REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI 6
ART. 1 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 6
ART. 5 – SOGGETTO CONCESSIONARIO 7
ART. 6 – PRINCIPALI ONERI DEL CONCESSIONARIO 7
ART.7 – CANONI DI CONCESSIONE ED ONERI ISTRUTTORI 8
ART. 8– ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI 8
ART. 9 – PROVVEDIMENTI CONTESTUALI 9
ART.10 – NOTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI ATTI 9
LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE 9
CAPO I – FASE ISTRUTTORIA E FASE COSTITUTIVA 9
ART. 14 - LA ISTANZA DI CONCESSIONE 11
ART. 15 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA 12
ART. 16 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 13
ART. 17 – PARERE DELLA AUTORITA’ DI XXXXXX 13
ART.18 – RIGETTO DELLA ISTANZA 14
ART. 19 – ISTANZE DI DERIVAZIONE SOGGETTE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 14
ART.20 – AMMISSIONE AD ISTRUTTORIA 14
ART.21 – PUBBLICAZIONE MEDIANTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA E/O SULLA GAZZETTA UFFICIALE . 14
ART. 22 – PUBBLICAZIONE ALL’ALBO XXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART.23 – OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI. PRESENTAZIONE DI ISTANZE CONCORRENTI. 15
ART.24 – ACQUISIZIONE DI ULTERIORI PARERI 15
ART.25 – VISITA SOPRALLUOGO 15
ART. 26 – CRITERI DI SCELTA TRA ISTANZE CONCORRENTI 16
ART. 27 – RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’ISTRUTTORIA 16
ART. 29 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE 18
ART.30 – CONCESSIONE DI ACQUA E DI SUOLO DEMANIALE 18
ART.31 – AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI FINALIZZATA ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE 19
ART.32 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE 20
ART.33 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 20
ART. 34 – IL PROGETTO ESECUTIVO 21
ART. 35 – IL COLLAUDO DELLE OPERE 21
ART.36 – DURATA DELLA CONCESSIONE 21
ART.37 – COMUNICAZIONI ALL’ A. P. A. T. 21
ART. 38 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE QUANTITA’ PRELEVATE 22
ART. 39 – DINIEGO DELLA CONCESSIONE 22
CAPO II – IL RINNOVO, LA MODIFICA E LA ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 22
ART.40 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE 22
ART.41 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE 23
ART.42 – VARIANTI ALLA CONCESSIONE 23
ART. 43 – LA SOTTENSIONE DI UTENZA 23
ART.47 - LE OPERE DI CAPTAZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE 25
CAPO III – PROCEDIMENTI SPECIALI 25
ART.48 – CONCESSIONI PREFERENZIALI 25
ART. 49 - RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO 26
CAPO IV – PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI 27
ART. 51 - POZZI AD USO DOMESTICO 27
ART. 52 - LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALE 28
ART. 53 – PERFORAZIONI FINALIZZATE A CONTROLLI 29
CAPO V – PROCEDIMENTI PENDENTI, SANZIONI 29
ART. 54 – CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI 29
ART. 55 – DOCUMENTAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 29
LE CONCESSIONI DI SUOLI DEL DEMANIO FLUVIALE E RELATIVE PERTINENZE 31
ART.57 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 31
ART.58 – PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO 31
ART.59 - ASSEGNAZIONE DELL’ AREA 32
ART.61 – XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 00
ART.62 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE 33
ART.63– DURATA DELLA CONCESSIONE 33
ART.64 – CANONI RIDOTTI ED AGEVOLATI 34
ART.65 - PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER INTERVENTI CHE COMPORTANO
INDICE DELLE TABELLE | 35 |
Tabella A – Spese istruttorie e contrattuali | 36 |
Tabella B – Canoni idrici | 37 |
Tabella C – Canoni di occupazione pertinenze idrauliche | 38 |
Tabella D – Canoni di estrazione | 49 |
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI ART. 1 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti per la concessione di beni del demanio idrico attribuiti alla competenza della Provincia di Firenze in base agli artt. 86 ed 89 del D.Lgs 31.03.1998 n° 112 ed all’art.14 della Legge Regionale della Toscana dell’ 11.12.1998 n°91 e succ. mod., ed in particolare:
- alle concessioni per la derivazione delle acque pubbliche, sotterranee e superficiali, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca;
- alle concessioni per la occupazione delle aree appartenenti al demanio fluviale e cioè degli alvei demaniali dei corsi d’acqua e delle relative pertinenze;
- alla estrazione di inerti litoidi dai fiumi, nei casi e nei limiti previsti dalla L.R. 03.11.1998 n°78.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione di pari livello con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applica la vigente normativa di settore.
ART. 2 – FINALITA’
1. Il presente Regolamento si propone la disciplina dei procedimenti di concessione di beni del demanio idrico con criteri di speditezza e semplificazione dei procedimenti, di imparzialità dell’ azione amministrativa, di partecipazione degli interessati, nel rispetto dei principi generali dell’ ordinamento, delle vigenti normative statali e regionali.
2. Il presente Regolamento persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. 25.01.2005 n°6 , che costituisce Piano stralcio del settore qualità delle acque dei Piani di Bacino dei fiumi Arno, Reno, Lamone-Montone.
ART. 3 – PRINCIPI
1. La attribuzione di facoltà e diritti sui beni del demanio idrico avviene mediante espresso e formale provvedimento di concessione.
2. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa istanza.
3. I provvedimenti di concessione sono adottati, nel rispetto della normativa primaria, con le forme e le procedure di cui al presente Regolamento, previa valutazione della compatibilità dell’ uso individuale con l’ interesse pubblico.
4. Le concessioni di acque in particolare sono rilasciate previa verifica di compatibilità in base alle misure generali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla D.C.R. del 25.01.2005 n° 6.
5. Ai sensi dell’ art. 9 comma 5 della D.C.R. 25.01.2005 n° 6, non è consentito il rilascio di nuove concessioni di acque -ad eccezione di quelle richieste per uso idropotabile- da corpi idrici superficiali a portata critica e da corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico.
6. Le concessioni possono essere in ogni tempo revocate, mediante provvedimento motivato, in sede di autotutela ovvero per sopravvenute esigenze.
7. Gli uffici tecnici della Provincia predispongono linee guida e protocolli tecnici contenenti raccomandazioni e prescrizioni per la realizzazione, l’ esercizio, la manutenzione e la chiusura delle opere oggetto di concessione. Tali documenti tecnici dovranno essere elaborati sulla base di
una consultazione di tutti gli uffici competenti e, prima della loro adozione, debbono essere pubblicati al fine di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti.
ART 4 - COMPETENZA
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi di competenza della Provincia di Firenze sono attribuiti alla preposta Direzione, così di seguito sinteticamente denominata, la quale adotta tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di beni del demanio idrico, ed in particolare i seguenti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarità della concessione.
2. Nell’ ambito della Direzione è individuato il responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241 /1990.
3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale, ai sensi dell’art. 6 lett.e) della L.07.08.1990 n°241.
ART. 5 – SOGGETTO CONCESSIONARIO
1. Le concessioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche sia private che pubbliche.
2. Le concessioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.
3. Ai sensi della L.31.05.1965 n°575 e succ.mod. e integr., non possono ottenere concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali, allorchè richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, coloro a carico dei quali siano state applicate con provvedimento definitivo misure di prevenzione. Nei casi e nei modi previsti dalla L. 31.05.1965 n°575 e succ.mod. e integr. la Direzione compie gli accertamenti presso la competente Prefettura.
4. Le concessioni non possono essere cedute se non previo assenso della Direzione. E’ fatto divieto, a pena di decadenza, di sub-concedere i diritti e le facoltà concesse.
5. Il rinnovo della concessione in capo al soggetto che già ne sia stato titolare è soggetta alle condizioni ed alle procedure di cui ai segg. artt. 40 e 67. E’ escluso il rinnovo tacito.
6. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata alla Direzione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La Direzione, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda ovvero di successione ereditaria.
ART. 6 – PRINCIPALI ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Le concessioni sono costituite a titolo oneroso, di regola e salvo i casi di esenzione o riduzione del canone espressamente previsti dalle leggi e dal presente regolamento. Il concessionario è tenuto pertanto alla corresponsione di un canone.
3. Il concessionario è altresì tenuto all’ adempimento degli oneri ed all’osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e, quando esista come atto separato, nel disciplinare allegato al predetto provvedimento.
8. Su richiesta del concessionario, la Direzione, in presenza di particolari circostanze, allorquando si tratti di importi ingenti dovuti per arretrati, può concedere dilazioni rateali del dovuto, fino ad un massimo di 5 annualità, applicando in tali casi l’interesse al tasso legale determinato ai sensi dell’art.1284 del codice civile; in tali casi la dilazione è concessa a condizione della sottoscrizione da parte del debitore di un atto di ricognizione del debito ai sensi dell’art.1988 del codice civile.
(comma modificato con Deliberazione del Consiglio n. 79 del 21/4/2009)
assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 44.
ART. 9 – PROVVEDIMENTI CONTESTUALI
1. Ai fini della semplificazione amministrativa e della economia di atti, quando si tratti di provvedere in ordine ad istanze per l’utilizzo di beni del demanio idrico che comportino sia una autorizzazione che una concessione, ove ciò sia possibile si procede alla adozione di un unico provvedimento con contenuto autorizzativo e concessorio.
ART.10 – NOTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI ATTI
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni del demanio idrico devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% (se relativi a concessioni di acqua a tempo determinato) ovvero del 2% (se relativi a concessioni di suoli) all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.
ART. 11- SPORTELLO UNICO
1. Qualora la necessità di prelevare acqua ovvero di occupare un suolo demaniale sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive territorialmente competente.
2. Per l'istruttoria relativa alle concessioni di cui al primo comma, lo Sportello Unico si avvale della Direzione. Il responsabile del procedimento resta il funzionario preposto alla struttura dello Sportello, come previsto dalla normativa di settore.
3. La Direzione, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette al medesimo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.
4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 sono di competenza della Direzione.
TITOLO II
LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE
Capo I – Fase istruttoria e fase costitutiva ART. 12 - OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia.
2. Le concessioni di cui al presente titolo riguardano qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato di seguito e con esclusione delle acque minerali e termali di cui alla
L.R. 27.07.2004 n°38 nonchè delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del DLgs 4 agosto 1999, n. 339.
3. Non è disciplinata dal presente regolamento, in quanto non necessita di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art.17 comma 2 del R.D.11.12.1933 n°1775 la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
4. Ai sensi dell'art. 167 comma 3 del DLgs.03.04.2006 n°152, la raccolta delle acque piovane in invasi o cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera .
ART. 13 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo;
c) “acque sorgive”: le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, che costituiscono affioramenti naturali della circolazione idrica sotterranea; ai fini del procedimento di concessione di derivazione, sono equiparate alle acque superficiali;
d) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
g) "portata media di prelievo": valore medio annuale del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile.
h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un xxxxx x'xxxxx xxxxxxxxxx per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo ad altra
p) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse; nell’ ambito delle derivazioni si considerano “grandi derivazioni” quelle che eccedono i seguenti limiti:
-per produzione forza motrice: potenza nominale media annua KW3.000;
-per acqua potabile: l/s 100
-per irrigazione: l/s 1000 ( o meno, se si possa irrigare una superficie> di 500 ettari
-per bonificazione per colmata: l/s 5000
-per usi industriali: l/s 100
-per uso ittiogenico: l/s 100
-per costituzione di scorte idriche
ad uso antincendio l/s 100
si considerano “piccole derivazioni”quelle contenute nei limiti sopra riportati;
q) “attingimento”: derivazione da acque superficiali senza opere fisse di presa per quantità non superiori a 100 l/s per una durata non superiore ad un anno;
r) "uso domestico": utilizzazione di acqua sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purchè tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro; le condizioni essenziali per la configurazione dell’uso domestico sono:
I. essere proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione; II: essere persona fisica;
III. utilizzare per irrigazione di orto e giardino di uso familiare; per uso igienico della abitazione; per uso potabile della abitazione.
Sono assimilati all’uso domestico, purchè nel prelievo non sia superata la quantità complessiva di mc. 300 annui e l’utilizzo sia esclusivamente di irrigazione: a) l’ irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale, b) l’ irrigazione di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali, c) l’irrigazione di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus, enti e istituti senza scopo di lucro, ordini religiosi ed enti ecclesiastici.
L’ acqua deve essere utilizzata esclusivamente per i casi sopra elencati. Sono esclusi dall’ uso domestico: il riempimento di piscine, il funzionamento di apparati di climatizzazione.
s) "uso non domestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente; in particolare, sono usi non domestici previsti dalla legge:
irrigazione consumo umano industriale
forza motrice – elettricità ittico
irriguo attrezzature sportive irriguo verde pubblico igienico ed assimilati antincendio
autolavaggio lavaggio strade
per altri usi “non domestici”, non espressamente previsti dalla legge, si applicano le equiparazioni di cui alla tabella “usi assimilati” allegata al presente Regolamento sub B).
t) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
u) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.
v) “restituzione”: successivamente all’utilizzo delle acque derivate, riconduzione delle stesse al corpo idrico di provenienza, sia esso superficiale o sotterraneo, in misura totale ovvero parziale;
z) “riuso”: nell’ambito di un ciclo produttivo, reimmissione delle acque, risultanti all’esito delle lavorazioni, nel circuito della produzione, in misura non inferiore al 70% della quantità derivata.
ART. 14 - LA ISTANZA DI CONCESSIONE
1. Possono presentare istanza di concessione sia le persone fisiche, in forma singola o associata, sia le persone giuridiche di diritto pubblico o privato.
2. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa afferenti allo stesso corpo idrico (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare, al fine della semplificazione ed economia di atti, un'unica domanda di concessione purchè siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni e fermo restando che ogni opera di presa sarà oggetto di specifica istruttoria e dei relativi oneri, di apposito provvedimento e di specifica determinazione di canone :
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
3. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi possono presentare un'unica istanza di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la Provincia.
ART. 15 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA
1. La istanza in doppio esemplare munito di marca da bollo, e corredata di copie nel numero richiesto per ogni singolo tipo di procedimento (come specificato nella modulistica disponibile presso la Direzione, oltrechè sul sito internet della Provincia) deve essere indirizzata alla Provincia di Firenze e deve indicare:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
d) uso della risorsa;
e) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
f) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso;
g) unità di tempo per il quale viene chiesta la concessione, espressa in anni ovvero mesi;
h) contestuale richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
i) quietanza del versamento dell’ importo pari ad 1/40 del canone annuo, in ogni caso non inferiore ad €.31,00.
2. Alla istanza di concessione relativa alla derivazione di acque superficiali deve essere allegata documentazione, indicata nella modulistica disponibile presso la Direzione oltrechè sul sito internet della Provincia, nel numero di copie ivi precisato. Nell’ ambito di tale documentazione, relativa alle opere di captazione principali ed accessorie, sono comunque previsti :
a) relazione tecnica generale, che illustri la metodologia e la finalità del prelievo, le opere relative, il quantitativo di acqua da derivare, le referenze catastali;
b) corografia Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000; corografia su Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000;
c) planimetria catastale in scala 1:2000;
d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) descrizione delle modalità di utilizzo.
g) analisi di fattibilità di impianti che si intende realizzare al fine di consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
3. Alla istanza di concessione relativa alla derivazione di acque sotterranee deve essere allegata la documentazione, indicata nella modulistica disponibile presso la Direzione, oltrechè sul sito internet della Provincia, nel numero di copie ivi precisato. Nell’ ambito di tale documentazione, relativa alle opere di captazione principali ed accessorie, sono comunque previsti:
a) relazione tecnica generale che illustri la metodologia e la finalità del prelievo, le opere relative, il quantitativo di acqua da derivare, le referenze catastali;
b) disegni delle opere in scala 1:200 - 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;
c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
d) corografia su Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000;
e) planimetria catastale in scala 1:2000;
f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati;
g) descrizione delle modalità di utilizzo;
h) analisi di fattibilità di impianti che si intende realizzare al fine di consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
4. Alla istanza di concessione relativa alla derivazione di acque sorgive deve essere allegata la documentazione indicata nella modulistica disponibile presso la Direzione, oltrechè sul sito internet della Provincia, nel numero di copie ivi precisato. Nell’ambito di tale documentazione, relativa alle opere di captazione principali ed accessorie, sono comunque previsti:
a) la documentazione di cui al comma 2 qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo;
b) la documentazione di cui al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 13 lett.t).
5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi precedenti, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.
6. La Provincia potrà formulare, d’ intesa con gli enti ed organi che partecipano al procedimento di concessione (di cui all’ art. 24 del presente Regolamento), le linee guida per la progettazione, contenenti raccomandazioni e prescrizioni relative alla realizzazione, esercizio, manutenzione e chiusura delle opere di captazione. Tali linee guida saranno preventivamente pubblicate sul sito internet della Provincia per un periodo non inferiore a trenta giorni, in modo da consentire la acquisizione delle osservazioni di tutti i soggetti interessati.
7. A seguito della adozione delle linee guida, i richiedenti ed i concessionari dovranno attenersi alle indicazioni ivi specificate.
ART. 16 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
1. La Direzione verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine – non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni – per la regolarizzazione e/o l’integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell’ulteriore termine di 30 giorni concesso dalla Direzione a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
2. Accertata la completezza della istanza, la Direzione comunica l’ avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile.
3. Qualora nel corso dell’ istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal richiedente, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino alla avvenuta presentazione della stessa.
ART. 17 – PARERE DELLA AUTORITA’ DI XXXXXX
1. La Direzione trasmette la istanza di concessione unitamente alla relativa documentazione alla competente Autorità di bacino distrettuale per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.25.01.2005 n°6 e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, ove si tratti di piccole derivazioni, ovvero di novanta giorni, ove si tratti di grandi derivazioni. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, su segnalazione da effettuarsi da parte della Direzione procedente entro 30 giorni, nomina un commissario “ad acta” che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla nomina .
Della presentazione di istanze di concessione di derivazione di acqua pubblica e progetti delle opere di presa ed accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della L. R. 03.11.1998 n° 79, è data informa zione all’Ufficio provinciale competente o alla Regione Toscana, secondo rispettiva competenza, per la V.I.A..
In tale caso, il responsabile del procedimento comunicherà al richiedente che il procedimento di concessione resterà sospeso in attesa delle determinazioni del procedimento V.I.A.
(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio n. 79 del 21/4/2009)
possono presentare le osservazioni ed opposizioni. Nella richiesta di pubblicazione saranno precisati: l’ ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti ed il relativo orario; la data e l’ora della visita sopralluogo alla quale potrà intervenire chiunque interessato.
ART.23 – OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI. PRESENTAZIONE DI ISTANZE CONCORRENTI.
1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonchè di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta alla Direzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.T. o nella G.U. ovvero entro il termine indicato all’ atto della pubblicazione all’ Albo Pretorio.
2. La Direzione valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
3. I termini di cui al comma 1 sono utili anche ai fini della presentazione di istanze concorrenti, cui seguirà lo stesso iter di pubblicazione ai soli fini della presentazione di osservazioni ed opposizioni.
ART.24 – ACQUISIZIONE DI ULTERIORI PARERI
1. Oltre al parere di cui all’ art. 17, qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri e nulla osta dei seguenti Enti:
a) Direzione Caccia e Pesca della Provincia, in relazione alle materie di specifica competenza;
b) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette: ai sensi dell’ art.13 della L. 06.12.1991 n°394, comporta la verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, si intende rilasciato;
c) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
d) Autorità di Xxxxxx, di cui alla L.R. 21 luglio 1995 n° 81, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 13, lett. t), e per quelle destinate ad attività produttive ai sensi del DLgs 03.04.2006 n° 152 in materia di scarichi;
e) Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, per le grandi derivazioni;
f) Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana, per grandi e piccole derivazioni;
f) Comando Militare Territoriale, per le concessioni di grande derivazione;
g) Autorità di Xxxxxxxxx sulle Attività Minerarie della Regione Toscana, per le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.
2. Ai sensi e per gli effetti cui cui all’ art. 2 della L. 07.08.1990 n° 241, i pareri sono resi nel termine di giorni 30.
3. La acquisizione dei pareri avviene di preferenza nell’ ambito della conferenza dei servizi, come previsto all’art.8 comma 2 del presente Regolamento.
4. Ove la Direzione ritenga di discostarsi dai pareri di cui al presente articolo, adotta un provvedimento motivato sul punto.
ART.25 – VISITA SOPRALLUOGO
1. Al sopralluogo, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, saranno invitati ad intervenire i rappresentanti di altri enti per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire nel verbale, quali:
a) Ufficio urbanistica del Comune ove ricade l’opera;
b) Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;
c) Ministero dell’ambiente;
d) altre Direzioni della Provincia, in relazione alle materie di specifica competenza;
e) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
f) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
g) Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana;
h) Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
i) altri eventuali soggetti previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. La mancata partecipazione al sopralluogo dei soggetti di cui al comma 1, ove ritualmente e tempestivamente invitati, non condiziona la prosecuzione del procedimento.
3. Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario della Provincia. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni.
ART. 26 – CRITERI DI SCELTA TRA ISTANZE CONCORRENTI
1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, la scelta è effettuata dal responsabile del procedimento secondo i criteri di cui all’art.9 del R.D. 1775 / 1933.
2. Tra più domande concorrenti è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata .
3. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) .
4. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.
5. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico- finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.
6. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
7. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
8. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
ART. 27 – RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’ISTRUTTORIA
1. La relazione sui risultati dell’istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti :
1) sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;
2) sulle opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;
3) sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione;
4) sul modo di restituzione delle acque, quando previsto, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;
5) sulle cautele da prescriversi per l'innocuo ripristino della chiusa se è instabile;
6) sulla razionale utilizzazione dei corsi di acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;
7) sulle prescrizioni per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
8) sulle cautele per impedire inquinamento delle acque;
9) sulle opposizioni presentate e su tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;
10) sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedere, con l’indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;
11) sulle garanzie da richiedere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica;
12) sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;
13) su tutti gli altri elementi di giudizio che la Direzione ritenga utili riguardo alla opportunità di accordare la concessione richiesta;
14) sugli esiti della valutazione di impatto ambientale;
15) sulla domanda da preferire, nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 26.
2. La concessione potrà essere rilasciata solo se risulta verificato che:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
ART. 28 - DISCIPLINARE
1. A seguito dell’ esito favorevole della istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, che contiene le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario.
2. Esso è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione e contiene i seguenti elementi:
a)i dati identificativi del concessionario;
b)la specie della derivazione, il corpo idrico, la quantità d'acqua massima consentita da derivare, espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonche’ la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
d)la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’ acqua restituita;
e)le eventuali modalità di riutilizzo o riciclo delle risorse;
f) i termini entro i quali il concessionario dovrà presentare il progetto definitivo, effettuare le espropriazioni, iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
g)le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
h)la durata della concessione;
i) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
j) l'importo e la decorrenza del canone annuo, stabilito secondo quanto previsto all’ art.33 del presente Regolamento, e successivamente sulla base delle indicazioni che verranno impartite dalla Regione Toscana a sensi dell’ art. 5 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 25.01.2005 n° 6);
k) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
l) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
m) l'obbligo relativo alla installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
n)l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dalla Direzione;
o)gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
3. La Direzione assegnerà al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, munito delle quietanze a dimostrazione dei pagamenti relativi a:
a) la imposta addizionale regionale pari al 10% del canone, quando superiore a €51,65:
b) le spese per la registrazione del disciplinare all’Ufficio del registro, che avrà luogo qualora l’ imposta (liquidata in base al valore complessivo della concessione) risulti superiore all’ importo relativo alla tassa fissa;
c) le spese per la pubblicazione del decreto di concessione sul B.U.R.T.;
d) la cauzione pari alla metà del canone annuo;
e) pagamento anticipato del canone annuo.
f) eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo la tariffa allegata.
4. All’ atto della sottoscrizione, la firma del concessionario è autenticata dal funzionario all'uopo delegato.
5. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art.29.
6. La Direzione provvederà alla registrazione del disciplinare presso l’ Ufficio del registro entro 20 giorni dalla data di emanazione della determinazione dirigenziale di cui al seguente articolo, qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti superiore all'importo della tassa fissa di registrazione.
ART. 29 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. Ove non sussistano circostanze tali da determinare il diniego a sensi del successivo art. 39, la concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale: tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui al precedente art. 28.
2. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con le seguenti informazioni:
a)dati identificativi del concessionario;
b)quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d)uso e durata della concessione;
e)entità del canone;
f) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
ART.30 – CONCESSIONE DI ACQUA E DI SUOLO DEMANIALE
1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di
concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale.
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.
ART.31 – AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI FINALIZZATA ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE
1. In conformità a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n°463 del 07.05.2001 “Disposizioni circa l’adozione di procedure semplificate per il rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche”, qualora la istanza di concessione di acqua presupponga la preventiva ricerca di acque sotterranee, la Direzione instaura un unico procedimento per il rilascio della autorizzazione e per la successiva concessione.
2. Nel caso di istanza di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, la Direzione, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del RD 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza la ricerca dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui gli artt. 17 e 24.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b)le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
d)le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e)le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
4. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette alla Direzione, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata;
f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di emungimento (di portata a gradini e di pompaggio di lunga durata) finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
g) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.
8. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee è di 120 giorni.
9. Il termine per il rilascio della concessione è sospeso dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui al comma 5, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.
ART.32 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
1. Il termine per l'emanazione dei provvedimenti decorre dalla data di ricezione della istanza da parte della Direzione.
2. Il termine per la adozione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di quello di rinnovo è di 210 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi al cambio di titolarità, alle varianti alla concessione (per riduzione del prelievo o per modifiche non sostanziali di cui al successivo art 42), alla rinuncia alla concessione è di 60 giorni.
4. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20.01.1995 n°9, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 24, e nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 8 comma 4.
5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
ART.33 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, determinato ai sensi dell’ art. 7 comma 4, il cui importo è calcolato in base alla allegata Tabella B), in relazione all’uso ed al quantitativo di acqua concessa.
2. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di istanze di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
3. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza di cui all’ art. 7.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata media concessa.
5. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è determinato sulla base del modulo, assumendosi un modulo pari a l/s 95,13.
6. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.
7. Alla concessione di derivazione destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo qualora la risorsa concessa non sia quantificabile in base alle rispettive tipologie d'uso, si applica il canone più elevato.
8. Conformemente a quanto previsto all’art. 12 bis del R.D. 11.12.1933 n°1775, l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che sia garantita la condizione di equilibrio dl bilancio idrico, che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
9. A norma della L.R. 02.12.1994 n°92, sulle concessioni di acque pubbliche è dovuta la addizionale regionale nella misura del 10% dei canoni annui. Tale imposta è versata alla Provincia contestualmente al pagamento del canone e con le stesse modalità.
10. Nel caso di derivazioni per uso idroelettrico si farà riferimento, per la applicazione del sovracanone di cui all’ art. 53 del R.D. 11.12.1933 n°1775, ai decreti emanati con cadenza biennale dalla Agenzia del Demanio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 22.12.1980 n° 925.
ART. 34 – IL PROGETTO ESECUTIVO
1. Adottata la determinazione dirigenziale di concessione, il concessionario deve presentare alla Direzione, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, il progetto esecutivo dei lavori.
2. La Direzione, verificata la corrispondenza del progetto esecutivo con quello approvato con decreto.
3. Nel caso in cui il progetto esecutivo presenti delle varianti sostanziali rispetto a quello preliminare, si applicheranno le procedure previste dall’ art. 44 del presente regolamento.
ART. 35 – IL COLLAUDO DELLE OPERE
1. Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso alla Direzione, la quale procede, a spese del richiedente, alla visita delle opere, al fine di verificarne la conformità alle condizioni della concessione e la esecuzione a regola d'arte. Adottato l’atto dirigenziale di approvazione del collaudo, la Direzione ne rilascia copia al concessionario.
ART.36 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1.Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decretto legislativo 16.03.1999 n°79.
2. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
3. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio
4. I parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione sono desunti anche dalle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque e del Piano Territoriale di Coordinamento. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.
ART.37 – COMUNICAZIONI ALL’ A. P. A. T.
1. Ai sensi della L. 4 agosto 1984, n. 464 ( “Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”), qualora la perforazione si spinga oltre i trenta metri dal piano di campagna, il soggetto che intende realizzare l’opera è tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall’ inizio dei lavori, al Servizio Geologico del Ministero dell’ Ambiente (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici). Entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori, è tenuto ad inviare al suddetto Servizio una dettagliata relazione corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
ART. 38 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE QUANTITA’ PRELEVATE
1. L’ opera di presa dovrà essere dotata di dispositivo per la misurazione, che dovrà essere in regolare stato di funzionamento, secondo le indicazioni fornite dalla Regione a sensi dell’ art. 95 comma 3 del DLgs 03.04.2006 n°152.
2. Entro il mese di febbraio l’utente dovrà inviare alla Direzione la comunicazione relativa al quantitativo prelevato nell’ anno decorso. La Direzione utilizza tali informazioni anche ai fini della costituzione di una banca dati utile a scopo conoscitivo e di gestione del bilancio idrico.
ART. 39 – DINIEGO DELLA CONCESSIONE
1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonchè con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b)incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
d)incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua; e)incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
g)mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
h)effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
j) contrasto con il pubblico generale interesse.
CAPO II – Il rinnovo, la modifica e la estinzione della concessione
ART.40 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa istanza anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 15. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
2. Le istanze di rinnovo non sono soggette a pubblicazione.
3. Sono soggette al parere dell'Autorità di bacino , ai sensi dell'art. 7, comma 2, del RD 1775/33.
4. La Direzione, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni.
5. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 42, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
6. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 42.
7. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 39.
8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
9. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
10. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
ART.41 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a)in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b)qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
d)nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonchè la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, la Direzione dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione temporanea non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
4. L’esercizio del prelievo deve essere ridotto del 20% sui corpi idrici superficiali a portata critica e sui corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico ai sensi dell’ art.9, comma 4 , punto c., della D.C.R. 25.06.2005 n° 6, nei modi e nei tempi ivi stabiliti.
ART.42 – VARIANTI ALLA CONCESSIONE
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b)variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d)adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le istanze di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dalla Direzione.
3. Per le istanze di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:
a)attestazione del pagamento delle spese di istruttoria; b)relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione nè condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 24, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 47 comma 2.
ART. 43 – LA SOTTENSIONE DI UTENZA
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b)valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonchè la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b)possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dalla Direzione in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. La Direzione recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta alla Direzione.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
ART.44 - DECADENZA
1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti atti, fatti od omissioni:
a)destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b)mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d)decorrenza del termine di cui all'art. 28 comma 3 (termine per la sottoscrizione del disciplinare), senza valida motivazione;
e)subconcessione a terzi.
2. Il concessionario decade qualora, diffidato a mezzo di lettera raccomandata a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza è pronunciata con apposito provvedimento.
ART.45 - REVOCA
1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. La revoca può essere altresì disposta per inadempienza da parte del concessionario agli oneri ed obblighi di cui al presente Regolamento e di cui al disciplinare di concessione.
ART. 46 – RINUNCIA
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta alla Direzione e deve contenere le seguenti informazioni:
a)i dati identificativi del titolare;
b)gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione della Direzione di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'articolo seguente.
ART.47 - LE OPERE DI CAPTAZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni della Direzione, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. La Direzione può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri;
b)qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonchè la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalla Direzione.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
5. Qualora La Direzione non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. La Direzione, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
Capo III – Procedimenti speciali
ART.48 – CONCESSIONI PREFERENZIALI
1. Sono soggette a procedura speciale le concessioni preferenziali, di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 18 febbraio 1999, n. 238. La concessione preferenziale può essere assentita:
a)a colui che entro il 30.06.2006 (D.Lgs. 03.04.2006 n°152 art. 96 comma 7) ne abbia fatto espressa richiesta, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
b)a colui che, ai sensi del D. Lgs 275 del 1999 abbia presentato la denuncia di pozzo entro il 30.06.2006: tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.
2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
11. Nel caso di prelievi oggetto di istanze di concessione preferenziale ai sensi del presente articolo, qualora il soggetto sia titolare di una pluralità di opere di presa da acque sotterranee che attingono alla medesima falda acquifera, le opere di presa siano dislocate all’ interno di una superficie di raggio non superiore a 100 m calcolato a partire dal punto di presa indicato dall’utente ed i prelievi siano destinati ad un’unica attività, ai fini del calcolo del canone, in attesa delle direttive regionali che saranno impartite a sensi dell’ art. 5 comma 4 lett.a della D.C.R. 25.01.2005 n° 6, si procederà a ssumendo come base il valore complessivo, espresso in l/sec o moduli, ottenuto dalla somma delle portate delle singole opere di presa. Per portata si intende la capacità della pompa secondo la taratura effettuata.(comma modificato con D.C.P. n. 79 del 21/4/2009)
a)i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
b)gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.
2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Capo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai Capi I e II .
3. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute alla Direzione entro il termine previsto dalla legge. Alla istanza deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 1884, n. 2644.
4. Le istanze di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
5. Qualora la Direzione valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.
6. Il provvedimento col quale è disposto il riconoscimento della antica utenza ha valore dichiarativo ed in tal senso esplica efficacia retroattiva; esso dispone anche per il futuro con efficacia costitutiva solo se sussistono, ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento, tutte le condizioni per la concessione di derivazione .
ART. 50 – PRELIEVI ABUSIVI
1. Fermo restando che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio della Provincia, e ferme restando le sanzioni previste all’ art. 57 del presente Regolamento, la Direzione con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48 del presente Regolamento, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 2006 sono esaminate previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 56 del presente Regolamento, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.
Capo IV – Procedimenti semplificati
ART. 51 - POZZI AD USO DOMESTICO
1. Il proprietario di un fondo, ha facoltà, per gli usi domestici come definiti all’art.13 lett.r), di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
2. I pozzi ad uso domestico non sono soggetti alla procedura della concessione e al pagamento del canone annuale. Essi sono tuttavia soggetti ad istruttoria sotto il profilo tecnico. A tal fine, chi intenda realizzare un pozzo ad uso domestico deve darne comunicazione della Direzione, allegandovi il relativo progetto esecutivo: la Direzione rilascia il proprio nulla osta, riportando nel
relativo provvedimento eventuali prescrizioni e raccomandazioni, di carattere generale e di carattere particolare, circa la realizzazione dell’ opera di presa e circa l’ esercizio della derivazione.
3. L’utente dovrà dare altresì comunicazione dell’ inizio e della fine dei lavori : entro 30 giorni da quest’ultima dovrà inviare la relazione tecnica relativa alle opere di perforazione e comunicare l’ esito della ricerca. Per i pozzi a profondità maggiore di 30 mt. dal piano di campagna dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui all’ art.37.
4. L’ opera di presa dovrà essere dotata di dispositivo per la misurazione; entro il mese di febbraio l’utente dovrà inviare comunicazione alla Direzione del quantitativo prelevato nell’ anno precedente.
ART. 52 - LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALE
1. Possono essere rilasciate licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:
a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
2. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai punti b) e c).
3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
4. Per attingimenti superiori a 1 litro/secondo e comunque per gli usi diversi dall’irriguo e’ necessario presentare anticipatamente domanda di concessione di piccola derivazione In tal caso la domanda di attingimento potrà essere effettuata in via provvisoria in attesa della definizione della concessione pluriennale.
5. La licenza di attingimento è soggettiva, pertanto ciascun utilizzatore dovrà presentare propria istanza e pagare il relativo canone annuale.
6. La relativa istanza, ove riguardi l’ uso irriguo, deve essere di norma presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Essa deve essere presentata in bollo, con l’aggiunta di una copia in carta semplice, di regola dal proprietario dei beni immobili interessati; se è presentata da mezzadro, affittuario, ecc., dovrà contenere anche i dati anagrafici e fiscali e la firma del proprietario.
7. L’ istanza deve indicare:
a)dati identificativi del richiedente;
b)dati identificativi del proprietario se diverso dal richiedente;
c) oggetto della richiesta;
d)individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo, denominazione del corpo idrico, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali);
e)uso della risorsa;
f) quantità di acqua richiesta, espressa in moduli o litri/secondo;
g)periodo di prelievo;
h)ore e giorni di prelievo.
8. Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione: a)descrizione delle opere di presa, la quantità e modalità del prelievo; b)attestazione del versamento delle spese di istruttoria;
c) cartografia in scala 1:10.000 sulla quale sarà evidenziata la località dove avviene l’attingimento;
d)estratto di mappa catastale del terreno da irrigare sulla quale sarà evidenziato il punto esatto di attingimenti;
e)certificato catastale delle particelle interessate;
f) fotocopia del documento di identità;
g)se trattasi di società, certificato di iscrizione alla camera di commercio.
9. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di 90 giorni.
ART. 53 – PERFORAZIONI FINALIZZATE A CONTROLLI
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia alla Direzione una comunicazione corredata da:
a)relazione tecnica generale;
b)progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che la Direzione abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette alla Direzione la stratigrafia dei terreni attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 la Direzione può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
Capo V – Procedimenti pendenti, sanzioni
ART. 54 – CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate ai Capi I, II , III e IV.
2. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli artt. 17 e 24 può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 8 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
ART. 55 – DOCUMENTAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
1. Nell’ ambito della documentazione tecnico-amministrativa prevista a corredo delle istanze di concessione, si può prescindere, salvo quanto previsto al comma seguente, dalla acquisizione dell’ elaborato di cui al comma 3, punto c), dell’ art. 15 del presente Regolamento, ove si tratti di prelievo in atto alla data del 30.06.2006 per il quale sia stata presentata istanza di concessione preferenziale, a sensi dell’ art. 48 del presente Regolamento.
2. La Direzione si riserva di acquisire dal richiedente il documento tecnico di cui al comma 3, punto c), dell’art.15, ed ogni altro documento che a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento, ovvero su richiesta di uno dei soggetti di cui agli artt. 17 e 24 del presente Regolamento, sia necessario ai fini istruttori, in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell’interesse pubblico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli usi ad eccezione dell’ uso industriale, dell’ uso potabile acquedottistico, dell’ uso impianti di condizionamento.
ART. 56 – SANZIONI
1. L'inosservanza delle disposizioni del Titolo II del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta, oltrechè la adozione dei provvedimenti intesi alla cessazione dell’ abuso ed al ripristino dei luoghi, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17 del TU 1775/33.
2. La sanzione comporta l’obbligo del pagamento di una somma compresa tra €.3.000,00 ed €. 30.000,00
3. Nei casi di particolare tenuità la sanzione varia da €. 300,00 a €. 1.500,00
Sono considerate di particolare tenuità le violazioni costituite da prelievi abusivi di acque pubbliche inferiori a l/s 5.
4. La entità della sanzione è determinata sulla base delle seguenti tabelle, tenuto conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, fermo restando che, a seguito della valutazione della gravità soggettiva dell’ illecito di cui al comma 3, la Direzione potrà applicare una sanzione di diverso importo sulla base dei principi stabiliti all’ art. 11 della L.R. 28.12.2000 n° 81.
TABELLA 1 – Sanzioni applicabili per prelievi inferiori a l/s 5.
USO | SANZIONE |
potabile | 300,00 |
irriguo | 500,00 |
industriale | 1.000,00 |
altro | 1.000,00 |
5.Nella determinazione dell’ importo della sanzione di cui alla tabella 1 si terrà conto della incidenza intrinseca sul ciclo dell’ acqua attraverso i parametri “restituzione” e “riciclo” (non applicabili agli usi potabile ed irriguo) nonchè della influenza del prelievo sulla portata dei corsi d’acqua attraverso il parametro “influenza” da applicarsi in caso di prelievo da acque superficiali o da pozzi sub-alveo; tali parametri costituiscono circostanze aggravanti:
a)restituzione: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno maggiorate di
€.100,00 nel caso in cui non ci sia restituzione;
b)riciclo: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno ulteriormente maggiorate di €. 150,00 nel caso in cui non siano posti in atto dispositivi di riciclo;
c) influenza: gli importi determinati in base alla tabella ed agli eventuali fattori “restituzione” e “riciclo” vengono raddoppiati nel caso in cui il prelievo avvenga da acque superficiali.
6. Costituisce circostanza attenuante e si applica una sanzione pari al minimo edittale il caso di prelievo da acque superficiali ad uso irriguo di terreno di estensione fino a mq. 500 nella quantità non superiore a l/s 2
TABELLA 2 – Sanzioni applicabili per prelievi superiori a l/s 5.
USO | ENTITA’ DEL PRELIEVO L/S 5 - 10 | ENTITA’ DEL PRELIEVO L/S 11 -100 | ENTITA’ DEL PRELIEVO SUPERIOE A 100 |
potabile | 3.000,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
irriguo | 3.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 |
industriale | 8.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 |
altro | 5.500,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |
7. Nella determinazione dell’ importo della sanzione di cui alla tabella 2 si terrà conto della incidenza intrinseca sul ciclo dell’ acqua attraverso i parametri “restituzione” e “riciclo” (non applicabili agli usi potabile ed irriguo) nonchè della influenza del prelievo sulla portata dei corsi d’acqua attraverso il parametro “influenza” da applicarsi in caso di prelievo da acque superficiali o da pozzi sub-alveo; tali parametri costituiscono circostanze aggravanti:
d)restituzione: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno maggiorate di
€. 600,00 nel caso in cui non ci sia restituzione;
e)riciclo: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno ulteriormente maggiorate di £. €. 1.000,00 nel caso in cui non siano posti in atto dispositivi di riciclo;
f) influenza: gli importi determinati in base alla tabella ed agli eventuali fattori “restituzione” e “riciclo” vengono raddoppiati nel caso in cui il prelievo avvenga da acque superficiali.
8. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
9. Nel caso in cui l’illecito abbia ad oggetto una derivazione solo in parte abusiva, e cioè quando il prelievo ecceda quello a suo tempo autorizzato, il quantitativo da considerare ai fini della determinazione dell’ importo della sanzione avrà ad oggetto il solo maggiore uso abusivo e non la derivazione nel suo complesso.
10. Con riferimento ai procedimenti relativi al rilascio delle concessioni in sanatoria di cui all’ art.96 comma 6 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, la Direzione provvede al rilascio della concessione in sanatoria previa contestazione della relativa violazione e verifica dell’ avvenuto pagamento della sanzione.
10. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la disciplina di cui alla Legge Regionale Toscana n° 81 del 2000.
TITOLO III
LE CONCESSIONI DI SUOLI DEL DEMANIO FLUVIALE E RELATIVE PERTINENZE
ART.57 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono soggette alla disciplina del presente Titolo le concessioni dei beni immobili appartenenti al demanio fluviale e delle relative pertinenze, insistenti sul territorio della Provincia di Firenze, ed in particolare:
a) gli alvei dei fiumi e dei corsi d’ acqua;
b) i terreni abbandonati dalle acque correnti;
c) le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi e torrenti;
d) le proiezioni aree e sotterranee della proprietà demaniale fluviale;
e) le aree iscritte nelle scritture pubbliche al demanio dello Stato, con l’ indicazione “Demanio dello Stato”, ed afferenti al demanio fluviale;
g) le pertinenze idrauliche in generale, ivi comprese le opere idrauliche classificate ai sensi del R.D 523/1904.
2. Resta ferma la competenza dei consorzi di bonifica per il rilascio di concessioni, ai sensi del
R.D. 08.05.1904 n°368, sul reticolo artificiale di bonifica.
3. La Provincia provvede alla gestione dei beni di cui al presente articolo garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, la finalità conservativa del bene.
4. La gestione è altresì finalizzata all’ ottenimento di risorse che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 2 bis L.R. 91/98, integr. con L.R. 1/2001 sono destinate ad opere di manutenzione e ad investimenti aventi ad oggetto la organizzazione dei servizi e gli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati.
ART.58 – PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Fuori dei casi di cui al successivo comma 9, lettere a), b), c), e del caso di rinnovo di cui all’ art 66, la concessione di aree del demanio fluviale è subordinata all’ espletamento di gara pubblica ovvero di procedura negoziata previa gara ufficiosa, rispettivamente a seconda che il canone base complessivo, determinato con riferimento all’ utilizzo più remunerativo compatibile con le destinazioni di P.R.G., sia superiore o inferiore a € 26.000,00.
2. In ogni caso, le procedure per la individuazione del concessionario devono essere precedute da apposita comunicazione alla Agenzia del Demanio finalizzata ad escludere la esistenza di interesse all’ uso governativo.
3. In caso di gara pubblica la Direzione, promuove la pubblicazione del bando e le procedure conseguenti, da espletarsi a cura del servizio Notariato e Appalti.
4. Il bando deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima di quello previsto per l’incanto, all’ Albo Pretorio della Provincia e del Comune in cui si trova l’ immobile, sul sito internet della Provincia e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
5. Il bando deve contenere le seguenti informazioni:
a) individuazione e descrizioni dell’ area concedenda;
b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
c) canoni base riferiti ad ogni destinazione ammessa, sui quali potranno essere formulate offerte in aumento;
d) termini e modalità per la presentazione dell’ offerta, compresa una elencazione analitica della documentazione da produrre ed in particolare degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
e) condizioni particolari previste dal disciplinare.
6. In caso di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, la Direzione promuove la pubblicazione dell’ avviso, con i contenuti di cui al precedente comma, all’ Albo Pretorio della Provincia e del Comune in cui si trova l’immobile.
7.L’ aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che, con riferimento alla durata della concessione, avrà formulato l’ offerta più remunerativa per la Provincia. A parità di condizioni, sarà preferito il soggetto che intenda avvalersi dell’ area per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o che preveda una valorizzazione del bene demaniale.
8. Nell’ ipotesi in cui, per rinuncia o decadenza, la concessione non possa essere rilasciata all’ aggiudicatario, si procede col secondo classificato.
9. Si prescinde dallo espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi nei seguenti casi:
a) quando la concessione dell’ area sia richiesta da enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi, per fini di interesse pubblico;
b) quando la concessione dell’ area sia richiesta da soggetto che, attese le caratteristiche e l’ubicazione dell’area, appaia essere unico potenziale interessato, circostanze queste che debbono essere oggetto di puntuale motivazione;
c) quando la concessione sia richiesta per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi, i muri di recinzione ove ammessi, le opere di presa, le tombinature ove realizzabili; in tali casi si osservano le disposizioni di cui al successivo art.65.
ART.59 - ASSEGNAZIONE DELL’ AREA
1. A seguito della aggiudicazione, l’ area è provvisoriamente assegnata con determinazione dirigenziale, da pubblicarsi sul sito internet della Provincia .
2. La Direzione partecipa all’assegnatario tale atto, unitamente allo schema di disciplinare di concessione, e lo invita formalmente per la sottoscrizione di quest’ultimo, fissando a tal fine un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale l’ assegnatario dovrà produrre:
a)ricevuta del versamento delle spese di istruttoria, nell’ importo indicato nella Tabella A) ;
b)ricevuta del versamento della cauzione, pari a due annualità del canone di concessione;
c) ricevuta del versamento del canone, rapportato alla frazione di anno che va dall’ atto di assegnazione provvisoria al successivo 31 dicembre; i successivi pagamenti annuali saranno effettuati nel termine di cui all’ art 7;
d)ricevuta del versamento delle spese di registrazione fiscale, quando dovuta.
ART.60 - DISCIPLINARE
1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario.
2. Esso è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione e contiene i seguenti elementi:
a)i dati identificativi del concessionario;
b)la identificazione, ubicazione e consistenza dell’ area;
c) l'uso o gli usi cui la area è destinata;
d)i termini entro i quali il concessionario dovrà esibire le autorizzazioni previste dalla legge (in particolare la autorizzazione idraulica di cui al R.D. 25.07.1904 n° 523, di competenza della Direzione);
e)i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la attività per l’uso assentito;
f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della difesa del suolo e dell’ambiente;
g)la durata della concessione;
h)le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
j) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
k) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
l) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali;
m) la precisazione che allo scadere della concessione tutte le opere eventualmente realizzate dal concessionario sull’area concessa, comprese migliorie ed addizioni, resteranno acquisite al demanio dello Stato.
L’inutile decorso dei termini di cui alle lett.d) ed e) è motivo di decadenza, ai sensi dell’ art.
67.
ART.61 – AUTORIZZAZIONE IDRAULICA
1. Qualora per l’utilizzo dell’area concessa sia necessaria la autorizzazione idraulica di cui al R.D. 25.07.1904 n° 523, la Direzione, compiuta la relativa istruttoria sulla documentata istanza dell’ assegnatario, provvede al rilascio della medesima nel termine di 60 giorni.
2. Dalla data della presentazione della istanza a quella del rilascio della autorizzazione restano sospesi i termini di cui all’art. precedente, comma 2 lett. d) ed e).
ART.62 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE
La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale: tale determinazione accede al disciplinare di cui al precedente art. 61.
Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Provincia, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) identificazione dell’ area concessa;
c) uso e durata della concessione;
d) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
ART.63– DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione di aree del demanio fluviale è rilasciata di norma per una durata di anni nove. Qualora la Provincia ne ravvisi, con motivata decisione, l’ opportunità, in considerazione di
2. In caso di concessioni ad enti senza scopo di lucro, istituti culturali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici, associazioni d’arma, associazioni sportive dilettantistiche, la Direzione, valutata la rilevanza sociale e l’ interesse collettivo delle attività che il richiedente si propone di svolgere nell’ area richiesta in concessione, può consentire la riduzione del canone dal 50% al 90%.(comma modificato con D.C.P. n. 79 del 21/4/2009)
ART.66 – RINNOVO DI CONCESSIONE
1. La istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sessanta giorni primadella scadenza naturale del titolo.
2. Il concessionario che abbia presentato istanza di rinnovo entro il termine di cui al comma 1 è titolare di un diritto di insistenza, salvo che:
a) siano sopravvenute ragioni di pubblico interesse ostative al rinnovo di concessione;
b) l’ area sia stata richiesta da enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico.
3. La Direzione, nel valutare i presupposti per il rinnovo, tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
a) comportamento tenuto dal concessionario relativamente all’ adempimento degli obblighi assunti in forza della concessione (pagamento regolare del canone, osservanza degli obblighi, adempimento degli oneri);
b) eventuale esistenza di altri soggetti pubblici o privati che, nell’anno precedente alla scadenza, abbiano manifestato interesse alla concessione;
c) possibilità concreta di una migliore valorizzazione del bene attraverso un uso più redditizio.
4. All’ atto del rinnovo il canone dovrà essere ricontrattato e dovrà comprendere anche le migliorie o addizioni apportate al bene.
ART.67 - REVOCA E DECADENZA
1. Ferma restando la facoltà generale di revoca prevista all’ art. 3 comma 6, il concessionario sarà dichiarato, con provvedimento motivato, decaduto nei seguenti casi:
a) inadempimento grave e reiterato ed oneri assunti col disciplinare e degli obblighi stabiliti dalle leggi;
b) destinazione ad uso diverso da quello assentito;
c) sub concessione a terzi ;
d) mancato pagamento di due annualità del canone;
e) infruttuoso decorso dei termini di cui all’ art.61,comma 2 lett.d) ed e).
3. La Direzione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenute esigenze di carattere governativo, salvo il rimborso delle eventuali migliorie previamente concordate ed appportate.
ART.68 - UTILIZZAZIONI TEMPORANEE (art. modificato con deliberazione del Consiglio in data: 14/07/2008)
1. La concessione per l’ occupazione di aree del demanio fluviale per manifestazioni, esposizioni ed eventi pubblici per breve periodo è disposta dalla Direzione con determinazione dirigenziale, per una durata non superiore a sessanta giorni, previa istruttoria della relativa istanza ed autorizzazione sotto il profilo idraulico.
2. Ove l’ occupazione di area del demanio fluviale sia preordinata allo svolgimento di eventi di rilevante interesse, riconosciuti dalla Provincia utili per la promozione e valorizzazione dell'ambiente, della storia, delle tradizioni e del patrimonio culturale della comunità, per i quali sia prevista una programmazione articolata su un più lungo periodo, la concessione potrà essere assentita per maggior durata comunque non superiore a centocinquanta giorni.
3. Il provvedimento dirigenziale, oltre agli elementi identificativi del soggetto destinatario e dell’area oggetto della concessione, deve indicare:
a) la quantificazione del canone dovuto, in ogni caso in misura non inferiore ad un terzo del canone annuo, e della eventuale cauzione;
b) le condizioni della breve concessione, le cautele specifiche che il richiedente dovrà osservare con particolare riferimento al profilo idraulico.
4. Il provvedimento viene disposto previo pagamento delle somme di cui al comma precedente, punto a) e deve essere sottoscritto dal soggetto richiedente per accettazione delle condizioni.
5. Le concessioni temporanee di cui al presente articolo, opportunamente pubblicizzate, possono essere assentite in successive occasioni al medesimo soggetto solo in assenza di domande concorrenti. Nel caso risulti che più soggetti siano interessati ad ottenere la concessione temporanea, la Direzione attiverà opportune forme di selezione determinando i criteri di scelta del concessionario”.
ART.69 – UTILIZZAZIONI SENZA TITOLO
1. La occupazione di area del demanio idrico che si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio comporta, in pendenza dell’ eventuale procedimento di rinnovo, l’ obbligo di
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pagamento del canone a titolo di acconto, salvo conguaglio per quanto dovuto in base al provvedimento di rinnovo.
2. La occupazione di area del demanio idrico che si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio in assenza di istanza di rinnovo, ovvero la occupazione di fatto in assenza assoluta di titolo, comportano l’ obbligo del pagamento di un indennizzo. Tale indennizzo potrà essere provvisoriamente ragguagliato al canone attuale di mercato, salvo l’ ulteriore risarcimento del danno.
TITOLO IV
LA ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI DAI CORSI D’ACQUA ART. 70 – ATTIVITA’ ESTRATTIVE CONSENTITE
1. Ai sensi dell’ art.35 della L.R. 03.11.1998 n°78, ed in accordo con quanto previsto nel Piano di Bacino del Fiume Arno – Stralcio Attività estrattive, nei corsi d’ acqua e nel demanio fluviale e lacuale la estrazione di materiali inerti è consentita esclusivamente per interventi pubblici e di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.
2. Nei casi consentiti, di cui al precedente comma, la attività estrattiva (in armonia con il P.R.A.E.R. e con il P.A.E.R.P. della Provincia di Firenze di cui alla L.R. 78/1998) è soggetta ad apposita autorizzazione sotto il profilo della compatibilità col buon regime delle acque, a sensi del R.D. 24.07.1904 n° 523. A tal fine il soggetto interessato presenta alla Direzione una istanza, unitamente al progetto dell’ intervento pubblico o di difesa e sistemazione idraulica, di livello definitivo, con le seguenti indicazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) individuazione del corpo idrico da cui si domanda la estrazione;
d) ubicazione della estrazione (località, coordinate geografiche);
e) quantità, espressa in mc., che si intende estrarre;
f) destinazione ed uso del materiale estratto.
3. Il provvedimento con il quale la Direzione autorizza sotto il profilo idraulico la attività estrattiva dispone altresì in ordine alla destinazione dei materiali estratti.
ART. 71 – CANONI DI ESTRAZIONE
1. Ove i materiali estratti siano acquisiti dal soggetto richiedente la autorizzazione alla estrazione, il canone demaniale da corrispondere alla Provincia viene determinato, sulla base della Tabella D).
2. Fermo restante quanto previsto al comma precedente, ove la estrazione dei materiali inerti sia connessa ad opere di ripristino della officiosità dei corsi d’ acqua dirette a prevenire situazioni di pericolo od a riparare effetti di calamità naturali, può essere prevista la compensazione , nel rapporto con gli appaltatori, del corrispettivo di appalto con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione, sulla base dei canoni di cui alla Tabella D) .
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TABELLE – INDICE
TABELLA A – Spese di Istruttoria
TABELLA B – Tabella dei Canoni Idrici
TABELLA C – Tabella delle Pertinenze Idrauliche
1) Insediamenti agricoli
2) Occupazioni per metanodotti ed acquedotti
3) Scarichi su acque pubbliche
4) Manufatti connessi all’agricoltura (Ponti ad uso agricolo)
5) Utilizzazione a carattere commerciale e industriale
6) Utilizzazione per attraversamenti con ponti ad uso industriale e commerciale
7) Utilizzazione a carattere abitativo
8) Opere di difesa idraulica
9) Occupazione ad uso di pubblica utilità da parte di enti pubblici
10) Canone per appoggio ad edifici demaniali
11) Attraversamenti elettrodotti aerei
TABELLA D – Canone di Estrazione
ALLEGATO A - SPESE DI ISTRUTTORIA - ANNO 2006
TIPO DI PROCEDIMENTO | (€) |
Concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee | 150,00 |
Licenze di attingimento da acque superficiali, autorizzazioni di pozzi ad uso domestico | 25,00 |
Concessioni di suoli demaniali | 25,00 |
ALLEGATO B -CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2006
USI | riferimento art.18 L.36/94 | Unità di misura | Canone 2006 comprensivo di aggiornamento al tasso di inflazione programmata | Canone 2006 non comprensivo di addizionale regionale del (10%) (valore totale<51.65 €) | Canone 2006 comprensivo di addizionale regionale (10%) (valore totale > 51.65 €) |
IRRIGUO ( 1) | A) | Per ogni modulo di acqua ad uso irrigazione 1 modulo=100 l/s | € 42,74 | € 42,74 | € 47,01 |
Con restituzione in falda dei residui e colature d'acqua. | € 21,37 | € 21,37 | € 23,51 | ||
B) | Per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata | € 0,39 | € 0,39 | € 0,43 | |
minimo | € 18,00 | € 18,00 | € 18,00 | ||
CONSUMO UMANO | C) | Per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano 1 modulo=100 l/s | € 1.821,16 | € 2.003,28 | |
minimo | € 303,53 | € 333,88 | |||
INDUSTRIALE ( 2) | D) | Per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale 1 modulo =95.13 l/sec | € 13.355,19 | € 14.690,70 | |
In caso di riuso | € 6.677,59 | € 7.345,35 | |||
minimo | € 1.821,16 | € 2.003,28 | |||
PESCICOLTURA ATTR.SPORTIVE( 3), VERDE PUBBLICO | E) | Per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico. 1 modulo=100 l/s | € 303,53 | € 333,88 | |
minimo | € 109,27 | € 120,19 | |||
IDROELETTRICO | F) | Per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per concessioni di derivaz. Ad uso idroelettrico | € 12,42 | € 13,67 | |
minimo | € 98,66 | € 108,53 | |||
IGIENICO ED ASSIMILATI | G) | Per ogni modulo di acqua per servizi igienici e servizi antincendio, compreso quello relativo a impianti sportivi, industrie e strutture varie, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade. 1 modulo=100 l/s | € 910,59 | € 1.001,65 | |
minimo | € 109,27 | € 120,19 | |||
ALTRI USI NON PREVISTI ( 4) | Per ogni modulo di acqua per usi non previsti dalle precedenti lettere. 1 modulo=100 l/s | € 910,59 | € 1.001,65 | ||
minimo | € 109,27 | € 120,19 |
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(1) vi rientra anche uso orto-floro-vivaistico, uso zootecnico, uso antiparassitario,
(2) vi rientra l'uso impianto di condizionamento e refrigerazione che impegna una potenza installata superiore a kw 5.
(3) si applica un abbattimento del 50% per le associazini sportive dilettantistiche.
(4) vi rientrano anche: riempimento piscine, uso impianti di condizionamento e refrigerazione che impegnano una potenza installata inferiore a kw 5.
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ALLEGATO C 1 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO INSEDIAMENTI AGRICOLI | CANONE | FATTORI DI RIDUZIONE | IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 | ||||||
UBICAZIONE | €/MQ | in base alla superficie (mq) | in base alla destinazione | in base a condizioni di pregiudizio | |||||
da 200- 1000 | da 1000-2000 | da 2000-3000 | da orto a seminativo | da orto a sfaslcio erba o taglio canne | difficoltà di accesso | area soggetta a sommersione | |||
FIRENZE | 0,59 | -10% | -20% | -30% | -40% | -60% | -20% | -30% | |
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 0,52 | ||||||||
ALTRI COMUNI | 0,44 |
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ALLEGATO C 2 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO METANODOTTI E ACQUEDOTTI | CANONE | FATTORI DI RIDUZIONE | IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 | ||||
UBICAZIONE | €/MQ | in base alla superficie (mq) | |||||
da 200- 1000 | da 1000-2000 | da 2000-3000 | da 3000-4000 | > 4000 | |||
nella zone agricole di tutti i COMUNI | 0,31 | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | |
nella zona urbana di FIRENZE | 3,07 | ||||||
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 2,46 | ||||||
nella zona urbana di : Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Xxxxxxx, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Figline Val d’Arno, Fucecchio, Greve in Chianti, Incisa in Val d’Arno, Montelupo, la xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx sull’Arno, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxx xx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxx xx Xxxx e Vaglia | 1,85 | ||||||
nella zona urbana di Dicomano, Firenzuola, Gambassi Terme, Londa, Marradi, Montatone, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago (eccettuata la xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Vicchio e Vinci (eccettuate le frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 1,23 |
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ALLEGATO C 3 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO SCARICHI SU ACQUE PUBBLICHE | CANONE |
UBICAZIONE | minimo ricognitorio |
TUTTI I COMUNI | 177,35 |
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ALLEGATO C 4 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO MANUFATTI CONNESSI | CANONE | RIDUZIONE | |
ALL'AGRICOLTURA | |||
UBICAZIONE | €/MQ | per attraversamenti a guado | IN OGNI |
CASO IL | |||
FIRENZE | 1,42 | ||
CANONE | |||
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di | 1,28 | -30% | NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 |
Sovigliana e Spicchio) | |||
ALTRI COMUNI | 1,10 |
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ALLEGATO C 5 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE | CANONE | FATTORI DI RIDUZIONE | IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 | ||||
UBICAZIONE | €/MQ | in base alla superficie (mq) deposito e stoccaggio di materiali | in base alla destinazione | ||||
aree occupate da manufatti | aree tenute a piazzale | da 1000- 2000 | da 2000-3000 | a carattere stagionale | a supporto di attività commerciale e industriale (parcheggi, accessi, ecc..) | ||
FIRENZE | 14,31 | 5,28 | -20% | -30% | -30% | -50% | |
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 12,88 | 4,24 | |||||
ALTRI COMUNI | 10,73 | 4,04 |
USO ATTIVITA' COMMERCIALI E PARTICOLARI IN CENTRI ABITATI | CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL | |
UBICAZIONE | CANONE | |
IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 | ||
CENTRI ABITATI | 1) individuazione del valore di mercato dell'immobile 2) individuazione dl valore dell'area demaniale pari al 30% del valore dell'immobile | |
3) canone annuo = valore dell'area capitalizzato al saggio del 4.5% |
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ALLEGATO C 6 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
PONTI USO INDUSTRIALE con larghezza fino a metri 1,20 (con applicazione del saggio del 5,00%) | CANONE €/MQ | PONTI USO INDUSTRIALE con larghezza da metri 1,21 ametri 2.50 (con applicazione del saggio del 10,00%) | CANONE €/MQ | PONTI USO INDUSTRIALE con larghezza > a metri 2.50 (con applicazione del saggio del 15,00%) | CANONE €/MQ | FATTORI DI RIDUZIONE | IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 | |
UBICAZIONE | Per… | |||||||
attraversamento a guado | ponti ferroviari e autostradali | |||||||
nella zone agricole di tutti i COMUNI | 0,39 | 0,77 | 1,15 | -30% | -50% | |||
nella zona urbana di FIRENZE | 3,85 | 7,68 | 11,53 | |||||
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 3,07 | 6,15 | 9,22 | |||||
nella zona urbana di : Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Xxxxxxx, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Figline Val d’Arno, Fucecchio, Greve in Chianti, Incisa in Val d’Arno, Montelupo, la frazione di San Xxxxxxxxx | 0,39 | 4,61 | 6,92 | |||||
nella zona urbana di Dicomano, Firenzuola, Gambassi Terme, Londa, Marradi, Montatone, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago (eccettuata la xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Vicchio e Vinci (eccettuate le frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 3,85 | 3,07 | 4,61 |
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ALLEGATO C 7 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO ABITATIVO | CANONE | FATTORE DI RIDUZIONE | IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 | |
UBICAZIONE | €/MQ | in base alla ubicazione tergtale o laterale rispetto al fronte principale dell'edificio | ||
aree occupate da manufatti | aree tenute a giardino o resede | |||
FIRENZE | 9,27 | 5,56 | -50% | |
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 8,35 | 4,99 | ||
ALTRI COMUNI | 6,95 | 4,15 |
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ALLEGATO C 8 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO OPERE DI DIFESA IDRAULICA | CANONE | IN OGNI CASO IL CANONE NON POTRA' ESSERE INFERIORE A € 177.35 |
UBICAZIONE | €/MQ | |
FIRENZE | 1,86 | |
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Scandicci, Empoli, Vinci (limitatamente alle frazioni di Sovigliana e Spicchio) | 1,66 | |
ALTRI COMUNI | 1,38 |
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ALLEGATO C 9 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO PUBBLICA UTILITA' | CANONE |
UBICAZIONE | minimo ricognitorio |
TUTTI I COMUNI | 177,35 |
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ALLEGATO C 10 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO PER APPOGGIO A MURI DI EDIFICI DEMANIALI | CANONE |
UBICAZIONE | Criterio di computo |
TUTTI I COMUNI | Lo schema di calcolo è il seguente: - si determina la quantità di opere murarie interessate all’appoggio (mc. del volume della muratura in elevazione, idem per le fondazioni, i metri quadrati della superficie dell’intonaco); - applicando ai singoli dati suddetti i prezzi unitari desunti dal Bollettino degli Ingegneri, si perviene alla determinazione del valore del muro; - secondo i parametri fissati dalla legge sull’equo canone, si tiene conto della vetustà; - si considera una quota del 50%; - si giunge a computare il canone annuo attraverso una capitalizzazione convenzionalmente fissata al 6,50%. |
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ALLEGATO C 11 - CANONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE - ANNO 2006
USO PER ATTRAVERSAMENTI AEREI DI CORSI D'ACQUA CON ELETTRODOTTI | CANONE (€) | ||||
UBICAZIONE | fino a 400 volt | da 401 a 30.000 volt | da 30.001 a 150.000 volt | da 150.001 a 250.000 volt | oltre 250.000 volt |
TUTTI I COMUNI | 5,85 | 87,63 | 113,92 | 175,27 | 262,90 |
1.Gli attraversamenti Enel preesistenti al 1999, su corsi d’acqua divenuti pubblici dal 1999, sono esenti dal pagamento del canone.
2.I nuovi attraversamenti Enel su corsi d’acqua divenuti pubblici dal 1999 sono soggetti al pagamento del canone.
3.Gli attraversamenti Enel preesistenti al 1999 su corsi d’acqua già iscritti nell’elenco delle acque pubbliche sono soggetti al pagamento del canone dal 1999 ad oggi.
4.Gli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua di cui al punto 1sono esenti dal pagamento del canone
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ALLEGATO D - CANONI PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI DAI CORSI D'ACQUA ANNO 2006
TIPOLOGIA | CANONE (€/MC) |
GHIAIA O SABBIA PRONTA | 3,98 |
MISTO GRANULOMETRICO DI SABBIA E GHIAIA DA VAGLIARE O LAVORARE AL FRANTOIO | 3,62 |
MISTO SABBIA E LIMO ARGILLOSO | 3,50 |