 24,47% | 35 | 47,41% | 37 | 66,11% | 39 | 85,32% |
27 | 26 | -1,97% | 33 | 29,53% | 36 | 53,40% | 38 | 72,85% | 40 | 90,94% |
28 | 27 | -2,94% | 33 | 25,72% | 36 | 48,89% | 38 | 67,77% | 40 | 85,32% |
29 | 28 | -3,90% | 33 | 20,81% | 36 | 43,08% | 38 | 61,22% | 40 | 78,09% |
30 | 29 | -2,94% | 34 | 24,47% | 37 | 47,41% | 39 | 64,46% | 41 | 85,32% |
31 | 30 | -3,90% | 34 | 19,61% | 37 | 41,66% | 39 | 58,05% | 41 | 78,09% |
32 | 31 | -5,80% | 35 | 18,43% | 38 | 41,66% | 40 | 56,48% | 42 | 79,87% |
33 | 32 | -5,80% | 36 | 18,43% | 39 | 40,26% | 41 | 58,05% | 43 | 79,87% |
34 | 33 | -5,80% | 37 | 18,43% | 40 | 38,87% | 42 | 59,63% | 44 | 113,02% |
35 | 34 | -4,85% | 38 | 19,61% | 41 | 41,66% | 43 | 61,22% | 45 | 108,82% |
36 | 35 | -5,80% | 39 | 18,43% | 42 | 43,08% | 44 | 90,94% | 46 | 147,31% |
37 | 36 | -5,80% | 40 | 17,26% | 43 | 43,08% | 45 | 85,32% | 47 | 207,83% |
38 | 37 | -5,80% | 41 | 18,43% | 44 | 69,45% | 46 | 119,48% | 48 | 310,80% |
39 | 38 | -4,85% | 42 | 20,81% | 45 | 66,11% | 47 | 175,92% | 48 | 290,87% |
40 | 39 | -4,85% | 43 | 22,02% | 46 | 98,69% | 48 | 271,90% | 48 | 271,90% |
41 | 40 | -6,73% | 44 | 43,08% | 47 | 144,86% | 48 | 246,87% | 48 | 246,87% |
42 | 41 | -6,73% | 45 | 37,49% | 48 | 223,54% | 48 | 223,54% | 48 | 223,54% |
43 | 42 | -5,80% | 46 | 62,83% | 48 | 204,79% | 48 | 204,79% | 48 | 204,79% |
44 | 43 | -20,46% | 47 | 71,14% | 48 | 142,44% | 48 | 142,44% | 48 | 142,44% |
45 | 44 | -2,94% | 47 | 66,11% | 48 | 135,31% | 48 | 135,31% | 48 | 135,31% |
46 | 45 | -20,46% | 48 | 87,17% | 48 | 87,17% | 48 | 87,17% | 48 | 87,17% |
47 | 46 | -24,32% | 48 | 41,66% | 48 | 41,66% | 48 | 41,66% | 48 | 41,66% |
48 | 47 | -29,41% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% |
b) Ciclomotori e motocicli
Classe di merito | classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati | |||||||
0 sinistri (% di differenza fra classi) | 1 sinistri (% di differenza fra classi) | 2 sinistri (% di differenza fra classi) | 3 o più sinistri (% di differenza fra classi) | |||||
31 | 31 | 0,00% | 36 | 14,95% | 41 | 32,13% | 46 | 106,76% |
32 | 31 | -1,97% | 37 | 14,95% | 42 | 33,45% | 47 | 130,67% |
33 | 32 | -2,94% | 38 | 16,01% | 43 | 43,08% | 48 | 147,31% |
34 | 33 | -3,90% | 39 | 13,81% | 44 | 62,83% | 48 | 137,66% |
35 | 34 | -2,94% | 40 | 13,81% | 45 | 66,11% | 48 | 130,67% |
36 | 35 | -1,97% | 41 | 14,95% | 46 | 79,87% | 48 | 126,13% |
37 | 36 | -1,97% | 42 | 16,10% | 47 | 100,68% | 48 | 121,67% |
38 | 37 | -3,90% | 43 | 23,24% | 48 | 113,02% | 48 | 113,02% |
39 | 38 | -1,97% | 44 | 43,08% | 48 | 108,82% | 48 | 108,82% |
40 | 39 | -2,94% | 45 | 45.95% | 48 | 102,68% | 48 | 102,68% |
41 | 40 | -2,94% | 46 | 56,48% | 48 | 96,72% | 48 | 96,72% |
42 | 41 | -2,94% | 47 | 72,85% | 48 | 90.94% | 48 | 90,94% |
43 | 42 | -9,47% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% |
44 | 43 | -15,56% | 48 | 45,95% | 48 | 45,95% | 48 | 45,95% |
45 | 44 | -4,85% | 48 | 38,87% | 48 | 38,87% | 48 | 38,87% |
46 | 45 | -9,47% | 48 | 25,72% | 48 | 25,72% | 48 | 25,72% |
47 | 46 | -12,13% | 48 | 10,46% | 48 | 10,46% | 48 | 10,46% |
48 | 47 | -9,47% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% |
Sezione III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE R.C.
Le seguenti condizioni, la cui offerta è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell’impresa, possono comportare una limitazione o un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto.
Parte I - Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio
Art. 15 – GUIDA ESCLUSIVA – non previsto Art. 16 – GUIDA ESPERTA – non previsto
Parte II - Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio
Art. 17 – AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE – non previsto Art. 18 – LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE – non previsto
Art. 19 – DANNI A TERZI CAGIONATI DA XXXXXX XXXXXX E, DURANTE LA MARCIA, DAL RIMORCHIO MUNITO DI TARGA PROPRIA E REGOLARMENTE TRAINATO
Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
Parte III - Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo
Art. 20 – SISTEMI DI RILEVAZIONE A DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO – non previsto Art. 21 – ISPEZIONE PREVENTIVA DEL VEICOLO – non previsto
Art. 22 – SISTEMI DI RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO – non previsto
Parte IV -Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo
Art. 23 – PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE – non previsto
Art. 24 – SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - non prevista
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA
ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS Istituto Trentino- Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è “ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero “ITAS V.V.a.G.”. L’ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero.
Art. 5 - CONTRIBUZIONI
Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.
Art. 11 - VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO
Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l’ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell’assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento.
Art. 26 – RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all’Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito dell’area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l’apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell’Agenzia.