PROTOCOLLO D'INTESA TRA
PROTOCOLLO D'INTESA TRA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA, COMUNI DEI DISTRETTI DI CASTELNOVO NE' MONTI, REGGIO EMILIA, UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA DEL DISTRETTO DI CORREGGIO, UNIONE BASSA REGGIANA DISTRETTO GUASTALLA, UNIONE VAL D’ENZA E COMUNI DEL DISTRETTO DI MONTECCHIO XXXXXX, UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA E COMUNI DELLA ZONA SOCIALE DI SCANDIANO, INAIL DI REGGIO XXXXXX, CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI “X.XXXXXX” E “QUARANTACINQUE”
SULL'INSERIMENTO LAVORATIVO E L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
Indice
Premesse
Art. 1 Finalità del Protocollo d’intesa
Art. 2 Finalità del sistema dei Nuclei di integrazione territoriale Art. 3 Presidio del sistema: il Comitato esecutivo di gestione Art. 4 Composizione del Comitato esecutivo
Art. 5 Composizione dei Nuclei di integrazione territoriale e ulteriori precisazioni di carattere tecnico- organizzativo
Art. 6 Compiti e risorse dei Nuclei di integrazione territoriale
Art. 7 Attività di coordinamento del referente del Nucleo di integrazione territoriale
Art. 8 Scadenza del Protocollo
Vista la L.n.68/1999 e successivi provvedimenti attuativi; vista la L. n.328/2000 di riforma dell’assistenza;
vista la L.R. n.3/1999, ed in particolare l’art.191; vista la L.R. n.2/2003;
vista la L.R. n.17/2005;
PREMESSO CHE
l’art.2 della L. n. 68/99 individua e definisce il collocamento mirato delle persone disabili quale cardine dell’attività di inserimento lavorativo delle stesse, caratteristiche ed obiettivi ribaditi e precisati dalla L.R. n.17/2005;
la L. n. 68/99, all'art.6, prevede il raccordo tra le Province ed i servizi sociali e sanitari del territorio per la programmazione, attuazione e verifica degli interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ed all'art.11 prevede, allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle stesse, l'attuazione di convenzioni fra la Provincia e consorzi di cooperative sociali, mentre la L.R. n.17/2005, all'art.17, comma secondo, allo scopo di favorire l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità prevede, fra l'altro, alla lettera a), il coinvolgimento, attraverso accordi territoriali, delle istituzioni e dei consorzi delle cooperative sociali operanti in materia e, alla lettera c) prevede l'integrazione fra le attività formative, di accompagnamento e tutoraggio e le azioni di politica del lavoro con i servizi sociali e sanitari al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'uso coordinato degli strumenti del collocamento mirato e degli strumenti della L.R. n. 2/2003 e, in particolare, i Piani sociali di zona;
alla Provincia, in applicazione del D.Lgs. n.469/97, della L. n.68/1999 e, dell'art.17 della L.R. n.17/2005, compete l’applicazione sul territorio provinciale della normativa in materia di diritto al lavoro delle persone disabili attraverso i necessari adempimenti amministrativi e, in particolare, attraverso l'incrocio domanda e offerta di lavoro e l'avviamento lavorativo delle stesse nella logica del collocamento mirato, nonché la realizzazione di interventi formativi, di riqualificazione e di misure di sostegno e di accompagnamento al lavoro dei lavoratori disabili;
compete inoltre alla Provincia, ai sensi dell'art.11, primo comma, lett b) della L.R. n.17/2005, favorire l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio di cui all'art.4 della L. n.381/1991 e, più in generale, delle persone in condizione di svantaggio sociale;
