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CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1996, N. 13” DI TIPOLOGIA “4” DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 11 OTTOBRE 2007, N. 2 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1” DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LA COLOMBIÈRE.
TITOLO I - OGGETTO – DURATA E REQUISITI
Art. 1. - Il presente capitolato disciplina le modalità, gli oneri ed i criteri per l’appalto, mediante gara pubblica per la gestione del complesso aziendale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 11 di tipologia “4”2 del Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 23 di proprietà comunale sito in Località La Colombière, composta da:
➢ Locale adibito ad uso di pubblico esercizio
➢ area esterna a servizio dell’attività
➢ attrezzature elencate al successivo articolo 6.
Art. 2. - L’affitto avrà la durata di anni sei decorrenti dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda. L’amministrazione comunale – d’ora in avanti locatore - con proprio atto amministrativo, da comunicarsi con un preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di rinnovare, dopo il sesto anno, per soli ulteriori anni sei sotto tutti i patti e condizioni di cui in appresso; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione. Il gestore ha la facoltà di recedere dal contratto al temine di ogni anno solare con comunicazione a mezzo raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza sopra menzionata.
Art. 3. - Per poter partecipare alla gara pubblica il richiedente deve:
a) possedere uno dei seguenti requisiti professionali per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
❒ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
❒ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato4, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
❒ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
❒ di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti;
❒ di aver superato l'esame di idoneità o di aver frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall'iscrizione al registro stesso.
b) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione;
c) non trovarsi in una di queste condizioni:
c1) essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c2) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c3) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, xxxxxx, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
c4) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
c5) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
c6) essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 1595, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a misura di sicurezza non detentiva.
Il divieto di esercizio dell’attività per i punti da c2 a c6 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società:
− i requisiti di cui al punto 1) devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal delegato
− i requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere posseduti sia dal legale rappresentante dell’impresa sia dagli altri amministratori o soci come indicato al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 1596, e successive modificazioni e integrazioni e dall’eventuale delegato.
Art. 4. - L’appalto per l’affidamento della gestione avverrà mediante gara pubblica. Le offerte verranno valutate secondo quanto appresso indicato:
- precedenti esperienze nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – massimo 30 punti (punti 1,5 per ogni anno per attività svolta quale titolare con massimo di anni 20. Le frazioni inferiori all’anno verranno valutate in proporzione. Per attività svolta come dipendente o coadiutore, il punteggio di cui sopra verrà ridotto del 40%);
- corrispettivo offerto per l’affitto – massimo 70 punti (punti 70 all’offerta migliore – punti 0 all’offerta pari a € 13.000,00 annui, con attribuzione di un punteggio proporzionale alle offerte intermedie).
Non saranno ammesse offerte in ribasso, parziali o condizionate o indeterminate.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta ritenuta valida.
Art. 5. - Il gestore si obbliga a condurre l’azienda con la massima diligenza ed a mantenere il buon nome e l’avviamento.
Art. 6. - Le attrezzature relative all’azienda affittata vengono di seguito elencate: ATTREZZATURE: come da inventario allegato al presente capitolato.
IMPIANTI: elettrico (comprese le lampade) - idrico - termico.
Tali arredi e attrezzature devono essere consegnati al locatore allo scadere della concessione in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento per l’uso.
Il gestore si impegna a prendere in consegna e a gestire l’intera struttura nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, rinunciando a ogni azione o eccezione nei confronti del locatore.
Sono a carico del gestore le spese relative all’acquisto dell’attrezzatura varia e minuta per il locale pubblico quali, a titolo puramente esemplificativo, bicchieri, tazze, piatti, posate, ecc., tovaglie, tendaggi e tutto quanto ritenuto utile al funzionamento dell’azienda da parte del gestore stesso.
Nel caso di eventuali danni agli stessi il gestore è tenuto alla loro immediata sostituzione con materiali identici e nuovi.
Nel caso di scadenza del contratto, il comune potrà acquistare, previa eventuale redazione di perizia di stima, i beni mobili acquistati direttamente dal gestore.
Le eventuali migliorie alle strutture realizzate dal gestore potranno essere oggetto di indennizzo da parte del locatore previa redazione di perizia di stima. Qualora il locatore non si pronunci in merito entro 60 giorni dalla richiesta formale, la stessa si intende respinta.
Le aree esterne oggetto di affitto non potranno essere coperte da tettoie o pensiline o altre coperture di qualsiasi genere, salvo l’installazione di eventuali ombrelloni, comunque non ancorati al terreno.
In tutta l’area è vietata altresì la costruzione di fabbricati e la posa o la sosta di roulottes, baraccamenti, guardiole o strutture simili senza l’autorizzazione scritta da parte del locatore.
TITOLO II - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 7. - Il canone dovrà essere corrisposto in quattro rate annuali anticipate da pagare presso la tesoreria comunale; le scadenze esatte saranno indicate nel contratto di affitto di azienda. Il canone sopra definito comprende l’importo relativo all’affitto dei locali e
dell’azienda, le spese per il riscaldamento dei locali e per l’acqua calda e fredda.
Art. 8. - Le parti convengono altresì che al cessare dell’affitto azienda, sia il locatore sia il gestore non potranno pretendere alcuna indennità di buona uscita o di ogni altro genere essendosi preventivamente tenuto conto di questa condizione nel canone di affitto. Nessun compenso sarà dovuto al gestore a titolo di avviamento.
Art. 9. - Qualsiasi eccezione, reclamo o contestazione, anche giudiziaria, di qualsiasi genere, non darà diritto di ritardare o di sospendere il pagamento alle singole scadenze.
Il mancato pagamento di una sola rata anticipata comporterà l’immediata risoluzione del contratto ed il contemporaneo reintegro nel possesso dell’azienda da parte dell’ente locatore.
TITOLO III - CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E L’UTILIZZO DEI VARI IMPIANTI - COMPETENZE ED ONERI DEL GESTORE
Art. 10. - Il gestore si obbliga a non apportare modifiche ai locali, compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce, acqua, se manchi il preventivo consenso scritto del locatore, il quale si riserva comunque il diritto di ottenere la restituzione dei locali nella situazione di fatto precedente con ripristino a spese del gestore. Il valore dei miglioramenti non potrà mai compensare il deterioramento anche se questi si sia verificato senza colpa del gestore.
Art. 11. - L’attività di pubblico esercizio dovrà essere attivata entro mesi tre dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Entro tre mesi dalla presa in consegna dell’azienda il gestore potrà comunicare al locatore le eventuali discordanze o carenze degli immobili, degli impianti, ovvero delle attrezzature.
Il locatore sottoporrà la proposta del gestore alle opportune verifiche e potrà autorizzarne la realizzazione dopo aver formulato eventuali indicazioni vincolanti.
Il gestore dovrà eseguire a proprie spese l’intervento di tinteggiatura delle pareti prima dell’avvio dell’attività.
Art. 12. - Tutti i corrispettivi derivanti dalla gestione dell’azienda sono a favore del gestore. Sono a carico del gestore le spese relative all’allacciamento e consumo delle utenze telefoniche, dell’energia elettrica relativa ai locali affittati, forza motrice, la raccolta rifiuti relativa alle superfici degli immobili e all’attività esercitata, lo sgombero neve delle zone circostanti il locale.
Art. 13. - È fatto divieto, in ogni caso di subaffittare l’azienda oggetto del presente contratto. Nel caso di gestione dell’azienda in forma societaria la variazione della rappresentanza legale dovrà essere preventivamente autorizzata dal locatore.
La non ottemperanza di quanto sopra prevede l’immediata rescissione del contatto e conseguente incameramento della cauzione prestata.
Art. 14. - In caso di aggiudicazione, la ditta assegnataria dovrà costituire una cauzione per un importo pari a n. 6 mensilità del canone di affitto determinato in fase di gara, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’amministrazione Comunale.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La stessa resta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni che potranno verificarsi in seguito alla gestione, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione usata dal Comune per inadempienze dell’esecutore nella gestione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata di ufficio a spese del gestore.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi del gestore, anche dopo la scadenza del contratto.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore sarà disposto l’incameramento della cauzione definitiva.
Art. 15. - Il gestore è tenuto a sua cura e spese, non oltre un mese dalla stipulazione del contratto a stipulare una polizza assicurativa, con beneficiario il locatore, contro incendio, danneggiamenti, acqua condotta, colpa grave, fenomeno elettrico, atti vandalici per le attrezzature e gli immobili di proprietà del locatore oggetto del presente capitolato, per un valore complessivo di € 200.000,00 di cui € 60.000,00 per le attrezzature ed € 140.000,00 per gli immobili; il gestore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile inerente l’attività svolta, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.
Art. 16. - Il gestore non può in alcun modo modificare l’attuale destinazione dell’azienda affittata.
Art. 17. - Il gestore è custode dei beni affittati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento e dovrà provvedere a sue spese a tutte le riparazioni ordinarie ed anche straordinarie, qualora dipendenti a cause a lui imputabili.
Art. 18. - Dovrà essere trasmesso al locatore il piano della misura per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto in triplice copia di cui una conservata presso l’azienda, per tutte quelle attività di lavoro che risultano soggette alla normativa in questione.
Art. 19. - Il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento per eventuali intralci delle pratiche intraprese per il passaggio della gestione dell’azienda presso le amministrazioni regionali e/o comunali.
TITOLO IV - COMPETENZE ED ONERI DEL LOCATORE
Art. 20. - Il locatore ha il diritto di vigilare sulla gestione e di ottenere tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere al gestore ed ha inoltre il diritto di ispezionare in qualunque momento l’attività.
