CONTRATTO PONTE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL’INMI L. SPALLANZANI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA REGIONALE
Allegato 2
CONTRATTO PONTE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL’INMI L. SPALLANZANI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA REGIONALE
CIG: 806596875b
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall’Istituto INMI L. Spallanzani , modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del contratto ponte per il servizio di pulizia occorrente alle esigenze dell’INMI Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale..
L’affidamento in oggetto è disposto con deliberazione del Direttore generale, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Istituto, l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice),.
Il luogo di svolgimento dell’appalto è codice NUTS: ITI43.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dottoressa Gioia Amadei dell’esecuzione del contratto verrà individuato con apposito atto al momento dell’aggiudicazione dell’appalto.
La presente procedura di gara prevede all’Allegato 11 Schema di Contratto una specifica clausola sociale di
riassorbimento del personale impiegato.
1.1 Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio ( Stella )
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. L’Istituto si avvale a tal fine del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (in seguito Stella) accessibile dal sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ (in seguito Sito), tramite il quale si accede alla procedura e alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla procedura è indispensabile:
un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del d.p.r. n. 445/2000;
la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto
1.2 “Registrazione delle ditte”.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Stella e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
1.2 Registrazione delle Ditte
La registrazione al Stella dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/
La registrazione al Stella deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Stella dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Stella si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Stella e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara
5. Domanda di partecipazione;
8. Clausola risolutiva espressa
La documentazione di gara è disponibile sul Stella e sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxx.xx - Procedure Aperte nella sezione dedicata alla presente procedura.
2.2 Tempistica e chiarimenti
Tempistica:
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 5/12/2019 ore 12:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: Chiarimenti: 15/11/2019 ore 12.00
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inviare - entro il termine sopra indicato - mediante il Stella secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato e in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite Stella.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al stella, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il Stella all’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica del concorrente, indicato in fase di registrazione.
È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento annuale del servizio di pulizia nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata della Regione secondo le modalità indicate nell’allegato 3 capitolato tecnico e l’allegato 4 classificazione aree e prestazioni.
La procedura ha un valore complessivo annuale pari a € 1.180.946.75 iva esclusa. L’importo posto a base d’asta non è superabile, pena l’esclusione dalla procedura.
codice attività | mq | € / mq mensile | costo |
Codice bianco | 3285 | 0,810 | 2.660,85 € |
codice verde | 12238,75 | 1,100 | 13.462,63 € |
codice giallo | 3605,45 | 1,68 | 6.057,16 € |
codice arancione | 16076,8 | 3,56 | 57.233,41 € |
codice rosso | 2523 | 7,53 | 18.998,19 € |
canone mensile | 98.412,23 € | ||
costo annuale | 1.180.946,75 € | ||
attivita | ore annuali | costo orario | costo totale |
Facchinaggio | 600 | 16,63 € | 9.978,00 € |
Totale | 9.978,00 € | ||
Costo totale canone mensile | 99.243,73 € | ||
Costo totale canone annuale | 1.190.924,75 € |
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
È ammesso il concorrente che si impegna fin d’ora ad eseguire l’appalto nei confronti della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo allo stesso.
Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
6.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Due idonee dichiarazioni bancarie
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale
dichiarazione delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione delle date, degli importi, dei destinatari pubblici e privati
6.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto secondo quanto previsto dall’articolo 47 commi 2 e 2 bis.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità ivi previste.
A tal fine la ditta concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all’Allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; una dichiarazione, anch’essa resa mediante autonomo modello di cui all’Allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6 – modalità di presentazione dell’offerta, busta n. 1, lettera C), da parte dell’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e,
attestante: la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs.
n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 .
di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008; il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
il contratto, in originale digitale o copia informatica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’articolo 88 del D.P.R. 207/2010:
l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
la durata;
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere sottoscritte dei legali rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla gara/ausiliari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, riscute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni del Contratto.
Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_ non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
In formato elettronico, allegata sul STELLA:
In originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.p.r.
n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato decreto;
[In alternativa]
Sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comm1 e 2 del d.lgs. n. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese concorrenti devono obbligatoriamente nel rispetto delle condizioni di seguito indicate effettuare un sopralluogo, nelle aree dedicate ai servizi, pena la non ammissione alla procedura.
Le fasi di svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:
la ditta concorrente deve inoltrare la richiesta di sopralluogo almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, via fax ai numeri indicati di seguito, indicando il nominativo e i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché il telefono e il numero di fax presso cui ricevere ogni comunicazione inerente il sopralluogo;
i referenti dell’ Istituto comunicheranno la data per l’effettuazione dei sopralluoghi e l’appuntamento;
nelle date stabilite per l’esecuzione dei sopralluoghi il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell’esecuzione degli stessi;
il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, munito di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
dipendente/collaboratore incaricato dell’impresa munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dello stesso. In caso di R.T.I./Consorzio/Reti, il sopralluogo può essere effettuato anche solo dai soggetti incaricati, come sopra definiti, dalla impresa mandataria. Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata nell’esecuzione degli stessi, anche da altre persone, che potranno effettuare rilievi anche fotografici (al solo fine di utilizzare tale materiale per la gara in questione), nel rispetto della normativa sulla privacy.
È possibile che nel corso della procedura possano verificarsi alcune variazioni di persona/numero telefono, etc. in questi casi le variazioni saranno pubblicate sulla piattaforma della gara una volta inviata la richiesta di sopralluogo.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ove previsto, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC da ultimo vigente pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Per i Lotti per cui non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC, il Concorrente allegherà apposita dichiarazione di esonero dal pagamento.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul Stella secondo le modalità esplicitate nelle guide per ’utilizzo della piattaforma,
accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul Stella entro e non oltre il termine perentorio indicata al punto 2.2. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul stella più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il stella è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul stella e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del stella.
La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Stella.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE, la Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative il pantuflage e il Patto di Integrità la clausola risolutiva espressa devono essere redatti sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul stella.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del temine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sul Stella secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/
14.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 5.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul Stella anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell’atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d’identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1 e 2, 47, comma 1 del
d.p.r. 445/2000 e 65, comma 1 lett. c) del d.lgs. 82/2005.
14.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul Stella, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul Stella, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della Busta “Documentazione amministrativa”.
Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell’ausiliaria.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul Stella:
1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul Stella, firmato dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
5. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del dm. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi de l’art. 1 comma 3 del D.M. 1412.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare.
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Con la Domanda di partecipazione di cui all’Allegato 2-bis, ciascun concorrente rende le dichiarazioni
integrative ivi contenute.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente, oltre al DGUE e Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative, allega sul Stella i seguenti documenti:
1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
2. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della garanzia (per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice);
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
4. Duvri
7. Copia dell’avvenuto verbale di sopraluogo
8. Clausola risolutiva espressa
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cu si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
14.3.4 Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5 del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare sul Stella una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali” nella sezione “Offerta tecnica”, contenente dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante:
- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
L’offerta tecnica da inserire a sistema contiene la Relazione Tecnica , redatta in lingua italiana dovrà essere contenuta entro le 30 facciate (A4, Times new roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm interlinea 1,5 righe) .
La relazione tecnica dovrà seguire l’ordine indicato nel paragrafo “Modalità di aggiudicazione della gara” e l’ordine indicato nelle caratteristiche indispensabili del presente Disciplinare di gara le proposte tecnico- organizzative che la Ditta stessa intende attuare per l’esecuzione del servizio.
Il progetto tecnico dovrà inoltre contenere una tabella riepilogativa dalla quale si evincano, in modo chiaro ed inequivocabile, il numero dei dipendenti complessivamente impiegati nell’esecuzione dell’appalto ed il numero del monte ore complessivo suddiviso per Struttura /Unità Operativa indicando per ciascuno le ore impiegate per aree di intervento di pulizia e sanificazione nonché per il servizio locande, interventi di decontaminazione, gestione rifiuti e servizio facchinaggio..
Le ditte concorrenti dovranno presentare le schede tecniche relative ai prodotti ed ai macchinari utilizzati.
La Commissione Giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. L' Istituto si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L' Istituto si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che L’Istituto non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall’articolo 76 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) .