a seguito dell’approvazione: della legge n. 328/2000 avente ad oggetto ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”, del "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 2001-2003" (D.P.R. 3.05.2001), della legge regionale n. 2/2003 avente per oggetto “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” e della proposta di "Piano sociale e sanitario 2008-2010" (Delibera di Giunta regionale n. 1448 del l'1/10/2007) si conferma la piena titolarità in capo agli Enti Locali dell’esercizio delle funzioni di cui sopra, riconducendo ai medesimi un ruolo di prioritaria responsabilità nei riguardi dei bisogni espressi dall’utenza di riferimento;
con Deliberazione del Consiglio Regionale 22 maggio 2008, n. 175, “Piano Sociale e Sanitario 2008 – 2010” indica, tra gli obiettivi da perseguire:
- il superamento della programmazione settoriale a favore di un approccio di intervento caratterizzato da una forte integrazione non solo tra competenze sociale e sanitarie, ma anche con tutte le aree che concorrono al benessere e alla salute della comunità;
- il rafforzamento di un sistema di welfare che valorizzi il diritto dei cittadini all’accesso e alla personalizzazione degli interventi, nonché alla partecipazione attiva ai progetti di vita e di cura;
- l’implementazione del processo di coinvolgimento di tutti i soggetti, nel rispetto delle relative competenze, che a vario titolo sono chiamati ad operare per l’affermazione dei diritti di cittadinanza;
il sopra citato Piano Sociale e Sanitario 2008 – 2010 ha individuato nuovi strumenti di programmazione per l’ambito distrettuale, valorizzando anche il ruolo della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, prevedendo in particolare il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, di durata triennale e il programma Attuativo Annuale per la declinazione annuale degli obiettivi a valenza pluriennale;
lo scenario nell’ambito del quale si realizza il rapporto istituzionale tra gli Enti Locali e l’Azienda Sanitaria Locale affida alla responsabilità di entrambe le parti la realizzazione di un progetto di costruzione di una rete integrata tra funzioni sociali e funzioni socio-sanitarie con valorizzazione delle specifiche competenze e dei differenti ruoli. Ciò comporta l'individuazione, zona per zona, di forme giuridiche e strumenti operativi atti a realizzare il perseguimento di questi obiettivi attraverso la ricomposizione e la connessione in un quadro unitario di tutte le risorse finanziarie e professionali disponibili;
in particolare compete ai Comuni, ai sensi dell’art.14 della citata L. 328/00, la predisposizione di progetti individuali per l’integrazione di persone disabili nei percorsi di lavoro. Tale funzione viene ricompresa all’interno degli accordi di programma relativi ai Piani Sociali di Zona e conseguenti piani attuativi al fine di sostenere processi di inclusione e integrazione sociale con attenzione alle fasce di cittadini più a rischio di emarginazione;
compete all’A.U.S.L. predisporre le diagnosi funzionali ex art.6 del D.P.C.M. 13/01/2000 relative alle persone disabili ed attuare le visite di controllo, secondo quanto previsto dallo stesso D.P.C.M., nonché collaborare, attraverso i propri servizi, per favorire l’inserimento lavorativo (art.6 primo comma L. n. 68/99) e produrre progetti di salute e di integrazione sociale;
compete all’INAIL predisporre le diagnosi funzionali relative ad invalidi del lavoro ai sensi dell’ex art. 6 del DPCM 13/01/2000 e Circolare del ministero del Lavoro
N. 66/2001 e, in particolare, in ottemperanza alla mission dell’Istituto e dell’art. 24 Dlgs. 38/2000 è competenza dell’INAIL la presa in carico dell’infortunato e tecnopatico ai fini del reinserimento sociale e lavorativo.