Art. 21. - In caso di chiusura forzata dell’esercizio, dipendente da qualunque causa, il locatore è sollevato da ogni responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni.
Art. 22. - Il locatore non risponderà per eventuali incidenti causati da fattori esterni (gelo, neve, mancanza di elettricità, ecc.) i quali sono a completo rischio del gestore e nessun indennizzo o rivalsa potrà essere avanzata al locatore per mancati incassi o improvvise chiusure.
TITOLO V - ORARI DI APERTURA
Art. 23. - L’orario di apertura dovrà essere concordato con il locatore. Il gestore ha diritto di usufruire di ferie nel corso dell’anno che dovranno essere concordate preventivamente ogni anno con il locatore. Le eventuali chiusure per lavori di manutenzione dovranno sempre essere preventivamente concordate con il locatore. Dovrà essere pertanto assicurata la continuità del servizio anche nel caso di eventuali assenze per malattie, ferie e infortuni qualora questi superino i periodi di cui sopra.
Durante i periodi di chiusura il gestore sarà comunque responsabile dei locali e degli impianti.
L’eventuale chiusura del locale per riposo settimanale non potrà essere fissato nei giorni di sabato e domenica in quanto il pubblico esercizio funge anche da servizio per i visitatori del Castello, più numerosi in tali giornate.
TITOLO VI - PERSONALE E AUSILIARI
Art. 24. - Il gestore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale.
E’ tenuto pure a rispettare i contratti collettivi e nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in ambito nazionale e regionale.
Art. 25. - Il gestore dovrà avvalersi di tutti gli ausiliari necessari alla corretta e regolare gestione e conduzione del complesso aziendale così come è autorizzato ad avvalersi dell’opera di eventuali ditte specializzate per quanto attiene le operazioni di manutenzione, trasporto, consulenza, servizi.
Il gestore è inoltre autorizzato ad avvalersi dell’opera di ditte specializzate nel caso di lavori straordinari sia di manutenzione sia di realizzazioni complementari e/o integrative autorizzate dal locatore, con l’obbligo di esibire i certificati di conformità, se richiesti dalla normativa vigente per l’intervento preso in esame.
TITOLO VII - MANUTENZIONE
Art. 26. - E’ di competenza del gestore la manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e degli impianti tecnologici, nonché delle strutture ed infrastrutture edili e la manutenzione generale degli impianti.
Per impianti tecnologici si intendono:
- impianto di riscaldamento dei locali;
- impianto idrosanitario;
- impianto elettrico;
- impianto telefonico;
- impianto fognario di scarico delle acque.
La manutenzione dei sopracitati impianti dovrà essere effettuata periodicamente durante l’anno e dovrà essere eseguita nei modi e nei termini di legge.
Il gestore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria necessaria, da concordarsi annualmente con il locatore.
Qualora le manutenzioni annuali concordate non venissero attuate o attuate solamente in parte, il locatore provvederà direttamente all’effettuazione degli interventi, imputando i costi sostenuti al gestore.
Il gestore dovrà provvedere a volturare a suo nome i contratti di fornitura relativi ai consumi di energia elettrica, R.S.U e insegne.
Art. 27. - Si considera manutenzione straordinaria e pertanto a carico del locatore, esclusivamente l’attività consistente nel porre in atto gli interventi volti a ovviare agli eventi che pregiudichino l’esistenza stessa delle infrastrutture consegnate.
Essa potrà essere delegata dal locatore al gestore il quale dovrà, comunque, in caso di necessità e urgenza, intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa compromettere il regolare funzionamento del complesso aziendale o l’incolumità delle persone.
In tale eventualità, il rimborso delle spese sostenute dal gestore avverrà sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Qualora l’urgenza non lo impedisca, il gestore dovrà presentare al locatore i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso.
Il locatore effettuerà il rimborso solo quando abbia valutato che le spese abbiano riguardato interventi la cui realizzazione sia stata da esso delegata al gestore e che rivestono i caratteri di urgenza e di straordinarietà. Il rimborso riconosciuto non potrà comunque essere detratto dall’affitto.
Tali interventi dovranno inoltre essere utili, opportuni e improrogabili.
La scadenza dei termini e le eventuali dilazioni dei singoli rimborsi saranno di volta in volta stabiliti dal locatore sulla base di criteri di opportunità e di capacità finanziaria.
Il locatore si riserva di effettuare in ogni momento i lavori che riterrà opportuni senza che il gestore possa nulla eccepire.
Art. 28. - In deroga all’ultimo comma dell’articolo 25617 del Codice Civile le parti convengono che la deduzione delle quote di ammortamento dei beni affittati spetti al locatore.
TITOLO VIII - INADEMPIENZE – RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Art. 29. - In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, seguite da oggettivo riscontro, il Comune diffiderà il gestore, mediante lettera raccomandata A.R., a eliminare le cause delle lamentele o del disservizio.
In caso di ulteriore inottemperanza, il Comune applicherà una penalità pari a € 250,00 (€ duecentocinquanta/00).
In caso di ulteriore inottemperanza, il Comune ha diritto di risolvere il contratto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici.
In caso di riscontrate inadempienze o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza e al buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nel
contratto sarà richiesto il pagamento, a favore del comune, di una penale pari al canone annuo di contratto che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze.
In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel contratto, il comune potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici preposti, la revoca del contratto con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Xxxxx sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.
Sono considerati motivi di revoca:
- mancata presentazione della SCIA di subingresso entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto
- reiterate e accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell’igiene;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze.
Il gestore ha facoltà di recedere dal contratto con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il comune provvederà all’incameramento della cauzione e avrà diritto all’eventuale risarcimento ferma restando l’acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del comune all’eventuale risarcimento danni.
Art. 30. - La parte adempiente, avrà diritto di risolvere ex art. 14568 codice civile il presente contratto al verificarsi anche di una delle seguenti circostanze:
a) qualora il gestore ponga in essere atti che costituiscono grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale;
b) nel caso della gestione da parte di organismi collegiali qualora si verifichi lo scioglimento o comunque si verifichino sostanziali modifiche nell’assetto societario tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale il presente contratto è stato stipulato;
c) qualora il gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nel presente bando.
Art. 31. - Allo scadere del contratto, il gestore dovrà lasciare i locali completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà; i locali dovranno essere perfettamente puliti e ordinati.
In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del locatore come da inventario.
Art. 32. - Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel contratto stesso, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.
TITOLO IX CONTROVERSIE
Art. 33. - Qualunque controversia dovesse insorgere tra l’affittuario e il locatore circa l’interpretazione ed esecuzione del contratto, ad eccezione di quelle pe cui la legge prevede l’intervento obbligatorio della magistratura, dovrà essere risolta da un mediatore ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 2810.
TITOLO X SPESE DI REGISTRAZIONE
Art. 34. - Ad avvenuta esecutività degli atti di aggiudicazione, sarà sottoscritto con il gestore formale contratto di appalto.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore.
TITOLO XI TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 35. - Ai sensi degli articoli 1311 del D. Lgs.196/20312 e successive modificazioni e integrazioni, dell’articolo 1313 GDPR14 i dati personali, forniti e raccolti in occasione del contratto in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Segreteria del comune di Arnad. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 715 e seguenti del D. Lgs. 196/200312.
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale del Comune di Issogne.
Art. 36. - Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 1916 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.
TITOLO XII NORME FINALI
Art. 37. - Il capitolato speciale d’appalto nonché il bando di gara potranno essere richiesti, all’ufficio di Segreteria del Comune di Issogne.
Art. 38. - Formano parte integrante del presente capitolato le planimetrie dei locali e gli allegati.
Art. 39. - Tutte le clausole del presente capitolato hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto.
Art. 40. - Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile.
1 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13
2 esercizi nei quali è effettuata la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione tradizionale
3 definizione dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1
4 Riguardo alla circostanza che il soggetto interessato debba essere dipendente qualificato il Ministero per lo Sviluppo economico ha precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato. I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi si possono ritenere dipendenti qualificati.
Con riferimento ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario, ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi e il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi, il Ministero ha da ultimo ritenuto, con risoluzione n. 31983 del 24 febbraio 2014, di considerare in possesso della qualificazione professionale in questione quei soggetti che hanno prestato al propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione, con inquadramento professionale almeno al quarto livello di entrambi i citati contratti.
Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora la pratica professionale sia acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare, la qualificazione professionale può considerarsi acquisita soltanto nel caso in cui le mansioni lavorative abbiano riguardato attività di produzione e manipolazione di alimenti.
In particolare, facendo riferimento al personale inquadrato nel Settore Panificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Alimentazione Panificazione il Ministero ha sostenuto che la qualificazione professionale poteva essere riconosciuta ove il soggetto fosse inquadrato unicamente nel Gruppo A (specificatamente nei livelli A1super, A1-operaio specializzato, A2-operaio qualificato di Ia categoria, A3-operaio qualificato di IIa categoria).
Per quanto concerne, invece, il Settore Alimentare del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Alimentazione Panificazione, non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita ed essendo i lavoratori inquadrati in un’unica classificazione di 6 livelli, il Ministero ha da ultimo sostenuto, con risoluzione n. 19862 del 6 febbraio 2013, che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un’attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.
5 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
6 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
7 L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
8 I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
9 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1.
In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
10 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
11 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5bis L’informativa di cu al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contratto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).
12 Codice in materia di protezione dei dati personali
13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato:
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
15 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
16 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.