CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE)
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE)
TRA
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato, dr. Xxxxxxx Xxxxxx;
e
la Banca d’Italia, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Xxxxxxxxx Xxxxx;
VISTI
l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell’affidamento alla Banca d’Italia del servizio tesoreria provinciale dello Stato;
la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992;
l’articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che affida alla Banca d’Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato;
la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria centrale dello Stato, stipulata il 9 ottobre 1998;
la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia per la gestione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici del 31 marzo 2003;
il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 recante “Modalità di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)”;
l’articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
l’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale;
l’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge, dell’8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, i quali disciplinano i presupposti per la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati;
CONSIDERATA
la necessità di strutturare una collaborazione tra le parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento dell’attività svolta in attuazione dell’articolo 14, commi 6 e 8-bis, della legge n. 196 del 2009;
VISTO
il Protocollo di Intesa uadro per l’evoluzione del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’Agenzia per l’Italia digitale al fine di dare piena ed efficace attuazione all’evoluzione della rilevazione SIOPE;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito, Amministrazione) affida alla Banca d’Italia (di seguito Banca), nell’ambito del servizio di tesoreria statale, la gestione del Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). In tale ambito, la Banca:
a) gestisce l’infrastruttura SIOPE di cui all’art. 14, comma 8-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le modalità di colloquio tra Amministrazioni pubbliche e loro tesorieri/cassieri finalizzato all’effettuazione di incassi e pagamenti;
b) raccoglie, elabora e rende disponibili le informazioni codificate concernenti i pagamenti e gli incassi delle Amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione.
2. Con riferimento all’attività di cui al comma 1, lettera a), la Banca d’Italia si impegna a garantire i livelli minimi di servizio definiti nelle “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato ed è responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei livelli minimi di servizio individuati nel punto 4.1.2 delle predette regole tecniche, non causato da caso fortuito o da forza maggiore, i quali esonerano la Banca d’Italia da qualsivoglia responsabilità.
3. L’Amministrazione è proprietaria dei dati contenuti nel suddetto Sistema informativo. La Banca d’Italia sviluppa e gestisce il Sistema informativo secondo le linee, le modalità e i tempi concordati con l’Amministrazione nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui al “Protocollo d’intesa quadro per l’evoluzione del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici”, sottoscritto dall’Amministrazione, dalla Banca d’Italia e dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ovvero nelle altre eventuali sedi che dovessero essere concordate.
Articolo 2
(Contenuti del Sistema informativo)
1. XXXXX rileva giornalmente le informazioni riguardanti gli incassi ed i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, classificati secondo le modalità previste dai decreti di cui all’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Al fine di migliorare la conoscenza dei pagamenti delle fatture elettroniche, XXXXX acquisisce altresì le informazioni contenute all’interno del tracciato OPI e previste dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
(la banca dati SIOPE)
1. La Banca dati SIOPE è costituita da:
a) le informazioni relative al servizio di tesoreria statale, rese disponibili dalla Banca d’Italia;
b) le segnalazioni relative alle operazioni degli enti pubblici, trasmesse giornalmente dai tesorieri/cassieri, in attuazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, 196.
c) le informazioni acquisite attraverso l’infrastruttura SIOPE di cui all’articolo 14, comma 8-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196.
2. La modalità di alimentazione di SIOPE di cui al punto b) sarà dismessa dopo l’estensione delle disposizioni previste dall’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 alle Amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, in esito alla verifica congiunta da parte dell’Amministrazione e della Banca d’Italia della coerenza fra i dati acquisiti attraverso i due sistemi.
3. Al fine di assicurare l’integrità dei dati, nonché l’autenticità della loro provenienza, la Banca e l’Amministrazione predispongono gli opportuni presidi di sicurezza sia nell’archiviazione dei dati medesimi, sia nella loro trasmissione.
Articolo 4
(Accesso al SIOPE)
1. La Banca consente l’accesso alle informazioni SIOPE a norma dell’art. 14, comma 6 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di ogni legge vigente.
Articolo 5
(Utilizzo dei dati SIOPE)
1. La Banca mette a disposizione dell’Amministrazione i dati rilevati dal SIOPE, secondo le modalità definite negli allegati tecnici di cui ai punti successivi, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, e possono essere aggiornati mediante modalità concordate tra le parti:
a. le “Regole di Colloquio tra RGS e Banca d’Italia” che definiscono le modalità dello scambio di dati tra l’Amministrazione la Banca d’Italia relativo alle segnalazioni effettuate dai tesorieri ai sensi dell’art. 14, comma 6, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE);
b. “SIOPE+ Flussi RGS – BKI”, che regola lo scambio di dati tra RGS e Banca d’Italia per le finalità di cui all’art. 14, comma 8-bis, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) .
2. In accordo con l’Amministrazione la Banca può eseguire elaborazioni sui dati contenuti nel Sistema Informativo. A tal fine, le parti condividono le regole di aggregazione e di costruzione dei principali indicatori sulla base dei dati elementari presenti nel sistema informativo anche al fine di arricchire le informazioni che saranno rese disponibili in modalità aperta.
Articolo 6
(Norme finali)
1. La presente convenzione ha durata allineata a quella della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, approvata con decreto del Ministro del Tesoro del 17 gennaio 1992 ed è soggetta ai medesimi tempi e modalità di disdetta e sostituisce la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia per la gestione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici del 31 marzo 2003;
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione formeranno oggetto di uno specifico atto convenzionale aggiuntivo.
3. Gli adeguamenti procedurali ed informatici che si renderanno necessari successivamente alla stipula della presente convenzione saranno regolati mediante modalità concordate tra le parti.
Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Generale della Banca d’Italia Firmato digitalmente Xxxxxxxxx Xxxxx