LA GESTIONE DEL “FONDO EDIFICI DI CULTO”
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA GESTIONE DEL “FONDO EDIFICI DI CULTO”
Deliberazione 3 luglio 2017, n. 8/2017/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA GESTIONE DEL “FONDO EDIFICI DI CULTO”
Relatore
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Hanno collaborato
per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati: Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx.
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione 7
* * *
Relazione 13
Sintesi 15
CAPITOLO I - Oggetto dell’indagine 17
CAPITOLO II - L’origine del Fondo edifici di culto 19
1. Cenni storici 19
2. I Xxxxx lateranensi 20
3. La revisione del Concordato 20
4. La l. 20 maggio 1985, n. 222 21
5. La natura giuridica del Fec: l’orientamento giurisprudenziale 22
CAPITOLO III - L’amministrazione del Fondo edifici di culto 23
1. L’articolazione e le competenze della Direzione centrale per l’amministrazione
del Fec 23
2. Gli organi del Fondo edifici di culto 24
CAPITOLO IV - Le attività istituzionali del Fondo edifici di culto 27
1. La missione del Fec 27
2. Le mostre e le pubblicazioni 27
3. La valorizzazione dei siti archeologici e la documentazione storica 29
CAPITOLO V - I beni infruttiferi 31
1. I beni immobili infruttiferi e i mobili in essi contenuti 31
2. L’accertamento del diritto di proprietà dei beni ex conventuali 31
3. L’accordo del 18 febbraio 1984 e la l. 20 maggio 1985, n. 222 32
4. La problematica dell’accertamento della proprietà delle chiese ex conventuali 34
5. Lo stato di attuazione della ricognizione 36
6. La persistente problematica della proprietà dei beni 37
7. Alcuni casi di contenzioso 40
8. Le osservazioni della Conferenza episcopale italiana 41
CAPITOLO VI - I beni fruttiferi 43
1. L’amministrazione del patrimonio fruttifero 43
2. Le osservazioni dell’Ufficio centrale di bilancio 48
3. Il patrimonio immobiliare di origine ecclesiastica 48
4. La problematica relativa all’affrancazione dei canoni enfiteutici 51
5. Le proprietà terriere 52
6. I compendi silvo-forestali 54
CAPITOLO VII - Gli interventi di manutenzione 55
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare 55
2. La conservazione e il restauro dei beni mobili e immobili del Fec 55
3. La salvaguardia del patrimonio mobiliare 58
4. Le spese di gestione 64
5. La destinazione dell’8 per mille 65
6. Gli interventi di manutenzione 66
7. Le osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 69
8. Le osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 69
CAPITOLO VIII - Il bilancio e il consuntivo 73
Parte I
1. La gestione contabile 73
2. Il bilancio di previsione 74
3. Il risultato di amministrazione 74
4. Il rendiconto 75
5. La situazione patrimoniale 75
6. Le entrate correnti e in conto capitale 76
6.1. Le entrate correnti 77
6.2. Le problematiche relative al portafoglio mobiliare 79
6.3. La composizione del portafoglio mobiliare 84
6.4. Le rendite di valori immobiliari - Cap. 162 86
6.5. Il recupero delle quote delle spese di gestione a carico dei conduttori degli stabili
di proprietà del Fondo - Cap. 171 87
6.6. I proventi da convenzioni per la fruizione turistico-culturale del patrimonio del
Fec, proventi diversi, recuperi e rimborsi - Cap. 212 88
7. Le entrate in conto capitale 88
8. Le spese 89
8.1. Le spese di funzionamento 90
9. Gli oneri comuni 91
10. Gli investimenti 91
11. La gestione dell’Ufficio cassa 92
12. La gestione dell’Ufficio del consegnatario 92
Parte II
1. La gestione patrimoniale 92
2. Il quadro introduttivo di sintesi della consistenza patrimoniale 93
2.1. Le attività 93
2.2. Le passività 95
CAPITOLO IX - Il contenzioso 99
1. Il contenzioso concernente diritti reali diversi dalla proprietà 99
2. Il recupero di crediti per inadempimento contrattuale 100
3. Le azioni di rivendica e accertamento di proprietà 100
CAPITOLO X - Conclusioni e raccomandazioni 101
* * *
INDICE DELLE TABELLE
Tabella n. 1 - Proventi da riprese cinematografiche e vendita di cataloghi e loan fee 28
Tabella n. 2 - Riepilogo immobili in inventario beni fruttiferi 47
Tabella n. 3 - Proventi dalle affrancazioni 52
Tabella n. 4 - Inventario dei terreni, compendi e delle aree di risulta appartenenti
al Fec 53
Tabella n. 5 - Rendimento della foresta di Tarvisio e dell’ex feudo
Quarto Santa Chiara 54
Tabella n. 6 - Dati relativi a impegni per spese di manutenzione - Cap. 505 59
Tabella n. 7 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 503 60
Tabella n. 8 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 505 61
Tabella n. 9 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 506 62
Tabella n. 10 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 507 63
Tabella n. 11 - Impegni relativi alle spese per la gestione
dei beni di proprietà 64
Tabella n. 12 - Interventi autorizzati e finanziati nel triennio 2013-2015 68
Tabella n. 13 - Avanzo di amministrazione 75
Tabella n. 14 - Situazione patrimoniale 76
Tabella n. 15 - Determinazione del patrimonio netto 76
Tabella n. 16 - Proventi dal portafoglio titoli 78
Tabella n. 17 - Portafoglio mobiliare del Fec 84
Tabella n. 18 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 162 87
Tabella n. 19 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 171 87
Tabella n. 20 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 501 88
Tabella n. 21 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 502 89
Tabella n. 22 - Impegni per spese di funzionamento (area IV) 90
Tabella n. 23 - Impegni per spese di funzionamento (area V) 90
Tabella n. 24 - Oneri di parte corrente 91
Tabella n. 25 - Investimenti 91
Tabella n. 26 - Dati del patrimonio immobiliare 93
Tabella n. 27 - Dati del patrimonio mobiliare 94
Tabella n. 28 - Mobili di ufficio 94
Tabella n. 29 - Entità dei depositi sul conto infruttifero 20010 94
Tabella n. 30 - Entità dei residui attivi 94
Tabella n. 31 - Residui passivi 95
Tabella n. 32 - Residui passivi perenti 95
Tabella n. 33 - Situazione patrimoniale del Fec - Anno 2013 96
Tabella n. 34 - Situazione patrimoniale del Fec - Anno 2014 97
Tabella n. 35 - Situazione patrimoniale del Fec - Anno 2015 98
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 8/2017/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza del I Collegio del 23 maggio 2017 e Camera di consiglio dell’8 giugno 2017
* * *
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 2, con la quale è stato
approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016;
vista la relazione, presentata dal cons. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, che illustra gli esiti
dell’indagine condotta in merito a “La gestione del Fondo edifici di culto”;
vista l’ordinanza n. 15 in data 9 maggio 2017, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il I Collegio per l’adunanza del 23 maggio 2017 al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;
vista la nota n. 2062 del 10 maggio 2017 con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri: Segretariato generale;
- Ministero dell’interno: Gabinetto del Ministro;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto - Area II-Accertamento della consistenza del patrimonio ed atti concessori per uso di culto;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto - Servizio I-Documentazione, comunicazione e statistica;
- Ministero dell’interno: Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’interno;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: Gabinetto del Ministro;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Gabinetto del Ministro;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
- Consiglio di Stato: Prima sezione consultiva;
- Conferenza episcopale italiana: Segretario generale; udito il relatore, cons. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx;
uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- per il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione- Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto, il prefetto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e la vice prefetto dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx;
- per l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’interno, il dott. Xxxxxxxxxxxx Xx
Xxxxxx;
- per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale
archeologia belle arti e paesaggio, la dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
- per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale bilancio, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- per la Conferenza episcopale italiana, il prof. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
viste le controdeduzioni e le memorie della Conferenza episcopale italiana, prot. Corte dei conti n. 2172 del 17 maggio 2017; del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto, prot. Corte dei conti n. 2173 del 17 maggio 2017; del Ministero dell’interno - Organismo indipendente di valutazione della performance, prot. Corte dei conti n. 2178 del 18 maggio 2017 e la memoria inviata successivamente all'Adunanza dal Ministero dei beni e delle attività culturali - Segretariato generale- Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, prot. Corte dei conti n. 2263 del 24 maggio 2017;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio nelle camere di consiglio, la relazione
concernente “La gestione del Fondo edifici di culto”.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonchè alle seguenti amministrazioni:
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero dell’interno;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
nonché alla Conferenza episcopale italiana. Le amministrazioni interessate:
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Il consigliere relatore Il presidente
x.xx Polverino x.xx D’Auria
Depositata in segreteria il 3 luglio 2017
La dirigente x.xx Troccoli
RELAZIONE
Sintesi
La l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) ha istituito il Fondo edifici di culto, nel quale sono confluiti il Fondo per il culto ed il Fondo di beneficienza e religione per la città di Roma, ed ha aumentato considerevolmente il numero degli enti a cui può essere riconosciuta la personalità giuridica, estendendo tale opportunità ad ogni singola parrocchia e diocesi.
In considerazione di una prima interpretazione espressa dal Consiglio di Stato (Sez. I, pareri n. 1263/1989 e n. 929/1992), l’amministrazione iniziò la procedura finalizzata alla consegna in proprietà di alcuni edifici sacri agli enti cui era stata riconosciuta la personalità giuridica; procedura che fu sospesa dal 1995 in considerazione delle reazioni che suscitò – anche sotto il profilo giuridico – la dismissione di immobili di così grande rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico e culturale. Il Ministero dell’interno avviò successivamente la regolarizzazione dei rapporti con l’autorità ecclesiastica mediante atti di concessione in uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato.
In merito, l’indagine ha constatato che il Ministero dell’interno, al di là degli aspetti proprietari e patrimoniali dei complessi immobiliari oggetto dei menzionati atti di concessione, provvede stabilmente alla manutenzione straordinaria di tali beni.
Il Fondo si autofinanzia mediante il rendimento del patrimonio fruttifero di sua proprietà, integrato da un contributo annuo statale, che per la sua entità costituisce (dopo le rendite del patrimonio immobiliare) la seconda fonte di finanziamento del bilancio del Fondo.
Il contributo statale, previsto dall’art. 50 della l. n. 222/1985 nella misura di 1.807.599 euro, per effetto di norme di contenimento della spesa pubblica (art. 8, c. 3, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012; art. 50, c. 3, d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), è stato ridotto a 1.679.723 euro.
In esito alle risultanze dell’indagine, la Sezione ha formulato raccomandazioni con riferimento alla necessità della costituzione di un ufficio di controllo interno, della conduzione di operazioni finanziarie a rischio minimo, nonché di prosecuzione nella vigilanza sugli uffici territoriali del Governo riguardo all’attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione e gestione del patrimonio del Fondo.
CAPITOLO I
OGGETTO DELL’INDAGINE
Il Fondo edifici di culto (Fec), ente-organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è stato istituito dalla l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), per riunire in un unico ente il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione del Fondo per il culto, dei fondi di beneficenza e religione nella città di Roma e delle aziende speciali di culto, di cui agli artt. 18 della l. 27 maggio 1929, n. 848 (Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto), e 55 della predetta l. n. 222/19851.
L’inquadramento sistematico delle problematiche relative al Fondo non ha potuto
prescindere dalla ricostruzione storica delle sue origini.
Al fine della verifica della funzionale e adeguata amministrazione del Fec, richieste di informazioni, dati e notizie sono state rivolte al Ministero dell’interno, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza episcopale italiana.
L’indagine, essendo limitata ai profili gestionali, non si estende, se non a livello
descrittivo, alla problematica inerente alla questione della proprietà dei beni ex conventuali.
1 L. 27 maggio 1929, n. 848 Capo V-Amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto. Art. 18. Gli economati generali ed i subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.
I patrimoni degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione dei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del r.d.l. 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
L. 20 maggio 1985, n. 222. Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della l. 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, dei fondi di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto-gestione clero curato, Fondo clero veneto-gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
CAPITOLO II
L’ORIGINE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
Sommario: 1. Cenni storici. - 2. I Xxxxx lateranensi. - 3. La revisione del Concordato. - 4. La l. 20 maggio 1985,
n. 222. - 5. La natura giuridica del Fec: l’orientamento giurisprudenziale.
1. Cenni storici
Per comprendere le problematiche che concernono il regime del patrimonio di cui il Fec è titolare, particolarmente di quello immobiliare, è opportuno richiamare l’origine della costituzione del compendio stesso, che risale alla legislazione c.d. eversiva dell’asse ecclesiastico.
Appare necessario premettere che lo Stato sabaudo istituì, con la l. 29 maggio 1855, n. 878, la Cassa ecclesiastica, primo ente creato dallo Stato per trasferire le risorse economiche dagli enti ecclesiastici alle parrocchie più bisognose, operante dapprima nel suo territorio e poi anche nelle Marche, in Umbria e nelle province napoletane, man mano che queste regioni venivano annesse al nascente Stato unitario, fra il 1860 e il 1861.
Le c.d. leggi eversive, precisamente il r.d. 7 luglio 1866, n. 3036, in esecuzione della l. 28 giugno 1866, n. 2987, e la l. 15 agosto 1867, n. 3848, disposero la soppressione degli ordini religiosi e degli enti ecclesiastici secolari non finalizzati alla cura delle anime, la revoca della personalità giuridica dei medesimi e la confisca del patrimonio accumulato nel xxxxx xxx xxxxx0.
Il r.d. n. 3036/1866, successivamente integrato dalla l. 15 agosto 1867, n. 3848, soppresse la Cassa ecclesiastica sostituendola con un ente analogo, il Fondo per il culto, e la l. 19 giugno 1873, n. 1402, istituì il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.
Entrambi i fondi erano amministrati dalla Direzione generale del fondo per il culto dell’allora Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed il loro patrimonio comprendeva anche le chiese, già annesse alle corporazioni religiose e mantenute aperte al culto, delle quali i
2 La vendita dei beni acquisiti ebbe lo scopo di sostenere le finanze dello Stato e di restituire alla libera circolazione del mercato i beni ecclesiastici per evitare la c.d. manomorta. Con gli introiti ottenuti si finanziarono enti per provvedere all’erogazione delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose disciolte, al pagamento dei vitalizi ai sacerdoti secolari, nonché all’assegnazione del supplemento di congrua ai parroci. Quest’ultimo rappresentava un’integrazione del reddito per quei sacerdoti il cui beneficio parrocchiale forniva una rendita al di sotto di un determinato importo.
fondi avevano assunto gli oneri di manutenzione e di officiatura.
Furono, invece, ceduti gratuitamente ai comuni e alle province che ne avessero fatto richiesta, i fabbricati ex monastici o ex conventuali per essere adattati a scuole, asili infantili, ospizi, ospedali o altre opere di beneficenza e di pubblica utilità.
Le collezioni librarie delle Case religiose costituirono la base per la nascita delle biblioteche civiche, ed altrettanto avvenne per gli oggetti d’arte devoluti ai musei istituiti nei comuni e nelle province, sebbene questi trasferimenti determinarono fenomeni di dispersione del patrimonio librario ed artistico3.
2. I Xxxxx lateranensi
In seguito ai Xxxxx lateranensi del 1929, secondo le modalità fissate nella l. 27 maggio 1929, n. 848 (Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto), lo Stato italiano riconobbe la personalità giuridica civile a nuove associazioni religiose (ordini e congregazioni) e ad altri enti ecclesiastici simili a quelli in precedenza soppressi.
Nel 1929, inoltre, l’amministrazione del patrimonio dei soppressi economati generali dei benefici vacanti e quello dei fondi di religione, esistenti nelle province acquisite all’Italia in seguito alla prima guerra mondiale4, fu concentrata nella Direzione generale del fondo per il culto presso l’ex Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Nel 1932 la Direzione generale del fondo per il culto fu trasferita alle dipendenze del
Ministero dell’interno.
3. La revisione del Concordato
L’accordo del 18 febbraio 1984, che apportò modifiche consensuali al Concordato, stabilì, tra l’altro, alcuni principi in materia di enti e beni ecclesiastici e dispose l’istituzione di una
3 V. sito web Ministero dell’interno, Fondo edifici di culto.
4 Gli economati generali erano organi dello Stato, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con il compito di amministrare il patrimonio dei benefici, ossia degli uffici ecclesiastici, nel periodo in cui essi erano privi di titolare. Essi furono soppressi perché il Concordato mise fine al diritto del sovrano sui frutti dei benefici vacanti
c.d. “regalia”.
I fondi di religione erano stati istituiti nell’Impero austriaco alla fine del XVIII secolo per gestire il patrimonio di conventi ed altri enti ecclesiastici soppressi. Fra le proprietà ad essi appartenenti era la foresta di Tarvisio, ai confini fra Italia, Austria e Jugoslavia.
commissione paritetica incaricata della formulazione di norme per disciplinare la materia patrimoniale e finanziaria; norme che confluirono nel protocollo firmato dalle parti – la Repubblica italiana e la Santa Sede – il 15 novembre 1984.
Al protocollo hanno fatto seguito due leggi: la l. 20 maggio 1985, n. 206, che ne autorizzò la ratifica, e la l. 20 maggio 1985, n. 222, di esecuzione del protocollo, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero.
In attuazione della citata l. n. 222/1985, il Fondo per il culto e gli altri fondi di religione furono soppressi e i loro patrimoni furono ereditati dal Fondo edifici di culto, la cui denominazione indica la sua missione istituzionale: la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione delle chiese ex monastiche o ex conventuali, annesse cioè ai monasteri e ai conventi soppressi dal 1855 al 1873.
4. La l. 20 maggio 1985, n. 222
Con la legge in esame è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 1987:
- la soppressione dei fondi e patrimoni amministrati dal Ministero dell’interno nonché
delle aziende speciali di culto gestite dalle prefetture (artt. 54 e 55);
- la riunione di tutti i beni dei cennati fondi, patrimoni ed aziende e di quelli di talune chiese palatine5 (basilica di San Xxxxxxxxx xx Xxxxx in Napoli, cappella di San Xxxxxx nel palazzo ex reale di Palermo e chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano) in patrimonio unico denominato “Fondo edifici di culto”, ente con personalità giuridica che succede ai predetti fondi, patrimoni ed aziende in tutti i rapporti attivi e passivi (artt. 55, 56 e 69);
- l’affidamento dell'amministrazione del nuovo ente al Ministero dell’interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, dei prefetti (art. 57);
- la sottoposizione dell'amministrazione dell'ente alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato (art. 56).
5 Sono dette “chiese palatine” quelle costruzioni o parti di costruzioni che non venivano considerate di proprietà della chiesa cattolica, ma del “palazzo” cioè del regnante. Tale distinzione rilevò dall'XI secolo in poi, dopo la decisione di xxxx Xxxxx XX di far valere la “Donazione di Xxxxxxxxxx” che riconosceva alla Chiesa cattolica il possesso di “tutte le chiese di Dio al mondo”. Perciò, quando un regnante si faceva costruire una cappella privata nel proprio palazzo, per distinguerla da tutte le altre chiese e cappelle cristiane (ritenute di proprietà del Papa), la si chiamava appunto “palatina”.
La predetta l. n. 222/1985, tra l’altro, ha attribuito il sostentamento del clero cattolico nello Stato ad appositi istituti diocesani e ad un istituto centrale, eretto dalla Conferenza episcopale italiana6.
La Chiesa cattolica è destinataria, inoltre, della quota dell’8 per mille dell’imposta del reddito delle persone fisiche che i contribuenti decidono di devolverle e che deve essere impiegata anche per il sostentamento del clero7.
Il regolamento di esecuzione della l. n. 222/1985, legge di esecuzione di norme pattizie internazionali, approvato con d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33, ha dettato norme di attuazione delle disposizioni riguardanti il Fondo edifici di culto.
È rimasta senza seguito l’ipotesi, pur oggetto di dibattito in ripetute occasioni, di far confluire il Fondo nell’organizzazione amministrativa del Mibact.
5. La natura giuridica del Fec: l’orientamento giurisprudenziale
Il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in merito alla natura giuridica del Fec si richiama sostanzialmente al parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 1989,
n. 265, che ha qualificato funzionalmente il Fondo quale ente-organo, ossia un organo dello Stato con personalità giuridica.
La Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti8 ha affermato che il riconoscimento della personalità giuridica ha creato un ente strumentale, dotato di un’autonomia organizzativa e contabile intesa a conseguire un’amministrazione più snella ed efficiente, ancorché sottoposta alle norme di contabilità di Stato, in vista di un migliore rendimento dell’ingente patrimonio di pertinenza9.
6 La retribuzione di parroci e vescovi è attualmente assicurata dalle risorse di enti che fanno parte dell’organizzazione della Chiesa cattolica e a cui lo Stato riconosce personalità giuridica civile. Tali risorse sono costituite da contributi della Conferenza episcopale italiana e da erogazioni liberali da parte dei cittadini italiani deducibili dalle imposte.
7 V. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, deliberazione 26 ottobre 2015, n. 8/2015/G, pag. 26: “relativamente all’esame delle singole forme di utilizzazione dei fondi dell’8 per mille, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, tutti i modi e le iniziative di utilizzazione dei fondi stessi devono essere riconducibili ai tre settori di intervento specificamente individuati dalla legge, ossia sostentamento del clero, esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi in Italia e nei paesi del Terzo mondo”.
8 V. deliberazione n. 2/2002/P adottata nell’adunanza del 13 dicembre 2001.
9 V. deliberazione n. 2/2002/P cit., pag. 5.
CAPITOLO III
L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
Sommario: 1. L’articolazione e le competenze della Direzione centrale per l’amministrazione del Fec. - 2. Gli organi del Fondo edifici di culto.
1. L’articolazione e le competenze della Direzione centrale per l’amministrazione del Fec
Il Fec, ente-organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è amministrato dalla Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici di culto, articolata nell’Ufficio pianificazione e affari generali, in cinque aree e nel Servizio I.
L’Ufficio pianificazione esercita le seguenti funzioni: sostituisce il direttore centrale in caso di assenza o impedimento e lo supporta nella pianificazione dell’amministrazione del fondo; si occupa degli affari generali e delle questioni di massima della direzione, del coordinamento delle aree e della Segreteria del consiglio di amministrazione del Fec, nonché della valorizzazione e fruizione del patrimonio, anche mediante iniziative editoriali, organizzazione e partecipazione a manifestazioni. Si occupa anche delle autorizzazioni alle riprese fotocinematografiche e concede i nulla osta per i prestiti di opere d’arte. Presso tale ufficio dirigenziale è collocato anche l’ufficio del dirigente in posizione di staff, responsabile dei sistemi informatici10.
10 Le aree esercitano le seguenti competenze:
L’area I individua le linee di indirizzo e programmatiche per l'amministrazione del c.d. patrimonio fruttifero del Fondo, garantendo uniformità e coerenza alle singole iniziative adottate in sede provinciale dalle prefetture.
L’area II provvede all'accertamento ed alla ricognizione delle chiese e dei compendi conventuali per l'individuazione delle porzioni di proprietà del Fondo nonché dei beni mobili in essi contenuti, costituiti, in molti casi, da opere d'arte di inestimabile valore (Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx). Definisce inoltre rapporti contrattuali inerenti l'utilizzazione degli edifici sacri di accertata proprietà del Fec e procede alle verifiche triennali degli atti di concessione approvati.
L’area III si occupa del restauro dei beni del patrimonio storico-artistico, garantendo la conservazione delle chiese e delle rettorie di proprietà, in ciò coadiuvata dai competenti organi tecnici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero per le infrastrutture e trasporti. Predispone annualmente un programma, esaminato ed approvato dal consiglio di amministrazione del Fondo, nel quale vengono previsti gli interventi di manutenzione straordinaria – consistenti per lo più in opere di consolidamento, di rifacimento di coperture o di adeguamento di impianti elettrici – che il Fondo intende finanziare nel corso dell'anno e cura il monitoraggio degli interventi di restauro finanziati con fondi esterni.
L’area IV si occupa della formulazione del bilancio finanziario di previsione (annuale e pluriennale) e delle relative procedure di variazione dei dati, dell'esame delle risultanze derivanti dal consuntivo della gestione, della riscossione delle entrate e del relativo monitoraggio, della registrazione dei dati contabili riportati nei
Il Servizio I è competente, tra l’altro, nel rilascio di nulla osta (in qualità di amministrazione proprietaria) nei confronti di enti ed associazioni private, nonché di soggetti privati proponenti interventi tesi al restauro o al recupero conservativo del patrimonio artistico del Fec (luoghi di culto, opere sacre, dipinti o statue a corredo dei luoghi sacri)11 nonché in materia di contenzioso della Direzione centrale.
2. Gli organi del Fondo edifici di culto
Gli organi del Fec sono previsti dall’art. 57 della l. n. 222/1985.
Il Ministro dell'interno è il legale rappresentante ed è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, composto da:
- il presidente, designato dal Ministro dell’interno;
- il direttore centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto;
- due componenti designati dal Ministro dell’interno;
- un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- un componente designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- tre componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 33/1987, sono sottoposti al consiglio di amministrazione
del Fec, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti, anche:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) la determinazione, nei casi specificati non previsti dalla legge12, delle modalità e delle
rendiconti attivi (entrate) resi dalle prefetture-Utg, dell'amministrazione del portafogli titoli del Fec, nonché degli ulteriori aspetti finanziari e contabili di competenza.
L’area V si occupa prevalentemente della contabilizzazione delle spese del Fec e della gestione dei capitoli delle spese di funzionamento del fondo stesso.
11 Il rilascio del nulla osta è subordinato:
- all’acquisizione del progetto presentato dall’ente o soggetto privato;
- all’acquisizione della dichiarazione di assunzione degli oneri economici connessi all’intervento conservativo proposto da parte dell’ente o soggetto privato;
- all’acquisizione del nulla osta ai lavori della competente soprintendenza, rilasciato a seguito di sopralluogo di suoi esperti.
L’attività di competenza del Servizio I continua con il monitoraggio periodico dell’avanzamento lavori e si
conclude con la conclusione lavori attestata dalla soprintendenza.
12 V. artt. 61, 62 e 63 della l. n. 222/1985.
misure delle liquidazioni e affrancazioni;
e) le determinazioni relative alle particolari ipotesi previste in materia di alienazioni, assegni vitalizi e spese13;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.
In ambito provinciale l’amministrazione del Fec è affidata ai prefetti.
La l. n. 222/1985 non prevede espressamente la costituzione di un ufficio o servizio di revisione e controllo interno, che potrebbe, tuttavia, essere utilmente istituito secondo le norme generali sull’autorganizzazione dei ministeri.
13 V. artt. 65, 67 e 70 della l. n. 222/1985.
CAPITOLO IV
LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
Sommario: 1. La missione del Fec. - 2. Le mostre e le pubblicazioni. - 3. La valorizzazione dei siti archeologici e la documentazione storica.
1. La missione del Fec
Al Fondo è affidata la missione di assicurare la tutela e la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni di proprietà, costituiti per la maggior parte da oltre 750 edifici sacri spesso di grande interesse storico-artistico, dalle opere d'arte e dagli arredi in essi custoditi, da immobili produttivi di rendite (appartamenti, negozi, caserme, cascine), da aree boschive, tra cui il vasto complesso forestale di Tarvisio (Ud) e da un fondo librario antico, conservato presso la biblioteca della Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici culto.
Alla conservazione e al restauro si provvede attraverso numerosi interventi realizzati in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, che vengono finanziati direttamente dal Fec o mediante sponsorizzazioni.
2. Le mostre e le pubblicazioni
Le attività di valorizzazione del patrimonio offrono visibilità sia agli elementi d’interesse culturale, storico e artistico che esso reca, sia all’azione e al ruolo svolti dal Fec.
A tal fine sono curate annualmente pubblicazioni dedicate alle più importanti opere architettoniche e pittoriche del suo patrimonio: calendari artistici, volumi, cataloghi di eccellente valore scientifico e ricco corredo fotografico relativi alle mostre allestite.
Le mostre costituiscono un altro veicolo di promozione per i tesori d’arte del Fondo, che partecipa inoltre con il prestito d’opere d’arte di proprietà a mostre ed eventi di promozione culturale di rilievo nazionale e internazionale.
Per quanto concerne la realizzazione di mostre14, la Direzione centrale ha reso noto che,
14 Tra le iniziative, il Ministero ha citato:
- l’organizzazione della mostra “Le Tavole miracolose: le icone medievali di Roma e del Lazio”, con pubblicazione del relativo catalogo, divulgativa del vasto patrimonio, presso sedi prestigiose, ad es. Palazzo Venezia in Roma;
a seguito dei tagli alla spesa15, sono stati previsti prestiti di opere d’arte per mostre organizzate da terzi in Italia e all’estero dietro la corresponsione di un canone, c.d. loan fee16. Ai fini della determinazione del canone da richiedere, il Fondo ha ritenuto che lo stesso dovesse, da una parte, aumentare in relazione al valore dell’opera e, dall’altra, per motivi di opportunità, decrescere in termini percentuali all’aumentare del medesimo17.
Il consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 20 gennaio 2009, ha deliberato la non applicabilità del loan fee agli eventi promossi dal Mibact, dagli istituti culturali all’estero e in occasione di eventi celebrativi di ricorrenze istituzionali.
Il canone relativo alle riprese fotografiche, televisive e cinematografiche viene determinato, invece, in analogia a quanto previsto dalla legge Xxxxxxx (d.m. Mibact 8 aprile 1994)18.
Il predetto canone, unito alla vendita dei cataloghi delle mostre e di altre pubblicazioni, ha comportato, nel triennio di seguito indicato, gli introiti riferiti, che risultano, peraltro, molto contenuti:
Tabella n. 1 - Proventi da riprese cinematografiche, vendita di cataloghi e loan fee
Capitolo di entrata bilancio Fondo | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
212 | € 57.836,21 | € 131.811,49 | € 73.537,68 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
- la stampa di un volume artistico sulle chiese del Fondo, Progetto “Tesori di arte e di fede”, che prevede la realizzazione di quattro volumi, distribuiti annualmente, che includano, sotto la stessa veste editoriale, la descrizione fotografica e storico-artistica delle oltre 760 chiese di proprietà;
- la stampa del tradizionale calendario, distribuito alle autorità civili e religiose ed inviato alle prefetture;
- l’esecuzione del tradizionale concerto, gratuito ed aperto al pubblico, con la presenza del ministro e di alte cariche dello Stato, in una delle chiese romane del Fondo.
L’amministrazione ha ricordato, altresì, in Italia le mostre presso le Scuderie del Quirinale, presso Palazzo Reale di Milano e all’estero la mostra su Caravaggio, tenutasi in Brasile (2012), quella su Raffaello svoltasi al Museo del Louvre di Parigi (2012-2013) e la mostra sul pittore Xxxxxxx, alla National Gallery di Londra (2013). 15 Disposizioni recate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
16 Ufficio coordinamento e affari generali.
17 Tale risultato si ottiene attraverso l’uso di una formula che utilizza la proprietà dei logaritmi.
18 Il canone è versato dagli interessati sul c/c infruttifero n. 20010 che confluisce sul cap. di entrata n. 212 del bilancio del Fondo.
L’ufficio competente ha comunicato che l’ammontare dei corrispettivi varia nelle diverse annualità a seconda del valore e del numero delle opere richieste per le mostre e quindi concesse in prestito. Nel 2014, ad esempio, l’importo complessivo dei loan fee è risultato più elevato, in quanto sono state prestate, tra l’altro, opere di valore inestimabile, come due dipinti di Xxxxxxxxxx ed una scultura lignea di Xxxxxxxxxxxx, che di per sé hanno consentito al Fec di introitare la somma di 25.584 euro19.
3. La valorizzazione dei siti archeologici e la documentazione storica
L’amministrazione ha reso noto che, a partire dal 2013, è stato dato impulso alle iniziative finalizzate ad una maggiore valorizzazione dei beni del Fec sotto il profilo della loro fruizione turistico-culturale.
Tra le iniziative più significative, l’ufficio competente ha segnalato l’avvenuta sottoscrizione del protocollo d’intesa generale, siglato tra il Fec e il Mibact, nell’ambito del quale è stata raggiunta l’intesa con la Soprintendenza archeologica di Roma per la valorizzazione dei siti archeologici del Fondo ed in modo particolare delle c.d. “Case romane al Celio”, di proprietà del Fondo.
Altra iniziativa è stata la sottoscrizione della Convenzione per l’inserimento di alcuni beni del Fondo nell’ambito del “Grande progetto centro storico di Napoli-Valorizzazione Unesco”. Al riguardo sembrerebbe che non sia stata risolta la problematica relativa all’illuminazione di piazza Plebiscito a Napoli per le riserve espresse dalla Soprintendenza. L’ufficio si occupa anche dei bandi relativi a progetti attuati con l’apporto di volontari del Servizio civile nazionale per l’ordinamento e la descrizione, secondo criteri scientifici, della documentazione storica conservata presso la Direzione centrale, nel quadro di una
convenzione stipulata con l’Archivio centrale dello Stato20.
19 Per provvedere alle attività istituzionali del Fec sono assegnati due capitoli specifici: il cap. 168 ed il cap.
170. Il primo capitolo riguarda le spese per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni; mentre il
secondo concerne le spese per la promozione e la realizzazione di iniziative, anche a carattere editoriale.
20 Per ogni progetto svolto in ciascun anno, sono stati selezionati quattro giovani laureati o laureandi con formazione adeguata allo specifico profilo delle attività richieste; l’ultimo in ordine di tempo è il progetto “Conservare la memoria. Storia della cultura, storia dell’amministrazione nelle carte del Fondo edifici di culto”, realizzato da aprile 2014 a febbraio 2015.
CAPITOLO V
I BENI INFRUTTIFERI
Sommario: 1. I beni immobili infruttiferi e i mobili in essi contenuti. - 2. L’accertamento del diritto di proprietà dei beni ex conventuali. - 3. L’accordo del 18 febbraio 1984 e la l. 20 maggio 1985, n. 222. - 4. La problematica dell’accertamento della proprietà delle chiese ex conventuali. - 5. Lo stato di attuazione della ricognizione. -
6. La persistente problematica della proprietà dei beni. - 7. Alcuni casi di contenzioso. - 8. Le osservazioni della Conferenza episcopale italiana.
1. I beni immobili infruttiferi e i mobili in essi contenuti
Il patrimonio immobiliare infruttifero è costituito – come detto – da oltre 750 chiese di grande interesse storico-artistico, tra cui basiliche, abbazie e complessi monumentali, dalle opere d’arte in esse custodite, da un sito archeologico, denominato “Case romane al Celio”, da un fondo librario antico, custodito nella biblioteca della Direzione centrale, con oltre quattrocento volumi editi dall'anno 1552, dalla Biblioteca contenente circa 400 volumi antichi e da un Archivio storico, presso la Sala Sessoriana della Basilica romana di Santa Croce in Gerusalemme.
Particolarmente rilevante e delicata è la problematica relativa alla gestione degli edifici sacri in funzione sia dell’interesse culturale alla tutela, conservazione e valorizzazione di un patrimonio di enorme valore storico-artistico, sia dell’interesse sociale di mantenere le chiese aperte al culto per garantire l’esigenza religiosa della popolazione.
2. L’accertamento del diritto di proprietà dei beni ex conventuali
Come riferito, l’origine storica della titolarità della proprietà degli edifici sacri del Fondo risale alle leggi che soppressero gli ordini religiosi e trasferirono i relativi beni allo Stato (esonerando dalla devoluzione al demanio gli edifici ad uso di culto e gli edifici strettamente necessari ad uso di ufficio e di abitazione degli officianti), intestandoli in proprietà al Fondo per il culto (r.d. 7 luglio 1866, n. 3036) e al Fondo di beneficienza e religione per la città di Roma (l. 19 giugno 1873, n. 1402).
I due fondi, divenuti proprietari dei beni ex conventuali, comprese le chiese e le rettorie, avevano l’obbligo di conservare le chiese al culto pubblico e di provvedere alle relative spese con le rendite degli altri beni di proprietà.
Obblighi analoghi gravavano su comuni e province che, ai sensi del r.d. n. 3036/1866, a seguito di loro richiesta, avevano acquisito in proprietà immobili ex conventuali da destinare a scuole, ricoveri per mendicanti ed ospedali.
Secondo la ricostruzione degli eventi riferita dal Ministero dell’interno, i due fondi redassero un verbale di presa di possesso e d’inventario delle chiese e relative pertinenze senza formalizzare, nella maggior parte dei casi, il titolo giuridico fonte della concessione in uso dei predetti immobili agli officianti, lasciando inalterata la situazione di fatto per decenni fino alla firma dei Patti lateranensi nel 1929.
Il Concordato del 1929 previde (art. 29, lett. a) il conferimento della personalità giuridica in favore di tutte le chiese aperte al culto, comprese quelle ex conventuali appartenenti ai due fondi, e la legge di attuazione (27 maggio 1929, n. 848) dispose che le predette chiese, una volta erette in persona giuridica, dovessero essere consegnate all’autorità ecclesiastica (art. 6) e che i comuni e le province proprietari di immobili ex conventuali rilasciassero senza alcuna indennità la parte immobiliare da destinare a rettoria della chiesa annessa che fosse stata conservata all’esercizio del culto (art. 8).
L’espressione “consegna all’autorità ecclesiastica” recata dall’art. 6 della l. n. 848/1929 fu interpretata dalla giurisprudenza (Cass. 3 marzo 1950, n. 516; Cons. Stato, Sez. III, parere 12 maggio 1959) nel senso che l'ente-chiesa, per effetto del riconoscimento della personalità giuridica, avrebbe acquistato ipso facto la proprietà dell'edificio di culto e delle sue pertinenze, con il connesso diritto alla consegna del bene.
Le chiese che non conseguirono la personalità giuridica rimasero, comprese le relative pertinenze e rettorie, nella proprietà dei due fondi e nella disponibilità del clero officiante, fino alla data delle modificazioni consensuali del Concordato lateranense, apportate con l’accordo del 18 febbraio 1984.
3. L’accordo del 18 febbraio 1984 e la l. 20 maggio 1985, n. 222
Il predetto accordo stabilì alcuni principi sugli enti e beni ecclesiastici e dispose l’istituzione di una commissione paritetica incaricata della formulazione di disposizioni per disciplinare la materia patrimoniale e finanziaria, disposizioni che confluirono nel protocollo firmato dalle parti il 15 novembre 1984.
La l. 20 maggio 1985, n. 222, di esecuzione delle norme pattizie, ha istituito il Fondo edifici di culto, nel quale sono confluiti i fondi precedenti, ed ha aumentato considerevolmente il numero degli enti a cui può essere riconosciuta la personalità giuridica, estendendo tale diritto ad ogni singola parrocchia e diocesi (art. 29).
Poiché l'art. 73 della l. n. 222/1985 ha mantenuto in vigore gli artt. 6 e 7 della l. n. 848/1929, relativi alla consegna delle chiese all’autorità ecclesiastica, il Ministero dell’interno ha richiesto in merito più volte il parere al Consiglio di Stato che ha mantenuto ferma l’interpretazione secondo la quale il conseguimento della personalità giuridica, da parte di una delle chiese ex conventuali, comporta ipso facto il trasferimento al neo costituito ente-chiesa della proprietà del relativo edificio sacro e delle sue pertinenze.
Il Consiglio di Stato legittimò la retrocessione degli edifici di culto, da sempre destinati ad attività religiose, all’ente ecclesiastico (sia esso “chiesa” o “parrocchia”) estendendo lo stesso effetto anche nel caso in cui fosse istituito un ente-parrocchia, figura introdotta dalla normativa concordataria, ai sensi della quale la personalità spetta a tutte le parrocchie in quanto tali21.
Il Ministero dell’interno iniziò nei primi anni ‘90 dello scorso secolo la procedura
finalizzata alla consegna in proprietà di alcuni edifici sacri (circolare del 16 febbraio 1993,
n. 77), ma la notizia che era in corso la consegna della proprietà agli enti chiesa e parrocchia civilmente riconosciuti di immobili di così grande rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico e culturale, richiamò l'attenzione della stampa e determinò reazioni critiche da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la presentazione di interrogazioni parlamentari22.
Particolarmente in queste ultime veniva rilevato che lo Stato trasferiva la proprietà di beni di inestimabile valore senza che alcuna norma stabilisse tale trasferimento, per di più a favore di soggetti (diocesi e parrocchie) verso i quali non aveva assunto alcun obbligo di “consegna” nel 1929.
Veniva contestata la sottrazione al patrimonio pubblico, a favore di enti privati, di beni di incommensurabile valore non solo sotto l’aspetto storico-artistico ma anche culturale e patrimoniale, con conseguente affievolimento della tutela e della conservazione dei
21 Consiglio di Stato, Sez. I, pareri nn. 1263/1989, 929/1992 e 1806/1995.
22 Interrogazione parlamentare n. 3/00471 del 9 marzo 1993 e interrogazione a risposta scritta n. 4/01510 del 17 giugno 1994; iniziative ad opera di “Italia Nostra-associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione”; articoli stampa apparsi su quotidiani a tiratura nazionale.
medesimi (art. 9 Cost.).
In risposta alle interrogazioni parlamentari, il rappresentante del Governo, ricostruita l’origine storica della vicenda e ricondotta la fattispecie alle disposizioni normative recate dalla l. n. 222/1985, richiamò i pareri del Consiglio di Stato nel frattempo pronunciati, concludendo che la problematica avrebbe dovuto formare oggetto di un’apposita intesa da adottarsi in seno alla Commissione istituita a norma dell’art. 12 dell’accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 198423.
Con riguardo ad un profilo economico, emerse la preoccupazione delle associazioni di settore che l'autorità ecclesiastica, nella prassi, potesse chiedere il riconoscimento della personalità giuridica soltanto per i beni di culto giudicati rilevanti sotto il profilo storico- artistico, per il reddito che possono produrre come beni di tale natura, evitando di farlo per i beni il cui onere di manutenzione eccedesse il guadagno realizzabile.
La dottrina, infine, in modo pressoché unanime, si dimostrò estremamente critica verso tale orientamento, sostenendo l’illegittimità del trasferimento automatico del bene, osservando che tale pronunciamento avrebbe l’effetto di creare dal nulla un nuovo modo originario di acquisto della proprietà oltre a quelli previsti dalla legge.
4. La problematica dell’accertamento della proprietà delle chiese ex conventuali
Come risulta dal parere del Consiglio di Stato n. 1263/1989, tuttavia, la disposizione relativa al conferimento della personalità giuridica a tutte le chiese ex conventuali aperte al culto pubblico (Concordato del 1929, art. 29, lett. a)24 è stata considerata come
00 X. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx stenografico 159ma seduta del 24 maggio 1993.
24 Concordato 1929, art. 29. Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico. Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Con provvedimenti del vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'art. 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
Art. 30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'art. 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi. Con il provvedimento di cui al primo comma dell'art. 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte. Xxxx enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
programmatica e, pertanto, un certo numero di queste chiese non ha mai conseguito la personalità giuridica ed i relativi immobili (chiesa propriamente detta, pertinenze e rettoria) sono rimasti nella proprietà del Fec e nel godimento del clero officiante, ossia nella situazione determinatasi al momento della prima applicazione delle leggi del 1866 e del 1873. L’individuazione dei beni da ritenersi di proprietà del Fondo, ha reso noto il Ministero, è partita dallo studio dei fascicoli conservati nell’archivio dell’amministrazione relativi alle corporazioni religiose soppresse dalla c.d. “legislazione eversiva” del XIX sec., i cui beni confluirono, attraverso le richiamate vicende storico-giuridiche, prima nella Cassa ecclesiastica, poi nel Fondo per il culto e, a seguito dell’accordo tra Stato italiano e Santa
Sede del 1984, nel Fondo edifici di culto.
In merito, il Ministero ha rappresentato la complessità dell’indagine, che richiede, da un lato, l’esame di documentazione risalente all’800, il più delle volte lacunosa e di difficile lettura, e, dall’altro, la conoscenza di nozioni storiche e di normative specifiche (le c.d. leggi eversive) necessarie per ricostruire e interpretare correttamente le vicende dei singoli complessi ex conventuali e individuare quale porzione di essi (chiesa, locali ex conventuali, terreni, beni mobili) rientri tuttora nel patrimonio del Fec.
Il riscontro della situazione attuale dei beni di proprietà, per verificarne sia l’esistenza, sia le condizioni strutturali e la reale utilizzazione, come evidenziato dall’amministrazione, si rivela complesso per la difficoltà della precisa identificazione del bene stesso nel territorio di riferimento, considerata la generica denominazione contenuta negli atti di ufficio (es. chiesa dei cappuccini, chiesa dei carmelitani, ecc.) priva nella maggioranza dei casi di indicazioni toponomastiche, e perché molti degli edifici sacri esaminati, nel tempo trascorso dalla loro presa di possesso, avvenuta a partire dal 1855 fino alla fine del 1800, sono andati parzialmente o completamente distrutti a causa di eventi naturali (terremoti, alluvioni ecc.) o storici (guerre mondiali).
L’amministrazione ha reso noto che l’attività diretta alla ricognizione dei beni, che vede coinvolte le prefetture, i comuni, le soprintendenze, gli archivi dello Stato e notarili, le conservatorie, le diocesi e gli organi tecnici, è stata avviata fin dal 1985, anno di entrata in
decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l’autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
vigore della l. n. 222.
L’allora Direzione generale degli affari dei culti diramò a tutte le prefetture una serie di schede di catalogazione per tipologia di bene e alcune circolari25 sulle modalità da seguire per l’accertamento in sede locale, nonché gli elenchi, per provincia, dei conventi soppressi, (circa 5.000 su tutto il territorio nazionale) che fino ad allora erano amministrati dalle intendenze di finanza.
Con la circolare n. 77 del 16 febbraio 1993, precisamente, furono date ai prefetti disposizioni per l’immediata consegna all’autorità ecclesiastica della proprietà degli edifici coinvolti, delle pertinenze immobiliari e dei beni mobili e valori in essi conservati.
La raccomandazione aveva il fine di evitare che l’amministrazione, nelle more, fosse costretta, nei casi di urgenza ed a salvaguardia della pubblica incolumità, a disporre l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di restauro su edifici non più di proprietà del Fec.
In esito alle vicende esposte nel precedente par. 3, il Fec continua a sostenere le spese di straordinaria manutenzione per i complessi immobiliari che formano oggetto di atti di concessione in uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato, e prosegue nell’attività di inventariazione26.
5. Lo stato di attuazione della ricognizione
Nell’attività di rilevazione, come reso noto dal Ministero, le prefetture incontrarono difficoltà dovute al passaggio delle competenze e degli atti dall’allora Ministero di grazia e giustizia al Ministero dell’interno, nonché alle lunghe e complesse istruttorie necessarie per l’acquisizione completa degli elementi da confrontare con la documentazione conservata nell’archivio della Direzione generale.
Dall’inizio della ricognizione alla data del giugno 2016, come comunicato dall’ufficio competente, è stata definita la situazione giuridica di circa 3.000 compendi ex conventuali, ed è stata accertata l’appartenenza al Fec di circa 800 edifici sacri, mentre continua ad essere effettuata la verifica dei restanti immobili ex conventuali27.
25 Ex multis, circolare n. 77 del 16 febbraio 1993.
26 V. parere del Consiglio di Stato n. 1263/1989.
27 L’amministrazione ha altresì rappresentato che le difficoltà derivano anche dalla limitata dotazione
L’amministrazione, non appena individuata l’esatta consistenza dei beni appartenenti al Fec, procede agli adempimenti per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali secondo l’effettiva utilizzazione dei beni, mediante:
- concessioni in uso gratuito e a tempo indeterminato per le chiese e gli ambienti ex conventuali necessari per lo svolgimento delle attività pastorali, stipulate secondo i criteri delineati dal Consiglio di Stato in alcuni pareri e concordati poi con la Conferenza episcopale italiana (Cei) e la Conferenza dei superiori maggiori (Cism);
- contratti di locazione per gli immobili non destinati ad attività pastorali, ma a fini produttivi.
Al riguardo, il Ministero ha comunicato che le chiese in possesso di riconoscimento giuridico come ente-parrocchia e dunque non più considerate di proprietà dello Stato, ubicate su tutto il territorio nazionale, sono 115 e per 25 di esse sono state stipulate le relative concessioni in uso a titolo gratuito, formalizzate nelle stesse modalità previste per le chiese prive di riconoscimento giuridico28.
Parallelamente all’attività di definizione della proprietà immobiliare, l’amministrazione ha comunicato di provvedere anche alla ricognizione dei beni mobili conservati nelle chiese del Fondo, necessari per l’esercizio del culto e di quelli che, per diversi motivi ed esigenze, sono collocati presso altre sedi, stipulando appositi atti di comodato con gli enti che li utilizzano (musei, comuni, diocesi, ecc.).
Il Ministero ha riferito che, nel corso delle attività sopradescritte, emergono problematiche di diversa natura che si cerca di superare concordando soluzioni rispettose delle diverse esigenze delle parti in causa, evitando di ricorrere ad azioni giudiziarie per la tutela dei diritti del Fec.
6. La persistente problematica della proprietà dei beni
La diffusione della notizia, nei primi anni ’90, che l’amministrazione aveva iniziato la procedura finalizzata alla consegna in proprietà agli enti chiesa e parrocchia civilmente riconosciuti degli edifici sacri, nonché delle opere d’arte di inestimabile valore ivi custodite, suscitò reazioni mediatiche e la presentazione di interrogazioni parlamentari, oltre a
organica della divisione preposta: v. nota prot. Corte dei conti n. 2723 del 15 giugno 2016.
28 V. nota Direzione centrale per l’amministrazione del Fec, prot. Corte dei conti n. 4961 del 14 dicembre 2016.
determinare le reazioni critiche da parte di soggetti pubblici e privati di cui si è fatto cenno. Il passaggio di proprietà era diffusamente percepito come una lesione degli interessi nazionali, tanto da determinare la formulazione di varie argomentazioni giuridiche, sostenute da opinioni dottrinali, per dimostrare l’erroneità dell’interpretazione alla base di
tale vicenda.
In questa situazione, il Ministero dell’interno sospese, fin dal 1995, le procedure relative al trasferimento in proprietà e regolarizzò i rapporti con l’autorità ecclesiastica anche per le chiese con personalità giuridica mediante atti di concessione in uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato.
Il Ministero, inoltre, chiese al Consiglio di Stato il riesame, in Adunanza generale, dei pareri resi dalla Sezione I consultiva (pareri n. 1263/1989 e n. 929/1992) in ordine al regime giuridico delle chiese ex conventuali parrocchiali per verificare se fosse corretta l’interpretazione secondo la quale l’attribuzione della personalità giuridica alla parrocchia comportasse di diritto il passaggio della proprietà dell’edificio sacro, con tutte le sue pertinenze, dal Fec all’ente-parrocchia, e ciò anche nell’eventualità che si trattasse di beni culturali vincolati ai sensi dell’art. 23 della l. n. 1089/193929.
Nella fase preliminare della nuova richiesta di parere, il Consiglio di Stato invitò il ministero richiedente ad acquisire le osservazioni del Ministero dei beni culturali ed ambientali che si espresse nel senso che, trattandosi di beni di interesse pubblico appartenenti allo Stato, essi sono soggetti al regime del demanio pubblico, con l’inerente inalienabilità, di cui all’art. 823 c.c.; tale regime d’inalienabilità avrebbe impedito, secondo questa tesi, il passaggio di proprietà di cui si discute.
Atteso che in precedenza era stato espresso in merito parere positivo, il Consiglio di Stato ritenne che, anche per effetto del seguito da parte del Ministero e della sostanziale sebbene tacita adesione della Santa Sede, un eventuale mutamento di indirizzo avrebbe potuto dar vita ad un contrasto interpretativo fra le parti; e si sarebbe determinata così la situazione
29 Il Consiglio di Stato, Sezione I, nel parere 6 maggio 1992, n. 929, aveva sostenuto che l’inalienabilità discendente dal vincolo relativo ai beni culturali, infatti, non colpisce ogni possibile forma di trasferimento della proprietà, ma solo gli atti negoziali. E’ intuitivo che nelle ipotesi, ad esempio, di estinzione di un ente pubblico per incorporazione in un altro ente, ovvero di costituzione di un nuovo ente per separazione (come avviene talvolta per gli enti territoriali, comuni, province, ecc.) si trasferisce, per quanto di ragione, anche la proprietà dei beni che sono detti “inalienabili”. Ora, nel caso in esame si tratta di trasferimento ope legis e pertanto non vi è luogo a parlare di vincolo di inalienabilità.
prevista dall’art. 14 dell’accordo concordatario del 18 febbraio 1984, ai sensi del quale, in caso di eventuali difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni concordatarie, la Santa Sede e la Repubblica italiana avrebbero affidato la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Attesa, infatti, la natura pattizia delle disposizioni concordatarie, non è consentito ad una delle parti modificarne l’applicazione unilateralmente e senza previa consultazione dell’altra parte.
In considerazione di ciò, l’Adunanza generale, investita del riesame, dispose che, a cura della Sezione I, fosse espletato l’adempimento istruttorio consistente nell’acquisire anche l’avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo dello Stato deputato a mantenere i contatti con la controparte ecclesiastica, a seconda dei casi, la Santa Sede o la Cei, per tutto ciò che concerne l’interpretazione, l’attuazione e l’eventuale aggiornamento dei Patti concordatari.
Fu sospeso, quindi, l’esame dei quesiti in attesa che il Ministero dell’interno acquisisse le osservazioni della Presidenza del Consiglio, che avrebbe dovuto verificare quale fosse la posizione effettiva della controparte ecclesiastica (Sez. I, parere n. 1806/95, Ad. 6 marzo 1996).
Il Presidente del Consiglio pro-tempore ritenne opportuno chiedere alla Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra Italia e la Santa Sede firmato nel 1984, di pronunciarsi al riguardo30.
La Commissione governativa, pronunciatasi nel luglio 199731, ritenne che l’ipotesi di una eventuale modifica dell’assetto normativo in vigore investisse la responsabilità politica del Governo e non fosse di sua competenza.
La Sezione I consultiva prorogò i termini di risposta assegnati all’amministrazione, ma, non avendo ricevuto elementi di novità in argomento, ritenne che l’amministrazione non avesse più interesse alla procedura di riesame (Sez. I parere n. 1806/95, Ad. 10 luglio 2002).
30 V. nota Presidenza del Consiglio dei ministri, n. USG/USRI 4914 P-4.2.15.2 del 21 dicembre 2016, prot. Corte dei conti n. 5057 del 21 dicembre 2016.
31 V. nota Commissione governativa per l’attuazione della legislazione concordataria, prot. n. 7149 del 22
luglio 1997.
Con memoria pervenuta in occasione dell’adunanza del 23 maggio 201732, la Direzione centrale per l’amministrazione del Fec ha confermato che le poche operazioni avviate negli anni di prima applicazione della l. n. 222/1985 non si sono concluse con il provvedimento finale definitivo di trasferimento; in attesa delle determinazioni politiche e di una soluzione concordata fra le parti internazionali, come detto, il Fec ha provveduto alla regolarizzazione dei rapporti con l’autorità ecclesiastica mediante atti di concessione.
7. Alcuni casi di contenzioso
Le problematiche relative al contenzioso hanno riguardato le ipotesi sporadiche in cui un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ha interesse a rivendicare la proprietà dei beni ed hanno ottenuto piena soddisfazione giudiziale. Un caso emblematico è quello della chiesa di San Xxxxxxxxx in Gubbio che, dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica come “ente ecclesiastico” con il d.p.r. 11 febbraio 1970, n. 132, ha rivendicato la piena proprietà dei beni ed ottenuto nel maggio 2015 la sentenza favorevole della Corte di Cassazione33.
Al riguardo, le azioni di rivendica ed accertamento della proprietà di beni appartenenti al Fec si sono arrestate con la decisione della Corte d’Appello di Roma n. 2279/2012 R.G., passata in giudicato e relativa alla chiesa di San Paolo in San Xxxxxxx di Anagni, e la citata decisione della Cassazione civile n. 10481/2015 relativa alla chiesa di San Xxxxxxxxx di Gubbio. In merito, la Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale, ai sensi dell'art. 29, lett. a, del Concordato del 1929, comporta l'automatico trasferimento dal Fondo edifici di culto all'ente-chiesa del complesso immobiliare distinto dall'unitarietà funzionale religioso-pastorale, inclusa la rettoria, quale pertinenza dell'edificio-chiesa.
Non sono note pronunce giurisdizionali relative ad altri beni.
32 V. nota prot. Corte dei conti n. 2173 del 17 maggio 2017.
33 Cass., Sez. II, n. 10481 del 21 maggio 2015.
8. Le osservazioni della Conferenza episcopale italiana
La Cei, nel rilevare che il problema della restituzione agli enti ecclesiastici ex conventuali dei beni mobili ed immobili già ad essi appartenenti è ancora aperto, ha richiamato la giurisprudenza in materia34.
Con memoria pervenuta in occasione dell’adunanza del 23 maggio 201735, la Cei, nel ricostruire gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, ha osservato che il regime dei beni ex conventuali è una questione ancora aperta.
34 V. nota Cei prot. n. 674/2016 del 24 ottobre 2016, prot. Corte dei conti n. 4334 del 25 ottobre 2016.
35 V. nota prot. Corte dei conti n. 2172 del 17 maggio 2017.
CAPITOLO VI
I BENI FRUTTIFERI
Sommario: 1. L’amministrazione del patrimonio fruttifero. - 2. Le osservazioni dell’Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
- 0. Il patrimonio immobiliare di origine ecclesiastica. - 4. La problematica relativa all’affrancazione di canoni
enfiteutici. - 5. Le proprietà terriere. - 6. I compendi silvo-forestali.
1. L’amministrazione del patrimonio fruttifero
La gestione del patrimonio immobiliare si realizza mediante l’utilizzazione fruttifera (locazione, affitto ecc.) di appartamenti, negozi, fabbricati, caserme e terreni, distribuiti su tutto il territorio nazionale e aventi varia natura e destinazione, nonché attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi36.
Si precisa, anzitutto, che le problematiche relative ai terreni ed ai compendi silvo- boschivi sono affrontate in successivi paragrafi ad esse dedicati.
La gestione degli immobili è affidata, sul territorio, ai prefetti, che operano su direttive della Direzione centrale per l’amministrazione del Fec, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 33/1987 e delle relative circolari applicative37. I prefetti sono titolari delle attività di ordinaria amministrazione, quali la stipula dei contratti agrari e di locazione, la riscossione dei relativi canoni, la rendicontazione trimestrale delle entrate, il monitoraggio sui beni di proprietà ed il loro stato di conservazione.
Sono, invece, riservati alla Direzione centrale, coadiuvata dal consiglio di
amministrazione del Fec, gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 27 del
d.p.r. n. 33/1987.
Relativamente alle procedure di locazione, il Ministero ha reso noto che la pubblicazione del bando di gara avviene sul suo sito Internet e su quello della prefettura; della pubblicazione viene data notizia anche agli uffici periferici della pubblica amministrazione della provincia di competenza e di quelle limitrofe.
Viene inoltre effettuata una pubblicità di tipo cartellonistico, anche in forma pannellare e di annunci da apporre sugli immobili da locare, sui giornali a tiratura nazionale e locale e
36 L’amministrazione del patrimonio fruttifero del Fec è affidata in sede centrale all’area I del ministero ed in sede provinciale alle prefetture, ai sensi dell’art. 57 della l. n. 222/1985.
37 Ex multis: n. 59/1987, n. 10/2007, n. 2/2013.
di tipo gratuito, nonché sui siti Internet gratuiti di intermediazione immobiliare.
Alla scadenza del contratto di locazione successiva alla prima e qualora il conduttore richieda di voler rinnovare il contratto, il Fec è tenuto a rideterminare il canone locativo, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, nonché ad applicare una maggiorazione del canone a titolo di mancata alea di gara (artt. 5 e 6 c. 2 d.p.r. n. 276/2007)38.
In caso invece di mancato rinnovo con il precedente conduttore, l’iter procedurale prevede la ripresa in consegna del bene in tempi brevi e la sua reimmissione sul mercato immobiliare, al nuovo canone locativo determinato dall’organo tecnico.
I canoni locativi vengono determinati a titolo oneroso dall’Agenzia delle entrate39, la quale svolge le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative riguardanti i beni di proprietà del Fondo.
L’entrata in vigore del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, ha mutato le condizioni in base alle quali l’Agenzia svolgeva tali attività e tale modifica normativa ha comportato la necessità di concludere specifici accordi di collaborazione in ambito provinciale direttamente con l’ufficio provinciale dell’Agenzia territorialmente competente.
Le spese relative agli accertamenti esperiti dall’Agenzia vengono anticipate dalla
Direzione centrale ma fanno carico ai locatari/affittuari (art. 8 d.p.r. n. 276/2007).
I canoni di locazione vengono costantemente adeguati secondo l’indice Istat e si richiede che vengano interamente corrisposti con regolare cadenza applicando, nei casi di inadempimento, i prescritti interessi di mora.
In particolare, in presenza di situazioni debitorie che abbiano superato il limite del ritardo occasionale, l’adozione degli adempimenti relativi al recupero dei crediti e/o all’avvio delle procedure di sfratto è di competenza delle prefetture, che generalmente procedono alla messa in mora dell’inquilino trascorso il secondo mese di insolvenza40. Scaduto tale termine, viene richiesto l’intervento dell’Avvocatura dello Stato per la tutela degli interessi del Fec.
38 La disdetta dei contratti è regolata dall’art. 7, c. 4 del d.p.r. n. 276/2007.
39 Già Agenzia del territorio e precedentemente Ute.
40 Le prefetture procedono alla formale messa in mora dell’inquilino inadempiente fissando un termine per l’adempimento. Scaduto tale termine, viene richiesto l’intervento dell’Avvocatura dello Stato per la tutela degli interessi del Fondo.
Quando la prefettura procede alla messa in mora del locatario, nonché quando avvia le procedure di sfratto, informa la Direzione centrale che può rilevare la situazione debitoria dall’analisi dei rendiconti trimestrali delle riscossioni.
Il Ministero ha reso noto che tale patrimonio ha prodotto, nel corso del biennio 2014/2015, un reddito rispettivamente pari a circa 3.600.000 euro e a 3.497.000 euro, finalizzato alla conservazione, al restauro, alla tutela ed alla valorizzazione degli edifici di culto di proprietà.
Secondo quanto riferito, la quasi totalità degli immobili fruttiferi risulta locata a terzi, mentre per tutti gli immobili attualmente liberi risultano avviate, a cura delle prefetture competenti, le procedure finalizzate alla loro ricollocazione sul mercato immobiliare, in alcuni casi previa realizzazione dei necessari interventi di ripristino, ovvero alla loro alienazione, ove precedentemente deliberata dal consiglio di amministrazione del Fec41.
Con riferimento alla richiesta della Corte in merito a difficoltà incontrate dall’amministrazione nella riscossione ai sensi dell’art. 32 d.p.r. n. 33/1987, è stato risposto che problemi nella riscossione dei canoni locativi vi sono stati in casi sporadici (es. a Como e a Torino), per i quali è stata avviata la procedura di sfratto e di recupero crediti.
E’ stata segnalata, invece, la situazione in cui versa la riscossione dei canoni locativi nella provincia di Napoli: a causa infatti del mancato inoltro da parte della prefettura dei rendiconti trimestrali di entrata dal primo trimestre 2015 alla data del giugno 2016, la Direzione centrale non è a conoscenza della situazione debitoria dei conduttori degli immobili; nei riguardi del notevole numero di morosi la prefettura ha già adito le vie legali. Al riguardo, con nota di aggiornamento, la Direzione centrale ha comunicato che alla data del febbraio 2017 la prefettura di Napoli ha trasmesso i rendiconti trimestrali delle
riscossioni fino al II trimestre 201642.
41 I criteri e le modalità per l’affidamento dei beni del Fec destinati ad uso abitativo sono regolati dal d.p.r. 8 dicembre 2007, n. 276, recante “Regolamento concernente i criteri e le modalità per l’affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto”.
Per la locazione degli immobili di proprietà del Fec destinati ad uso diverso da quello abitativo si applica, ove possibile, quanto disposto dal capo II del d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296 e successive modificazioni, recante “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”.
Con circolare n. 2/2013 del 17 dicembre 2013 sono state impartite disposizioni alle prefetture per l’adozione, nel rispetto della normativa vigente, delle più adeguate ed idonee forme di pubblicità finalizzate alla scelta del contraente ai fini della locazione dei beni, nonché istruzioni in tutti i casi in cui un immobile deve essere reimmesso sul mercato.
42 V. nota prot. Corte dei conti n. 503 del 6 febbraio 2017.
L’ammontare delle riscossioni a titolo di locazione riferito all’anno 2015 è di 2.242.105,20 euro; la consistenza dei residui attivi (crediti da riscuotere) alla data del 31 dicembre 2015 è pari a 1.397.646,71 euro43.
Nella tabella che segue sono riepilogati gli immobili (appartamenti, negozi, caserme ecc.) locati, quelli liberi in attesa di ricollocazione e quelli per i quali il consiglio di amministrazione ha deliberato la vendita e sono pertanto in corso, presso le competenti prefetture, le procedure di alienazione.
43 V. nota prot. Corte dei conti n. 503 del 6 febbraio 2017.
Tabella n. 2 - Riepilogo immobili in inventario beni fruttiferi
Tipologia bene | Natura bene | Totali aggregati | Locazione in corso | In corso per ricollocazione | Liberi istruttoria in corso di ricollocazione | Liberi in vendita | Istruttoria per utilizzazione fruttifera | Liberi in ristrutturazione | Occupati | Concessione in corso | Locati ai sacerdoti | Istruttorie in corso per accertamenti diversi |
FRAZIONI IMMOBILIARI | Appartamento | 160 | 114 | 12 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
UNITA' IMMOBILIARI | Caserme | 12 | 12 | |||||||||
FRAZIONI IMMOBILIARI | Locali | 44 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
UNITA' IMMOBILIARI | Negozio | 47 | 32 | 4 | 10 | 1 | ||||||
UNITA' IMMOBILIARI | Stabile | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
TOTALI | 270 | 192 | 19 | 25 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
2. Le osservazioni dell’Ufficio centrale di bilancio
Dalle relazioni dell’Ispettorato generale di finanza44 2010-2011, è emersa una scarsa vigilanza da parte degli uffici ministeriali ed una poco proficua attività gestionale in ordine ad alcuni immobili, con conseguenti minori incassi derivanti dalla gestione e riflessi sull’esatta quantificazione dei residui attivi da riscuotere e sulle azioni di recupero dei crediti.
Elementi di criticità riguardo ai beni di proprietà del Fec, e particolarmente dei terreni, sono stati rilevati dall’Ucb presso il Ministero; al riguardo, l’Ufficio di bilancio ha sollecitato l’amministrazione ad intervenire in presenza di occupazioni extra-contrattuali, a riscuotere i crediti, a regolarizzare contrattualmente le situazioni di fatto, a seguire procedure di evidenza pubblica nell’assegnazione dei cespiti e a rendicontare trimestralmente le entrate riscosse e le somme accertate da riscuotere.
In merito, l’Ucb ha richiesto45 a 41 Utg i rendiconti trimestrali delle riscossioni relativi all’esercizio 2014, ancorché negativi, un elenco aggiornato delle proprietà del Fec sul territorio e la quantificazione delle entrate da accertare e riscuotere, ottenendo risposta da xxxx Xxx e la produzione di rendiconti da altri sette Utg che in precedenza non rendicontavano.
3. Il patrimonio immobiliare di origine ecclesiastica
Il patrimonio immobiliare del Fondo è costituito, inoltre, da un compendio di origine ecclesiastica e cioè da complessi conventuali quali abbazie e monasteri, da immobili già destinati a luoghi di culto ma da tempo non più officiati, da aree di risulta di ex chiese nonché da locali conventuali eccedenti gli ambienti concessi all’autorità ecclesiastica come rettorie.
Si tratta di immobili, spesso di rilevante interesse storico-artistico, frequentemente ubicati in piccoli comuni, il cui mantenimento, come evidenziato dalla Direzione centrale, risulta a volte addirittura antieconomico, dovendo l’amministrazione intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità con il finanziamento di interventi di somma
44 V. relazione annuale dell’Ispettorato generale di finanza anno 2010 (pag. 20) e 2011 (pag. 8).
45 Con nota n. 10-Osservazione n. 99 del 2 gennaio 2015.
urgenza, a causa del precario stato manutentivo in cui versano per la loro vetustà.
La Direzione centrale ha reso noto che tale patrimonio, per la sua specifica natura, risulta di difficile collocazione sul mercato immobiliare e, nonostante i tentativi effettuati nel corso degli anni per la messa a reddito attraverso la locazione o la vendita ad asta pubblica e/o trattativa privata, attualmente risulta per la massima parte inutilizzato ovvero, in alcuni casi, utilizzato di fatto dagli enti locali per usi connessi alle proprie finalità istituzionali.
L’amministrazione ha ritenuto di applicare per la gestione degli immobili in questione il
d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296, che disciplina i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato46. La predetta normativa, agli artt. 9 e ss., prevede la possibilità di concedere a titolo gratuito o a canone agevolato immobili statali per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti dai soggetti interessati a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In particolare, l’art. 10, c. 1, lett. b), d.p.r. n. 296/2005, modificato dalla l. 7 agosto 2012,
n. 135, prevede che alle regioni e agli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l’uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali.
La possibilità che la citata normativa possa trovare applicazione anche ai beni appartenenti al Fec trae origine dal parere del Consiglio di Stato n. 1263 del 18 ottobre 1989, con il quale è stata sostenuta l’applicabilità ai beni del Fec della preesistente l. n. 390/198647, abrogata e sostituita dalla l. n. 296/2005, in virtù del rinvio dinamico contenuto nella l. n. 222/1985, nella parte in cui essa dispone che il Fondo è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato.
Da ultimo, alcune Sezioni regionali della Corte dei conti48 hanno manifestato perplessità sull’applicazione del d.p.r. n. 296/2005 ai beni immobili di proprietà del Fec, ritenendo che le dette disposizioni si applichino esclusivamente ai beni demaniali a meno che non si segua
46 D.p.r. 13 settembre 2005, n. 296, Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.
47 L. 11 luglio 1986, n. 390, Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.
48 Osservazioni mosse dalla Sezione regionale della Corte dei Conti per il Lazio n. 3108 del 3 giugno 2015 in merito ad un contratto di locazione di un immobile sito in Acquaviva di Nerola (Roma) e n. 3093 del 29 maggio 2015 riguardo ad un contratto di locazione di un immobile sito in Roma.
la procedura di cui all’art. 12 del predetto d.p.r. n. 296/2005 per la determinazione del canone agevolato da parte della specifica Commissione del demanio49. A seguito della risposta della prefettura a tali osservazioni, con la quale si confermava l’applicazione della l. n. 296/2005, il decreto è stato ammesso al visto di legittimità50.
La questione è stata nuovamente posta all’attenzione del Consiglio di Stato, al quale è stato chiesto di esprimersi, nel caso di applicabilità della l. n. 296/2005, in merito alla possibilità di fare riferimento all’Agenzia delle entrate nei casi in cui la citata legge prevede la competenza dell’Agenzia del demanio relativamente alla quantificazione dei canoni agevolati.
Il Consiglio di Stato ha momentaneamente sospeso l’emanazione del parere sollecitando un’integrazione della documentazione nonché l’avviso dell’Agenzia delle entrate in merito a quanto richiesto51.
L’Agenzia del demanio52, in risposta alla prefettura che aveva chiesto, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 296/2005, la stima del canone agevolato da porre a base del rinnovo del contratto di locazione dell’immobile di proprietà del Fec, ha evidenziato che il d.p.r. n. 296/2005 disciplina il procedimento per l’affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, purché siano gestiti dall’Agenzia.
49 Art. 12. Misura del canone e modalità di determinazione 1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'art. 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio. 2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti è operata da una apposita commissione istituita presso la Direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della Direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualità di presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualità di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere.
3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto: a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile; b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario; c) della durata della concessione o locazione; d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri. 4. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
50 V. nota Prefettura di Roma prot. n. 0171211 del 17 giugno 2015.
51 V. nota Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto n. 1107/1103/1084, prot. n. 5544 del 15 giugno 2016, prot. Corte dei conti n. 2723 del 15 giugno 2016.
52 X. xxxx x. 00000/XXXX-XXX del 20 novembre 2015.
Con parere n. 1924 del 15 settembre 2016, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi, ha ritenuto l’applicabilità del d.p.r. n. 296/2005 ai beni di proprietà del Fec, considerando che gli immobili interessati, nonostante i tentativi effettuati per la messa a reddito, la locazione o la vendita, risultano inutilizzati e che lo stato manutentivo in cui versa il patrimonio è precario, a causa della vetustà e del protratto inutilizzo. Applicando il regime giuridico in esame, il patrimonio immobiliare verrebbe conservato e valorizzato e il Fec ne trarrebbe un vantaggio economico in quanto gli oneri manutentivi ordinari e straordinari spetterebbero al locatario.
4. La problematica relativa all’affrancazione dei canoni enfiteutici
Numerose proprietà terriere del Fec sono gravate da enfiteusi a favore di privati.
Il Ministero ha reso noto che, in assenza, sia presso gli uffici centrali, sia presso le prefetture, di registri o di scritture contabili attestanti l’esistenza di tali livelli, ha ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione in sede locale finalizzata all’accertamento della effettiva consistenza dei fondi rustici del Fec gravati da livello.
Come comunicato dall’amministrazione, tale ricerca rileva ai fini della redditività dei beni del Fec in quanto permette un censimento degli immobili di proprietà ed evita o comunque limita il fenomeno dell’usucapione degli stessi.
Il Ministero ha reso noto che la predetta ricognizione, avviata da oltre un decennio, è tuttora in corso da parte delle prefetture presso gli uffici catastali o per il tramite della banca dati dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il sistema informatico Sister. L’attività non è infatti di agevole espletamento in quanto, nella quasi totalità dei casi, gli intestatari del diritto di livello risultano deceduti e si rende necessario, anche con l’ausilio degli enti locali, procedere alla identificazione degli attuali titolari del livello al fine di acquisire il loro intendimento circa la prosecuzione del rapporto enfiteutico ovvero l’eventuale affrancazione dello stesso.
Al fine di chiarire alcune problematiche emerse nel corso degli anni e riguardanti prevalentemente la questione concernente la determinazione dei canoni enfiteutici e dei capitali d’affranco, l’amministrazione centrale ha condotto, congiuntamente alla Direzione centrale Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) dell’Agenzia delle entrate, un approfondimento della materia, addivenendo ad alcune conclusioni interpretative in merito
alle quali è stato richiesto nel 2013 il parere del Consiglio di Stato53.
La tabella sottostante evidenzia lo stato delle riscossioni provenienti dalle affrancazioni nel triennio considerato.
Tabella n. 3 - Proventi dalle affrancazioni
Riepilogo delle riscossioni dalle affrancazioni | ||
2013 | 2014 | 2015 |
117.093,72 | 96.799,60 | 75.978,13 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
5. Le proprietà terriere
Il Fondo edifici di culto è inoltre proprietario di un cospicuo numero di terreni dislocati su tutto il territorio nazionale.
Il prospetto che segue concerne i terreni e le aree di risulta. In merito, l’amministrazione
ha reso noto che nella quasi totalità dei casi le aree sono prive di valore economico e che la
53 La Sezione I del Consiglio di Stato, con il parere n. 3932/2013 adottato nell’adunanza dell’8 gennaio 2014, ha definito alcuni indirizzi di rilievo, consentendo alla Direzione centrale Omi dell’Agenzia delle entrate di diramare ai propri uffici periferici una circolare concernente le istruzioni per la determinazione dei capitali di affranco e dei canoni enfiteutici relativi ai beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto.
Particolarmente rilevante risulta la possibilità, dichiarata dal Consiglio di Stato, di applicare il diritto di accessione ogni qualvolta venga riscontrata dall’organo tecnico la costruzione di immobili effettuata dagli enfiteuti su terreni del Fec senza preventivi accordi.
Nel rendere noto alle prefetture il contenuto di tale circolare, l’amministrazione centrale ha colto l’occasione per definire alcuni aspetti relativi alla procedura di affrancazione e per chiarire problematiche sorte nella trattazione della materia.
Ha ricordato che la procedura de qua può avere inizio su impulso di parte ovvero d’ufficio. Nel primo caso, in presenza di un’istanza di affrancazione avanzata dai livellari, le prefetture devono preliminarmente effettuare una accurata ricerca presso gli atti d’ufficio al fine di reperire eventuale documentazione relativa all’enfiteusi, ovvero richiederla agli enfiteuti.
L’Agenzia delle entrate deve essere interessata preliminarmente per la determinazione del valore del canone enfiteutico gravante sul fondo al 1° gennaio 1987 ai fini dell’eventuale estinzione ope legis del livello ex art. 60 della l. n. 222/1985. La richiesta deve altresì precisare che, ove il valore del canone dovesse essere superiore alle 60.000 lire annue e pertanto il livello non potesse essere considerato estinto, deve essere contestualmente valutato l’importo del canone enfiteutico all’attualità nonché il capitale di affranco e le pregresse annualità di canone non ancora prescritte.
In merito, l’Ucb ha segnalato all’amministrazione la necessità dell’avvio delle procedure di trascrizione di molti terreni che sono, per estensione e per rendita, poco redditizi; ai livellari andrebbe riconosciuta la piena proprietà degli stessi, ai sensi dell’art. 60 della l. n. 222/1985, il quale dispone l’estinzione ope legis di tutti i livelli gravanti su terreni che producano un reddito annuo non superiore a 60.000 lire, attualmente pari a 30,99 euro.
Il Ministero ha reso noto che, nei casi in cui non vi sia istanza di parte ma si venga comunque a conoscenza di un preesistente rapporto enfiteutico, le prefetture devono avviare la procedura finalizzata alla regolarizzazione dei rapporti con l’enfiteuta.
loro misurazione da parte dell’Agenzia delle entrate sarebbe un costo non recuperabile54.
Il Ministero ha comunicato, al riguardo, che tali immobili risultano redditizi solo in minima parte: infatti, la ridotta estensione e l’infelice ubicazione di gran parte di essi vanificano i tentativi di messa a reddito. Ha segnalato l’esito infruttuoso dei bandi per l’affitto a privati o per altri utilizzi, ad esempio come spazi per impianti fotovoltaici.
Le gare indette dalle prefetture negli ultimi anni per l’affitto e/o per l’alienazione di tali
terreni competenti sono, infatti, andate deserte.
Difficile risulta anche la vendita (ad asta pubblica e/o a trattativa privata) tentata sia singolarmente che a lotti accorpati.
Per tali cespiti l’amministrazione ha evidenziato che l’impegno degli uffici centrali e delle
prefetture competenti continua ai fini della ricerca di una utilizzazione fruttifera.
Tabella n. 4 - Inventario dei terreni, dei compendi e delle aree di risulta appartenenti al Fec
Province | Terreni | Aree di risulta | Compendi |
Ag | 2 | ||
An | 1 | ||
Xx | 0 | ||
Xx | 2 | ||
Ba | 1 | ||
Br | 1 | ||
Cl | 1 | ||
Ce | 2 | ||
Xx | 0 | ||
Xx | 0 | ||
Xx | 0 | ||
Xx | 27 | ||
Is | 6 | ||
Lt | 2 | 2 | |
Le | 2 | ||
Kr | 4 | ||
Mt | 1 | ||
Na | 2 | ||
No | 1 | ||
Pa | 9 | 1 | 2 |
Pg | 1 | ||
Pe | 1 | ||
Rc | 1 | ||
Ri | 20 | 2 | |
Rm | 1 | ||
Sr | 1 | ||
Te | 2 | ||
Tp | 1 | 2 | |
Totali parz. | 101 | 14 | 2 |
Totale | 117 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
54 V. nota prot. Corte dei conti n. 503 del 6 febbraio 2017.
6. I compendi silvo-forestali
Fanno altresì parte del patrimonio fruttifero del Fondo edifici di culto alcuni vasti compendi silvo-forestali quali la foresta di Tarvisio (Ud), l’ex feudo Quarto Santa Chiara in Palena (Ch) e il compendio forestale sito in Monreale (Pa), per i quali sono state stipulate apposite convenzioni con il Corpo forestale dello Stato.
In particolare, nel dicembre 2014 è stata rinnovata la convenzione con il Corpo forestale dello Stato per la gestione della foresta di Tarvisio.
Di seguito è evidenziato il rendimento del suddetto compendio boschivo.
Tabella n. 5 - Rendimento della foresta di Tarvisio e dell’ex feudo Quarto Santa Chiara
RISCOSSIONI | |||
FORESTA DI TARVISIO QUARTO SANTA CHIARA | 2013 | 2014 | 2015 |
61.359,14 | 70.160,19 | 49.284,26 | |
8.902,70 | 1.419,21 | 18.500,74 | |
TOTALI | 70.261,84 | 71.579,40 | 67.785,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Riguardo alla foresta di Tarvisio, la Regione Friuli ha prospettato l’ipotesi di esercitare la competenza in materia di gestione della foresta e del relativo personale (circa trenta unità di forestali e dodici operai), pur mantenendosi la proprietà in capo al Fec e l’imputazione al bilancio dello Stato delle spese di gestione.
Attualmente il Corpo forestale dello Stato, in virtù della convenzione datata 1929 e che si rinnova ogni nove anni, gestisce la foresta con personale statale, inquadrato all’interno dell’Arma dei carabinieri, e regionale55.
55 xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/0000/00/00/xxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxx- 1.14106031?ref=search
CAPITOLO VII
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Sommario: 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare. - 2. La conservazione e il restauro dei beni mobili e immobili del Fec. - 3. La salvaguardia del patrimonio mobiliare. - 4. Le spese di gestione. - 5. La destinazione dell’8 per mille. - 6. Gli interventi di manutenzione. - 7. Le osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. - 8. Le osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare
Nei casi in cui gli immobili necessitino di interventi manutentivi ed i lavori da realizzare riguardino soltanto una ristrutturazione ordinaria dell’immobile (ripulitura delle pareti e dei soffitti, revisione degli impianti elettrici ed idraulici ecc.), le prefetture procedono di norma alla realizzazione dei lavori in economia, ai sensi della vigente normativa, a mezzo di ditte specializzate nel settore. In tali casi, la Direzione centrale provvede ad accreditare alle prefetture l’importo necessario.
Nei casi in cui l’immobile necessiti, invece, di interventi manutentivi particolarmente rilevanti ovvero di opere che riguardano il consolidamento statico dell’immobile, viene interessato il competente provveditorato alle opere pubbliche per la stima dei lavori necessari e dei relativi costi. L’elaborato tecnico viene acquisito dalla Direzione centrale per le opportune determinazioni circa il finanziamento del progetto.
Le spese relative ai suddetti interventi fanno carico al capitolo 505 del bilancio del Fondo, come evidenziato nella tabella n. 8.
2. La conservazione e il restauro dei beni mobili e immobili del Fec
La Direzione centrale, sulla base degli elementi forniti dagli organi tecnici competenti (Mibact e Mit), predispone annualmente un programma di massima, esaminato ed approvato dal consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, nel quale vengono previsti gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti per lo più in opere di consolidamento, di rifacimento di coperture, di adeguamento di impianti elettrici o di restauro di opere d’arte, che il Fondo intende finanziare nel corso dell’anno.
La quantificazione dei fondi necessari agli interventi di conservazione e restauro fatta nel programma di massima del 2015, su indicazione degli organi tecnici del Mibact, ammonta a
24.000.000 di euro; gli importi effettivamente spesi al 31 dicembre 2015 per i restauri delle chiese e delle opere d’arte ammontano rispettivamente ad euro 4.829.516,11 sul capitolo 503 e ad euro 476.611,98 sul capitolo 507.
Mentre la manutenzione ordinaria è demandata ai concessionari e/o usuari dei sacri edifici, l’attività di manutenzione straordinaria delle chiese, delle rettorie e delle opere d’arte ivi custodite, al fine di verificare lo stato di conservazione di tali immobili e di accertare la sussistenza e l’entità dei dissesti che vengono lamentati dai rettori o segnalati da altri organi locali (comune, prefettura, fedeli, ecc.), è demandata, nell’ambito delle rispettive competenze, alle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 58 l. n. 222/1985).
Quest’ultimo dicastero, attraverso le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, cura la realizzazione delle opere attinenti al patrimonio infruttifero, costituito dalle chiese monumentali sottoposte a vincolo storico-artistico, nonché dalle opere d’arte in esse custodite, mentre gli interventi di natura strutturale, previo parere delle competenti soprintendenze, sono eseguiti sotto la direzione tecnica dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, organi periferici del Mit.
Pertanto, il Ministero dell’interno provvede ad interessare, nell’ambito delle rispettive competenze, le soprintendenze ovvero i provveditorati interregionali affinché effettuino appositi sopralluoghi e riferiscano in merito alle risultanze degli stessi, illustrando dettagliatamente le opere necessarie alla salvaguardia dell’immobile ed i presumibili costi necessari per la realizzazione dei lavori.
Come previsto dal citato art. 58 l. n. 222/1985, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di restauro vengono svolte dai suddetti organi tecnici, i quali provvedono anche all’affidamento delle opere, svolgendo funzioni di stazione appaltante, ed alla stipula dei contratti d’appalto con la ditta aggiudicataria.
La Direzione centrale, esaminata la documentazione contrattuale e la regolarità delle procedure seguite per l’individuazione del contraente, provvede all’adozione del formale provvedimento di impegno della spesa che grava sui capitoli di bilancio del Fondo nn. 503, 506 – condiviso con l’area I per i beni fruttiferi – e 507.
Successivamente, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori predisposti e trasmessi dagli organi tecnici, l’ufficio centrale effettua i pagamenti a favore delle ditte esecutrici delle opere, procedendo al successivo inoltro all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno per la registrazione.
Ove gli organi tecnici, nel corso del sopralluogo, riscontrino un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’ufficio autorizza la realizzazione di un intervento di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/201656.
In particolare per i beni culturali, il d.lgs. n. 50/2016 (art. 148, c. 7) prevede che l'esecuzione dei lavori sia consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità di cui all'art. 163 del citato codice.
Il Ministero ha segnalato che, a causa della vetustà degli immobili di proprietà del Fondo, negli ultimi anni si è constatato un più frequente ricorso alla realizzazione di interventi eseguiti con le predette procedure e, considerato anche il consistente numero degli immobili di proprietà, tale circostanza costituisce un considerevole ostacolo alla realizzazione della programmazione ordinaria dell’ufficio, incidendo notevolmente sui capitoli di bilancio preposti alla conservazione e restauro degli immobili stessi. L’incremento del ricorso a procedure d’urgenza potrebbe essere limitato da una più continua manutenzione ordinaria. Rappresenta, infatti, una costante dell’attività del Fec non solo l’imprevedibilità degli interventi indifferibili, da eseguire a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia del patrimonio artistico, ma anche l’estrema variabilità dei tempi occorrenti agli organi tecnici, che concorrono alla realizzazione del programma stesso per la parte progettuale e contrattuale, perché a causa della scarsità di risorse professionali di cui dispongono, sovente non possono rispettare i tempi necessari per la stipula dei contratti e conseguentemente permettere l’adozione da parte dell’ufficio, dei provvedimenti di impegno della spesa entro
l’anno.
56 Art. 163, c. 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
Le difficoltà sopra evidenziate rallentano la realizzazione del programma degli interventi ed hanno indotto la Direzione centrale a promuovere contatti più incisivi con il Segretariato generale del Mibact con l’intento di esplicitare, tra l’altro, le procedure in maniera da renderle più agevoli per le attività delle due amministrazioni. Tutto ciò è stato formalizzato con un apposito protocollo d’intesa tra il Mibact e il Ministero dell’interno nell’anno 2013.
Inoltre, si sono svolti anche incontri con i responsabili degli uffici competenti, per individuare le modalità operative idonee a superare le criticità di volta in volta emerse.
Nonostante ciò, la Direzione centrale ha reso noto di trovarsi ancora nella difficoltà di impegnare le somme per il finanziamento degli interventi, non pervenendo in molti casi ai relativi contratti nell’esercizio finanziario di riferimento57.
Pertanto, le somme per i lavori autorizzati e non appaltati nell’esercizio finanziario di riferimento (somme comprensive degli oneri accessori concernenti integrazioni Iva, varianti in corso d’opera, sicurezza nei cantieri, studi e progettazioni, incentivi), vengono mantenute in bilancio ai sensi dell’art. 36 del r.d. n. 2440/1923 e iscritte, quali residui di stanziamento, in conto capitale ai sensi dell’art 275, c. 2, lett. f, del relativo regolamento (r.d. n. 827/1924) ritenendole impegnate.
3. La salvaguardia del patrimonio mobiliare
Anche l’attività finalizzata alla salvaguardia del patrimonio mobiliare, di inestimabile pregio, custodito nelle chiese e nelle rettorie, è condotta in stretta collaborazione con le soprintendenze competenti per territorio e seguendo i criteri di priorità segnalati dalle stesse. In merito, la Direzione centrale ha reso noto di provvedere a finanziare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l’installazione di impianti di sicurezza nelle chiese che ne risultano sprovviste nonché interventi di restauro di dipinti, arredi e paramenti sacri.
Le spese relative ai suddetti interventi fanno carico al capitolo 505 del bilancio del Fondo e nel triennio in riferimento hanno comportato i sotto indicati oneri economici:
57 Ai sensi dell’art. 34 c. 2, l. n. 196/2009 e s.m.i., gli impegni di spesa possono essere adottati esclusivamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate/contratti.
Tabella n. 6 - Dati relativi a impegni per spese di manutenzione - Cap. 505
Manutenzione, conservazione e investimenti per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare | |||||
2013 | 2014 | 2015 | |||
Stanziamenti | Impegni | Stanziamenti | Impegni | Stanziamenti | Impegni |
650.973 | 768.771,34 | 450.000 | 569.717,59 | 2.800.000 | 2.806.965,18 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati del Ministero dell’interno.
Lo stanziamento iniziale del capitolo 505 (manutenzione, conservazione e investimenti per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare) ammontava, per l’anno 2013, a 650 mila euro e, per l’anno 2015, a 450 mila euro; nel 2013 il capitolo ha usufruito di un aumento di importo pari a 973 euro, previsto dal d.m. 39239 del 31 luglio 2013, e nel 2015 di un incremento di 2.350.000 euro, disposto con legge di assestamento 2 ottobre 2015 n.
171. Gli impegni comprendono anche i residui di lettera “F” degli esercizi precedenti, mantenuti in bilancio per interventi autorizzati e non appaltati nell’esercizio finanziario di riferimento.
Tabella n. 7 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 503
CAPITOLO 503 Restauro e conservazione di edifici di culto e rettorie | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | ||||||||||
competenza iniziale | 4.400.000,00 | competenza iniziale | 3.900.000,00 | competenza iniziale | 3.900.000,00 | ||||||||||
a) competenza definitiva (con assestamento) | 4.739.470,00 | c) impegnato | 2.029.898,92 | a) competenza definitiva (con assestamento) | 4.211.223,00 | c) impegnato | 1.421.506,89 | a) competenza definitiva (con assestamento) | 6.118.508,00 | c) impegnato | 1.375.055,54 | ||||
b) lett. f) 2012 * | 2.477.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2012 | 2.468.496,03 | b) lett. f) 2013 * | 2.709.500,00 | d) residui passivi lett. f) 2013 | 1.770.651,33 | b) lett. f) 2014 ' | 2.780.000,00 | d) residui passivi lett.f) 2014 | 2.766.643,54 | ||||
e) lett. f) 2013 * | 2.709.500,00 | e) lett. f) 2014 * | 2.780.000,00 | e) lett. f) 2015 * | 4.736.000,00 | ||||||||||
Totale disponibilità (a + b) | 7.216.470,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 7.207.894,95 | Totale disponibilità (a +b) | 6.920.723,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 5.972.158.22 | Totale disponibilità (a + b) | 8.898.508,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 8.877.699,08 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal Sicr e dai prospetti contabili redatti a cura dell'area V della Direzione centrale del Fec.
* Trattasi di somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'art. 36 del r.d. n. 2440/1923 e iscritte quali residui di stanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 275 - comma 2 - lett. f) del regolamento (r.d. n. 827/1924), ritenendole impegnate per lavori autorizzati e non appaltati nell'esercizio finanziario di riferimento.
Tabella n. 8 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 505
CAPITOLO 505 Manutenzione, conservazione e investimenti per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | ||||||||||
competenza iniziale | 650.000,00 | competenza iniziale | 150.000 (10 | competenza iniziale | 450.000,00 | ||||||||||
a) competenza definitiva (con assestamento) | 650.973,00 | c) impegnato | 515.540,26 | a) competenza definitiva (con assestamento) | 450.000,00 | c) impegnato | 427.327,67 | a) competenza definitiva (con assestamento) | 2.800.000,00 | c) impegnato | 317.265,18 | ||||
b) lett. f) 2012 * | 199.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2012 | 118.152,53 | b) lett. f) 2013 * | 135.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2013 | 119.473,28 | b) lett. f) 2014 * | 22.670,00 | d) residui passivi lett. f) 2014 | 7.427,00 | ||||
e) lett. f) 2013 | 135.000,00 | e) lett. f) 2014 * | 22.670,00 | e) lett. f) 2015 * | 2.482.700,00 | ||||||||||
Totale disponibilità (a + b) | 849.973,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 768.692,79 | Totale disponibilità (a + b) | 585.000,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 569.470,95 | Totale disponibilità (a + b) | 2.822.670,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 2.807.392,18 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal Sicr e su dati rilevati dai prospetti contabili redatti a cura dell'area V della Direzione centrale del Fec.
* Trattasi di somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'art. 36 del r.d. n. 2440/1923 e iscritte quali residui di stanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 275 - comma 2 - lett. f) del regolamento (r.d. n. 827/1924), ritenendole impegnate per lavori autorizzati e non appaltati nell'esercizio finanziario di riferimento.
Tabella n. 9 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 506
CAPITOLO 506 Spese per impianti elettrici e di sicurezza | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | ||||||||||
competenza iniziale | 500.000,00 | competenza iniziale | 400.000,00 | competenza iniziale | 400.000,00 | ||||||||||
a) competenza definitiva (con assestamento) | 500.000,00 | c) impegnato | 26.373,04 | a) competenza definitiva (con assestamento) | 400.000,00 | c) impegnato | 59.017,89 | a) competenza definitiva | 1.550.000,00 | c) impegnato | 282.483,68 | ||||
b) lett. f) 2012 * | 400.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2012 | 194.957.90 | b) lett. f) 2013 * | 473.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2013 | 181.368,02 | b) lett. f) 2014 * | 340.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2014 | 259.657,62 | ||||
e) lett. f) 2013 * | 473.000,00 | e) lett. f) 2014 | 340.000,00 | e) lett. f) 2015 * | 723.000,00 | ||||||||||
Totale disponibilità (a + b) | 900.000,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 694.330,94 | Totale disponibilità (a + b) | 873.000,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 580.385,91 | Totale disponibilità (a + b) | 1.890.000,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 1.265.141,30 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal Sicr e dai prospetti contabili redatti a cura dell'area V della Direzione centrale del Fec.
* Trattasi di somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'art. 36 del r.d. n. 2440/1923 e iscritte quali residui di stanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 275 - comma 2 - lett. f) del regolamento (r.d. n. 827/1924), ritenendole impegnate per lavori autorizzati e non appaltati nell'esercizio finanziario di riferimento.
Tabella n. 10 - Dati relativi alla gestione capitoli di bilancio - Cap. 507
CAPITOLO 507 Restauro opere d'arte ed arredi di proprietà | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | Disponibilità | Impegnato | ||||||||||
competenza iniziale | 500.000,00 | competenza iniziale | 502.000,00 | competenza iniziale | 500.000,00 | ||||||||||
a) competenza definitiva (con assestamento) | 551.296,00 | c) impegnato | 240.269,37 | a) competenza definitiva (con assestamento) | 520.981,00 | c) impegnato | 116.215,52 | a) competenza definitiva | 1.550.000,00 | c) impegnato | 110.776,13 | ||||
b) lett. f) 2012 * | 400.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2012 | 390.317.62 | b) lett. f) 2013 * | 310.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2013 | 104.756,12 | b) lett. f) 2014 * | 404.000,00 | d) residui passivi lett. f) 2014 | 353.245,22 | ||||
e) lett. f) 2013 * | 310.000,00 | e) lett. f) 2014 | 404.000,00 | e) lett. f) 2015 * | 1.439.000,00 | ||||||||||
Totale disponibilità (a + b) | 951.296,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 940.586,99 | Totale disponibilità (a + b) | 830.981,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 624.971,64 | Totale disponibilità (a + b) | 1.954.000,00 | Totale impegnato (c+d+e) | 1.903.021,35 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rilevati dai prospetti contabili redatti a cura dell'area V della Direzione centrale del Fec.
* Trattasi di somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'art. 36 del r.d. n. 2440/1923 e iscritte quali residui di stanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 275 - comma 2 - lett. f) del regolamento (r.d. n. 827/1924), ritenendole impegnate per lavori autorizzati e non appaltati nell'esercizio finanziario di riferimento.
4. Le spese di gestione
Le spese di gestione degli immobili, imputate ai capitoli 152, 155, 160, 165 e 353 del bilancio del Fondo, nel triennio in riferimento hanno comportato gli oneri economici evidenziati nella tabella che segue (n. 21).
Il Ministero ha precisato che dall’anno 2015, a seguito del rinnovo della convenzione stipulata con il Corpo forestale dello Stato nel dicembre 2014, le spese di gestione della foresta di Tarvisio fanno carico al capitolo 152 (Spese di gestione dei beni immobili).
Precedentemente, le spese in questione erano a carico del Corpo forestale, il quale incamerava anche tutte le entrate derivanti dalla gestione della foresta e versava poi al Fec esclusivamente l’utile di gestione.
Per quanto concerne il capitolo 160 (imposte, tasse, contributi e spese per valori mobiliari), il Ministero ha reso noto che nell’anno 2014, a seguito di sfavorevole sentenza di primo e secondo grado, il Fec ha dovuto corrispondere al Comune di Venezia la somma di 270.631 euro per l’Ici relativa agli anni 2007-2008 dovuta dal Fec per gli immobili di proprietà siti in Venezia.
Il Ministero ha precisato che avverso tali sentenze è stato proposto ricorso per Cassazione e si è in attesa di sentenza.
Tabella n. 11 - Impegni relativi alle spese per la gestione dei beni di proprietà
Capitolo | Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 |
152 | Spese di fornitura manutenzione, riparazione ed adattamento dei beni di proprietà | 22.498,23 | 31.251,06 | 269.234,08 |
155 | Spese per assicurazione e trasporto di beni di proprietà | 25.098,47 | 30.925,57 | 23.533,57 |
160 | Imposte, tasse, contributi e spese per valori mobiliari | 23.915,29 | 311.876,11 | 39.011,56 |
165 | Spese postali e per copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall’amministrazione | 16.144,50 | 3.993,14 | 3.636,78 |
353 | Spese di gestione degli stabili di proprietà dati in locazione | 31.904,62 | 11.444,82 | 18.173,91 |
TOTALE | 119.561,11 | 389.490,70 | 353.589,90 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Sicr.
5. Destinazione dell’8 per mille
Annualmente il Fondo inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri istanza di partecipazione al riparto della quota dell’8 per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale e destinata alla conservazione dei beni culturali.
I fondi assegnati vengono utilizzati per il finanziamento degli interventi di restauro ammessi al contributo.
Il Ministero ha reso noto che, nel corso del triennio in esame, non sono stati concessi finanziamenti; gli ultimi risalgono all’anno 2010, con importi ridotti rispetto alle richieste dell’amministrazione: a fronte di un importo complessivo richiesto di 5.365.649,02 euro, sono stati concessi 3.676.992,94 euro, relativamente ai quali è stato necessario rimodulare i progetti.
Tali interventi hanno interessato la chiesa di San Xxxxxxxxx in Trapani, l’abbazia di Praglia in Teolo (PD), il santuario di Santa Xxxxx Xxxxxxx in Corinaldo (AN), la chiesa di Sant’Xxxxxxxx alla Zecca in Napoli e la basilica dei SS. Xxxxxxxx e Xxxxx xx Xxxxx in Roma. Ad eccezione dei lavori che hanno interessato la chiesa di S. Xxxxxxxxx in Trapani, che, per sopraggiunte situazioni impreviste ed imprevedibili, sono ancora in corso, tutti gli altri interventi, svoltisi nel triennio di riferimento, sono stati finanziati e conclusi.
L’amministrazione ha reso noto, infine, che sono in corso di esecuzione i lavori di quattro ambienti ipogei presso quattro chiese di Roma, finanziati dalla Arcus s.p.a., di cui alla convenzione stipulata l’11 novembre 2014 (registrata alla Corte dei conti in data 26 febbraio 2015), per i quali il Provveditorato oo.pp. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna svolge le funzioni di stazione appaltante.
Per quest’ultimo finanziamento, l’amministrazione ha precisato che i lavori vengono impegnati con fondi Fec e, successivamente, la società finanziatrice provvede ad erogare i relativi importi in corrispondenza di apposite fasi di attività, così come previsto nella richiamata convenzione.
Il capitolo 2361 “Contributo al Fondo edifici di culto per assegnazione di quota parte dell’8 per mille Irpef di competenza dello Stato”, iscritto “per memoria”, accoglie l’eventuale assegnazione al Fondo (capitolo 121 di entrata del bilancio Fec) di quota parte dell’8 per mille dell’Irpef, devoluta alla diretta gestione statale; il contributo, qualora erogato, è vincolato al finanziamento dell’intervento/i per il/i quale/i era stato richiesto.
6. Gli interventi di manutenzione
Nel triennio 2013-2015 sono stati autorizzati numerosi interventi di somma urgenza, i cui impegni sono stati imputati sui capitoli 503, 506 e 507.
Riguardo alla conservazione ed al restauro dei beni del patrimonio del Fec, nel corso del triennio 2013-2015, sono stati effettuati complessivamente 396 interventi, di cui:
- 103 in somma urgenza su edifici di culto per un totale di 5.253.330,71 euro;
- 293 su chiese di proprietà per un totale di 14.169.601,45 euro (di cui 200 interventi di restauro e consolidamento per una spesa di 11.849.19,24 euro, 31 installazioni di impianti di sicurezza e/o adeguamenti necessari alla tutela del patrimonio artistico custodito nelle chiese del Fondo, con una spesa di 1.004.715,41 euro e 62 restauri delle opere d’arte, di arredi lignei e affreschi, con una spesa complessiva di 1.315.690,80 euro).
Dei 293 interventi su chiese di proprietà, 82 risultano effettuati in somma urgenza, di cui:
– 74 su chiese per un totale di 2.828.245,21 euro;
– 3 per spese per impianti elettrici e sicurezza a tutela del patrimonio artistico per un totale di 163.748,47 euro;
– 5 per il restauro di opere d’arte e arredi di proprietà custoditi nelle chiese per un totale di 170.945,33.
Su un totale di spesa pari a 14.169.601,45, gli interventi in somma urgenza ammontano complessivamente a 8.416.269,72 (59,40 per cento).
La considerazione dei lunghi tempi tecnici necessari per la progettazione e le relative procedure di gara, oltre che del notevole incremento economico che negli ultimi anni hanno subito i progetti relativi ad interventi sia di natura architettonica che artistica, ha indotto a prevedere anche alcuni interventi di particolare rilevanza, da pianificare nell’ambito della programmazione relativa al biennio successivo, aggiornata poi annualmente, previa verifica della compatibilità delle rispettive disponibilità finanziarie.
Ciò al fine di poter elaborare una programmazione su interventi che, per l’importo elevato, non trovano capienza nella disponibilità ordinaria, a fronte di un costante e sempre maggiore ricorso alle procedure di somma urgenza, che diminuiscono l’importo da destinare a quei lavori, benché indicati nel programma.
Va evidenziato, tuttavia che l’introduzione del durc on-line58 a decorrere dal 1° luglio 2015, attraverso la verifica “con modalità esclusivamente telematiche” ed in tempo reale, ha notevolmente semplificato l’attuale sistema degli adempimenti di competenza degli organi tecnici, ovvero per le stazioni appaltanti che procedono alla stipula dei contratti, nonché alla predisposizione dei vari stati di avanzamento lavori per i rispettivi pagamenti. Tale semplificazione ha conseguentemente ridotto, per il Fec, i tempi di acquisizione di tale documento in sede di predisposizione sia dei decreti di impegno sia di quelli di liquidazioni alle ditte delle rispettive spettanze.
La tabella che segue evidenzia il numero degli interventi autorizzati e la relativa spesa.
58 Il durc on line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal
d.m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30 gennaio 2015) previsto:
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) per il rilascio dell’attestazione Soa;
d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Tabella n. 12 - Interventi autorizzati e finanziati nel triennio 2013-2015
CAPITOLO | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||
n. cap. | Descrizione | n. inter- venti autorizzati in somma urgenza su EDIFICI di culto | importo | n. interventi di restauro e consolida- mento su CHIESE di proprietà | spesa com- plessiva | di cui n. interventi in somma urgenza | importo per somma urgenza | n. inter- venti autorizzati in somma urgenza su EDIFICI di culto | importo | n. inter- venti di restauro e consolida- mento su CHIESE di proprietà | spesa com- plessiva | di cui n. inter- venti in somma urgenza | importo per somma urgenza | n. interventi autorizzati in somma urgenza su EDIFICI di culto | importo | n. interventi di restauro e consoli- damento su CHIESE di proprietà | spesa com- plessiva | di cui n. interventi in somma urgenza | importo per somma urgenza |
503 | Restauro e conserva- zione di edifici di culto e ret- torie | 43 | 1.670.632,88 | 66 | 4.506.898,92 | 25 | 818.358,32 | 30 | 1.886.284,63 | 71 | 3.200.587,88 | 31 | 1.224.494,73 | 30 | 1.696.413,20 | 63 | 4.141.708,44 | 18 | 785.392,16 |
506 | Spese per impianti elettrici e sicurezza | 9 | 221.735,21 | 10 | 240.838,90 | 2 | 43.748,47 | 12 | 542.141,30 | 1 | 120.000,00 | ||||||||
507 | Restauro opere d’arte ed arredi di proprietà | 20 | 630.647,92 | 3 | 145.776,73 | 20 | 221.021,52 | 1 | 12.322,00 | 22 | 464.021,36 | 1 | 12.846,60 | ||||||
TOTALI | 43 | 1.670.632,88 | 95 | 5.359.282,05 | 28 | 964.135,05 | 30 | 1.886.284,63 | 101 | 3.662.448,30 | 34 | 1.280.565,20 | 30 | 1.696.413,20 | 97 | 5.147.871,10 | 20 | 918.238,76 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
7. Le osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l’Ucb presso di esso hanno precisato che i propri organi decentrati, i provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sollecitati dalle prefetture, esercitano una mera attività strumentale provvedendo alla redazione del progetto ed all’esecuzione delle opere di volta in volta necessarie59, fungendo da stazione appaltante nell’affidamento e gestione dei lavori.
8. Le osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso la documentazione pervenuta a seguito della ricognizione effettuata presso i segretariati regionali, organi periferici del dicastero, che svolgono funzioni di stazione appaltante per gli interventi inseriti nel programma di attività del Ministero dell’interno60, provvedendo alla progettazione, alla stipula dei contratti di affidamento ed alla direzione tecnica dei lavori, anche in esito ai progetti ed alle richieste di finanziamento avanzate dalle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (Sabap) di settore.
59 Nota prot. Mit n. 344489 del 15 settembre 2016, prot. Corte dei conti n. 3745 del 15 settembre 2016; nota Ucb presso il Mit prot. n. 21866 del 27 luglio 2016, prot. Corte dei conti n. 3478 del 12 agosto 2016.
60 Nota Mibact, prot. Corte dei conti n. 4506 del 7 novembre 2016;
- nota Mibact-Segretariato regionale per l’Abruzzo, prot. n. 4737 del 21 ottobre 2010, indirizzata alla
Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita alla chiesa di San Xxxxxxxxx d’Assisi a Chieti;
- nota Mibact-Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata, prot. n. 3561 del 7 ottobre 2016, indirizzata alla Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita alla chiesa di S. Xxxxx del Gesù detta di X. Xxxxxxx in Viggiano;
- nota Mibact-Segretariato regionale del Mibact della Calabria, prot. n. 5255 del 4 ottobre 2016, indirizzata alla Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita al monastero delle Clarisse, già chiesa e convento di San Xxxxxxxxx d’Assisi o S. Xxxxx delle Grazie in Rende;
- nota Mibact-Segretariato regionale per la Campania, prot. n. 9313 del 4 ottobre 2016, indirizzata alla Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita a 33 interventi su chiese e basiliche;
- nota Mibact-Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, prot. n. 9976 del 7 ottobre 2016, indirizzata alla Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita a 30 interventi su chiese e basiliche;
- nota Mibact-Segretariato regionale per il Piemonte, prot. n. 4680 dell’11 ottobre 2016, indirizzata alla
Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita alla chiesa di San Xxxxxxxx e di San Xxxxxxxx;
- nota Mibact-Segretariato regionale per la Puglia, prot. n. 12309 del 7 ottobre 2016, indirizzata alla Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita ad interventi su: chiesa di S. Xxxxxxx in Minervino di Lecce; chiesa di S. Chiara in Altamura; chiesa di X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in Giovinazzo; chiesa di S. Xxxxxx Nuovo in Bitonto; chiesa di S. Xxxxxxx in Bari;
- nota Mibact-Segretariato regionale per il Veneto, prot. n. 13033 del 6 ottobre 2016, indirizzata alla Direzione generale del bilancio del Mibact e riferita alla chiesa di Santa Xxxxx Assunta nell’abbazia di Praglia a Teolo.
Il coordinamento tra i segretariati regionali e l’Amministrazione dell’interno è nelle modalità disciplinate dal protocollo d’intesa per la promozione e il potenziamento della collaborazione volta ad azioni di restauro conservativo, tutela e valorizzazione del patrimonio del Fec, diramato con circolare n. 3 del 17 gennaio 2013.
Al fine di verificare lo stato di conservazione delle chiese di proprietà del Fondo nonché delle opere d’arte in esse custodite ed allo scopo di accertare la sussistenza e l’entità dei dissesti che vengono segnalati dai rettori delle chiese o da soggetti terzi, il Fondo provvede ad interessare le soprintendenze affinché effettuino sopralluoghi e riferiscano in merito alle risultanze degli stessi. Ove venga riscontrato un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, previa acquisizione della relativa relazione tecnica, il Fondo può autorizzare la realizzazione di un intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.
Il Fondo richiede alla soprintendenza competente la predisposizione di un progetto ai sensi dell’art. 58 della l. n. 222/1985. Acquisito il progetto, il Fondo comunica la volontà di procedere alla sua realizzazione ed autorizza le competenti strutture del Ministero dei beni culturali all’avvio delle procedure relative all’individuazione del contraente e alla successiva stipula del contratto.
Il Segretariato regionale per il Piemonte, al riguardo, ha segnalato difficoltà di coordinamento in relazione ad interventi gestiti dall’ufficio e iniziative assunte autonomamente da funzionari incaricati dalla soprintendenza nonché criticità derivanti da iniziative dei parroci61 riguardo ad un intervento di restauro finanziato con fondi propri.
I contratti, una volta inviati dalle strutture del Mibact, vengono approvati dal Fondo e trasmessi all’Ucb del Ministero dell’interno per la registrazione. Sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, il Fondo effettua i pagamenti a favore della ditta esecutrice.
Il Fondo provvede inoltre alle spese relative agli incarichi attribuiti dal Mibact per gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al d.lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché alle ulteriori eventuali spese previste nel quadro economico della perizia e preventivamente approvate. Il Segretariato regionale per l’Xxxxxx-Romagna ha reso noto che i rallentamenti legati alla trasmissione cartacea dei documenti sono stati superati con l’utilizzo della posta elettronica certificata.
61 L’intervento de quo riguarda la chiesa di S. Xxxxxxxx a Torino.
Il Segretariato regionale delle Marche ha segnalato che il meccanismo che ne è scaturito, prevedendo che gli atti e i documenti di ogni singola fase della procedura, dalla progettazione al pagamento degli importi dovuti alla ditta esecutrice, debbano necessariamente coinvolgere quattro soggetti, soprintendenza di settore, segretariato regionale competente, Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto ed Ufficio centrale di bilancio, può comportare divergenze interpretative in relazione alle disposizioni del codice degli appalti e generare non completa chiarezza sulle competenze dei diversi uffici coinvolti e procedure da seguire.
In merito, auspica la predisposizione di un disciplinare di dettaglio condiviso che chiarisca competenze, modalità di attuazione degli interventi, tempistiche e forme di coordinamento dei diversi uffici coinvolti, segnalando la possibilità di fare da supporto solo per la parte tecnica di progettazione e direzione dei lavori, escludendo le procedure di affidamento degli incarichi.
Gli atti relativi alla liquidazione di quanto dovuto all’impresa esecutrice delle opere, siglati dall’organo tecnico dell’istituto periferico interessato, sono trasmessi alla Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo che autorizza la spesa.
In merito, il Segretariato generale per l’Abruzzo ha evidenziato che, in caso di cofinanziamento, il frazionamento sia della parte computistica sia della rendicontazione delle liquidazioni, a cui provvedono, ciascuno per quanto di competenza, la stazione appaltante del Mibact e la Direzione centrale per l’amministrazione del Fec, allunga i tempi di liquidazione delle spettanze degli operatori economici interessati dall’esecuzione delle opere, particolarmente se, come nel caso specifico segnalato62, il finanziamento è articolato in due annualità.
Il Segretariato regionale per la Campania ha reso noto di effettuare spesso interventi di somma urgenza sulle chiese di pertinenza del Fec, in tal caso le soprintendenze trasmettono ai segretariati regionali gli atti contrattuali per la formalizzazione e per il successivo inoltro al Ministero dell’interno per l’adozione dei provvedimenti di liquidazione; la procedura implica un rapporto continuo con le soprintendenze proponenti e l’Ucb del Ministero dell’interno, laddove per gli interventi di restauro appaltati direttamente dai segretariati generali i tempi di realizzazione degli interventi sono più rapidi.
62 Il riferimento è per l’intervento attuato sulla chiesa di San Xxxxxxxxx di Assisi in Chieti.
Il Segretariato regionale per il Lazio ha reso noto di seguire modalità di affidamento ricorrendo a procedure concorsuali anche in presenza di modesti finanziamenti salvo casi di somma urgenza o di restauri specialistici di beni mobili che richiedono una specifica qualificazione nell’ambito del restauro.
Ha segnalato che la recente normativa sugli appalti (d.lgs. n. 50/2016) ha creato un momento di riflessione introducendo il ricorso ad Invitalia per le procedure di affidamento per progetti di importo superiore a 150.000 euro; ha rilevato, inoltre, la necessità di maggiori tempi per la revisione progettuale, atteso che la nuova legge prescrive, per i progetti di restauro, l’appalto con esecutivi e non più su definitivi63.
Ha evidenziato che per il biennio 2015/2016 sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione lavori per un importo di 3.025.000 euro e che sono in corso di affidamento procedure per un importo di 1.498.000 euro.
Con memoria pervenuta successivamente all’adunanza del 23 maggio 201764, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha reso noto che le soprintendenze, in conformità al protocollo d’intesa del 2013, collaborano spesso direttamente con le prefetture e che elementi di criticità sono dovuti alla presenza di più soggetti coinvolti nelle procedure per l’affidamento dei lavori, anche per effetto dell’avvicendamento dei responsabili nella struttura organizzativa degli uffici.
63 Il Segretariato regionale per il Lazio ha allegato il prospetto relativo allo stato dei procedimenti Fec di competenza.
64 Con nota Mibact prot. n. 7759 del 22 maggio 2017, assunta al prot. Corte dei conti n. 2263 del 24 maggio 2017, il Segretariato generale ha trasmesso la relazione della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio recante i risultati della verifica effettuata presso le soprintendenze di alcuni comuni e province del Piemonte, Liguria, Xxxxxx-Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.
CAPITOLO VIII
IL BILANCIO E IL CONSUNTIVO
Sommario: Parte I. - 1. La gestione contabile. - 2. Il bilancio di previsione. - 3. Il risultato di amministrazione.
- 4. Il rendiconto. - 5. La situazione patrimoniale. - 6. Le entrate correnti e in conto capitale. - 6.1. Le entrate correnti. - 6.2. Le problematiche relative al portafoglio mobiliare. - 6.3. La composizione del portafoglio mobiliare. - 6.4. Le rendite di valori immobiliari - Cap. 162. - 6.5. Il recupero delle quote delle spese di gestione a carico dei conduttori degli stabili di proprietà del Fondo - Cap. 171. - 6.6. I proventi da convenzioni per la fruizione turistico culturale del patrimonio del Fec, proventi diversi, recuperi e rimborsi - Cap. 212. - 7. Le entrate in conto capitale. - 8. Le spese. - 8.1. Le spese di funzionamento. - 9. Gli oneri comuni. - 10. Gli investimenti. - 11. La gestione dell’Ufficio cassa. - 12. La gestione dell’Ufficio del consegnatario. - Parte II. -
1. La gestione patrimoniale. - 2. Il quadro introduttivo di sintesi della consistenza patrimoniale. - 2.1. Le attività. - 2.2. Le passività.
Parte I
1. La gestione contabile
L’amministrazione del patrimonio del Fec è esercitata in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti, ai sensi dell’art. 56 della l. n. 222/1985.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo sono redatti secondo i principi contenuti nella l. 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti (art. 59 l. n. 222/1985, come modificato dall’art. 3, c. 2, lett. a, del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90).
Prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 90/2016, entrata in vigore il 14 giugno 2016, il bilancio preventivo e il consuntivo del Fec erano sottoposti all’approvazione del Parlamento unitamente allo stato di previsione ed al consuntivo del Ministero dell’interno, ai quali erano allegati.
Sul piano organizzativo, il Fec non dispone – come detto – di un ufficio o servizio di revisione e controllo interno, che la Corte sollecita ad istituire.
2. Il bilancio di previsione
Il bilancio di previsione, redatto in termini finanziari in ossequio al principio della competenza giuridica (accertamenti/impegni) ed al principio della cassa (incassi/pagamenti), è deliberato dal consiglio di amministrazione del Fec, inoltrato al Mef, per il tramite dell’Ucb presso il Ministero dell’interno65.
Il preventivo finanziario è illustrato da una nota integrativa, ai sensi dell’art. 21 della l.
n. 196/2009, che descrive, tra l’altro, i criteri di formulazione delle previsioni e la ripartizione
delle risorse per obiettivi, evidenziandone gli indicatori.
A decorrere dal 2009, il bilancio Fec presenta la classificazione delle risorse secondo i livelli di aggregazione:
- missione: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti;
- programma: rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.
3. Il risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione del Fec al 31 dicembre 2015 è determinato come segue:
- fondo cassa finale | 18.738.904,15 |
- residui attivi finali | 1.505.589,16 |
- residui passivi finali | 16.515.916,78 |
- avanzo di amministrazione finale | 3.728.576,53. |
Il prospetto che segue evidenzia i valori dell’avanzo di amministrazione nel triennio 2013- 2015:
65 All’area IV-bilancio e consuntivo Fec della Direzione centrale sono affidati la formulazione delle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale) in termini di competenza e cassa e delle eventuali variazioni di bilancio (per operazioni finanziarie impreviste), i prelevamenti dai fondi di riserva in esso iscritti, nonché la proposta di assestamento delle previsioni annuali.
Inoltre – nell’ultimo trimestre dell’anno – l’area IV effettua un costante monitoraggio dei dati di entrata e di spesa (questi ultimi forniti dall’area V) sia di competenza che di cassa, finalizzato a verificare l’equilibrio dei profili gestionali.
A chiusura di esercizio provvede alla predisposizione degli atti relativi al conto consuntivo.
Tabella n. 13 - Avanzo di amministrazione
Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
7.303.550,67 | 9.267.216,74 | 3.728.576,53 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Alla richiesta rivolta a conoscere le ragioni delle fluttuazioni dei valori dell’avanzo, l’amministrazione ha reso noto che lo scostamento, nel biennio 2013/2014, è dipeso da operazioni di rimborso e di vendita di strumenti finanziari e da economie realizzate nel 2013, e, nel biennio 2014/2015, da rimborso di capitali e dall’iscrizione di residui di stanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell’art. 275, c. 2, lett. f), del regolamento approvato con r.d. n. 827/1924.
Tra le fonti di finanziamento, viene considerato anche l’avanzo di amministrazione realizzato a chiusura della gestione dell’esercizio precedente che deve essere iscritto nel bilancio di previsione dell’anno successivo, in sede di assestamento (art. 33 d.p.r. n. 33/1987).
4. Il rendiconto
Nel rendiconto generale del Fec vengono evidenziati i risultati della gestione dell’anno considerato, sotto l’aspetto:
- finanziario (conto del bilancio);
- patrimoniale (conto del patrimonio).
5. La situazione patrimoniale
Di seguito i dati relativi alla situazione patrimoniale del Fec, rilevati dalla nota preliminare al consuntivo 2015, redatta dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno:
Tabella n. 14 - Situazione patrimoniale
Attività | |
proprietà immobiliare (parte I) | 202.981.967,82 |
proprietà mobiliare (parte II) | 45.013.762,71 |
attività finanziaria (parte III) | 20.244.493,31 |
Totale generale delle attività | 268.240.223,84 |
Passività | |
pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (parte I) | 0,00 |
passività finanziaria (residui passivi) (parte II) | 16.515.916,78 |
passività finanziaria (residui passivi perenti) (parte III) | 513.554,53 |
Totale generale delle passività | 17.029.471,31 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Tabella n. 15 - Determinazione del patrimonio netto
Attività | Passività | Patrimonio netto |
268.240.223,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,53 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Il patrimonio netto del Fec, quale differenza tra totale generale delle attività e totale generale passività, a fine 2015, ammontava a 251.210.752,53 euro.
La proprietà immobiliare è costituita da beni che non producono reddito (iscritti in consuntivo al valore simbolico di euro 0,01 e beni produttivi di reddito (euro 202.981.967,81).
La proprietà mobiliare invece è costituita dai mobili d’ufficio e da un portafoglio titoli,
ripartito tra istituti di credito, come specificato in prosieguo.
6. Le entrate correnti e in conto capitale
La sezione del bilancio relativa alle entrate è suddivisa in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
Le entrate correnti sono costituite dai contributi, ordinario e straordinario, dello Stato e dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Ad esse si aggiungono gli importi percepiti per prestiti di opere d’arte, per riproduzioni fotografiche, per pubblicazioni e per sponsorizzazione/finanziamento di mostre ed eventi culturali, finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza delle ricchezze patrimoniali del Fec.
Nella sezione delle entrate è iscritto il capitolo avanzo di gestione, riferito all’esercizio precedente, che viene dotato di stanziamento in sede di assestamento di bilancio dell’esercizio in corso e concorre, insieme alle altre risorse, a finanziare le spese istituzionali del Fondo o eventuali disavanzi di gestione degli anni passati.
Le entrate in conto capitale sono correlate alle alienazioni di patrimonio o ai disinvestimenti mobiliari.
Di seguito si riepilogano le voci più rappresentative delle entrate correnti ed in conto capitale.
6.1. Le entrate correnti
Capitolo 120 – Contributo dello Stato.
L’entità del contributo annuale corrisposto dallo Stato (1.807.599,00 euro) è stabilita dall’art. 50 della l. n. 222/1985 ed è rimasta invariata dall’inizio della sua corresponsione, risalente all’anno 1987.
L’amministrazione ha reso noto di avere ripetutamente richiesto, nel corso degli anni, senza successo, la rivalutazione monetaria da applicarsi annualmente ed automaticamente in base alla tabella degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Foi).
Al riguardo, invece, ha evidenziato come, per effetto delle norme di contenimento della spesa pubblica (art. 8, c. 3, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012; art. 50, c. 3, d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), detto contributo è stato ridotto a 1.679.723 euro.
Capitolo 121 – Contributo straordinario dello Stato.
Confluisce su questo capitolo la quota parte dell’8 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) corrisposta dallo Stato, ai sensi dell’art. 47 della l. n. 222/1985.
Capitolo 161 – Rendite di valori mobiliari.
Con riferimento al patrimonio mobiliare, valorizzato al 31 dicembre 2015 in 44.988.984,60 euro, l’area IV provvede alla contabilizzazione degli interessi sugli strumenti finanziari acquistati con operazioni di investimento, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione Fec ed a curare i rapporti con gli istituti bancari depositari degli stessi.
Il patrimonio mobiliare del Fondo è ripartito tra gli istituti bancari di seguito riportati, sulla base dei rapporti contrattuali sotto ciascuno indicati:
- Deutsche bank s.p.a.:
- contratto di deposito titoli del 6 novembre 2007;
- contratto di apertura di conto corrente del 12 luglio 2012;
- Banca Finnat euramerica s.p.a.:
- contratto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari del 19 gennaio 2012;
- contratto di apertura di conto corrente del 19 gennaio 2012;
- Symphonia s.g.r.:
contratto di servizio di gestione di portafoglio del 30 gennaio 2012. Di seguito la suddivisione degli importi ripartiti tra gli istituti di credito:
1. Finnat Euramerica s.p.a. euro 16.195.823,69
2. Deutsche Bank s.p.a. euro 22.421.485,51
3. Symphonia s.g.r. euro 6.371.675,40 Totale euro 44.988.984,60
Nella seguente tabella sono evidenziati i proventi derivanti dal portafoglio titoli di proprietà.
Tabella n. 16 - Proventi dal portafoglio titoli
Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Previsione 2016 | |
Accertato | 1.726.725,36 | 1.415.639,58 | 1.212.598,43 | 1.300.000,00 |
Riscosso | 1.574.977,04 | 1.554.767,56 | 1.206.633,58 | 1.300.000,00 |
Residui attivi | 151.748,32 | 12.620,34 | 18.585,19 | 12.621,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Al riguardo, si può constatare che l’importo riscosso nel biennio 2013-2014 è pari
all’incirca a quanto il Fec percepisce a titolo di contributo dello Stato.
6.2. Le problematiche relative al portafoglio mobiliare
Il Fec è un fondo patrimoniale costituito da beni immobili e mobili e, fra questi ultimi,
dalle disponibilità finanziarie presenti nei patrimoni di tutti gli enti di cui all’art. 55 della l.
n. 222/1985 e affluite sul conto di tesoreria intestato al Fec al momento della sua istituzione, 1° gennaio 1987, ammontanti a circa 90 miliardi di lire.
Con riferimento alla negoziazione di valori mobiliari sul mercato finanziario, sono emerse questioni interpretative tra il Fondo e l’Ufficio centrale di bilancio del Ministero in relazione alla portata di disposizioni rilevanti in materia, avendo l’Ucb formulato più di una osservazione su alcune decisioni di investimento finanziario assunte dal Fec.
Premessa la considerazione che, ai sensi dell’art. 58 della l. n. 222/1985, i proventi del patrimonio del Fondo sono finalizzati alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fec66, l’Ucb presso il Ministero ha ritenuto che l’attività di tipo speculativo fosse incompatibile con la finalità istituzionale del Fondo.
Osservava67, infatti, che alcune linee di gestione operate dal Fondo apparivano caratterizzate dalla presenza di un rischio di mercato definito “medio”, attesa la presenza di investimenti nel mercato azionario, pur se bilanciati da una quota superiore di investimenti in titoli pubblici.
Al riguardo, l’Ucb richiamava sia l’opportunità68 di rivolgere gli investimenti ad un portafoglio di obbligazioni statali, privilegiando operazioni mobiliari a rischio contenuto, sia l’autorizzazione all’acquisto di titoli che l’amministrazione aveva ricevuto nel 1995 dal Dipartimento del tesoro69.
Il Dipartimento aveva ribadito70 che la predetta autorizzazione ad effettuare investimenti con le disponibilità esistenti sul conto infruttifero di tesoreria, nelle more di un loro impiego per le finalità proprie del Fondo, oltre ad essere limitata temporalmente, era soggetta al vincolo implicito di operare investimenti in buoni fruttiferi e titoli di Stato.
66 V. note Ucb n. 1340 del 13 gennaio 2011, n. 46202 del 26 ottobre 2011 e n. 60054 del 9 dicembre 2014.
67 V. nota Ucb n. 9556 del 13 marzo 2012.
68 V. parere del 27 luglio 2011 del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione ed il monitoraggio degli investimenti pubblici.
69 Nota n. 189074 del 28 novembre 1995.
70 Nota n. 206872 Pos. 33 del 6 dicembre 1999.
Poiché le norme che regolano la gestione dei patrimoni dello Stato richiedono l’adempimento dei doveri di conservazione e integrità dei beni mobili, il Dipartimento del tesoro poneva il problema del profilo dell’investimento con riferimento alla relazione rischio/rendimento71.
In particolare, per quanto concerne i rischi delle operazioni di investimento, tralasciando quelli legati ad errori nella esecuzione delle operazioni stesse, invitava il Fec a tenere conto dei rischi di credito e di mercato.
Concludeva il Dipartimento del tesoro evidenziando che le disponibilità provengono dalla finanza pubblica e concorrono alla formazione del bilancio dello Stato; pertanto, per questioni di opportunità e per il rispetto delle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, particolarmente quelle che prevedono la conservazione e l’integrità dei beni, gli investimenti autorizzati dovrebbero limitarsi ai titoli di Stato italiani che non presentano problemi di liquidabilità e che mostrano basse variazioni del prezzo al variare dei tassi d’interesse, quali ad es. i Bot trimestrali e semestrali e i Cct.
Oltrechè sull’oggetto dell’investimento, tra l’Ucb ed il Fondo era insorto un contrasto relativo alla disposizione normativa fonte della legittimazione ad operare finanziariamente. In merito, l’Ucb riteneva che l’ambito degli impieghi ammessi fosse disciplinato dall’art.
65 della l. n. 222/1985, secondo cui “Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all’art. 21 del d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2”.
L’art. 21 del d.p.r. n. 2/1959 (Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni) fissava i vincoli alla destinazione delle somme ricavate da alienazione di immobili dello Stato e degli enti pubblici ma è stato abrogato dall’art. 27 della l. 8 agosto 1977, n. 513, dunque precedentemente alla l. n. 222/1985.
71 Il rischio di credito è legato al merito di credito della controparte (debitore) ed esprime il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore. Il rischio di mercato esprime il rischio legato alle variazioni dei tassi d’interesse e, nel caso di investimenti in valuta, occorre aggiungere il rischio legato alle variazioni del tasso di cambio.
La redditività dell’investimento deve inoltre tenere conto delle condizioni di liquidabilità in caso di dismissione dello stesso prima della sua scadenza naturale. L’incertezza riguardo alla dismissione dell’investimento prima della sua scadenza naturale pone, inoltre, il problema dell’integrità del capitale investito anche nel caso in cui l’investimento obbligazionario sia a tasso fisso e sia determinato nella valuta nazionale.
Pertanto, l’Ucb ha ritenuto costantemente72 che l’unica possibilità che aveva il Fec era quella di investire i proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili di proprietà del Fondo adibiti ad uso di civile abitazione73, peraltro non necessariamente in valori mobiliari74.
L’Ucb, tra l’altro, raccomandava la riconduzione di ogni tipologia di entrata al bilancio, per evitare la formazione di gestioni fuori bilancio e per far confluire ogni entrata nell’avanzo di amministrazione.
Al riguardo, l’amministrazione sosteneva che il Fondo, nel corso degli anni, aveva provveduto a mettere a reddito capitali che, se tenuti sul conto corrente infruttifero di Tesoreria centrale dello Stato, sarebbero rimasti improduttivi e non avrebbero contribuito a finanziare interventi di conservazione e restauro75.
Inoltre, l’amministrazione esprimeva perplessità in quanto l’investimento sembrava consentito per i ricavi provenienti dall’alienazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non consentito per i ricavi provenienti dall’alienazione di immobili ad uso commerciale, ovvero di edifici di culto sconsacrati o ancora di immobili ad uso agricolo, o da importi incamerati a titolo di affrancazione dei terreni di proprietà.
Con riferimento alle risorse provenienti dall’affrancazione dei terreni, il Ministero riteneva che non vi fossero vincoli, normativamente previsti, di destinazione per il loro utilizzo e quindi fosse possibile investire anche in valori mobiliari.
L’Ufficio di controllo, inoltre, aveva manifestato perplessità relativamente ad investimenti finanziari con importi derivanti da titoli giunti a scadenza ritenendoli non conformi alle disposizioni normative vigenti.
L’Ucb rilevava, infine, l’incoerenza dell’amministrazione che rappresentava, nel programma di massima per l’anno 2015, l’assoluta inadeguatezza delle risorse nella disponibilità del Fondo da destinare ai lavori di restauro e conservazione dei beni, a fronte
72 V. note Ucb-osservazioni prot. n. 57429 del 27 novembre 2014; n. 60054 del 9 dicembre 2014; 30 giugno
2015.
73 Il d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2, Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, è stato abrogato dall’art. 27, c. 1, della l. 8 agosto 1977, n. 513. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
74 V. nota Ucb-osservazione n. 25, prot. n. 57429 del 27 novembre 2014.
75 V. nota Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto Pos. 11H-20521 del 3 dicembre 2014.
di reiterate decisioni di investimento76.
In merito, il Fondo ha costantemente sostenuto che i proventi del patrimonio e non il patrimonio sono utilizzati per le finalità istituzionali e che solo con la redditività dello stesso possono essere assicurati la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto, considerata anche la progressiva riduzione negli anni del contributo statale. Ha ricordato che dalla metà degli anni ’00, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx del 28 novembre 1995, n. 189074, le risorse finanziarie del patrimonio disponibili sul conto
di tesoreria sono state investite in titoli per ricavarne una rendita.
Sulla base del principio della “tutela dell’integrità del bene”, il Fondo ha ritenuto di investire tutte le risorse affluite sul conto di tesoreria, nelle more della loro utilizzazione per finanziare i lavori, quantomeno per preservarne il potere di acquisto dal rischio inflattivo.
Ha sostenuto, quindi, che gli importi provenienti da capitali precedentemente investiti, la fattispecie riguardava il reinvestimento in titoli di Stato di capitali provenienti da Btp giunti a scadenza il 15 aprile 201577, non costituiscono altro che parte del patrimonio che intende “mettere a reddito”, e che se si fosse voluto stabilire un limite alla potenziale redditività del patrimonio del Fec, il legislatore avrebbe stabilito un divieto generale all’investimento, escludendo i soli proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili ad uso abitativo.
L’esito dell’indirizzo “de quo”, ha evidenziato il Fondo, sarebbe la progressiva perdita di parte del patrimonio e dei relativi proventi, e di ciò le parti in sede di accordo internazionale avrebbero dovuto, verosimilmente, tenere conto e prevedere un contributo più congruo a carico dello Stato.
Ha sottolineato che nell’ultimo triennio gli investimenti in titoli hanno fruttato mediamente un importo di oltre 1.500.000 di euro annui, pressoché equivalente al contributo erogato dallo Stato, ed impedito un inarrestabile depauperamento del patrimonio del Fondo.
76 Al riguardo, l’Ucb rilevava uno squilibrio tra la consistenza del pacchetto titoli, che ammontava, al 31 dicembre 2015, ad oltre 45.000.000 di euro, e gli importi effettivamente spesi al 31 dicembre 2015 per i restauri delle chiese e delle opere d’arte, rispettivamente euro 4.829.516,11 sul capitolo 503 ed euro 476.611,98 sul capitolo 507.
77 V. nota Ucb n. 32307-32308 del 30 giugno 2015 e nota Direzione centrale n. 11H-20521/5736 del 13 luglio 2015.
Tutto ciò premesso, attesa la rilevanza e la delicatezza della questione, l’amministrazione ha richiesto il parere del Consiglio di Stato, ritenendo che per i profili internazionali fosse competente la Commissione paritetica.
La Sez. I del Consiglio di Stato, nel parere n. 3721 del 30 dicembre 2015, ha affermato che il principio che emerge dal sistema è quello della redditività del patrimonio e l’art. 65 è finalizzato a chiarire che non sussistono ostacoli all’investimento finanziario anche nei casi in cui i proventi derivino dall’alienazione di immobili abitativi.
Se la volontà del legislatore fosse stata quella di porre un limite generale alla possibilità di mettere a reddito le liquidità monetarie del fondo, si sarebbe espressamente disposto in tal senso, ipotizzando un meccanismo compensativo per ovviare alla minore redditività del patrimonio.
Per il Consiglio di Stato il vigente art. 97 Cost. e i correlati principi del buon andamento e della sana finanza pubblica disincentivano interpretazioni tese a vietare all’amministrazione azioni virtuose dal punto di vista dell’efficienza economica.
In ciò, tuttavia, ha affermato essere anche il limite degli investimenti dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio che devono essere sempre ispirati a criteri di prudenza, ancorché finalizzati all’incremento della liquidità disponibile.
Con memoria pervenuta in occasione dell’adunanza del 23 maggio 201778, l’Amministrazione ha riferito di condurre una gestione del Fec ottimizzando le risorse disponibili attraverso una pianificazione mirata alla realizzazione degli interventi strettamente necessari e indilazionabili, esaminando attentamente tutte le richieste di intervento, tenuto conto delle priorità indicate dagli organi tecnici, soprintendenze e provveditorati.
Riguardo ai cennati interventi prioritari, ha evidenziato l’inadeguatezza delle risorse disponibili, stimate per il 2017 in circa 15 milioni di euro, ai quali sono da aggiungere gli importi relativi ad altri 157 interventi, non ancora quantificabili.
Peraltro, il Fec, pur lamentando la scarsezza delle risorse disponibili, non ha attivato le procedure per essere inserito, nell’anno in corso, fra i possibili destinatari del contributo del 5 per mille dell’Irpef ed ha segnalato in Adunanza che non sempre ha ottenuto, come richiesto, quote dell’8 per mille spettante allo Stato, né risultano devolute somme dalla
78 V. nota prot. Corte dei conti n. 2173 del 17 maggio 2017.
quota dell’8 per mille destinato alla Chiesa cattolica, finalizzato anche alla conservazione degli edifici di culto.
6.3. La composizione del portafoglio mobiliare
La tabella seguente evidenzia la composizione del patrimonio mobiliare nel triennio 2013- 2015, valorizzato al 31 dicembre 2015 in 45.008.445,72 di euro.
Tabella n. 17 - Portafoglio mobiliare del Fec
2013 | valori percentuali annui | 2014 | valori percentuali annui | 2015 | valori percentuali annui | |||||
Titoli Stato | 37.036.115,64 | 79,381 | Titoli Stato | 39.372.392,64 | 80,579 | Titoli Stato | 35.507.485,42 | 78,891 | ||
Titoli azionari | 1.171.549,91 | 2,511 | Titoli azionari | 601.114,87 | 1,230 | Titoli azionari | 606.995,71 | 1,349 | ||
Titoli obbligazionari | 7.597.372,76 | 16,284 | Xxxxxx obbligazionari | 8.711.429,28 | 17,829 | Xxxxxx obbligazionari | 8.818.956,55 | 19,594 | ||
Riscossioni e liquidità | 850.922,28 | 1,824 | Riscossioni e liquidità | 177.044,40 | 0,362 | Riscossioni e liquidità | 75.008,04 | 0,167 | ||
Totale | 46.655.960,59 | 100,000 | Totale | 48.861.981,19 | 100,000 | Totale | 45.008.445,72 | 100,000 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati della Direzione centrale del Fec.
Dalla documentazione acquisita risulta che, a decorrere dal 2011, il consiglio di amministrazione del Fondo ha avviato la dismissione del pacchetto azionario79, ripetutamente sollecitata dall’Ucb80, aprendo una linea di gestione in titoli governativi italiani ed eurozona, riducendo il profilo di rischio da alto a medio, proponendosi l’obiettivo finale di portarlo al minimo con una gestione del patrimonio prudente attraverso lo smobilizzo dei titoli azionari in portafoglio.
Il pacchetto azionario alla fine dell’esercizio 2013 costituiva il 2,51 per cento del portafoglio titoli, si è ridotto all’1,23 per cento del 2014 e costituisce l’1,34 per cento nel 2015.
La fase di smobilizzo del pacchetto azionario è proseguita nel corso del 2013, anno in cui si è chiuso il rapporto giuridico con la Xxxxxxxxx & Cie SA81.
79 Deliberazioni del c.d.a. del 21 luglio 2011 e dell’8 novembre 2011, v. nota Direzione centrale del 23 marzo
2012; deliberazione del c.d.a. del 13 settembre 2012, v. nota Ucb n. 35967 del 9 luglio 2013; deliberazione del
c.d.a. del 22 ottobre 2013, v. nota Ucb n. 17743 del 4 aprile 2014.
80 V. note n. 1340 del 13 gennaio 2011, n. 9556 del 13 marzo 2012, n. 8256 del 19 febbraio 2013, n. 35967 del 9
luglio 0000, x. 00000 del 18 marzo 2015.
81 La Commissione ministeriale, istituita con decreto il 5 aprile 2013, ha trasmesso alla procura la relazione sulla gestione del conto aperto dal Fec alla Banca Xxxxxxxxx il 20 maggio 2013. “La Commissione – si legge –
In merito alla mancata dismissione dei titoli obbligazionari ed azionari in deposito presso Deutsche Bank s.p.a., l’amministrazione ha comunicato all’Ucb82 che ha ritenuto di mantenere le obbligazioni fino alla data della scadenza poiché a scadenza sarà rimborsato l’intero valore nominale (2017 per FRN 6YGL BD 11-17 e 2018 per DB SPA IND 08-18 LOW), mentre, per quanto riguarda i titoli azionari (Eni s.p.a. Raggr. ed Enel s.p.a. Raggr.), nell’intento di adeguare il portafoglio alle indicazioni della Banca d’Italia e del consiglio di amministrazione del Fondo, ha sottoposto a quest’ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014, la possibilità di procedere alla vendita degli stessi anche se il momento non era conveniente, in quanto il prezzo di vendita era inferiore al prezzo di acquisto.
Il consiglio di amministrazione del Fondo ha ribadito l’opportunità di attendere condizioni di mercato più favorevoli e la Direzione centrale ha manifestato l’intento di monitorare la situazione del mercato azionario al fine di porre in essere un programma di disinvestimento progressivo, da attuare in presenza di una fase congiunturale favorevole.
Nel corso dell’anno 2015 sono giunti a scadenza i seguenti titoli di Stato:
a) Btp 15/04/2015 cedola 3,00 per cento - v.n. euro 800.000
b) Btp 01/08/2015 cedola 3,75 per cento - v.n. euro 1.948.000
c) Btp 01/11/2015 cedola 3,00 per cento - v.n. euro 1.900.000.
L’amministrazione ha comunicato che l’importo totale rimborsato di 4.645.648,75 di euro (al netto dell’imposta sostitutiva applicata al titolo di cui al punto c), pari a 2.351,25 euro, è giacente sul conto corrente infruttifero n. 20010.
Con riferimento al titolo di Stato di cui alla lettera a), ha fatto presente che, nella seduta del 6 maggio 2015, il consiglio di amministrazione si è espresso a favore del reinvestimento del capitale rimborsato, per l’acquisto in asta di Btp€i (indicizzato all’inflazione dell’area euro).
Al riguardo però, con nota n. 32307-32308 del 30 giugno 2015, l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno manifestava le perplessità di cui si è trattato e che hanno indotto la Direzione centrale a chiedere il parere al Consiglio di Stato, in merito all’interpretazione dell’art. 65 della l. n. 222/1985.
ha precisato che il Fec non può assolutamente intrattenere a norma di legge un conto corrente bancario e, soffermandosi sulla gestione dei capitali acquisiti a qualsiasi titolo dal Fec, ha chiarito che qualsivoglia reinvestimento deve avvenire previo versamento dei capitali nel conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale e successiva emissione di un mandato di pagamento”.
82 V. nota Direzione centrale n. 3039 del 14 aprile 2015.
Con deliberazione del 18 marzo 2016, il consiglio di amministrazione ha fornito indirizzo all’area IV per l’acquisto in asta di titoli di Stato per un importo di 4.275.000 euro dopo aver condotto un’accurata indagine di mercato per individuare – tra i primari intermediari nazionali – i più qualificati all’esecuzione di tale operazione.
6.4. Le rendite di valori immobiliari - Cap. 162
Trattasi delle rendite derivanti dal patrimonio immobiliare concesso in locazione che in provincia vengono accreditate alla contabilità speciale intestata al prefetto, cui è demandata la riscossione dei crediti, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 33/1987.
L’amministrazione ha reso noto che le scritture contabili vengono aggiornate con i dati riportati nei rendiconti trimestrali delle riscossioni che le prefetture-Utg sono tenute a trasmettere all’area IV entro il mese successivo alla chiusura del trimestre83.
I rendiconti trimestrali sono a loro volta inoltrati all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno, tenuto ad osservare e vigilare l’esatto accertamento delle entrate84. In proposito, il Ministero ha segnalato alcune criticità circa la puntualità della rendicontazione e dei versamenti dei proventi dovuti al conto corrente infruttifero n. 20010,
intestato al Fondo edifici di culto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
E’ stato precisato che le maggiori criticità nelle rendicontazioni e nelle riscossioni sono dovute alla mancata osservanza da parte della Prefettura di Napoli dei termini procedurali stabiliti con le circolari diramate in materia85, nonostante gli innumerevoli solleciti.
L’amministrazione, in merito, ha inoltre comunicato che l’applicativo gestionale Sicoge
– esteso di recente alle sedi territoriali – non contribuisce ad agevolare tale compito delle prefetture, in quanto elaborato esclusivamente per la gestione informatica delle spese.
Di fatto, i casi di ritardo si traducono nella difficoltà di assicurare un costante ed efficace controllo dei flussi di entrata da parte dell’area competente che, rispetto a questa tipologia di entrata è chiamata a svolgere un ruolo di vigilanza sollecitatoria e di impulso verso le prefetture, per la garanzia della fruibilità e redditività dei beni fruttiferi e soprattutto di controllo della regolarità dei flussi di entrata derivanti da detto utilizzo.
83 Come disposto con circolari n. 59/1987, n. 2/2013 e ultimamente ribadito con circolare n. 1/2015.
84 Ai sensi dell’art. 27 del r.d. n. 2440/1923.
85 Circolari n. 59/1985, n. 2/2013 e n. 1/2015.
Le problematiche evidenziate, relative alla mancanza di una specifica gestione informatica dei flussi di entrata, hanno determinato il Ministero dell’interno a richiedere un apposito applicativo al Ministero dell’economia e delle finanze86.
In data 1° aprile 2016, l’Ucb presso il Ministero dell’interno ha inoltrato la richiesta dell’amministrazione al Ministero dell’economia e delle finanze Drgs-Igics per gli adempimenti di competenza, senza ottenere risposta alla data del giugno 201687.
Affluiscono inoltre al capitolo i risultati delle gestioni dei compendi silvo-forestali ubicati in Tarvisio (UD) e Quarto S. Chiara (CH), i cui valori sono evidenziati nel cap. VI, par. 6, tab. 5.
Tabella n. 18 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 162
Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Previsione 2016 | |
Accertato | 2.428.958,89 | 2.407.641,06 | 2.242.105,20 | 2.360.000,00 |
Riscosso | 2.490.175,37 | 2.211.087,53 | 2.633.428,70 | 3.500.000,00 |
Residui attivi | 1.899.455,28 | 2.128.153,54 | 1.397.646,71 | 1.714.039,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec e dal Sicr.
6.5. Il recupero delle quote delle spese di gestione a carico dei conduttori degli stabili di proprietà del fondo - Cap. 171
Il capitolo riceve gli importi che il Fondo anticipa per la gestione degli immobili di proprietà, rimborsate dai locatari88.
Tabella n. 19 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 171
Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Previsione 2016 | |
Accertato | 28.851,46 | 1.486,05 | 6.998,57 | 25.000,00 |
Riscosso | 27.862,74 | 10.972,97 | 4.606,44 | 25.000,00 |
Residui attivi | 9.398,07 | 6.896,28 | 12.734,77 | 6.897,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec e dal Sicr.
86 Nota del Ministero dell’interno-Direzione centrale per l’amministrazione del Fec n. 1901 del 1° marzo 2016. 87 V. note del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione prot. n. 1901 del 1°marzo 2016 e n. 2938 del 10 aprile 2015.
88 Il capitolo di spesa corrispondente è il n. 353 “Spese di gestione degli stabili di proprietà dati in locazione”.
6.6. I proventi da convenzioni per la fruizione turistico-culturale del patrimonio del Fec, proventi diversi, recuperi e rimborsi - Cap. 212
Sono risorse finanziarie provenienti dal servizio di apertura al pubblico dei beni immobili del Fondo, affidato a terzi.
A questo capitolo afferiscono, tra l’altro, le entrate derivanti da convenzioni e da autorizzazioni a riprese fotografiche, da prestiti di opere d’arte e da pubblicazioni.
7. Le entrate in conto capitale
Capitolo 501 – Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale.
Nel capitolo confluiscono le somme provenienti da acquisizione di proprietà da parte di titolari di diritti reali, da alienazione di beni patrimoniali e da rimborso/vendita di strumenti finanziari.
Tabella n. 20 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 501
Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Previsione 2016 | |
Accertato | 5.108.249,18 | 519.975,58 | 5.095.009,00 | 00.000.000,00 |
Riscosso | 5.123.134,78 | 519.975,58 | 5.105.107,00 | 00.000.000,00 |
Residui attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec e dal Sicr.
Delle problematiche relative alla composizione dei portafogli titoli si è trattato al par.
6.3.
Capitolo 502 – Finanziamenti da soggetti pubblici e privati finalizzati alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio del Fondo.
Si tratta di entrate ricevute da soggetti disposti a finanziare/sponsorizzare, totalmente o parzialmente, interventi di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio.
Si registrano, negli ultimi anni, entrate provenienti da convenzioni che disciplinano interventi di programmi pubblico/privati di attrattività culturale.
Tabella n. 21 - Flussi di entrata del triennio - Cap. 502
Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Previsione 2016 | |
Accertato | 727.977,00 | 94.141,97 | 0,00 | 600.000,00 |
Riscosso | 405.136,50 | 757.139,97 | 78.131,33 | 600.000,00 |
Residui attivi | 824.075,06 | 161.077,06 | 76.418,23 | 161.078,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec e dal Sicr.
La riduzione delle riscossioni è dovuta alla scadenza nell’anno 2014 delle seguenti
convenzioni:
• Xxxxx s.p.a. in favore del progetto denominato “Restauro e consolidamento della
cupola e del lanternino della chiesa dei SS. Xxxxxx e Xxxxx ai Catinari, in Roma”;
• Urban Vision per la realizzazione di lavori di restauro Santa Xxxxx del Popolo, X. Xxxxxxx in Lucina e Santa Xxxxx della Vittoria.
8. Le spese
La sezione delle spese espone la ripartizione delle somme che si prevede di impegnare/pagare, in tre grandi macro aggregati:
- funzionamento;
- oneri comuni di parte corrente;
- investimenti.
Le spese di funzionamento sono riferite al funzionamento degli uffici, e a spese dirette alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio di proprietà.
Gli oneri comuni di parte corrente racchiudono i fondi di riserva di parte corrente, dai quali poter prelevare somme per impinguare gli stanziamenti dei capitoli di spese obbligatorie ed impreviste nonché quello dedicato all’eventuale disavanzo di gestione.
Gli investimenti comprendono il restauro e la conservazione degli edifici di culto e delle opere d’arte in essi custodite, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli investimenti in titoli di Stato oltre che le spese per l’acquisto di beni ad utilità pluriennale (impianti elettrici, automezzi, apparecchiature elettroniche).
8.1. Le spese di funzionamento
Le spese di funzionamento sono gestite dall’area IV, cui compete il bilancio ed il consuntivo del Fec, e dall’area V, competente alla contabilizzazione di tutte le spese sostenute dalle aree della Direzione centrale con emissione di decreti di impegno, di pagamento, nonché aperture di credito a favore dei prefetti.
I capitoli dedicati alle spese di funzionamento gestite dall’area IV sono riepilogati nella sottostante tabella.
Tabella n. 22 - Impegni per spese di funzionamento (area IV)
Capitolo | Descrizione | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
160 | imposte, tasse, contributi e spese per valori mobiliari | 23.915,29 | 311.876,11 | 39.011,56 |
351 | restituzione di somme indebitamente conseguite | 0,00 | 10.474,22 | 24.199,17 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati trasmessi dalla Direzione centrale del Fec e dal Sicr.
I capitoli dedicati alle spese di funzionamento del Fec gestite dall’area V sono riepilogati
nella sottostante tabella
Tabella n. 23 - Impegni per spese di funzionamento (area V)
Capitolo | Descrizione | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
113 | spese per missioni | 6.552,76 | 4.5000,00 | 5.750,00 |
151 | gettoni di presenza ai membri del c.d.a. del Fec | 5.625,86 | 4.665,03 | 3.010,06 |
156 | manutenzione di mezzi di trasporto | 2.009,37 | 619,63 | 1.628,00 |
157 | spese di ufficio e per forniture editoriali | 17.857,47 | 14.508,42 | 13.908,70 |
159 | spese di rappresentanza | 1.000,00 | 1.988,00 | 1.988,00 |
162 | spese tecniche, per xxxxxxx, consulenze, formazione | 96.173,15 | 62.229,65 | 149.941,05 |
243 | assegni vitalizi al clero | 2.419,17 | 2.419,17 | 2.419,17 |
402 | spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 58.847,57 | 93.351,18 | 98.474,13 |
405 | riduzioni di spesa ex art. 6 d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010 | 131.931,00 | 131.931,00 | 131.931,00 |
508 | spese per il patrimonio librario, per l’inventario e per la catalogazione dei beni mobili di proprietà | 4.797,04 | 4.998,34 | 19.357,45 |
51089 | acquisto apparecchiature elettroniche ed informatiche |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec e dal Sicr.
89 Per il capitolo 510 non sono stati assunti impegni nel periodo 2013-2015 in quanto le relative necessità sono state soddisfatte con acquisti effettuati dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con fondi di bilancio del Ministero dell’interno.
9. Gli oneri comuni
Gli oneri comuni di parte corrente sono ricompresi nei capitoli indicati nella sottoelencata tabella.
Tabella n. 24 - Oneri di parte corrente
Capitolo | Descrizione | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
40190 | disavanzo di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40391 | fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40492 | fondo di riserva per le spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati trasmessi dal Ministero dell’interno e dal Sicr.
10. Gli investimenti
Gli investimenti sono ricompresi nei capitoli indicati nella sottoelencata tabella.
Tabella n. 25 - Investimenti
Capitolo | Descrizione | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
50193 | investimenti del patrimonio mobiliare ed immobiliare ed affrancazione di canoni enfiteutici | 5.115.298,00 | 310.651,00 | 4.648.000,00 |
55194 | fondo per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati trasmessi dalla Direzione centrale del Fec.
90 Cap. 401: contiene l’eventuale disavanzo della gestione dell’esercizio finanziario precedente.
91 Cap. 403: fondo utilizzato per impinguare capitoli per spese obbligatorie (capp. 160 - 165 - 351 - 402 - 243) e per residui passivi di parte corrente, in caso di richiesta di pagamento da parte degli aventi diritto nonché per spese connesse all’accertamento e alla riscossione delle entrate (aggi esattoriali).
92 Cap. 404: fondo finalizzato ad impinguare capitoli a cui imputare spese impreviste ed imprevedibili.
93 Cap. 501: il capitolo finanzia le operazioni di acquisto titoli e beni immobili.
Nel capitolo 501 si riscontra nel 2015 un consistente accumulo di residui attivi motivato dall’iscrizione, ai sensi dell’art. 275, c. 2, lett. f) del regolamento approvato con r.d. n. 827/1924, quali residui di stanziamento di spese in conto capitale e corrisponde ai capitali rimborsati per titoli scaduti nell’anno 2015. La conservazione di cui sopra si è resa necessaria a seguito delle osservazioni formulate dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno, che ne hanno impedito il reinvestimento.
94 Cap. 551: il fondo viene utilizzato per assicurare adeguata copertura alle eventuali spese da sostenere per il pagamento dei residui passivi derivanti da opere pubbliche, cancellati dalle scritture di bilancio per perenzione amministrativa.
11. La gestione dell’Ufficio cassa
L’Ufficio cassa è composto da un cassiere e da un sostituto cassiere e provvede direttamente (a mezzo di buoni di cassa) ai pagamenti effettuati su aperture di credito a suo favore. Il cassiere, pertanto, procede alla registrazione informatica dei pagamenti e, periodicamente, alla compilazione dei relativi rendiconti. Viene, inoltre, sottoposto a verifiche trimestrali da parte dell’Ucb ed intrattiene rapporti con la Tesoreria centrale. Si evidenzia che nel triennio 2013-2015 il predetto Ufficio ha provveduto esclusivamente al rimborso delle spese di missioni effettuate dal personale della Direzione centrale, al rimborso delle spese di rappresentanza, al pagamento dell’imposta di bollo e delle spese di riparazione dell’autovettura di servizio, al pagamento delle spese connesse all’acquisto di cancelleria.
12. La gestione dell’Ufficio del consegnatario
L’Ufficio del consegnatario è composto da un consegnatario e da un sostituto consegnatario. Esso è sottoposto a periodiche verifiche da parte dell’Ucb, effettua ricerche di mercato finalizzate all’acquisto di beni ed all’affidamento di servizi di propria competenza, provvede all’allocazione, all’inventariazione e alla manutenzione dei beni di prima, seconda e sesta categoria acquistati, alla registrazione dei beni di facile consumo, alla messa in fuori uso del materiale obsoleto, alla ricognizione periodica dei beni di proprietà del Fec in uso agli uffici della Direzione centrale ed alla tenuta di tutte le scritture contabili.
Parte II
1. La gestione patrimoniale
Il Fondo gestisce, in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali statali (art. 56 della l. n. 222/1985), un ingente patrimonio, “separato” da quello dello Stato: esso non è riportato nel sistema di rilevamento “Inventario beni immobili dello Stato” (Ibis)95, non
95 Ibis-Inventario beni immobili dello Stato, mette a disposizione degli uffici centrali di bilancio le funzionalità necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali di vigilanza in materia di contabilità dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni appartenenti al demanio storico- artistico direttamente gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dall’Agenzia del demanio. Caratteristica innovativa del sistema Ibis, il colloquio continuo con il sistema dell’Agenzia del demanio. Con la realizzazione del sistema informativo Ibis, si è dato corso al processo di modernizzazione e semplificazione
viene esposto nel Rendiconto generale dello Stato e non soggiace all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”, e quindi del d.i. 18 aprile 2002, che prevede la classificazione delle attività e delle passività patrimoniali con le modalità di dettaglio indicate nella “Tabella C” del medesimo decreto interministeriale.
2. Il quadro introduttivo di sintesi della consistenza patrimoniale
2.1. Le attività
Il patrimonio è costituito dalle seguenti attività:
- beni immobili infruttiferi e mobili in essi contenuti: oltre 750 chiese di valore inestimabile;
- beni immobili fruttiferi: appartamenti, interi edifici, terreni, boschi, di valore in euro stimato, al 31 dicembre del triennio 2013/2015, come di seguito articolato:
Tabella n. 26 - Dati del patrimonio immobiliare
2013 | 2014 | 2015 |
201.597.152,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,81 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
- valori mobiliari: titoli pubblici ed in piccola parte azioni ed obbligazioni, di valore in euro quantificato, al 31 dicembre del triennio 2013/2015, come di seguito riferito:
delle scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprietà dello Stato, direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, dall'Agenzia del demanio. Il sistema, realizzato per conto della Ragioneria generale dello Stato, riceve dall'Agenzia del demanio le informazioni relative alle variazioni intervenute nel corso della gestione e le espone permettendo alle ragionerie territoriali dello Stato di espletare il loro compito di vigilanza e controllo dei beni immobili e nel contempo di aggiornare l'inventario di tali beni. Il sistema provvede all’acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica dall’Agenzia del demanio alle scadenze previste e contenenti, per ogni esercizio finanziario, le variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili. Il sistema Ibis è integrato con il sistema patrimonio Sipatr per le informazioni di natura contabile. Gli uffici di riscontro, dopo aver effettuato la validazione di un dato contabile, potranno accedere direttamente al sistema Sipatr per l’inserimento dei dati con rilevanza patrimoniale.
Tabella n. 27 - Dati del patrimonio mobiliare
2013 | 2014 | 2015 |
46.655.960,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,60 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
- beni mobili d’ufficio: si tratta dei soli beni della Direzione centrale, gestiti dal consegnatario del Fec, con esclusione del materiale della biblioteca antica, del valore in euro, al 31 dicembre del triennio 2013/2015:
Tabella n. 28 - Mobili di ufficio
2013 | 2014 | 2015 |
26.038,77 | 30.855,03 | 24.778,09 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
- liquidità depositate nel conto corrente infruttifero n. 20010 acceso presso la Tesoreria
centrale per l’importo indicato nel prospetto sottostante:
Tabella n. 29 - Entità dei depositi sul conto infruttifero 20010
2013 | 2014 | 2015 |
13.023.163,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,15 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
- residui attivi: trattasi di importi da riscuotere a vario titolo, soprattutto canoni di locazione ed indennità di occupazione extra contrattuale, interessi provenienti da gestioni di titoli affidate a società di gestione del risparmio, quote di utili provenienti da convenzioni stipulate con privati per lo sfruttamento commerciale di siti di proprietà, ecc., per un valore in euro, al 31 dicembre del triennio 2013/2015:
Tabella n. 30 - Entità dei residui attivi
2013 | 2014 | 2015 |
2.992.000,89 | 2.318.755,53 | 1.505.589,16 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
2.2. Le passività
Costituiscono passività:
- i residui passivi, derivanti dalle somme rimaste da pagare (residui di lett. c) e, per quelli di parte capitale, anche da quelle rimaste da impegnare (residui di lett. f), quantificate, al 31 dicembre del triennio 2013/2015 in euro, come da tabella che segue:
Tabella n. 31 - Residui passivi
2013 | 2014 | 2015 |
8.711.613,84 | 7.993.019,00 | 00.000.000,78 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
- i residui passivi perenti, derivanti dalle somme rimaste da pagare negli anni pregressi e cadute in perenzione amministrativa, quantificabili al 31 dicembre in euro:
Tabella n. 32 - Residui passivi perenti
2013 | 2014 | 2015 |
222.033,79 | 439.864,71 | 513.554,53 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Di seguito il riepilogo della situazione patrimoniale relativo al triennio 2013/2015.
Tabella n. 33 - Situazione patrimoniale del Fec - Anno 2013
ATTIVITA' | PASSIVITA' | |||||
PROPRIETA' IMMOBILIARE (PARTE I) | PESI INERENTI AL PATRIMONIO DEGLI ENTI SOPPRESSI (PARTE I) | |||||
Beni improduttivi | 0,01 | PENSIONI, ASSEGNI, CAPPELLANIE, ELARGIZIONI | ||||
Beni produttivi | 201.597.152,00 | CENSI, CANONI | ||||
TOTALE PROPRIETA' IMMOBILIARE | 201.597.152,01 | TOTALE PARTE I | ||||
PROPRIETA' MOBILIARE | (PARTE II) | |||||
Valori nominali titoli rendite | 46.655.960,59 | |||||
Valori effettivi | ||||||
Debitori diversi censi, canoni, livelli | ||||||
Frutti di capitale ed altre prestazioni | 0,01 | |||||
Mobili d'ufficio | 26.038,77 | |||||
Mobili e arredi sacri | 0,01 | |||||
TOTALE PROPRIETA' MOBILIARE | 46.681.999,38 | |||||
ATTIVITA' FINANZIARIA | (PARTE III) | PASSIVITA' FINANZIARIA | (PARTE II) | |||
Credito di cassa | 13.023.163,62 | Residui passivi | 8.711.613,84 | |||
Residui attivi | 2.992.000,89 | PASSIVITA' FINANZIARIA | (PARTE III) | |||
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIA | 16.015.164,51 | Residui passivi perenti | 222.033,79 | |||
TOTALE GENERALE ATTIVO | 264.294.315,90 | TOTALE GENERALE PASSIVO | 8.933.647,63 | |||
PATRIMONIO NETTO 31.12.2013 | 255.360.668,27 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.
Tabella n. 34 - Situazione patrimoniale del Fec - Anno 2014
ATTIVITA' | PASSIVITA' | |||||
PROPRIETA' IMMOBILIARE (PARTE I) | PESI INERENTI AL PATRIMONIO DEGLI ENTI SOPPRESSI (PARTE I) | |||||
Beni improduttivi | 0,01 | PENSIONI, ASSEGNI, CAPPELLANIE, ELARGIZIONI | ||||
Beni produttivi | 203.146.159,15 | CENSI, CANONI | ||||
TOTALE PROPRIETA' IMMOBILIARE | 203.146.159,16 | TOTALE PARTE I | ||||
PROPRIETA' MOBILIARE | (PARTE II) | |||||
Valori nominali titoli rendite | 48.844.034,24 | |||||
Valori effettivi | ||||||
Debitori diversi censi, canoni, livelli | ||||||
Frutti di capitale ed altre prestazioni | 0,01 | |||||
Mobili d'ufficio | 30.855,03 | |||||
Mobili e arredi sacri | 0,01 | |||||
TOTALE PROPRIETA' MOBILIARE | 48.874.889,29 | |||||
ATTIVITA' FINANZIARIA | (PARTE III) | PASSIVITA' FINANZIARIA | (PARTE II) | |||
Credito di cassa | 14.941.480,44 | Residui passivi | 7.993.019,05 | |||
Residui attivi | 2.318.755,35 | PASSIVITA' FINANZIARIA | (PARTE III) | |||
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIA | 17.260.235,79 | Residui passivi perenti | 439.864,71 | |||
TOTALE GENERALE ATTIVO | 269.281.284,24 | TOTALE GENERALE PASSIVO | 8.432.883,76 | |||
PATRIMONIO NETTO 31.12.2014 | 260.848.400,48 |
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec.