SCHEMA DI CONVENZIONE>
Repertorio n. Raccolta n.
</SCHEMA DI CONVENZIONE>
Con la presente scrittura privata i sottoscritti:
- …………………………………………………… nato a …………………………………………………… il giorno
……………………………………………………, domiciliato per la carica in Castelfranco Veneto presso la sede comunale, il quale agisce nella sua qualità di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del "COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO", C.F.
00481880268, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto comunale ed in esecuzione della Determinazione <>;
(d'ora in avanti denominato semplicemente "Comune";
- XXXXXXX XXXXX, nato a Castelfranco Veneto il giorno 13/03/1975 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X), domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale agisce nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio denominata "PLUTONE IMMOBILIARE SRL", con sede legale in Loreggia, Via Xxxxxxx Xxxxxx 2/31, capitale sociale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova 04117920282, R.E.A. n. 363152; munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
(d’ora in avanti denominata “ditta lottizzante”);
premesso che:
- la ditta "PLUTONE IMMOBILIARE SRL", in data
…………………………………………………… ha presentato un piano di lottizzazione in base a quanto previsto e stabilito dalla L.R. 61/1985 s.m.i., dalla L.R. 11/2004 s.m.i. e dalla Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx X.X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 4035 del 10 dicembre 2004, pubblicata nel B.U.R. n. 131 del 21 dicembre 2004, in vigore dal 6 gennaio 2005, in un’area classificata come ZTO D2.2 (art.43 NTA del PRG vigente);
- tale piano di lottizzazione interessa un ambito avente una superficie reale complessiva verificata di 12.323,84 mq. localizzato in via per Resana (ex Fornace Montegrappa) di proprietà esclusiva della ditta "PLUTONE IMMOBILIARE SRL" e così censito nel Catasto Terreni:
Comune di Castelfranco Veneto Foglio 35 (trentacinque)
- particella 541, ett. 0.23.00, R.D. Euro 1,43, R.A. Euro 0,36;
- particella 627, ett. 0.61.50, R.D. Euro 3,81, R.A. Euro
0,95, (PARTE); | |||||||
- particella 625, | ett. | 0.49.62, | R.D. | Euro | 3,08, | R.A. | Euro |
0,77, (PARTE); | |||||||
- particella 616, | ett. | 0.21.32, | X.X. | Xxxx | 00,00, | X.X. | Euro |
9,36; | |||||||
- particella 618, | ett. | 0.24.57, | X.X. | Xxxx | 00,00, | X.X. | Euro |
10,79; |
- il nuovo Piano di Lottizzazione prevede la sistemazione urbanistica dell’area mediante la nuova costruzione di fabbricati ad esclusivo uso industriale e artigianale, la sistemazione delle relative aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di urbanizzazione (verde, parcheggi, viabilità, rete infrastrutturali);
- tale piano di lottizzazione è stato adottato con delibera di giunta comunale in data …………………………………………………… 2019, e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data
…………………………………………………… 2019;
- per la realizzazione di tale intervento la ditta lottizzante è pronta ad assumere gli obblighi derivanti dall'approvazione del piano nonchè gli impegni di cui alla presente Convenzione;
- allo scopo si richiamano gli elaborati di progetto sotto elencati depositati presso il Settore Urbanistica del Comune:
a) Relazione illustrativa;
b) Norme tecniche operative;
c) Schema di Convenzione;
d) Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
e) Indagine geologica ambientale;
f) Relazione sulle indagini geognostiche;
g) Relazione di compatibilità idraulica per invarianza idraulica;
h) Elaborati grafici:
• Tav. 1 - PROGETTO: Estratti C.T.R., P.A.T., P.I. e inquadramento catastale;
• Tav. 2 - PROGETTO: Planimetria d’inserimento;
• Tav. 3 - PROGETTO: Planimetria con verifica superfici a standard;
• Tav. 4 - PROGETTO: Planimetria con superfici lotto;
• Tav. 5 - PROGETTO: Planimetria e sezioni opere di urbanizzazione;
• Tav. 6 - PROGETTO: Planimetria quotata opere di
urbanizzazione;
• Tav. 7 - PROGETTO: Particolari pavimentazioni, sottoservizi, illuminazione e segnaletica;
• Tav. 8 - PROGETTO: Acquedotto e gas metano;
• Tav. 9 - PROGETTO: Planimetria e sezioni linee acque meteoriche;
• Tav. 01 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO: Impianto di
distribuzione rete e-distribuzione e rete energia;
• Tav. 02 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO: Impianto rete telefonia;
• Tav. 03 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO: Impianto di
illuminazione pubblica, distribuzione esterna.
TUTTO CIO' PREMESSO
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Castelfranco Veneto e la ditta "PLUTONE IMMOBILIARE SRL", come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Attuazione del piano
La ditta lottizzante si impegna, nei confronti del comune che accetta, a dare esecuzione allo strumento urbanistico attuativo in oggetto secondo gli elaborati del progetto e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale depositati presso il Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Veneto, che fanno parte integrante della presente convenzione, assumendo in modo specifico, esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione, per sè e aventi causa a qualsiasi titolo.
Le opere, gli impianti e manufatti realizzati in esecuzione della convenzione, non potranno essere modificati se non previo formale consenso del Comune.
ART. 2 - Dichiarazione di proprietà.
All’atto della stipula della presente convenzione urbanistica, la ditta lottizzante, consapevole delle conseguenze giuridiche previste dagli articoli 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o non veritiere, dichiara sotto la propria personale responsabilità di avere la piena proprietà delle aree ricomprese nel piano di lottizzazione, come in premesse indicato, così censite nel Catasto Terreni:
Comune di Castelfranco Veneto Foglio 35 (trentacinque)
- particella 541, | ett. | 0.23.00, | R.D. | Euro | 1,43, | R.A. | Euro |
0,36; | |||||||
- particella 627, | ett. | 0.61.50, | R.D. | Euro | 3,81, | R.A. | Euro |
0,95, (PARTE); | |||||||
- particella 625, | ett. | 0.49.62, | R.D. | Euro | 3,08, | R.A. | Euro |
0,77, (PARTE); | |||||||
- particella 616, | ett. | 0.21.32, | X.X. | Xxxx | 00,00, | X.X. | Euro |
9,36; |
- particella 618, ett. 0.24.57, X.X. Xxxx 00,00, X.X. Euro 10,79.
ART. 3 - Oggetto della Convenzione
La “ditta lottizzante”, in attuazione del progetto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data
……………………………………………………, divenuto esecutivo ai sensi di legge, nonché in conformità delle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, si impegna:
a) alla realizzazione degli edifici privati a destinazione industriale e artigianale, con relative autorimesse, magazzini, spazi pertinenti e vani tecnici da ricavarsi eventualmente anche nei piani interrati;
b) alla realizzazione, a proprie cure e spese delle opere di urbanizzazione, come meglio descritte nel successivo art.4-5;
c) alla cessione gratuita al Comune delle aree inerenti alle opere di urbanizzazione, con le modalità di cui al successivo art. 12;
d) a provvedere alla sistemazione degli innesti viari di progetto con la viabilità esistente e alla sistemazione del fossato adiacente la viabilità pubblica, con eventuale tombamento di porzioni dello stesso fossato;
e) ad adempiere in sede esecutiva a tutte le prescrizioni/indicazioni impartite dai vari enti/organi competenti.
ART. 4 - Ambito di intervento e dimensionamento
La zona interessata dalla lottizzazione, di complessivi mq. 12.323,84 di superficie reale, comprende:
a) aree destinate all’edificazione (superficie fondiaria) di mq. 9.681,54;
b) aree per l’urbanizzazione per un totale di mq. 2.277,92 e precisamente:
- parcheggi pubblici e aree di manovra per mq 1268,28;
- strade per mq 33,28 (in aggiunta all’area di manovra);
- pista ciclo-pedonale per mq 136,67;
- spazi a verde pubblico per mq. 839,69.
ART. 5 - Opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi
La “ditta lottizzante” si impegna alla:
a) realizzazione della rete stradale, delle aree di sosta e di parcheggio e delle aree a verde attrezzato, compreso percorso ciclo-pedonale, come previsto dal nuovo piano di lottizzazione;
b) realizzazione di tutte le opere di fognatura atte ad assicurare un corretto smaltimento delle acque bianche;
c) realizzazione, d’intesa con l’ENEL, della rete di
distribuzione dell’energia elettrica e relativi allacciamenti precisando che per la cabina di trasformazione verranno realizzate solamente le opere di predisposizione in modo tale da permetterne la realizzazione in area privata solamente in caso di necessità future;
d) realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della rete stradale e degli altri spazi destinati ad uso comune e relativi allacciamenti;
e) realizzazione, d’intesa con la TELECOM, della rete di distribuzione telefonica (vedi Tav. n );
f) realizzazione della rete dell’acquedotto secondo le prescrizioni impartite dal Comune (vedi Tav. n );
g) realizzazione, d’intesa con la ASCOPIAVE Spa, della rete relativa alla distribuzione del gas metano come indicato nel progetto preventivo prodotto dalla Società stessa (vedi Tav. n );
h) realizzazione, ai sensi dell’art. 40 della L. 116/2002, di cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche Uni e Cei pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
i) a provvedere alla sistemazione degli innesti viari di progetto con la viabilità esistente e alla sistemazione del fossato adiacente la viabilità pubblica, con eventuale tombamento di porzioni dello stesso fossato.
Le caratteristiche tecniche delle opere di cui alle lettere a- b-c-d-f-g-h-i sono meglio definite nel progetto esecutivo delle stesse, in coerenza con quanto già contenuto nell’Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo delle opere da realizzare.
Con il benestare scritto del competente organo comunale e fatto salvo l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi, i
Proponenti potranno apportare, a propria cura e spese, modifiche alle opere di urbanizzazione rispetto a quanto previsto dai progetti inclusi nel piano di lottizzazione, che si rendano necessarie o opportune in sede esecutiva, sempre che non siano sostanziali e che rispettino i limiti qualitativi e quantitativi così come assentiti in sede di approvazione del piano.
Dette opere dovranno essere ultimate prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici privati e comunque nei termini specifici previsti nel successivo art. 8.
I proponenti, o loro aventi causa, si impegnano ad assumere a
proprio carico l’onere per la predisposizione dei progetti esecutivi e tutta la documentazione, da sottoporre agli enti erogatori dei pubblici servizi e al Comune, per tutte le opere di urbanizzazione e relativi allacciamenti. Inoltre si impegnano ad assumere a proprio carico ogni onere necessario per ottenere dagli enti erogatori o di gestione dei pubblici servizi, gli allacciamenti alle reti (fognature, approvvigionamento idrico, energia elettrica, gas metano, illuminazione pubblica, Telecom, etc.) di tutti gli impianti tecnologici realizzati in esecuzione del piano di lottizzazione.
La ditta lottizzante, nel rispetto delle procedure autorizzative vigenti, si impegna a realizzare ogni opera per lo smaltimento dei reflui in conformità alle indicazioni impartite dagli Enti preposti e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e scarico di acque.
ART. 6 - Scomputo delle opere di urbanizzazione primaria
Ai sensi del primo comma dell'articolo 86 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, il costo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5, determinato a preventivo in euro <>, verrà scomputato dal contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria, determinato in base alle tabelle parametriche vigenti all’atto del ritiro dei singoli Permessi di costruire.
In caso di eccedenza del costo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 rispetto al relativo contributo di urbanizzazione dovuto, il Comune non dovrà corrispondere alcun conguaglio.
Qualora sia documentato un costo delle opere di urbanizzazione inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui al primo comma del presente articolo, sarà limitato al costo documentato e non quello preventivato o garantito.
Qualora sia documentato un costo delle opere di urbanizzazione inferiore al contributo per oneri di urbanizzazione primaria determinato in base alle tabelle parametriche vigenti all’atto del ritiro dei singoli Permessi di costruire, entro la data del collaudo la “ditta lottizzante” dovrà corrispondere a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite, con rivalsa eventuale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 16 la quale dovrà riportare espressamente tale clausola.
Non è consentito alcun conguaglio tra oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria.
La "ditta lottizzante" si impegna a corrispondere il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria all’atto di rilascio dei singoli Permessi di Costruire dei fabbricati previsti dal Piano di lottizzazione, determinato in base alle tabelle parametriche vigenti all’atto del ritiro dei singoli Permessi di costruire.
Il pagamento del contributo sul costo di costruzione è disciplinato dalle norme vigenti all’atto del ritiro dei singoli Permessi di costruire.
ART. 7 - Urbanizzazione secondaria
La ditta lottizzante si impegna a corrispondere il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, all’atto di rilascio dei singoli Permessi di Costruire dei fabbricati previsti dal Piano di lottizzazione, determinato in base alle tabelle parametriche vigenti all’atto del ritiro dei singoli Permessi di costruire.
Il pagamento del contributo sul costo di costruzione è disciplinato dalle norme vigenti.
ART. 8 - Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione
La ditta lottizzante si impegna ad ottenere il permesso di costruire ed iniziare i lavori delle opere di urbanizzazione entro 12 mesi dalla data di efficacia del piano di lottizzazione, salvo ritardi imputabili al Comune per l’espletamento delle pratiche amministrative.
La ditta lottizzante si impegna a comunicare al Comune, con apposito verbale, le date di inizio dei lavori, che dovrà obbligatoriamente aver luogo nei tempi stabiliti per legge, il nominativo del direttore dei lavori, il nominativo dell'appaltatore, nonchè l’avvenuto tracciamento degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione.
L’esecuzione delle opere di cui ai precedenti artt. 4 e 5 avverrà sotto il controllo degli uffici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori, qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte o non ultimati nei termini stabiliti, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità della "ditta lottizzante" per la buona esecuzione e manutenzione dei lavori fino al collaudo.
I Lavori dovranno essere terminati nei termini di legge ed eventuali proroghe potranno essere richieste al Comune esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
ART. 9 - Permesso di Costruire
Il Comune rilascerà, previa stipula della Convenzione urbanistica, i singoli Permessi di Costruire per l'attuazione
degli interventi edilizi privati previsti dal Piano di lottizzazione, nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio vigenti al momento del rilascio, dopo l’approvazione definitiva da parte degli organi Comunali sia del Piano di lottizzazione che del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, e comunque dopo l’inizio delle opere di urbanizzazione.
Il Comune rilascerà i certificati di agibilità degli edifici solo dopo l'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione e dopo la cessione (art.12) delle aree ed opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione.
ART. 10 - Collaudo
Prima dell'inizio dei lavori, il Comune ha la facoltà di nominare un Collaudatore per effettuare le operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione, con spese a carico della ditta lottizzante.
Per tale collaudo, il Comune si avvale degli Uffici Comunali o di liberi professionisti nominati dal Settore LL.PP. del Comune.
Il Comune, su richiesta della "ditta lottizzante" sottopone a collaudo tutte le opere di cui agli artt. 4 e 5 non prima di
30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori.
In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà affidata ad un Collegio di tre arbitri nominati il primo dalla ditta lottizzante, il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo tra le parti, ed in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso.
La "ditta lottizzante" si impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni, a completare le opere, secondo le risultanze di collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.
Scaduto il termine, ed in caso di persistente inadempienza della "ditta lottizzante", il Comune provvede d’ufficio avvalendosi delle garanzie prestate dalla ditta lottizzante, di cui al successivo art.16.
ART. 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere Durante l’attuazione delle opere previste nel piano di lottizzazione e di cui agli artt. 4 e 5 e fino alla consegna definitiva al Comune delle opere realizzate, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all’attuazione ed all’uso del piano medesimo, sono a totale ed esclusivo carico della "ditta lottizzante".
Qualora all’atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.
ART. 12 - Cessione delle aree
La "ditta lottizzante" si impegna al trasferimento delle aree di cui all’art. 4 punto b) e delle opere di cui all’art. 5, entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità degli edifici privati.
In tale occasione la ditta lottizzante fornirà la documentazione necessaria comprensiva dei tipi di frazionamento.
Gli immobili oggetto di cessione saranno trasferiti in proprietà al Comune liberi da pesi, vincoli, oneri e diritti reali o personali in capo a terzi, e libere da qualsiasi servitù di passaggio a fondi limitrofi.
ART. 13 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio.
ART. 14 - Vigilanza
Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed al capitolato speciale depositati presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Castelfranco Veneto.
Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffida le ditte lottizzanti ad adeguarsi agli obblighi della presente convenzione ed al piano di lottizzazione approvato.
ART. 15 - Trasferimento a terzi degli oneri e degli impegni
La "ditta lottizzante" potrà trasferire a terzi, previa comunicazione al Comune, di tutti gli impegni e gli oneri per l’attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi comunque unica responsabile per l’adempimento nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere, mantenendo in capo a se stessa l’onere della cessione al Comune delle aree di cui al precedente art. 12.
La "ditta lottizzante" si impegna altresì ad inserire negli atti di trasferimento espresso richiamo alla presente convenzione ed a pretendere espressa assunzione da parte degli acquirenti degli impegni ed obblighi ridetti.
ART. 16 - Cauzioni e garanzie
A garanzia finanziaria di tutti gli impegni assunti con la
presente Convenzione e con il Piano di Lottizzazione, la "ditta lottizzante" costituisce idonea fideiussione emessa da
<> con polizza n. <> di Euro <> pari al 100% (cento per cento) dell'importo relativo alle opere di urbanizzazione previste dal Piano di lottizzazione e come appare dal Computo Metrico allegato al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, maggiorato dell’importo relativo alle competenze professionali per lo svolgimento della Direzione Lavori, agli oneri per sicurezza e all’ IVA.
Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte la Ditta Lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944 del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento, con rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse.
Nell’ipotesi in cui il Comune, a fronte di inadempimenti da parte della ditta lottizzante, debba rivalersi sulle garanzie sopra precisate, resta fin d’ora inteso che il Comune avrà libero accesso a tutti i beni immobili interessati dalle garanzie di cui al presente articolo, fermo restando che lo stesso ha diritto non solo di accedere agli immobili, ma altresì a completare le opere non ultimate.
Tale garanzia sarà svincolata al completo adempimento di quanto previsto agli artt. 8 e 12.
Sarà facoltà del Comune autorizzare, nel caso di cessione a terzi delle aree oggetto di lottizzazione, la sostituzione della fidejussione in essere con una nuova fidejussione prodotta dalla nuova proprietà prevedendo il successivo
svincolo.
ART. 17 - Regime fiscale
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della "ditta lottizzante" e si invoca il trattamento di cui all’art. 12, secondo comma del
D.P.R. N.601 del 29.9.1973.
ART. 18 - Trascrizioni, spese e rinunzia all’ipoteca legale
La "ditta lottizzante" si impegna a provvedere a proprie cure e spese alla trascrizione del presente atto nell'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con piena rinuncia all'ipoteca legale eventualmente spettante e con esonero del Conservatore da analoga responsabilità.
Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della "ditta lottizzante" che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.
ART. 19 - Entrata in vigore della convenzione
La presente convenzione, mentre è fin d'ora impegnativa per la “ditta lottizzante”, diverrà tale per il Comune di Castelfranco Veneto non appena avrà ottenuto le approvazioni di Legge.
A tale fine la ditta stessa si impegna a tutti gli atti necessari autorizzando sin d’ora tutte le successive volture occorrenti.
ART. 20 - Ulteriori precisazioni
Ad ogni effetto e buon fine:
- il Signor XXXXXXX XXXXX, legale rappresentante della "PLUTONE IMMOBILIARE SRL", dichiara di essere in regime libero.
La presente scrittura sarà depositata negli atti del notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.
Repertorio n. Raccolta n.
AUTENTICA DI FIRME
Io sottoscritto Dottor …………………………………………………………, Notaio in
………………………………………………………… iscritto al Collegio Notarile di
…………………………………………………………, certifico che, i Signori:
…………………………………………………………
della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza l'atto che precede in calce e in margine dei fogli intermedi alle ore …………………………………………………………
Della presente scrittura privata io Notaio ho dato lettura alle parti.
…………………………………………………………