LUXOTTICA GROUP S.P.A.
LUXOTTICA GROUP S.P.A.
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
In vigore dal 3 luglio 2016
Prima modifica: 25 luglio 2016
Seconda modifica: 24 gennaio 2018
Indice
1. Oggetto e ambito di applicazione della Procedura 3
3. Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate e i rapporti con l’esterno 5
3.1 Responsabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate 5
3.2 Comunicazione di Informazioni Privilegiate e rapporti con l’esterno 6
3.3 Procedura di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate 7
3.4 Doveri delle società del Gruppo 9
4. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate 9
6. Obblighi di comportamento 11
7. Rispetto della procedura 12
8. Disposizione finale 11
*** *** ***
1. Oggetto e ambito di applicazione della Procedura
1.1 La presente procedura (la “Procedura”) disciplina, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamento (1):
(i) la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni riguardanti Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica” o la “Società”) e le società del Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate;
(ii) l’istituzione, tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate; e
(iii) i Black Out Period.
1.2 La Procedura si applica a: (i) Luxottica e le società del Gruppo; (ii) gli amministratori, i sindaci e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Luxottica e del Gruppo; (iii) i dipendenti e collaboratori di Luxottica e delle società del Gruppo; (iv) i soggetti iscritti nel Registro, nonché chiunque altro abbia accesso ad Informazioni Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una funzione o di una professione (i “Soggetti Interessati”).
1.3 Nell’interpretazione e applicazione della Procedura, la Società si attiene quanto più possibile alle raccomandazioni, ai principi e ai criteri contenuti nelle Linee Guida.
2. Definizioni
2.1 Ai fini della presente Procedura, si intende per:
2.1.1 ADR: gli american depository receipts di Luxottica quotati sul New York Stock Exchange.
2.1.2 Azioni: le azioni emesse da Luxottica.
2.1.3 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e abbiano il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Direttore Risorse Umane e dal Segretario del consiglio di amministrazione in conformità alle delibere assunte dal consiglio in merito alle posizioni manageriali strategicamente rilevanti.
2.1.4 Gruppo: le società controllate da Luxottica, direttamente o indirettamente, intendendosi per “controllo” quanto definito dall’art. 93 TUF.
2.1.5 Informazione Privilegiata: ai sensi di Legge, un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente Luxottica direttamente ovvero indirettamente
(1) Segnatamente: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il “MAR”); gli artt. 114, 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, “TUF”) e gli artt. 000-xxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00000 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), nonché le Linee Guida di Consob per la Gestione delle Informazioni Privilegiate, n. 1/2017 dell’ottobre 2017 (le “Linee Guida”).
attraverso società del Gruppo o uno o più Strumenti Finanziari della Società e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. In particolare:
i) un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
2.1.6 Informazioni Rilevanti: le informazioni che, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possono in un secondo – anche prossimo – momento divenire Informazioni Privilegiate.
2.1.7 Legge: le disposizioni comunitarie, nazionali o degli Stati Uniti tempo per tempo applicabili a Luxottica e alle società del Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali - a titolo esemplificativo - le norme in materia contenute nel MAR e nel TUF, le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell’ESMA o di Consob (tra cui le Linee Guida).
2.1.8 Organi Delegati: a seconda delle circostanze e del sistema di deleghe di poteri adottato dal consiglio di amministrazione della Società, gli amministratori che hanno ricevuto deleghe di poteri in relazione a materie e funzioni interessate dalla Procedura.
2.1.9 Soggetti Incaricati: ha il significato indicato all’art. 3.1.4.
2.1.10 Sondaggio di Mercato: la comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse di tali potenziali investitori ad una possibile operazione e i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni relative a Luxottica:
(i) aumenti di capitale della Società, con o senza diritto d’opzione;
(ii) un’emissione obbligazionaria;
(iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse;
2.1.11 Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari elencati nell’Allegato A e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)- (c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Strumenti Finanziari le Azioni, gli ADR e le obbligazioni emesse dalla Società che rispettino le condizioni sub (a)-(c).
2.2 Le definizioni di cui al presente articolo 2 e ogni altro termine o espressione impiegati nella Procedura devono essere tempo per tempo interpretati e applicati avuto riguardo delle previsioni di Xxxxx.
3. Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate e i rapporti con l’esterno
3.1 Responsabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate
3.1.1 Spetta agli Organi Delegati, di concerto/consultandosi con il Group Investor Relations and Corporate Communications Director ed eventualmente coadiuvati dai Soggetti Incaricati, valutare la natura privilegiata di un’informazione ad essi riferita ai sensi dell’art. 3.1.2 o di cui siano altrimenti venuti a conoscenza, nonché curare - con l’ausilio dei soggetti sopra indicati - la pubblicazione quanto prima possibile delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente Luxottica o – se del caso – società del Gruppo, ai sensi della Procedura e di Legge. Tali valutazioni sono compiute tenendo conto, tra l’altro, dei criteri (non esaustivi) indicati nelle Linee Guida e di ogni altra rilevante specifica circostanza del caso.
3.1.2 Spetta al Group Investor Relations and Corporate Communications Director, coadiuvato dai Soggetti Incaricati, individuare e monitorare le Informazioni Rilevanti, eventualmente mantenendone registrazione (anche con riferimento ai soggetti in loro possesso) con le modalità tempo per tempo ritenute più efficienti. Nell’individuare le Informazioni
Rilevanti si tiene conto, tra l’altro, delle esemplificazioni contenute nelle Linee Guida, nonché di ogni altra rilevante specifica circostanza del caso. Il Group Investor Relations and Corporate Communications Director, eventualmente coadiuvato dai Soggetti Incaricati, comunica prontamente agli Organi Delegati quando un’Informazione Rilevante è ragionevolmente in condizione di assumere natura privilegiata.
3.1.3 Fermo restando quanto previsto all’art. 3.1.1, i responsabili di ciascuna funzione riferiscono tempestivamente agli Organi Delegati, ovvero al Group Investor Relations and Corporate Communications Director o ai Soggetti Incaricati, ogni informazione che - secondo il loro ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - essi ritengono possa essere qualificata quale Informazione Rilevante ovvero quale Informazione Privilegiata.
3.1.4 La Società:
(b) non assumano o influenzino tale decisione sulla base di raccomandazioni o indicazioni di Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate;
(ii) dovrà effettuare Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni di Legge in materia;
(iii) assicura che la Procedura sia portata a conoscenza dei Soggetti Interessati, eventualmente anche mediante caricamento sul sito internet della Società.
3.1.5 Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dal presente articolo 3, gli Organi Delegati possono sempre: (a) agire per il tramite di, o essere coadiuvati da, soggetti all’uopo incaricati e individuati nelle strutture della Società (i “Soggetti Incaricati”); (b) consultarsi con i membri del consiglio di amministrazione o del comitato controllo e rischi; (c) investire il consiglio di amministrazione delle valutazioni e delle decisioni di cui al presente articolo 3.
3.2 Comunicazione di Informazioni Privilegiate e rapporti con l’esterno
3.2.1 Le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate al pubblico solamente dagli Organi Delegati e dal Group Investor Relations and Corporate Communications Director ai sensi della Procedura e di Legge. Gli Organi Delegati e il Group Investor Relations and Corporate Communications Director definiscono i contenuti dei comunicati e di qualsiasi altro documento con cui le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico.
3.2.2 In occasione della diffusione di dati previsionali, il comunicato dovrà indicare il rischio che gli stessi possano non essere conseguiti o conseguiti solo in parte oppure dovrà contenere i cosiddetti “safe harbors / forward looking statements” consistenti nell’indicazione che fatti, eventi e circostanze esogeni possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico.
3.2.3 I Soggetti Interessati possono comunicare a un’altra persona Informazioni Privilegiate solo durante il normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, fermi restando gli obblighi di (i) riservatezza che possono gravare su di essi o sui destinatari di tale comunicazione; e (ii) di pronta comunicazione dei destinatari al soggetto responsabile alla tenuta del Registro (come di seguito definito) ai fini dell’iscrizione nel medesimo.
3.2.4 Qualora la Società o una persona che agisce in nome e per conto di Luxottica comunichi a terzi un’Informazione Privilegiata nel normale esercizio della propria attività, occupazione, funzione o professione in assenza di un obbligo di riservatezza del destinatario di tale informazione, l’Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico contestualmente, in caso di comunicazione intenzionale al terzo, oppure tempestivamente, in ipotesi di comunicazione non intenzionale.
3.2.5 Al fine di garantire uniformità e trasparenza e per rappresentare Luxottica e le società del Gruppo in modo accurato ed omogeneo, i rapporti con l’esterno sono riservati esclusivamente agli Organi Delegati e ai Soggetti Incaricati.
3.3 Procedura di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate
3.3.1 Spetta agli Organi Delegati, di concerto/consultandosi con il Group Investor Relations and Corporate Communications Director, valutare - sulla base delle prescrizioni e delle raccomandazioni di Legge - se ritardare, sotto la responsabilità di Luxottica, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che:
(iii) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate.
La decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto (verbale del consiglio di amministrazione, determinazione dell’Organo Delegato che assume la decisione ovvero determinazione del Group Investor Relations and Corporate Communications Director, assunta su indicazione degli Organi Delegati), che deve essere mantenuto dalla Società per almeno cinque anni. Tale documento deve riportare almeno quanto segue:
(i) della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso la Società;
(ii) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata;
(iii) della probabile divulgazione dell’Informazione Privilegiata da parte della Società;
B. identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
(ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
(iii) dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata;
(iv) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto ai sensi del successivo articolo3.3.3;
C. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all’articolo 3.3.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
Nel momento in cui si decide di comunicare un’Informazione Privilegiata di cui è stata in precedenza ritardata la comunicazione al pubblico, è necessario riportare per iscritto tale successiva decisione secondo le modalità sopra indicate, mutatis mutandis (incluse le ragioni per cui si ritiene di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata).
3.3.2 Gli Organi Delegati e il Group Investor Relations and Corporate Communications Director monitorano il rispetto delle condizioni di riservatezza dell’Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del precedente articolo 3.3.1. Qualora si ritenga che non vi siano più le condizioni per mantenere riservata tale Informazione Privilegiata (ad esempio, in conseguenza di rumour), gli Organi Delegati e il Group Investor Relations and Corporate Communications Director dovranno valutare quanto prima se e in che termini si renda necessario - secondo la Legge - procedere alla sua comunicazione al pubblico
3.3.3 Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del precedente articolo 3.3.1, gli Organi Delegati o il Group Investor Relations and Corporate Communications Director immediatamente dopo la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata, ovvero su richiesta di Xxxxxx, a seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazionale applicabile, informano Consob del fatto che la comunicazione è stata ritardata e forniscono spiegazioni scritte sulle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 3.3.1. La comunicazione inviata a Consob è conservata dalla Società per almeno cinque anni. Tale comunicazione deve altresì contenere almeno quanto segue:
a) identità della Società: ragione sociale completa;
b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico;
e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata;
3.4 Doveri delle società del Gruppo
3.4.1 Fermo restando quanto previsto all’articolo 3.1, ogni società del Gruppo deve rispettare la Procedura e, in particolare, deve comunicare agli Organi Delegati, o ai Soggetti Incaricati, ogni informazione riguardante essa stessa e/o altre società del Gruppo che - secondo il suo ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - essa ritenga possa essere qualificata quale Informazione Privilegiata.
3.4.2 Le informazioni di cui al precedente art. 3.4.1 sono comunicate dall’amministratore delegato o dall’amministratore unico di ciascuna società del Gruppo ovvero dai responsabili delle aree di business del Gruppo.
4. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
4.1 Luxottica ha istituito - in formato elettronico - il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il “Registro”). Nel Registro si distinguono:
(i) le Sezioni Principali, in cui - con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata - sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informazione;
(ii) la Sezione Supplementare, in cui sono iscritte le persone che hanno, o - in ragione della funzione rivestita nell’organizzazione sociale - è ragionevole ritenere possano avere, sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.
4.2 Per le persone iscritte nella Sezione Supplementare non è necessario riportare i relativi dati anche nelle Sezioni Principali.
4.3 Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un’associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, la Società procederà all’iscrizione nel Registro del soggetto di riferimento che dovrà individuare le altre persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privilegiate, nonché informarle della Procedura e dei connessi obblighi.
4.4 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro, indicando la data dell’aggiornamento, quando:
(i) interviene una variazione dei motivi dell’inserimento di una persona già presente nel Registro;
(iii) se una persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.
4.5 I soggetti iscritti nel Registro vengono informati per iscritto dalla Società in merito a: (a) la iscrizione nel Registro, agli obblighi di Legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse; (b) l’aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro; (c) la cancellazione dal Registro o la chiusura di una Sezione Principale. In occasione della prima iscrizione nel Registro, ciascun soggetto interessato deve comunicare via e-mail alla Società, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, di aver preso atto, tra l’altro, degli obblighi di Legge connessi all’iscrizione nel Registro e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della presente Procedura e di tutto quanto sopra.
4.6 I dati inseriti nel Registro sono: (a) basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi sono responsabili; e (b) conservati per i cinque anni successivi all’inserimento o all’aggiornamento degli stessi nel Registro, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
4.7 Su indicazione degli Organi Delegati e del Chief Financial Officer, il segretario del consiglio di amministrazione individua le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate, aggiorna il Registro e provvede all’invio delle comunicazioni sub 4.5.
4.8 Il soggetto delegato alla tenuta del Registro è il Responsabile dell’Ufficio Affari Societari di Luxottica, il quale mantiene: (i) evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro, delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti, nonché dei dati pervenuti dai soggetti iscritti; (ii) i rapporti con i soggetti iscritti, le società del Gruppo interessate e le autorità che avanzano alla Società richieste sui contenuti del Registro
4.9 Possono avere accesso al Registro coloro che sono impiegati presso l’Ufficio Affari Societari di Luxottica in ragione delle rispettive funzioni o, caso per caso, altri dipendenti o consulenti della Società che necessitino di prenderne visione per ragioni legate ai rispettivi compiti o incarichi.
5. Black Out Period
5.1 I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società (nel seguito, i “Soggetti Obbligati”), non possono effettuare operazioni - come definite nella Procedura in materia di internal dealing della Società - per conto proprio o per conto terzi, direttamente
o indirettamente, relative ad Xxxxxx, titoli di credito emessi da Luxottica, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli “Strumenti Finanziari Rilevanti”) nel periodo di:
(i) 7 giorni di calendario antecedenti alla pubblicazione dei risultati preliminari di fatturato annuale e sino alla pubblicazione, da parte della Società e anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, fermo restando che, in ogni caso, tale periodo non potrà durare meno di 30 giorni di calendario antecedenti la suddetta pubblicazione dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale;
(ii) 30 giorni di calendario antecedenti alla pubblicazione, da parte della Società e anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per Xxxxx;
(iii) 15 giorni di calendario antecedenti alla pubblicazione di informazioni finanziarie che la Società comunichi su base volontaria in relazione al primo e al terzo trimestre d’esercizio;
(di seguito, ciascuno un “Black Out Period”).
Sussiste poi per tutti i beneficiari di stock option che diano diritto a sottoscrivere azioni Luxottica di nuova emissione, per qualsiasi finalità, il divieto di esercitare i diritti nei 20 giorni di calendario antecedenti la data dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di Luxottica e fino alla data di pagamento dei dividendi.
6. Obblighi di comportamento
6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività.
6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono:
6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.
7. Rispetto della procedura
7.1 Ogni Soggetto Interessato ha l’obbligo di:
(i) osservare le regole della presente Procedura e astenersi da comportamenti ad esse contrari;
(ii) collaborare con i Soggetti Incaricati ai fini del rispetto della Procedura.
7.2 I dirigenti o dipendenti inclusi tra i Soggetti Interessati hanno l’ulteriore obbligo di:
7.3 L’inosservanza della Procedura da parte di dirigenti o dipendenti inclusi tra i Soggetti Interessati può assumere rilievo per l’eventuale assunzione di provvedimenti riguardanti il rapporto di lavoro.
7.4 Gli Organi Delegati hanno il potere di adeguare la Procedura alla Legge tempo per tempo vigente, informandone i Soggetti Interessati con le modalità che essi riterranno più opportune.
8. Disposizione finale
8.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
Allegato A Strumenti Finanziari
(1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche
ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
Allegato B
Procedure per esenzione dagli obblighi durante un Black Out Period
a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di: (A) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché esercizio dei diritti ad essi correlati o la vendita degli Strumenti Finanziari rivenienti da tale esercizio, nell’ambito di piani di compensi o di partecipazione azionaria di Luxottica; (B) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti; (C) costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, Azioni;
2. Nei casi indicati al precedente paragrafo 1a)(i):
3. Nei casi indicati al precedente paragrafo 1a)(ii), un Soggetto Obbligato può compiere l’operazione durante il Black Out Period a condizione che:
(i) le modalità e i tempi per l’assegnazione;
(iii) le categorie di beneficiari del piano;
(i) il periodo di esercizio o il relativo termine siano compresi in un Black Out Period;
(ii) si intendano vendere le Azioni rivenienti da tale esercizio;
(iii) il Soggetto Obbligato richieda preventiva autorizzazione dell’Organo Delegato, mediante invio di comunicazione scritta almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l’esercizio degli Strumenti Finanziari Rilevanti, indicando il numero, la tipologia di diritti che intende esercitare, il piano di compensi nell’ambito del quale sono stati assegnati e la data in cui intende indicativamente esercitarli, specificando che la decisione di esercitarli è irrevocabile;
d) con riferimento alla costituzione di una garanzia su, o all’acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, Azioni: (i) il termine per la costituzione di tale garanzia o l’acquisizione di tale diritto sia compreso in un Black Out Period ; (ii) il Soggetto Obbligato richieda la preventiva autorizzazione dell’Organo Delegato competente, mediante invio di comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della termine sub (i), indicando il numero delle Azioni o dei diritti interessati, la tipologia di diritti che acquisirebbe e le ragioni per cui l’acquisizione non è stata eseguita prima;
(iii) l’Organo Delegato rilasci autorizzazione.
4. Ai fini dell’adempimento delle funzioni assegnate ai sensi del presente Allegato B, l’Organo Delegato competente può sempre: (a) essere coadiuvato dalle strutture della Società; (b) consultarsi con i membri del consiglio di amministrazione o del comitato controllo e rischi;
(c) investire il consiglio di amministrazione delle valutazioni e delle decisioni di cui al presente Allegato B. Sono in ogni caso garantite adeguate condizioni di riservatezza rispetto alle richieste che pervengono dai Soggetti Obbligati.