CAPITOLATO SPECIALE
PREMESSA:
Il Comune di Città di Castello intende appaltare per un periodo di anni 3 (tre) il servizio di raccolta e recapito degli invii postali
Non rientrano nel servizio in oggetto i servizi postali affidati in esclusiva al fornitore del Servizio Universale - Poste Italiane S.p.A.
Il Servizio è disciplinato dal Capitolato Tecnico, dalle Condizioni Generali di Contratto del bando MePa “Servizi Postali” integrati dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale che, in
caso di contrasto prevalgono sulle predette disposizioni MePa, nonché successive disposizioni attuative se ed in quanto applicabili.
dal D.lgs.
50/2016 e
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. Il presente appalto ha ad oggetto servizi postali, comprendenti raccolta
e recapito degli invii
postali del Comune di Città al D.lgs. 50/2016.
i Castello – CPV64110000-0 e quindi ricompreso nell’allegato IX
2. Il servizio in particolare prevede il ritiro e la consegna, l’affra catura, la spedizione e il recapito
su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extr nazionale. Il tutto come meglio individuato
negli articoli successivi del presente Capitolato Speciale.
Art. 2 Durata dell’appalto
1. L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti presumibilmente dal 1° gennaio 2017 o dalla data di effettivo avvio del servizio.
2. Il fornitore contraente, alla scadenza del contratto, sarà tenuto qualora il soggetto aggiudicatore contraente ne faccia richiesta, a proseguire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali o più favorevoli per il soggetto aggiudicatore contraente per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo fornitore contraente e per un massimo di ulteriori mesi 3(tre).
comunque
Art. 3 Importo dell’appalto
1. L’importo stimato per la
durata contrattuale,
base di
gara è di
€ 136.000,00 (euro
CENTROTRENTASEIMILA) otre all’IVA se dovuta, importo calcolato sulla base degli invii
indicati nell’Allegato B) il cui numero per ciascuna tipologia di invio ivi indicato, ha carattere
meramente presuntivo, in
quanto l’entità dell’affidamento deriverà dalle
prestazioni
effettivamente richieste nel periodo contrattuale. Per effetto d ll’applicazione delle isposizioni
del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, il volume annuo indicato potrà essere soggetto
a diminuzioni. I
dati di cui all’Allegato B) sono forniti
l solo scopo di permettere una
valutazione economica del contratto. Pertanto il fornitore co traente nulla potrà pretendere in
caso di mancato raggiungimento o superamento dell’importo s imato per il periodo contrattuale.
2. Non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI); in ogni caso, prima della stipula del contratto, il fornitore aggiudicatario avrà l’obbligo di effettuare un sopralluogo presso il Servizio Archivio e Protocollo del Comune di Città di Castello in Piazza Gabriotti n. 1 – Città di Castello.
3. Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 D.Lg. 50/2016, tenuto conto della possibile proroga prevista al precedente art. 2, risulta pari ad € 147.000,00 al netto dell’IVA
4. Si forniscono di seguito le percentuali degli invii suddivisi per area di spedizione, elaborate sulla base dei dati storici rilevati:
70% circa sul territorio comunale
| 20% | circa sul territorio provinciale |
| 9% | circa sul resto d’Italia |
| 1% | circa all’estero. |
Art. 4
Criterio di aggiudicazione
1. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, mediante procedura telematica da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) in favore del fornitore che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sull’elenco delle tariffe poste a base di gara Allegato A) al presente Capitolato Speciale, desunto dalle tariffe ufficiali praticate da Poste Italiane S.p.A..
2. In ogni caso il soggetto aggiudicatore si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. A tal fine non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui, calcolando le tariffe comprensive di IVA del fornitore che abbia presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, si abbiano delle tariffe superiori a quelle praticate da Poste Italiane riportate nell’ Allegato A) del presente Capitolato Speciale.
3. Nell’Allegato B) del presente Capitolato Speciale sono riportate le quantità, stimate per il periodo di dodici mesi, distinte per tipologia, delle spedizioni del Comune di Città di Castello. Tali quantità devono intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto e non obbligano il Comune di Città di Castello a procedere all’effettiva spedizione annuale delle quantità esposte.
Art. 5
Requisiti per partecipare alla gara
1. Possono partecipare alla gara i fornitori che, in possesso dei requisiti prescritti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016, risultino anche:
Iscritti alla Camera di Commercio per attività corrispondente ai servizi in oggetto.
In possesso di Licenza individuale per prestazione di servizi postali (art.5 del D. Lgs. n. 261/1999 modificato dall’art.1, comma 5 del D.Lgs. 31/03/2011 n. 58 e all’art.1, comma 4 del D.M. n. 73/2000), nonché di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientranti nel servizio universale (art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999, sostituito dall’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 58/2011).
Il fornitore dovrà altresì assicurare una copertura per i servizi sul territorio della Provincia di Xxxxxxx xxx 000%, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx) dell’80% e sul territorio nazionale, almeno del 70%.
Art. 6
Ricorso al fornitore del servizio universale e subappalto
1. E’ ammessa la postalizzazione, cioè l’affidamento al gestore universale del servizio postale della corrispondenza in misura non superiore al 20% del volume presuntivo di corrispondenza oggetto dell’appalto (Determinazione ANAC n.3/2014 “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”)
2. In tal caso la tariffa riconosciuta al fornitore contraente dal soggetto aggiudicatore resta comunque pari a quella offerta dal medesimo in sede di gara.
Il soggetto aggiudicatore contraente non corrisponderà direttamente al gestore universale del servizio (Poste Italiane S.p.A.) l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto il fornitore contraente è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del gestore universale del servizio postale, copia delle relative fatture quietanzate. Salvo giustificati motivi la presentazione delle fatture quietanzate è condizione della liquidazione delle successive fatture.
3. In relazione al subappalto si applicherà l’art.18 delle Condizioni Generali di Contratto; non costituiscono subappalto:
la postalizzazione sulla rete del fornitore del servizio universale di cui sopra
la gestione della corrispondenza internazionale.
Art. 7
Tempi e modalità di svolgimento del servizio
Il servizio prevede le fasi di seguito riportate:
1. Ritiro giornaliero dal locale Ufficio Postale della posta indirizzata al Comune con contestuale consegna al Comune e prelievo della posta in partenza dagli Uffici Comunali entro le ore 11,00 delle giornate dal lunedì al venerdì;
2. Affrancatura di tutta la corrispondenza di plichi, pacchi, stampe e di quant’altro si renda necessario spedire;
3. Spedizione e recapito al cliente finale, da effettuarsi alle condizioni a secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, di tutta la posta ordinaria, raccomandata, pieghi di libri, sia in Italia che all’estero, ad esclusione della tipologia oggetto di riserva esclusiva, di cui all’art.4, comma 1 del D.Lgs. 22/07/1999, n. 261, sostituito dall’art.1, comma 4 del D.Lgs. 31/03/2011,
n. 58 e non rientrante nelle attività affidate;
4. Anticipazione a Poste Italiane S.p.A. del pagamento delle CAD (Comunicazione Avviso di Deposito) e CAN (Comunicazione Avviso di Notifica) relative alle procedure connesse al trattamento degli atti e documenti notificati a mezzo del servizio postale di cui alla L. 265/1999 e L. 890/1982;
5. Costituzione di almeno 4 (quattro) Uffici di Deposito delle raccomandate non consegnate e n.1 (una) Sede Operativa entro il territorio comunale, il tutto come dettagliatamente specificato al successivo art.11;
6. Sistemi di recapito
gestione della Posta Ordinaria
entro il 4° giorno lavorativo successivo alla presa in carico per le consegne all’interno del territorio del Comune;
dal 4° al 5° giorno lavorativo successivo alla presa in carico, per le consegne regionali, nazionali ed extra nazionali;
gestione della Posta Raccomandata
entro il 4° giorno lavorativo successivo alla presa in carico per le consegne all’interno del territorio del Comune;
dal 4° al 5° giorno lavorativo successivo alla presa in carico, per le consegne regionali, nazionali ed extra nazionali.
La Posta Ordinaria non consegnata al destinatario verrà restituita dal fornitore contraente all’Ufficio Comunale mittente.
La Posta Raccomandata non consegnata al destinatario, verrà trattenuta in giacenza per trenta giorni presso gli Uffici di Deposito del fornitore contraente, che dovrà darne relativa comunicazione al destinatario in forma scritta.
Decorso il termine di trenta giorni la raccomandata non consegnata sarà restituita all’Ufficio mittente con la motivazione del mancato recapito.
Per la corrispondenza indirizzata all’estero, al fornitore contraente sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute in applicazione delle tariffe postali.
Il fornitore contraente, qualora richiesto, dovrà garantire la possibilità di spedizione della corrispondenza con sistemi di prodotti on-line.
Art. 8
Trattamento degli atti e documenti notificati a mezzo del Servizio Postale (art. 10 L. 3 agosto 1999, n.265 e L. 28 novembre 1982, n. 890)
Poiché il servizio di notifica a mezzo posta è affidato, in esclusiva, a Poste Italiane S.p.A. quale fornitore del servizio universale, il fornitore contraente, dopo aver eseguito le lavorazioni di cui all’art. 7 punto 1, punto 2 e punto 3 consegnerà all’Ufficio Postale di Città di Castello gli atti giudiziari del Comune completati come sopra detto e accompagnati dalle relative distinte.
Art. 9 Informazioni e reportistica
Il fornitore contraente provvederà ad eseguire quanto di seguito riportato:
1. Fornitura moduli:
‐ Dovranno essere forniti gli avvisi di ricevimento raccomandate personalizzate e gli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari, nelle quantità richieste dal Comune di Città di Castello, nonché le ricevute di ritorno per l’invio di raccomandate all’estero. Tale spesa sarà anticipata dal fornitore contraente.
2. Rendiconti e informazioni:
‐ Giornalmente dovrà essere verificata e/o completata la scheda rendiconto consegnata dal Comune di Città di Castello, predisposta la reportistica concordata in sede di aggiudicazione da presentare all’Ufficio Postale di Città di Castello
‐ Il giorno successivo all’invio dovranno essere restituite al Comune di Città di Castello
‐ la scheda rendiconto
‐ le distinte delle raccomandate inviate, completate come descritto all’art.7 e/o concordato
‐ le distinte degli atti giudiziari, completate come descritto all’art.7, timbrate dall’Ufficio Postale di Città di Castello
‐ ulteriore reportistica eventualmente concordata.
3. Reportistica:
‐ Quotidianamente sarà fornito il report giornaliero dell’attività, secondo il fac-simile da concordare con il Comune di Città di Castello, contenente, comunque, i dati ritenuti utili. Tale report sarà consegnato il giorno successivo per poter effettuare un puntuale controllo.
‐ Mensilmente saranno forniti
‐ il report mensile dell’attività, secondo il fac-simile da concordare con il Comune di Città di Castello. Tale report sarà allegato alla fattura mensile
‐ il report mensile relativo al totale dei pezzi per scaglione di peso e destinazione, il cui modello sarà concordato con il Comune di Città di Castello.
Art. 10
Verifiche e controlli - Modalità di pagamento
1. Le verifiche ed i controlli avverranno mensilmente, quando il fornitore contraente emetterà fattura, con allegato il report mensile contenente il riepilogo delle spedizioni effettuate nel mese.
2. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa necessaria verifica della regolarità dello svolgimento del servizio, nonché della regolarità contributiva (DURC); il corrispettivo da pagarsi viene determinato applicando alle unità effettivamente spedite, le tariffe indicate nell’elenco Allegato A) al presente Capitolato Speciale, ribassate della percentuale offerta dal fornitore contraente.
Art. 11
Responsabilità e obblighi del fornitore contraente - personale addetto
1. Il fornitore contraente:
Organizzerà l’esecuzione dei servizi a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria, organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione;
Curerà la spedizione e il recapito di tutta la posta ordinaria, raccomandata, pieghi di libri, al destinatario finale, in Italia e all’estero, ad eccezione degli atti affidati in esclusiva a Poste Italiane S.p.A.;
Dovrà costituire almeno 4 (quattro) Uffici di Deposito siti nel territorio comunale, in ragione dell’ampia estensione del Comune di Città di Castello. Tali Uffici di Deposito dovranno essere facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione, quindi, di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, ed essere dotati di idonee caratteristiche di sicurezza e riservatezza;
Dovrà altresì costituire la Sede Operativa entro il territorio comunale.
Sia gli Uffici di Deposito che la Sede Operativa dovranno essere perfettamente funzionanti alla data di avvio del servizio.
Gli orari di apertura dei suddetti Uffici di Deposito dovranno essere i seguenti:
almeno un ufficio, sarà aperto per 8 ore, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 8:30 – 9:00 e per almeno 4 ore, il sabato mattina, a partire dalle 8:30 – 9:00;
gli altri tre Uffici di Deposito dovranno garantire l’apertura continuata per almeno 4 ore dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8:30 – 9:00.
Eventuali orari ridotti potranno essere concordati con il Comune limitatamente ai mesi di luglio e agosto.
2. Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve inoltre essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere eseguito da personale dotato di tessera identificativa appositamente predisposta dal fornitore contraente. Il personale addetto al servizio in appalto è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) nonché il Codice di Comportamento emanato dal Comune di Città di Castello (Deliberazione di Giunta Comunale n.2/2014) in quanto compatibili.
Art. 12
Responsabile di Servizio del fornitore contraente
1. Il fornitore contraente dovrà indicare, con riferimento al presente appalto, un proprio referente con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.
Tale referente, denominato Responsabile di Servizio, il cui nominativo dovrà essere notificato al soggetto aggiudicatore prima della stipula del contratto, è garante della qualità e dell'ottimale erogazione delle prestazioni, ivi compresi i livelli di servizio oggetto del contratto, è garante della gestione e coordinamento delle risorse umane e tecnologiche dedicate al servizio contrattualizzato, ha il compito di programmare, coordinare controllare e far osservare al proprio personale, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.
Dovrà inoltre indicare un recapito cui il soggetto aggiudicatore contraente, potrà inviare eventuali segnalazioni o comunicazioni e dovrà fornire un proprio recapito telefonico al quale lo stesso possa essere sempre contattato nei normali orari di apertura degli uffici comunali.
Il soggetto aggiudicatore contraente si rivolgerà direttamente al Responsabile di Servizio del fornitore contraente per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Responsabile di Servizio, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore contraente.
2. Con l’affidamento del presente servizio, il Comune di Città di Castello, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi al servizio, designa formalmente il fornitore contraente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, quale “Responsabile esterno del trattamento”.
Conseguentemente il fornitore contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il fornitore contraente risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad esso o a suoi dipendenti.
Art. 13 Inadempienze e penali
1. In aggiunta a quanto stabilito all’art.10, comma 2 e seguenti delle Condizioni Generali di Contratto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato al soggetto aggiudicatore contraente dalla non corretta esecuzione del contratto, si procederà nei seguenti casi all’applicazione delle penali di seguito indicate:
VIOLAZIONE CONTESTATA | PENALE |
Nel caso in cui le lettere da recapitare vengano consegnate dal fornitore contraente in ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 7, si applicheranno le seguenti penali: | - 30% del relativo prezzo di aggiudicazione per ritardi non superiori a tre giorni lavorativi (per ciascuna lettera); - 50% del relativo prezzo di aggiudicazione per ritardi superiori a tre giorni lavorativi (per ciascuna lettera); |
Nel caso in cui le lettere da recapitare vengano smarrite si applicherà la seguente penale: | - 100% del relativo prezzo di aggiudicazione per ciascuna lettera smarrita oltre la consegna gratuita del duplicato. |
La corrispondenza, con indirizzo corretto, restituita al Comune perché sconosciuto il destinatario, sarà oggetto di una nuova spedizione a spese del fornitore contraente.
Complessivamente non potranno essere comunque applicate penali superiori al dieci per cento dell’importo netto contrattuale.
Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento.
Art. 14 Garanzie
1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto, il fornitore aggiudicatario dovrà prestare, con le modalità e misure previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva.
2. Il fornitore contraente sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati al Comune di Città di Castello e a terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori, sia a causa della strumentazione utilizzata. E’ inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione dei servizi. A tal fine lo stesso dovrà produrre una polizza RCT/O verso terzi e prestatori d’Opera, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Nella polizza dovrà essere inoltre indicato che l’Amministrazione Comunale/Committente deve essere considerato “terzo” a tutti gli effetti.
Art. 15 Revisione dei prezzi
I prezzi e gli sconti offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili; su istanza di parte e previa istruttoria condotta dal soggetto aggiudicatore, fermo restando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, potrà essere riconosciuta la revisione delle tariffe limitatamente ai servizi per i quali l’aumento tariffario sia stato riconosciuto ed approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Art. 16
Esonero dalle responsabilità da parte del soggetto aggiudicatore contraente
La responsabilità della gestione dei servizi postali è a carico del fornitore contraente che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del soggetto aggiudicatore contraente. Il fornitore contrente risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che, nell’espletamento dell’attività svolta, possano derivare al Comune di Città di Castello o a terzi.
Il fornitore contraente esonera il soggetto aggiudicatore contraente da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite.
Art. 17 Divieti
E’ fatto espresso divieto al fornitore contraente di:
sospendere l’esecuzione dei servizi se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il Comune di Città di Castello;
cedere il contratto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso del Comune di Città di Castello. La cessione si configura anche nel caso in cui il fornitore contraente venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il fornitore contraente sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L’inosservanza dei divieti di cui ai periodi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al fornitore contraente, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.
Art. 18 Risoluzione del contratto
1. Oltre ai casi di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del fornitore contraente nei seguenti casi:
nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel Capitolato e nel contratto (art.1456 cc.);
nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Città di Castello mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.).
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Città di Castello dichiara all’appaltatore, a mezzo PEC o di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione dei servizi e al risarcimento del danno e il Comune di Città di Castello è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.
2. Inoltre, il Comune di Città di Castello potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’appaltatore abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la trattenuta per equivalente della somma da corrispondere.
3. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.