PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020
PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VERICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL'ISVAP DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30- QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL’ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
Relazione
1. Il quadro normativo europeo e nazionale.
A livello europeo la disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari è recata da fonti direttamente applicabili. Più in particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito Regolamento Delegato IBIPs”) che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
A livello nazionale le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018 che ha introdotto modifiche sia al CAP che al TUF prevedendo ulteriori disposizioni regolamentari che devono essere emanate da IVASS e da Consob, nei rispettivi ambiti di competenza, previo reciproco coordinamento. Ciò al fine di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita di IBIPs a prescindere dal canale distributivo nonché coerenza ed efficacia del sistema di vigilanza.
2. Schema di Provvedimento IVASS – Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
L’intervento normativo completa la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs per i canali di competenza dell’IVASS. Le nuove disposizioni regolamentari contengono rinvii alle norme del Regolamento Delegato IBIPs, considerata l’immediata applicabilità e la non derogabilità delle stesse, e alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (di seguito “Regolamento delegato sui requisiti organizzativi delle imprese di investimento”)
- che integra la direttiva 2014/65/UE (di seguito “direttiva Mifid II”) in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento – con riferimento alla consulenza indipendente.
Il Provvedimento contiene, inoltre, integrazioni e modifiche dei regolamenti nn. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.
3. Struttura del Provvedimento
Il Provvedimento, composto da 7 articoli e 6 Allegati, disciplina cinque aree, rispettivamente dedicate all’introduzione di modifiche ai Regolamenti:
a. n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti (articolo 1 del Provvedimento);
b. n. 24 del 18 maggio 2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’IVASS e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione (articolo 2 del Provvedimento);
c. n. 38 del 3 luglio 2018 (articolo 3 del Provvedimento), recante disposizioni in materia di sistema di governo societario;
d. n. 40 del 2 agosto 2018 (articolo 4 del Provvedimento), recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
e. n. 41 del 2 agosto 2018 (articolo 5 del Provvedimento), recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.
a. Modifiche al Regolamento n. 23 del 2008.
L’articolo 1 apporta una modifica all’articolo 5 del Regolamento n. 23 del 2018, che disciplina il contenuto del preventivo gratuito personalizzato rilasciato dalle imprese presso i punti vendita. Nello specifico, il comma 3 viene emendato inserendo la nuova lettera a- bis), con cui è previsto l’obbligo per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo, abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, di indicare nel preventivo la propria adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 e 150 del CAP (c.d. CARD), specificando che in caso di mancata adesione l’assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all’impresa di assicurazione del danneggiante.
b. Modifiche al Regolamento n. 24 del 2008.
L’articolo 2 dispone le seguenti modifiche con riguardo alla gestione dei reclami:
1. l’estensione dell’obbligo di pubblicare il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami anche alle imprese comunitarie abilitate ad operare in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi, al fine di consentire una piena disclosure del dato, al pari di quanto previsto per le imprese italiane (articolo 8 Reg. n. 24/2008);
2. l’introduzione dell’obbligo di comunicare all’impresa preponente i reclami ricevuti da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI (articolo 10-sexies, comma 1 Reg. n. 24/2008) e la conseguente integrazione del contenuto della relazione di cui all’articolo 9, comma 3 Reg. n. 24/2018. La modifica risponde all’esigenza di consentire un monitoraggio più efficace dell’attività degli iscritti nella sezione D del RUI e principalmente di quelli afferenti al canale bancario.
Al fine di coordinare compiutamente la disciplina della gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari assicurativi con il rinnovato framework regolamentare, viene integrato l’articolo 4, comma 2, lettera b), del Regolamento n. 24 – che indica l’area dei reclami esclusi dalla competenza dell’Istituto – con il riferimento alla “corretta redazione del KID”.
Sono inoltre aggiornati i riferimenti alla nota informativa (articolo 10 Reg. n. 24/2008) e all’Allegato 4 (articolo 10-decies, comma 1 Reg. n. 24/2008), in quanto non più attuali.
c. Modifiche al Regolamento n. 38 del 2018
L’articolo 3 integra il comma 2 dell’articolo 33, relativo agli obiettivi della funzione di verifica della conformità, prevedendo che nell’identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme l’impresa ponga attenzione al rispetto anche delle norme relative al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi.
d. Modifiche al Regolamento n. 40 del 2018.
