Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli terrestri
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli terrestri
(Autovetture)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)
Amissima Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Scelgo Io
Edizione 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Amissima Assicurazioni S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all’Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 220,4 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 75,9 milioni. In merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/XXXX) si precisa che l’indice di solvibilità è pari al 112,36% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.
Che cosa è assicurato? | |
In aggiunta rispetto a quanto indicato nel DIP, si specifica che l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Per la copertura relativa alla Responsabilità Civile Auto la legge prevede un massimale minimo per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, di: € 6.070.000,00 per danni alle persone; € 1.220.000,00 per danni alle cose. La polizza può essere stipulata prevedendo massimali superiori a quelli minimi previsti dalla normativa, dietro pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie estese | Non sono previste garanzie estese offerte gratuitamente. |
Tipo di guida | Guida Libera Guida Esperta |
La garanzia è concedibile solo ad autovetture con proprietari persone fisiche e conducenti di età non inferiore ai 25 anni. L’assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 4.000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente che non abbia le caratteristiche sopraccitate, salvo i casi specificati in polizza Guida Esclusiva La garanzia è concedibile solo ad autovetture uso proprio con proprietario persona fisica unico intestatario al P.R.A. dell’autovettura assicurata di età non inferiore ai 25 anni e non inseribile in contratti di nuova emissione. L’assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 4.000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente diverso dal proprietario e di età inferiore a 25 anni o di Euro 2.000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente diverso dal proprietario e di età non inferiore a 25 anni. | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con sconto sul premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE | |
SCGUID – VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA | L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. |
TRASP – DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO | La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario nonché del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. |
RIV – RIVALSA DELL’ASSICURAZIONE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL’INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL’ART. 10 DELLE NORME RELATIVE ALLA RCA | La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria quando l’autovettura uso proprio è data in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. |
PROPRIM – PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE | La garanzia è operante quando: • il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; • la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l’assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte. |
XXXXXX – RINUNCE ALLA RIVALSA | La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi: 1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta; 2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza e sostanze stupefacenti; 3. Rinuncia alla rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria; 4. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso; 5. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi. |
BONPROT – BONUS PROTETTO | Ai fini dell’evoluzione della classe di merito di Compagnia, non si tiene conto del primo sinistro pagato con responsabilità principale nel precedente periodo di osservazione. In presenza di soli sinistri pagati con responsabilità paritaria, non si tiene conto di quello che, per effetto del cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe l’applicazione del malus. |
In aggiunta alla R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza
Incendio e/o Furto (opzionale) | |
Garanzie di base | La società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante descritto in polizza in conseguenza di: • incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; • furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo o natante nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o natante stesso. La copertura assicurativa è estesa: - al Ricorso Terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo; - ai danni da circolazione conseguenti a furto o rapina; - La Società mette inoltre a disposizione del Contraente le garanzie di disbrigo pratiche per furto totale e auto in sostituzione, gestite in termini operativi da Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | EVENTI SOCIOPOLITICI La società risponde dei danni diretti al veicolo descritto in polizza da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, purché si sviluppi incendio o siano conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento. In caso di sinistro la società corrisponderà all’assicurato la somma liquidata a’ termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo sconto del 10% con il minimo di Euro 154,00. EVENTI SPECIALI La società risponde dei danni materiali e diretti all’autovettura descritta in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. La garanzia è concedibile alle autovetture ad uso proprio o promiscuo ed in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente. In caso di sinistro la società corrisponderà all’assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto indicati in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La società risponde fino alla concorrenza di Euro 103.292,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi. I danni alle parti meccaniche, conseguenti al furto od alla rapina, sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. In caso di garanzia auto in sostituzione restano a carico dell’assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato nonché dei trasportati; e) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; h) derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale; |
i) derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza e per i ciclomotori adeguati congegni di bloccaggio. j) alle apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo; k) provocati al veicolo nell’atto di sottrazione, tentata o compiuta, delle apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo, o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso. l) contemplati dall’assicurazione obbligatoria nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall’art. 129, 2° comma della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’assicurato/ contraente. | |
Garanzie Particolari a Pacchetto – Pacchetto A (opzionale) | |
Garanzie di base | Cristalli La società assicura i cristalli che delimitano l’abitacolo del veicolo contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Responsabilità Civile dei Trasportati La società copre la Responsabilità Civile derivante ai trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia. Perdita delle chiavi La società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. Tassa Automobilistica La Società, in caso di Incendio, Furto totale e/o Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di polizza, non seguiti da ritrovamento, si impegna a corrispondere un indennizzo pari al rateo della tassa automobilistica - nonché delle eventuali sovrattasse - relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia all'Autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Cristalli Sono esclusi dalla garanzia i fari e i gruppi ottici. Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Sono parimenti esclusi dall'assicurazione i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli. Responsabilità Civile dei Trasportati La società risponde fino ad un massimo di Euro 775.000,00 esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso. Perdita delle chiavi La società rimborsa fino ad un limite massimo di Euro 155,00 per evento. Tassa Automobilistica La garanzia è abbinabile solo alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente. |
Garanzie Particolari a Pacchetto – Pacchetto B (opzionale) | |
Garanzie di base | Eventi Naturali La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti riportati dal veicolo assicurato a seguito di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ripristino Garage (Proprietà dei locali o Rischio Locativo Artt. 1588 e 1611 C.C.) La Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura, di proprietà dell’assicurato o da lui tenuto in regolare locazione, in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. |
Soccorso vittime della strada La garanzia opera nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale e ne derivino danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito. Spese di recupero e parcheggio In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso. Danni al veicolo per asportare cose non assicurate La Società garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventi Naturali L’indennizzo massimo è indicato in polizza. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Ripristino Garage (Proprietà dei locali o Rischio Locativo Artt. 1588 e 1611 C.C.) La Società rimborsa le spese sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro. In caso di sinistro la Società rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia di Euro 520,00 che rimane a carico dell’assicurato. Soccorso vittime della strada La garanzia indennizza i danni sino alla concorrenza di Euro 160,00. Spese di recupero e parcheggio La Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento Danni al veicolo per asportare cose non assicurate La società garantisce l’indennizzo, previa deduzione degli eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base Furto, sino alla concorrenza di Euro 110,00. |
Kasko (opzionale) | |
Garanzie di base | La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di: • forma completa: urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada; • forma parziale: collisione con altro veicolo identificato; verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | EVENTI SPECIALI La garanzia assicurativa è estesa ai danni diretti e materiali, comunque subiti dal veicolo assicurato in polizza, in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione vale per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni. L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività; d) inquinamento e contaminazione; |
e) determinati o agevolati da dolo del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; i) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”; j) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; k) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti; l) Inoltre, l'assicurazione non è operante se: • il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Xxxxx o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; • il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; m) causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; n) alle apparecchiature audiofonovisive, anche se stabilmente fissate sul veicolo. | |
Ritiro Patente (opzionale) | |
Garanzie di base | La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro e/o sostituzione della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni alle norme del Codice della Strada inerenti limiti di velocità, posizione dei veicoli sulla carreggiata, precedenza, comportamento ai passaggi a livello, sorpasso, distanza di sicurezza tra veicoli, incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna, comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, rottura del cronotachigrafo (esclusa manomissione). La garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all’interno della stessa. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Quando la sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 50% dell’importo giornaliero stabilito. La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per tutto il periodo di sospensione della patente e fino al massimo previsto in polizza e considera il ritiro dei documenti, seguito o meno dalla sospensione e/o revoca dello stesso, come periodo valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza. La garanzia non comprende i danni: a) verificatisi in occasione dell’uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente e/o Assicurato e/o conducente; b) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sulla patente; c) avvenuti quando l’infrazione o l’incidente è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida; d) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. L’assicurazione non è operante: e) se la patente venga definitivamente revocata; f) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall’Assicurato; g) se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge; |
h) nel caso di violazione degli artt. 222 e 223 del Codice della strada in vigore dall’1/1/1993, se l’Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. | |
Patente Protetta (opzionale) | |
Garanzie di base | L'assicurazione garantisce il Contraente persona fisica o giuridica contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada, commesse nel periodo di validità della garanzia. L’assicurazione opera nei confronti del Contraente persona fisica o del Dipendente designato in polizza, se il Contraente è una persona giuridica. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La Società rimborserà il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti patente decurtati all’Assicurato quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza entro il limite di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo. La Società garantirà il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora l’Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni del Codice della Strada che azzerino il punteggio, entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. L’assicurazione non è operante: a) se l’abilitazione alla guida venga ritirata in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall’Assicurato, Conducente o Contraente; b) se nei confronti dell’Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di ritiro dell’abilitazione alla guida, senza che tale circostanza sia stata resa nota alla Società; c) se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Xxxxx; d) se l’Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data di contestazione della violazione. La garanzia non comprende i danni: e) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente e/o Assicurato e/o conducente; f) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; g) avvenuti in conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. |
Infortuni Totale Guidatore (opzionale) | |
Garanzie di base | La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso. La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di invalidità permanente di grado inferiore al 50% non si procederà ad alcun indennizzo. Se, al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. |
La Società liquida in parti uguali agli eredi la somma assicurata in caso di morte avvenuta in conseguenza dell’infortunio solo nel caso in cui questa avvenga entro un anno dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. La garanzia non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività; d) inquinamento e contaminazione; salvo che l’assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; e) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, imprudenza e negligenza grave, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) sofferti da persone portatori di apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; g) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; h) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; i) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; j) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; k) avvenuti durante la guida di macchine agricole; l) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore; m) sono altresì esclusi dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari. | |
Infortuni del Conducente (opzionale e non concedibile ai veicoli adibiti a locazione senza conducente) | |
Garanzie di base | L’assicurazione opera per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso. La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o un’Invalidità Permanente di grado superiore al 3%. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. |
L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La garanzia non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. k) Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari. | |
Tutela Giudiziaria (opzionale) | |
Garanzie di base | La Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni - corporali e/o materiali - cagionati da Terzi, e riferiti esclusivamente all’uso ed alla proprietà del veicolo o del natante descritti in polizza. La presente garanzia è operante nei confronti del Contraente o del conducente o dei trasportati, quando agiscono per ottenere il risarcimento dei danni. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato – Contraente. La garanzia non è operante: a) se il veicolo o il natante indicato in polizza non sono coperti da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o di navigazione; c) se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza delle norme di comportamento in caso di incidente, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore X.X.Xxxx del veicolo o natante indicato in polizza; |
f) per le controversie dell’assicurato nei confronti della Società in materia di Risarcimento Diretto; g) per le controversie, ex art. 141 della Legge, del terzo trasportato nei confronti della Società, quale impresa assicuratrice del veicolo vettore che non sia responsabile o lo sia solo in parte. | |
Servizio Assistenza (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia contiene le seguenti prestazioni: Soccorso stradale, Recupero difficoltoso del veicolo, Dépannage – Intervento officina mobile, Informazione sulla rete costruttori, Informazioni telefoniche, Trasporto in autoambulanza, Viaggio per il recupero del veicolo, Recupero del veicolo, Anticipo spese mediche, Spese mediche, Invio di un autista, Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio, Rientro di figli minori, Consulenza medica, Collegamento continuo con il centro ospedaliero, Prolungamento soggiorno, Spese d’albergo, Invio pezzi di ricambio, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo delle cauzioni penale e civile, Anticipo spese legali, Rimpatrio del veicolo, Abbandono legale, Viaggio di un familiare, Autodemolizione, Auto in sostituzione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Tutte le prestazioni non sono dovute per: a) stato di guerra dichiarato o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione d particelle atomiche; b) malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; c) malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza; d) gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sports aerei in genere, atti di temerarietà; e) corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; f) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; g) espianto e/o trapianto di organi; h) suicidio o tentato suicidio; i) dolo dell’Assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che sono presenti ulteriori casistiche per le quali la Compagnia ha diritto a recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa): 1) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 2) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; 3) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo; 4) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato; 5) nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, la legge stabilisce che l’Assicurato debba darne comunicazione alla Compagnia, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Denuncia incidente da circolazione Per la denuncia dei sinistri, è necessario utilizzare il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (C.A.I.). Compilare il detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute. Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo “C.A.I.” all’Agenzia cui è assegnato il contratto. I sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 all’Agenzia Generale alla quale è appoggiato il contratto. Risarcimento diretto È una procedura prevista dalla legge che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi. Le condizioni che consentono l’applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono: • la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati; • l’accadimento del sinistro nel territorio italiano; • l’assenza di terzi responsabili; • danni fisici la cui entità non superino il 9% d’Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente. Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto: • i danni al veicolo; • i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d’Invalidità Permanente); • i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero). In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente inviare per raccomandata a.r., per fax, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, per telegramma), una richiesta risarcitoria a Amissima Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXX. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia: si procede alla compilazione del modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (CAI) avendo cura di riportare nel modulo anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - tel. (02) 34968.1. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra. Nell’ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione è consigliabile darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro. Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Xxx Xxxx - 00000 XXXX, nei seguenti casi: • il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato; • il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. |
Assistenza diretta/in convenzione: Garanzia Incendio e/o Furto (opzionale) La Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di disbrigo pratiche per furto totale e auto in sostituzione, gestite in termini operativi da Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI). Garanzia Servizio Assistenza (opzionale) Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla clausola “Bonus/Malus”, offrendo alla Società (Centro liquidazione Sinistri competente) il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall’Assicurato nel periodo di osservazione precedente. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione Via Yser, 14 – 00198 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative ed esplicitate sul sito xxx.xxxxxx.xx. | |
Gestione da parte di altre imprese: Garanzia Incendio e/o Furto (opzionale) La Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di disbrigo pratiche per furto totale e auto in sostituzione, gestite in termini operativi da Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI). Garanzia Servizio Assistenza (opzionale) Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Obblighi dell’impresa | Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta: • 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso. Per quanto concerne i competenti Centri di Liquidazione Sinistri si rimanda al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. |
Quando e come devo pagare?
Premio | Il premio deve essere corrisposto per l’intera annualità, salvo contratti emessi in forma “temporanea”; è ammesso il frazionamento in rate semestrali con aumento del 3% o quadrimestrali con aumento del 4%. L’assicurato può pagare il premio utilizzando le seguenti forme: • per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità; • per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico; • il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario, delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | I contratti inerenti la circolazione dei veicoli sono stipulati senza tacito rinnovo ovvero cessano automaticamente alla loro naturale scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta. Per i contratti esclusivamente Corpi Veicoli Terrestri resta in vigore la disciplina del tacito rinnovo. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità per il contraente di recedere dal contratto a causa di ripensamento successivo alla stipulazione. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto a recedere il contratto nei seguenti casi: cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, per demolizione del veicolo assicurato, per furto e per vendita del veicolo assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche in possesso di un’autovettura. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 10% del premio imponibile per la garanzia R.C.A. e al 15% del premio imponibile per le altre garanzie. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx • a mezzo fax 02/00000000 |
La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo • via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, • via fax 00.00000000, |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | È possibile attivare la procedura rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex Art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. |
Negoziazione assistita | Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.