EMENDAMENTO AS 3249
EMENDAMENTO AS 3249
Art. 12
1. L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Art. 12
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo e le regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee- guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un’indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.”.
2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento si propone di demandare a un apposito accordo da concludere in sed di conferenza Stato-Regioni la definizione di apposite linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.
La disposizione proposta individua anche alcuni criteri orientativi degli accordi in questione, in modo da tenere adeguatamente conto della valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, dell’esigenza di contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale
individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività, da fissare gli elementi qualificanti del tirocinio e gli effetti conseguenti alla loro assenza, nonché da riconoscere un adeguato riconoscimento economico dell’attività prestata, sotto forma di indennità.
Viene, infine, prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa a carico dei soggetti che non ottemperano all’obbligo di corrispondere al tirocinante l’indennità di cui al comma 1, lettera d).
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
EMENDAMENTO AS 3249
Art. 13
1. All’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 4, capoverso ‘Art. 7’, comma 3, comma 3, le parole “convoca il datore di lavoro e il lavoratore” sono sostituite dalle seguenti: “trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore”;
b. al comma 4, capoverso ‘Art. 7’, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta”
c. al comma 4, capoverso ‘Art. 7’, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“8. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento proposto reca alcune disposizioni integrative delle previsioni di cui agli articoli 2 e 7 della legge 604 del 1966, in tema di licenziamenti individuali, come introdotte dal disegno di legge.
In primo luogo vengono previste disposizioni di dettaglio in ordine al luogo in cui e alle modalità con cui la comunicazione del licenziamento può essere effettuata.
Vengono chiarite le modalità con cui la Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore al fine di esaminare anche soluzioni alternative al recesso.
Vengono previste disposizioni di dettaglio in ordine al luogo in cui e alle modalità con cui la comunicazione contenente la convocazione può essere trasmessa al lavoratore.
Viene prevista la possibilità di sospendere la procedura per un massimo di quindici giorni in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 14
1. All’articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso quarto comma, le parole “sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento intende chiarire talune delle ipotesi in cui il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria di ammontare variabile.
In particolare, ciò sarà possibile nelle ipotesi in cui il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 17
1. All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, quarto periodo, dopo le parole “il giudice fissa” sono inserite le seguenti: “con decreto” e le parole “, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse;
b. al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia”;
c. al comma 2, le parole “L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso” sono soppresse e dopo le parole “disposti d’ufficio” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento reca alcune disposizioni integrative in relazione alla tutela urgente in caso di licenziamenti di cui all’articolo 17 del disegno di legge.
In primo luogo vengono chiarite le modalità di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e viene prevista una nuova scansione dei termini processuali, introducendo un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.
In secondo luogo viene chiarito che la possibilità per il giudice di disporre anche d’ufficio gli atti di istruzione ritenuti indispensabili è riconosciuta nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 421 del codice di procedura civile.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 18
1. All’articolo 18, comma 1, dopo le parole “che ha emesso il provvedimento opposto” sono aggiunte le seguenti: “a pena di decadenza”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento mira a chiarire che il termine di trenta giorni previsto per la presentazione dell’opposizione avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda di tutela urgente di cui all’articolo 17 è fissato a pena di decadenza.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 19
1. All’articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento mira a chiarire che il mezzo di gravame previsto avverso la sentenza che decide sul ricorso assume la veste del reclamo davanti alla corte d’appello e che esso si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 20
1. All’articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“2. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui al comma 1”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento mira a garantire effettività alla previsione secondo cui alla trattazione delle controversi e in materia di licenziamenti devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
A tal fine viene previsto che i capi degli uffici giudiziari vigilino sull’osservanza della previsione di cui sopra.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 21
1. All’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie”;
b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“2. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento mira a garantire effettività alla previsione secondo cui alla trattazione delle controversie in materia di licenziamenti devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
A tal fine viene previsto che i capi degli uffici giudiziari vigilino sull’osservanza della previsione di cui sopra.
Infine, si propone di aggiungere la clausola di invarianza finanziaria sull’intera sezione dedicata al rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti, accogliendo un’indicazione formulata dalla V Commissione del Senato, condivisa dal Ministero della Giustizia.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 24
1. Al comma 5 dell’articolo 24, dopo le parole “imponibili ai fini previdenziali” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento è volto a precisare la simmetria (comunque desumibile dalla lettura sistematica del testo) tra la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità e quella per il calcolo della contribuzione figurativa.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi a chiarire il senso di una previsione già contenuta nell’articolato.
Art. 25
1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 25, dopo le parole “eventualmente fruiti” sono aggiunte le seguenti: “nel medesimo periodo”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento ha lo scopo di specificare il periodo di riferimento all’interno del quale i periodi di indennità eventualmente fruiti si sottraggono dalla durata della prestazione. Una analoga specificazione è già prevista nella lettera b) del medesimo comma con riferimento ai lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi a chiarire il senso di una previsione già contenuta nell’articolato.
Art. 28
1. All’articolo 28, comma 1, le parole “non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma” sono soppresse.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento mira a superare un possibile profilo di ambiguità contenuto nella previsione di cui al comma 1 dell’articolo 28, in tema di presupposti per accedere al trattamento breve (c.d. ‘mini- ASpI’).
L’ambiguità in questione deriva dal fatto che, dall’iniziale formulazione della disposizione, non è immediatamente agevole desumere che non vale il requisito di iscrizione per accedere al trattamento.
Pertanto, si propone di eliminare alcune parole dal testo, con la conseguenza di rendere palesi i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in questione.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente un chiarimento relativo a una disposizione già contenuta nell’articolato.
Art. 31
1. Al comma 1 dell’articolo 31, capoverso ‘d-bis)’, dopo le parole “dell’Assicurazione sociale per l’impiego” le parole “(ASpI)” sono soppresse.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento ha lo scopo di chiarire che la competenza del comitato provinciale Inps si esplica non soltanto in materia di ASpI, ma anche in tema di mini-ASpI.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente un chiarimento relativo a disposizioni già incluse nell’articolato.
Art. 37
1. All’articolo 37, comma 3, terzo periodo, le parole: “, organizzati dalla regione” sono soppresse.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento si propone di modificare la previsione secondo cui i trattamenti di sostegno al reddito di cui al comma 3 dell’articolo 37, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.
A tal fine, viene eliminata la previsione che riconduce alle regioni l’organizzazione dei programmi in questione, in tal modo salvaguardando le prerogative istituzionali di tale livello di governo.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
EMENDAMENTO AS 3249
Art. 43
1. Al comma 3 dell’articolo 43, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento propone di chiarire il carattere gratuito della partecipazione al comitato amministratore cui è demandata la gestione del fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale.
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RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 53
1. All’articolo 53, comma 1, le parole “a tempo determinato, in somministrazione,” sono sostituite dalle seguenti: “a tempo determinato anche in somministrazione”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento propone di dirimere una possibile ambiguità insita nell’iniziale formulazione dell’articolo 53, in tema di incentivi all’occupazione per i lavoratori svantaggiati e le donne nelle aree svantaggiate.
Esso si propone di chiarire che il riferimento ai rapporti di lavoro in somministrazione di cui al comma 1 dell’articolo in questione non esaurisce tutte le ipotesi di contratto a tempo determinato ivi richiamate, ma rappresenta solo una parte di esse.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente il chiarimento di una disposizione già contenuta nel’articolato.
Art. 54
1. Al comma 1 dell’articolo 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento ha lo scopo di chiarire ulteriori aspetti dell’applicazione degli incentivi allo scopo di dare certezze ai datori di lavoro e ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente il chiarimento di una disposizione già contenuta nell’articolato.
Art. 56
1. All’articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione”
b. al comma 1, lettera b), dopo le parole “l’acquisto di servizi di baby-sitting”, sono inserite le seguenti: “ovvero per il pagamento delle rate dell’asilo”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento propone in primo luogo di rimodulare la disposizione in materia di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 56 del disegno di legge.
A tal fine viene previsto che al primo giorno di congedo obbligatorio per il padre può aggiungersi la fruizione di un ulteriore periodo di due giorni che può essere fruito in sostituzione della madre e previo assenso di quest’ultima, in una logica di condivisione familiare.
In tal modo viene rivista l’originaria impostazione del testo, il quale prevedeva che in ogni caso (e anche a prescindere dal consenso fra i genitori) gli ulteriori due giorni di congedo di paternità obbligatorio andassero a decremento del periodo spettante alla madre.
In secondo luogo, l’emendamento propone di completare la previsione di cui alla lettera b) del comma 1, la quale prevede che, per gli undici mesi successivi al termine del periodo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, possano essere corrisposti voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. L’emendamento propone di integrare la previsione in parole ammettendo, nelle stesse ipotesi, anche la corresponsione di voucher per il pagamento delle rate dell’asilo.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Art. 57
1. All’articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello”;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“2. Al terzo periodo del comma 67 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono soppresse le parole: “In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,” e al comma 68 i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dall’anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al precedente comma 67 e con le modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.”. Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Per l’anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per le medesime finalità.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta emendativa interviene a confermare a regime e a semplificare la procedura per la concessione degli sgravi sui contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore, introdotti in via sperimentale per il triennio 2008-2010 dalla legge n. 247 del 2007 e successivamente confermati con appositi interventi normativi, rispettivamente per il 2011 (art. 53, commi 1 e 2, decreto legge n. 78/2010 e art. 1, comma 47, legge n. 220/2010) e per il 2012 (art. 26 decreto legge n. 98/2011 e art. 33, comma 14, legge n. 183/2011).
A tal fine l’emendamento, in coerenza con le disposizioni normative sopra richiamate del 2010 e del 2011, dispone, a decorrere dal 2012, la conferma dell’intervento, a valere sulle risorse già presenti nel bilancio dello Stato, prevedendo, nel contempo, una collocazione più coerente dello specifico intervento di sgravio nello stato di previsione di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell’ambito dell’apposito Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, in luogo di quella individuata in precedenza dalla legge n. 247/2007, attraverso uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione, che è invece prioritariamente preordinato ad altre e diverse tipologie di intervento a tutela del reddito e dell’occupazione nell’ambito delle politiche attive e passive istituzionalmente assicurate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rispetto alla legge n. 247/2007 sono confermate le modalità applicative dell’intervento, ossia la necessità di adottare un decreto interministeriale, ed il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro destinati a finanziare gli sgravi in parola, già previsto a legislazione vigente. Pertanto, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’emendamento, inoltre, propone di accelerare le procedure applicative per l’anno 2011, già previste dagli interventi legislativi del 2010, precedentemente richiamati.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.
Al contrario, esso si propone unicamente di razionalizzare l’allocazione contabile di risorse già previste a regìme da leggi pluriennali di spesa.
EMENDAMENTO AS 3249
Art. 57
1. All’articolo 57, comma 1, lettera b), capoverso ‘8-quinquies’, dopo le parole “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono aggiunte le seguenti: “sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento si propone di chiarire che il regolamento ministeriale previsto dal nuovo comma 8- quinquies dell’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (regolamento al quale è demandato il compito di ridefinire i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e di stabilire norme in tema di attività di controllo) deve essere adottato sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
EMENDAMENTO AS 3249
Art. 62
1. All’articolo 62, comma 2, lettera b), le parole “non inferiore del 20 per cento rispetto” sono sostituite dalle seguenti: “superiore almeno del 20 per cento rispetto”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento propone di dirimere una possibile ambiguità insita nell’iniziale formulazione dell’articolo 62.
A tal fine viene chiarito l’ammontare del corrispettivo dell’offerta lavorativa il cui rifiuto comporta la decadenza dall’indennità di mobilità ovvero da altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente il chiarimento di una disposizione già contenuta nell’articolato.
Art. 63
1. All’articolo 63, in fine, è aggiunto il seguente comma: “Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento appone la clausola di invarianza finanziaria alla previsione di cui all’articolo 63 (in tema di ‘disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro’), accogliendo una condizione formulata dalla V Commissione del Senato.
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RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 64
1. IL comma 1 dell’articolo 64 è soppresso.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’articolo 64, comma 1 del disegno di legge, modificando il comma 16 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, elimina l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari relativamente ai disoccupati e ai loro familiari a carico.
L’emendamento in oggetto, invece, sopprimendo il citato comma 1 dell’articolo 64, è volto a salvaguardare tale esenzione.
RELAZIONE TECNICA
Dall’emendamento in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate. Del resto, in sede di relazione tecnica, non era stato associato alcun effetto finanziario alla disposizione di cui si propone la soppressione.
Art. 65
1. All’articolo 65,comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“al comma 30, alinea, le parole «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole «in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3»;”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento è finalizzato a riconoscere il più adeguato coinvolgimento istituzionale delle Regioni e delle province autonome in sede di adozione dei decreti legislativi in materia di politiche attive e servizi per l’impiego di cui all’articolo 65 del disegno di legge..
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
EMENDAMENTO
Art. 66
1. All’articolo 66 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1, le parole “attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con” “con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite”;
b) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole sono inserite le seguenti: “mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti”
c) al primo periodo del comma 2 le parole “Ai fini di cui al comma 1”
d) al primo periodo del comma 2 la parola è soppressa;
e) al primo periodo del comma 2, dopo la parola “qualifica” è inserita la seguente: “/diploma”
“professionale,”
“conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,”
“Alla realizzazione” “decreto legislativo 1
settembre 2011, n. 167”
h) al primo periodo del comma 3 le parole “Ai fini di cui al comma 1” sono soppresse;
i) al primo periodo del comma 3, dopo la parola “intenzionale” sono inserite le seguenti: “della persona”;
l) al primo periodo del comma 3, le parole “che rispondono ai criteri di cui all’articolo 68, comma 1, lettera e)”
m) al primo periodo del comma 4 le parole “Ai fini di cui al comma 1” sono soppresse;
n) al primo periodo del comma 4, le parole “prescinde da una scelta intenzionale e che” sono sostituite dalle seguenti: “, anche a prescindere da una scelta intenzionale,”.
IL GOVERNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le proposte emendative all’articolo 66 sono finalizzate:
- a individuare le modalità più idonee di concertazione tra Stato e Regioni e autonomie locali attraverso l’intesa in sede di Conferenza Unificata;
- a valutare in modo adeguato anche le competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia di apprendimento permanente;
- ad eliminare il dettaglio dei soggetti che concorrono alla realizzazione dell’offerta formale al fine di evitare, nella presente sede, di fornire un elenco non esaustivo degli stessi.
RELAZIONE TECNICA
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi ad introdurre disposizioni di carattere ordina mentale cui le amministrazioni preposte possono far fronte attingendo alle ordinarie risorse umane e strumentali.
1. All’articolo 67 sono apportate le seguenti modifiche:
a. nella rubrica, le parole “ ” sono sostituite dalle seguenti: “Reti territoriali dei servizi
“1. Con medesima intesa di cui all’articolo 66, comma 1, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a. il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all’articolo 66, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b. il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.”
“2. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
- le università, nella loro autonomia, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
- le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone.”
b. “può comportare” “comporta”.
1. All’articolo 68 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole “ ” sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, in raccordo con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all’articolo 69, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali di cui all’articolo 66, commi 3 e 4, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell’interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dell’articolo 69;
b) individuazione e validazione dell’apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuati attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;
c) esperienze di lavoro considerate quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
d) individuazione e validazione dell’apprendimento non formale e informale quali servizi realizzati da soggetti abilitati sulla base di predefiniti livelli essenziali delle prestazioni e tramite apposite procedure di accreditamento/autorizzazione da parte delle istituzioni preposte al sistema nazionale di certificazione di cui all’articolo 69;
e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui all’articolo 69;
f) procedure di validazione dell’apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti ispirate a princìpi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) riscontri e prove di cui alla lettera b), effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“2. Dall’adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell’apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.”.
IL GOVERNO
La proposta emendativa all’art. 68 è volta anzitutto a chiarire, nella rubrica dell’articolo, la distinzione dei temi trattati all’articolo 68 ed all’articolo 69, circoscrivendo l’articolo 68 ai soli temi dell’individuazione e validazione degli apprendimenti e focalizzando l’articolo 69 sul tema della certificazione.
Al comma 2 si è inteso introdurre il riferimento al ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale amministrazione capofila il cui ruolo trae origine dalla legge n. 196 del 1997, art. 17, comma 1. Tale specificazione è stata anche riportata nel recente accordo su certificazione delle competenze in apprendistato.
Al fine di evidenziare le competenze delle regioni e delle autonomie locali in materia, si ritiene più idoneo prevedere l’intesa con la Conferenza Unificata.
Si ritiene inoltre di chiarire che sono le autorità pubbliche, già ora competenti alla certificazione, che, nel rispetto delle loro prerogative istituzionali, potranno accreditare o autorizzare i soggetti abilitati a erogare i servizi di individuazione e di validazione.
Poiché l’adozione della procedura “aggravata” prevista dall’originaria formulazione del comma 2 dell’articolo in esame rischia di compromettere il rispetto dei tempi previsti al comma 1 (6 mesi), si ritiene opportuno eliminare il rinvio alle disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della L. 247 del 2007. Conseguentemente, il decreto legislativo in questione verrà adottato all’esito dell’ordinario iter di cui all’articolo 14 della l. 400 del 1988.
Si è ritenuto, infine, di introdurre il riferimento al ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi ad introdurre disposizioni di carattere ordinamentale cui le amministrazioni preposte possono far fronte attingendo alle ordinarie risorse umane e strumentali.
In analogia con quanto avviene in altri paesi, si è ritenuto di prevedere la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell’apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze
Art. 69
1. All’articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 le parole sono soppresse;
b) al termine del primo periodo del comma 2 sono inserite le seguenti “La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l’accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato e/o autorizzato.”
periodo del comma 2 (secondo periodo, prima della modifica di cui al punto b)) le parole sono sostituite dalle seguenti ;
d) al terzo periodo del comma 2 (secondo periodo, prima della modifica di cui al punto b)) dopo le parole “di cui all’articolo 66, comma 1” inserire le parole “, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.”;
e) al primo periodo del comma 3 dopo le parole inserire le seguenti ;
f) il comma 4 è soppresso;
g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
;
h) il comma 6 è sostituito dal seguente: “5. Con il medesimo decreto legislativo di cui all’articolo 68, comma 1 sono definiti:
- gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai princìpi di cui al comma 1, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- i criteri per la definizione e al’aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.”;
i) il comma 7 è soppresso.
IL GOVERNO
- La prima precisazione inserita al comma 2 riprende alcuni elementi contenuti al comma 4 ora soppresso, mentre la seconda precisazione si ritiene necessaria per esplicitare anche in questa sede il riferimento al rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. Si ritiene inoltre opportuno prevedere che l’accertamento e la convalida delle competenze siano effettuati non solo dai soggetti accreditati ma anche da quelli autorizzati, considerando che in più Regioni le funzioni cui si fa riferimento vengono ricondotte nell’ambito dei servizi di cui al Capi I del decreto legislativo 276/03.
- La modifica prevista al comma 3 rende più chiaro il testo così come la nuova versione dell’attuale comma 4 (ex comma 5). Inoltre si rende necessario ai fini di una reale portabilità delle certificazioni la previsione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
- La modifica del camma 5 (ex comma 6), oltre a chiarire il testo, prevedono l’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8, comma 6, della Legge 131/2003, al fine di evidenziare le competenze delle regioni e delle autonomie locali in materia. Si è inoltre ritenuto, al fine di semplificare il processo attuativo del Capo VII, di prevedere che la materia sia regolata dal medesimo atto di cui all’articolo 68 piuttosto che prevedere ulteriori linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza unificata. La previsione infatti di apposite linee guida per la definizione degli standard di certificazione separate dal decreto legislativo di definizione dei principi generali di cui all’articolo 68 può determinare concreti problemi e differimenti in fase di attuazione del provvedimento.
L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi ad introdurre disposizioni di carattere ordinamentale cui le amministrazioni preposte possono far fronte attingendo alle ordinarie risorse umane e strumentali.