Contract
A) Condizioni generali di fornitura Azienda energetica Xxx Xxxxxxx XXX
0. Con la firma del contratto le parti si impegnano alla fornitura rispettivamente al ritiro di energia elettrica, con il rispetto di tutte le clausole contenute nel contratto. La durata del contratto è di regola fissata in anni 1 a partire dalla data della firma del presente contratto e s'intende tacitamente prorogato di anno in anno se non disdetto con lettera scritta almeno 10 giorni prima della relativa scadenza o fine di fornitura.
Il contratto, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche definite dall’AEEG. In caso di variazioni di specifiche clausole contrattuali da parte della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, la stessa provvederà a darne comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni. In assenza di recesso da comunicare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le nuove clausole si intenderanno accettate dal Cliente. Al Cliente è vietata la cessione del contratto.
In base alla deliberazione dell’AEEG del 25.06.2007, n.144 recante “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera H), della legge 14 novembre 1995, n.481”, e successive modifiche ed integrazioni (vedasi il sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), il Cliente finale può esercitare il diritto di recesso dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di un mese.
2. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà tempestivamente evasa secondo le modalità e nei termini fissati dall’AEEG. Il tempo massimo di attivazione della fornitura da parte del competente distributore è pari a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte dello stesso, della relativa richiesta. La fornitura dell'energia elettrica avviene in corrente alternata, alla tensione monofase di 230 Volt, alla tensione trifase di 400 Volt e alla frequenza di 50 Hz, con le tolleranze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le tariffe indicate nel presente contratto rispondono alle norme di carattere generale contenute nei vigenti Provvedimenti e alle norme di carattere generale emanate dalle competenti Autorità e rispettivamente alle eventuali disposizioni più favorevoli in vigore presso l'azienda. È espressivamente convenuto che le tariffe e le condizioni di applicazione previste dal presente contratto potranno, anche nel corso del contratto stesso, essere variate da disposizioni di carattere generale emanate dalle competenti Autorità.
4. Le tariffe sopra indicate s'intendono al netto di tutte le tasse. Qualunque onere fiscale per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle competenti Autorità inerente e conseguente al contratto, è a carico dell'utente.
5. L'energia non potrà essere usata per scopo diverso da quello indicato nel presente contratto e non potrà essere dall'Utente sotto qualsiasi forma ceduta a terzi.
6. Il cliente, oltre al deposito cauzionale nella misura prevista dalla vigente normativa disposta dall’AEEG, deve versare l’imposta di bollo e i diritti fissi. L’ammontare di questi ultimi, nonché delle condizioni economiche delle prestazioni accessorie, è indicato nell’allegato al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso. Il deposito cauzionale verrà restituito - al momento della cessazione del contratto - maggiorato in base al tasso di interesse legale. Per i Clienti domestici la domiciliazione bancaria e postale delle bollette è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.
7. Oltre al pagamento del contributo di allacciamento (in base alle norme di carattere generale emanate dalle competenti Autorità), nonché all'osservanza e la messa a disposizione di un vano adeguato nei casi di allacciamenti in media tensione, l'utente è tenuto a concedere o far concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio di linee aeree o sotterranee, l'appoggio e l'infissione dei sostegni, la posa e il montaggio di cassette o quadri di distribuzione in caso di fornitura mediante cavi elettrici sotterranei nonché, qualora se ne presenti la necessità, l'utente è tenuto, anche nel corso del contratto, a mettere a disposizione gratuitamente un locale idoneo, accessibile liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza dall'esterno, per l'impianto di un cabina di trasformazione o manovra, i cui apparecchi rimangono di proprietà dell'Azienda.
Va ripetuto, che le concessioni descritte necessarie all'esercizio della fornitura debbono essere garantite, anche nel corso del contratto, sia per uso dell'utente che per conto di terzi. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL non dà corso ai lavori necessari per la esecuzione del contratto se l'Utente non ha ottenuto dal proprietario dell'immobile, nel quale deve avvenire la fornitura, l'autorizzazione scritta ad eseguirli ed a disporre poi liberamente degli impianti in qualunque momento. Tale autorizzazione deve intendersi implicita nella conclusione del contratto di fornitura quando l'utente sia anche proprietario dell'immobile. Per il fatto stesso di avere egli sottoscritto il presente contratto, la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL riterrà già concesso dall'utente, o, a cura di questo, da chi oltre a cui spetti, il gratuito passaggio - anche per l'avvenire e anche per servizio ai terzi attraverso i fondi e sugli stabili di sua proprietà - delle condutture elettriche alle quali è collegato l'impianto dell'Utente. In ogni caso deve intendersi implicito nella conclusione del contratto di fornitura il riconoscimento dell'Utente che tutto quanto costituisce l'impianto elettrico a monte del punto di consegna dell'energia, è di proprietà della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, che può disporne in qualsiasi momento anche per forniture a terzi.
8. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL dispone liberamente degli apparecchi e di altro materiale di sua proprietà montati presso l'utente. Questi ne risponde verso la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL per i danni causati da incendio, furto o manomissione o altro. Eventuali danni arrecati alla linea di allacciamento o agli apparecchi di misurazione e accessori devono essere segnalati dall'utente alla Azienda energetica Xxx Xxxxxxx XXX xxxxx 00 ore. Gli apparecchi di misura e accessori relativi alla derivazione di utenza saranno collocati di comune accordo in luogo sempre accessibile agli incaricati della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, cioè possibilmente installati nel punto dello stabile più vicino all'entrata della conduttura; nel caso che l'utente avesse previsto una ubicazione non funzionale, egli dovrà provvedere a proprie spese ad una collocazione adeguata concordata con la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL. Qualora l'utente dovesse successivamente chiedere una modifica agli impianti elettrici della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, le spese relative andranno a carico dello stesso Utente.
9. L'impianto e gli apparecchi utilizzatori dell'utente devono rispondere ai requisiti delle norme di legge vigenti in materia e delle disposizioni speciali diramate dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, al fine di evitare pericoli a persone e cose a valle del punto di consegna, promiscuità di circuiti ove non consentiti dalla legge, nonché disturbi alla rete della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL. L’impianto dell’utente non dovrà erogare energia reattiva induttiva verso la rete della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL. I lavori per l'impianto, a totale spesa e cura dell'Utente, devono essere eseguiti tramite un installatore iscritto nell'albo professionale della categoria. A lavoro eseguito l'utente ne darà annuncio alla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, che procederà al collaudo, al quale dovrà presenziare l'installatore. Nel caso di favorevole collaudo verrà eseguito dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL l'allacciamento dell'installazione alla rete di distribuzione e verranno installati i misuratori. Nel caso contrario l'utente sarà obbligato a provvedere affinché siano tolti, nel più breve tempo possibile, gli inconvenienti e le mancanze riscontrate, dopo di ché con la medesima procedura, sarà ripetuto il collaudo, fino ad esito favorevole. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL non abbuona eventuali perdite di corrente che avessero a manifestarsi per difetto dell'installazione.
10. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL non risponde in alcun modo dei danni causati dall'energia elettrica a persone e cose a valle del punto di consegna. L'utente deve consentire in qualsiasi momento agli agenti autorizzati dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL l'accesso ai propri locali per letture, controlli e i lavori sugli apparecchi di misura nonché per la verifica dell'impianto d'utenza.
11. L’utente dichiara che il valore di potenza disponibile dichiarato corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e conviene con la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima da lui prelevabile e reso disponibile dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile; qualora l’utente, in violazione di quanto precede, effettui un prelievo eccedente, la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL – fermo restando il diritto a risolvere il presente contratto – comunicherà all’utente l’eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, sempre che la potenzialità degli impianti della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL renda possibile tale modifica. Nel caso in cui il fabbisogno massimo di potenza dell’Utente ecceda il valore della potenza disponibile al quale si riferiscono i pregressi oneri di allacciamento alla rete, l’utente è altresì tenuto a corrispondere all’Azienda l’adeguamento del contributo di allacciamento. In ogni caso l’utente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati alla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, anche se relativi alla qualità del servizio – in termini di continuità della fornitura e della qualità della tensione – erogato dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL all’utente medesimo o a terzi.
I livelli di qualità commerciale dei servizi erogati dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, sono quelli previsti dalla vigente normativa; al cliente sono dovuti gli indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale di cui alla delibera AEEG n. 198/11, contenente “Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”, e successive modifiche ed integrazioni e - a partire da luglio 2009 - alla delibera ARG/com 164/08, contenente “Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale”, e successive modifiche ed integrazioni. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del distributore competente, la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, è tenuta ad accreditare al cliente che gli ha chiesto la prestazione per la quale il distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal distributore. Si veda, a tal proposito, l’allegato al presente contratto.
12. Negli impianti trifasi il prelievo dell'energia deve essere effettuato con carichi equilibrati sulle tre fasi. Il valore del fattore di potenza, fermo restando il diritto della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL di applicare la maggiorazione tariffaria prevista dalle vigenti norme per basso f.f.p., non deve risultare inferiore a quello minimo consentito dalle norme per la corrispondente utilizzazione.
13. I circuiti alimentati da mezzi di produzione dell'utente o di terzi devono essere completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, cosicché in nessun caso e neppure per un istante possa stabilirsi una comunicazione tra di essi. La messa in funzione di un mezzo di produzione proprio dell'utente deve essere comunicato immediatamente alla Azienda energetica Xxx Xxxxxxx XXX.
00. Il distributore deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura; in particolare, il tentativo di lettura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, verrà eseguito:- almeno una volta l’anno, per i clienti alimentati con potenza contrattualmente impegnata fino a 16,5 kW;- almeno una volta al mese, per i clienti alimentati con potenza contrattualmente impegnata oltre 16,5 kW. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL,si riserva
inoltre di effettuare fatturazioni d’acconto, sulla base della media dei consumi storici del cliente, con successivi conguagli al momento della lettura effettiva. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’utenza. In caso di mancata lettura di un misuratore perché non accessibile, la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, fatturerà i consumi in acconto evidenziandolo nella bolletta interessata. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, si riserva di mettere a disposizione della propria clientela, informandola preventivamente in merito, la possibilità di eseguire l’autolettura dei contatori. I contatori sono da considerarsi esatti fino a prova contraria. I clienti hanno diritto in ogni tempo a far verificare l’esattezza dei contatori, con le modalità previste in materia dall’AEEG. Qualora l’errore riscontrato non superi i limiti di tolleranza fissati dalle norme, il cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute per la citata verifica, mentre in caso diverso si procederà alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio.
15. La fatturazione dell'energia elettrica fornita avviene, secondo periodi fissati dalla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, con l'emissione di "bollette" o "fatture". Il pagamento delle bollette o fatture dovrà effettuarsi entro 20 giorni dalla data di emissione delle stesse e non potrà essere differito o ridotto nemmeno in caso di contestazione. Se il pagamento è ritardato oltre dieci giorni, ferma restando la facoltà della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL di sospendere la fornitura o risolvere il contratto, l'utente deve pagare le maggiori spese di esazione specificate nella bolla stessa; l’Azienda inoltre si riserva la facoltà di applicare all’utente un interesse di mora – calcolato su base annua – pari al tasso ufficiale di riferimento (già T.U.S.) maggiorato di 3,5 punti percentuali ed addebito delle spese postali, che sarà addebitato sulla prima bolletta successiva al pagamento.
16. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL puó, dopo la notifica preventiva (con un periodo non inferiore ai 10 giorni), recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile italiano, soggetto al risarcimento di ogni eventuale danno nei seguenti casi : - in caso di parziale e/o mancata corresponsione delle fatture, mantenendo il diritto al pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 6; - per la morosità di un'altra fornitura che è intestata allo stesso cliente. (non so cosa vuoi dire con la frase precedente) Se tecnicamente possibile la potenza viene ridotta al 15 % di quella disponibile; il mancato pagamento da parte del cliente per un periodo superiore ai 10 giorni (dalla data di riduzione della potenza) comporta la sospensione della fornitura. In tutti i casi la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL ha il diritto di ottenere il rimborso sui costi del sollecito ed il costo della sospensione e l´eventuale riattivazione della fornitura, mantenendo il diritto al risarcimento di un eventuale danno maggiore sulla fornitura
17. All'utente è vietata la cessione del contratto. L'utente risponde dei consumi effettuati nei locali dove avviene la fornitura qualora non informi la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL di un suo trasferimento o locazione a terzi dei locali.
18. Allacciamento di motori trifasi alle reti aventi tensioni nominali di 3*230V e 3*400/230V:
a) L'inserzione diretta e consentita fino a potenze nominali di 2.5 kW.
b) Per motori con potenze nominali superiori a 2.5 kW e fino al limite di 15 kW debbono venir adottate adeguate misure adatte a garantire che la corrente di spunto non superi il valore pari a due volte la corrente nominale.
c) Per motori con potenze superiori ai 15 kW o nel caso di motori che possono provocare disturbi alle rete in seguito a condizioni gravose di avviamento o frequenti manovre di inserzione o assorbimenti fluttuanti l'utente dovrà prendere accordi con la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL in merito alle misure da adottare
19. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL può, per il tempo strettamente necessario, interrompere in ogni momento la fornitura per esigenza di servizio o per riparazioni ai propri impianti, senza che ciò costituisca inadempienza della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL non assume inoltre alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che l'utente possa subire in seguito a sospensione o ad erogazioni irregolari di energia per cause di forza maggiore. Le sospensioni verranno possibilmente rese note all'utente.
20. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, anche indipendentemente da disposizioni di carattere generale emanate dalle competenti Autorità, può imporre limitazioni nell'uso dell'energia in caso di eccezionali deficienze della stessa, dovute a magra, scioperi o ad eventi eccezionali. Le citate interruzioni e limitazioni di fornitura, a qualunque causa dovute, non costituiscono inadempienze imputabili alla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL e non danno diritto ad alcuna riduzione dei corrispettivi pattuiti.
21. Qualsiasi sottrazione, impiego abusivo o irregolare dell'energia nonché altra inadempienza dell'utente, per errore o per dolo, dà facoltà alla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL di sospendere subito la fornitura e, nei casi più gravi, di risolvere immediatamente sia il presente contratto che altri stipulati per qualsiasi località e per qualunque uso fra le stesse parti, salvo ricorso ad eventuali azioni in sede giudiziaria. Le spese dell'eventuale ripresa di fornitura sono a carico dell'utente.
22. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i provvedimenti emanati dalle competenti autorità in materia.
23. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL ha facoltà di cedere il presente contratto ad altre imprese o di delegare un terzo per la sua esecuzione.
24. L'utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio, ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornita l'energia.
25. Per qualsiasi informazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi direttamente agli Uffici competenti dell'Azienda e non ai letturisti, esattori, operai ecc.
Il cliente può formulare alla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, richieste di informazioni e reclami attraverso i seguenti canali: xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx ai numeri 0000 000 000, via e-mail all’indirizzo xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o via telefono al numero 0000 000 000, ovvero recandosi di persona agli sportelli aziendali.
26. Il cliente ha il diritto di trasmettere alla Azienda energetica San Xxxxxxx SRL senza alcun costo , per telefono , mail o fax, reclami che hanno come oggetto il contratto e
/ o la prestazione del servizio di fornitura. La trasmissione deve avvenire sulla base del modulo messo a disposizione del cliente. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL gestisce i reclami ai sensi delle disposizioni di legge . Le Compensazioni verranno effettuate secondo le norme vigenti di qualità e le norme giuridiche del TIQV . In caso di risarcimento, lo stesso potrà essere detratto dalle fatture emesse al cliente
27. Durante la durata del contratto lo stesso può essere modificato a causa di cambiamenti necessari inserendo le disposizioni di mercato o dei requisiti tecnici che la AEEG può cambiare in conformità con la vigente normativa.
28. Tutte le condizioni obbligatorie che saranno determinate dalla legge o per azione delle autorità pubbliche, vengono automaticamente incluse nel contratto. La Azienda energetica San Xxxxxxx SRL si riserva il diritto di apportare una modifica di contratto unilaterale e di modificare i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali e nell'offerta economica se: a) ciò sia necessario a causa delle leggi o disposizioni della AEEG , b) le condizioni di approvvigionamento contrattuali o commerciali della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL vengono modificate. Il cliente viene informato per iscritto almeno tre mesi prima della data di tale cambiamento. Tale periodo decorre dal primo giorno del mese successivo dalla ricezione della comunicazione da parte del cliente; si presume che il cliente riceva la comunicazione di cui sopra dopo 10 giorni dall’invio da parte della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL. Il cliente ha diritto di recesso entro 30 giorni dalla ricezione della lettera. Qualora il cliente non faccia uso del diritto di recesso, le modifiche del contratto si intenderanno accettate.
29. Il foro competente per eventuali contestazioni sull’applicazione del presente contratto, è quello di Bolzano, secondo la competenza per valore.
30. Il cliente dichiara che l’immobile oggetto della fornitura è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che lo stesso rientra nella sua legittima disponibilità, sollevando laAzienda energetica San Xxxxxxx SRL da ogni responsabilità rispetto a pretese di terzi al riguardo.
31. Il presente contratto non è soggetto a registrazione in base alle vigenti disposizioni. In caso d'uso le spese di registrazione sono a carico della parte soccombente.
San Xxxxxxx in Passiria, lì 23/10/2014 Firma cliente:
Dichiarazione del cliente:
Per quanto riguarda il punto di fornitura (oggetto del contratto), il cliente dichiara:
- di istruire esclusivamente e gratuitamente la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL per la stipula del contratto di trasferimento con il distributore competente e per il completamento del contratto di utilizzo della rete con Terna SPA ;
- di incaricare la Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, con rappresentanza irrevocabile e gratuita, per la firma delle condizioni tecniche che accompagnano il contratto di trasporto, comprese le clausole a favore delle limitazioni di responsabilità della Azienda energetica San Xxxxxxx SRL, il diritto di dimissione o clausole, che sono a carico del cliente (il tacito rinnovo o meno; e le clausole compromissorie), e di riconoscere immediatamente le azioni del mandatario; il cliente è consapevole che l'accettazione e il rispetto di tali condizioni tecniche costituiscono una premessa preliminare per la messa in servizio e la manutenzione del servizio di connessione alla rete elettrica ;
- di aver ricevuto le informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (normativa sulla privacy ) e di dare il consenso per il trattamento dei dati personali.
Inoltre, il fornitore/distributore è autorizzato ad utilizzare l'indirizzo e - mail e un contatto telefonico e di presentare, nel caso determinato, la notifica di dimissioni al fornitore precedente, ai sensi AEEG della delibera 144/07. La messa in servizio della fornitura avviene alle condizioni economiche, generali e tecniche indicate nel contratto.
San Xxxxxxx in Passiria, lì 23/10/2014 Firma cliente: