DANIELE RAFFAELE
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xxxxx' xxxxxxxxxx
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XXXXXXX XXXXXXXX
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 549 del 02/12/2019
OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 SS.MM.II. TRA COMUNE DELL'AQUILA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO STUDIO DEL VENTAGLIO DI SOLUZIONI TECNICHE E REALIZZATIVE DELLA PISTA POLIFUNZIONALE LUNGO VALLE DELL'ATERNO TRATTO "CAPITIGNANO-XXXXXX ATERNO", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 12.06.2018 E SOTTOSCRITTO IN DATA 19.06.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM.
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di dicembre alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx con la partecipazione degli assessori:
Nome Presenza Nome Presenza
Sindaco: Xxxxxxxxx Xxxxxx No
Assessori: 1. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx 2. Xxxxx Xxxxxxxx Sì
3. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Sì 4. Xxxxxxxx Xxxxxxx No
5. Xxxxxxxx Xxxxxxx Sì 6. Xxxxxxxx Xxxxxxx Sì
7. Fausta Bergamotto No 8. Xxxxxxx Xxxxxxx Sì
9. Xxxxx Xxxxx Xxxxx No
Totale presenti 6
Totale assenti 4
Partecipa il Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxx.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
LA GIUNTA
Premesso che:
Nell'anno 1989, il Panathlon L'Aquila ha donato al Comune dell'Aquila l'idea progettuale relativa alla realizzazione della pista ciclabile lungo la Valle dell'Aterno;
Il Comune dell'Aquila, la Provincia dell'Aquila e ed i Comuni dell’Xxxx Xxxxx dell'Aterno hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto alla realizzazione di una pista polifunzionale sulla base del progetto elaborato e donato, nel 2012, dallo studio professionale "Progetto Tecnico s.r.l.” al Comune di Barete e successivamente acquisito dalla Provincia;
In un secondo tempo, il Panathlon L'Aquila ha implementato l’originario progetto del 1989 mediante una proposta tecnica e relativa documentazione consegnata al Settore Ambiente dell’Ente nell'anno 2013;
I summenzionati progetti, elaborati rispettivamente dal Panathlon L'Aquila e dallo studio
professionale “Progetto Tecnico s.r.l.” condividono, in parte, i medesimi obiettivi;
Il Presidente della Commissione Permanente Territorio, Ambiente e Infrastrutture presso la Regione Abruzzo, ha istituito un Tavolo tecnico/programmatico per la realizzazione delle piste ciclabili dell'Alto/Basso Aterno al fine di elaborare, partendo dalle proposte sopra menzionate, un progetto unitario e condiviso per la realizzazione di una pista polifunzionale lungo la Valle dell'Aterno;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 3 Febbraio 2015, in applicazione dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 rubricato: “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, è stato approvato lo schema di un Accordo Quadro di Cooperazione tra Enti per la realizzazione della "Pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno e relativa valorizzazione ambientale" tra la Regione Abruzzo, l'Università degli Studi dell'Aquila, il Comune dell'Aquila, la Provincia dell'Aquila ed i Comuni della Valle dell'Aterno, con durata di anni cinque, rinnovabile per ulteriori cinque;
Nel dettaglio, il suddetto accordo, nel definire i rapporti tra gli Enti partecipanti al progetto, in un’ottica di collaborazione reciproca e secondo le modalità attuative ivi previste, ha individuato la Regione Abruzzo Ente capofila nonché il Comune dell’Aquila Soggetto Attuatore per il territorio di competenza e la Provincia Soggetto Attuatore per gli altri ambiti territoriali coinvolti dagli interventi connessi alla progettazione e alla realizzazione della Pista Polifunzionale nella Valle dell’Aterno, prevedendo, altresì, la collaborazione fra i suddetti Enti e l’Università degli Studi dell’Aquila tramite la stipula di appositi accordi;
La Provincia dell'Aquila, a seguito del riordino degli Enti ad Area Vasta di cui alla Legge 07 aprile 2014, n. 56, nel corso di una riunione del 23 febbraio 2015, ha comunicato di non poter assolvere al ruolo ad essa ascritto dall'Accordo Quadro, demandando, di fatto al Comune dell’Aquila le funzioni di Soggetto Attuatore anche per gli altri ambiti territoriali coinvolti;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 3 aprile 2015 è stato approvato, inoltre, lo schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., tra i Comuni dell’Aquila, Fossa, X. Xxxxxxx Forconese, Villa Sant'Angelo, X. Xxxxxxxx né Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano per la
realizzazione della "Pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno e relativa valorizzazione ambientale" con il quale è stato assegnato al Comune dell'Aquila il ruolo di Comune Capofila e di Stazione Appaltante per la realizzazione della Pista Polifunzionale medesima, attribuendogli tutte le attività relative alla progettazione, alla gestione delle fasi di gara, alla stipula dei contratti, agli eventuali espropri da effettuare nei Comuni coinvolti ed a ogni altra attività necessaria;
Con nota prot. n. AQ037/15/mls del 13.03.2015, la Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila, ha inviato alla Regione Abruzzo, in virtù dell’Accordo Quadro sopra richiamato, lo "Studio di prefattibilità per la realizzazione di una pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno e relativa valorizzazione ambientale - Lotto III - porzione di tracciato Sant'Elia (AQ) - Beffi (AQ)” per una lunghezza di circa 27 km;
Il suddetto "Studio", con nota prot. AQ 48/15/PP/mls del 22 aprile 2015, è stato trasmesso, a sua volta, dalla Regione Abruzzo al Comune dell'Aquila;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 18 marzo 2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento, pari ad € 1.350.000,00 a valere sui fondi PAR FAS 2007/2013, linea d'azione 13.3 a), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1076 del 22 dicembre 2015, per la realizzazione della porzione del Lotto III della Pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno che va dalla frazione di Sant'Elia (AQ) al Comune di Fossa: Tratto A-E Comune dell’Aquila e tratto H-I Comune di Fossa;
All’esito della procedura negoziata, esperita dalla Centrale Unica di Committenza del Comune dell’Aquila ai sensi dell'art. 57 comma 2 e dell’art. 122 dell’allora vigente D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 10 febbraio 2016 e dei successivi atti formalizzati dal Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport, in data 28 febbraio 2018, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione della porzione di Pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno che va dalla frazione di Sant'Elia (AQ) al Comune di Fossa: Tratto A-E Comune dell’Aquila e tratto H-I Comune di Fossa, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 2436 del 26.06.2019 ;