i Nuclei Territoriali, attraverso l'integrazione fra gli operatori messi a disposizione dai firmatari del Protocollo, da anni operano con esiti positivi - al punto da destare interesse a livello regionale e nazionale - nell'ambito dell’inserimento lavorativo di persone disabili e in condizioni di svantaggio per le quali è necessaria un’attività di mediazione di tipo intensivo;
visto il Regolamento della Commissione Provinciale Tripartita di concertazione e consultazione delle forze sociali in materia di politiche dell'istruzione, di politiche del lavoro e della formazione della Provincia di Reggio Emilia, di cui all'art.6 D.Lgs. n.469/97 e all'art.52 L.R. n.12/2003, che, all'art.5, regola i compiti del Comitato tecnico nell'ambito della stessa costituito e i rapporti dello stesso con i Nuclei territoriali;
tutto ciò premesso con il presente Protocollo:
- la Provincia di Reggio Emilia,
- l'Azienda U.S.L. di Reggio Xxxxxx,
- l'INAIL di Reggio Xxxxxx,
- i Distretti della Provincia rappresentati dai rispettivi enti,
- il Consorzio di cooperative sociali “Xxxxx Xxxxxx”,
- il Consorzio di cooperative sociali “Quarantacinque”,
con riferimento ai firmatari è possibile pensare all’estensione, eventualmente in secondo momento, agli altri interlocutori rilevanti (ad esempio, organizzazioni datoriali e centrali cooperative, camera di commercio, industria e artigianato) che intendano operare per perseguire le finalità del presente protocollo;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 FINALITA' DEL PROTOCOLLO D’INTESA
1. Il presente Protocollo è sottoscritto dagli enti e dalle organizzazioni firmatarie allo scopo di favorire, nel rispetto delle singole competenze, delle differenti dinamiche territoriali e delle diverse opportunità che si dovessero verificare, l’integrazione degli interventi e degli strumenti in uso per incentivare l’inserimento lavorativo, la stabilizzazione nel lavoro e l’accompagnamento al lavoro delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio, nonché per definire le strategie e gli interventi programmabili.
2. Il sistema dei Nuclei di integrazione territoriale è il principale dispositivo attraverso il quale trova attuazione il Protocollo d’Intesa.
3. Le caratteristiche delle persone che possono trovare adeguata presa in carico all’interno del sistema dei Nuclei di integrazione territoriale, si riferiscono a condizioni di disabilità personale e/o di svantaggio sociale come identificato all’art. 2, commi 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 800 del 06/08/2008.
Art. 2 FINALITA' DEL SISTEMA DEI NUCLEI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE
1. I Nuclei di integrazione territoriale sono dispositivi organizzativi territoriali che, al fine di generare una proficua integrazione tra i servizi sociali, socio-sanitari e del lavoro:
- hanno lo scopo di fungere nei confronti delle imprese come interlocutori unitari per conto dei soggetti firmatari per rendere più visibili ad esse le potenzialità e utilità dei servizi e dei sostegni per l’inserimento; per rapportarsi alle imprese non solo su domande di singoli inserimenti ma anche per progetti più complessivi con ricaduta sulle problematiche occupazionali delle fasce deboli;
- operano per garantire l'assolvimento degli obblighi occupazionali, di cui alla L. n. 68/99;
- operano per garantire l'inserimento e la stabilizzazione delle persone disabili multiproblematiche nel posto di lavoro;
- operano per garantire l'inserimento e l'accompagnamento delle persone in condizione di svantaggio, con caratteristiche di multi problematicità per promuovere nuove opportunità occupazionali sperimentazioni anche in collaborazione con il sistema della cooperazione sociale.
I Nuclei di integrazione Territoriale sono dunque da intendersi come sistema di connessione e di progetto tra Provincia, Servizi sociali, sanitari e Cooperazione sociale, per promuovere, sostenere, accompagnare l’inserimento al lavoro delle persone con forme di disabilità e di svantaggio sociale.
Sono sistema di connessione per poter operare sull’analisi della domanda fragile, sulla individuazione di linee di lavoro, sulla messa a fuoco di percorsi di sostegno e di inserimento rivolti a singoli e gruppi.