L’articolo 4 apporta modifiche al Regolamento n. 40/2018 al fine di:
✓ razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori;
✓ irrobustire la tutela del consumatore;
✓ introdurre nuove disposizioni concernenti le regole di comportamento per la distribuzione di IBIPs da parte degli intermediari iscritti nel RUI nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, dagli iscritti nella sezione C e dalle imprese di assicurazione e relativi dipendenti.
Collaborazioni orizzontali (articolo 42, commi 4 e 4-bis)
In tema di collaborazioni tra intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro, sono stati meglio definiti i contenuti dell’accordo intervenuto tra gli intermediari ai fini di un corretto adempimento degli obblighi informativi inerenti i costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione e delle disposizioni regolamentari in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG). A tale ultimo riguardo è stata anche prevista la comunicazione alle imprese mandanti degli accordi stipulati dagli intermediari, comunicazione ritenuta funzionale all’applicazione delle regole di POG e ai connessi flussi informativi che devono intercorrere tra imprese e intermediari.
Informativa precontrattuale (Articolo 56)
Tenuto conto delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione espresse dal mercato, nonché dell’approccio all’informativa precontrattuale adottato dalla distribuzione bancaria – in cui la gran parte delle informazioni precontrattuali sono fornite all’instaurarsi del rapporto in sede di sottoscrizione del contratto quadro di consulenza - si propone una riformulazione dell’articolo 56 del Regolamento 40/2018 e una rimodulazione della struttura della connessa modulistica. Sono stati pertanto rivisti, attraverso la revisione, gli Allegati 3 e 4 ora denominati rispettivamente, “Informativa sul distributore” e “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP”, nonché inseriti gli Allegati 4-bis “Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo” e 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”.
Le modifiche mirano a:
a) semplificare il contenuto dell’informativa attraverso l’aggregazione di informazioni omogenee:
1. informazioni di natura “statica” (ora riportate nell’Allegato 3), che non cambiano per effetto della stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente;
2. informazioni di natura “dinamica” (ora riportate nel nuovo Allegato 4 “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP” e nell’Allegato 4-bis recante “Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo”), si tratta di informazioni che variano per ogni singolo contratto
sottoscritto. Per effetto della riorganizzazione, la quantità di informazioni da rendere ad ogni contratto si è significativamente ridotta.
b) razionalizzare le modalità di consegna della documentazione precontrattuale mediante:
1. l’introduzione dell’obbligo di consegna dell’Allegato 3 soltanto in occasione della sottoscrizione del primo contratto e/o proposta contrattuale. Restano fermi i previgenti obblighi di affissione nei locali dell’intermediario o di pubblicazione sul sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali
2. la conferma dell’obbligo di consegna dell’Allegato 4 – o 4 bis per i prodotti IBIPs - prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto;
2. la sostituzione dell’informativa precontrattuale con appositi elenchi resi noti al contraente tramite affissione nei locali o pubblicazione su sito internet (elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, elenco degli obblighi di comportamento.
Quanto all’informativa relativa alle remunerazioni, è stato precisato che nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è complessivamente relativa compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (Articolo 58)
Al fine di rafforzare la tutela del cliente, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 58 ha previsto la consegna di un’apposita dichiarazione in cui il distributore attesta che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze e alle richieste del contraente. La semplificazione della dichiarazione, priva di sottoscrizioni e dell’indicazione dei motivi specifici, non fa venir meno la riconducibilità della stessa nella sfera di responsabilità del distributore che la rilascia.
Sono stati conseguentemente eliminati i commi 5 e 6 dell’articolo 58 in base ai quali era consentita la vendita del prodotto assicurativo anche nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del cliente o nell’ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del cliente a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.
Vendita abbinata (Articolo 59-bis)
È stato inserito l’articolo 59-bis che individua le informazioni supplementari da fornire nel caso di vendita di prodotti assicurativi abbinata a un prodotto/servizio accessorio diverso da un’assicurazione.
Le informazioni concernono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
Conservazione della documentazione (Articolo 67)
L’articolo 67, che pone in capo ai distributori precisi obblighi di conservazione della documentazione, è modificato al fine di chiarire che i distributori conservano tale documentazione per tutta la durata del rapporto assicurativo ovvero fino ad un altro termine
maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto.
La disposizione viene, altresì, integrata prevedendo che i distributori conservino anche la documentazione relativa al prodotto e al processo di approvazione del prodotto ricevuta dalle imprese e dagli intermediari che realizzano prodotti assicurativi.
Formazione e aggiornamento professionale
La riforma delle disposizioni relative alla formazione e all’aggiornamento professionale è tesa al raggiungimento di un duplice obiettivo:
- favorire un innalzamento degli standard professionali degli intermediari assicurativi;
- promuovere l’armonizzazione della disciplina dei requisiti professionali nel settore assicurativo e finanziario, avviando, nel contempo, un processo di razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi previsti per i soggetti operanti nei due settori.
La crescente complessità dei prodotti e degli obblighi connessi alle relazioni con i clienti richiede, infatti, agli operatori del mercato assicurativo competenze e conoscenze sempre più elevate, in funzione di un’adeguata tutela del consumatore.
Sono state quindi integrate le disposizioni di cui agli artt. 17, 22, 26, 41 e 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevedendo che gli addetti all’attività di intermediazione assicurativa operanti all’interno o all’esterno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro e i dipendenti delle imprese di assicurazione, nonché i produttori diretti, debbano possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, analogamente a quanto già previsto per gli intermediari di primo livello.
La modifica avvicina, inoltre, la disciplina del settore assicurativo a quella del settore finanziario che richiede al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza e agli iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari, tra l’altro, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Una specifica norma transitoria (art. 6) disciplina la graduale entrata in vigore della disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del regolamento.
Viene altresì introdotta una disposizione (art. 89-bis) che consente il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale, anche del personale addetto che lavora all’interno dei locali dell’intermediario
Registrazioni telefoniche (art. 83)
Gli obblighi di registrazione vengono integrate prevedendo che il distributore, in caso di vendita a distanza, dia informativa in relazione alla registrazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. In caso di prodotti IBIPs, vengono registrate anche le comunicazioni che non danno luogo a conclusione del contratto analogamente a quanto previsto dalla normativa Consob. È, inoltre, previsto che i distributori adottino tutte le misure ragionevoli per registrare e conservare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche.
Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi (Capo II-bis)
L’articolo 4 inserisce al Titolo II, dopo il Capo II “Regole di comportamento”, il Capo II-bis “Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi”, che ospita le seguenti Sezioni:
- Sezione I – Regole generali
- Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente
- Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
- Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
Sezione I – Regole generali
L’articolo 68 bis individua le norme previste per la distribuzione dei prodotti non-IBIPs applicabili anche ai prodotti IBIPs quando sono distribuiti dai distributori soggetti alla vigilanza IVASS.
Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente
L’articolo 68-ter (Informativa precontrattuale) introduce l’obbligo di consegnare ai contraenti dei prodotti IBIPs l’Allegato 4-bis.
Sono fatti salvi gli obblighi di redazione e consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti e in particolare degli Allegati 4-bis e 4-ter, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 56.
In linea con quanto previsto dall’articolo 48 del Regolamento UE 2017/565, i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 68-ter dispongono obblighi d’informativa peculiari con riguardo alla natura, ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto degli IBIPs con particolare riguardo alle loro caratteristiche e funzionamento, agli specifici rischi legati all’insolvenza dell’emittente, alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti; all’esercizio del diritto di riduzione e riscatto, all’esistenza di eventuali garanzie o meccanismi di protezione dei premi versati. In particolare viene previsto l’obbligo di fornire informativa sui costi relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza.
La normativa è in linea con quanto previsto dall’articolo 48 del Regolamento UE 2017/565, al fine di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi a quelle degli altri prodotti assicurativi, consentendo un innalzamento del livello di disclosure in favore dei contraenti.
Il comma 6 reca una norma di raccordo fra gli obblighi informativi del distributore e quelli del produttore, stabilendo che la consegna del KID e del DIP aggiuntivo sono sufficienti anche ad integrare l’osservanza dei primi, purché le informazioni fornite siano complete. Viene, in ogni caso previsto che, in caso di prodotti che prevedono più linee di investimento, l’intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.
L’articolo 68-quater dispone obblighi supplementari con riguardo ai requisiti delle informazioni fornite sul prodotto (quelle riguardanti le modalità di un eventuale raffronto tra diversi prodotti d’investimento ovvero quelle relative all’indicazione dei risultati passati e/o futuri degli strumenti/indici utilizzati quali sottostanti).
L’articolo 68-quinquies prevede l’obbligo di fornire informazioni pubblicitarie coerenti con quelle recate dalla documentazione contrattuale.
Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
L’articolo 68-sexies individua le condizioni generali in presenza delle quali, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, gli intermediari e le imprese
di assicurazione possono pagare o percepire incentivi (compensi o commissioni oppure benefici non monetari forniti o ricevuti a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto del cliente). Nello specifico, gli incentivi devono:
- avere lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
- non pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi ovvero, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo.
