PATTO DI INTEGRITA' - ALLEGATO
PATTO DI INTEGRITA' - ALLEGATO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E NON PREVEDIBILE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2017 – 2018 - ACCORDO QUADRO – IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 178.217,60 OLTRE EURO 9.749,50 PER ONERI DELLA SICUREZZA (IVA 22% ESCLUSA).
Il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ARCH. XXXXX XXXX
e
(di seguito per brevità "la sottoscritta impresa", con sede legale in alla
Via , C.F. e P.I. in persona del Sig. nato a il / in qualità di
munito dei relativi poteri
Questo documento già sottoscritto dal Dirigente competente del Comune di Cinisello Balsamo deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
P R E M E S S O
1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fini di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
3. che sotto la direzione del Segretario Generale, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, si verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, sia infine delle imprese di fiducia dell'Amministrazione;
4. che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Segretario Generale.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
Il presente patto anche se formalmente non allegato al contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cinisello Balsamo e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.
Art. 3
Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a comunicare a tutti i concorrenti che ne facciano esplicita richiesta i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Art. 4
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Cinisello Balsamo impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Art. 5
La sottoscritta Impresa si impegna a rispettare le seguenti clausole:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente Patto d’Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna, inoltre, a segnalare al Comune di Cinisello Balsamo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dall'art.38, comma 1, m-ter del Codice dei contratti
Clausola n. 3
la sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura di Milano l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive m.e i..
Clausola n. 6
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo , del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Clausola n. 9
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Clausola n. 10
Si prende atto che qualora l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, in veste di stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/06 le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
● utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
● utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
● rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa si impegna a rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
La sottoscritta impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:
- quando il reato è stato depenalizzato;
- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- revoca della condanna medesima.
Clausola n. 12
La sottoscritta impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.
Clausola n. 13
L'amministrazione e la sottoscritta impresa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si impegnano a trattare i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Clausola n. 14
La sottoscritta impresa dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Art. 6
Nei casi di cui alle clausole n. 3 e 9, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, il comune comunica alla Prefettura di Milano, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.,. La prefettura di Milano ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di decreto legge 90/2014 convertito legge 114 del 11 agosto 2014.
Art. 7
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.
Art. 8
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità durante l’esecuzione del contratto comporterà per l’aggiudicatario, l’ addebito di una somma pari ad 8 % calcolata sul valore posto a base di gara per danno arrecato al Comune di Cinisello Balsamo, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Nel caso in cui le violazioni delle clausole contenute nel presente patto si verificano in fase di gara si provvederà alla escussione della cauzione provvisoria per danno arrecato ad altri concorrenti e/o al Comune di Cinisello Balsamo, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore
In entrambi i casi il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà inoltre, l’esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di Cinisello Balsamo per 5 (cinque) anni.
Art. 9
Nelle fasi contrattuali l’aggiudicatario ha l’obbligo di far rispettare il presente patto d’integrità anche agli eventuali propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto dei suddetti obblighi dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Art. 10
Nessuna sanzione potrà essere comminata alla suddetta impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell’amministrazione e/o di suoi collaboratori e/o consulenti.
Art. 11
ogni controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione del presente patto di integrità tra il Comune di Cinisello Balsamo e la suddetta impresa e tra gli stessi concorrenti sarà risolta esclusivamente dal competente foro di Monza.
TIMBRO DELLA DITTA TIMBRO DEL COMUNE FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE FIRMA DEL DIRIGENTE COMPETENTE
In caso di ATI/Consorzio di imprese il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quelle del Consorzio)
Il sottoscritto , quale titolare/rappresentante legale/
procuratore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articoli da 1,2,3,4,5,6 e 7 e le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,12,13 e 14.
Cinisello Balsamo, lì
TIMBRO DELLA DITTA TIMBRO DEL COMUNE FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE FIRMA DEL DIRIGENTE COMPETENTE