Art. 3 PRESIDIO DEL SISTEMA: IL COMITATO ESECUTIVO
1. Gli enti firmatari istituiscono un Comitato esecutivo con il compito di:
a) elaborare le linee strategiche che consentono di dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 2, da realizzare attraverso i dispositivi organizzativi e di raccordo interistituzionale oggetto del presente protocollo;
b) individuare le priorità di lavoro in relazione alle diverse tipologie di domande, con attenzione sia alle fasce della disabilità che dello svantaggio sociale;
c) individuare le linee di lavoro, di tipologie di servizi, rivolti sia a singoli che a gruppi, con la valorizzazione sia delle forme di accompagnamento individuale che di altre forme di sostegno;
d) individuare le attività di dialogo e promozione da attivare in relazione ai soggetti economici del territorio (imprese, cooperative, ecc..).
e) garantire la partecipazione delle professionalità necessarie alla copertura di tutte le funzioni in capo ai dispositivi organizzativi elencati nel presente Protocollo e, in particolare, designare i referenti di zona dei Nuclei di integrazione territoriale;
f) verificare e valutare lo stato d’attuazione del Protocollo;
g) verificare l'andamento dell'attività dei Nuclei di integrazione territoriale anche tramite l'esame dei rapporti di monitoraggio quantitativo e qualitativo disponibili;
h) proporre elementi e/o strumenti integrativi ai rapporti di monitoraggio disponibili e utili per la verifica dell'efficacia delle azioni complessivamente programmate e gestite;
i) promuovere sul territorio l'attività dei Nuclei di integrazione territoriale e garantire l'integrazione con i piani di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale.
2. Il Comitato esecutivo definisce - anche in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie e umane - i target prioritari di presa in carico e di intervento, relativamente agli utenti di cui all’art. 1 comma 3.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce di norma a cadenza trimestrale ed è presieduto daI Dirigente del Servizio lavoro e formazione professionale della Provincia di Reggio Emilia.
4. Il Comitato esecutivo sulla base delle proprie esigenze di raccordo e conoscenza del funzionamento dei Nuclei di integrazione territoriale si riserva la facoltà di individuare una funzione di supporto del sistema con le seguenti attribuzioni:
a) monitorare il sistema dei Nuclei di integrazione territoriale che contribuisca a definire un metodo di lavoro comune anche attraverso il confronto sui problemi riscontrati, la discussione sui casi di interesse generale, l’individuazione di buone pratiche territoriali;
b) concorrere ad una pianificazione integrata su base territoriale di gestione degli strumenti di politica attiva del lavoro (tirocini di orientamento e di formazione, percorsi di alfabetizzazione, ecc.) resi disponibili dalla programmazione regionale, provinciale, ecc.;
c) fornire una relazione qualitativa, a cadenza almeno semestrale e ad integrazione dei rapporti di monitoraggio quantitativi realizzati dalla Provincia, circa l'andamento dei servizi erogati dai Nuclei.
Art. 4 COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo è composto:
- daI Dirigente del Servizio lavoro e formazione professionale della Provincia di Reggio Emilia
- dal Direttore delle Attività Socio – Sanitarie dell'Azienda U.S.L. di Reggio Xxxxxx;
- dal Direttore dell'INAIL di Reggio Xxxxxx;
- dal Responsabile degli Uffici di piano di ciascuna zona sociale;
- dal Direttore di ciascun Consorzio di cooperative sociali.
Tutti i componenti sopra indicati possono delegare altri referenti a partecipare.
Art. 5 COMPOSIZIONE DEI NUCLEI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE E ULTERIORI PRECISAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO.
1. La composizione dei singoli Nuclei di integrazione territoriale è la seguente:
a) un referente designato dal Comitato esecutivo;
b) il responsabile del Centro per l’Impiego;
c) il responsabile provinciale del Collocamento mirato o un suo delegato;
d) il coordinatore del Servizio di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro eventualmente rappresentato da un tutor designato;
e) uno o più responsabili dei Servizi socio-sanitari territoriali;
f) uno o più responsabili dei Servizi sociali;
g) uno o più responsabili dei Consorzi delle Cooperative sociali
2. I Nuclei di integrazione territoriale sono nel numero di sei e precisamente: Reggio Emilia, per i Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di sopra, Xxxxxxxxxx xx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx;
− Castelnovo ne’ Monti, per i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto d'Enza, Villa Minozzo;
− Correggio, per i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Xxxxxxx in Rio;
− Guastalla, per i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo;
− Montecchio Xxxxxx, per i Comuni di. Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Xxxxxx, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza;
− Scandiano, per i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano;
3. La finalità dell’azione dei Nuclei d’integrazione territoriale è di garantire la condivisione delle informazioni utili alla progettazione e alla programmazione degli interventi di inserimento e accompagnamento al lavoro, da realizzare nel territorio, evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi.
Il Nucleo ha il compito di contribuire a recuperare efficienza ed efficacia da parte delle amministrazioni, enti e organizzazioni di competenza, relativamente agli interventi sopra menzionati relativi all’inserimento e all’accompagnamento al lavoro di persone disabili o in condizione di svantaggio ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, pertanto i suoi componenti si impegnano - ciascuno per il proprio settore o servizio di appartenenza - a condividere e a diffondere tutte le informazioni necessarie all’ottimale progettazione degli interventi, oltre che da parte del nucleo di integrazione territoriale delle singole zone, anche da parte degli enti e delle organizzazioni di appartenenza.
4. I Nuclei di integrazione territoriale, ciascuno sul proprio territorio, si riuniscono, di norma, almeno una volta a trimestre per definire priorità, forme e modalità delle attività finalizzate a favorire l’integrazione tra servizi, il raggiungimento dell’obiettivo di unitarietà del sistema e di relazione con le imprese nonché le modalità di presa in carico, individuale e di gruppo, delle persone ritenute ammissibili agli interventi del Nucleo.
Tra le forme e le modalità designate si raccomandano la condivisione delle banche dati aziendali, la definizione congiunta tra servizi sociali e socio-sanitari, servizi di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro, servizi afferenti il Centro per l’impiego, di gruppi targets ed interventi individuali e le forme della gestione unitaria delle prese in carico.
5. Ciascun Nucleo di integrazione territoriale si dota di una struttura operativa per la gestione dei singoli casi e per la progettazione dei percorsi di inserimento e stabilizzazione al lavoro, orientativamente composta da esperti della mediazione al lavoro, personale dei servizi provinciali di orientamento e preselezione, personale dei servizi sociali e socio-sanitari.
Art. 6 COMPITI E RISORSE DEI NUCLEI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE.
1. I Nuclei di integrazione territoriale, anche avvalendosi della propria struttura operativa, sulla base delle indicazioni ricevute da parte del Comitato esecutivo, e della propria conoscenza del territorio, delle esigenze delle imprese e degli utenti, promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di svantaggio, erogando le prestazioni di seguito descritte e svolgendo i compiti di seguito elencati:
a) predispongono idonee modalità di presa in carico delle persone segnalate;
b) elaborano piani personalizzati di inserimento, anche riferiti ad interventi di tipo gruppale oltre che individuale;
c) elaborano progetti individualizzati di stabilizzazione per chi è già al lavoro ma rischia di perderlo;
d) promuovono e partecipano ad incontri con datori di lavoro;
e) individuano i casi per i quali è necessario disporre, oltre all’inserimento, un supporto all’accompagnamento della persona;
f) individuano i casi per i quali è necessario procedere prioritariamente ad analisi dei posti di lavoro, svolgono analisi dei posti anche attraverso la sollecitazione delle vacancies (posti di lavoro disponibili) e tramite visite aziendali;
g) collaborano con gli uffici provinciali, sulle mansioni indicate dalle aziende nelle proposte di convenzione ex art.11 L. 68/99 e nei prospetti informativi, svolgendo in particolare l'analisi dei posti di lavoro;
h) erogano counseling e sostegno alle famiglie e operano per la costruzione delle reti di contesto;
i) provvedono al monitoraggio degli inserimenti lavorativi e degli altri interventi effettuati nel territorio.
