CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GN-005
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO - 5
Art. 1 – Oggetto dell’appalto - 5
Art. 2 -Ammontare dell'appalto - 5
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto - 5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 6
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee – 8
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE - 9
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto – 9
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto – 9
Art. 8 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari – 9
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – 9
Art. 10 – Danni di forza maggiore – 10
Art. 11 – Fallimento dell’appaltatore – 10
Art. 12 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – 10
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione – 10
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE - 11
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori – 11
Art. 15 – Termini per l’ultimazione dei lavori – 11
Art. 16 – Sospensioni e proroghe – 11
Art. 17 – Penali in caso di ritardo – 11
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma – 12
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione – 12
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA - 14
Art. 20 – Anticipazione – 14
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari – 14
Art. 22 – Pagamenti in acconto – 14
Art. 23 – Pagamenti a saldo – 15
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto - 15
Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo - 16
Art. 26 – Revisione dei prezzi, adeguamento prezzi - 16
Art. 27 – Cessione del contratto e cessione dei crediti - 16
CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI - 17
Art. 28 –Disposizioni generali relative ai prezzi unitari – 17
Art. 29 – Valutazione dei lavori a misura – 17
Art. 30 - Valutazione dei lavori a corpo 18
Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia 18
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE - 19
Art. 32 – Garanzie a corredo dell’offerta – 19
Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva – 19
Art. 34 – Riduzione delle garanzie – 19
Art. 35 – Assicurazione a carico dell’impresa – 19
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE - 21
Art. 36 – Variazione dei lavori – 21
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali – 21
Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi – 21
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - 22
Art. 39 – Norme di sicurezza generali – 22
Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro – 22
Art. 41 – Piani di sicurezza – 22
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO - 24
Art. 42 – Subappalto – 24
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto 25
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori 25
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO - 26
Art. 45 – Controversie – 26
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera – 26
Art. 47 – Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori – 26
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE- 28
Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – 28
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione – 28
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati – 28
Art. 51 –Conto finale – 28
CAPO XII – NORME FINALI - 29
Art. 52 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore – 29
Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse – 33
Art. 54 - Documentazione tecnica finale – 33
Art. 55 - Rapporti con gli altri appaltatori - 33
Art. 56 – Opere edili o impiantistiche dimesse o sostituite - 34
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO -
Art. 1 – Oggetto dell’appalto -
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie ai lavori manutenzione straordinaria e ampliamento a fini turistici di baita Winkel - in Comune di Pontebba (UD).
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 -Ammontare dell'appalto -
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a | Colonna b | Colonnac | Colonna d | Colonna e | |
Importo esecuzione lavori (e-d-b) | Xxxxx per l'attuazione dei piani di sicurezza | Xxxxxxxxxx al netto dell'utile di impresa e spese generali | Xxxxxxxxxx al lordo dell'utile di impresa e spese generali | (a+b+d) | ||
1 | A misura | 69.902,49 | 4.303,11 | 34.214,04 | 42.904,40 | 117.110,00 |
2 | A corpo | 58.430,14 | 3.596,89 | 28.598,86 | 35.862,97 | 97.890,00 |
IMPORTO TOTALE | 128.332,63 | 7.900,00 | 62.812,90 | 78.767,37 | 215.000,00 | |
IMPORTO SOGGETTO ARIBASSO | (e-b-c) | 144.287,10 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1 (e-b-c), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e la manodopera definiti al comma 1, colonna b e c, e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, ed articolo 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e del punto 4.1.4 all. XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto -
1. I lavori di cui al presente Capitolato s'intendono appaltati a corpo e a misura con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 53 comma 4, 82 commi 2 e 3, 131 comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, numero 2, come determinato dall’offerta ovvero in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numero 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, numero 2, prevista a corpo negli atti progettuali e nella
«lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numero 1, previsti rispettivamente a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
4. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’elenco prezzi, il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi degli articoli 61, 109 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1».
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 118 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 107, 108, 109 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, tutti di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale; Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo, D.Lgs n. 152/2008, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. I predetti lavori (strutture, impianti e opere speciali), con i relativi importi, sono individuati con il numero 2, nella tabella «A» allegata al presente Capitolato Speciale.