Con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 07.06.2016, il Settore Ricostruzione Pubblica ha affidato all'Università degli Studi dell'Aquila, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'incarico di redazione dello studio di fattibilità di un sistema urbano di piste ciclabili di collegamento con i principali attrattori e sua integrazione con il tracciato della pista polifunzionale della Valle dell'Aterno; tale documento, ad evasione dell’incarico affidato, è stato consegnato al Comune dell’Aquila dall’incaricato in data 10.02.2017 con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 15219;
Con Determinazione Dirigenziale n. 5058 del 27.12.2017, il Settore Ricostruzione Pubblica ha affidato, inoltre, sempre all'Università degli Studi dell'Aquila ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'incarico di redazione di un ulteriore studio di fattibilità di un sistema urbano di piste ciclabili di collegamento tra la stazione FFSS di Sassa e il Progetto
C.A.S.E. adiacente, la stazione FFSS di Pile e la zona commerciale limitrofa nonché tra la stazione FFSS di L’Aquila con il complesso universitario di X. Xxxxxxx; tale documento, ad evasione dell’incarico affidato, è stato consegnato dall’incaricato al Comune dell'Aquila in data 03.05.2019 con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 46446;
Dato atto che:
Le Linee Programmatiche di mandato 2017/2022, presentate dal Sindaco dell’Aquila al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 46, comma 3 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e da quest’ultimo approvate con Deliberazione n. 89 del 12 settembre 2017, prevedono, tra l’altro, la realizzazione di un funzionante piano della mobilità che contempli anche la soddisfazione del bisogno di natura dei cittadini nonché lo sviluppo dell’Aquila in termini di città propulsiva del comprensorio la quale, dopo aver individuato le vocazioni delle frazioni e comuni limitrofi, sia in grado di valorizzare le risorse ambientali, le suscettività turistiche e il terziario avanzato;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017 (successivamente integrata e modificata con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 20 e 21 del 14.01.2019) è stata approvata l'attuale Macrostruttura dell'Ente, nella quale, con l'intento di rimodulare i Settori e i Servizi secondo le linee di indirizzo e programmatiche dell’attuale Amministrazione, è stato istituito, all'interno del più ampio Dipartimento Ricostruzione, il Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo con specifiche competenze in materia di mobilità, ivi inclusa quella ciclistica;
Con Decreto Sindacale n. 53 del 01.02.2018, l’incarico dirigenziale del Settore medesimo è stato conferito all’Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx;
Il procedimento relativo alla realizzazione della Pista Polifunzionale Valle dell’Aterno nel tratto “Capitignano–L’Aquila–Xxxxxx Aterno” è stato assegnato, di conseguenza, al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo cui spetta la definizione di tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto;
Considerato che:
Ai fini della realizzazione della “Pista Polifunzionale Valle dell’Aterno” nel restante tratto “Capitignano – L’Aquila – Xxxxxx Aterno” sono disponibili, sul Bilancio di Previsione dell’Ente, le seguenti risorse finanziarie reperite a valere sui seguenti strumenti normativi:
1) Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud
✓ con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1084 del 22 dicembre 2015 è stata approvata la prima proposta di "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud" nel quale sono stati individuati i principali Assi di intervento ed annessi interventi prioritari tra i quali, nella sezione “Turismo e Cultura” anche il completamento della Bike to coast;
✓ il suddetto Masterplan è stato di seguito rielaborato e aggiornato su richiesta del Governo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1135 del 31 dicembre 2015;
✓ con Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016 è stata approvata la versione definitiva del "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud" nel quale, all’Asse “Turismo e Cultura” è stata confermata la realizzazione dell'intervento strategico “Bike to coast and inside percorsi ciclabili (Costa, collina, entroterra Aterno)”;
✓ con Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi programmati dal predetto Masterplan Abruzzo, tra cui anche il Comune dell’Aquila;
✓ con Delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 25 recante: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014” sono state allocate, per area tematica, le risorse FSC 2014-2020;
✓ con Delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 26 recante: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” le risorse di cui alla precedente Delibera CIPE 10.08.2016 n. 25 sono state assegnate alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o comuni capoluogo dell'area metropolitana) per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il sud”;
✓ tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso, per quanto di interesse, la realizzazione della Pista Polifunzionale della Valle dell'Aterno: tratto Fossa - Xxxxxx Aterno, CUP C91B18000190002 per il quale in data 09.10.2018, è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila l’Atto di concessione del finanziamento di € 10.000.000,00;
2) Fondi Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
✓ con Delibera CIPE 10.08.2016, n. 49 è stato approvato il “Programma di sviluppo Restart”, introdotto dal D.L. 19.06.2015, n. 78 conv. in Legge 06.08.2015, n. 125, il quale è finalizzato ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, impatti occupazionali, incremento dell’offerta di beni e servizi e di competitività delle imprese dei territori ricadenti nel cratere colpito dal sisma 2009 ed è suddiviso in sei ambiti tematici di sviluppo tra cui quello dedicato al Turismo e Ambiente;
✓ il suddetto programma demanda la fase istruttoria degli interventi alla Struttura Tecnica di Missione ed individua, a tale scopo, l’ammontare di risorse attivabili, le tipologie di intervento le amministrazioni attuatrici, il monitoraggio, la valutazione degli interventi, le modalità di eventuale revoca o rimodulazione delle risorse;
✓ con Delibera Cipe 07.08.2017, n. 70, nell’ambito del Programma Restart, è stato approvato l’intervento denominato Ciclovia L'Aquila – Capitignano, a titolarità del Comune dell’Aquila, CUP C31B17000950001 e sono state attivate, sulla predetta Delibera Cipe n. 49/2016, risorse pari al costo complessivo di € 11.600.000,00;
Preso atto che:
