SCHEMA DI ACCORDO VINCOLANTE PER I SOLI LAVORATORI FIRMATARI PER L’ADESIONE SU BASE COLLETTIVA AD UN FONDO APERTO
SCHEMA DI ACCORDO VINCOLANTE PER I SOLI LAVORATORI FIRMATARI PER L’ADESIONE SU BASE COLLETTIVA AD UN FONDO APERTO
L'Azienda
X.Xxx
(qui di seguito, per brevità, Azienda), con sede in
e i propri lavoratori firmatari del presente accordo,
• vista la disciplina in tema di previdenza complementare di cui al 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (qui di seguito, per brevità, Decreto legislativo);
• preso atto che il Decreto legislativo prevede la possibilità di realizzare anche adesioni a Fondi aperti su base collettiva in forza di accordi vincolanti per i soli lavoratori che li sottoscrivono;
• considerate le istanze in materia di previdenza complementare provenienti dai lavoratori dipendenti dell' Azienda;
• preso atto del regolamento e della nota informativa del Fondo pensione aperto EURORISPARMIO promosso ed istituito da SELLA SGR SpA (qui di seguito, per brevità, Fondo);
• al fine di assicurare ai lavoratori, di cui al successivo art. 1, trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio - in armonia a quanto disposto dal Decreto legislativo - attraverso l'adesione al Fondo,
• pur considerato che per il comparto è stato istituito il Fondo negoziale concordano quanto segue.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 – DESTINATARI
Possono iscriversi al Fondo i lavoratori dipendenti della che sottoscrivono il presente Accordo. L’Accordo si intende esteso anche a lavoratori con contratto di collaborazione a progetto ed agli amministratori.
Art. 2 – MODALITA’ DI ADESIONE
L' adesione al Fondo è volontaria e viene attuata, conformemente alla normativa vigente, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione, di cui è corredata la nota informativa.
I lavoratori di cui all’art. 1 possono aderire al Fondo anche tramite il solo conferimento del TFR.
Art. 3 – CONTRIBUZIONE
Per ciascun lavoratore che abbia aderito ai sensi del primo comma dell’art. 2 che precede, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto legislativo, la contribuzione al Fondo è determinata secondo le seguenti misure minime:
a) contributo a carico dell' azienda: della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR;
b) contributo a carico del lavoratore: della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR ;
c) TFR maturando dalla data di adesione.
Resta ferma la facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di contribuire al Fondo anche in misura più elevata rispetto a quanto previsto al precedente comma 1, lett. a) e b).
Per i lavoratori con contratto di collaborazione a progetto e per gli amministratori, la contribuzione a carico dell’azienda viene stabilita mediante contrattazione separata.
Art. 4 – MODALITA’ DEI VERSAMENTI
La contribuzione, a far tempo dalla data di adesione, avverrà su base mensile, mediante trattenuta sulla retribuzione e comunicazione al Fondo degli importi distinti per ogni lavoratore secondo le voci di cui all' art. 3, lett. a), b) e c).
La suddetta comunicazione sarà effettuata dall' Azienda contestualmente al prelievo sulla retribuzione.
Art. 5 – SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
Nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di sospendere la contribuzione a suo carico, l' Azienda sospenderà i versamenti al Fondo di cui all' art. 3, lett. a).
Art. 6 – MANCATA ADESIONE
La mancata adesione non comporterà il riconoscimento sotto altra forma di quanto dovuto dall' Azienda sulla base del presente accordo.
Art. 7 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni del Regolamento del fondo.
Art. 8 – NORMA FINALE
Il presente accordo è aperto alla sottoscrizione di tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 e produce effetto nei confronti di ciascuno dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione.
Art. 9 – DECORRENZA E DISDETTA
Il presente accordo decorre dalla data . L’accordo potrà essere disdettato con un preavviso di mesi , fermo restando l’obbligo da parte degli aderenti di permanenza minima prevista dall’ art.14.6 del Decreto legislativo.
Luogo e data
L’Azienda
Lavoratori, Collaboratori, Amministratori