Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra...
Mercoledì 13 marzo 2019
P8_TA(2019)0188
Accordo di associazione fra l'UE e Monaco, Andorra e San Marino
Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea e Monaco, Andorra e San Marino (2018/2246(INI))
(2021/C 23/25)
Il Parlamento europeo,
— vista la decisione (UE) 2014/… del Consiglio, del 22 dicembre 2014, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di uno o più accordi di associazione con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino,
— visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
— visti l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e la dichiarazione ad esso relativa, in cui si afferma che l'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità,
— vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo «Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino — Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione» (COM(2012)0680),
— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo «Barriere all'accesso di Andorra, Monaco e San Marino al mercato interno dell'UE e cooperazione in altri settori» (SWD(2012)0388),
— vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2013 dal titolo «Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino — Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno» (COM(2013)0793),
— viste le conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2018 su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE,
— visto l'articolo 113 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0074/2019),
A. considerando che il Principato di Andorra (Andorra), il Principato di Monaco (Monaco) e la Repubblica di San Marino (San Marino) hanno una lunga storia di statualità; che sono sempre stati al centro della storia europea e che intrattengono relazioni politiche, economiche, sociali e culturali profonde e di lunga data con gli Stati membri nelle loro immediate vicinanze e con l'UE nel suo complesso; che il partenariato dell'UE con tali paesi si basa su un complesso di valori politici e culturali comuni;
B. considerando che Andorra, Xxxxxx e San Marino hanno dimostrato una forte vocazione politica, economica e culturale europea nonché una forte volontà di approfondire le relazioni politiche, economiche e culturali con l'Unione europea; che nell'interesse di Andorra, Monaco e San Marino, da un lato, e dell'UE, dall'altro, è importante rispondere in modo positivo e tempestivo a tale vocazione e facilitare la rapida conclusione dei negoziati del nuovo accordo di associazione, che costituirà il nuovo quadro di riferimento per le relazioni tra l'UE e questi paesi;
Mercoledì 13 marzo 2019
C. considerando che è anche nell'interesse degli Stati membri che tradizionalmente hanno stretti legami storici, politici ed economici con Andorra, Monaco e San Marino promuovere l'approfondimento e la specializzazione delle relazioni di questi Stati con l'Unione europea in generale; che è essenziale, al riguardo, tenere conto delle relazioni bilaterali speciali che questi Stati membri intrattengono fin d'ora con Andorra, Monaco e San Marino, in particolare per motivi di certezza del diritto;
D. considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno una prassi consolidata di sostegno all'orientamento politico dell'Unione europea nelle Nazioni Unite;
E. considerando che Andorra, Monaco e San Marino sono, ciascuno per proprio conto, partner economici importanti degli Stati membri nelle loro immediate vicinanze e che offrono opportunità di lavoro a un numero considerevole di cittadini dell'UE; che un'interfaccia più stretta tra Andorra, Monaco e San Marino e l'UE fornirebbe a tutte le parti un'importante opportunità di ulteriore sviluppo economico, con un effetto positivo di ricaduta economica sulle regioni degli Stati membri nelle immediate vicinanze, anche grazie a ulteriori opportunità di lavoro e al miglioramento delle capacità professionali internazionali;
F. considerando che è importante, nel condurre i negoziati sull'accordo di associazione, tenere pienamente conto delle specificità di Andorra, Monaco e San Marino quali paesi di piccole dimensioni territoriali, in linea con la dichiarazione
n. 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea; che è pertanto importante prendere atto delle piccole dimensioni di Andorra, Monaco e San Marino, sia in termini territoriali che di abitanti, e delle relative implicazioni in termini di mantenimento di un accesso e un'inclusione socioeconomici adeguati per i cittadini di tali Stati; che tale accesso e tale inclusione sono essenziali per preservare la cultura, le tradizioni e i valori specifici delle tre comunità; che in assenza di tali specifici meccanismi di accesso e inclusione, ad alcuni cittadini può risultare difficile trovare i mezzi necessari per vivere nel proprio paese di origine; che è pertanto essenziale preservare, anche mediante adeguate disposizioni dell'accordo di associazione, il tessuto politico, socioeconomico, culturale e identitario di Andorra, Monaco e San Marino, adattandolo alle realtà dell'integrazione europea;
G. considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno accordi bilaterali di lunga data con i loro rispettivi paesi limitrofi, che affrontano questioni d'interesse reciproco, tengono conto delle specificità e dei punti sensibili dei tre paesi e rispondono alla necessità di preservare la vitalità di tali Stati; che tali specificità e punti sensibili sono stati riconosciuti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
H. considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno, ciascuno per proprio conto, portato avanti importanti riforme nonché una convergenza normativa con l'UE, con particolare riguardo alla regolamentazione del settore bancario e finanziario;
I. considerando che, nella sua riunione del 4 dicembre 2018, il Consiglio ha deciso di rimuovere Andorra e San Marino dall'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, confermando in tal modo che questi paesi hanno rispettato tutti gli altri impegni relativi alla trasparenza, all'equità fiscale e alle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili); che Monaco non è mai stato incluso in questo allegato e che già il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha rilevato la piena ottemperanza di Monaco a tali impegni; che nelle sue riunioni di aprile e luglio 2018 il forum globale sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali dell'OCSE ha dichiarato Andorra, Monaco e San Marino conformi alle norme internazionali in materia di scambio di informazioni su richiesta;
J. considerando che le importanti riforme e il progressivo allineamento con la legislazione dell'UE da parte di Andorra per quanto concerne la regolamentazione finanziaria dovrebbero essere elogiati; che l'UE e Andorra hanno raggiunto un valido accordo sul tabacco e che Andorra sarà ora in grado di intensificare ulteriormente la propria transizione verso un'economia maggiormente diversificata; che questo processo a lungo termine presenterà sfide importanti e sarà pertanto necessaria una protezione adeguata dei lavoratori di Andorra nel passaggio verso un'economia maggiormente diversificata; che un accesso più ampio al mercato interno sosterrà lo sviluppo economico sul lungo periodo e creerà nuove opportunità economiche e occupazionali ad Andorra;
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K. considerando che San Marino incontra attualmente difficoltà nell'esportare verso Stati membri dell'UE diversi dall'Italia a causa della documentazione IVA aggiuntiva richiesta (T2); che l'accordo di associazione dovrebbe offrire la possibilità di condizioni di parità in tutta l'UE, molto preziose per gli esportatori di San Marino; che l'accordo di associazione dovrebbe consentire alle banche di Andorra e di San Marino di avere pieno accesso al sistema di «passporting» dell'UE per banche e società di servizi finanziari;
L. considerando che i cittadini di Monaco sono una minoranza nel loro paese e che i mercati immobiliari e occupazionali sono tali che un sostegno attivo nei loro confronti è essenziale per preservare la loro capacità di mantenere la residenza nel paese; che le disposizioni in materia di accesso facilitato all'occupazione si applicano allo stesso modo ai cittadini di Monaco e ai residenti delle città nelle sue immediate vicinanze; che il 92 % dei lavoratori di Monaco sono cittadini dell'UE;
M. considerando che l'accordo di associazione con l'UE offre la possibilità di sviluppare la cooperazione in settori di interesse comune e di partecipare ad alcune delle politiche orizzontali dell'UE su questioni quali la ricerca, l'ambiente e l'istruzione (Erasmus+);
N. considerando che, per entrare in vigore, l'accordo di associazione richiederà l'approvazione del Parlamento;
1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
a) di cogliere l'opportunità offerta dai negoziati sull'accordo di associazione per dimostrare il valore di un rafforzamento delle relazioni e dell'integrazione con l'UE, sondando l'opinione pubblica sia ad Andorra, Monaco e San Marino che nell'UE, e per ribadire ulteriormente l'importanza che l'inclusione negli organi e nelle politiche dell'UE può avere per tali paesi a lungo termine;
b) di prevenire il rischio di rifiuto dell'accordo di associazione una volta conclusi i negoziati, mediante un rinnovato impegno a raggiungere i cittadini che si sentono più vulnerabili ad Andorra, Monaco e San Marino, fornendo loro informazioni in merito all'accordo di associazione e spiegando loro, nella massima trasparenza e in collaborazione con le autorità dei tre Stati, la portata, i meriti e i possibili punti deboli dell'accordo, in un'ottica di unità politica e di sostegno pubblico il più ampio possibile in ciascuno dei tre Stati; di incoraggiare Andorra, Monaco e San Marino a fare altrettanto e di sostenerli in tal senso;
c) di tenere pienamente in considerazione le piccole dimensioni territoriali e le limitate risorse amministrative, in termini relativi, di Andorra, Monaco e San Marino e, nel processo negoziale, di adeguare di conseguenza l'adozione e l'attuazione necessarie dell'acquis comunitario al fine di ridurre al minimo la pressione di bilancio eccessiva, che a sua volta avrebbe ripercussioni negative sull'opinione pubblica e sulle disponibilità di bilancio; di fornire assistenza, se necessario, ad Andorra, Monaco e San Marino nel predisporre la capacità amministrativa necessaria a garantire una trasposizione rapida, dinamica e uniforme dell'acquis comunitario;
d) di sollecitare la creazione, in ciascuno dei tre Stati, di un quadro istituzionale coerente, efficiente ed efficace mediante il quale attuare l'accordo di associazione al fine di garantire la trasposizione dinamica dell'acquis comunitario dell'UE da parte dei tre paesi, nonché un'applicazione uniforme e un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'accordo, che deve includere un forum di consultazione e un meccanismo di composizione delle controversie;
e) di sottolineare ad Andorra, Monaco e San Marino l'importanza dell'integrità e dell'omogeneità globali del mercato interno e del rispetto degli aspetti fondamentali di tutte e quattro le libertà del mercato interno; di ricordare i meriti e i vantaggi economici del pieno accesso — anche per quanto riguarda prodotti e servizi — al mercato interno e la necessità di preservare al suo interno condizioni di parità e basi istituzionali solide, resilienti ed efficaci a vantaggio di tutti;
f) di fornire un adeguato sostegno dell'UE ad Andorra, Monaco e San Marino, per quanto riguarda la loro capacità di adottare e attuare pienamente l'acquis comunitario nel più lungo periodo, anche attraverso una più stretta cooperazione istituzionale con gli Stati membri nelle immediate vicinanze; di permettere l'accesso a finanziamenti dell'UE per progetti mirati e la possibilità di basarsi sugli organi amministrativi degli Stati membri preposti all'attuazione dell'acquis comunitario;
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g) di promuovere una maggiore capacità di adozione e attuazione dell'acquis comunitario mediante il distacco di funzionari delle amministrazioni pubbliche di Andorra, Monaco e San Marino presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'UE, nonché quelli dei suoi Stati membri;
h) di valutare, alla luce della necessità di conciliare la libertà di stabilimento prevista dall'accordo di associazione con le disposizioni nazionali di Andorra, Monaco e San Marino volte a tutelare l'inclusione socioeconomica dei loro cittadini, la possibilità di deroghe temporanee, basate su una valutazione dei reali bisogni dei tre Stati, soggette a clausole di revisione, ancorate a specifici criteri socioeconomici per ogni Stato che partecipa ai negoziati e adeguate all'intervallo di tempo necessario per garantire in ciascuno Stato, attraverso un approccio graduale, una reale parità di condizioni e un'adeguata capacità concorrenziale per i lavoratori e per le imprese; di prendere atto del fatto che le dimensioni molto ridotte di questi paesi sono tali che l'incidenza sull'acquis comunitario delle deroghe temporanee negoziate sarebbe trascurabile;
j) di adattare i requisiti relativi alla fornitura di dati statistici nell'ambito dell'accordo di associazione alle dimensioni di Andorra, Monaco e San Marino;
k) di esaminare la possibilità e la fattibilità, in parallelo con i negoziati sull'accordo di associazione, di garantire ad Andorra e San Marino un accesso adeguato alla liquidità dell'Eurosistema, al fine di promuovere la capacità di resilienza e la stabilità dei rispettivi sistemi bancari nazionali in caso di shock sistemico interno o esterno, garantendo al tempo stesso una corretta supervisione da parte della Banca centrale europea; di incoraggiare Andorra e Monaco a diventare membri del Fondo monetario internazionale fornendo loro, se necessario, assistenza tecnica in tal senso; di incoraggiare Andorra, Monaco e San Marino a portare avanti i loro proficui sforzi per quanto riguarda la convergenza con l'UE in materia di regolamentazione finanziaria, governance fiscale e lotta contro il riciclaggio di denaro;
l) di far progredire i negoziati sull'accordo di associazione con Andorra, Monaco e San Marino, fornendo tempestivamente alle parti negoziali tutto il necessario sostegno istituzionale e politico, comprese le valutazioni e l'esperienza delle direzioni generali competenti della Commissione, affinché i negoziati possano concludersi quanto prima e comunque entro i prossimi due anni;
m) di concludere, prima della fine dell'attuale mandato, una dichiarazione politica congiunta con Andorra, Monaco e San Marino nel quadro dell'accordo di associazione, al fine di riesaminare e mantenere i progressi fatti fino a quel momento in sede di negoziati, in modo che la nuova Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna possano fare il punto della situazione su questa intesa comune, sviluppandola ulteriormente e facendo progredire i negoziati;
n) di considerare i negoziati sull'accordo di associazione quale opportunità di adottare misure per investimenti congiunti in infrastrutture di interesse comune, nonché misure volte a promuovere la ricerca accademica congiunta tra Andorra, Monaco, San Marino e gli Stati membri dell'UE;
2. ritiene che la prossima legislatura del Parlamento europeo potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per istituire una nuova delegazione interparlamentare dedicata al dialogo interparlamentare e alla cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino; ritiene inoltre che il Parlamento dovrebbe perseguire una stretta cooperazione tra i suoi servizi e i servizi competenti dei parlamenti di Andorra, Monaco e San Marino, invitando regolarmente giovani leader politici, commerciali e della società civile di questi tre paesi al fine di rafforzare l'immagine positiva di una più stretta interazione politica, economica e strategica con l'UE nel quadro dei negoziati sull'accordo di associazione; ritiene che il Parlamento dovrebbe promuovere periodici scambi di opinioni con le delegazioni parlamentari nazionali di Andorra, Monaco e San Marino durante i negoziati; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe intrattenere scambi di opinioni con le delegazioni parlamentari nazionali di Andorra, Monaco e San Marino anche sulle questioni di sua competenza che potrebbero incidere direttamente sull'economia di questi paesi, sul loro rapporto con l'UE o sull'efficacia dell'accordo di associazione;
(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
Mercoledì 13 marzo 2019
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai coprincipi, al governo e al Consiglio generale di Andorra, al principe, al Ministro di Stato e al Consiglio nazionale di Monaco nonché ai capitani reggenti, al Congresso di Stato e al Consiglio grande e generale di San Marino.