S C R I T T U R A P R I V A T A A U T E N T I C A T A
C I T T A’ D I C A O R L E
Città Metropolitana di Venezia
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO. CUP: D68I21000330005 - CIG: 8918814624
S C R I T T U R A P R I V A T A A U T E N T I C A T A
L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio, in Caorle nella Residenza Municipale, in Xxx Xxxx x. 00, tra i Signori:
1) Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Venezia/Marghera (VE) il 04/06/1956, che dichiara, nella sua veste di Dirigente del Settore Tecnico, di agire e di intervenire a quest'atto in nome, per conto ed interesse del COMUNE DI CAORLE, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante” con sede in Xxx Xxxx x. 00 - Xxx. Fisc. n. 00321280273, presso la cui sede è per la carica domiciliato ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c) dell’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
2) Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Cesena (FC) il 30 novembre 1971, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della società HERA LUCE S.R.L., con sede legale in Cesena (FC), cap. 00000, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione del Registro delle Imprese della Romagna, Forlì, Cesena e Rimini 0207 4861 200, REA FO-299017, capogruppo-mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la società Impianti Elettrici Telefonici S.I.M.E.T. S.R.L. (mandante) avente sede legale in Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 00, Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione del Registro delle Imprese di PADOVA: 0022 1230 287, come da “Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese” - mandato speciale con rappresentanza, Repertorio n. 24.179 - Raccolta n. 13.925 Dottor Xxxxxxx Xxxxxx di Xxxxxxxx, notaio in Cesena, registrato a Cesena il 15/04/2022 al n. 3270 Serie 1/T, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.
50 e s.m.i. e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (codice fiscale mandataria: 02074861200; codice fiscale mandante: 0022 1230 287) in appresso denominato anche “Concessionario”.
PREMESSA
1. In data 23/02/2021, prot. n. 6333, l’ATI tra Xxxx Xxxx S.r.l e S.I.M.E.T. Sr.l. ha presentato
una proposta di partenariato pubblico privato, ai sensi dell’articolo 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO (di seguito, per brevità, “Proposta”).
2. In data 25/02/2021, con deliberazione n. 9, all’esito dell’istruttoria sulla Proposta, il Consiglio Comunale di Xxxxxx ha dichiarato la fattibilità della Proposta, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti.
3. In data 14/10/2021, il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune di Caorle, delegata con la deliberazione del 25/02/2021 di cui al precedente punto 2. all’esperimento di tutta l’attività rivolta all’aggiudicazione del contratto di partenariato pubblico privato oggetto della Proposta (di seguito, per brevità, “Concessione”), ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. All’esito dell’esperimento di tutte le formalità richieste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, per brevità, “Codice”) per l’affidamento della Concessione, con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 55 del 02/03/2022, è stata selezionata quale aggiudicataria l’ATI tra XXXX XXXX S.R.L. e
S.I.M.E.T. S.R.L. (già definita “Concessionario”).
5. Che il servizio appaltato con il presente contratto é finanziato mediante imputazione al capitolo n. 1942002 dei bilanci di previsione 2022-2042, come specificato nella determinazione n. 55 del 02/03/2022 di aggiudicazione;
6. Che il Ministero dell’Interno, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato i nulla osta ai fini delle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);
7. Che in data 01/05/2022 il servizio è stato consegnato, sotto riserva di legge, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico finanziario (di seguito, per brevità, “PEF”) nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 20 (venti). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compone
attualmente l’impianto di pubblica illuminazione comunale, alla potenza di accensione dell’impianto nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona della città, come previsto nell’offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;
b) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei semafori dei quali si compone attualmente l’impianto semaforico comunale e alla tipologia di segnalamento in ciascuna zona della città, come previsto nell’offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;
c) che la quantità e la qualità dei lavori di riqualificazione normativa ed energetica degli Impianti (di seguito, per brevità, “Lavori accessori”) siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro 3.927.856,00 (tremilioninovecentoventisettemilaottocentocinquantaseieuro) oltre l’IVA, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell’offerta tecnica del Concessionario;
d) che la quantità e la qualità delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti, nel corso dell’intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso dell’intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari ad euro 2.968.801,60 (duemilioninovecentosessantottomilaottocentounovirgolasessanta) oltre l’IVA;
e) che il Canone sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Articolo 19;
f) che la prima rivalutazione del Canone venga effettuata alla data della sottoscrizione del presente contratto (di seguito, per brevità, Contratto), per tener conto del tempo trascorso dalla data di presentazione all’Ufficio del Protocollo del PEF a base di gara;
g) che il Canone sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
a) per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco della
durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell’investitore privato;
b) per sostenibilità finanziaria, s’intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
10. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
a) TIR progetto (post tax) pari a 4,38% - indicatore prioritario;
b) DSCR medio pari a 1,56;
c) DSCR minino pari a 1,2;
TUTTO CIÒ PREMESSO SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti contrattuali elencati nell’Allegato denominato “Documenti contrattuali”, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati al presente atto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione Europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, valgono le disposizioni del Contratto.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nel Documento denominato “Elenco definizioni” assumono sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e
garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente le obbligazioni da esso nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per l’intera durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell’articolo 29, commi 9 e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.
4. OGGETTO
1. Il Contratto ha per oggetto l’affidamento in Concessione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica, e di servizi smart a valore aggiunto mediante la gestione degli Impianti, nonché della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione dei Lavori iniziali accessori (di seguito, per brevità, “Servizio”), come meglio descritti nei Documenti progettuali.
2. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € 11.664.092,00 (undicimilioniseicentosessantaquattromilazeronovantaduevirgolaventi) oltre IVA. Il valore dell’investimento è pari a euro 3.927.856,00 (treemilioninovecentoventisettemilaottocentocinquantasei) oltre IVA, dei quali, per i Lavori iniziali accessori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro 3.574.572,00
tremilionicinquecentosettantaquattromilacinquecentosettantadue) oltre IVA. L’importo dei Lavori iniziali accessori, che risulterà dal quadro economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.
3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) l’erogazione da parte del Concessionario per l’intera durata della Concessione del Servizio di Illuminazione Pubblica di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica), dei Servizi Semaforici e dei servizi smart così come previsti nei Documenti presentati in gara;
b) l’elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva dei Lavori iniziali accessori;
c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e all’esecuzione dei Lavori iniziali accessori;
d) l’esecuzione dei Lavori iniziali accessori a regola d’arte e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi;
e) la Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli Impianti come da indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica), secondo le previsioni del Progetto posto a base di gara e dei Progetti definitivi/esecutivi, del Piano di manutenzione dei Lavori iniziali accessori e delle loro parti in relazione al ciclo di vita dei Lavori iniziali accessori, nonché del Progetto di Gestione.
4. Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi,
licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
5. DURATA ED EFFICACIA
1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di consegna degli Impianti e del Servizio, come risultante dal relativo verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario, attestante anche la lettura dei contatori dell’energia elettrica.
2. Il Concedente consegnerà al Concessionario, all’atto della presa in carico del Servizio, tutta la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso, necessaria per la corretta gestione degli Impianti, costituita esemplificativamente da:
a) documentazione tecnica e amministrativa inerenti gli Impianti;
b) copia dei contratti di fornitura.
3. Gli Impianti saranno consegnati al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
6. AUTORIZZAZIONI
1. Al Concessionario competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, riqualifica e messa a norma degli Impianti, fermo restando l'impegno di collaborazione del Concedente. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concedente. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
2. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute, ai sensi degli articoli 18, 25 e 26, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario gli Impianti alla data di consegna del Servizio, redigendo apposito verbale sottoscritto in contradditorio dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario degli impianti destinati all’esecuzione del Contratto;
b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
c) approvare il Progetto Definitivo presentato dal Concessionario in fase di gara entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione, anche ai fini della stipula del Contratto;
d) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 6 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
d) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 16;
e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice, entro non oltre il trenta (30) giorni dalla stipula del Contratto;
g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
h) vigilare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario in conformità del Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione”, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
i) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
3. Il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e Documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel
procedimento;
b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo articolo 29.
8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione del Servizio.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione del Servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi Allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione degli Impianti, i vizi della progettazione, ancorché approvata dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
b) a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 2;
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 3;
e) dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei Lavori iniziali accessori ovvero sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 32, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
f) inviare al Concedente, prima della stipula, l’eventuale Contratto di Finanziamento e tutti i Documenti Allegati;
g) consegnare al Concedente l’eventuale copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all’indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i Documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi Allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [o emissione];
h) realizzare i lavori di riqualifica e messa a norma degli impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
i) manutenere gli Impianti ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella documentazione progettuale e nei Documenti contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 2017 (CAM Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica).
l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
m) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
n) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso
e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di Xxxxx e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
o) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
p) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sul rispetto da parte del Concessionario del livello del Servizio Gestionale ed Operativo ed a comunicare gli esiti con cadenza (semestrale) al Concedente secondo quanto previsto nel presente Contratto.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti contrattuali, nella documentazione progettuale, nel Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” e nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, con esclusione degli oneri correlati ai carichi esogeni come previsto nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica).
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, Documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali Documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Xxxxxxxx;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(f) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, degli Impianti e/o dei Servizi;
(g) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(h) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
(i) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(l) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
m) inviare periodicamente con scadenza semestrale un resoconto economico gestionale sull’esecuzione del Contratto, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato”.
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).
9. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei
Servizi.
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione degli Impianti e delle attività connesse.
10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara 8918814624 e il Codice Unico di Progetto D68I21000330005.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le Parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
11. FORZA MAGGIORE
1. Trattandosi il servizio di Illuminazione Pubblica di servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere sospeso se non per cause di Forza Maggiore. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 17 e 24. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di completare la realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori ovvero di fruire degli Impianti, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 31 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 31 e dell’eventuale Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
12. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s’impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, alla progettazione illuminotecnica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 2017 (CAM Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica).
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l’obbligo di:
a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
b) redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell’oggetto del Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
c) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi corredati dalle Autorizzazioni nei termini contenuti nel presente Contratto;
2. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione dei lavori iniziali accessori previsti dalla Concessione devono essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei termini indicati in sede di Offerta.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del
Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Xxxxxx, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori (con l’Ufficio di Direzione Lavori) e il Direttore dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
4. I costi e gli oneri relativi alle attività di direzione lavori sono indicati nel quadro economico.
14. COLLAUDO
1. Le attività di Xxxxxxxx, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Xxxxxxxx nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice
4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.
15. ESPROPRIAZIONI
1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
16. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) qualora si tratti di realizzare nell’ambito territoriale del Concedente nuovi impianti di illuminazione Pubblica e Semaforica con relativa gestione ovvero la gestione e manutenzione di nuovi impianti realizzati da terzi ovvero ancora la gestione e manutenzione di impianti esistenti non ricompresi nel perimetro della Concessione, nonché la progettazione, realizzazione e gestione di impianti e/o servizi riconducibili al concetto di smart city o progettazione, realizzazione e installazione di arredo urbano;
b) lavori e servizi come sopra individuati supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.
49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale/provinciale vigente ovvero il prezziario convenzionalmente utilizzato dalle Parti per la determinazione dei prezzi di gara. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali Comune/Camera di Commercio. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario o in ogni altro caso ritenuto opportuno dal Concedente, lo stesso può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori
equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.
3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del Contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità degli Impianti o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione progettuale;
c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione degli Impianti ovvero la loro utilizzazione;
f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.
4.I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”. Il valore dei Servizi non compresi nel perimetro del Contratto è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è
tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
7. Le modifiche di cui al presente articolo:
a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all’articolo 29, comma 3;
b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell’importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 29.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi.
17. SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI
1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori Iniziali Accessori può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:
b) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
c) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
d) ritrovamenti archeologici;
iv) sorprese geologiche;
e) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
f) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 11.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è
dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del Contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di redazione.
18. CONTRIBUTO
1. Il presente Contratto non prevede l’erogazione di alcun contributo pubblico a carico del Concedente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice.
19. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI
1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Lavori Iniziali Accessori riducono conseguentemente la durata della Gestione.
2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna degli Impianti stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale così come prevista nel Documento “Meccanismo di rettifica del corrispettivo e applicazione delle penali”.
3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30.
4. Qualora l’importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all’articolo 37.
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
SEZIONE IV – GESTIONE
20. FASE DI GESTIONE
1. La gestione del Servizio decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli Impianti, riportante lo stato di fatto in cui si trovano gli stessi.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
21. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità della Concessione e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità degli Impianti secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione”.