L’articolo 68-septies stabilisce le condizioni di ammissibilità degli incentivi, prevedendo che il rispetto di condizioni di ammissibilità analoghe a quelle previste dall’articolo 11, par. 2, della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 ma che tengono conto delle peculiarità della distribuzione assicurativa tramite agenti e broker. Con la stessa ratio, il regolamento esclude dalla nozione di stretti legami, ai fini della percezione degli incentivi, il punto 4) dell’articolo 1, comma 1, del Codice, in modo da escludere dalla nozione i rapporti contrattuali distributivi tra impresa e intermediario.
Una specifica norma transitoria (art. 6) stabilisce che gli operatori sono tenuti a conformarsi integralmente a tale disposizione entro 31 marzo 2022.
Viene precisato che un incentivo è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa dello stesso.
È prevista la registrazione da parte degli intermediari degli incentivi percepiti in relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi. Infine, sono individuati precisi obblighi di informativa degli intermediari a favore dei contraenti.
L’articolo 68-octies disciplina la percepibilità di incentivi nel caso di fornitura da parte degli intermediari della consulenza su base indipendente (consulenza fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti, inclusi necessariamente quelli emessi da imprese di assicurazione con le quali il distributore non ha stretti legami, nella cui nozione rientra anche l’esistenza di un mandato agenziale).
Più in particolare, quando l’intermediario presta consulenza su base indipendente non può percepire incentivi monetari e può accettare soltanto benefici di natura non monetaria di minore entità (ragionevoli e proporzionati e non devono incidere sul comportamento dell'intermediario senza risultare pregiudizievoli per gli interessi del cliente). Quando i benefici sono ammissibili, devono essere comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente.
Sezione IV - Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
Fermo restando l’obbligo di valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del cliente per tutti i prodotti assicurativi si disciplina la distribuzione di prodotti IBIPs con e senza consulenza.
In particolare è prevista la vendita in regime di consulenza obbligatoria per i prodotti IBIPs diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, ovvero i prodotti IBIPs che garantiscono il recupero dei premi versati al netto dei costi legittimi (art. 68-duodecies), mentre è esclusa per i prodotti tradizionali al fine di sottolineare - anche a livello regolamentare - una differenziazione delle caratteristiche assicurative
Per le vendite con consulenza, l’articolo 68-novies specifica le informazioni da richiedere e valutare per – oltre alle esigenze e richieste del cliente – se il prodotto è adeguato, secondo procedure e politiche determinate dal distributore. L’esito della valutazione è incluso nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza (art. 68-decies).
Per le vendite senza consulenza, l’articolo 68-undecies prevede l’obbligo di valutare le esigenze e richieste (ad esclusione della situazione finanziaria, che è propria delle sole vendite con consulenza), nonché il grado di conoscenza ed esperienza del cliente rispetto al prodotto venduto. Fermo restando l’obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente, è prevista, in coerenza con la normativa europea, la possibilità di vendere un prodotto ritenuto non appropriato o in relazione al quale non sono state fornite informazioni sufficienti per valutarne l’appropriatezza, rilasciando apposita relativa dichiarazione.
e. Modifiche al Regolamento IVASS n. 41.
L’articolo 5 del Provvedimento modifica alcune previsioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
In coerenza con il contenuto dell’articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, è modificato l’articolo 25 relativo all’estratto conto annuale dei contratti aventi ad oggetto i prodotti d’investimento assicurativi: viene esteso a tutti i prodotti IBIPs quanto già previsto per i contratti unit linked, per i quali l’impresa fornisce annualmente ai contraenti una rendicontazione analitica dei costi e delle spese, inclusi i costi della distribuzione. È altresì previsto che in sede di rendicontazione annuale sia riportata un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfi precisi requisiti.
A tal fine, viene inoltre stabilito che i distributori trasmettono all’impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire un estratto conto annuale (rinominato Documento unico di rendicontazione) completo anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione, anche laddove sia effettuata nell’ambito di una collaborazione orizzontale. Tale obbligo viene inserito per ragioni di coerenza anche nel testo dell’articolo 18, relativo alle comunicazioni in corso di contratto per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. Sono modificati, inoltre, gli articoli 15 e 21 del predetto Regolamento al fine di allineare l’ordine delle sezioni riportate nel Dip aggiuntivo Vita e nel Dip aggiuntivo IBIP con quanto previsto dall’Allegato 2 e dall’Allegato 4 al Regolamento, riportanti, rispettivamente, la struttura del Dip aggiuntivo Vita e del Dip aggiuntivo IBIP.
Parallelamente, l’art. 25 viene integrato prevedendo l’obbligo per le imprese di fornire agli intermediari iscritti nella sezione D del RUI le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di rendicontazione MiFID2.
Vengono modificati, infine, due allegati:
- il DIP aggiuntivo IBIP, le modifiche interessano la sezione “reclami”, che tiene ora più compiutamente conto del riparto di competenze IVASS/Consob.
- il DIP aggiuntivo R.C. auto, in cui andrà ora indicato l’eventuale mancata adesione dell’impresa di assicurazione al sistema di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del CAP (c.d. CARD), con la specificazione che in tal caso l’assicurato non
potrà rivolgersi per il risarcimento del danno direttamente alla propria impresa di assicurazione ma dovrà rivolgersi all’impresa di assicurazione del danneggiato.
ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR FINALE e VIR)
Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS, in particolare degli articoli 5, 7 e 9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell’Istituto, è stata effettuata l’analisi e la verifica dell’impatto della regolamentazione in argomento nell’ambito della quale sono state esaminate le diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l’atto stesso o che ne migliorino l’efficacia stessa.
Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell’analisi e della verifica di impatto regolamentare, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.
1. Scenario di riferimento
Il decreto legislativo n. 68/2018, recante l’attuazione della IDD ha introdotto nel CAP disposizioni in materia di requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
Le nuove disposizioni del CAP prevedono una disciplina specifica per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi in materia di informativa al contraente, incentivi E e valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti assicurativi, integrata da regolamenti di attuazione emanati dall’IVASS, sentita la Consob.
La normativa primaria (CAP e legge di delegazione europea 2016/2017) ha auspicato un’azione di coordinamento tra IVASS e Consob nell’esercizio dei rispettivi poteri regolamentari finalizzata a garantire l’uniformità della disciplina applicabile ai prodotti di investimento assicurativo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza.
Sul Provvedimento è stato richiesto e ottenuto parere favorevole della Consob.
2. Potenziali destinatari
L’intervento normativo oggetto della presente valutazione d’impatto è destinato a soggetti diversi a seconda del regolamento emendato o integrato:
- Regolamento ISVAP n. 23/2008: l’integrazione apportata al Regolamento n. 23 del 2008 è destinata alle sole imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, le quali dovranno riportare nel preventivo gratuito personalizzato rilasciato ai contraenti nei punti vendita la propria adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui agli articolo 149 e 150 del CAP (c.d. CARD).
- Regolamento ISVAP n. 24/2008: l’intervento normativo è destinato ai medesimi soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del vigente Regolamento n. 24 del 2008 ovvero le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, le imprese di riassicurazione, gli intermediari iscritti nel RUI e gli intermediari assicurativi iscritti nell’Elenco annesso al RUI.
- Regolamento IVASS n. 38 del 2018: l’integrazione apportata non modifica l’ambito di applicazione del Regolamento.
- Regolamento IVASS n. 40 del 2018: per quanto concerne le disposizioni modificate applicabili ai prodotti non IBIP, i soggetti destinatari sono tutti i distributori assicurativi come già previsto dal medesimo Regolamento n. 40 del 2018. Per la distribuzione dei prodotti IBIP i destinatari delle nuove disposizioni sono le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni a) e b) del RUI e relativi collaboratori di cui alla lettera e) e gli intermediari iscritti nella sezione c) del medesimo Registro.
- Regolamento IVASS N. 41 del 2018: le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento n. 41 del 2018 si applicano ai medesimi soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del vigente Regolamento n. 41 del 2018 ovvero le imprese di assicurazione che pubblicizzano e commercializzano prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica e intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358.
3. Obiettivi
Il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni europee ha reso necessario intervenire sul Regolamento IVASS n. 40/2018 introducendo disposizioni in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
Le nuove disposizioni regolamentari completano il quadro normativo italiano ed europeo in materia di prodotti di investimento assicurativi, composto dalle norme del CAP e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, che integra la Direttiva IDD con riferimento agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento applicabili alla distribuzione di IBIPs e lo allineano, per quanto compatibile, alle disposizioni della disciplina MiFID II.
Il Provvedimento intende, inoltre, apportare modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 23 e 24 del 2008, 38, 40 e 41 del 2018 (non strettamente connesse alla disciplina in materia di distribuzione di IBIPs, segnalate come necessarie e opportune dal mercato).
4. Processo di analisi
Al fine di verificare e rafforzare l’efficacia della normativa vigente rispetto agli obiettivi della stessa sono stati eseguiti approfondimenti su specifiche tematiche.