4.I lavori appartenenti a categoria specializzata (serie «OS») dell’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010, diversa da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato «A» prescriva la «qualificazione obbligatoria», devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante qualora egli sia un’associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con il numero 3, nella tabella «A» allegata al presente Capitolato Speciale.
5. I lavori appartenenti a categoria specializzata (serie «OS») dell’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010, diversa da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato «A» non prescriva la «qualificazione obbligatoria», possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con il numero 4, nella tabella «A» allegata al presente Capitolato Speciale.
TABELLA A | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | COSTO DEL PERSONALE | |||||||||
DESCRIZIONE | LIV. | Categoria all. A d.P.R. 207/2010 | Importo lavori (A) | Incidenza % manodopera (B) | Importo sicurezza ( C ) | Importo manodopera totale D=(AxB) | Importo manodopera negli oneri per la sicurezza E=(CxB) | Importo manodopera nei lavori al netto degli oneri per la sicurezza F=(D- E) | Importo costo del personale (manodopera al netto dell'utile e delle spese generali) G=(D-10%-14%) | ||
1 | edifici civili e industriali | I | Prevalente | OG 1 | € 74.440,42 | 40% | € 2.735,25 | € 29.776,17 | € 1.094,10 | € 28.682,07 | € 22.872,46 |
Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. | |||||||||||
2 | impianti tecnologici | I | Scorporabile | OG 11 | € 40.000,00 | 42% | € 1.469,77 | € 16.800,00 | € 617,30 | € 16.182,70 | € 12.904,86 |
I lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e all'art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, tutti di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale; Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo, D.Lgs n. 152/2008, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006. | |||||||||||
3 | strutture in legno | I | Scorporabile e subappaltabile | OS 32 | € 44.462,60 | 35% | € 1.633,74 | € 15.561,91 | € 571,81 | € 14.990,10 | € 11.953,83 |
I lavori sopra descritti appartengono a categorie generali e specializzate, diverse da quella prevalente, indicate come "a qualificazione obbligatoria" nell'allegato A del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. | |||||||||||
4 | finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | I | Scorporabile e subappaltabile | OS 6 | € 56.096,98 | 35% | € 2.061,24 | € 19.633,94 | € 721,43 | € 18.912,51 | € 15.081,75 |
I lavori sopra descritti appartengono a categorie specializzate, per le quali NON è prevista la "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; possono essere subappaltati per intero o affidati ad un'impresa mandante, ovvero eseguiti dall'appaltatore anche se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. | |||||||||||
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 215.000,00 | € 7.900,00 | € 81.772,02 | € 3.004,65 | € 78.767,37 | € 62.812,90 |
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee –
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 7, 8 e 16 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, sono indicati nella tabella “B” di seguito riportata.
TABELLA "B" | |||
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE | |||
n. | Designazione delle categorie (o sottocategorie) omogenee dei lavori | Euro | |
1 | Demolizioni rimozioni, scavi, murature, calcestruzzi, acciai | € | 65.608,21 |
2 | Coperture, opere da falegname da fabbro e xxxxxxxxxx | € | 41.362,21 |
3 | Murature, intonaci, isolamenti, pavimentazioni | € | 39.147,25 |
4 | Serramenti | € | 28.882,33 |
5 | Impiani termico, idrosanitario ed impianto elettrico | € | 40.000,00 |
Totale importo lavori | € | 215.000,00 |
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto –
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Il contratto, stipulato in base al presente Capitolato vincolerà, fino dalla sua stipula sia l'Appaltatore che l'Amministrazione.
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto –
1. Ai sensi dell’ art. 137 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 fanno parte integrante del Contratto d’Appalto:
a) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto;
c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni, i progetti delle strutture e degli impianti e la perizia geologica;
d) l'Elenco dei Prezzi Unitari e le Descrizioni delle Componenti degli impianti elettrici e meccanici ovvero l’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 della legge del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
g) le polizze di garanzia.
