Regolamento Internal Dealing
Regolamento Internal Dealing
EEMS Italia S.p.A.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2020 Rivisto dal Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2022
Definizioni
In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare sia al plurale:
“Amministratore Delegato”: indica l’Amministratore Delegato della Società, di volta in volta in carica. “Azioni”: indica le azioni emesse dalla Società.
“Borsa Italiana”: indica Borsa Italiana S.p.A..
“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.
“Consob”: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
“Data di Esecuzione”: indica, per ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata conclusa.
“ESMA”: indica la European Securities and Markets Authority cioè l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
“Filing Model”: indica il modello riportato nell’Allegato 1 alla presente Procedura.
“Giorno Lavorativo”: indica ogni giorno lavorativo della settimana, dal lunedì al sabato compreso.
“Gruppo” indica la Società e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF.
“Informazione Privilegiata”: indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati1.
1 Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, «1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento
“Meccanismo di stoccaggio”: indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.
“MTA”: indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. “Operazioni Rilevanti”: indica le operazioni di cui al paragrafo 5 della presente Procedura.
“Organo di Controllo”: indica l’organo di controllo della Società (collegio sindacale, comitato per il controllo sulla gestione, o consiglio di sorveglianza), di volta in volta in carica2.
“Persone Rilevanti”: indica congiuntamente i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti” o “Persone ad essi Strettamente Legate”: indica i soggetti di cui al paragrafo 2.1.2 della presente Procedura.
“Presidente”: indica il Presidente della Società, di volta in volta in carica.
“Procedura” o “Procedura Internal Dealing”: indica la presente “Procedura Internal Dealing”.
“Registro Internal Dealing”: indica l’elenco di cui al paragrafo 4.1 della presente Procedura.
“Regolamento (UE) n. 596/2014”: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
“Regolamento Delegato (UE) 2016/522”: indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17.12.2015 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 per quanto riguarda, tra l’altro, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
“Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523”: indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10.03.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014.
finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. …».
2 A far data dal 15 giugno 2020 EEMS Italia S.p.A. ha adottato il modello monistico ai sensi dell’art. 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice civile.
“Regolamento Emittenti” o “RE”: indica il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 come pro tempore vigente.
“SDIR”: indica il “servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.
“Società” o “EEMS Italia S.p.A.”: indica EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA.
“Soggetto Preposto”: indica il soggetto di cui al paragrafo 6 della presente Procedura. “Soggetti Rilevanti”: indica i soggetti di cui al paragrafo 2.1.1 della presente Procedura.
“Strumenti Finanziari”: indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui all’art. 1, comma 2 del TUF3, ivi compresi le Azioni e i Titoli di Debito.
“Strumenti Derivati”: indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF4.
“Strumenti Finanziari Collegati”: indica gli Strumenti Derivati e ogni altro strumento finanziario specificato nell’articolo 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 594/20145 il cui valore è in tutto o in
3 Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del TUF « Per "strumenti finanziari" si intendono:
(1) Valori mobiliari. (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto. (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
4 Ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter del TUF per a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10); c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. [si veda nota precedente per i riferimenti agli strumenti finanziari]
5 Ai sensi dell’art. 0, xxx. 0, xxxx. x) xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 596/2014, per strumenti finanziari collegati si intendono «gli strumenti finanziari di seguito indicati, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:
i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
iv) strumenti emessi o garantiti dall’Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare
parte determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari. “Titoli di Debito”: indica le obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi dalla Società.
“TUF”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” come
pro tempore vigente.
*****
1) PREMESSE
1.1. In ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee – tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 – nonché dalle norme nazionali dettate in materia dal TUF e dal Regolamento Emittenti, EEMS Italia S.p.A., a seguito della modifica del modello di amministrazione e controllo deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 15 giugno 2020, ha adottato la versione presente Procedura, in sostituzione del precedente regolamento in materia di internal dealing, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2020, delegando l’Amministrare Delegato ad apportare alla stessa ogni modifica che si rendesse necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA.
La presente Procedura è diretta a:
(a) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti nonché le Operazioni Rilevanti da essi effettuate, che devono essere comunicate alla CONSOB, alla Società e al pubblico ai sensi delle citate previsioni normative;
(b) determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla CONSOB, alla Società e al pubblico delle Operazioni Rilevanti;
(c) identificare, tra i dirigenti della Società, i Soggetti Rilevanti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalle citate previsioni normative;
(d) dare informazione alle Persone Rilevanti identificate ai sensi della presente Procedura dell’avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi;
(e) garantire il rispetto della normativa c.d. “Market Abuse” in tema di abusi del mercato.
La presente Xxxxxxxxx entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA.
L’osservanza delle regole previste nella presente Procedura non esonera le Persone Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Xxxxxxxxx non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni».
2) I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate (“Persone Rilevanti”)
2.1. Ai fini dell’applicazione della presente Procedura ed in conformità agli artt. 3 (par. 1, punti 25 e 26) e 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e alle relative norme di attuazione, nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art. 114, comma 7 del TUF
2.1.1. per Soggetti Rilevanti si intendono:
(a) gli amministratori e i componenti dell’Organo di Controllo della Società;
(b) gli eventuali direttori generali della Società;
(c) gli ulteriori alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate, concernenti direttamente o indirettamente la Società, e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come identificati ai sensi del successivo paragrafo 3;
(d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti6, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ad ogni altro soggetto che controlla la Società, e ad ogni altro soggetto individuato dall’art. 114, comma 7, secondo periodo del TUF;
2.1.2. per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:
(a1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale di un Soggetto Rilevante; (a2) i figli a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi del diritto nazionale;
(a3) un parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla Data di Esecuzione;
(a4) le persone giuridiche, trust e società di persone:
(i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite alternativamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere (a1), (a2) e (a3); o
(ii) controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere (a1), (a2) e (a3); o
(iii) costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (a1), (a2) e (a3), o
(iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (a1), (a2) e (a3).
3) Identificazione da parte della Società dei dirigenti qualificabili come Soggetti Rilevanti e obblighi di informativa
3.1. Ai fini dell’adempimento della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale dettata in materia di internal dealing, i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (c) del paragrafo 2.1.1. sono identificati dall’Amministratore Delegato fra i dirigenti della Società sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione relativa all’accesso ad Informazioni Privilegiate da parte del dirigente in relazione alle
6 Si tiene pertanto conto sia delle Azioni delle quali un Soggetto Rilevante è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia di quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini sono anche computate sia le Azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
funzioni al medesimo affidate;
- valutazione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- esame circa la sussistenza in capo al dirigente di poteri di adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
3.2. I nominativi dei dirigenti della Società qualificati dall’Amministratore Delegato quali Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura nonché ogni successiva modifica conseguente a modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti già identificati, vengono trasmessi da parte dell’Amministratore Delegato al Soggetto Preposto il quale:
(i) informa tempestivamente, per iscritto, tali Soggetti Rilevanti dell’avvenuta identificazione e della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing, nonché dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla presente Procedura;
(ii) iscrive tali Soggetti Rilevanti nel Registro Internal Dealing.
3.3. L’Amministratore Delegato comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti interessati, l’elenco dei dirigenti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti.
4) ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAL DEALING, PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E OBBLIGHI INFORMATIVI.
4.1 Le Persone Rilevanti sono iscritte, a cura del Soggetto Preposto, in un apposito elenco denominato “Registro Internal Dealing” conservato a cura del Soggetto Preposto. Il Registro Internal Dealing riporta in ordine alfabetico i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed, in particolare: (i) nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale); (ii) codice fiscale (e/o, in caso di persone giuridiche, la Partita IVA); (iii) motivo dell’iscrizione (specificando la categoria di appartenenza della Persona Rilevante ai sensi del paragrafo 2 della presente Procedura7); (iv) data di iscrizione della Persona Rilevante nel Registro Internal Dealing; (v) eventuale data di cancellazione della Persona Rilevante dal Registro Internal Dealing; (vi) limitatamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, l’indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione.
4.2 L’avvenuta iscrizione nel Registro Internal Dealing quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura sono portati a conoscenza di Xxxxxxxx Rilevanti a cura del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta conforme al modello di cui all’Allegato 2 alla presente Procedura.
4.3 Ciascun Soggetto Rilevante, all’atto dell’accettazione della presente Procedura, rilascia una dichiarazione di presa visione e accettazione, mediante sottoscrizione del modulo di cui al citato Allegato 2, con cui attesta altresì di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla presente Procedura stessa e autorizza il trattamento dei propri dati richiesti ai sensi di legge.
4.4 Ciascun Soggetto Rilevante, inoltre, notifica per iscritto alle Persone ad esso Strettamente Legate (come definite al paragrafo 2.1.2 della presente Procedura) gli obblighi loro spettanti ai sensi della
7 Ad esempio, per un amministratore della Società sarà indicata la seguente motivazione “Soggetto Rilevante ai sensi del paragrafo 2.1.1, lettera (a) della Procedura Internal Dealing”; per il coniuge di tale Soggetto Rilevante la motivazione da indicare sarà la seguente “Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante ai sensi del paragrafo 2.1.2, lettera (a1) della Procedura Internal Dealing”, precisando poi, in altro campo, il nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione.
presente Procedura e della normativa ivi richiamata (eventualmente avvalendosi del modello di notifica di cui all’Allegato 3 alla presente Procedura) e conserva copia della notifica effettuata.
5) Operazioni soggette ad obblighi di comunicazione (“Operazioni Rilevanti”)
5.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società e alla CONSOB, nei termini e secondo le modalità indicati nel successivo paragrafo 7, le operazioni eseguite da loro stessi o per conto degli stessi, concernenti gli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati. Le Operazioni Rilevanti ricomprendono, tra l’altro, tutte le operazioni indicate nell’Allegato 2 alla presente Procedura.
5.2. Gli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.1. non sussistono per le seguenti operazioni:
- Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di € 5.000,00 (euro cinquemila) nell’arco dello stesso anno civile (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), con la precisazione che l’importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante; l’importo degli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle Azioni od obbligazioni sottostanti; l’obbligo si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 5.000,00 (euro cinquemila) nell’arco di un anno civile;
- transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo; (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
6) Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti
6.1. Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è individuato nella persona dell’Investor Relator, il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad
eseguire gli adempimenti previsti dalla presente Procedura.
Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvarrà della collaborazione della struttura allo stesso facente capo o di personale della Società all’uopo individuato ed incaricato.
6.2 Il Soggetto Preposto e i propri collaboratori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo della Procedura Internal Dealing, fino alla diffusione al mercato.
6.3 È compito del Soggetto Preposto:
a) redigere e tenere aggiornato il Registro Internal Dealing avendo cura di accertare che alle Persone Rilevanti ivi iscritte sia data informativa sui contenuti della presente Procedura e degli obblighi e dei divieti connessi;
b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti ed alla loro diffusione al mercato nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente Procedura;
d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
e) monitorare l’applicazione della presente Procedura, sottoponendo all’Amministratore Delegato e, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la presente Procedura alla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.
7) Obblighi di comportamento e informativi
A. 7.1 I Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera d) del paragrafo 2.1.1 della presente Procedura e le Persone ad essi Strettamente Legale sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti eseguite da loro o per conto degli stessi:
- alla Consob, tempestivamente e comunque non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione;
- alla Società, tempestivamente e comunque non oltre il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla Data di Esecuzione.
Tali Persone Rilevanti assolvono l’obbligo di comunicazione:
- alla Consob: mediante l’invio del Filing Model per posta elettronica certificata (“PEC”) all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”, o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;
- alla Società: facendo pervenire il Filing Model al Soggetto Preposto tramite e-mail da indirizzare a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, anticipata telefonicamente al numero 00-0000000, con obbligo di verificare l’avvenuta ricezione, ovvero ad altro numero comunicato dal Soggetto Preposto, avendo cura di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure consegnando brevi manu la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta). Quando la comunicazione non verrà consegnata direttamente al Soggetto Preposto, questi
fornirà alla Persona Rilevante un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite fax oppure tramite e-mail, ai recapiti che le Persone Rilevanti si impegnano all’uopo a fornire alla Società.
7.2 La Società provvede poi a pubblicare (mediante inserimento nello SDIR e nel suo sito internet) le informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 7.1 entro la fine del terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione e le trasmette contestualmente al Meccanismo di stoccaggio.
7.3 Le stesse Persone Rilevanti di cui al precedente paragrafo 7.1 sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e alla Società e pertanto rispondono verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
7.4 Su richiesta della Persona Rilevante, previa sottoscrizione del modulo riportato nell’Allegato 5, Modello I alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare, per suo conto o delle Persone ad esso Strettamente Legale, le comunicazioni da questi dovute alla Consob; in tal caso la comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Società deve essere perentoriamente effettuata entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione. La Società provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute da tali Persone Rilevanti alla Consob entro la fine del secondo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui riceverà la comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte delle Persone Rilevanti.
B) 7.5 I Soggetti Rilevanti indicati alla lettera d) del paragrafo 2.1.1 della presente Procedura sono tenuti a comunicare alla Consob e al pubblico tutte le Operazioni Rilevanti compiute da loro o dalle Persone ad essi Strettamente Legate ovvero nel loro interesse entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione.
Tali Soggetti Rilevanti assolvono l’obbligo di comunicazione:
- alla Consob: mediante l’invio del Filing Model per posta elettronica certificata (“PEC”) all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”, o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;
- al pubblico: con le modalità previste dagli artt. 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente di volta in volta.
7.6 Gli stessi Soggetti Rilevanti sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e al pubblico ai sensi del precedente paragrafo 7.5. Su richiesta del Soggetto Rilevante, previa sottoscrizione del modulo riportato nell’Allegato 5, Modello II alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare per suo conto le comunicazioni dal medesimo dovute, a seconda dei casi, alla Consob e al pubblico, ai sensi del precedente paragrafo 7.5, ferma restando in capo ai Soggetti Rilevanti ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza. Qualora il Soggetto Rilevante di cui al precedente paragrafo 7.5 intenda conferire tale incarico alla Società, la comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Società deve essere perentoriamente effettuata da parte del Soggetto Rilevante entro e non oltre la fine del dodicesimo giorno del mese successivo alla
Data di Esecuzione.
La Società provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute dal Soggetto Rilevante alla Consob e al pubblico entro la fine del terzo giorno successivo a quello in cui riceverà la comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte del Soggetto Rilevante.
Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, a tali Soggetti Rilevanti.
8) PERIODO DI CHIUSURA (C.D.“BLACK OUT PERIOD”)
8.1. In ossequio a quanto disposto dall’art. 19, par. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, i Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera d) del paragrafo 2.1.1 della presente Procedura non effettuano operazioni per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati nel periodo di 30 giorno di calendario antecedenti la data di pubblicazione8, da parte della Società anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria (intermedia o annuale) richiesta dalla normativa di volta in volta vigente, e che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile (il “Black Out Period”). Il divieto si applica fino all’avvenuta diffusione al pubblico e al mercato delle informazioni relative alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
8.2 Fermi restando i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto Rilevante può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Black Out Period:
a) in base a una valutazione caso per caso del Consiglio di Amministrazione in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti Finanziari. In tali casi il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Black Out Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell’operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, o all’acquisto di una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Delegato (UE) n. 522/2014, il Soggetto Rilevante deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black Out Period.
8.3 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli Strumenti Finanziari durante un Black Out Period, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante.
8 Conformemente all’orientamento espresso dall’ESMA al riguardo, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal e include il giorno di pubblicazione del comunicato stampa.
8.4 Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Strumenti Finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.
8.5 Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante, al momento della presentazione della richiesta:
a) debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
b) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del Black Out Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.
8.6 La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto o per conto di terzi durante un Black Out Period in talune circostanze e, tra l’altro, nelle situazioni in cui:
a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell’ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all’accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell’ambito di un piano di compensi che è attuato durante il Black Out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l’importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l’attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell’ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell’ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black Out Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzata dalla Società;
d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell’ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il
Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Black Out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Black Out Period; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black Out Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell’ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black Out Period;
e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all’altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black Out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l’acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.
9) Inosservanza degli obblighi di comportamento e di informazione previsti dalla presente
Procedura: le sanzioni.
9.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per le Persone Rilevanti e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti ai Soggetti Rilevanti indicati alle lettere da “a)” a “c)” del paragrafo 2.1.1 della presente Procedura dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società.
9.2 In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura Internal Dealing, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei Soggetti Rilevanti indicati alle lettere da “a)” a “c)” del paragrafo 2.1.1 della Procedura medesima verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con il parere dell’Organo di Controllo.
9.3 Si fa rimarcare che, l’inosservanza degli obblighi posti a carico delle Persone Rilevanti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e descritte nella presente Procedura, potrà comportare l’applicazione delle sanzioni di volta in volta vigenti; in particolare, tale inosservanza potrà comportare, tra l’altro:
a) per la società, ente o associazione e per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo violato l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste del Regolamento (UE) n. 596/20149 e/o da altre disposizioni legislative di volta in volta vigenti e applicabili in materia;
b) per i Soggetti Rilevanti le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza.
9 Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) n. 596/2014, le sanzioni amministrative pecuniarie che dovranno essere previste dal diritto nazionale per le violazioni dell’art. 19, parr. 1,2,3,5,6,7 e 11, del regolamento medesimo da parte di società, ente o associazione ovvero da parte di persone fisiche, potranno ammontare ad un massimo di euro 1.000.000,00 per le società, enti o associazioni e di Euro 500.000,00 per le persone fisiche.
In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dai Soggetti Rilevanti.
10)Trattamento dei dati personali
10.1 Ciascuna Persona Rilevante, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nella dichiarazione riportata nel modello di cui all’Allegato 2 alla presente Procedura, accetta irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della presente Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente; acconsente inoltre che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nella documentazione che la Società è tenuta a redigere e rendere pubblica nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente.
10.2 Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali, le comunicazioni delle Persone Rilevanti devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto, i dati medesimi:
- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, in primo luogo alla Consob, a Borsa Italiana e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.
10.3 Le informazioni riguardanti le Persone Rilevanti saranno trattate da EEMS Italia S.p.A. (quale titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione alla Società (e alle altre società del Gruppo) deriva dallaquotazione della stessa sul MTA.
Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.
10.4 L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi della presente Procedura comporterebbe l’impossibilità per la Società di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti, e potrà giustificare l’erogazione delle conseguenti sanzioni.
Le Persone Rilevanti possono esercitare i diritti di accesso ai dati personali e altri diritti rivolgendosi al Soggetto Preposto.
11)Modificazioni ed integrazioni
L’Amministratore Delegato ha il potere di apportare alla presente Procedura ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA.
Nel caso in cui i medesimi aggiornamenti od integrazioni alla presente Procedura si imponessero a cagione di adeguamenti a mutate disposizioni introdotte da leggi o da regolamenti, in quanto applicabili, a ciò potrà validamente provvedere, per i detti motivi di urgenza, il Soggetto Preposto, salvo successiva ratifica da parte dell’Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione.
In caso di modifica, aggiornamento o integrazione della presente Procedura: (i) il Soggetto Preposto ne darà tempestiva notizia ai Soggetti Rilevanti, a far tempo dall’entrata in vigore delle modifiche autorizzate dall’Amministratore Delegato; (ii) l’Amministratore Delegato informerà il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare successiva all’adozione di tale modifica.
12) Disposizioni finali ed entrata in vigore
La presente Procedura viene inviata in duplice esemplare ai Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto.
Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
- riconsegnare al Soggetto Preposto il modulo riportato nell’Allegato 2 alla presente Procedura, unitamente ad un esemplare della presente Procedura, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della medesima;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
13) Entrata in vigore
La presente Procedura, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2020, entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell’organo amministrativo.
ALLEGATI
Allegato 1 - Filing Model Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523
“Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate”
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione |
o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO 2 - NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Egregio Sig. / Gentile Signora
[indirizzo] OPPURE
Spett.le [Denominazione della società] [indirizzo]
Oggetto: Comunicazione iscrizione nel Registro Internal Dealing ai sensi dell’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014
Egregio Signore/Gentile Signora [inserire nominativo] /Spett.le [inserire denominazione della Società],
con la presente La informiamo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, che, in ragione dell’incarico di (1) da Lei ricoperto in EEMS Italia S.p.A. (la “Società” o “EEMS Italia S.p.A.”), Lei è stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di EEMS Italia S.p.A. e trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di internal dealing di cui all’art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.
In ragione di ciò, La invito a:
- esaminare con cura l’allegata “Procedura Internal Dealing” della Società (la “Procedura”), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l’altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del filing model di cui all’Allegato 1 della Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all’eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di EEMS Italia S.p.A. (in particolare, azioni o obbligazioni) o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;
- restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della Procedura e dei relativi allegati.
La informo infine che i dati personali comunicati a EEMS Italia S.p.A. sono necessari per la corretta tenuta, da parte della Società medesima, del Registro Internal Dealing previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dal paragrafo 4.1 della Procedura. I predetti dati saranno tenuti con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679.
Nel porgerLe i nostri più cordiali saluti, La invito a contattarmi ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati:
[inserire recapiti]. [Luogo/Data]
[Inserire nominativo e firma del Soggetto Preposto]
Per presa visione [Luogo/Data]
[Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante]
1 Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di “Soggetto Rilevante” ai fini della disciplina dell’internal dealing (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/Comitato per Controllo sulla Gestione/Consiglio di Sorveglianza ovvero alto dirigente).
Allegati alla comunicazione
[Xxxxxx per dichiarazione di piena conoscenza e accettazione Procedura Internal Dealing]
Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing
e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
Il sottoscritto nato a il , residente in
, Via/Piazza _, [oppure, se persona giuridica:
con sede legale in via n. , P. IVA
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
nato a il ], nella propria qualità di
della società quotata EEMS Italia S.p.A. (la “Società”), preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare vigente e della “Procedura Internal Dealing” della Società (la “Procedura”)
DICHIARA
- di aver preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro Internal Dealing di cui al paragrafo 4.1 della Procedura;
- di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della Procedura, che si riporta sub “Allegato A”) e di accettarne il contenuto, impegnandosi con la massima diligenza, per quanto di sua competenza, a rispettarne le prescrizioni e, tra l’altro, a fornire ai soggetti qualificati quali “Persone ad esso strettamente legate ” ai sensi della vigente normativa e del paragrafo 2.1.2 della Procedura, l’informativa prevista dal paragrafo 4.4 della Procedura;
- indica i seguenti recapiti personali ai sensi della Procedura
_;
- indica i seguenti nominativi delle “Persone ad esso strettamente legate” ai sensi del paragrafo 2.1.2 della Procedura:
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura, nonché eventuali variazioni che dovessero intervenire alle informazioni rese con la presente.
[Luogo e Data]
Firma
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo dichiaro di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679. Presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi del paragrafo 10 della Procedura Internal Dealing da me sopra accettata.
Firma
[“Procedura Internal Dealing EEMS Italia S.p.A.”]
[inserire il testo della procedura vigente]
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
...
ALLEGATO 3 - MODELLO DI NOTIFICA DAI SOGGETTI RILEVANTI ALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE AI SENSI DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING
Egregio Sig. / Gentile Signora
[indirizzo]
OPPURE
Spett.le [Denominazione della società] [indirizzo]
Oggetto: Comunicazione relativa agli obblighi in materia di internal dealing ai sensi dell’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014
Caro/Cara [inserire il nome del familiare]/ Spett.le [inserire denominazione della Società],
con la presente Ti/La informo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 che, in ragione dell’incarico da me ricoperto di (1) di EEMS Italia S.p.A. (la “Società” o “EEMS Italia S.p.A.”), trovano applicazione nei miei confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di internal dealing di cui all’art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.
Tenuto conto di quanto sopra, stante la Tua/Sua natura di (2),Tu/Lei risulti/a qualificabile come “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 26), del Regolamento (UE) n. 596/2014.
In ragione di ciò, Ti/La informo anzitutto che ho provveduto a comunicare alla Società le Tue/Sue generalità, unitamente ai Tuoi/Suoi dati anagrafici, per consentire alla Società medesima di adempiere a sua volta all’obbligo di iscriverTi/La, quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, nell’apposito elenco di cui all’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 denominato “Registro Internal Dealing”.
Ti/La invito inoltre a:
- esaminare con cura l’allegata “Procedura Internal Dealing” della Società (la “Procedura”), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l’altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del filing model di cui all’Allegato 1 della Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di reportistica conseguenti all’eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di EEMS Italia S.p.A. (in particolare, azioni ed obbligazioni) o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;
- restituirmi la presente comunicazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa e dei relativi allegati.
Qualora si intenda da parte Tua/Sua procedere alla negoziazione di Strumenti Finanziari di EEMS Italia S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, essendo previsto un termine assai ristretto per la relativa notifica alla Consob e alla Società in base alla normativa vigente e fermi gli obblighi informativi previsti in proposito dalla medesima normativa in capo a Te/Lei quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a,Ti/La invito a prendere preventivo e tempestivo contatto con il/la sottoscritto/a per coordinare le modalità di invio della relativa comunicazione alla Società.
A tal fine è necessario che EEMS Italia S.p.A. riceva tassativamente il filing model entro il primo giorno lavorativo (sabato incluso) successivo alla effettuazione di ciascuna operazione [oppure, se trattasi di Soggetto Rilevante ai sensi della lett. d) del paragrafo 2.1.1 della Procedura: la fine del dodicesimo giorno del mese successivo alla effettuazione di ciascuna operazione].
Ti/La informo infine che i dati personali comunicati a EEMS Italia S.p.A. sono necessari per la corretta tenuta, da parte della Società medesima, del Registro Internal Dealing previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dal paragrafo 4.1 della Procedura. I predetti dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, al fine di assolvere gli obblighi di internal dealing previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
Nel porgerTi/Le i miei più cordiali saluti, Ti/La invito a contattare oltre al sottoscritto anche il/la dott./dott.ssa , Soggetto Preposto della Società, ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati:
[inserire recapiti].
[Luogo e Data]
[Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante]
Per presa visione [Luogo e Data]
[Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante]
(1) Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di “Soggetto Rilevante” ai fini della disciplina dell’internal dealing (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/ Comitato per Controllo sulla Gestione/Consiglio di Sorveglianza, ovvero alto dirigente).
(2) Precisare la natura del rapporto che lega in concreto il “Soggetto Rilevante” alla “Persona Strettamente Legata” (i.e.: coniuge/figlio a carico/parente convivente/società controllata, trust, ecc.).
Allegato 4 - Elenco delle operazioni incluse nelle Operazioni Rilevanti
• Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono:
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di
warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione di obbligazioni o titoli di debito della Società;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un’obbligazione della Società, compresi i credit default swap;
i) le operazioni sottoposte a condizione subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell’art. 00, xxxxxxxxx 0-xxx, xxxx. x) xxx Xxxxxxxxxxx (XX)
n. 596/2014, l’obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l’operazione viene compiuta, l’esposizione dell’organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di EEMS Italia S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo di investimento collettivo. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo (FIA) in cui ha
investito la Persona Rilevante della Società.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE)
n. 596/2014, l’obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo).
o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento (UE)
n. 596/2014, l’obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l’operazione viene compiuta, l’esposizione della gestione patrimoniale individuale alle azioni o alle obbligazioni di EEMS Italia S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dalla medesima gestione patrimoniale individuale. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti della gestione patrimoniale individuale, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;
p) l’assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
• Ai sensi dell’art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:
a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di una Persona Rilevante10;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
10 Al riguardo, l’art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che « ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia».
ALLEGATO 5 - MODULI DI RICHIESTA PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA “PROCEDURA INTERNAL DEALING”
[Modello I]
Spett. le
EEMS ITALIA S.P.A.
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
Alla c.a. dell’Investor Relator
Oggetto: richiesta per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Consob previsti dalla “Procedura Internal Dealing”
Il sottoscritto nato a il , [oppure, se persona giuridica: con sede legale in via
n. , P. XXX in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. nato a il ], nella sua qualità di
🗆 Soggetto Rilevante della società EEMS Italia S.p.A. (la “Società”)
🗆 Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante della Società, Sig./Sig.ra
[oppure se persona giuridica inserire la ragione sociale della persona giuridica] ai sensi della lettera del paragrafo 2.1.2 della “Procedura Internal Dealing” della Società (la “Procedura”)
Richiede
ai sensi del paragrafo 7.4 della Procedura, che l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob previsti al paragrafo 7.1 della Procedura venga posto in essere dalla Società per suo conto.
A tal fine di impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui al paragrafo 6 della Procedura, nei termini e alle condizioni indicate nella Procedura, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.
[Luogo e data]
Firma _
[Modello II]
Spett. le
EEMS ITALIA S.P.A.
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
Alla c.a. dell’Investor Relator
Oggetto: richiesta per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di Xxxxxx e del pubblico previsti dalla “Procedura Internal Dealing”
Il sottoscritto nato a il , [oppure, se persona giuridica: con sede legale in via n. , P. XXX in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
nato a il _ ], nella sua qualità di Soggetto Rilevante della società EEMS Italia S.p.A. (la “Società”)
Richiede
ai sensi del paragrafo 7.6 della “Procedura Internal Dealing” della Società (la “Procedura”), che l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico previsti a suo carico dal paragrafo 7.5 della Procedura, venga posto in essere dalla Società per suo conto.
A tal fine di impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui al paragrafo 6 della Procedura, nei termini e alle condizioni indicate nella Procedura, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.
[Luogo e data]
Firma _