Con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPH002/322 del 06.12.2018 è stata disposta, in favore dei soggetti attuatori dell’intervento “Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud – Intervento PSR/54. Completamento Bike to coast and inside percorsi ciclabili (Costa, collina, entroterra Aterno)”, la liquidazione dell’anticipazione pari al 5% degli importi finanziati;
Al Comune dell’Aquila, per l’intervento relativo alla realizzazione della Pista Polifunzionale della Valle dell'Aterno: tratto Fossa - Xxxxxx Aterno, CUP C91B18000190002 è stata liquidata un’anticipazione, a valere sull’annualità 2018, pari ad € 500.000,00 incamerata alle casse dell’Ente in data 13.03.2019 con bollettino n. 2233;
Richiamato per quanto di interesse l’art. 6 del citato Accordo Quadro di Cooperazione tra Enti per la realizzazione della “Pista polifunzionale nella Valle dell’Aterno e relativa valorizzazione ambientale”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03.02.2015, il quale prevede che: “1. La collaborazione fra gli Enti coinvolti e l’Università potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi specifici di tipo operativo, stipulati da uno o più Enti secondo quanto previsto dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del presente accordo quadro e della normativa vigente. 2. Detti accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 3. Lo stanziamento dei fondi necessari per tutte le attività relative alla progettazione ed alla realizzazione è propedeutico alla sottoscrizione degli accordi specifici di tipo operativo”;
Atteso che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 11.09.2017 è stato rinnovato l’Accordo Quadro tra il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila per la collaborazione e la consulenza in campo scientifico e formativo nel quale, all’art. 2 (Oggetto), comma 4 è espressamente previsto che: “Le parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione anche attraverso adeguante sinergie delle rispettive risorse (attrezzature, spazi, professionalità)” in diversi ambiti tra cui quello relativo alla promozione di nuovi sistemi di mobilità a basso impatto ambientale (lettera g);
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12 giugno 2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, l'accordo per lo studio del ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale da Capitignano a Xxxxxx Aterno, in considerazione dell'interesse condiviso dal Comune dell'Aquila e dall'Università degli Studi dell'Aquila a creare una cooperazione finalizzata a garantire un servizio di ricerca e sviluppo relativo allo studio di soluzioni e complessità di alcune porzioni della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell'Aterno, con particolare riguardo all'approfondimento delle criticità ancora irrisolte, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore e agli sviluppi dello stato dell'arte delle ricerche in materia, oltre che agli ultimi aggiornamenti normativi e alla Legge 11.11.2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, per un rimborso spese pari ad € 70.000,00;
Tale Accordo (di seguito anche indicato come Convenzione), sottoscritto dalle parti in data 19
giugno 2018, tra l’altro prevede quanto sotto riportato:
✓ Art. 2 (Oggetto dell’Accordo): “L’Università si impegna a fornire uno studio dettagliato contenente il ventaglio delle soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell'Aterno, con riferimento al tratto tra Xxxxxx Aterno e Capitignano, in relazione alle criticità ancora irrisolte. Tale quadro di soluzioni tecniche conformi dovrà essere elaborato concordemente con il Comune dell'Aquila e nelle scale grafiche adeguate. Il Comune dell'Aquila si impegna a partecipare attivamente alla ricerca anche in relazione ai contenuti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in corso di formazione, lavorando congiuntamente con l'Università in modo tale da rendere conforme le strategie della ricerca in oggetto con la programmazione territoriale in itinere”;
✓ Art. 3 (Durata), comma 3.1: “Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, resta valido per un periodo di 12 mesi e rinnovabile per ulteriori 2 anni alle medesime condizioni previo accordo tra le parti”;
✓ Art. 4 (Diritti e obblighi delle parti), comma 4.1, “L’Università, nell’esecuzione delle attività, si impegna: lettera b): a far svolgere l’attività dalla struttura del D.I.C.E.A.A. e dal personale Docente, Tecnico/Amministrativo presente all’interno della struttura, oppure potrà avvalersi di personale esterno o di altro dipartimento qualora lo ritenga necessario e utile ai fini del corretto svolgimento della stessa. La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell’attività sarà affidata al Prof. De Berardinis Xxxxxxxxx”; comma 4.2: “Il Comune si impegna a” lettera a): “fornire, tramite i propri uffici, le indicazioni operative idonee a garantire il coordinamento delle attività e un efficiente adempimento delle funzioni affidate all’Università”; lettera c): “corrispondere all’Università le somme indicate all’art. 7”; lettera d): “supportare l’Università nello svolgimento dell’attività di cui in premessa anche nel rapporto con altri Enti, garantendo i contatti e l'organizzazione di riunioni e conferenze”;
✓ Art. 6 (Costi ammissibili): “Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all’attuazione del progetto”;
✓ Art. 5 (Referenti delle parti): “Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il referente per il Comune, è l’xxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx0 (e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx); referente per l’Università è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx)”;
✓ Art. 7 (Rimborso spese), comma 7.1: “Per l’attività svolta dall’Università in virtù del presente Accordo viene accordato un rimborso spese di complessivi euro 70.000,00 (euro settantamila/00) al lordo di ogni ulteriore onere, secondo le schema riepilogativo in tabella
A. Tale tabella riporta i costi complessivi della ricerca cui il Comune partecipa con importi indicati al presente articolo; comma 7.2: “L’Università fornisce al Comune una relazione sulle attività svolte ad ogni stato di avanzamento del progetto di ricerca, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo”; comma 7.3: “Il rimborso sarà effettuato dal Comune a favore dell’Università, in tre tranches, sulla base dell'avanzamento dei lavori e previa rendicontazione delle spese sostenute; comma 7.4: “I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente di contabilità speciale n. 0130765 presso la Banca d’Italia intestato all’Università degli Studi dell’Aquila; comma 7.5: “La nota debito dovrà indicare perentoriamente i seguenti dati: - Dati fiscali dell’Università; - Oggetto dell’Accordo; - CUP; - Importo; - codice