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’Appalto e la lista delle lavorazioni e forniture ovvero l’elenco prezzi unitari, purché conservati presso l’ufficio competente della Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Art. 8 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale, l’Appalto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:
a) del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
b) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, “legge sui lavori pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni;
c) del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 204/18/CE» e successive modifiche ed integrazioni;
d) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
e) del D.Lgs n. 152 del 03 Aprile 2006 successivamente modificato con il D.Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008 e decreti attuativi;
f) per quanto non previsto e per quanto in contrasto col presente Capitolato Speciale, l’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite da tutte le leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di edilizia pubblica, alle quali si fa espresso riferimento, e dei quali l’Appaltatore, per il solo fatto di partecipare alla gara, riconosce di esserne a perfetta conoscenza.
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto –
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed a quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione Lavori.
Art. 10 – Danni di forza maggiore –
1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall’art. 166 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, avvertendo che la denuncia del danno di cui all’art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto entro il termine di otto giorni da quello del verificarsi del danno.
Art. 11 – Fallimento dell’appaltatore –
1. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio –
1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Impresa avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso gli Uffici del Comune di Pontebba (UD) oppure presso lo studio di un professionista o gli Uffici di società legalmente riconosciuta situati nel medesimo Comune, qualora Essa non abbia ivi una sede propria. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnico-morale a termini dell'art. 4 dello stesso Capitolato Generale e comunque di gradimento dell’Amministrazione.
Ogni variazione del domicilio o del rappresentante deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione –
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE -
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori –
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dall’art. 153 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; della consegna dei lavori è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, dell’articolo 153, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; Qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
• in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori;
• per il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
• qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.
Art. 15 – Termini per l’ultimazione dei lavori –
1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, fatto salvo diverse offerte in fase di gara, è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i giorni di andamento stagionale sfavorevole saranno determinati in corso d’opera quando la stazione ARPA di Pontebba rileverà almeno una delle seguenti situazioni: temperatura media giornaliera minore o uguale a 0°C; precipitazioni piovose o nevose maggiori di 5 mm al giorno. Le predette situazioni verranno considerate ai fini della proroga dei termini contrattuali solo a seguito di esplicita richiesta dell’Impresa e solo quando si verifichino in concomitanza con lavorazioni all’aperto.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata previsto dall’art. 230 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 16 – Sospensioni e proroghe –
1. Possono essere concesse sospensioni o proroghe nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. In tali casi si applica la disciplina prevista dagli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Nel caso di istanza di proroga avanzata dall’appaltatore il responsabile del procedimento ha tempo trenta giorni dal ricevimento della stessa per formulare la propria risposta, ai sensi dell’art. 159 c. 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
Art. 17 – Penali in caso di ritardo –
1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria di cui all’art. 145 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 0,5 per mille (Euro 0,5 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto
dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal c. 6 dell’art. 145 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 47 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma –
1. In base a quanto stabilito dall’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve inoltre essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui all’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione –
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -
Art. 20 – Anticipazione –
1. Al presente appalto si applica la disciplina di cui all’art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari –
1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).
Art. 22 – Pagamenti in acconto –
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, pari a quanto stabilito in contratto; in assenza di tale indicazione rimane fissato un importo di Euro 30.000,00 (diconsi Euro trentamila).
2. I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro valore, valutato a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, la stazione appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata.
5. Ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento delle rate di acconto.
Nel caso di cui al comma 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di sospensione.
6. Ai sensi dell’art. 4 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
8. L’importo dello stato d’avanzamento (A) sarà calcolato contabilizzando le opere realizzate applicando i prezzi, inseriti nell’elenco prezzi, che comprendono anche la manodopera e l’onere della sicurezza. A tale importo (A) si deve detrarre quello relativo alla manodopera e sicurezza (B), calcolato applicando ad (A) la percentuale ricavata dagli importi di cui all’art. 2 del presente Capitolato. All’importo netto che si otterrà (A- B=C) si applicherà l’aumento o il ribasso d’asta ottenendo l’importo (D).
