SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
28/10/2013 – /pr – F:\CITRIX\STRAMM\DOCSTR\2013EDSCOMS02\SCHEMA_Contratto_IPIA_Malpighi_sisma_28-10-13.odt
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N. ...... FASC. …....................
PROVINCIA DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELL'IPIA “MALPIGHI”, XXX XXXXXXXXXXX X. 00, XXXXXXXXXX – CIG
…........ - CUP G36E12000450003
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, nel presente Contratto, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Provincia Provincia di Bologna
Appaltatore Impresa aggiudicataria
Codice D.Lgs. 163/2006
Regolamento D.P.R. 207/2010
Decreto D.M.LL.PP.145/2000 - Capitolato generale (per le parti non abrogate dall'art.358 del
D.P.R. n. 207/2010)
Capitolato Capitolato Speciale d’Appalto
D.L. Direttore dei Lavori o Direzione dei Lavori
RUP Responsabile Unico del Procedimento
Oggi, nell’anno ( ), alle ore
( ) nella sede della Stazione appaltante Provincia di Bologna – Via …………………… n. …… (città) … - avanti
al dott. ……………………, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale rogante della Stazione appaltante,
in assenza di testimoni avendovi le parti contraenti concordemente rinunziato, sono convenuti i seguenti signori:
- Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a …............... il ............, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica della Stazione appaltante Provincia di Bologna (C.F. 80022230371, P.IVA 03026170377), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce ai sensi dell’art. 47
dello Statuto della Provincia e dell’art. 31 del Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti;
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, in qualità di 1
dell’impresa …………………… con sede legale in …………………… via ,
C.F. …………………… e P.IVA ……………………, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …………………… al n.
……………………, come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot.
…………………… del ;
(ovvero, nel caso di associazione temporanea di imprese)
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………, capogruppo del raggruppamento costituito anche dalle seguenti imprese mandanti:
1) impresa ……………………, sede legale in …………………… via ……………………, C.F.
…………………… e P.IVA ……………………
2) impresa ……………………, sede legale in …………………… via ……………………, C.F.
…………………… e P.IVA ……………………
3) impresa ……………………, sede legale in …………………… via ……………………, C.F.
…………………… e P.IVA ……………………
4) ……………………
(il mandato collettivo speciale autenticato dal dott. ……………………, Notaio in
……………………, risulta in atti al fascicolo )
(ovvero, nel caso di consorzio)
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, in qualità di legale rappresentante del consorzio …………………… con sede legale in via
……………………, C.F. …………………… e P.IVA ……………………, iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ……………………
al n. ……………………, come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot.
…………………… del ;
PREMESSO CHE
- con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna nei giorni 20 e 29 maggio;
1 Indicare se trattasi di titolare (caso di impresa individuale), di legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale o generale. In quest’ultimo caso deve essere specificato anche che copia autentica della procura risulta in atti al fascicolo ……………………
- il D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, ha disciplinato gli interventi per la ricostruzione nei territori dei comuni e delle province interessati dagli eventi sismici;
- il Commissario delegato della Regione Xxxxxx-Romagna, con Ordinanza n. 13 del
25 luglio 2012, ha approvato il Programma Operativo Scuole, che prevede la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di Euro 166.500.000,00;
- con la medesima Ordinanza n. 13/2012 è stato altresì disposto un contributo agli Enti attuatori pubblici per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E”, con un costo stimato in Euro 23.000.000,00;
- con Ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012 è stato ammesso a finanziamento l'interventi relativo all'Istituto Malpighi di Crevalcore di competenza della Provincia di Bologna;
- con determina dirigenziale n. 2091 del 17/10/2013 – PG 144294/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'immobile scolastico sede dell'IPIA “Malpighi”, xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxxxxx, per l’importo complessivo di € 1.896.326,05 (Euro unmilioneottocentonovantaseimilatrecentoventisei/05), comprendente lavori in appalto per € 1.597.308,49 (Euro unmilionecinquecentonovantasettemila- trecentootto/49) di cui € 141.390,00 (Euro centoquarantunomila- trecentonovanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. ed è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G36E12000450003;
- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 538850924C;
- a seguito dell’esperimento della gara, i lavori in appalto sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Appaltatore, con il ribasso percentuale del ...,..% (....... percento) per l’importo netto di € .......... (Euro )
comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data 2;
- previe verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con determinazione dirigenziale PG n. .......... del ........... l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’Appaltatore/associazione temporanea/consorzio3 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa
3 Cancellare le dizioni che non interessano.
n ;
- (solo nel caso di società di capitali) la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M.
n. 187/91, la dichiarazione in data …………………… circa la composizione societaria, acquisita al P.G. della Provincia il …………………… al n ;
- (caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio Appaltatore ha indicato quale consorziata esecutrice l’Impresa ....................... con sede in ,
via ;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su ……………………
- RUP dei lavori di cui al presente atto è il Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, ai sensi dell’art. 10 del Codice;
- l’Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all’allegato XVII al D.Lgs. 81/08, verificata positivamente dal Committente;
- (caso di aggiudicazione a ATI) nel contratto di mandato collettivo speciale in atti al fascicolo le percentuali di esecuzione degli operatori riuniti, corrispondenti
alle quote di partecipazione, sono le seguenti:
- (specificare percentuale)
- (specificare percentuale)
- il RUP e l’Appaltatore, rappresentato dal Sig. …………………… in qualità di
……………………, in data …………………… hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Regolamento, il verbale, in atti al fascicolo ……………………, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
- (caso di consegna dei lavori già effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale) in data …………………… i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da apposito atto, previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 106, comma 3, del Regolamento, in atti al fascicolo ;
- la Provincia, mediante l’acquisizione della comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Bologna in data ……… (in atti al PG …..), ha preso atto che nei confronti dell’appaltatore non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- l’Appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di €
…………………… (Euro ……………………) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. ……………………
della Società/Istituto …………………… rilasciata in data ;
- ai fini del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in Bologna, via
…………………… presso gli Uffici comunali/presso lo studio di professionista/presso gli uffici di società legalmente riconosciuta4 . Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell’Appaltatore durante la conduzione dei lavori.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. La Provincia concede l’appalto relativo ai lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'immobile scolastico sede dell'IPIA “Malpighi”, xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxxxxx, all’Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio Edilizia Scolastica PG ..... del ....., nonchè delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all’articolo 2.
2. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice.
3. L’appaltatore è vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell’Offerta tecnica da parte dell’apposita Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative contenuti nell’Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell’Appaltatore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono specificamente indicati nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato “Offerta Tecnica”.
Articolo 2
Documenti che fanno parte del contratto
4 Scegliere la dizione che interessa.
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:
a) Decreto, per le parti non abrogate dall'art.358 del D.P.R. n. 207/2010;
b) Capitolato;
c) elenco prezzi unitari posto a base di gara dalla Provincia;
d) elaborati grafici progettuali (in fase di stipula specificare tavole ….);
e) cronoprogramma dei lavori;
f) piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Provincia ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
g) piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/06;
h) allegato “Offerta Tecnica”.
2. I documenti indicati alle lettere d), e), f), g), h), sottoscritti digitalmente dalle parti come sopra costituite e da me Ufficiale Rogante contestualmente alla stipula del presente Atto, non vengono materialmente allegati al presente contratto, e sono agli atti del fascicolo registrato al Protocollo Generale.
Articolo 3
Norme da applicare all’appalto
1. Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d’appalto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).
2. Si richiamano in particolare:
− il Codice;
− il Regolamento;
− le disposizioni in vigore (ex art. 358 del D.P.R. n. 207/2010) contenute nel Decreto;
− il D. Lgs. n. 81/2008;
− il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
− le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
− le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
− la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del
territorio e dell’ambiente;
− le norme in materia di prevenzione mafiosa;
− le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.
3. Si applicano altresì al presente contratto i disposti di cui all'ordinanza della Presidente della Provincia di Bologna n. 42 del 02/10/2013 PG 137341/2013 in quanto richiamati nei successivi articoli.
Articolo 4 Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € …………………… (Euro ),
comprensivo degli oneri per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 141.390,00 (Euro centoquarantunomilatrecentonovanta/00). Tale importo è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il D.L. terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.
2. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata con le modalità di cui all'art. 1.4 del Capitolato.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera, opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art.133 del D. Lgs. 163/06 nel testo vigente nonché, per quanto attiene le modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione, l'art.171 Regolamento.
Articolo 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Qualora la Provincia, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice, nonché degli 161 e 162 del Regolamento.
2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell’Elenco prezzi unitari posto a base di gara dalla Provincia.
TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6
Consegna dei lavori – Tempo utile per dare compiuti i lavori
1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento.
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. In caso di obiettiva necessità o di urgenza, tale consegna potrà avvenire anche in pendenza della formale stipula del contratto.
3. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
N.B. Il termine di cui sopra potrà essere variato in applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 3, del presente contratto.
I tempi di cui sopra, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del Regolamento, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.
4 Il certificato di ultimazione verrà redatto dal D.L., ai sensi dell’art. 199 Regolamento, su richiesta dell’Appaltatore.
5. La Provincia si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all’Appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
6. Le eventuali proroghe all’ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei
termini e con le modalità previste dall’art. 159 del Regolamento.
Articolo 7 Programma esecutivo dei lavori
1. L’Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, e nel rispetto dell’art. 1.6 del Capitolato.
Articolo 8 Penalità in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’art. 145 del Regolamento, la Provincia applicherà una penale del 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.
2. Qualora l’importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell’importo contrattuale, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 145, comma 4, del Regolamento.
3. L’applicabilità dell’art. 145, commi 7 e 8, del Regolamento è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta alla Provincia, da parte dell’appaltatore, delle cause ostative all’ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo
Articolo 9 Sospensioni dei lavori
1. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell’art. 158 e 159 del Regolamento.
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Articolo 10
Pagamenti in acconto e pagamento a saldo
1. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 26-ter del D.L. n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, con L. n. 98/2013) nonché 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento.
Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base di quanto previsto all'art.
1.4 del Capitolato.
3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 250.000,00 (al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento). L’Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti e a trasmetterle alla competente Ragioneria.
4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.
5. I manufatti a piè d’opera, stabilito il prezzo a piè d’opera nel Capitolato e sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del Regolamento, compresi negli stati d’avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d’opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
6. La redazione, da parte del direttore dei lavori, di ciascuno degli stati d’avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell’importo stabilito al comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall’annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità).
In ogni caso il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità; il pagamento avverrà, con l’emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
7. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, qualora l’Appaltatore non
trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Provincia sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
7bis. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il soggetto competente ai sensi della normativa vigente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
7ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Provincia potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice
8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza e del costo del personale sulla base di quanto previsto all'art. 1.4 del Capitolato.
9. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN .................... – ................ - sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:
- .............., X.X ,
- ................., C.F ,
10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal D.L. entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il
conto finale sarà considerato come da lui definitivamente accettato.
11. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, deve avvenire dopo la redazione del conto finale e comunque entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
E’ facoltà della Provincia provvedere all’emissione di un ultimo stato d’avanzamento, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale.
12. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 235, comma 2, Regolamento) pari all’importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art.124, comma 3, Regolamento). In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.
13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera prevista dall'art. 1666, comma 2, del codice civile.
14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nei termini di cui all'art. 144 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.
Articolo 10-bis
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:
• utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
• registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto,
• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, alla Provincia e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bologna.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.
4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.
Articolo 11
Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi
1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del Regolamento.
2. L’approvazione dei nuovi prezzi non compete al RUP, ma alla Provincia su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.
Articolo 12
Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore
1. All’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all’INAIL.
2. Durante l’esecuzione l’Appaltatore dovrà:
a) trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Provincia nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori;
b) osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all’art. 2 del presente contratto.
3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto finale, la Provincia acquisirà il DURC anche in deroga all'art. 16 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 13
Cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e il cui oggetto sociale preveda l’attività di
acquisto di crediti d’impresa.
Con la certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25/06/2012 (G.U. 02/07/2012 n. 152) la Provincia accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx.
4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
Articolo 14
Risoluzione anticipata del contratto
1. La Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
1bis. Nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, la Provincia attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni.
2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione. Per i casi di risoluzione anticipata di cui al precedente paragrafo 1bis, è prevista altresì l'applicazione di una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore, entro 15 giorni
dalla comunicazione effettuata dalla Provincia, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.
Articolo 15
Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo
1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall’art. 134 del Codice.
Articolo 16
Contenzioso e definizione delle controversie
1. Sono da intendere derogate le disposizioni procedurali di cui all'art. 140 del Codice in materia di accordo bonario.
Articolo 17
Collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. (invito indicante un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d’ufficio addebitando la spesa all’Appaltatore.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del Regolamento.
TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Articolo 19 Subappalto
1. E’ ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 118 del D. Lgs. 163/06, art. 170 del Regolamento).
1 bis. La Provincia acquisisce il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga all'art. 16 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. L’Appaltatore si impegna a verificare l’idoneità tecnico-professionale del
subappaltatore sulla base della documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
3. L’Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti dei sub-contraenti di cui all’art. 118 c.11 del D.Lgs. 163/06.
4. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.ii.
5. Al fine di consentire alla Provincia di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub- contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
5bis. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si impegna altresì ad interrompere i rapporti con i fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dal su citato art. 84, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd “white list” tenute dalla Regione Xxxxxx-Romagna), ovvero da diniego di iscrizione.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, la Provincia pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Articolo 20 Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva deve essere reintegrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all’Appaltatore.
2. Lo svincolo progressivo della cauzione avverrà ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice.
3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 21
Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice e dell’art. 125 Regolamento, l’Appaltatore ha costituito e trasmesso, prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 123/2004, in atti al PG.................., con i seguenti massimali:
- per opere pari all’importo contrattuale
- per impianti ed opere preesistenti pari all’importo contrattuale
- per demolizione e sgombero Euro 1.000.000,00
- per danni a cose e danni a persone (R.C.T.) Euro 500.000,00.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
4. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata dall’impresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Articolo 22
Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’I.V.A., sono a carico dell’Appaltatore che ha versato la somma di € ……………………… (Euro ) a titolo di anticipo e salvo conguaglio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto.
Articolo 23 Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa a norma dell’art. 11 – tariffa “Parte I” e dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.=========================
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ventidue pagine intere e venti righe della ventitreesima a video.
Io sottoscritto, Segretario Provinciale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le
parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.
(Provincia) (Appaltatore)
Il Dirigente del Servizio Il legale rappresentante
Edilizia Scolastica ( )
(Xxx. Xxxxxx Xxxxxx)
Il Segretario Generale (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) , per l’importo di € 45,00.
Documento firmato digitalmente