CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei servizi informativi offerti ai potenziali studenti e agli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari Venezia.
Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La sede di svolgimento del servizio sarà Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx 0000 Xxxxxxx. La sede potrà subire modifiche che saranno comunicate tempestivamente all’Appaltatore.
Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Nello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, l’Appaltatore agisce con piena autonomia riguardo all’organizzazione e al rischio di tali attività, salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato o precisate successivamente dall’Università.
L’esecuzione dei servizi deve attenersi ai seguenti principi generali:
3.1 massima cortesia e disponibilità nei confronti degli utenti all’atto dell’erogazione dei servizi;
3.2 immediata erogazione del servizio all’utente e riduzione al minimo dei tempi di attesa;
3.3 conservazione e ordinata custodia dei materiali affidati;
3.4 massima riservatezza nell’espletamento del servizio.
Art. 4 – PERSONALE DELL’APPALTATORE: COORDINATORE E ADDETTI
Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore individuerà gli addetti idonei a garantire la correttezza della gestione del servizio stesso. L’Appaltatore, inoltre, dovrà indicare un referente unico per l’Università in relazione a tutte le problematiche inerenti le modalità di esecuzione del servizio.
In particolare il referente unico:
1. dovrà garantire la reperibilità durante l’intera durata del servizio giornaliero;
2. dovrà mantenersi in qualsiasi momento in contatto con il proprio personale impiegato presso l’Università;
3. garantirà l’interazione permanente con l’Università con cui coordinerà tempi e modi delle attività;
4. accerterà che il personale utilizzato sia adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni relative al servizio offerto;
5. garantirà, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
6. segnalerà tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi e assicurerà prontamente le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di eventi non prevedibili o eccezionali;
7. opererà affinché tutte le attività aziendali siano orientate verso la massima trasparenza nei confronti dell’Università e degli utenti del servizio, perseguendo la progressiva ottimizzazione del servizio;
8. organizzerà e coordinerà l’attività dei propri addetti, vigilando affinché il servizio sia espletato efficacemente e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
9. definirà l’orario di servizio dei propri addetti sulla base delle indicazioni fornite dall’Ateneo, anche in base alle eventuali richieste di variazione che pervengono dall’Università.
Il personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nello svolgimento del servizio deve essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari all’efficace esecuzione del servizio stesso. In particolare il personale impiegato nell’espletamento del servizio deve:
- avere una puntuale conoscenza:
del sistema universitario;
della normativa relativa agli ordinamenti universitari; della gestione dei reclami e delle segnalazioni;
dei diritti dell’utenza verso l’amministrazione con particolare riferimento alla legislazione sull’accesso agli atti e alla trasparenza amministrativa;
dell’organizzazione e dell’offerta formativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia; delle principali procedure e scadenze per gli studenti;
- assicurare l’erogazione dei servizi agli utenti nel minor tempo possibile, con massima disponibilità e cortesia;
- saper usare i programmi Word e Excel;
- avere un’ottima padronanza della lingua italiana;
- avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello B2 secondo la CEF - Common European Framework of reference for languages), al fine di poter erogare informazioni ad utenti stranieri.
Tali conoscenze sono imprescindibili per il normale svolgimento del servizio.
Il personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nello svolgimento dei servizi deve inoltre uniformarsi a tutte le norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro, in particolare deve:
- essere di pieno soddisfacimento dell’Università;
- svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
- rispettare gli ordini di servizio impartiti dal coordinatore individuato dall’Appaltatore;
- non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Università medesima o concernenti la carriera degli studenti.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, sia nei confronti dell’Università che di terzi.
L’Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio appaltato, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio stesso.
Il personale addetto al servizio dovrà attenersi ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso. Il personale addetto al servizio è strettamente tenuto alla riservatezza ed al rispetto della vigente normativa sulla privacy. L’Appaltatore sopporta integralmente le spese e cura l’eventuale organizzazione di appositi corsi di formazione e/o specializzazione professionale necessari al fine di garantire la migliore esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di garantire il costante aggiornamento del personale rispetto alle innovazioni e ai cambiamenti introdotti dall’Università, anche per quanto concerne l’uso di nuovi applicativi per la gestione dei servizi e alle modifiche organizzative, gestionali e strutturali dell’Ateneo.
L’Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale nel caso in cui il personale addetto al servizio non venga ritenuto adeguato al servizio stesso, a causa della inosservanza delle
prescrizioni di cui al presente capitolato. In tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta scritta del RUP.
L’Appaltatore solleva l’Università da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che possano sorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale addetto al servizio.
Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio informativo consiste in:
- coordinamento degli studenti collaboratori (di cui all’art. 11 del Decreto legislativo n. 68/2012) selezionati dall’Ateneo per la gestione dell’utenza telefonica;
- gestione dell’utenza telefonica;
- gestione del servizio informativo via mail;
- supporto in relazione a specifici progetti di comunicazione rivolti agli studenti in ambiti di attività definiti dall’Università.
Per lo svolgimento del sevizio dovrà essere previsto l’impiego di due unità di personale dipendenti dell’Appaltatore. A una unità di personale verrà assegnato il ruolo di coordinatore del servizio e sarà impiegata per 30 ore settimanali, l’altra unità affiancherà il coordinatore nella gestione dell’utenza telefonica e nella gestione del servizio informativo via mail e sarà impiegata per 25 ore settimanali.
Il dipendente dell’Appaltatore che assumerà il ruolo di coordinatore del servizio, per l’espletamento delle sue funzioni, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, dovrà avere le seguenti ulteriori capacità:
capacità specifiche di coordinamento e organizzazione del personale impiegato nella gestione dell’utenza telefonica (compresi gli studenti collaboratori, di cui all’art. 11 del Decreto legislativo n. 68/2012, selezionati dall’Ateneo);
capacità di relazione e orientamento all’utente; capacità di lavorare in gruppo;
capacità di organizzare il proprio lavoro; capacità di problem solving.
Il ruolo di coordinatore del servizio prevede lo svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti e il grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite.
L’orario di apertura del servizio di Call Center per la gestione dell’utenza telefonica osserverà il seguente orario:
Call Center:
Lunedì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30
Martedì 9.00 - 13.00
Mercoledì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30
Giovedì 9.00 - 13.00
Venerdì9.00 - 13.00
L’orario potrà subire modifiche che saranno comunicate tempestivamente dall’Ateneo al contraente. Eventuali chiusure dell’Università saranno tempestivamente comunicate all’Appaltatore.
L’Ateneo osserva di norma circa due settimane di chiusura nel periodo delle festività natalizie e una settimana di chiusura nel periodo estivo in corrispondenza della settimana di ferragosto.
Il servizio si rivolge ad utenza italiana ed internazionale con cui si comunica in modo fluente in lingua inglese, parlata e scritta e gestisce complessivi circa 56.000 contatti annui, distribuiti in modo differenziato nell’anno, sulla base delle scadenze relative alla vita universitaria.
Le informazioni erogate riguardano prevalentemente:
- il sistema universitario;
- la normativa relativa agli ordinamenti universitari, la gestione dei reclami e delle segnalazioni, i diritti dell’utenza verso l’Università con particolare riferimento alla legislazione sull’accesso agli atti e alla trasparenza amministrativa;
- l’offerta formativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia e le principali procedure e scadenze per gli studenti;
- la carriera degli studenti iscritti.
Per lo svolgimento di tali attività, si utilizza il software gestionale per gli studenti in uso presso l’Ateneo. Il servizio deve garantire il raggiungimento di elevati standard qualitativi, con particolare riferimento alla soddisfazione dell’utenza e dell’Ateneo.
Art. 6 – USO DELLE BANCHE DATI
Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 5, sarà consentito agli addetti di accedere alle banche dati degli studenti dell’Ateneo, limitatamente alle informazioni necessarie per l’espletamento delle attività medesime.
L’accesso è nominativo e avviene utilizzando apposite credenziali rilasciate dall’Ateneo. E’ severamente vietata la cessione delle credenziali a soggetti terzi. Nell’utilizzo delle banche dati gli addetti sono tenuti ad una rigorosa osservanza degli obblighi di riservatezza dei dati e delle informazioni ivi contenuti nonché della normativa in materia di privacy.
E’ vietata la diffusione o la cessione a qualsiasi titolo dei dati e delle informazioni di cui l’Appaltatore e i suoi addetti vengano a conoscenza in ragione delle attività affidate dall’Ateneo.
Art. 7 – DURATA CONTRATTUALE E AVVIO DEL SERVIZIO
Il contratto avrà la durata complessiva di un anno, con avvio del servizio dalla data di sottoscrizione, salvo diverso termine definito dall’Ateneo.
L’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni (anche mediante singoli rinnovi annuali), a parità di condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, previa richiesta scritta da trasmettere all’Appaltatore via PEC almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.
Art. 8 – SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell’Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Qualora il contratto venga rinnovato dall’Università, l’Appaltatore dovrà provvedere al rinnovo della garanzia per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale, trasmettendola all’Ufficio Acquisti in originale entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rinnovo del contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all’originale, attestanti il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l’acquisizione da parte dell’Università della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l’Università si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante pec al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
L’Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 10 – ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà garantire per l’intera durata contrattuale e dell’eventuale rinnovo la regolare esecuzione di tutti i servizi migliorativi offerti in sede di gara.
ART. 11 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell’allegato 1 al presente capitolato.
Tale documento, una volta individuato l’aggiudicatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l’Appaltatore e l’Università prima della stipulazione del contratto.
Struttura referente dell’Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in xxx Xxxxxx 000 – Venezia/Mestre.
Art. 12 -TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve applicare al personale impiegato nel servizio in oggetto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione dei lavoratori.
Art. 13 – RECESSO DELL’UNIVERSITA’
Fermo restando quanto previsto dall’art. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Università può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, al netto del ribasso d’asta e l'ammontare netto dei servizi regolarmente eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l’Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.
Art. 14 - PENALI
L’Università applicherà una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale (IVA esclusa) per ciascuna delle seguenti inadempienze contrattuali, purché non imputabili all’Università stessa:
a) assenza ingiustificata del personale addetto al servizio, non previamente concordata con responsabile unico del procedimento;
b) mancata sostituzione del personale assente, non preventivamente concordata con il responsabile unico del procedimento;
c) atteggiamento degli addetti sgarbato o poco attento nei confronti degli utenti, evidenziato da lettere di protesta;
d) mancato rispetto dell’orario giornaliero di servizio;
e) reiterata e dimostrata mancanza di correttezza nella trasmissione della informazioni all’utenza che comporti danno all’utente e/o all’Università stessa;
f) violazione delle disposizioni di cui al presente capitolato;
g) violazione nell’adempimento dei servizi migliorativi offerti in sede di gara.
Tutte le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute all’Appaltatore e, occorrendo, dalla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell’Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il diritto al pagamento delle penali sorge per l’Università automaticamente per il solo verificarsi dell’inadempimento, senza che sia all’uopo necessaria la messa in mora dell’Appaltatore.
Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (IVA esclusa), l’Università, su proposta del responsabile unico del procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali.
Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all’Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:
a) reiterate violazioni (almeno tre) delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente capitolato;
b) ritardo nella sostituzione del personale addetto al servizio superiore a trenta giorni solari dalla richiesta da parte del RUP;
c) violazione delle disposizioni di cui all’art. 6 relative all’uso delle banche dati.
d) mancato reintegro della garanzia ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 24;
e) inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, di cui all’art. 11;
f) inosservanza degli obblighi in materia di lavoro, di cui all’art. 12;
g) qualora l’ammontare delle penali di cui all’art. 14 superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (XXX xxxxxxx);
h) violazione delle norme di tracciabilità di cui all’art. 17;
i) cessione del contratto in violazione dell’art. 22;
j) sospensione del servizio di cui all’art. 23;
k) interruzione del servizio per sciopero degli addetti allo stesso, qualora lo sciopero sia imputabile all’Appaltatore/datore di lavoro;
l) reiterate violazioni (almeno tre) degli obblighi assunti con l’offerta migliorativa presentata in sede di gara;
m) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 80/2016 e s.m.i.;
n) violazione del codice di comportamento di Ateneo di cui all’art. 27;
o) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 30.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Università provvederà ad escutere, senz’altro avviso, a titolo di penale, l’intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 16 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE
L’Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all’art. 108, comma 1 , del Codice.
L’Università procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 dell’art. 108 del Codice.
Il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all’Università e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 18 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Appaltatore provvederà con periodicità trimestrale alla fatturazione delle ore di servizio effettivamente prestate secondo il prezzo orario offerto in sede di gara. Il prezzo orario del servizio è determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli e si intende fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto e dell’eventuale rinnovo dello stesso. Nel prezzo orario offerto devono ritenersi remunerati tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento a regola d’arte delle prestazioni contrattuali richieste. Rimane salva la revisione del prezzo orario ai sensi del successivo art. 28.
Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica e attestazione, da parte del responsabile unico del procedimento/direttore dell’esecuzione del contratto, di regolare esecuzione del servizio reso. A tal fine, l’Università acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva dell’Appaltatore.
Gli oneri di sicurezza verranno liquidati con il pagamento della prima fattura.
Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), il codice univoco ufficio (Z77RGU), la dicitura “"scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestate a: UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Università Ca’ Foscari Venezia, Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx - C.F. 80007720271.
Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall’Appaltatore, il quale provvederà
altresì a trasmettere all’Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, l’Appaltatore è obbligato a comunicarle al RUP tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di comunicazione della variazione delle coordinate bancarie, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Sull’importo netto mensile della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell’Appaltatore, il RUP trattiene, dal pagamento dovuto all’Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), l’Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.
Art. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore risponde, direttamente ed interamente, di ogni danno, per fatto proprio e/o dei sui addetti al servizio, che possa derivare a persone o a cose, sia dell’Università che di terzi, conseguente all’espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta – entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento - all’Università.
A tale riguardo, l’Aggiudicatario dovrà stipulare, per l’intera durata del contratto d’appalto, apposita polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di 1.500.000,00 Euro per sinistro.
L’Appaltatore si obbliga a:
trasmettere al RUP, entro quindici giorni solari dalla scadenza annuale del premio, la quietanza annuale di pagamento del premio, in originale o copia conforme all’originale, fino alla scadenza del contratto d’appalto e dell’eventuale rinnovo. Le quietanze dovranno essere datate e firmate dall’assicuratore;
dare tempestiva comunicazione all’Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla
polizza stessa.
Il massimale di polizza non costituisce limitazione della responsabilità dell’Appaltatore né nei confronti dell’Università né nei confronti di terzi.
In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, l’Appaltatore dovrà trasmettere un’appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi del presente appalto, riportando il cig del contratto.
Art. 20 – VARIANTI E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE
Nessuna variante può essere introdotta dall’Appaltatore se non è preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento.
Il mancato rispetto del comma 1¸ comporta, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto, fermo restando che in nessun caso l’Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi.
Si applicano le disposizioni previste all’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa.
L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro relative al contratto d’appalto.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate all’Università dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 23 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.
ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l’Università potrà ordinare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall’Università. Rimane salva, in ogni caso l’applicazione delle penali di cui all’art. 14
In tal caso, l’Università potrà rivalersi sulle competenze dovute all’Appaltatore e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere tempestivamente reintegrata dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC).
Art. 25 – DOMICILIO E CONTROVERSIE
Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall’Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall’Appaltatore presso la propria sede legale. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all’Università ogni eventuale variazione della sede legale.
Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento, che proporrà una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa.
Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni, la controversia sarà demandata al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Art. 26 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
L’Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
Art 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell’Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Xxxxxx, pena la risoluzione del contratto.
ART. 28 - REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo da pagare per il servizio oggetto del presente appalto è immodificabile nel primo anno di validità del contratto di appalto e potrà essere oggetto di revisione, a partire dal secondo anno di durata del contratto, previa richiesta scritta dell’Appaltatore, da trasmettere via pec al RUP a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza dell’annualità contrattuale.
Il corrispettivo sarà soggetto a revisione in misura pari al 75% della variazione dei prezzi stimati sui consumi di famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT.
Non si applica l’art. 1664 del codice civile.
Art. 29 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Università comunicherà all’impresa aggiudicataria il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza e alla verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali. Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio al fine del pagamento di ogni singola fattura.
ART. 30 - RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati, documenti e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 31 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:
a) cauzione definitiva di cui all’art. 9;
b) polizza RCT di cui all’art. 19, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;
c) coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;
d) nominativo del referente (tel., e-mail, cell., posta elettronica certificata) per la gestione operativa del contratto;
e) dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto con eventuale procura notarile;
f) copia del POS;
g) documentazione attestazione l’avvenuto pagamento con bonifico bancario delle imposte di bollo e di registro relative al contratto;
h) dati relativi alla firma digitale (ente certificatore e scadenza validità certificato);
i) documentazione attestante il possesso da parte del personale addetto al servizio del livello B2 secondo la CEF.
La stipulazione del contratto di appalto a misura, in forma pubblica amministrativa e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, l’impresa stessa decade dall’aggiudicazione e l’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata, fatta salva la verifica di congruità. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e il verbale di cooperazione e coordinamento.
ART. 32 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’appalto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, e al Codice civile regolanti la materia.
Art. 33 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all’espletamento di procedure di gara bandite dall’Ateneo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Ateneo i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Xxxxxxxxx Xxxxx