CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ELETTRONICA PER AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI
RISCHI TECNOLOGICI
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NOTA INFORMATIVA
Prodotto “ELETTRONICA PER AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI“
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2014)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO
Nella presente Nota e nella Polizza si intendono:
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- per “Dati”: le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi;
- per “Indennizzo” la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- per “Franchigia”: l’importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Programmi in licenza d’uso”: sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;
- per “Scoperto”: la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; per “Società”: l'impresa assicuratrice;
- per “Supporti di dati”. Il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla Parte recedente all’altra Parte, con lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 “Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione.
Se l’Assicurazione è stipulata - ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all’1% per ogni annualità, a partire da due anni.
Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio , ha la facoltà di recedere dal contratto con il preavviso previsto nel suddetto articolo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato alle apparecchiature elettroniche di uso comune nelle piccole aziende e negli studi professionali; si possono assicurare sistemi elettronici per elaborazione dei dati, compresi personal computers, le macchine elettroniche ed elettriche da ufficio , il centralino telefonico e l’impianto telefax , i registratori di cassa e le bilance elettroniche, nonché i supporti dati e i programmi di licenza d’uso.
Il contratto viene offerto con le coperture assicurative per i danni alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, direttamente causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
La copertura assicurativa può essere estesa anche ai danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici e ai maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, per uso di apparecchi o impianti sostitutivi, per applicazione di metodi di lavoro alternativi, per prestazioni di servizi da parte di terzi.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell’importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione .
Esempio di Franchigia: danno alle cose assicurate pari a euro 5.000, Franchigia pari a Euro 2.000, indennizzo corrisposto: Euro 3.000.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000, Scoperto 20 %, indennizzo corrisposto: Euro 4.000.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000, Scoperto 20 % minimo Euro 2.000, indennizzo corrisposto: Euro 3.000.
Esempio di limite massimo di Indennizzo pari a Euro 6.000, danno indennizzabile pari a Euro 8.000, Indennizzo corrisposto: Euro 6.000.
Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dell’importo che doveva essere assicurato (assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 10 – Valore delle cose assicurate - Assicurazione parziale, delle condizioni generali di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione delle condizioni di protezione del bene assicurato, rispetto a quella dichiarata nella Polizza, che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili ai Beni assicurati.
Ad esempio costituisce aggravamento del rischio se si dichiara nella Polizza che il Bene assicurato è protetto da impianto antincendio e successivamente esso viene diasattivato o reso inefficace.
6. Premi
Il Premio di polizza viene pagato con periodicità annuale o, se la Polizza è di durata inferiore ad un anno, unica e indivisibile per il periodo dell’Assicurazione.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Reg. Isvap n.5/2006 e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul premio annuo del : 2% semestrale – 2,5% quadrimestrale – 3% trimestrale.
AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
7 . Rivalse
AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: in caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 14 - Recesso in caso di sinistro delle condizioni generali di assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premi, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato deve dare immediatamente avviso scritto del Sinistro, pena la perdita del diritto all’Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 / 2005, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: l’Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne immediata notizia alla Società o all’intermediario e deve al più presto inviare alla Società o all’intermediario, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 7 - Denuncia dei Sinistri, 8 - Procedimento per la determinazione dell’ammontare del danno – Nomina e mandato dei periti , 9 - Determinazione del danno alle cose assicurate, 10 - Valore delle cose assicurate – Assicurazione parziale, 11- Assicurazione per conto di chi spetta, 12 – Limite massimo dell’Indennizzo, 13 – Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni, delle condizioni generali di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
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Polizza di Assicurazione Elettronica per Aziende e Studi professionali
SOMMARIO
DEFINIZIONI
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- per “Dati”: le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi;
- per “Indennizzo” la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- per “Franchigia”: l’importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Programmi in licenza d’uso”: sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;
- per “Scoperto”: la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per “Società”: l'impresa assicuratrice;
- per “Supporti di dati”: il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato nei limiti delle somme assicurate, per i danni alle cose assicurate, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, direttamente causati da un qualunque evento non espressamente escluso.
2. Esclusioni generali
La Società non indennizza i danni:
a) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed alte fonti di luce salvo che siano connessi
a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica
Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
o controlli di funzionalità;
o manutenzione preventiva
o eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
o aggiornamento tecnologico dell’impianto;
o danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle nonne di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiature di protezione e di stabilizzazione.