L’importo del SAL da liquidare all’Impresa sarà calcolato sommando l’importo della manodopera più quello della sicurezza relativo allo stato (B) a quello dei lavori al netto del ribasso d’asta o incrementato dell’aumento d’asta (D).
9. Nel caso di gara con offerta a prezzi unitari, definito (A) l’importo dei lavori contabilizzati, (B) la quota parte di oneri relativi alla sicurezza da corrispondere contestualmente, (C) l’importo contrattuale al netto della sicurezza e (D) l’onere della sicurezza indicato nel piano di sicurezza e all’art. 2 del presente documento, la quota parte degli oneri per la sicurezza sarà: B=A/C x D;
10. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.
11. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, i pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
12. In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
13. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore.
E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
14. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore.
15. Si richiama che ai sensi dell’art. 118 c.3 del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 23 – Pagamenti a saldo –
1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia previdenziale e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto D.Lgs.
n. 231 del 09 Ottobre 2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09 Novembre 2012.
2. I pagamenti a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva come indicato all’articolo precedente.
3. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa appaltatrice, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
4. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore.
E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
5. Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l’importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S’intende che in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.
6. Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e dell’art. 124 c. 2 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010. Tale garanzia sarà svincolata dopo due anni dal collaudo.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto -
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo -
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora, come specificati all’art. 24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Art. 26 – Revisione dei prezzi, adeguamento prezzi -
1. Il prezzo chiuso si applica ai sensi dell’art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. La revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni non è dovuta.
2. Ai sensi dell’art. 133 comma 3bis del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, qualora l’appaltatore intenda far valere l’applicazione della disciplina di cui al comma 1 primo periodo, dovrà farne esplicita richiesta al Responsabile Unico del Procedimento entra 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all’art. 133 comma 3 del succitato codice; al ricevimento di detta istanza, il RUP darà immediata disposizione al Direttore dei Lavori affinché effettui i relativi conteggi. A far data dal ricevimento della richiesta dell’Appaltatore, si procederà quindi nei termini e nei modi di cui all’art. 172 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
3. In deroga al comma 1 si applica l'art. 133 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso ricorrano gli estremi per l’applicazione di detta disciplina, si procederà ai sensi dell’art. 171 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
4. Ai sensi dell’art. 133 comma 6bis del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, qualora l’appaltatore intenda far valere l’applicazione della disciplina di cui al comma 3, dovrà farne esplicita richiesta al Responsabile Unico del Procedimento entra 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all’art. 133 comma 6 del succitato codice.
Art. 27 – Cessione del contratto e cessione dei crediti -
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -
Art. 28 –Disposizioni generali relative ai prezzi unitari –
1. I prezzi contenuti nell'allegato Xxxxxx Prezzi ancorché soggetti al ribasso d’asta contrattuale o nella Lista delle lavorazioni e forniture, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili. Essi sono inoltre comprensivi delle spese generali pari al 14% e dell'utile d'Impresa pari al 10%; le eventuali esclusioni saranno solo quelle espressamente indicate nelle singole voci.
2. Si intende inoltre che il prezzo delle singole lavorazioni nell’allegato Elenco Xxxxxx è comprensivo degli oneri relativi al costo per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 onere non soggetto al ribasso mentre il prezzo delle singole lavorazioni nell’allegato Lista delle lavorazioni e forniture non è comprensivo degli oneri relativi al costo per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 onere non soggetto al ribasso.
3. Per ciascuna categoria si intendono compensati gli oneri come appresso specificati:
a) mano d'opera: di cui alla classe A.01, s'intendono compensati tutti gli oneri, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonché le spese generali e l'utile d'impresa. Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica specifica.
b) noleggi: di cui alle classi B, s'intendono compensate le spese di carico, scarico e trasporto dal cantiere all'inizio e, viceversa, al termine del nolo.
I prezzi di noleggio degli automezzi, delle macchine ed attrezzature sono riferiti ad un'ora di lavoro comprensivi inoltre di tutte le forniture complementari (energia elettrica, carburante, lubrificante, accessori, quote ammortamento, manutenzione, inoperosità, custodia, ecc.) nonché le prestazioni dei conducenti, operai specializzati e manovalanze, per il funzionamento, qualora non sia diversamente stabilito nel prezzo relativo.
c) materiali in fornitura: di cui alle classi C, s'intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o cataste facili a misurare nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera ed ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi ed ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.
d) opere compiute: di cui alle classi D e successive, s'intendono compensati tutti gli oneri per dare l'opera compiuta a regola d’arte compreso, se non diversamente precisato, tutte le forniture occorrenti, l'approntamento, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nella parte seconda del presente Capitolato Speciale, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera ed ogni altra imposta per legge a carico dell'appaltatore comprese inoltre le assicurazioni di ogni genere. I prezzi delle opere compiute sono riferiti alle unità di misura di ogni singola opera eseguita secondo le migliori regole d'arte nonché le prescrizioni delle singole voci o del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 29 – Valutazione dei lavori a misura –
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari ovvero della lista delle lavorazioni e forniture di cui all’articolo 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 30 - Valutazione dei lavori a corpo
1. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. I lavori in economia, comunque, dovranno essere sempre ordinati in forma scritta dalla Direzione Lavori all’Appaltatore; in mancanza di comunicazione non verrà riconosciuta nessuna lavorazione in economia.
3. Ai fini della contabilizzazione di cui al comma 1, l’appaltatore dovrà trasmettere entro ventiquattrore i rapportini delle economie alla Direzione Lavori. La mancata trasmissione comporterà la non immissione in contabilità di tali quantità.
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE -
Art. 32 – Garanzie a corredo dell’offerta –
1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta una garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, che dovrà essere presentata al momento dell’offerta ed avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva –
1. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata..
In ogni caso, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 34 – Riduzione delle garanzie –
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 35 – Assicurazione a carico dell’impresa –
1. Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da “tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati” e una polizza assicurativa a “garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori”. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. Per gli schemi di polizza tipo si invoca il Decreto del Ministero della attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 con gli schemi tipo allegati.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve:
a) prevedere la copertura dei danni e delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti;
5. La polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Nel rispetto dell’art. 129 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e del D.M.LL.PP datato 01 dicembre 2000, , la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 non è dovuta.
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE -
Art. 36 – Variazione dei lavori –
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto come individuate, all’art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali –
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi –
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
In alternativa, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, si procederà all’esecuzione dei nuovi lavori in economia.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA -
Art. 39 – Norme di sicurezza generali –
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro –
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 41 – Piani di sicurezza –
1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 verrà consegnato all’appaltatore il Piano di Sicurezza.
2. Rientra tra i compiti dell’Appaltatore attuare i disposti di cui al predetto Piano ai sensi del comma 3 dell’art.100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché, ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative.
3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell’Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
4. L’appaltatore, nel concorrere all’appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell’opera secondo le modalità descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisionali inserite nel progetto, senza pretendere alcuna integrazione economica.
5. Qualora l’Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione dieci giorni prima dell’inizio dei lavori del Subappaltatore stesso con allegato il Piano Operativo di Xxxxxxxxx redatto dal subappaltatore.
6. In ottemperanza a quanto previsto all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modifiche ed integrazioni l’Appaltatore redigerà il proprio Piano Operativo di sicurezza, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque lo consegnerà al Committente ed al Coordinatore in fase di esecuzione almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata consegna del Piano Operativo entro i termini previsti all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e conseguente causa di risoluzione del contratto con applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza dell’impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti (art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008).
7. Preliminarmente all’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l’Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavori.
8. L’Appaltatore è tenuto all’esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione.
9. In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento l’Appaltatore è tenuto a curare con il Coordinatore in fase di esecuzione il coordinamento di tutte le eventuali ed autorizzate imprese sue subappaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle
stesse, compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato dalla Stazione Appaltante. Nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Imprese o di Consorzio tale compito compete all’Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.
10. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
11. L’appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
12. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO -
Art. 42 – Subappalto –
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, è regolato dall’articolo all’art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;
d) ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo. In tal caso la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell’importo delle prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto; gli affidatari, a tal uopo, comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
e) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
Le ditte subappaltatrici indicate nell’art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 1991 sono obbligate a comunicare la propria composizione societaria.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, del citato d.P.R. n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. La disciplina di cui all’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni si applica anche ai subfornitori con posa in opera (2%), che siano micro, piccole e medie Imprese, in conformità al disposto di cui all’art. 15 della L. n. 180 del 11 Novembre 2011 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori
1. Nel rispetto dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, se non diversamente indicato nel bando di gara, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi del sopracitato comma 3, qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Si precisa, altresì, che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo del presente appalto è subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) dei subappaltatori.
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO -
Art. 45 – Controversie –
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ai sensi dell’art. 240 c. 16 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, ove non si proceda all’accordo xxxxxxx e l’affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla Magistratura Civile escludendo in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Qualora vengano riscontrate incongruenze su diversi elaborati progettuali, vale la soluzione più favorevole per la Stazione Appaltante.
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera –
1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 de 05.10.2010.
3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e receda da esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
6. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Essa dispone, nel caso si tratti di Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, altrimenti provvede a trattenere le somme accantonate fino all’accertamento dell’integrale adempimento degli obblighi predetti.. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.
7. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 47 – Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori –
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, secondo le modalità previste dagli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e dall’art. 146 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
j) nel caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. In osservanza del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 163/2006 e art. 146 c. 2 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, l’organo di collaudo, ove nominato, procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico contabile con le modalità di cui all’art. 223 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per accertare:
- la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché delle eventuali perizie di variante
- la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non rpeviste nel progetto approvato né nelle eventuali perizie di variante.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-
Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione –
1. La data di fine lavori deve essere comunicata dall’impresa appaltatrice al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal termine degli stessi, il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione –
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori sei mesi, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo entro i termini previsti dall’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo entro i termini previsti per i certificati di collaudo dall’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati –
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, inoltre, così come previsto dall’art. 15 del presente capitolato, anche per porzioni di opere appaltate.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. La Ditta rimane responsabile dell’eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all’atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall’uso o da cattiva conduzione da parte dell’Amministrazione.
Art. 51 –Conto finale –
1. Il conto finale per gli atti di collaudo verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell’accertamento dell’ultimazione dei lavori e secondo quanto previsto all’art. 200 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, il conto finale verrà compilato contemporaneamente al certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
CAPO XII – NORME FINALI -
Art. 52 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore –
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;
2) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e testo di cui alla circolare M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
3) l’onere per l’occupazione temporanea di tutti i terreni necessari all’apertura del cantiere per la realizzazione delle opere previste in progetto, ed al suo mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché il ripristino finale delle aree occupate.
4) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante;
5) l'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e di estintore;
6) la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai;
7) la fornitura di acqua potabile per gli stessi;
8) la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;
9) l’impresa ha l’obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;
10) l'esecuzione, eventualmente anche presso Istituti autorizzati, di tutte le prove e conseguenti certificazioni anche a firma di tecnici abilitati, che saranno richieste su materiali, componenti ed impianti impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell’Impresa. Quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;
11) l’esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme tecniche per le tubazioni.), dalla Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 – (Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni) e dal presente Capitolato Speciale parte seconda;
12) prima della posa dei materiali per i quali è richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, dovrà essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del materiale, a posa avvenuta dovrà essere rilasciata una dichiarazione che attesta la corretta posa in opera del materiale, in conformità a quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione che accompagna il materiale;
13) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni degli Enti interessati.
14) L'obbligo di effettuare immediata denuncia alla "Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici e Storici del F.V.G." di Udine inclusa comunicazione alla Stazione Appaltante, nel caso di scoperta fortuita nella zona dei lavori di cose immobili e mobili di interesse storico-artistico-archeologico e ciò ai sensi dell'art. 48 della Legge 1089/39 ed ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 29 0ttobre 1999 n. 490.
15) E' vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, l'Appaltatore non provveda ad installare un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti 0 pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164).
16) le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.
L’onere per la predisposizione e l’inoltro della pratica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) per l’impianto di terra; L’onere per la predisposizione e l’inoltro della pratica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) per l’impianto scariche atmosferiche;
L’onere per la predisposizione e l’inoltro della pratica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e conformità alla circolare N. 73 del 29.09.1971 “Norme di sicurezza per impianti termici a combustibili liquidi” per l’esecuzione delle centrali termiche a gasolio.
Tutte le pratiche dovranno essere inoltrate ed avviate bene in tempo, prima dell'ultimazione dei lavori.
17) l’appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all’aggiornamento della seguente documentazione:
- planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l’ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l’indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc..;
- copia denuncia dell’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica collaudo) o al PMP dell’ ASS (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);
- copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore (D.P.R. 462/2001), dell’impianto elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso. Dovrà inoltre conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti;
- certificati di conformità al D.M. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere;
- schede tossicologiche dei materiali impiegati;
- comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO E FOGNA, GAS TELEFONO, AZIENDA TRASPORTI, FERROVIA ecc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;
- libretti degli apparecchi di sollevamento;
- eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e copia denuncia installazione;
- copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un’altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;
- documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti) art. 90 comma 9 punto b) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008;
- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
- registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008) e delle vaccinazioni antitetaniche;
- ricevute consegne avvenuta DPI;
18) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto. Nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1643 del 22 giugno 1967 in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazione e sospensioni dei pagamenti di cui sopra non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo;
19) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura) ed il personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico dell’appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni, dei corsi d’acqua delle strade e degli edifici;
20) la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché l’individuazione di nuove posizioni a scelta dell’Appaltatore e/o della Direzione Lavori.
21) prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore è tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico ed eventualmente privato, l’esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire l’esecuzione dei lavori con le cautele opportune
per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unico responsabile è l’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante e D.L. da qualunque vertenza sia civile che penale, questo anche se presenti propri incaricati in luogo;
22) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del verbale relativo;
23) Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere;
24) l’onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto inerente alle disposizioni della Legge n° 1086 del 05.11.1971 e della Legge Regionale n° 27 del 09.05.88.
25) l’onere per la stesura e la consegna dell’attestato di prestazione energetica ai sensi del DL 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 26 giugno 2009 “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
26) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall’Appaltatore. L’Appaltatore perciò, nel concorrere all’appalto dovrà aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l’Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera. L’Appaltatore con la firma del contratto o, se espressamente richiesto dalla stazione Appaltante, con apposita dichiarazione scritta alla Stazione Appaltante accetta i predetti calcoli ed implicitamente attesta di non avere nulla da obiettare in merito all'assunzione di responsabilità. Tuttavia laddove l’Appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese il progetto strutturale allegato mediante rifacimento dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l’eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotentisi sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell’opera; qualora le modifiche comportino un’economia di spesa all’appaltatore verrà riconosciuto il minor prezzo dell'opera come derivante dal nuovo computo metrico a cui sarà aggiunto un compenso pari al 50% dell'economia ottenuta; in ogni caso le eventuali modificazioni che l’Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale ed il relativo progetto esecutivo e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell’Amministrazione. L’accettazione di detto progetto da parte della D.L. non solleva in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;
27) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto degli impianti, la verifica dello stesso dovrà essere eseguita dall’Appaltatore. L’Appaltatore perciò, nel concorrere all’appalto avrà preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l’Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente eseguibile; L’Appaltatore con la firma del contratto o con apposita dichiarazione scritta alla Stazione Appaltante assume piena ed intera responsabilità del funzionamento finale dell’impianto. Tuttavia laddove l’Appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese i progetti degli impianti mediante rifacimento dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l’eventuale introduzione di varianti negli impianti anzidetti non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotentisi sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche, di fruibilità e di economicità gestionale dell’opera; qualora le modifiche comportino un’economia di spesa all’appaltatore verrà riconosciuto il minor prezzo dell'opera come derivante dal nuovo computo metrico a cui sarà aggiunto un compenso pari al 50% dell'economia ottenuta; in ogni caso le eventuali modificazioni che l’Appaltatore intendesse introdurre nei progetti degli impianti ed i relativi progetti esecutivi e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell’Amministrazione.
