Contratto per Lavori di carpenteria di completamento al ponte sul Rio Ardenza Via Remota Livorno
IL COMMISSARIO DELEGATO
Contratto per Lavori di carpenteria di completamento al ponte sul Rio Ardenza Via Remota Livorno
L’anno
, il giorno
del mese di
, in Firenze, via di Novoli
n. 26, in una sala della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.
TRA
- IL COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 482/2017 con sede legale
in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n.94079030485, rappresentato dal dirigente regionale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359 del 28.12.2015, autorizzato, ai sensi della Ordinanza commissariale n. 46 del 25 .09.2017, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario Delegato per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza commissariale n. del
;
E
- Impresa Della Buona SRL (di seguito indicata come “Appaltatore”), con sede legale in Pietrasanta, Xxx xxx Xxxxxxx, x.00, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 01110610464, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di LUCCA, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Camaiore il 20/12/1962, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima
PREMESSO
- che con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
482 del 20 settembre 2017, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti in provincia di Livorno”, il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati,
- che la stessa ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori;
- che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 6064 intestata al Commissario Delegato;
- che con Ordinanza n. 46 del 25.09.2017 il Commissario Delegato ha approvato le “Disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario avvalendosi della Regione Toscana” (All. B dell’ordinanza n. 46 del 25.09.2017);
- che con Ordinanza commissariale n. 55 del 09.11.2017 è stato approvato il Piano degli interventi ai sensi della O.C.D.P.C. n. 482 del 20.09.2017;
- che il Commissario Delegato deve provvedere all’esecuzione dei lavori di carpenteria di completamento al ponte sul Rio Ardenza in Livorno Via Remota ;
- che i lavori consistono in :
1° fase: saldatura delle travi principali della struttura con le lamiere
sovrastanti;
2° fase realizzazione di un cordolo in c.a. a fianco delle attuali barriere New Jersey;
- che i lavori, prevedono un importo complessivo dell’appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza) di euro 57.900,00 oltre IVA nei termini di legge;
- che, per i lavori in oggetto, è stata utilizzata la procedura di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), dell’Allegato B dell’Ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017;
- che sono stati espletati, nei confronti dell’Appaltatore, i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che gli stessi hanno dato esito positivo;
- che, con Ordinanza commissariale n. del , si è provveduto ad affidare i lavori all’Appaltatore;
- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, così come risulta dal verbale sottoscritto in data dal responsabile unico del procedimento e dall’Appaltatore;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del
presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Commissario Delegato, rappresentato dal dirigente della Regione Toscana Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx, affida i lavori di carpenteria di completamento al ponte sul Rio Ardenza in Livorno Via Remota all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante Sig. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto nel presente contratto nonché sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx:
- Relazione tecnico illustrativa;
- Tavola unica :interventi sull’impalcato.
Art. 2 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 57.900,00 (cinquantasettemilanovecento/00) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:
- Euro 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00), per lavori a corpo;
- Euro 3.000,00 (tremila/00), per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza.
L’importo dei lavori a corpo, sopra indicato, è determinato dall’importo complessivo offerto dall’Appaltatore nella propria offerta economica
Trattandosi di lavori a corpo, il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile
Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore
L’Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig.
.
Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore del Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge
In ottemperanza all’art. 2 del Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con
D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore ha eletto domicilio presso
e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): .
Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000,
n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indicato.
Art. 4 - Garanzia definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione
bancaria n.
in data
con la quale la Società
con sede in si costituisce fideiussore a favore del Commissario Delegato nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € ( / ). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
(in caso di riduzione della garanzia) L’importo della garanzia risulta ridotto
in quanto (inserire dati delle certificazioni possedute
dall’Appaltatore oppure dare atto dello status di microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
Il Commissario Delegato può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.
Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione
Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero in data rilasciata dalla Società , per un massimale pari a:
- partita 1: opere oggetto dell’appalto. L’importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all’effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;
- partita 2: opere preesistenti Euro 400.000,00 ;
- partita 3: demolizione e sgombero Euro 6.000,00;
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00;
- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili al Commissario Delegato sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia
in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.
La polizza si trova depositata presso l’Ufficio del Commissario delegato c/o Regione Toscana -Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.
Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro L’Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all’osservanza del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Appaltatore medesimo. Il piano di sicurezza sopra indicato, visionato e già firmato dalle parti per integrale accettazione, si trova depositato presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa_ e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegato.
Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali, consecutivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.
Art. 9 - Penali per ritardi
In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura del 1 per mille, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, computati sulla percentuale dell’utile di impresa del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori durante le visite periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare in accordo con il Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010.
La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato secondo quanto previsto dal suddetto Titolo IX.
I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 12 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria e dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
Art. 13 – Modifiche al contratto e al corrispettivo
1. È facoltà del Commissario Delegato apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora il Commissario Delegato, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.
Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo
L’importo risultante dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore rimane fisso ed invariabile.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall’articolo 2 del Capitolato Generale, D.M. n. 145/2000 dovranno avvenire:
Opzione 1)
secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.
La pec del Commissario Delegato presso la Regione Toscana è “xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Opzione 2)
secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite il sistema web ap@ci. L’Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Art. 16 – Fatturazione e pagamenti
1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e le misure poste in essere per l’attuazione dei piani di sicurezza, raggiungano, al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore, un
importo non inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell’art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il ………” con l’indicazione della data.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.
5. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario Delegato, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016, in caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con la modalità indicata al precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, il Commissario Delegato sospende i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. Nel caso in cui la mancata produzione delle fatture quietanziate dipenda dalla contestazione, da parte dell’Appaltatore, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, il Commissario Delegato sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazione eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo.
7. Le fatture elettroniche, intestate Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n.
482/2017- C.F. 94079030485, contabilità speciale n. 6064, CUU PMWKM, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto (CUP): J41B17000500003, codice CIG: 7400847C23 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario Delegato nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ove l’Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC
verrà richiesto entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al precedente comma 8, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.
10. Si applicano i commi 5, 5 bis e 6 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo del Commissario Delegato in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.
00.Xx Commissario Delegato, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
12. L’Appaltatore:
a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;
b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
c) si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario Delegato ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia di CAMAIORE con codice IBAN
XX00X0000000000000000000000.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario Delegato eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.
13. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore tramite Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Firenze, da estinguersi mediante
accreditamento sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia di CAMAIORE con codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
14. Il Sig. dichiara espressamente di esonerare il
Commissario Delegato da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.
15. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’Appaltatore.
Art. 17 - Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile al Commissario
Delegato, spettano all’Appaltatore gli interessi stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto
1 Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.
2. L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare al Commissario Delegato il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate al Commissario Delegato eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario Delegato dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.
Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto,
anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Xxxxxx in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.
L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare al Commissario Delegato comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Commissario Delegato procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Se il ritardo nell’ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze intermedie previste dal Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore, per il quale sono state applicate penali ai sensi dell’art. 9 del presente contratto, persiste oltre il quindicesimo giorno, il Commissario Delegato, ferma restando l’applicazione della penale giornaliera indicata nello stesso art. 9, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Commissario delegato, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei seguenti
casi:
a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
c) nel caso di subappalto non autorizzato;
d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compresi quelli del subappaltatore;
f) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione.
In caso di risoluzione, il Commissario delegato procederà in tutto od in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4,
salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione
I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal Titolo X, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Commissario Delegato. Il silenzio del Commissario Delegato protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario Delegato prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione del certificato, l’opera sarà presa in consegna dal Commissario Delegato. Resta nella facoltà del Commissario Delegato richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 21 – Conto finale
Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l’ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato.
Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo
1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario Delegato, dell’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di regolare esecuzione stesso.
2. Il Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma 1, dovrà essere successiva all’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d’ufficio del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario Delegato nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 7 del precedente art. 16, o non siano conformi
a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.
3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario Delegato.
4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall’art. 16, commi 9 e 11, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica:
📫 della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
📫 di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di
versamento di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 2, l’Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.
Art. 23 – Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP):J41B17000500003 e del seguente codice CIG: 7400847C23. Il Commissario Delegato provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Commissario Delegato e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.
Art. 24 – Recesso
Il Commissario Delegato si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Essa ne dovrà dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.
È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
Art. 25 – Controversie e foro competente
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la procedura di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Qualora non si proceda all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.
Art. 26 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;
- il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000
n. 145, per le parti ancora vigenti;
Art. 27 - Spese contrattuali
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario Delegato, mentre l’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore. È altresì a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
per il Commissario Delegato per l’Appaltatore
Il presente contratto, composto di n. pagine inclusa la pagina successiva relativa all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di
Euro , che viene apposto (oppure, inserire al posto della precedente la
seguente dizione: di numero contrassegni telematici di euro 16,00
ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.
Contratto per lavori di carpenteria di completamento al ponte sul Rio Ardenza
ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig.
dell’Impresa dichiara di conoscere, accettare ed
approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 “Responsabilità verso terzi e assicurazione”, 9 “Penali per ritardi”, 16 “Fatturazione e pagamenti”, 19 “Risoluzione del contratto”, 24 “Recesso” e 25 “Controversie e foro competente”.
Firmato digitalmente per l’Appaltatore