2. Sono Servizi di Disponibilità degli Impianti:
a) approvvigionamento e gestione dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
b) voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti ed eventuali spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura, con oneri a proprio carico;
c) esercizio e conduzione degli impianti;
d) accensione e spegnimento degli impianti;
e) manutenzione ordinaria programmata – preventiva degli impianti;
f) manutenzione ordinaria correttiva degli impianti;
g) manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
h) attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con il Concedente e per ricevere le segnalazioni di guasti;
i) attivazione di un servizio di pronto intervento;
j) realizzazione e aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio impiantistico;
k) interventi riparativi;
l) esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
m) ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
n) interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono, ai quali il Concessionario dovrà fornire, oltre che il servizio, anche il preventivo dell'intervento; nel caso di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al corretto svolgimento di eventi organizzati dal Concedente, si ritengono compensati nel canone numero 3 (tre) interventi ogni anno;
o) aggiornamento e studio continuo di nuove tecnologie da offrire al Concedente.
p) redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché assistenza agli organi preposti alle verifiche di Legge;
q) garanzia di mantenimento durante tutta la durata contrattuale degli standard qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente Contratto, definiti sulla base dei seguenti principi:
- la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni contenute nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione”;
- la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici dovrà essere adeguata ai requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione” e agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
- il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati
indicati nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione”;
- ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
- le risposte del Call Center alle chiamate dovranno avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli;
- gli orari di disponibilità del Call Center dovranno essere quelli indicati nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione”.
3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:
a) consulenza tecnica – amministrativa finalizzata all’ottenimento di contributi in favore del Concedente;
b) realizzazione studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi Impianti o la modifica di Impianti esistenti;
c) portale web.
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmata degli Impianti e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione”
5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità degli Impianti dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o realizzazione, ed a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione degli Impianti e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità degli Impianti secondo gli standard previsti nel Documento denominato “Specificazione caratteristiche del servizio e della gestione” tutta la durata del Contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22.
22. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ
1. Non sono previsti ulteriori servizi accessori alla disponibilità.
23. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
1. Non sono previsti ulteriori altre categorie di servizi.
24. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. Trattandosi il servizio di IP di servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
b) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
c) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
d) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
e) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
f) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che
hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 25 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione ecceda i 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 3 (tre) mesi comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 17, comma 6, in quanto compatibili.
25. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la durata della Concessione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della liquidazione del Corrispettivo dovuto, al netto delle eventuali trattenute. Comunicato l’esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 10, comma 2, con cadenza trimestrale, previa ricezione della Fattura Elettronica, a partire dalla data di consegna degli impianti.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 36, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di Legge.
26. CORRISPETTIVO
1. Il Concedente riconosce al Concessionario, quale corrispettivo, il canone annuo pari complessivamente a € 583.204,60, al netto dell’IVA.
2. Il Canone, d’importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente comma 1, è costituito dalle seguenti voci:
- quota investimenti, pari a€ 297.526,77 (duecentonovantasettemilacinquecentoventisei/77);
- quota energia elettrica, pari a € 137.237,76 (centotrentasettemiladuecentotrentasette/76);
- quota gestione e manutenzione, pari a € 148.440,08 (centoquarantottomilaquattrocentoquaranta/08).
3. Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:
– per la quota del canone energia elettrica: prezzo PUN mensile mono orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
– per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza compresi): sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
– per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad aggiornamento.
4. L’aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.
5. Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell’esecuzione del Contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di Febbraio 2022 fino al mese precedente quello di avvio dell’esecuzione del Contratto.
6. Qualora all’esito delle verifiche prestazionali di cui al Documento “Meccanismo di rettifica del corrispettivo e applicazione delle penali” si riscontri un livello di prestazione inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Corrispettivo potrà essere decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel predetto Documento.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Documento “Meccanismo di rettifica del corrispettivo e applicazione delle penali” e al Documento “Adeguamento e rivalutazione del canone”.
8. Il Concedente potrà risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali previsti dal Contratto determini, per esclusivo fatto e/o colpa del Concessionario, una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 10% del canone annuale, al netto di IVA.
27. TARIFFE
1. Non è prevista l’erogazione di servizi a tariffa.
SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
28. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari rispettivamente a 4,38% e 15.377,00;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 1,2;
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 1,37.
29. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 28 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti
Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione degli Impianti e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 15, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 17, comma 5, e 24, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 11, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 16, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino
degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 90 (novanta) giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 20 (venti) giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 38. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 38, comma 2.
SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE
30. CAUZIONI
1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da
eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice.
La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
31. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € 1.000.000 per sinistro e €
3.000.000 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
2. Il Concessionario s’impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio dei Lavori accessori, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei Lavori accessori. Tali polizze verranno stipulate nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
3. Il Concessionario s’impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei Lavori accessori e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000.
4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno 30 giorni prima della data prevista per la consegna dei Lavori accessori, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
5. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 120 giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle proprie attività al Concedente e ai dipendenti e ai consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione dei Lavori accessori sia per l’erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o i pregiudizi di cui al presente Articolo 34.
SEZIONE VII – VICENDE DEL CONTRATTO
32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 5 (cinque) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 32 e 35, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 35, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata alla mandataria Hera Luce S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e per conoscenza a quello della mandante
S.I.M.E.T. S.r.l. e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi rispetto al Cronoprogramma;
b) gravi vizi o difformità degli Impianti tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli Impianti o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale degli Impianti ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità degli Impianti ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del corrispettivo e applicazione delle penali”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 30 e 31;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 8, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
(ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione,
(ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere
parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 33, comma 3.
35. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 33 e 34, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto concessionario con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s’impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare gli Impianti al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.
36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx del Concedente e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali
investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai Documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento
di detti crediti.
37. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente, si applicano i commi 3, 4 e 5, del precedente Articolo 36.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 36, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
38. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 29, comma 5, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e dell’eventuale Contributo]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai Documenti di contabilità dei lavori [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi
possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 (tre) successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Impianti abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria degli Impianti alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5- bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l’Opera in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
39. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, degli Impianti e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dei predetti Impianti, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 5 (cinque) anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo degli
Impianti e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Documento denominato “Handback” definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
40. RIFINANZIAMENTO
1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa
approvazione del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta: riduzione del canone annuale mediante emissione di nota di credito.
41. MONITORAGGIO
1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.
2. Il Concessionario ha individuato indicatori di disponibilità chiamati SLA (Service Level Agreement) e KPI (Key Performance Indicators), attribuendo per ciascuno di essi valori limite che identificano lo standard di qualità da mantenere nonché la soglia per l’applicazione di penalità, così come definite nel Documento “Meccanismo di rettifica del corrispettivo e applicazione delle penali”.
42. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla Legge.
2. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s’intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
b) per il Concessionario: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
3. Le Parti s’impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli indirizzi PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
43. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Caorle, con sede in Xxx Xxxx, 00, i dati del
contatto del Responsabile della Protezione di Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. I dati personali raccolti sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’espletamento delle gare d’appalto e per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti, collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. E del GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lett. B del GDPR (adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett C del GDPR (trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario all’espletamento delle gare d’appalto e a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. Del GDPR che potrete esercitare con apposita istanza, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Privacy.
E richiesto, io Vice Segretario Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su quindici pagine intere e quanto sin qui della sedicesima a video. Il presente contratto viene da me, vice segretario generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi
dell’art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione digitale i cui certificati sono in corso di validità.
Il Comune di Caorle: X.xx digitalmente Xxx. Xxxx Xxxxxxxx
L’R.T.I. affidatario: X.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Repertorio n. 2911
Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-
AUTENTICAZIONE DI FIRME
Certifico io sottoscritta Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale del Comune di Caorle che, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti e con il mio consenso, i signori:-
Xxx. XXXX XXXXXXXX, nato a Venezia/Marghera (VE) il 04 giugno 1956, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del COMUNE DI CAORLE-
e-
Xxx. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Cesena (FC) il 30 novembre 1971, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della società HERA LUCE S.R.L., capogruppo-mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la società S.I.M.E.T. S.R.L. (mandante),-
cittadini italiani, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, in applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, hanno sottoscritto il presente contratto apponendo la loro firma digitale in mia presenza.-
Attesto la validità dei certificati di firma utilizzati in applicazione dell’art. 25, co. 2 del D.Lgs. 82/2005.-
Come da richiesto il presente contratto, redatto in modalità elettronica, verrà conservato in base a quanto previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale.-
Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.- Nell’Ufficio del Comune di Caorle in Xxx Xxxx x. 00-
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - Segretario Generale-