ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 226 del 19/06/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento tra l`IPAB Casa di Riposo ``Xxxxxxxx Xxxxx`` e questo Istituto per l`esecuzione di esami su tamponi Covid 19
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento tra l`IPAB Casa di Riposo ``Xxxxxxxx Xxxxx`` e questo Istituto per l`esecuzione di esami su tamponi Covid 19
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premetteche:
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivantida agenti virali trasmissibili;
- con D.L n. 6 del 23.2.2020, convertito dalla L. n. 13 del 5.3.2020, e relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- l'IZSVe ai sensi del d.lgs. n. 270/1993 e del d.lgs. n. 106/2012 è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano garantendo alle Aziende Sanitarie le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico- scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria;
- l’art. 1, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulareconvenzioni o contratti di consulenza per la fornituradi servizi e perl’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx XxxxxxxxXxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n.
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9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e), del d.lgs. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e), delle citate leggi regionali e provinciali prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto sia, inoltre, assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- l’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicuraree garantirela salute pubblica e la sicurezza alimentaree promuoverela ricercascientifica a beneficio della collettività;
- con nota prot. n. 5086 del 2 marzo 2020, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute , ha indicato gli XX.XX.XX., dotati di strutture adeguate per il contenimento biologico (BSL-3) e comprovata capacità analitica nell’impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili, quali Enti disponibili a fornire il supporto diagnostico in relazione all’emergenza COVID-19, tra i quali rientra l’IZSVe;
- l’IZSVe, in possesso delle competenze e delle attrezzature idonee all’effettuazione delle analisi e alla refertazione di tamponi per la determinazione di SARS-CoV 2, denominato COVID-19, sta attualmente svolgendo tale attività su richiesta delle Aziende Sanitarie che ne hanno necessità;
− vista la nota prot. n. 126692 del 19.3.2020 con la quale il Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha incaricato l’IZSVe di fornire supporto diagnostico con il proprio laboratorio in relazione all’emergenza COVID-19;
− l’IZSV, in possesso delle competenze e delle attrezzature idonee all’effettuazione delle analisi e alla refertazione di tamponi per la determinazione di SARS-CoV 2, denominato COVID-19, sta attualmente svolgendo tale attività su richiesta delle Aziende Sanitarie che ne hanno necessità;
- la situazione emergenziale attuale ha determinato la necessità e urgenza da parte dell’IPAB Casa di Riposo” Xxxxxxxx Xxxxx” - che gestisce servizi di ricovero e di assistenza per anziani autosufficienti e non, - di fruire di tali prestazioni, per gli ospiti che devono accedere alle strutture.
Con nota prot. n. 1450 del 12.6.2020, acquisita a ns. prot.n. 5715 di pari data, l’IPAB Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxx”, nel rappresentare la necessità di effettuare tamponi pre-ingressi degli ospiti provenienti dal territorio, ha richiesto all’IZSVe la possibilità di stipulare una convenzione per l’esecuzione di esami su tamponi Covid-19.
Al fine di formalizzare il rapporto e regolarne i rapporti giuridici ed economici, acquisto il parere favorevole della Direzione generale, questa Struttura ha provveduto a concordare lo schema di convenzione per prestazioni a pagamento, documento che si allega al presente provvedimentoquale parteintegrantee sostanziale (allegato n. 1).
Con la sottoscrizione della convenzione in parola – della durata di 6 mesi,
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eventualmente rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti, con decorrenza dal 12.6.2020, l’Istituto si impegna ad analizzare n. 10 campioni COVID-19 al mese, salvo eventuali maggiori quantitativi mensili concordati tra le Parti in relazione alle esigenze legate all’emergenza COVID; per tale attività la Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxx” corrisponderà ad IZSVe, dietro presentazione di fattura elettronica, l’importo di € 45,00, esente IVA ex art. 10 del DPR 633/1972, per ciascun tampone - tariffa prevista nel Tariffario vigente dell’IZSVe.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttoregenerale f.f. quantosegue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a pagamento per l’esecuzione di esami su tamponi COVID-19” tra l’IPAB Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxx”, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’esecuzione di esami su n. 10 tamponi COVID-19 al mese, salvo eventuali maggiori quantitativi settimanali concordati tra le Parti in relazione alle esigenze legate all’emergenza Covid, documento che si allega al presente provvedimentoquale parteintegrantee sostanziale (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverràcon firmadigitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che l’IZSVe applica l’importo di € 45,00 - esente IVA ex art. 10 del DPR 633/1972 - quale tariffa unitariaper ciascun tamponeprevista nel Tariffario vigente dell’IZSVe;
4. di imputare gli importi che deriveranno dall’applicazione della presente convenzione al sottoconto 620010670 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da ASL, A.O., IRCCSe Policlinici della Regione – Analisi su tamponi COVID- 19” del bilancio economico preventivo 2020 e futuri.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimitàdell’atto, attestazione allegataal presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominataDirettoresanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione
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dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttoreamministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvatocon DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamentodei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a pagamento per l’esecuzione di esami su tamponi COVID-19” tra l’IPAB Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxx”, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentantepro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’esecuzione di esami su n. 10 tamponi COVID-19 al mese, salvo eventuali maggiori quantitativi settimanali concordati tra le Parti in relazione alle esigenze legate all’emergenza Covid, documento che si allega al presente provvedimento quale parteintegrantee sostanziale (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del
D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che l’IZSVe applica l’importodi € 45,00 - esente IVA ex art. 10 del DPR 633/1972 - quale tariffa unitaria per ciascun tampone prevista nel Tariffario vigente dell’IZSVe;
4. di imputare gli importi che deriveranno dall’applicazione della presente convenzione al sottoconto 620010670 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione – Analisi su tamponi COVID-19” del bilancio economico preventivo 2020 e futuri.
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Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parerefavorevole Il Direttoreamministrativo
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comportaspesa o su Finanziamentoistituzionale o
Finanziamentovincolato o
Altri finanziamenti o
Non comportaspesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 226 del 19/06/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento tra l`IPAB Casa di Riposo ``Xxxxxxxx Xxxxx`` e questo Istituto per l`esecuzione di esami su tamponi Covid 19
Pubblicata dal 19/06/2020 al 04/07/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
Convenzione per prestazioni a pagamento
tra la Casa di Riposo Xxxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)
per l’esecuzione di esami su tamponi COVID 19
tra
L’ Ipab Casa di Riposo Xxxxxxxx Xxxxx (di seguito per brevità denominata “Casa di Riposo”), con sede in Xxxxxxx Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale 82000770238 e Partita IVA 01656680236, legalmente rappresentata dal Presidente/legale rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità denominato “IZSVe”), con sede in Legnaro PD, Viale dell’Università n. 10, Codice Fiscale e Partita IVA 00206200289, legalmente rappresentata dal Direttore Generale x.x. xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx,
PREMESSO CHE
− l'IZSVe ai sensi del d.lgs. 270/1993 e del d.lgs. 106/2012 è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano garantendo alle Aziende Sanitarie le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria;
− l’art. 1, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di
prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
− l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della
Regione del Veneto 5/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 9/2015, della Provin- cia Autonoma di Trento 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
− l’art. 6, comma 2, lett. e), del d.lgs. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e), delle citate leggi regionali e provinciali prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto sia, inoltre, assicu- rato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
− L’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fab- bisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di
assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scien- tifica a beneficio della collettività;
− Vista la nota prot. n. 5086 del 2 marzo 2020, della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, nella quale sono indicati gli XX.XX.XX. dotati di
strutture adeguate per il contenimento biologico (BSL-3) e comprovata capacità analitica nell’impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili disponibili per fornire il supporto diagnostico in relazione all’emergenza COVID-19, tra i quali rientra l’IZSVe;
− Vista la nota prot. n. 126692 del 19.3.2020 con la quale il Direttore dell’Area Sanità e Sociale
della Regione del Veneto incarica l’IZSVe a fornire supporto diagnostico con il proprio laboratorio in relazione all’emergenza COVID-19;
− l’IZSV, in possesso delle competenze e delle attrezzature idonee all’effettuazione delle analisi e alla refertazione di tamponi per la determinazione di SARS-CoV 2, denominato COVID-19, sta
attualmente svolgendo tale attività su richiesta delle Aziende Sanitarie che ne hanno necessità;
− la situazione emergenziale attuale ha determinato la necessità e urgenza da parte della Casa di Riposo Xxxxxxxx Xxxxx – Ipab - che gestisce servizi di ricovero e di assistenza per anziani autosufficienti e non, - di fruire di tali prestazioni, per gli ospiti che devono accedere alle strutture;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è l’esecuzione da parte dell’IZSVe, mediante il proprio personale e con l’utilizzo delle apparecchiature di proprietà, delle analisi sui tamponi COVID-19 inviati dalla Casa di Riposo.
Le analisi saranno svolte secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’IZSVe si impegna:
- ad analizzare e refertare per conto della Casa di Riposo n. 10 (dieci) tamponi al mese, salvo eventuali maggiori quantitativi mensili concordati tra le Parti in relazione alle esigenze legate all’emergenza COVID;
- a garantire la restituzione dell’esito entro 72 ore lavorative dall’accettazione del tampone.
Art. 2 - Consegna campioni e ritiro referti
Il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito ad IZSVe con modalità diretta a cura della Casa di Riposo o di suo incaricato o tramite corriere. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del Campione sono di esclusiva competenza e responsabilità della Casa di Riposo.
I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati alla Casa di Ripos tramite il servizio on-line IZIWEB oppure tramite modalità alternative concordate con il Cliente (es: PEC, fax, posta ordinaria). Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso vengono create dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
E’ vietata la duplicazione, parziale o totale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale.
Art. 3 – Garanzie e responsabilità
La Casa di Riposo garantisce che, al momento della consegna dei materiali a IZSVe questi saranno conformi agli standards. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa comunicazione scritta alla Casa di Riposo, indicando la motivazione.
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La Casa di Riposto si impegna a liberare e tenere indenne IZSVe da ogni danno diretto, indiretto o conseguente, che possa verificarsi durante il trasporto dei materiali.
In caso di risultato positivo (positività al tampone naso faringeo), resta a carico della Casa di Riposo l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti, ai fini dell’adozione delle necessarie misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Art. 4 - Corrispettivo
Per le prestazioni eseguite la Casa di Riposo si impegna a corrispondere all’IZSVe l’importo di € 45,00 (euro quarantacinque), esente IVA ex art. 10 del d.P.R. 633/1973, quale costo unitario per l’analisi di ciascun tampone.
Il pagamento degli esami eseguiti, dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà risolvere la pre- sente Convenzione ai sensi del successivo art. 9, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art. 5 - Durata e modifica
La validità della presente convenzione decorre dal 12/06/2020 al 31/12/2020, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti.
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente contratto decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà alla Casa di Riposo tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonchè le diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo contratto.
Art. 6 – Sospensione dell’esecuzione
L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 4 senza che ciò comporti per la Casa di Riposo alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti
Art. 7 – Recesso unilaterale
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
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Art. 8 – Forza maggiore
L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile.
Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto, Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Art. 9 - Risoluzione
Nel caso di grave inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ciascuna Parte potrà risol- vere la presente convenzione mediante comunicazione scritta alla controparte con un preavviso mi- nimo di 30 giorni. Costituirà grave inadempimento, la violazione di qualsiasi obbligazione, principale o accessoria, reiterata nonostante la diffida ad adempiere della controparte.
L’adempimento della Parte nelle more della ricezione della comunicazione di risoluzione, sana l’ina- dempimento ma non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento degli eventuali danni subiti. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, l’efficacia della risoluzione non pregiudicherà le obbligazioni già eseguite dalle Parti né i diritti da queste acquisiti anteriormente alla risoluzione.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
La Casa di Riposo, ai sensi e per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), è il titolare del trattamento dei dati personali e l’IZSV ne è il responsabile esterno. Tale rapporto verrà regolamentato e dettagliato tramite apposito e distinto provvedimento.
Art. 11 – Cessione del contratto
E’ fatto divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà. L’imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall’Istituto con autorizzazione n. 6069 del 17 gennaio 2013 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Padova 2.
Art. 13 - Rinvio a norme vigenti
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia, alle disposizioni del codice civile in materia contrattuale, in quanto applicabili, ed alle vigenti condizioni generali di contratto pubblicate sul sito dell’Istituto xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Art. 14 - Risoluzione controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in conseguenza dall’applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Padova.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Casa di Riposo Xxxxxxxx Xxxxx Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx dott.ssa Xxxxxxx XXXXX