16. CAMPIONATURA
Le imprese concorrenti devono presentare, entro il termine indicato per la presentazione delle offerte a pena di esclusione, la campionatura gratuita costituita almeno da due pezzi di ciascun materiale sotto elencato:
– panni e garze in TNT, monouso e lavabili;
– panno in pelle;
– panno in materiale similpelle microforato;
– panno tipo Vileda;
– panno microfibra con e senza frangia, lavabile;
– panno in cotone con e senza frangia, lavabile;
– panno spolvero in fibra attiva;
– frangia elettrostatica in cotone, o mollettone;
– spugnetta doppio strato morbido/abrasivo;
– spazzole morbide o rigide, per utensili da cucina;
– spugna per vetri;
Prodotti
– detergente liquido neutro, sgrassante per infissi esterni;
– detergente liquido debolmente alcalino, per superfici e arredi;
– detergente liquido debolmente alcalino sgrassante, per vetri e specchi;
– detergente liquido debolmente alcalino, per stoviglieria (per a mano e per lavastoviglie);
– detergente liquido debolmente alcalino sgrassante, per pulizia di superfici molto grasse ed incrostate come cappe aspiranti, fornelli, piastre ecc.)
– detergente liquido brillantante, per acciaio inox;
– detergente liquido sgrassante a basso potere schiumogeno e ad alta resa, per macchine lavasciuga, per tutti i tipi di pavimenti;
– detergente liquido manutentore, per pavimenti incerati;
– detergente liquido o in polvere per lavatrice, per panni in materiale in cotone e sintetico;
– crema abrasiva disincrostante per sanitari;
– cere autolucidanti per pavimenti (le cere devono essere metallizzate e non devono alterare la conducibilità e la dispersione delle cariche statiche, devono essere utilizzate su pavimenti resilienti in pvc, linoleum, gomma e su pietre porose tipo marmi, graniglia);
– cere per pavimenti conduttivi (da utilizzare nelle sale operatorie e nelle diagnostiche radiologiche);
– deceranti/disincrostanti, adatti alla tipologia delle superfici summenzionate;
– disinfettanti a base di cloro attivo ma anche anfoliti, acido peracetico, ecc. (il loro uso deve essere preferibilmente alternato nelle aree a alto-medio rischio e comunque con modalità e tempi che saranno concordati con il Risk Manager e la Direzione Sanitaria al momento dell'aggiudicazione in relazione alle Procedure vigenti in Istituto);
Eventuali altri prodotti di cui la ditta voglia disporre.
La Commissione, in sede di valutazione delle offerte presentate, potrà richiedere alle imprese partecipanti la campionatura anche degli altri prodotti utilizzati nell’espletamento del servizio. In questo caso, la campionatura dovrà essere inviata entro il termine stabilito dalla Commissione.
Nessun compenso o rimborso di spesa può essere preteso dall’impresa concorrente per la fornitura della campionatura poiché considerata parte integrante dell’offerta stessa, pertanto, tale campionatura s’intende ceduta a titolo gratuito.
La campionatura dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo Generale dell’INMI Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxx, per la relativa protocollazione entro e non oltre il giorno di scadenza della presentazione delle offerte
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La presentazione dell’offerta economica, deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/.
Inoltre è necessario caricare a sistema, il “ Dettaglio offerta economica “ utilizzando le apposite “SCHEDE DI OFFERTA” (Allegato 9).
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:
Criterio | Punteggio massimo |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
Totale | 100 |
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE: Dove:
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica PE = punteggio attribuito all’offerta economica
18.1 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):
Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato secondo la seguente formula:
R
Dove,
Vi i
Rmax
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente α = coefficiente pari a 0,5
Per la determinazione del punteggio economico verrà utilizzata la seguente formula:
PEi= 30 x Vi
Dove,
PEi = Punteggio economico attribuito al concorrente “i-esimo”.
Vi = Coefficiente ottenuto dal concorrente “i-esimo” secondo le modalità sopra indicate.
Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:
21,23567 viene arrotondato a 21,24;
21,23467 viene arrotondato a 21,23.
18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):
Il Punteggio (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:
dove:
n = numero dei criteri
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio i;
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno. Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:
PARAMETRI | SUB-PARAMETRI | Wi |
Sistema organizzativo e Programma di formazione del personale previsto per l’espletamento dei servizi richiesti ( MAX 28 PUNTI ) | Organigramma e funzionigramma del personale da impiegare nell’appalto del servizio in oggetto | 6 |
Criteri di effettuazione di eventuali avvicendamenti del personale (programma di sostituzione del personale assente per ferie e malattia) | 4 | |
Sistemi di qualificazione degli operatori impiegati nel servizio | 4 | |
Tipologia e frequenza dei corsi di formazione per l’esecuzione dei servizi e la sicurezza del lavoro | 4 | |
Adeguatezza del sistema di gestione del servizio di reperibilità e di gestione delle emergenze | 6 |
Adeguatezza della struttura organizzativa dedicata alla gestione dell’appalto (numero addetti e monte ore) | 4 | |
Metodologie tecnico-operative ( max 23 punti ) | Descrizione analitica dell’organizzazione del servizio di pulizie, con riferimenti specifici alle diverse fasi di espletamento (es. servizio locande), metodologie e criteri di gestione del servizio in relazione alle scelte di meccanizzazione suggerite. | 6 |
Qualità e quantità dei macchinari e delle attrezzature che saranno utilizzati nei singoli presidi e servizi, con relativa descrizione delle caratteristiche tecniche | 4 | |
Qualità e quantità dei dispositivi di protezione utilizzati per l’esecuzione dell’appalto e le relative schede tecniche e di sicurezza | 4 | |
Eco-compatibilità dei macchinari e prodotti utilizzati | 5 | |
Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti di fornitura di materiale igienico (materiale cartaceo, dispenser, detergente per mani, ecc ..) e di materiale per la raccolta di rifiuti | 4 | |
Modalità operative che l’Operatore Economico intende adottare in materia di protezione dei dati personali ai sensi della nuova normativa sulla protezione dei dati, UE/2016/679 . | 5 | |
Sistema di controllo e verifiche di qualità ( MAX 8 Punti ) | Adeguatezza del Sistema di autocontrollo e del Piano della qualità adottato dall’Impresa | 4 |
Semplicità d’utilizzo degli strumenti di rilevazione del Sistema di controllo e verifica della qualità progettato | 4 | |
Eventuali migliorie proposte ed integrative quali ad esempio Maggiori frequenze rispetto a quelle previste nel presente Disciplinare Tecnico | 6 |
Ai fini della determinazione dei punteggi sopra riportati, si specifica di seguito cosa si intende con “esaustività”, “concretezza” e “contestualizzazione” della proposta:
Esaustività: completezza e accuratezza della proposta.
Concretezza: presenza nell’offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all’esecuzione del servizio.
Contestualizzazione: coerenza della proposta con le specificità proprie del contesto delle Aziende contraenti.
Per la determinazione del punteggio tecnico, la Commissione procede all’attribuzione dei coefficienti V(a)i per i criteri da 1 a 10, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 dell’A.N.A.C. sulla base della
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:
Giudizio | Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Insufficiente / Non valutabile |
Punteggi massimo per caratteristiche | 100,00% | 75,00% | 50,00% | 25,00% | 0,00 |
Terminata l’attribuzione dei giudizi e dei coefficienti preliminari a ciascun elemento “i” si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (operazione di rescaling).
Il punteggio Pt(a) sarà calcolato sulla base dei coefficienti V(a)i definitivi, vale a dire quelli ottenuti dopo l’operazione di rescaling, in particolare:
se V(max)pi>0
V(a )i
V( a ) pi
V(max) pi
b) se V(max)pi=0 V(a)i=0
dove:
V(a)pi è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo.
Successivamente all’attribuzione dei punteggi per ognuno dei criteri si procederà alla somma degli stessi. Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio Tecnico totale.
La Commissione non ammetterà alla fase di gara successiva le Ditte la cui Offerta Tecnica non abbia totalizzato almeno 36 punti.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Stella e ad esse potrà partecipare ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma Stella, accessibili dal sito
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/
La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale”, in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante Stella almeno due giorni prima della data fissata.
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul stella.
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in considerazione del differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 disposto dall’ANAC con comunicato del 10 aprile 2019. In capo ai commissari non sussistono cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e xx.xx. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall’ANAC e/o dal legislatore.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e della campionatura eventualmente richiesta e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio di merito economico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale redige la graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Documentazione amministrativa e Offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa a seguito della riparametrazione dei punteggi. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.
Il calcolo dell’anomalia dell’offerta è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5 lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tra cui marcatura temporale del relativo documento informatico, oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese imposta di bollo e di registro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. PENALI
In caso di inosservanza di norme contenute nel presente Capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, saranno applicate penalità variabili secondo l’importanza dell’irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni.
L'Amministrazione applicherà le seguenti penali:
pulizie ordinarie: inosservanza delle frequenze € 250,00 (duecentocinquanta/00);
pulizie periodiche: ritardo immotivato sulla programmazione € 250,00 (duecentocinquanta/00); pulizie periodiche: interventi non forniti € 250,00 (duecentocinquanta/00);
pulizie a chiamata (es. servizio locande e decontaminazione per spargimento liquido biologico): ritardi superiori a 30 minuti € 250,00 (duecentocinquanta/00);
pulizie straordinarie: ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore € 250,00 (duecentocinquanta/00);
non conformità rilevate, a mezzo delle apposite schede/sistema di rilevazione nell’ambito dei controlli a verifica congiunta circa lo stato di pulizia degli ambienti interni/esterni: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
chiamate a ripristino per le prestazioni non conformi, qualora determinino, per frequenza e modalità, intralcio e danno alla normale attività della struttura, ovvero non sanate nei tempi e modi richiesti: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
pulizie a chiamata, ritardi ad intervenire a qualunque titolo:€ 500,00 (cinquecento/00); non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza:€ 5.000,00 (cinquemila/00);
mancato invio entro i termini temporali prescritti dell’elenco del personale: € 1.000,00 (cinquemila/00);
tutte le inosservanze di altra natura rilevate dall’Amministrazione e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano:
mancato rispetto delle fasce orarie convenute: € 3.000,00 (tremila/00);
uso di macchine e prodotti non a norma di Capitolato tecnico: € 3.000,00 (tremila/00) ; impiego di personale non addestrato: € 3.000,00 (tremila/00);
comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all’ambiente dove si svolge il servizio: € 3.000,00 (tremila/00);
inefficienza nella distribuzione e gestione delle attrezzature (dispenser e contenitori) messe a disposizione per la fornitura del materiale igienico sanitario e raccolta rifiuti laddove previsti: € 3.000,00 (tremila/00);
inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico – sanitario: € 3.000,00 (tremila/00);
inefficienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani: € 3.000,00 (tremila/00);
nel caso in cui si verifichi la non corretta applicazione delle procedure di lavoro in particolare relativamente alla sostituzione del materiale tra un locale e l’altro o l’utilizzo per la pulizia di arredi di materiale correttamente (1 panno=1 unità paziente): € 3.000,00 (tremila/00)
Per le gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che rescinde il contratto, l’INMIsi riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’addebito doppio della penale. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e penali verranno applicate mediante ritenuta sulla prima fattura di liquidazione.
La Ditta appaltatrice sarà sottoposta, altresì, ad una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data di inizio del servizio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione dei materiali impiegati qualora non risultasse corrispondenza con le caratteristiche formulate nella relazione tecnica.
La Ditta dovrà provvedere all’adeguamento richiesto nei termini indicati dall’Amministrazione. In caso contrario sarà applicata una penale pecuniaria di € 258,23 per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento, per un massimo di giorni dieci. Trascorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
Salvo i casi di forza maggiore, l’Amministrazione avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere immediatamente il contratto per gravi inadempienze nel corso dello stesso anno dovute a colpa accertata della Ditta, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali dell’Azienda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: sospensione del servizio per fatto della Ditta; ripetute irregolarità nello svolgimento del servizio; consegna anche una sola volta di prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti; per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Ditta appaltatrice; cessione anche parziale del contratto, del credito e/o delle fatture, contenzioso ed interruzione del rapporto fiduciario. In caso di fallimento, il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
L’Amministrazione conserverà verso il fallimento piene e intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettatigli per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione, con privilegio sulla sua cauzione depositaria a garanzia dei contratti, sulle somme ancora da pagare, ecc.
Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà comunque affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
25. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Il contratto, oggetto del presente appalto, potrà essere risolto a giudizio dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx” ove ricorrano speciali motivi di inadempienza della Ditta previsti dalla normativa vigente.
Fermo restando che qualsiasi inadempienza darà luogo all’applicazione delle penali, le cause di risoluzione saranno previste esplicitamente nel contratto ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
L’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx” ha la facoltà, previa comunicazione scritta alla Ditta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l’incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla Ditta Appaltatrice, salva l’applicazione di penali nelle seguenti ipotesi:
1. qualora l’importo complessivo delle penali erogate ai sensi dell’art. 29 del Presente Disciplinare superi il 10% dell’importo contrattuale trova applicazione la risoluzione del contatto;
2. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
3. qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti, dal capitolato speciale di appalto e dal disciplinare Amministrativo relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
4. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
6. inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
7. qualora la Ditta addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale senza il preventivo consenso scritto come indicato nell’art. 28 e 9 del presente Disciplinare;
8. in caso di mancata comunicazione di cessione di cui all'art. 28 del presente disciplinare;
9. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
10. grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta Aggiudicataria anche a seguito di diffide formali dell’Amministrazione.
11. rifiuto a sottostare alle penalità poste dall’art. 29 del presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto
12. nei casi previsti dall’art. 3.6 del Capitolato d’Oneri.
13. Con riferimento alla polizza assicurativa nel caso di mancato pagamento dei premi successivi relativi la tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa come previsto dall’art. 24 del presente Disciplinare.
Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione, da parte dell'Autorità Tutoria, di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, la sospensione e l'annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla Ditta. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla Ditta per l'espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, a cura e responsabilità della Ditta stessa.
Il contratto sarà altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
L’appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-UTG territorialmente competente (art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010).
La Ditta riconosce fin d'ora il diritto dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure" il corso dell'intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dalla Ditta medesima.
In caso di fallimento della Ditta, tale comunicazione interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti della Ditta avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx” dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27.SICUREZZA APPLICATIVA DEI DATI E DELLE COMUNICAZIONI
Dovrà essere garantita l’applicazione del regolamento Europeo sulla protezione dei dati (2016/679) e delle relative evoluzioni che si presenteranno nel periodo di validità del servizio (fino al termine contrattuale).
La soluzione proposta (sia strutturale sia concettuale) deve essere di tipo PRIVACY BY DESIGN, ovvero deve considerare nelle fasi di progettazione, realizzazione, implementazione e gestione dell’intero sistema, la riservatezza e la protezione dei dati personali, per garantire la massima sicurezza del trattamento dei dati.
L’aggiudicatario, nell’ambito dell’attività di assistenza e manutenzione del software, sarà nominato Responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del già citato Regolamento UE 2016/679; i rapporti tra Titolare (INMI) e Responsabile (Fornitore) saranno regolamentati ai sensi del Capo IV del GDPR; il trattamento dei dati personali per conto dell'INMI dovrà essere effettuato nel rispetto di tutti i principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
A tale proposito si specifica che verranno richieste alcune misure tecniche ed organizzative, tra cui:
-Autenticazione utente mediante integrazione con Active Directory aziendale
-Creazione di profili utente con differenti privilegi
-Utilizzo della tecnologia VPN per le attività di assistenza da remoto con impossibilità di copiare ed esportare i dati al di fuori del dominio del INMI.
-Tracciabilità degli accessi da remoto da parte del personale tecnico
-Dimostrabilità di aver adottato misure organizzative volte alla formazione del personale aziendale
L’INMI effettuerà verifiche costanti per certificare l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative poste in essere per garantire la sicurezza del trattamento dei dati.
Il sistema deve implementare adeguate politiche di identity management che garantiscono una gestione flessibile e completa delle utenze (amministrativi, medici, infermieri, tecnici, ecc.), che diversifichi le abilitazioni di accesso a informazioni e funzionalità, garantendo adeguati controlli sui rispettivi permessi di consultazione e compilazione di diversi dati, pur nella condivisione degli obiettivi clinici. Il sistema deve infatti
gestire adeguatamente l’accesso concorrente di più utenti agli stessi dati, salvaguardandone l’integrità, tracciando la data, l’ora, l’autore e il ruolo dell’autore etc. Il sistema deve implementare specifiche politiche di riservatezza e protezione dei dati nel pieno rispetto della normativa di settore, nonché garantire l’accesso ai dati clinici del singolo paziente esclusivamente agli operatori aventi tale autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si richiede pertanto che la soluzione sia in grado di gestire il consenso del paziente in modo dinamico e selettivo, permettendo eventualmente di impedire l’accesso ad alcuni dati per determinate categorie di utenti.
La ditta aggiudicataria in fase di analisi riceverà le istruzioni su come implementare i livelli di accesso e di permesso di lettura scrittura ed esecuzione dei vari operatori sanitari. Le specifiche abilitazioni e autorizzazioni per la sicurezza e la riservatezza dei dati devono essere gestibili in autonomia dall’Azienda;