VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D’OPERA DELL’AZIENDA (R.C.O) E DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE, DIRIGENTI, RUP, QUADRI
AMTAB S.p.A
Xxxxx X. Xxxxxxxx X.X.
00000 Xxxx
CAPITOLATO PER ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D’OPERA DELL’AZIENDA (R.C.O) E DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE, DIRIGENTI, RUP, QUADRI
E COLLEGIO DEI REVISORI
Lotto n. 1
CIG: 7107335661
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:
LEGGE
Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.
REGOLAMENTI
I regolamenti di esecuzione della predetta Xxxxx emanati dall’ISVAP e dal ministero delle attività produttive.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE
AMTAB SPA
ASSICURATO
Il soggetto la cui responsabilità è protetta dall’Assicurazione
COMPAGNIA
L’impresa assicuratrice
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell’attività svolta dal contraente
PREMIO
La somma dovuta alla Società a fronte dei rischi coperti
SINISTRO
Il fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l’assicurazione
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli, di linea e/o non di linea, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.
Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall’oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l’eventuale appalto delle quali risponde quale committente.
Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.
REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE
Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa .............. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. ....... del ....... pubblicato in G.U. n. ...... del ..........
Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.
1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO
L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, non è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento.
1.4 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla società.
1.5 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.
1.6 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.
Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da l’assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.
1.7 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL’IMPRESA
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.
L’impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.
1.8 FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Bari.
1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.
Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.
1.10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al contraente e/o assicurato.
Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
1) all’attività qui descritta per la quale è stipulata l'assicurazione;
2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché nei parcheggi gestiti dal contraente nei quali l’attività si svolge;
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., dell’art. 1228 cc. La garanzia non è operante per le sanzioni amministrative derivanti da illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 231/01.
E’ comunque esclusa la garanzia relativa alla responsabilità amministrativo-contabile degli Amministratori, Dirigenti ed eventuali Quadri con delega ad acta.
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali, salvo per quanto in appresso) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D.Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";
b - ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e X.Xxx. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, per morte o per lesioni personali.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’Inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 cc., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'I.N.A.I.L. di
determinate categorie di dipendenti e sempreché il Contraente dimostri che ciò e avvenuto senza dolo del Contraente.
c - ai sensi tutti del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
C) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI E DIPENDENTI
L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale:
1) degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti lavoratori subordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
2) degli Amministratori, dei Dirigenti, del RUP, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 19/9/94 n° 626 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro, e ciò entro i massimali previsti per la
R.C.O. L’impresa rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei suddetti soggetti a fronte del pagamento di risarcimenti a terzi per conto del contraente eccezion fatta per il caso di dolo.
D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'ASSICURA ZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - INAIL - (R.C.I.)
Sono considerati terzi i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.ll24 e successive modificazioni, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio e ciò nei limiti dei massimali previsti per la R.C.I..
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
2.2 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA, DI "TERZO"
Sono considerati terzi anche:
a) gli enti e/o le imprese proprietarie o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente;
b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente unitamente alle società medesime;
c) gli Amministratori del Contraente, il direttore, i quadri, il collegio sindacale.
2.3 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. OLTRE QUELLI INSITI NELL’ATTIVITA’ PRINCIPALE DI TPL, INCLUSA LA RCA
a) Lesioni personali ai non dipendenti che partecipano occasionalmente a lavori complementari.
La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico o scarico complementari all’attività formante oggetto dell'assicurazione.
b) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente come tecnici.
La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro del Contraente.
c) Lesioni personali subite da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti nonché per lavori in economia
Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, (escluse le malattie professionali) gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte, lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
d) Xxxxx a persone in conseguenza di incendio
La garanzia comprende i danni subiti dalle persone (per morte o lesioni) in conseguenza di incendio di beni del Contraente o da lui detenuti. Sono comunque esclusi i danno derivanti da incendio dei fabbricati /e relativo contenuto) di proprietà e in uso all’Assicurato, nonché i danni subito da cose in consegna e/o custodia. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’assicurato del 10% con un minimo di € 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurato.
e) Committenza auto ed altri veicoli
L'assicurazione e prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
La garanzia e operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
f) Prelievo/Rifornimento e consegna merci
L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.
g) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di 150,00 euro.
h) Veicoli dei dipendenti
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovatisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente.
Sono esclusi i danni da furto e/o incendio, atti vandalici e quelli conseguenti al mancato uso.
i) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.
l) Lavori ceduti in appalto e subappalto ed in economia o contratto d'opera
L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici mentre eseguono i lavori per il Contraente ed anche se eseguiti sotto le direttive del Contraente stesso.
L'assicurazione comprende altresì la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 19/9/94 n° 626.
m) Xxxxx causati dai non dipendenti che partecipano ai lavori
L'assicurazione comprende i danni provocati da persone della cui opera il Contraente si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia e operante a condizione che, dal fatto del non dipendente discenda al Contraente una responsabilità ai sensi dell'Art. 2049 C.C.
n) Xxxxx subiti dai non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori.
A parziale deroga dell'Art. 2.3 - lettera c) sono considerati terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, partecipino comunque occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera il Contraente si avvalga.
o) Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche.
p) Stazioni di autobus e strutture di attesa
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di officine meccaniche e rimessaggi.
q) Installazione e/o Manutenzione
La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno in presenza di traffico, ivi compresa la messa a norma e la manutenzione programmata delle linee su strada e del regime delle soste e dei parcheggi.
r) Xxxxx da interruzione o sospensioni di attività.
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 (duemilacinquecento), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 129.070,20 (cento venti nove zero settanta venti/20) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
s) i danni causati dal personale addetto alle apparecchiature, infrastrutture, impianti per la gestione dei parcheggi.
2.4 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'INAIL, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Quanto sopra limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art.
2.1 lett. C) ultimo comma.
L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
b) da furto;
c) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute, fatta eccezione per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi;
d) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
f) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
g) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate e rimorchiate;
h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, compreso l'inquinamento acustico, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
I) Ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, salvo quanto direttamente previsto in polizza;
l) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, alle cose
esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
m) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
o) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. Sono inoltre da ritenersi esclusi gli spettacoli pirotecnici compresa la manipolazione di fuochi di artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio;
p) derivanti dallo spargimento di acqua, alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
q) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte dall’esplosione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto o l’amianto;
r) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici:
s) derivanti da scioperi, sommosse, guerre, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende danni:
i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
2.6 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 31 luglio 2017 al 30 luglio 2018. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 120 giorni.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.
Alle parti tuttavia è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della naturale scadenza.
2.7 MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono indicati nell'Allegato. Si precisa che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia di
R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.
2.8 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, indicati nell'Allegato su preventivi di retribuzioni (comprensive degli oneri previdenziali al netto delle ritenute fiscali per le quali il datore di lavoro è sostituto di imposta annue) corrisposte distintamente per categorie di personale cosi come risultano indicate nell'Allegato.
2.9 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO
Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed e regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato e tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
2.10 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
a) In caso di responsabilità verso terzi, alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, entro 8 giorni dal fatto o dal giorno in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richieda;
b) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge sugli infortuni.
Tale denuncia deve essere fatta entro 8 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l’avviso per l'inchiesta.
Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato il procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R
30.6.65, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria, sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile;
c) analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dalla l. 81/08.
2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in relazione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art. 3) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
3.1 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio, smaltimento rifiuti e i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.
La presente estensione della garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di 200.000,00 per sinistro o per anno assicurato.
3.2 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
3.3 COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.
3.4 FRANCHIGIA
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia frontale assoluta per qualsiasi tipologia di danno di € 500,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.
3.5 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso essa, entro trenta giorni dalla data del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.
L’Impresa Il Contraente
ALLEGATO
Costituente parse integrante del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O. - R.C.I.)
PROFILO DI RISCHIO
RISCHIO ASSICURATO: | - Responsabilità civile dell’Azienda – R.C.T. – (esclusa la R.C.A., salvo quanto previsto al punto 3.1) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – R.C.O./R.C.I. |
CONTRAENTE: | AMTAB SPA |
DECORRENZA: | 31/07/2017 |
SCADENZA: | 30/07/2018 |
MASSIMALI: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 5.000.000,00 per persona
- € 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O. – R.C.I.)
- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 2.500.000,00 per persona
CALCOLO DEL PREMIO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI AUTISTI AI SOLI FINI DELLA R.C.O.
Retribuzioni lorde annue corrisposte nel 2016 Base per l’anticipazione provvisoria del premio
Retribuzioni lorde annue corrisposte € 16.285.988,76 Tasso imponibile da applicare (per mille)
Premio tassabile anticipato per il periodo
€
Oneri fiscali % (per cento)
Premio finito: €…………………… (… )
CALCOLO DEL PREMIO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDEDENTE NON AUTISTA AI FINI SIA DELLA R.C.O. CHE DELLA R.C.T
Retribuzioni lorde annue corrisposte nel 2016 Base per l’anticipazione provvisoria del premio
Retribuzioni lorde annue corrisposte € 11.335.941,21 Tasso imponibile da applicare: (per mille)
Premio tassabile anticipato per il …………………………….. :
Oneri fiscali % (per cento)
Premio finito: € ……………………………………… ( )
PREMIO FINITO COMPLESSIVO €…………………………………………………………
DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
In caso di pagamento semestrale del premio l’Impresa non potrà richiedere maggiorazioni per diritti di frazionamento.
LA SOCIETA’
Il Contraente
Appendice al capitolato RCT della contraente
Con la presente si assicurano i dirigenti del contraente per la tutela legale per i procedimenti civili e penali relativi a fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite agli stessi e limitatamente ai casi in cui l’azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa, la procedura esecutiva, in quanto detta procedura si sia conclusa negativamente.
La presente garanzia copre ogni responsabilità del dirigente agli stessi titoli del contratto principale. Fermo il resto.
Bari, il
LA SOCIETÀ
IL CONTRAENTE