1 Articolo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 17.06.2019.
IBAN del conto corrente dedicato. - CIG e quanto altro richiesto dalla normativa vigente in
materia”;
✓ Art. 10 (Risoluzione), comma 10.1: “Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l’Università venga a trovarsi nell’impossibilità di effettuare le attività previste all’art. 2 o qualora il Comune non adempia a quanto previsto nell'art.4. In tale ipotesi, l’Università dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune di detta impossibilità, a seguito della quale quest’ultimo rimborserà all’Università le spese relative al lavoro svolto, sempre che quest’ultimo a giudizio del Comune abbia un’utilità tecnica apprezzabile relativamente al conseguimento degli obiettivi del progetto”;
Preso atto che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15 aprile 2019 è stata istituita presso il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo la struttura di "Mobility Management" di cui all'art 3, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 marzo 1998 ed individuata la figura del "Mobility Manager d'Area" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 dicembre 2000, con funzioni di coordinamento dell’Ufficio di Mobility Management;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 17 giugno 2019 recante: “Realizzazione rete integrata di sistemi ciclabili. Atto ricognitivo ed individuazione del gruppo di lavoro. Atto integrativo al Disciplinare di concessione di finanziamento PAR FSC 2007/2013 – Linea d’azione
I.3.3.a. e provvedimenti consequenziali” è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interno, finalizzato allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intera rete integrata di sistemi ciclabili;
Rilevato che:
In attuazione dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12.06.2018, al fine di programmare l’azione di cooperazione volta a conseguire il raggiungimento del comune obiettivo di predisporre uno studio inerente al ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno: tratto Capitignano-Xxxxxx Aterno, per il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di un’opera a valenza turistico, sportiva e ricreativa di cui beneficeranno tutti i territori interessati dall’intervento, si sono svolti una serie di incontri tra il Comune dell’Aquila
– Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila –
D.I.C.E.A.;
In particolare, nella riunione del 03.05.2019, le suddette Pubbliche amministrazioni, hanno stabilito di procedere, nell’immediato, a effettuare una serie di sopralluoghi congiunti, propedeutici alla formulazione di soluzioni condivise da sottoporre, in seguito, all’esame di apposite conferenze di servizi istruttorie che vedranno il coinvolgimento di tutti gli enti e gli uffici interessati; in tale sede, inoltre, il Settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo e il
D.I.C.E.A. hanno condiviso una bozza di cronoprogramma aggiornato relativo all’attività del
2019 nei termini di seguito indicati:
N. | Attività | Localizzazione | Scadenza |
1 | Collegamento mancante Monticchio-Fossa | Lotto III | Maggio |
2 | Collegamento L’Aquila | Lotto II | Giugno/Luglio |
Sopralluoghi e definizione percorsi | |||
Soluzioni tecniche e fattibilità | |||
3 | Criticità A.N.A.S. Spa | Lotto I | |
4 | Sopralluoghi e rilievi Fossa-Beffi | Lotto III | Agosto-Ottobre |
5 | Sopralluoghi e xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx | Lotto IV | Agosto-Ottobre |
6 | Elaborazione dati e documentazione conclusiva | Lotti I, II, III, IV | Ottobre-Dicembre |
In data 05.07.2019, con prot. n. 71796 è stato consegnato dalle ricercatrici incaricate dall’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A., una copia digitale e una copia cartacea del Lotto III inerente lo “Studio del ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, con riferimento al tratto da Capitignano a Xxxxxx Aterno, in relazione alle criticità ancora irrisolte”;
In data 15.10.2019, con prot. n. 108983 è stato consegnato dalle ricercatrici incaricate dall’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A., una copia digitale e una copia cartacea del Lotto IV inerente lo “Studio del ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, con riferimento al tratto da Capitignano a Xxxxxx Aterno, in relazione alle criticità ancora irrisolte”;
Rilevato, altresì, che:
Con nota prot. n. 110510 del 17.10.2019, l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A., ha
trasmesso al Comune dell’Aquila il rendiconto relativo alla I e II tranche del progetto;
Nella medesima nota, evidenziato che la redazione dello studio comporta una spesa complessiva di € 115.000,00, stante la necessità per l’Università medesima di avviare le attività congiuntamente con il Comune dell’Aquila avvalendosi di personale interno, nelle more dell’espletamento delle selezioni inerenti a una borsa di studio e a un assegno di ricerca, è stata chiesta una rimodulazione formale, ma non sostanziale, delle spese da rimborsare che seppur rimangono nell’ambito dell’importo concordato di € 70.000,00, verranno così ripartite:
Categoria di spesa | Quota a carico del Comune dell’Aquila | Quota a carico dell’Università degli Studi dell’Aquila |
Personale dipendente | € 27.899,33 | € 17.935,29 |
Assegni e borse di ricerca | € 27.870,20 | € 17.916,56 |
Spese per materiale tecnico | € 2.056,55 | € 1.322,07 |
Spese indirette | € 12.173,91 | € 7.826,09 |
TOTALE | € 70.000,00 | € 45.000,00 |
In particolare, rispetto al prospetto finanziario allegato all’Accordo per lo studio del ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale da Capitignano a Xxxxxx Aterno, sottoscritto dalle parti in data 19 giugno 2018, è stata eliminata la voce “Spese per studi, ricerche e prestazioni professionali” assorbita da quella “Personale dipendente”, sono state eliminate le voci “Spese di trasferta” e “Spese per servizi” confluite nella voce “Spese indirette” grazie all’utilizzo esclusivo dei mezzi di proprietà dell’Università; la voce “Spesa per materiale di consumo” è stata accorpata nella voce “Spese per materiale tecnico durevole”;
Inoltre, considerato che il cronoprogramma condiviso dalle summenzionate Pubbliche Amministrazioni nella citata riunione del 03.05.2019 prevede un aggiornamento del termine finale delle attività al 31.12.2019, si rende necessario prorogare l’Accordo de quo ad un anno dalla data di sottoscrizione dell’Addendum il cui schema viene approvato con il presente provvedimento;
Visti:
L’art 13 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) per il quale: “1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”;
L’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 372 per il quale: “Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno”;
Lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 del 20 febbraio 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2017 che contempla, nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, la possibilità per l’Università di sviluppare rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati che operano nel territorio mediante la stipula di accordi, convenzioni e consulenze, anche allo scopo della promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere culturale, formativo, scientifico e tecnologico;
Il civico Statuto, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 12.10.2001, il quale sancisce che il Comune dell’Aquila promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della collettività presente sul territorio comunale, tutela il proprio patrimonio ambientale, storico, artistico-culturale e favorisce l’integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell’ambiente e nella mobilità;
Considerato che:
La Legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede, all’art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Nello specifico, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 11 comma 2 e art. 15 comma 2-bis della medesima L. 241/90, la stipula di detti accordi deve avvenire, a pena di nullità, per atto scritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del D. Lgs 07.03.2005,
n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