4. Danni da furto
Relativamente ai danni da furto, la garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili o uso de[la chiave autentica purché sottratta fraudolentemente;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sempreché l’apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione sia posta ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
e) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Qualora il danno da furto sia avvenuto con modalità diverse da quelle sopraindicate l’Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di Polizza
5. Danni ai Supporti di dati
La Società, a deroga di quanto stabilito all’art. 9 delle Condizioni generali di Assicurazione, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di Dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei Supporti di dati privi di informazione. L’Assicurazione è prestata a primo
rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Assicurazione.
Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato lo Scoperto indicato in Polizza.
A parziale deroga dell’art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione, l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai Supporti di dati mediante telegramma o telefax.
6. Programmi in licenza d’uso
In caso di danno materiale e diretto ai Programmi in licenza d’uso causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall’art. 2 delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società, a deroga di quanto stabilito all’art. 9 delle Condizioni generali di Assicurazione, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal Sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato lo Scoperto indicato in Polizza.
A parziale deroga dell’art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione, l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai Programmi in licenza d’uso mediante telegramma o telefax.
7. Denuncia dei Sinistri
In caso di Sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.).
8. Procedimento per la determinazione dell’ammontare del danno - Nomina e mandato dei periti La determinazione dell’ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall’Assicurato mediante accordo concluso o direttamente tra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, fra due Periti che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico e ai quali conferiscono anche l’incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla Polizza. I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della Provincia nel cui territorio il Sinistro si è verificato, limitatamente ai punti controversi Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta - anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive - sono vincolanti per le Parti che fin d’ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente l’indennizzabilità del danno
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo fanno carico alla Società e all’Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.
9. Determinazione del danno alle cose assicurate
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza secondo le norme che seguono:
A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1. si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare rimpianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A.1. dedotto dell’importo come ad A.2.
B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B.1. dedotto dell’importo stimato come a B.2.
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:
3. si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B.3 dedotto dell’importo stimato come a B.4. Un danno sì considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A, eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B (stima B.1. meno
B.2. oppure B.3. meno B.4., a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall’Indennizzo cosi ottenuto vanno detratte le franchigie e gli scoperti previsti in Polizza.
10. Valore delle cose assicurate — Assicurazione parziale
Agli effetti dell’Assicurazione, per valore delle cose assicurate si intende il loro costo di rimpiazzo a nuovo, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se la somma assicurata risulta inferiore al valore, come sopra definito, che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione.
11. Assicurazione per conto di chi spetta
Se risultano esistere uno o più terzi interessati all’Assicurazione diversi dal soggetto che l’Assicurazione stessa ha stipulato, il diritto di riscuotere l’Indennizzo ed ogni altro diritto derivante dal contatto spetta a loro ma può essere esercitato soltanto dal Contraente. In caso di Xxxxxxxx, pertanto, i terzi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti né azione alcuna per impugnare la perizia. L’Indennizzo potrà essere corrisposto a persona diversa dal titolare dell’interesse soltanto se questi vi consenta espressamente
12, Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art .1914 CC., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore per uno o più sinistri, nel corso della annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della Franchigia.
13. Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento de] Sinistro esistono altre Assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre Assicurazioni.
14. Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 30 giorni
In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto e di accessori relativa al periodo di rischio non corso.
15. Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata - ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all’1% per ogni annualità, a partire da due anni.
Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio , ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con preavviso di sessanta giorni.
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale – 2,5% quadrimestrale – 3% trimestrale.
16. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente
17. Riferimento alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
18 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la Polizza.
GARANZIE AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Xxxxxxx)
19. Eventi socio-politici
A parziale deroga, dell’art. 2 lettera I), delle Condizioni generali di Assicurazione la Società risponde dei danni: materiali e diretti cagionati alle cose assicurate verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse ed atti vandalici, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le alte esclusioni dell’art. 2 lettera l) sopra menzionato. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente clausola.
Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato lo Scoperto indicato nella scheda di Xxxxxxx.
20. Maggiori costi
In caso di Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto ò danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di alta autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
e) danni ai Supporti di dati;
f) ricostruzione di Dati e programmi distrutti o danneggiati.
Nei limiti dell’Indennizzo giornaliero convenuto, l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Assicurazione.
Il periodo d’Indennizzo sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.
La Società risponde per singolo Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di Indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennino effettivamente utilizzato
Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato la Franchigia indicata nella scheda di Polizza.
A parziale deroga dell’art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione, l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telefax Qualora la denuncia del Sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del Sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telefax di notifica.