L’accettazione di detti progetti da parte della D.L. non solleva in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;
28) l’osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
29) l’osservanza del D.M. 12/04/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l´esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi);
30) Il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
31) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori. In particolare la pulizia dei locali dovrà essere realizzata in modo approfondito anche con l’ausilio di imprese di pulizie per dare i locali interessati perfettamente puliti e pronti per l’ingresso degli utenti, in particolare tutti i pavimenti e le pareti non dovranno presentarsi macchiati;
32) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione;
33) la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera, pena le sanzioni di Xxxxx;
34) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
35) l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 118 e 131 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come stabilito dal Regolamento 10.01.1991 della P.C.M.
Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle norme suddette, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto possa venire autorizzato dall'Ente Appaltante, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
36) l’onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie imprese subappaltatrici autorizzate sia regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario non potrà essere ammesso in cantiere;
37) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.
A quanto sopra l'Appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
38) l'Impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc..
Per quanto sopra l'Appaltatore è in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;
39) E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione Lavori e dell’Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovrà eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire sostituito se non previo benestare della Direzione Lavori e dell’Amministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacità o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal
cantiere. L’assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per garantirne la reperibilità durante tutto l’orario di lavoro;
Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse –
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 54 - Documentazione tecnica finale –
1. La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.
2. A tal fine, entro due mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto del D.M. 37/2008 e D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 -242/96):
1) Tre copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati degli impianti eseguiti;
2) Una documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per l’uso e manutenzione, tali documentazione dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori sia cartacea che su supporto digitale;
3) La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali di verifica e controllo;
4) Una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti in particolare tutte le canalizzazioni entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi disegni dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile con Autocad 2000 formato DWG);
ed inoltre dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati. E' a carico dell'Appaltatore altresì la fornitura alla Stazione Appaltante di tutti gli elementi necessari per la compilazione del libretto di centrale, richiesto dal D.P.R. n.412 / 93.
Art. 55 - Rapporti con gli altri appaltatori -
Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alle altre imprese interessate, per le parti di sua competenza che abbiano attinenza con l'esecuzione dei lavori a cura di dette imprese, tutte le indicazioni necessarie ed i chiarimenti che gli verranno richiesti, controllando mediante suoi incaricati che l'esecuzione sia fatta secondo le sue esigenze, ed intervenendo tempestivamente in caso negativo.
In particolare l'Appaltatore dovrà prendere accordi tempestivi e continuativi, per il perfetto inserimento ed adattamento delle opere di sua competenza nel fabbricato, non soltanto con la Direzione Lavori, ma anche con le Imprese incaricate dell'esecuzione degli altri appalti (opere murarie o impianti), fornendo a quelle la necessaria assistenza tecnica ove si manifestasse indispensabile, così da evitare rotture, rifacimenti, ecc.., con conseguenti perdite di tempo e ritardi; se si dovessero riscontrare inconvenienti di tal genere, che la Direzione Lavori giudicasse dovuti a colpa o incuria dell'Impresa aggiudicataria del presente Appalto, essi saranno posti a suo completo carico. L'impresa non potrà accampare alcun onere a diritto per contemporaneità della presenza delle ditte appaltatrici delle altre opere nel cantiere o per il mancato coordinamento degli interventi fra di loro.
Art. 56 – Opere edili o impiantistiche dimesse o sostituite -
Tutte le parti delle opere edili o degli impianti esistenti che vengono dismesse, sostituite o comunque non riutilizzate dovranno essere rimosse, salvo quella tubazioni sottotraccia che la D.L. ritenesse di poter lasciare in sito.
Per quanto riguarda i materiali di risulta, la D.L. preciserà di volta in volta quali componenti l'Amministrazione intenda recuperare; l'Appaltatore provvederà inoltre a trasportare a pubblica discarica o comunque ad allontanare dal Cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero.