Contratto di assicurazione infortuni e malattia cumulativa
Contratto di assicurazione infortuni e malattia cumulativa
/PlurITAS
CONDIZIONI GENERALI
Polizza PLURITAS /Mod. X3005.0 – edizione settembre 2018
INDICE | Pagina |
DEFINIZIONI | 3 |
FORME CONTRATTUALI | 4 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | 5 |
CONDIZIONI GENERALI POLIZZA INFORTUNI | 6 |
PRESTAZIONI | 8 |
CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO | 11 |
CONDIZIONI POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE | 12 |
CONDIZIONI INFORTUNI DIRIGENTI | 13 |
CONDIZIONI POLIZZE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 15 |
CONDIZIONI PARTICOLARI valide solo se richiamate in polizza | 15 |
CONDIZIONI SPECIALI valide solo se richiamate in polizza | 16 |
CONDIZIONI INFORTUNI RACCOGLITORI/POTATORI DI FRUTTA | 16 |
CONDIZIONI SOCIETA’ SPORTIVE | 17 |
ALLEGATO 1 - TABELLE INAIL | 18 |
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO | 20 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; |
Assicurazione cumulativa | l’assicurazione, con un’unica polizza, di più persone non costituenti nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un “professionista” ai sensi dell’art.1469 bis del Codice Civile; |
Beneficiario | gli eredi dell’assicurato, o le altre persone designate dal contraente, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte; |
Contraente | il soggetto che stipula l’assicurazione; |
Convalescenza domiciliare | periodo di tempo successivo alla dimissione dall’istituto di cura, neces- sario per la guarigione clinica; |
Day Hospital/Day surgery | forma di ricovero presso struttura sanitaria avente posti letto per de- genza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica; |
Franchigia | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che ri- mane a carico dell’assicurato; |
Inabilità temporanea | la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parzia- le, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; |
Invalidità permanente | la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parzia- le, della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavo- ro, indipendentemente dalla sua professione; |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Intervento chirurgico | atto medico che prevede la cruentazione dei tessuti mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica (laser) a fine tera- peutico; |
Intervento chirurgico ambulatoriale | intervento chirurgico eseguito senza ricovero; |
Istituto di cura | istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, hospice, regolar- mente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Auto- xxxx, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera; non sono convenzio- nalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convale- scenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani, le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rie- ducative ed estetiche, gli stabilimenti termali; |
Malattia preesistente | malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni pa- tologiche, malformazioni o difetti fisici preesistenti o insorte anterior- mente alla stipulazione del contratto; |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione; |
Premio | la somma dovuta dal contraente alla Società; |
Ricovero | permanenza in istituto di cura con pernottamento; |
Sci alpino | la pratica dello sci, compreso il fuori pista purché effettuato nelle zone adiacenti le piste battute e servite da impianti di risalita; |
Sci alpinismo | la pratica dello sci, anche fuori pista, con ascensioni ed escursioni in montagna, senza utilizzo degli impianti di risalita, e con discreto disli- vello ad esclusione di quanto previsto per lo sci estremo; |
Sci estremo | discesa con sci su pendii superiori a 55 gradi di pendenza; |
Scoperto | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’assicurato; |
Sforzo | dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori dalla comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato; |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
Società | ITAS Mutua che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sot- toscritta dalle Parti; |
Sport ricreativo | attività che, anche se svolta sotto l’egida delle Federazioni o Associa- zioni riconosciute dal CONI, viene considerata come praticata nel tempo libero; |
Sport non ricreativo | attività svolta a livello agonistico e/o dilettantistico praticato sotto l’egida delle Federazioni o Associazioni riconosciute dal CONI con par- tecipazione a gare e competizioni in forma saltuaria o continuativa; |
Sport professionistico | attività svolta in maniera continuativa e che costituisce fonte di reddi- to principale per l’assicurato; |
Termini di aspettativa | il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell’assicurazione e l’inizio della garanzia; |
Utensili per hobbistica | si intendono le macchine od utensili azionati a motore quali i normali elettrodomestici ed i piccoli utensili a motore. |
FORME CONTRATTUALI
Completa: rischio professionale ed extra | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svol- gimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. |
Rischio professionale | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svol- gimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni sofferti dall’assicurato durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e vicever- sa (rischio in itinere). |
Rischio extraprofessionale | L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti nello svol- gimento di attività inerenti alla comune vita privata e di relazione, - esclusa quindi ogni e qualsiasi attività professionale, - al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby an- che se a carattere continuativo. L’assicurazione non vale, quindi, per gli infortuni subiti nell’esercizio delle attività professionali ovvero in occasione di altre attività lavorative svolte a scopo di lucro, per conto proprio o di terzi, anche se esercitate in via accessoria e temporanea. |
Rischio temporaneo (polizze che hanno durata inferiore all'anno) | L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti durante la partecipazione ad attività temporanee svolte per conto del contraente come specificato sulla scheda di polizza; ad es. gite scolastiche, escur- sioni, viaggi di gruppo, colonie/campi estivi, feste campestri, etc. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni sofferti dall’Assicurato durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa (rischio ‘in itinere’). |
Rischio limitato (polizze non temporanee) | L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti nello svolgi- mento di attività svolte per conto del contraente come specificato sulla scheda di polizza: ad es. scuole, associazioni ricreative, di assistenza, di volontariato, etc. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni sofferti dall’assicurato durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa (rischio ‘in itinere’). |
Xxxxxxx carica | L’assicurazione si intende valere esclusivamente per gli infortuni subiti nell’espletamento del mandato consigliare, compresi trasferimenti e mis- sioni. La garanzia comprende anche gli infortuni che avvengano durante il tempo normalmente necessario per recarsi al luogo della riunione o della diversa destinazione in caso di specifico incarico, e per far ritorno al luo- go di partenza o al proprio domicilio. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
→ Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
→ Art. 2 - Altre assicurazioni
Il contraente o l’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre as- sicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
→ Art. 3 – Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della sca- denza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.
→ Art. 4 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’assicurato non paga i premi o le rate di pre- mio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
→ Art. 5 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
→ Art. 6 – Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia, in eu- ro. L’ inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo del ricovero ospeda- liero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’assicurato.
→ Art. 7 – Aggravamento del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggra- vamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
→ Art. 8 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comuni- cazione dell’assicurato, ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
→ Art. 9 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
→ Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
→ Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI GENERALI POLIZZA INFORTUNI
→ Art. 12 – Rischio assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettiva- mente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità tempo- ranea.
Sono compresi in garanzia anche:
1) l’asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3) l’annegamento;
4) l’assideramento o il congelamento;
5) la folgorazione;
6) i colpi di sole o di calore;
7) i morsi di animali e le affezioni a essi conseguenti, le punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria, le malat- tie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori sani;
8) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
9) gli infortuni subiti a causa di malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l’alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall’art.18 - Persone non assicurabili - e fermo l’art.17 - Esclusio- ni -.
→ Art. 13 - Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’assicurato, del contraente e del beneficiario.
A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari o da atti di terrorismo ai quali l’assicurato non abbia partecipato attivamente.
→ Art. 14 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei
L’assicurazione comprende gli infortuni che l’assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turi- smo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effet- tuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su ae- romobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso.
La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore a un anno.
→ Art. 15 - Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellu- rici. Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più assi- curati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di 2.600.000,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
→ Art. 16 - Infortuni determinati da guerra e insurrezione
A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da guerra, guerra civile, da insurrezione o lotta armata che l’assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insurrezione.
→ Art. 17 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore o imbarcazione, se l’assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
2) dalla guida di veicoli per i quali è prescritta patente superiore alla categoria B - ad eccezione dei cam- per -, di macchine agricole ed operatrici salvo che l’uso di tali mezzi non rientri nello svolgimento dell’attività professionale principale o secondaria, dichiarata in polizza;
3) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, pa- rapendio, volo in mongolfiera, salvo quanto disposto dall’art.14 - Infortuni occorsi durante viaggi ae- rei;
4) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori allo 0,80 gM se l’assicurato si trova alla guida di veicoli e velocipedi in genere;
5) da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni in genere, comprovati da accerta- menti biumorali;
6) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
7) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
8) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall’art.16 - Infortuni determinati da guerra e insur- rezione;
9) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti- celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
10) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
11) dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare e prove automobilistiche, motoristiche salvo quelle di regolarità pura, e di natanti a motore;
12) dalla pratica dei seguenti sport: alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco, scalata su ghiaccio, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill, football americano, freestyle non pratica- to in snowpark, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, motonautica, ki- tesurfing, paracadutismo, parkour, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, salto con elastico, sci acrobatico, sci estremo, slittino su pista – intendendo una piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate -, skele- ton, snowboard estremo, snowkite, sollevamento pesi, speleologia, wakeboard, wingsuit e dalla pra- tica di sport estremi in genere (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed, free solo, scalata cascata di ghiaccio);
13) dalla partecipazione a competizioni, gare ed allenamenti di qualsiasi sport salvo che non abbiano ca- rattere puramente ricreativo;
14) dalla pratica di sport costituenti per l’assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;
15) militari e forze dell’ordine per quanto riguarda qualsiasi missione al di fuori dei confini italiani.
Gli infarti sono sempre esclusi.
→ Art. 18 – Persone non assicurabili
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del contraente che l’assicurato non risulta affetto da al- colismo, tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi a essa correlate.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell’assicurato di una o più delle sud- dette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina previ- sta da tale articolo di legge. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa all’assicurato la par- te di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
→ Art. 19 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, in- dennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’info rtunio, come se es- so avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio deri- vante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall’art.23 - Invalidità permanente.
→ Art. 20 - Limite di età
La garanzia si intende prestata per persone di età non superiore a 80 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
PRESTAZIONI
→ Art. 21 - Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la So- cietà corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal Contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità perma- nente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguen- za del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
→ Art. 22 - Morte presunta
Qualora l’assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3) del codice civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società co r- risponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell’indennizzo.
→ Art. 23 - Invalidità permanente
1. Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata.
2. Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento al- le percentuali delle seguenti menomazioni:
Xxxxxxx, anatomica o funzionale, di: | destro | sinistro |
• un arto superiore | 70% | 60% |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
• un pollice | 18% | 16% |
• un indice | 14% | 12% |
• un medio | 8% | 6% |
• un anulare | 8% | 6% |
• un mignolo | 12% | 10% |
• la falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
• una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito • anchilosi della scapolo omerale con xxxx in posizione favorevole, | ||
con immobilità della scapola | 25% | 20% |
• anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° | ||
con prono-supinazione libera | 20% | 15% |
• anchilosi del polso con estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% |
• paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% |
• paralisi completa del nervo ulnare Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | 20% | 17% |
• al di sopra della metà della coscia 70%
• al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
• un piede 40%
• ambedue i piedi 100%
• un alluce 5%
• un altro dito del piede 1%
• la falange ungueale dell’alluce 2,5%
• anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35%
• anchilosi del ginocchio in estensione 25%
• anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
• anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15%
• paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
• Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
• Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12ª dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
• Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura
muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
• Esiti di frattura del sacro 3%
• Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
• Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%
• Sordità completa di:
- un orecchio 10%
- ambedue gli orecchi 40%
• Stenosi nasale assoluta:
- monolaterale 4%
- bilaterale 10%
• Perdita anatomica di:
- un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
3. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 2), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
• nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base delle percentuali elencate al punto 2) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento alle percentuali e ai criteri sopra indicati te-
nendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
4. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate al punto 2) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
→ Art. 24 - Franchigie sull’invalidità permanente
A parziale deroga dell’art.23 la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le mo- dalità di seguito riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti:
1. la prima, fino a 100.000,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. la seconda, pari all’eventuale eccedenza di 100.000 euro della prima e fino a 250.000 euro di somma assi- curata, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale;
3. la terza, pari all’eventuale eccedenza di 250.000 euro delle prime due sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale.
→ Art. 25 - Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde l’indennità stabilita in polizza:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) il residuo periodo in percentuale del 50% per ogni giorno in cui l’assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate.
L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato come previsto all’art.35 delle Condi- zioni generali di assicurazione, o dalla data riportata sul certificato di pronto soccorso o struttura similare e viene cor- risposta per un periodo massimo di 300 giorni. Nel caso in cui l’assicurato non abbia inviato successivi certificati medici la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
→ Art. 26 - Franchigie sulla Inabilità Temporanea
A parziale deroga dell’art.25 l’indennità per inabilità temporanea viene liquidata applicando le seguenti franchigie:
1. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea non sia superiore a 30 euro, l’indennizzo viene corrispo- sto a decorrere dal 6° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza;
2. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 30 euro, ma non a 50 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dall’ 8° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza;
3. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 50 euro, ma non a 100 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 10° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
→ Art. 27 - Indennità da immobilizzazione
Nel caso di fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente pro- vate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici, oppure nel caso di applicazione di una ingessatu- ra o di un tutore immobilizzante la Società indennizza l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di immobilizzazione e/o ingessatura e per un periodo massimo di 40 giorni.
Tra i mezzi di contenzione non rientrano:
1 le fasce elastiche in genere;
2 i bendaggi alla colla di zinco;
3 i busti ortopedici elastici;
4 i vari tipi di collari eccetto quelli utilizzati per fratture cervicali e lussazioni cervicali.
La garanzia si intende estesa alle fratture, accertate radiologicamente, di almeno 4 coste, vertebre, bacino o coccige e sterno per la guarigione dei quali non è necessaria l’applicazione di mezzi di contenzione.
Non sono compresi in garanzia i mezzi di osteosintesi interni come placche, chiodi e similari; tuttavia, in caso di frat-
ture trattate chirurgicamente con mezzi di osteosintesi, la Società indennizza un importo forfetario pari all’1% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 1.000 euro.
→ Art. 28 - Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro i limiti del massimale assicurato, rimborsa ,
per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per:
• rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero;
• interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endo- protesi applicati durante l’intervento;
• visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed ac- certamenti diagnostici conseguenti all’infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore immobilizzante;
• acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle entro il limite di 1.000 euro;
• le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani – intendendo denti non affetti da pa- tologie preesistenti o trattati da carie precedenti – entro il limite massimo di 1.000 euro;
• le spese sostenute per trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapici a seguito dell’infortunio entro il massima- le di 2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo, ed effettuati nei 30 giorni successivi alla data dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore im- mobilizzante.
→ Art. 29 - Liquidazione
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di 50 eu- ro a carico dell’assicurato.
→ Art. 30 - Indennità da ricovero a seguito di infortunio
La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell’assicurato - non in day hospital - corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per tanti giorni quanto è du- rato il ricovero, con il massimo di 90 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i rico- veri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e per un massimo di 30 giorni.
→ Art. 31 - Esclusioni
L’indennità giornaliera non viene corrisposta per la cura di lesioni che non siano conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio.
Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all’art.17.
→ Art. 32 - Indennità da ricovero a seguito di infortunio, malattia, parto
In caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza o da malattia, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 180 giorni per ricovero e per anno assicurativo.
Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i rico- veri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e per un massimo di 30 giorni.
In caso di ricovero dell’assicurata in istituto di cura per parto, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza, con il massimo di sette giorni per ricovero.
→ Art. 33 - Termini di aspettativa – carenze
La garanzia decorre dalle ore 24:
1. del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e per l’aborto post-traumatico;
2. per malattia: del 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le conseguenze di stati patolo- gici, non conosciuti dall’assicurato, insorti anteriormente alla stipulazione della polizza;
3. per malattia: del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le patologie varicose fermo quanto previsto dall’art.34 punto 1) - per il parto, per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravi- danza e puerperio;
4. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattie.
In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le prestazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto;
• dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
→ Art. 34 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i ricoveri causati da:
1. le conseguenze di infortuni, nonché le malattie e gli stati patologici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall’assicurato in quanto oggetto di diagnosi, cure o esami, o causa di seri disturbi, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della po- lizza;
2. le cure e gli interventi resi necessari da malformazioni congenite o da difetti fisici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall’assicurato, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della polizza;
3. i trattamenti delle malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevro- tici;
4. stati patologici correlati alla infezione da HIV;
5. le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia rico- struttiva resi necessari da infortunio o da interventi demolitivi);
6. la cura delle malattie dentarie e delle paradontopatie, salvo le cure dentarie rese necessarie da infor- tunio;
7. l’aborto non terapeutico;
8. le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
9. le malattie professionali come definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
10. le malattie causate da abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti e allucinoge- ni;
11. i ricoveri in istituti, case e cliniche non rispondenti alla definizione ‘istituto di cura’;
12. le conseguenze di infortuni esclusi dall’art.17 – Esclusioni -;
13. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di par- ticelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per terapie mediche;
CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
→ Art. 35 – Denuncia del sinistro e obblighi dell’assicurato – Accertamento, liquidazione e pagamento In caso di sinistro, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del codice civile.
La denuncia del sinistro deve contenere:
− la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, oppure della malattia, quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la stessa possa comportare una in- validità permanente;
− il certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa o delle ordi- narie occupazioni da parte dell’assicurato, oppure la certificazione medica sulla natura dell’infermità.
Il decorso delle lesioni o della malattia deve essere documentato da ulteriori certificati medici, fino all’eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Si specifica che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’assicurato.
L’assicurato o, in caso di morte, i suoi eredi o aventi causa devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incari- cati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di morte dell’assicurato, gli eredi o gli aventi causa devono presentare:
− documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, ed ogni altra documentazione necessaria;
− certificato di morte;
− certificato di stato di famiglia relativo all’assicurato;
− atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
− qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
− eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del codice civile.
Accertamento, liquidazione e pagamento
In caso di infortunio, la percentuale di invalidità verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque entro 12 mesi dalla data di denuncia dell’infortunio.
In caso di malattia, la percentuale di invalidità permanente verrà accertata in un periodo compreso tra i 6 e i 18 me- si dalla data di denuncia della malattia.
La Società, ricevuta la necessaria documentazione indicata al presente articolo, si impegna a fornire, entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali, l’esito della valutazione del sinistro all’assicurato o, in caso di mor- te, agli eredi o agli aventi causa , e, riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’indennizzo dovuto, a provvedere al pagamento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. L’indennizzo verrà cor- risposto in Italia.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro avverrà applicando il cambio contro Euro. Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere strettamente personale, tuttavia, nel caso in cui l’assicurato muoia prima che tale indennizzo sia stato pagato, la Società liquida agli eredi o agli aventi causa:
− l’importo già concordato, o in mancanza,
− l’importo offerto, o in mancanza,
− l’importo offribile, se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti in polizza, a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione attestante tale stabilizzazione.
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l’autopsia dell’assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno.
→ Art. 36 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomanda- ta. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
→ Art. 37 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di origine medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previ- sti dall’art.19 - Criteri di indennizzabilità - e possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune se- de dell’Ordine dei Medici, nel cui territorio di competenza risiede l’assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinvia- re, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definir- si dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di leg- ge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di vio- lenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere
raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
CONDIZIONI POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE
→ Art. 38 - Assicurazioni di gruppo
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adem- piuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come di- sposto dall’art.1891 del Codice Civile.
→ Art. 39 - Esonero dall’obbligo di denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti preesistenti
Il contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
→ Art. 40 - Esonero dall’obbligo di denuncia di altre assicurazioni infortuni
Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli assicurati aves- sero stipulato o stipulassero per proprio conto.
→ Art. 41 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria dal contraente, all’inizio del periodo assicurativo, in base ad una stima preventiva dei parametri presi in considerazione dal contratto (numero persone, kilometri effettuati, numero giornate, etc).
→ Art. 42 - Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il contraente de- ve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dalla Società.
→ Art. 43 - Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’obbligo di pagamento
Nel caso in cui il contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati e il pa- gamento della differenza attiva dovuta, l’eventuale indennizzo, relativamente ai sinistri accaduti nel pe- riodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato, restando la parte rimanente a carico del con- traente.
Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.
Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.
→ Art. 44 - Esonero dalla denuncia delle persone assicurate
Al momento della stipulazione del contratto il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità delle per- sone assicurate; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri di amministrazione che il contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, unitamente ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice ri- chiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
→ Art. 45 - Limiti di indennizzo per sinistri aeronautici
Fermo quanto disposto dall’art.14 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei - la somma dei capitali assicurati dalla pre- sente e da altre assicurazioni infortuni comuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, stipulate dal Contraente, dall’assicurato o da altri in favore degli stessi assicurati, non potrà superare i limiti di:
• per il caso morte:
1.033.000 euro per persona e 5.000.000 euro per aeromobile;
• per il caso di Invalidità permanente totale:
1.033.000 euro per persona e 5.000.000 euro per aeromobile;
• per il caso di Inabilità temporanea:
260,00 euro per persona e 5.170 euro per aeromobile.
Nei limiti sopra indicati rientrano i capitali di altre polizze infortuni comuni cumulative che includono il ri- schio volo, stipulate dallo stesso contraente anche a favore di assicurati diversi.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spet- tanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti in modo da non superare, sommate, i limiti suddetti, salvo il diritto del contraente al rimborso dei premi, al netto dell’imposta, nella stessa proporzione.
Eventuali aumenti dei limiti sopra indicati devono essere preventivamente concordati con la Società.
→ Art. 46 - Responsabilità civile del Contraente (valida solo se richiamata in polizza)
Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’art.21, o soltanto qualcuno di essi non accettino a com- pleta tacitazione per l’infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il contraente mag- giori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l’indennità nella sua totalità, a richiesta del contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal contraente.
CONDIZIONI POLIZZE INFORTUNI DIRIGENTI
→ Art. 47 - Rischio assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dalle persone assicurate nella qualità di dirigente.
→ Art. 48 - Invalidità permanente - Tabelle INAIL (sempre operante)
La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art.23 si intende sostituita con quella allegata al
D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l’intesa che la liquidazione sarà fatta in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita.
→ Art. 49 - Malattie professionali (sempre operante)
Per i casi di morte e di invalidità permanente, l’assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intenden- dosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124), che si manifestino nel corso della validità del presente contratto. Per il caso di invalidità permanente l’indennizzo verrà liquidato solo nel caso in cui l’attitudine generica al lavoro risulti ridotta in misura superiore al 10% della totale; quando la silicosi e l’asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e sempreché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l’abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita.
Resta confermata l’esclusione dell’art. 17 punto 9 riguardante le conseguenze dirette e indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
→ Art. 50 - Pratica non professionale di sport (sempre operante)
A parziale deroga dell’art.17 punto 12, l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non profes- sionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sports aerei in genere.
→ Art. 51 - Anticipo indennizzo (sempre operante)
In caso di infortunio che determini una invalidità permanente presumibilmente superiore al 30% è facoltà dell’assicurato richiedere un anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo dovuto dalla Società che non potrà essere su- periore all’importo corrispondente al 50% della presunta invalidità.
Tale anticipo verrà corrisposto non prima che siano trascorsi tre mesi dall’infortunio.
→ Art. 52 – Danni estetici (sempre operante)
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato un indennizzo per invalidità permanente, la Società rimborsa, entro il massimale di 5.000 euro per evento e annualità assicurativa, le spese sostenute e documentate dall’assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre o eliminare eventuali danni estetici al viso.
→ Art. 53 - Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio (solo se richiamata in polizza ed è stato pa-
gato il relativo premio)
L’art.28 si intende annullato e così sostituito.
In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro i limiti del massimale assicurato, rimborsa,
per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per:
• rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero;
• interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endopro- tesi applicati durante l’intervento;
• visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed accer- tamenti diagnostici conseguenti all’infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell’infortunio op- pure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore immobilizzante;
• trattamenti di terapia riabilitativa e fisiatrica a seguito dell’infortunio ed effettuati nei 30 giorni successivi alla da- ta dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore im- mobilizzante nel limite del massimale assicurato e comunque non superiore a 5.000 euro;
• acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle entro il limite di 1.000 euro;
• le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani – intendendo denti non affetti da pa- tologie preesistenti o trattati da carie precedenti – entro il limite massimo di 2.500 euro.
→ Art. 54 - Liquidazione
L’art. 29 si intende annullato e così sostituito.
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di uno scoperto pari 10% del massimale assicurato con il minimo di 50,00 euro a carico dell’assicurato.
→ Art. 55 - Indennità da ricovero a seguito di infortunio (solo se richiamata in polizza ed è stato pagato il rela- tivo premio)
L’art.30 si intende annullato e così sostituito.
La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell’assicurato - non in day hospital - corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per tanti giorni quanto è durato il ricovero, con il massimo di 300 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i rico- veri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi.
→ Art. 56 - Esclusioni
L’indennità giornaliera non viene corrisposta per la cura di lesioni che non siano conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio.
Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all’art.17.
→ Art. 57 - Indennità da ricovero a seguito di infortunio, malattia, parto (solo se richiamata in polizza ed è stato pagato il relativo premio)
L’art.32 si intende annullato e così sostituito.
In caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza o da malattia, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per ricovero e per anno assicurativo.
Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i rico- veri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi.
In caso di ricovero dell’assicurata in istituto di cura per parto, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza, con il massimo di sette giorni per ricovero.
→ Art. 58 - Regolazione del premio
Gli artt. 41,42 e 43 si intendono annullati e così sostituiti.
Il premio, convenuto dal Contraente in base ad un preventivo di retribuzioni viene:
• anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sul preventivo del- le retribuzioni indicate, come risulta dal conteggio riportato in polizza;
• regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle varia- zioni intervenute nelle retribuzioni per lo stesso periodo.
Ai fini assicurativi, per retribuzioni si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, le partecipazioni agli utili e le provvigioni , nonché l’equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura.
→ Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il contraente de- ve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dalla Società.
→ Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’obbligo di pagamento
Nel caso in cui il contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati e il pagamento della differenza attiva dovuta, l’eventuale indennizzo, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovu- ta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accer- tato delle retribuzioni, restando la parte rimanente a carico del contraente.
Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.
Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.
CONDIZIONI INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
→ Art. 59 - Xxxxxxx assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività connesse al mandato. La garanzia comprende anche gli infortuni che avvengano durante il tempo normalmente necessario per recarsi al luogo della riunione o della diversa destinazione in caso di specifico incarico, e per far ritorno al luogo di partenza o al proprio domicilio.
→ Art. 60 - Invalidità permanente - Tabelle INAIL (sempre operante)
La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art.23 si intende sostituita con quella allegata al
D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l’intesa che la liquidazione sarà fatta in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita.
→ Art. 61 - Anticipo indennizzo (sempre operante)
In caso di infortunio che determini una invalidità permanente presumibilmente superiore al 30% è facoltà dell’assicurato richiedere un anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo dovuto dalla Società che non potrà essere supe- riore all’importo corrispondente al 50% della presunta invalidità.
Tale anticipo verrà corrisposto non prima che siano trascorsi tre mesi dall’infortunio.
→ Art. 62 – Danni estetici (sempre operante)
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato un indennizzo per invalidità permanente, la Società rimborsa, entro il massimale di 2.500,00 euro per evento e annualità assicurativa, le spese soste- nute e documentate dall’assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre o eliminare eventuali danni estetici al viso.
CONDIZIONI PARTICOLARI
valide solo se richiamate in polizza
→ Art. 63 - Invalidità permanente con franchigia differenziata
A parziale deroga dell’art.24 la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le mo- dalità di seguito riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti:
1. la prima, fino a 250.000 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. la seconda, pari all’eventuale eccedenza di 250.000 euro delle prime due sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale.
→ Art. 64 - Invalidità permanente con franchigia fissa
A deroga del disposto di cui all’art.24 resta convenuto che relativamente al caso di invalidità permanente, la Società li- quida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale.
→ Art. 65 - Inabilità temporanea con franchigia differenziata
A parziale deroga dell’art.26 l’indennità per inabilità temporanea viene liquidata applicando le seguenti franchigie:
1. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea non sia superiore a 50 euro, l’indennizzo viene corrispo- sto a decorrere dal 6° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza;
2. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 50 euro ma non a 100 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dall’ 8° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
→ Art. 66 - Inabilità temporanea con franchigia fissa
A parziale deroga dell’art.26 l’indennità per il caso di inabilità temporanea verrà corrisposta dal 7° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
CONDIZIONI SPECIALI
valide solo se richiamate in polizza e con pagamento di sovrappremio
→ Art. 67 - Rischio “IN ITINERE”
L’assicurazione si intende estesa anche durante il percorso dell’assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e vicever- sa.
→ Art. 68 - Tabella INAIL
La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art.23 si intende sostituita con quella allegata al
D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l’intesa che la liquidazione sarà fatta in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita.
→ Art. 70 - Rimpatrio salma
In caso di morte dell’assicurato all’estero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma entro il limite di 2.500 euro.
→ Art. 71 - Rimborso spese trasporto
In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro il limite di 2.000 euro per sinistro e an- nualità assicurativa, rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell’assicurato, con qualsiasi mezzo, all’istituto di cura o alla propria abitazione.
→ Art. 72 – Danni estetici
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato un indennizzo per invalidità permanente, la Società rimborsa, entro il massimale di 2.500 euro per evento e annualità assicurativa, le spese sostenute e documentate dall’assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre o eliminare eventuali danni estetici al viso.
CONDIZIONI INFORTUNI DEI RACCOGLITORI DI FRUTTA – UVA – ORTAGGI E POTATORI DI ALBERI DA FRUTTO E VIGNETI
→ Art. 73 - Rischio assicurato
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni occorsi alle persone, di età non inferiore a 14 anni e non supe- riore a 75 anni compiuti, addette alla raccolta della frutta, ortaggi, nonché alla potatura e alberi da frutto e vigneti, mentre attendono alle operazioni necessarie compresa la cernita, la calibratura e le eventuali operazioni di carico e scari- co esclusivamente nell’ambito dell’azienda agricola del contraente.
→ Art. 74 – Durata del contratto
L’assicurazione si intende valere per l’intero periodo di raccolta o potatura.
→ Art. 75 – Persone assicurate
Fra le persone addette non sono compresi il contraente ed i suoi familiari e affini con lui conviventi.
→ Art. 76 - Inabilità temporanea
A parziale deroga di quanto indicato all’26 l’indennità per inabilità temporanea decorre dal 5 giorno dell’infortunio denunciato come previsto all’art.35 o dalla data riportata sul certificato di pronto soccorso o struttura similare e viene corrisposta per un periodo massimo di 100 giorni. Nel caso in cui l’assicurato non abbia inviato successivi certificati medici la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L’indennità non viene corrisposta a persone di età inferiore a 18 anni.
→ Art. 77 - Indennità da ricovero a seguito di infortunio
A parziale deroga dell’art.30 l’indennità giornaliera viene corrisposta per tanti giorni quanto è durato il ricovero, con il massimo di 100 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata non viene corrisposta.
CONDIZIONI INFORTUNI SOCIETA’ SPORTIVE
→ Art. 78 - Rischio assicurato
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli assicurati durante la pratica dell’attività sportiva, svol- ta a livello ricreativo e non ricreativo, comprese gare e allenamenti.
→ Art. 79 - Invalidità permanente con franchigia fissa
L’art.24 delle Condizioni di polizza si intende annullato e così sostituito: in caso di invalidità permanente la Società liqui- da l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale.
→ Art. 80 - Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio
L’art.28 si intende annullato e così sostituito.
In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro i limiti del massimale assicurato, rimborsa ,
per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per:
• rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero;
• interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endo- protesi applicati durante l’intervento;
• visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed ac- certamenti diagnostici conseguenti all’infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore immobilizzante;
• acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle entro il limite di 1.000 euro;
• le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani – intendendo denti non affetti da pa- tologie preesistenti o trattati da carie precedenti – entro il limite massimo di 1.000 euro;
• le spese sostenute per trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapici a seguito dell’infortunio entro il massima- le di 2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo, ed effettuati nei 30 giorni successivi alla data dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore im- mobilizzante ed esclusivamente in caso di lesioni documentate da accertamenti strumentali quali ecogra- fia, risonanza magnetica etc.
Le spese suindicate devono essere finalizzate al normale recupero fisico-atletico post traumatico del tesserato e non all’accelerazione temporale del recupero stesso con l’uso di terapie medi- che/fisioterapiche . L’atleta non deve riprendere l’attività prima di aver accertato il completo recupero esibendo opportuna certificazione medica di chiusura infortunio.
→ Art. 81 - Liquidazione
L’art.29 si intende annullato e così sostituito
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte
e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di 100 euro a carico dell’assicurato.
ALLEGATO 1 TABELLE INAIL
Tabella di legge per i casi di invalidità permanente
Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124
DESCRIZIONE | Percentuale | |
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticataria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del brac- cio | 5 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avanbraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 | ||
a) in semipronazione | 30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 | 25 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia pos- sibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparec- chio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superio- re destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva mi- nore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, cal- colato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agrico- lo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
• con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
• con visus corretto di 7/10 18%
• con visus corretto di 6/10 21%
• con visus corretto di 5/10 24%
• con visus corretto di 4/10 28%
• con visus corretto di 3/10 32%
• con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la ta- bella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
La valutazione vale esclusivamente per l’occhio lesionato.
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA
ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 1 -Costituzione e Sede
E’ costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.
La denominazione tedesca è “ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versiche- rungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero «ITAS V.V.a.G. ».
L’ITAS Mutua ha sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero.
Art. 5 -Contribuzioni
A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci Sovventori e dei Soci Sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimo- nio sociale.
Art. 11 -Vincolo sociale
Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l‘ulteriore periodo indicato nella po- lizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.
Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, ri- spettivamente nell’assicurazione.
Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.
La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento.
Art. 26 -Rappresentanza
La rappresentanza legale dell’ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione so- lo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all’Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Gene- rale.
Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito dell’area di competenza, può at- tribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.
La rappresentanza legale si esprime con l’apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diver- samente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.
La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consi- glio di amministrazione (sempre con le modalità di cui precedente comma).
Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.
Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.