ASSET - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
ASSET - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
CIG 99333614D0 - C.U.P. F49J20000730006
CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI
sistema Multibeam per la ricerca strumentale subacquea “integrata” nell’ambito del progetto “AETHER”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020.
L’anno duemila…………………, il giorno …………………, del mese di ,
presso ……………………………….., con la presente scrittura privata, da valere tra le parti, ad ogni conseguente effetto di legge:
TRA
il dott.
, nato/a a
, il
, il
quale, nella sua qualità di dell’Agenzia Regionale Strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio ASSET, dichiara di agire in legittima rappresentanza del medesimo Ente, Codice Fiscale n. 93485840727, in seguito denominato Beneficiario o “Amministrazione Aggiudicatrice”,
E
Il/La Sig ,
nato/a a ..................................................................................., il ,
residente a ........................................, in Via ....................................................., n. ..........
nella sua qualità di ......................................, dell’Impresa ,
con sede legale in ,
Via ............................................., n. ................, C.F./P.IVA ,
di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;
PREMESSO CHE
- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- l’ASSET ha partecipato alla 6^ targeted call per i progetti “Strategici” del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, in qualità di lead partner, alla proposta progettuale “AETHER - AIIiance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, rientrante nell’asse prioritario 2 “Gestione ambientale integrata” – Obiettivo specifico 2;
- con nota prot. JS 269/20 del 17/09/2020 acquisita al prot. gen. ASSET n. 3668 del 22/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato all’ASSET l’ammissione a finanziamento del progetto “AETHER” - MIS code 5070064;
- in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (“A.S.S.E.T.”) capofila del progetto;
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. , in
data …………………….., si stabiliva di procedere all’appalto della fornitura di
………...……………………………………………..……………….……………………
…, mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n.120/2020 modificata dall’art.51
comma 1 lett.a sub 2.2 del decreto-legge n.77/2021, con R.D.O. su Piattaforma MEPA;
- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.
……………......., in data , sono stati approvati i verbali di gara ed è
stato aggiudicato l’appalto della fornitura all’impresa suddetta;
- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data
…….......................... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all’impresa
………………………………………………………………………….………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della fornitura di …………………………………………………………............., che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3 – Durata e penali
1. Il contratto ha una durata dal …………………............. e termina il
………………………..…………………………………………………………………………. sotto la comminatoria di una penale pari a 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 2.2 CSA.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dec.
Art. 4 – Cauzione definitiva
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.
……………………………………………… emessa da
………………………………………………… in data ……………………per un importo di euro .......................................................................................................
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Art. 5 - Modalità di esecuzione
La fornitura dovrà essere effettuata dall’appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l’offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegati “A” e “B”).
Art. 6 - Prezzo
1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di euro
………………………………. (diconsi euro )
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
…………………………….., tenuto conto del ribasso del …………% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.
Art. 7 - Verifica dell’attività contributiva
1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2 L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
3. L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. Previa autorizzazione dell’amministrazione e nel rispetto dell’articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., le parti della fornitura che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale, dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia
2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni.
Art. 9 - Pagamenti
1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:
entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall’affidatario, previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività:
a. 20% del corrispettivo a titolo di anticipazione, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione in conformità alle previsioni di cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
b. 80% del corrispettivo contrattuale a saldo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.…………………………………………………………………………………..
……............
…………………………………………………………………………………..……............
2. L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra
…………………..……………………................... ………………………………………..... nato/a a ……...…………………………........…, il ……………………………, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.
55) intestata all’Asset, “codice univoco ufficio” IPA: UFUNSF e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.
Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 - Responsabilità
1. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
2. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura aggiudicata.
Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto
1. L’eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa.
2. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel
corso dell’appalto, darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi:
1) fallimento dell’aggiudicatario;
2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
3) ritardo nella consegna della fornitura di oltre n. 30 giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
3. In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo della fornitura consegnata fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l’amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.
Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.
Art. 14 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto,
per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore;
- un decimo dell’importo della fornitura non consegnata calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in xxx xxxxxxxxxxx
0. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico della fornitura possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
2. L’accordo xxxxxxx potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Bari.
Art. 16 - Obblighi dell’appaltatore
L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con la fornitura in appalto con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che la fornitura avvenga in conformità alle pattuizioni.
Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni
L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia
L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore e l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.
Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione
1. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s,.m.i. l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso.
Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale.
6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all’appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale e quindi pari ad € ………………………………….….che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione e pertanto di € ………………………
5. L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Art. 23 - Xxxxx, stipula e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
3. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
Art. 24 – Contratto in formato digitale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica e le parti lo sottoscrivono con modalità
di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.
Articolo 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la
firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
In esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore viene nominato dall’Asset quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento della fornitura in oggetto.
2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
3. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Articolo 26 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili, nonché le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all’utilizzazione dei Fondi Strutturali.
Articolo 27 – Altri Obblighi
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività; si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei
rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Affidatario si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici recate dal d.p.r. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.
L’Affidatario è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.
Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede dell’Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio - ASSET, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.
X.xx per l’Amministrazione Aggiudicatrice
......................................................
X.xx per l’Appaltatore
......................................................