CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INDUSTRIA ALIMENTARE E SETTORI AFFINI - SETTORE INDUSTRIA -
ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INDUSTRIA ALIMENTARE E SETTORI AFFINI
- SETTORE INDUSTRIA -
Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l’individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l’entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.
Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), di formazione e lavoro, di apprendistato.
Contribuzione
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.
CONTRIBUTO (1) | QUOTA TFR MATURANDO | ||
A CARICO LAVORATORE (2) | A CARICO DATORE DI LAVORO | ||
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 | 1 % | 1,20 % | 2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) |
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 | 6,91% (100% del TFR) |
(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all’adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l’aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso di TFR
maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
Nota Informativa – Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente pag. 1