j) svolgono colloqui di preinserimento / orientamento e di preselezione con persone che presentano profili di problematicità, allo scopo di procedere alla stesura della scheda individuale e per la definizione dell’ottimale percorso di inserimento. Nei casi necessari provvedono anche al coinvolgimento delle famiglie degli utenti da prendere in carico;
k) svolgono l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, per procedere a successive assunzioni, a proposte di tirocinio, a elaborazione di percorsi alternativi;
l) garantiscono l’accompagnamento sul posto di lavoro delle persone da fare assumere o anche già assunte, che presentano particolari difficoltà di inserimento o di mantenimento del posto di lavoro. A tale proposito si precisa che l’accompagnamento al lavoro si realizza attraverso azioni di relazione con l’azienda e fra lavoratore e azienda, per la concreta individuazione di tutte le condizioni per l’espletamento delle mansioni nonché tramite l’accompagnamento - all’atto dell’inizio del lavoro -, il sostegno durante l’attività lavorativa mediante la tenuta di relazioni con l’azienda e i colleghi del lavoratore, finalizzate a prevenire o ad affrontare le difficoltà derivanti dalla patologia della persona, la relazione con gli eventuali tutor aziendali, con i lavoratori guida e delegati sociali presenti nelle aziende interessate, l’attivazione di azioni di orientamento e ri- orientamento, consulenza orientativa, formazione sul lavoro e altre attività utili a consentire la stabilizzazione nel tempo dell’inserimento lavorativo, anche dei lavoratori già assunti;
2. Le attività individuate al punto precedente si sviluppano, attraverso:
2.1 il concorso delle risorse previste dal Servizio di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro organizzato sulla base di appalto pubblico della Provincia di Reggio Emilia, che rappresenta specifica aggiuntiva risorsa presente nei territori in favore del bisogno di accoglienza, tutoraggio ed accompagnamento al lavoro delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio;
2.2 la partecipazione dei Comuni e dell’ASL alle attività dei Nuclei di integrazione territoriale, attraverso la presenza di loro operatori, tramite i quali sia possibile l’attivazione di tutte le competenze necessarie (nell’area sociale, nell’inserimento lavorativo, nell’analisi dei posti di lavoro, nel tutoraggio, nella formazione), che non sono attivabili da un unico soggetto istituzionale, per la presa in carico e il sostegno alla persona disabile e/o in condizione di svantaggio nella sua completezza, favorendone l'inserimento lavorativo, la stabilizzazione e, attraverso ciò, la piena realizzazione sociale.
3. Per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio, le parti firmatarie riconoscono la necessità di avvalersi delle
esperienze e delle risorse organizzative e professionali disponibili sul territorio e convengono di procedere ad utilizzare le risorse finanziarie e i fondi regionali o statali assegnati alla Provincia e al complesso degli Enti firmatari, per supportare l’integrazione di competenze professionali e le azioni di accompagnamento che si rendessero necessarie, in relazione alle competenze professionali necessarie e ai carichi di lavoro presenti nei singoli bacini d’impiego.
4. Ulteriori competenze potranno venire attivate anche attraverso la partecipazione dei Centri per l’impiego all’implementazione dei Nuclei di integrazione territoriale, nonché tramite la promozione e il consolidamento di rapporti di “rete” con altri soggetti – operanti nel territorio ma che non figurano fra i firmatari del Protocollo - che hanno in carico utenti dell’area del disagio (tossicodipendenza, disagio sociale e familiare, ecc.).
5. Le parti si danno atto dell’opportunità di ricorrere, nelle forme rese possibili dalle normative che disciplinano l'utilizzo dei fondi disponibili, alle esperienze maturate nella cooperazione sociale, nel privato sociale e nel sistema formativo provinciale per l’eventuale acquisizione delle risorse professionali individuate come necessarie per erogare le prestazioni elencate nel presente documento e non disponibili.
Art. 7 ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL REFERENTE DEL NUCLEO DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE.
Il referente del Nucleo di integrazione territoriale svolge i seguenti compiti:
a) programma l'attività del Nucleo cui è assegnato con particolare riferimento allo svolgimento delle attività previste al precedente articolo 6, comma 1;
b) si raccorda con il responsabile del Centro per l’impiego nel quale opera tra l’altro allo scopo di organizzare le attività di informazione agli utenti del collocamento mirato che intendono aderire alla chiamata sui presenti loro riservata;
c) elabora, anche in raccordo con il responsabile del Centro per l'Impiego, laddove se ne ravvisino le opportunità e le condizioni, il piano delle visite aziendali e le forme di collaborazione con il servizio di preselezione del Centro per l'Impiego;
d) in raccordo con il responsabile del Collocamento mirato organizza le attività rivolte a favorire l'assolvimento degli obblighi occupazionali, previsti dalla L. n. 68/99, da parte dei datori di lavoro del territorio di competenza e le attività di presa in carico delle persone iscritte agli elenchi di cui alla L.
n. 68/99, e che presentano caratteristiche di multiproblematicità rispetto all'inserimento lavorativo;
e) si raccorda con i servizi socio-sanitari e sanitari del territorio;
f) si raccorda con gli ulteriori soggetti nel bacino di riferimento del nucleo che a diverso titolo possono partecipare o comunque favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di svantaggio;
g) garantisce le attività di data entry e di monitoraggio relativamente ai dati e ai casi seguiti e presi in carico dal Nucleo di riferimento;
h) predispone relazioni di tipo qualitativo sull'attività del Nucleo e riferisce al Comitato esecutivo in merito alle attività svolte;
i) promuove due tipi di riunioni:
- con i componenti del Nucleo di Integrazione territoriale di cui all’art. 5 punto 1, orientativamente ogni tre mesi, per fare il punto generale sulle problematiche inerenti la situazione della domanda fragile e le progettualità da mettere in campo;
- con la struttura operativa, sulla base delle specificità del proprio territorio di competenza, di raccordo e condivisione sulla gestione dei percorsi di inserimento lavorativo e per il loro monitoraggio.
Inoltre, collegialmente con gli altri referenti dei nuclei di integrazione territoriale, orientativamente con cadenza mensile, in equipe con l’operatore incaricato dall’INAIL, periodicamente integrata da un medico del lavoro dell'A.U.S.L. per la valutazione della coerenza delle proposte di inserimento lavorativo delle persone disabili, e in raccordo con il responsabile del Collocamento mirato:
1) organizza le attività rivolte a favorire l'assolvimento degli obblighi occupazionali, previsti dalla L. n. 68/99, da parte dei datori di lavoro del territorio di competenza e le attività di presa in carico delle persone iscritte agli elenchi di cui alla L. n. 68/99, e che presentano caratteristiche di multiproblematicità rispetto all'inserimento lavorativo;
2) procede alla valutazione mensile della idoneità delle persone iscritte al collocamento mirato che partecipano alla chiamata sui presenti;
3) con riferimento a quanto previsto dall'art.12 L.68/99, dall'art.14 D.Lgs. 276/2003 e dall'art.22 della L.R. 17/2005, concorre con proprie proposte all'applicazione e all'attuazione - in ambito provinciale - delle misure previste dai predetti strumenti normativi;
4) collabora alla programmazione provinciale delle azioni concernenti il collocamento mirato delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio, attraverso iniziative di proposta e pareri in particolare su interventi formativi e tirocini, erogazione di contributi alle assunzioni e altre misure di politica attiva del lavoro in materia;
5) elabora proposte da sottoporre al Comitato esecutivo rispetto alla programmazione delle attività di inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità e svantaggio su base distrettuale.
Art. 8 SCADENZA DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo avrà scadenza il 31/12/2012.