L’art. 5 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. rubricato: “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” stabilisce, al comma 6, che: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; (b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
L’art. 158 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. rubricato: “Servizi di ricerca e sviluppo” statuisce, al comma 1, che: “Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinché li usi nell’esercizio della sua attività; (b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore”;
Richiamate e fatte salve, in merito agli accordi di cui all’art. 15 della, Legge 07.08.1990, n. 241, le
norme e pronunce giurisprudenziali di rango comunitario e nazionale nonché gli atti ANAC:
✓ Le pronunce della Corte di Giustizia Europea, con particolare riguardo alla Sentenza Coditel Brabant 13.11.2008, Causa C-324/07, alla Sentenza Amburgo 09.06.2009, Causa C-480/06 e alla Sentenza Ordine Ingegneri della Lombardia 19.12.2012, Causa C-159/11 nelle quali, vengono fissati i limiti che legittimano il ricorso agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, finalizzati all’esecuzione congiunta di compiti comuni di interesse pubblico;
✓ La Determinazione della AVCP 21 ottobre 2010, n. 7 “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, ove l’Autorità ha osservato che l’art. 15 della Legge 241/90 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività. L’Autorità ha quindi precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra PA, chiarendo che: “(i) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; (ii) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; (iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; (iv) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri”;
✓ La Risoluzione delle Agenzie delle Entrate n. 183 dell’11.06.2002 per la quale: “il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l’esclusione dal campo d'applicazione dell’IVA si configura ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta”;
✓ La Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849 sulla natura dell'affidamento da parte di un'ASL ad un'Università dell’incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere nella quale viene precisato che: “Giova sul punto ricordare che le direttive sugli appalti, come tutto il diritto europeo, devono essere applicate sulla base di un approccio funzionale, e cioè in modo coerente con gli obiettivi ad esse sottesi. I quali consistono, in positivo, nell’imporre alle amministrazioni il rispetto della concorrenza laddove debba affidare attività economicamente contendibili e, conseguentemente, in negativo, nell’escludere l’operatività di detti imperativi quando non vi siano rischi di distorsioni del mercato interno, giacché in questo caso vi sarebbe un’eccedenza dei mezzi rispetto agli scopi anzidetti. Visti nel prisma del diritto europeo, quindi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare
attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell’allegato II-A alla direttiva 2004/18 di coordinamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra pubbliche amministrazioni è pertanto quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti”;
✓ La Delibera A.N.A.C. n. 567 del 31.05.2017 nella quale, l’Autorità afferma che:“ una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”;
✓ La Delibera A.N.A.C. n. 619 del 04.07.2018 nella quale l’Autorità ha osservato che: “la deroga alla normativa di evidenza pubblica ricorre tutte le volte in cui l’affidamento dei servizi di ricerca sia disposto non nell’interesse esclusivo dell’amministrazione appaltante, per la soddisfazione di fini particolari di quest’ultima, ma anche per l’accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell’art. 163 del Trattato CE. …omissis……. Dunque, la deroga all’evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente nel caso in cui attraverso il servizio di ricerca si persegua una finalità scientifica a vantaggio e nell’interesse dell’intera collettività, quindi ove non ricorrano entrambe le condizioni previste nel richiamato art. 158 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando – come sottolineato dall’Autorità – il rispetto anche in tale caso dei principi sanciti dal citato art. 4 del Codice”;
Evidenziato che:
Il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila, entrambe qualificate Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, alla luce delle proprie finalità istituzionali individuate nei rispettivi Statuti citati in premessa, con l’Accordo in oggetto intendono coordinare l’esercizio di funzioni proprie, in maniera dedicata e gratuita, al fine di contribuire, ciascuna per la propria competenza, al raggiungimento di un obiettivo sfidante, complementare e sinergico consistente nella realizzazione della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, la quale rappresenta, indubbiamente, un’opera di preminente importanza per tutte le collettività insediate negli ambiti comunali coinvolti poiché apporterà rilevanti benefici in termini di sviluppo del territorio a fini ludici, ricreativi, sportivi e turistici, con considerevoli ricadute sulle economie locali;
Secondo la Convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12 giugno 2018 e sottoscritta dalle parti in data 19.06.2018, per il compimento dello studio relativo al ventaglio delle soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, con riferimento al tratto Xxxxxx Aterno-Capitignano, il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila partecipano fattivamente alla sua realizzazione il primo mediante il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e la seconda mediante la struttura del D.I.C.E.A.A.;
Il rimborso previsto all’art. 7 dell’Accordo in parola, consiste in una mera compartecipazione del Comune dell’Aquila alle spese sostenute dall’Università degli Studi dell’Aquila secondo un piano finanziario condiviso dalle parti;
L’Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 tra l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A. e il Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici poiché soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 6;
Lo studio inerente al ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno, tratto Capitignano-Xxxxxx Aterno, altresì, non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 158 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.;
Il ristoro di quota parte delle spese sostenute dall’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A. da parte del Comune dell’Aquila, stante l’assenza di un rapporto di sinallagmicità tra le suddette Pubbliche Amministrazioni, non ricade nel campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
L’Accordo ex art. 15 della L 241/90, trattandosi di “cooperazione pubblico-pubblico”, non prevede l’obbligo di richiedere il CIG, in analogia a quanto previsto dalla Determinazione ANAC
n. 4 del 7 luglio 2011, par. 3.6);
Richiamato, infine, il comma 11.2 dell’art. 11 del già menzionato Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12 giugno 2018 secondo cui: “Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente Accordo richiede la forma scritta a pena di nullità”;
Ritenuto, pertanto:
Di dover approvare un Addendum all’Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 12.06.2018 e sottoscritto dal Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A. in data 19.06.2019, ai fini di adeguare alcuni contenuti agli elementi strutturali e organizzativi sopravvenuti, mediante la modifica ai seguenti articoli:
✓ Art. 3: Durata;
✓ Art. 5: Referenti delle parti;
✓ Art. 6: Costi ammissibili;
✓ Art. 7: Rimborso Spese;
✓ Art. 10: Risoluzione;
Di dover approvare la rimodulazione formale, ma non sostanziale, del piano finanziario contenente le somme che il Comune dell’Aquila dovrà corrispondere all’Università degli Studi dell’Aquila, a mero titolo di ristoro, per le spese sostenute in attuazione della Convenzione stipulata a seguito dell’accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 citato in premessa, mediante la modifica alla “Tabella A - Piano Finanziario” ad esso allegata;
Di dover prevedere, stante la condivisione di un preciso cronoprogramma delle attività da realizzare da parte delle suddette Pubbliche Amministrazioni, la proroga della Convenzione sottoscritta in data 19.06.2019 tra il Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A., di un anno dalla data di sottoscrizione del predetto Addendum il cui schema viene approvato con il presente provvedimento;
Visto e letto l’Addendum all’Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. tra il Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.E.A., inerente allo studio del ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale da Capitignano a Xxxxxx Aterno, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Dato atto che:
Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e trova copertura nel Bilancio di Previsione 2019-2021;
Preso atto:
Del parere di regolarità tecnica favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione;
Del parere di regolarità contabile favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente dal Dirigente del Settore Xxxxxxxx e razionalizzazione, attestante la copertura finanziaria, inserito in allegato alla presente deliberazione;
Delle dichiarazioni dei suddetti Dirigenti, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6 c, 2 e dall’art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici espressamente richiamati dall’art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015;
Precisato che il presente provvedimento è coerente con le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e da quest’ultimo approvate con proprio atto deliberativo n. 89 del 12.09.2017;
Dato atto che la realizzazione della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno “Tratto Capitignano
– Xxxxxx Aterno” è inserita nel Documento Unico di Programmazione del Comune dell’Aquila approvato, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D. Lgs 267/2000, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.06.2018 e aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.07.2019 come da schema che segue:
INDIRIZZO STRATEGICO | OBIETTIVO STRATEGICO | MISSIONE | |
MOBILITÀ E PARCHEGGI | 1.9 | Piste polifunzionali, ciclabili e Biciplan | M 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
Visti:
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- Le Delibere A.N.A.C. n. 567 del 31.05.2017 e n. 619 del 04.07.2018;
- Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il civico Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2013;
- Il civico Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08.09.2016;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.06.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’Ente per il triennio 2019/2021 unitamente agli allegati previsti ex lege;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 01.07.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.07.2019 con la quale è stata approvata la Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2019/2021, ex art. 175, comma 8, D. Lgs 267/2000 e Salvaguardia degli Equilibri di cui al successivo art. 193, comma 2;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 21.08.2019 con la quale è stato aggiornato il PEG 2019/2021 a seguito dell’approvazione dell’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte del Consiglio Comunale;
Stante:
La propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
(T.U.EE.LL.);
Su proposta dell’Assessore competente, con voto espresso nelle forme di legge
DELIBERA
⮚ Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla interamente approvata come parte integrante del presente provvedimento, dando atto che essa costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
⮚ Di evidenziare che la realizzazione e valorizzazione della Polifunzionale Valle dell’Aterno “Capitignano, L’Aquila, Xxxxxx Aterno” è inserita nell’ambito delle "Strategie Funzionali alla costruzione degli Scenari alternativi di Piano", Azione specifica 3.b1del PUMS 2017-2027, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 01.10.2019;
⮚ Di dare atto che, in base al comma 11.2 dell’art. 11 del summenzionato Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241: “Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente Accordo richiede la forma scritta a pena di nullità”;
⮚ Di approvare, pertanto, lo schema di Addendum all’Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990,
n. 241 sottoscritto dal Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A. in data 19.06.2019, giusta approvazione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 12.06.2018, per adeguare alcuni contenuti agli elementi strutturali e organizzativi sopravvenuti, mediante la modifica ai seguenti articoli: Art. 3 - Durata; Art. 4 - Costi ammissibili; Art. 5 - Referenti delle parti; Art. 7 - Rimborso Spese e Art. 10 - Risoluzione;
⮚ Di dover approvare la rimodulazione formale, ma non sostanziale, del piano finanziario contenente la somma di € 70.000,00 che il Comune dell’Aquila dovrà corrispondere all’Università degli Studi dell’Aquila, a mero titolo di ristoro, per le spese sostenute in attuazione del citato Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, mediante la modifica alla “Tabella A – Piano Finanziario” ad esso allegata;
⮚ Di dover prevedere, stante la condivisione di un preciso cronoprogramma delle attività da realizzare da parte delle suddette Pubbliche Amministrazioni, la proroga della Convenzione sottoscritta in data 19.06.2019 tra il Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A., di un anno dalla data di sottoscrizione del predetto Addendum il cui schema viene approvato con il presente provvedimento;
⮚ Di dare atto che lo schema di Addendum viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
⮚ Di fare salvi i contenuti e le disposizioni dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 sottoscritto in data 19.06.2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12.06.2018 che non sono oggetto di modifica da parte del presente provvedimento;
⮚ Di dare atto che l’Addendum allegato alla presente deliberazione viene accluso dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 sottoscritto in data 19.06.2018, quale parte integrante ed inscindibile;
⮚ Di prendere atto che il ristoro di quota parte delle spese sostenute dall’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A. da parte del Comune dell’Aquila, stante l’assenza di un rapporto di sinallagmicità tra le suddette Pubbliche Amministrazioni, non ricade nel campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
⮚ Di precisare che, la Convenzione stipulata a seguito dell’accordo ex art. 15 della Legge
07.08.1990, n. 241 tra l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A. e il Comune dell’Aquila
– Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, trattandosi di “cooperazione pubblico- pubblico” non prevede l’obbligo di richiedere il CIG, in analogia a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, par. 3.6);
⮚ Di demandare al Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo ogni atto consequenziale all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione del medesimo, in forma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
⮚ Di dare atto che il referente politico-istituzionale dell’intervento inerente alla realizzazione della pista Polifunzionale Valle dell’Aterno “Tratto Xxxxxx Aterno/Capitignano” è individuato nell’Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Trasporti Avv. Xxxxx Xxxxxxxx;
⮚ Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e trova copertura nel Bilancio di Previsione 2019-2021 giusta variazione adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.07.2019 sul capitolo di spesa n. 4149003 finanziato in entrata dal capitolo n. 4255008 entrambi denominati “Pista Polifunzionale X. Xxxx-Xxxxxxxxxxx”;
⮚ Di stabilire che il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 ss.mm.ii. verrà pubblicato sull’apposita sezione del Sito Istituzionale del Comune dell’Aquila nonché sull’Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
⮚ Di trasmettere la presente deliberazione al Settore proponente, alla Segreteria Generale, al Settore Bilancio e Razionalizzazione e all’Università degli Studi dell’Aquila per gli adempimenti di competenza.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.
DE XXXXXX XXXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valid from: 22-06-2018 1.00.00 to: 22-06-2021 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Time referense set by user: 25-11-2019 13.03.26
Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 SS.MM.II. TRA COMUNE DELL'AQUILA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO STUDIO DEL VENTAGLIO DI SOLUZIONI TECNICHE E REALIZZATIVE DELLA PISTA POLIFUNZIONALE LUNGO VALLE DELL'ATERNO TRATTO "CAPITIGNANO-XXXXXX ATERNO", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 12.06.2018 E SOTTOSCRITTO IN DATA 19.06.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
DATA
25/11/2019
FIRMA
Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valid from: 14-12-2017 1.00.00 to: 14-12-2020 0.59.59
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Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 SS.MM.II. TRA COMUNE DELL'AQUILA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO STUDIO DEL VENTAGLIO DI SOLUZIONI TECNICHE E REALIZZATIVE DELLA PISTA POLIFUNZIONALE LUNGO VALLE DELL'ATERNO TRATTO "CAPITIGNANO-XXXXXX ATERNO", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 12.06.2018 E SOTTOSCRITTO IN DATA 19.06.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
DATA
29/11/2019
FIRMA
Xxxxxxx Xxxxxxx
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI
ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.
approvato dal Comune dell’Aquila con Deliberazione di Giunta n. 223 del 12.06.2018
e dall’Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura d Ambientale con Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 62 del 16/05/2018
ADDENDUM TRA
IL COMUNE DELL’AQUILA
(SETTORE RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITA’ E SVILUPPO)
Partita Iva 00082410663 - Codice fiscale 80002270660, rappresentato dall’Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, nato a L’Aquila il 03/10/1962, domiciliato per la carica in L’Aquila, presso la sede comunale di Xxx Xxxxxxxx, x. 00 (xx seguito nominata anche “COMUNE”);
E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA E AMBIENTE)
Partita Iva e Codice fiscale 01021630668, in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Napoli il 12/04/1954, domiciliato per la carica in L’Aquila presso la sede dell’Università (di seguito nominata anche “Università”)
Premesso che:
˗ Lo Statuto del Comune dell’Aquila, approvato con Deliberazione consiliare n. 143 del 12.10.2001, sancisce che il Comune dell’Aquila promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della collettività presente sul territorio comunale, tutela il proprio patrimonio ambientale, storico, artistico-culturale e favorisce l’integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell’ambiente e nella mobilità;
˗ Lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 del 20 febbraio 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2017 contempla, nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, la possibilità per l’Università di sviluppare rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati che operano nel territorio mediante la stipula di accordi, convenzioni e consulenze, anche allo scopo della promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere culturale, formativo, scientifico e tecnologico;
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Considerato che:
˗ La Legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede, all’art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
˗ In particolare, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 11 comma 2 e art. 15 comma 2-bis della medesima L. 241/90, la stipula di detti accordi deve avvenire, a pena di nullità, per atto scritto, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
˗ L’art. 5 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. rubricato: “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” stabilisce, al comma 6, che: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; (b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
˗ L’art. 158 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. rubricato: “Servizi di ricerca e sviluppo” statuisce, al comma 1, che: “Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinché li usi nell’esercizio della sua attività; (b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore”;
Dato atto che:
˗ Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 3 Febbraio 2015, in applicazione dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 rubricato: “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, è stato approvato lo schema di un Accordo Quadro di Cooperazione tra Enti per la realizzazione della "Pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno e relativa valorizzazione ambientale" tra la Regione Abruzzo, l'Università degli Studi dell'Aquila, il Comune dell'Aquila, la Provincia dell'Aquila ed i Comuni della Valle dell'Aterno;
˗ Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 3 aprile 2015 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., tra i Comuni dell’Aquila, Fossa, X. Xxxxxxx Forconese, Villa Sant'Angelo, X. Xxxxxxxx né Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano per la realizzazione della "Pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno e relativa valorizzazione ambientale" con il quale è stato assegnato al Comune dell'Aquila il ruolo di Comune Capofila e di Stazione Appaltante per la realizzazione della Pista Polifunzionale medesima, attribuendogli tutte le
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attività relative alla progettazione, alla gestione delle fasi di gara, alla stipula dei contratti, agli eventuali espropri da effettuare nei Comuni coinvolti e a ogni altra attività necessaria;
˗ Con nota prot. n. AQ037/15/mls del 13.03.2015, la Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila, ha inviato alla Regione Abruzzo, in virtù dell’Accordo Quadro sopra richiamato, lo "Studio di prefattibilità per la realizzazione di una pista polifunzionale nella Valle dell'Aterno e relativa valorizzazione ambientale - Lotto III - porzione di tracciato Sant'Elia (AQ) - Beffi (AQ)” trasmesso, a sua volta, dalla Regione Abruzzo al Comune dell'Aquila;
˗ Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 11.09.2017 è stato rinnovato l’Accordo Quadro tra il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila per la collaborazione e la consulenza in campo scientifico e formativo nel quale, all’art. 2 (Oggetto), comma 4 è espressamente previsto che: “Le parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione anche attraverso adeguante sinergie delle rispettive risorse (attrezzature, spazi, professionalità)” in diversi ambiti tra cui quello relativo alla promozione di nuovi sistemi di mobilità a basso impatto ambientale (lettera g);
˗ Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12 giugno 2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, l'accordo per lo studio del ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale da Capitignano a Xxxxxx Aterno, in considerazione dell'interesse condiviso dal Comune dell'Aquila e dall'Università degli Studi dell'Aquila a creare una cooperazione finalizzata a garantire un servizio di ricerca e sviluppo relativo allo studio di soluzioni e complessità di alcune porzioni della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell'Aterno, con particolare riguardo all'approfondimento delle criticità ancora irrisolte, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore e agli sviluppi dello stato dell'arte delle ricerche in materia, oltre che agli ultimi aggiornamenti normativi e alla Legge 11.11.2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, per un rimborso spese pari ad € 70.000,00;
Preso atto:
˗ Della rimodulazione formale, ma non sostanziale, del piano finanziario contenente le somme che il Comune dell’Aquila dovrà corrispondere all’Università degli Studi dell’Aquila, a mero titolo di ristoro, per le spese sostenute in attuazione del citato Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, mediante la modifica alla “Tabella A - Piano Finanziario” ad esso allegata;
˗ Della necessità, stante il cronoprogramma condiviso dal Comune dell’Aquila e dall’Università degli Studi dell’Aquila che prevede un aggiornamento del termine finale delle attività al 31.12.2019, di prorogare l’Accordo de quo ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente Addendum;
Rilevato che:
˗ Il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila, entrambe qualificate Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, alla luce delle proprie finalità istituzionali individuate nei rispettivi Statuti citati in premessa, con l’Accordo in oggetto
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intendono coordinare l’esercizio di funzioni proprie, in maniera dedicata e gratuita, al fine di contribuire, ciascuna per la propria competenza, al raggiungimento di un obiettivo sfidante, complementare e sinergico consistente nella realizzazione della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, la quale rappresenta, indubbiamente, un’opera di preminente importanza per tutte le collettività insediate negli ambiti comunali coinvolti poiché apporterà rilevanti benefici in termini di sviluppo del territorio a fini ludici, ricreativi, sportivi e turistici, con considerevoli ricadute sulle economie locali;
˗ L’Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 tra il Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A., ai sensi dell’art. 5 del
D. Lgs 18.04.2016, n. 50, non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici poiché
soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 6;
˗ Lo studio inerente al ventaglio di soluzioni tecniche e realizzative della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno, tratto Capitignano-Xxxxxx Aterno non ricade, altresì, nell’ambito di applicazione dell’art. 158 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.;
Richiamato, infine, il comma 11.2 dell’art. 11 del già menzionato Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990,
n. 241, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12 giugno 2018 secondo cui: “Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente Accordo richiede la forma scritta a pena di nullità”;
tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Recepimento delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Addendum all’Accordo ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 12.06.2018 e con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale con n. 62 del 16/05/2018 e sottoscritto dal Comune dell’Aquila – Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e l’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A. in data 19.06.2019 (di seguito semplicemente Addendum);
Art. 2) Richiamo alla normativa vigente
Si intende espressamente sottoscritta e rispettata dalle parti la vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia accordi di collaborazione e cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni.
Art. 3) Oggetto dell’Addendum
Il presente Addendum apporta alcune modifiche ai contenuti dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 del
19.06.2018 con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- Art. 3: Durata;
- Art. 5: Referenti delle parti;
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- Art. 6: Costi ammissibili;
- Art. 7: Rimborso Spese;
- Art. 10 Risoluzione.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Addendum, le parti rinviano espressamente alle clausole, patti e condizioni dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 sottoscritto in data 19.06.2018.
Art. 4) Modifica all’art. 3 - Durata
comma 3.1 Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e resta valido per un periodo di 12 mesi prorogabile o rinnovabile per ulteriori 2 anni alle medesime condizioni, previo consenso scritto di entrambe le parti.
Le previsioni di cui al presente Addendum, stante l’esercizio della proroga, entrano in vigore a partire dal 19 giugno 2019 data di scadenza dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90.
Art. 5) Adeguamento all’art. 5 – Referenti delle parti
Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il referente per il Comune dell’Aquila è il Mobility Manager Xxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx (e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx); referente per l’Università è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx)1.
Art. 6) Adeguamento all’art. 6 – Costi ammissibili
Sono ammissibili le spese esclusivamente connesse all’attuazione del progetto, così come rappresentate nella “Tabella A – Piano finanziario” allegata quale parte inscindibile al presente Addendum.
Art. 7) Sostituzione art. 7 – Rimborso spese
In relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente accordo, il Comune dell’Aquila, oltre a partecipare agli oneri del progetto mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali rimborserà all’Università degli Sudi dell’Aquila, una somma pari ad € 70.000,00 come determinata dalla “Tabella A – Piano finanziario” allegata al presente Addendum.
Il suddetto importo, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno ovvero di oneri previsti per legge, nell’ottica di una reale e tangibile condivisione di compiti e responsabilità da parte delle P.A. definite in premessa, rappresenta un mero e inequivocabile ristoro delle spese sostenute.
Il rimborso sarà effettuato dal Comune dell’Aquila a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila, in tre tranches, sulla base dello stato di avanzamento delle attività di studio e previa rendicontazione delle spese sostenute, in conformità alla “Tabella A – Piano finanziario” allegata al presente Addendum.
1 Articolo già modificato dal Comune dell’Aquila con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 17.06.2019.
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Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall’Università degli Studi
dell’Aquila.
A chiusura dello studio, l’Università rimetterà al Comune una relazione conclusiva delle attività svolte.
Il ristoro di quota parte delle spese sostenute dall’Università degli Studi dell’Aquila – D.I.C.E.A.A. da parte del Comune dell’Aquila, stante l’assenza di un rapporto di sinallagmicità tra le suddette Pubbliche Amministrazioni, non ricade nel campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 8) Sostituzione art. 10 – Risoluzione
(Diritto di recesso) Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso al presente accordo, di recedere unilateralmente con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi tramite A/R o PEC. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Comune si impegna a corrispondere all’Università l’importo delle spese sostenute fino al momento del recesso.
Art. 10) Spese di registrazione
Il presente Xxxxxxxx è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR
26.4.1986, n. 131.
Art. 11) Allegati
Al presente atto si allega, perché ne faccia parte integrante e sostanziale:
˗ Tabella A – Piano finanziario.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Data
Per il Comune dell’Aquila
Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo
Per l’Università degli Studi dell’Aquila
D.I.C.E.A.
Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
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TABELLA A – PIANO FINANZIARIO
COSTO COMPLESSIVO DELLO STUDIO | € 115.000,00 | |
Categoria di spesa | Quota a carico del Comune dell’Aquila | Quota a carico dell’Università degli Studi dell’Aquila |
Personale dipendente | € 27.899,33 | € 17.935,29 |
Assegni e borse di ricerca | € 27.870,20 | € 17.916,56 |
Spese per materiale tecnico | € 2.056,55 | € 1.322,07 |
Spese indirette | € 12.173,91 | € 7.826,09 |
TOTALE | € 70.000,00 | € 45.000,00 |
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Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx