ACCORDO DI RETE
ACCORDO DI RETE
MANUTENZIONE IN RETE
Manutenzione e Assistenza Tecnica
ai sensi dell'art. 7 del DPR. 275/1999 e dell'art 7 comma 3 del D.lgs. 61/2017
Il giorno 21 Gennaio 2019 presso l.I.S. DE AMICIS-CATTANEO di Roma, Xxx Xxxxxxx, 0, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle Istituzioni scolastiche di cui all'allegato A, parte integrante del presente documento, delle associazioni di categoria, degli altri Enti o realtà individuali e/o associative, in qualità di soci o di partner scientifici si accordano e si impegnano secondo quanto di seguito specificato.
ART1–Costituzionedellaretediscuoledenominata MANUTENZIONE IN RETE,(Manutenzione e Assistenza Tecnica)
1. Fraleistituzioniscolasticheinpremessaècostituitaunaretediscuoleaisensidell’art.7del DPR. 275/1999 e dell'art 7 comma 3 del D.lgs. 61/2017, con le seguenti finalità:
a. promuoverel’istruzioneprofessionale in Italia, conparticolare riferimentoal settore della Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT).
b. condividere buone pratiche per la didattica e l’orientamento;
c. stabilire relazioni con le associazioni di categoria rappresentative delle aziendedel settore;
d. formulare proposte al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e alle Regioni per quanto dicompetenza;
e. rappresentare le esigenzedegliistitutidellaretealivello nazionale e regionale;
f. promuoverel’immaginedegliistitutiprofessionaliad indirizzo MAT;
g. promuovere attività formative;
x. partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità di cui ai punti da a) a
g) del presente comma.
2. La rete è denominata MANUTENZIONE IN RETE – Manutenzione e Assistenza Tecnica. Nel seguito del presente accordo, se non diversamente specificato con la parola rete si intenderà la rete MANUTENZIONE IN RETE – Manutenzione e Assistenza Tecnica
3. La rete partecipa alle altre realtà associative nazionali con le altre reti di scuole, consorzi e associazioni autonome al fine di contribuire, in una visione generale, al rilancio degli Istituti professionali.
ART 2 – Scuola capofila
La scuola capofila è designata dall’assemblea della rete. La designazione è valida per tre anni.
1. Inviatransitoria,perunannodalladatadisottoscrizionedelpresenteaccordolefunzionidi scuola capofila sono svolte dall’IPIA “Xxxxxx Xxxxxxx” di Bergamo.
2. La scuola capofila ha il compito di rappresentare la retee dare seguito alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo, salvo che tale compito sia assegnato ad altra istituzione secondo le modalità del presente accordo.
3. La scuola capofila si potrà riservare di non dare corso alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo o di rimodulare gli interventi approvati qualora ravvisi la mancanza o l’insufficienzadelle necessarie risorse finanziarie, umane, materiali o organizzative.
ART 3 – Soci
1. Leistituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo hannola qualifica di Socio.
2. Possono sottoscrivere l'accordo in qualità di soci le Istituzioni scolastiche statali o paritarie che, a partire dall'a.s. 2018/19 avranno percorsi attivi di istruzione professionale ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica ai sensi del D. Lgs. n° 61/2017 ancheinregime di offerta formativa regionale sussidiaria e complementare.
3. Alla rete potranno partecipare anche le istituzioni scolastiche chesiconsiderino equiparate ai percorsi di Manutenzione e Assistenza Tecnica di cui al comma 1 e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivati presso gli istituti professionali in regime di sussidiarietà che prevedano il rilascio di qualifiche correlate all’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, ai sensi del D. Lgs. n° 61/2017 e dei regolamenti ivi previsti, ancorché non ancora emanati almomentodellastipuladelpresente accordo.
4. Possono rientrare tra i soci centridiformazioneprofessionale regionali, CPIA, ecc. purché aventi percorsi afferenti aquelledelprecedentecomma.
5. I soci rappresentano l'elettorato attivo e passivo della rete, sono i componenti dell'Assemblea nazionale e:
- elaborano, condividono e sottoscrivono lo Statuto della rete;
- scelgono, nellaprima Assemblea, il logoeilnome da attribuire definitivamente alla rete;
- eleggono, in Assemblea, gli organi della rete;
- rispettano le deliberazioni degli stessi organi statuari di ci al succ. art. 6, compresi
quelli della stessa Assemblea di cui fanno parte;
- ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, laddove prevista, versano la quota associativa e glieventuali contributi deliberati per l'esercizio di gestione delle attività;
- ove richiesto, i soci avranno precedenza nel mettere a disposizione della rete, competenze professionali e strutture per iniziative comuni.
ART 4 – Partner scientifici
1. Possono partecipare alla rete come partner scientifici le università o loro articolazione, gli enti (anche locali) o gli istituti di ricerca, le associazioni professionali e di categoria, le aziende del settore manifatturiero e le agenzie formative che abbiano l’interesse di promuovere l’istruzione professionale in Italia e i rapporti fra istruzione professionale e settore manifatturiero.
2. Possono altresì partecipare alla rete in qualità di partner scientifici scuole ad indirizzo professionale di altri paesi.
3. I partner scientifici sono ammessi all’atto della costituzione della rete oppure successivamente ammessi previa accettazione del presente accordo ed approvazione da parte dell’assemblea della rete.
ART 6 –Organi della rete
Gli organi della rete sono i seguenti:
1. Presidente, Vicepresidente e Xxxxxxxxxx xxxxxx dall'Assemblea. In via transitoria, per l'a.s. 2018/19 il Presidente della rete è il legale rappresentante dell'Istituto capofila di cui all'art. 2, lo stesso presidente individua il vicepresidente e il segretario.
2. Assemblea nazionale della rete composta dai soci per le attività deliberative, dai soci e dai partner scientifici per tutte le altre attività.
3. Il Consiglio di gestione della rete o Comitato tecnico scientifico composto dal Presidente, dal vicepresidente, dal segretario e da almeno tre componenti (fino ad un massimo di 8) l’assemblea, dal DSGA dell'Istituto capofila e/o per funzioni consultive da uno o più rappresentanti i partner scientifici e da uno o più dei dirigenti delle scuole polo per la formazione
4. Altri organi
a. Il Coordinamento Nazionale della rete composto dal Presidente nazionale, dal vicepresidente, dal segretario e dai dirigenti delle scuole polo per la formazione. Tale organo, ove opportunamente delegato e giuste intese con le assemblee regionali che rappresentano, può deliberare in apposite riunioni validamente convocate dal Presidente.
Il vicepresidente viene eletto in seno ai componenti il coordinamento Nazionale.
b. Il Collegio dei revisori composto dal Presidente nazionale, dai vicepresidenti, dal segretario e da due rappresentanti regionali individuati, a rotazione, secondo incarichi triennali. Del
collegio possono fare parte i DSGA eventualmente coinvolti nelle operazioni amministrative-contabili delle attività. I dirigenti delle scuole polo per la formazione incaricati non potranno rivestire, per la durata del mandato, altri incarichi all'interno dellarete.
c. Il comitato tecnico scientifico
- Il comitato tecnico scientifico è costituito da non più di 5 membri nominati dall’assemblea della rete e rimane in carica per tre anni, a partire da settembre 2019-20
- Il comitato scientifico può essere integrato in caso di necessità e per specifiche attività con ulteriori figure provenienti dalle scuole della rete, dalle università, dagli enti di ricerca, dalle aziende e dalle associazioni di categoria.
- Il comitato tecnico scientifico nomina il presidente all’inizio della prima seduta.
- Il comitato tecnico scientifico persegue le finalità di cui all’art. 1 comma 1 con i seguenti strumenti:
a. sviluppodellerelazionicolsistemadelleimprese,conleistituzionieconidecisori politici;
b. analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
c. redazione didocumenti;
d. ricerca finanziamenti per progetti e iniziative da proporre alla rete
e. decisioniinmeritoallapartecipazioneabandieavvisipubblicicoerenticonle finalitàdella rete.
Le riunioni del Coordinamento Nazionale, del Consiglio di gestione e del Collegio dei revisori possono avvenire anche on-line.
Per il primo anno, in via transitoria, il Presidente individua autonomamente i componenti del Collegio dei revisori fermi restando i principi di compatibilità e la necessaria trasparenza nell'informazione che sarà riservata ai componenti l'Assemblea nazionale.
Gli incarichi successivi a quelli del primo anno avranno validità quadriennale e saranno attribuiti a seguito di una fase elettiva che avverrà in occasione dell'Assemblea nazionale che si terrà entro il mese di luglio 2020. Nell'ambito di questa riunione sarà adottato anche lo Statuto della rete ove saranno specificati in modo più dettagliato i compiti, i diritti e i doveri dei singoli organi e loro componenti, le modalità di convocazione, ecc.
ART 7 – Assemblea della rete
1. L’assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci per le funzioni deliberative e dai partner scientifici ed è presieduta dal legale rappresentante della scuola capofila.
2. L’assemblea della rete si riunisce almeno una volta l’anno.
3. L’assemblea della rete è valida purché regolarmente convocata indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L’assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti.
5. I membri della rete possono farsi rappresentare per delega.
6. L’assemblea della rete nomina il comitato tecnico scientifico, approva i bilanci e designa la
scuola capofila.
7. L’assemblea può emanare un Regolamento o Statuto nel rispetto del presente accordo e delle norme vigenti.
ART 8 – Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie della rete sono costituite dai fondi ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per le finalità di cui all’art. 1 comma 1 e sono amministrate dalla scuola capofila, chenerende conto annualmente.
2. Salvo che sia previsto dai progetti che la rete sta attuando o da necessità legate al funzionamento della stessa associazione, nessun compenso, né rimborso spese è dovuto ai membri degliorgani della rete per la partecipazione alle riunioni.
3. Un eventuale contributo per il funzionamento della rete potrà essere stabilito dall’assemblea. Nel caso in cui l’assemblea stabilisca di chiedere un contributo per il funzionamento della rete sarà facoltà dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei partner scientifici, nel caso non volessero contribuire, di lasciare la rete con semplice comunicazione scritta alla scuola capofila entro 30 giorni.
ART 9 – Validità dell’accordo di rete
Il presente accordo di rete è valido per cinque anni dalla data di prima sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente fino all'atto dello scioglimento che può intervenire, con decreto motivatodelPresidente, secondo precisa xxxxxxxxxxx'Xxxxxxxxx.
ART 10 – Norme di rinvio
1. Per quanto non specificato nelpresente accordo si fa riferimento alle norme vigenti.
2. Per le controversie che dovessero verificarsi in relazione al presente accordo la competenza è attribuita al foro di Bergamo.
ROMA, 21 Gennaio 2019
Il Presidente pro-tempore della rete nazionale
D.S. IPIA Pesenti BG Prof. Xxxxx Xxxxxx X.xx digitalmente
Segretario pro-tempore
con funzioni di coordinamento e verbalizzazione DSGA Sig.ra Xxxx Xxxxxxx