Sono state oggetto di verifica di impatto regolamentare (VIR) le seguenti tematiche per adeguarle all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento IVASS n. 3 del 2013:
a) revisione dell’informativa precontrattuale;
b) disciplina dei conflitti di interesse;
c) valutazione delle richieste ed esigenze del contraente;
d) innalzamento dei requisiti di professionalità;
e) disciplina delle collaborazioni orizzontali
f) rendicontazione.
Sono state oggetto di analisi di impatto regolamentare (AIR), le seguenti tematiche:
a) condizioni di legittimità per la percezione di incentivi;
b) relazione sulle reti;
c) vendita abbinata.
Nell’ambito del processo di analisi sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.
5. Valutazioni per l’intervento di modifica dei Regolamenti nn. 40/2018 e 41/2018.
In considerazione delle tematiche oggetto di verifica d’impatto regolamentare (VIR) di seguito i presupposti alla base delle singole tematiche.
5.a. Informativa precontrattuale
La disciplina vigente persegue la finalità di fornire agli operatori degli schemi informativi, inclusivi di tutte le informazioni da rendere in sede precontrattuale allo scopo di favorire la trasparenza nei rapporti con i contraenti, promuovendo la standardizzazione dei moduli informativi e la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti vigilati.
L’analisi degli effetti prodotti sul mercato dalla disciplina vigente ha evidenziato che l’obiettivo di semplificazione è stato raggiunto in modo parziale. Le modalità di implementazione delle disposizioni regolamentari sono risultate, infatti, onerose rispetto alle finalità perseguite. Si rende pertanto necessario modificare il testo regolamentare per conseguire il citato obiettivo di semplificazione.
Tenuto inoltre anche conto del confronto con Xxxxxx sulle tematiche regolamentari in discorso, si propongono ulteriori modifiche al fine di rendere omogenee per tutti gli intermediari gli obblighi informativi applicabili ai prodotti IBIPs, inclusi quelli iscritti nella Sez. D del RUI, le cui modalità di distribuzione sono vigilate da Consob.
Il complesso delle modifiche al testo è dettagliato di seguito al paragrafo 6.a.
5.b. Conflitti di interesse
L’articolo 55 del Regolamento n. 40 vieta ai distributori assicurativi di assumere, direttamente o indirettamente, “la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva”. La norma intende tutelare il consumatore, evitando ex ante che si possano verificare casi di conflitto di interesse.
Tenuto conto che il mercato ha richiesto di chiarire l’applicabilità del divieto in questione alla distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs è stata condotta una valutazione della necessità di rivedere le vigenti disposizioni. In particolare, si è valutato che la tutela del consumatore in situazioni in cui vi è un conflitto di interesse del distributore non sarebbe conseguibile con la medesima efficacia rimuovendo il divieto e sostituendolo con l’obbligo per il distributore di rendere nota l’esistenza del conflitto al cliente in fase precontrattuale. Si ritiene pertanto di non modificare la disciplina vigentedcva.
5.c. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Il distributore, nella fase precontrattuale, è chiamato a verificare le esigenze e le richieste del cliente al fine di individuare il prodotto più coerente con le necessità da questo
manifestate e a fornire al medesimo tutte le informazioni, utili a consentire di prendere una decisione informata.
Nei casi in cui il cliente non renda al distributore le informazioni richieste ovvero quando il prodotto non sia coerente con le richieste ed esigenze del cliente, le vigenti disposizioni consentono comunque al distributore di finalizzare la vendita, purché il cliente sottoscriva un’apposita dichiarazione.
L’analisi condotta sugli effetti di tale disposizione ha evidenziato che la stessa non si è dimostrata sufficiente a raggiungere l’obiettivo di tutela del contraente, in quanto sono stati rilevati numerosi casi di vendita di contratti non coerenti con le esigenze della clientela.
Ciò ha determinato la necessità di adottare interventi correttivi della disposizione, meglio dettagliati al successivo paragrafo 6.c.
5.d. Innalzamento dei requisiti di professionalità
Le vigenti disposizioni in merito ai requisiti di professionalità sono state analizzate comparativamente alle disposizioni Consob vigenti per la distribuzione di prodotti finanziari. Si è rilevato un disallineamento tra le due discipline, che rende opportuno un intervento normativo correttivo volto a favorire l’omogeneità dei requisiti tra gli operatori assicurativi e finanziari.
Le modifiche proposte sono di seguito dettagliate al paragrafo 6.d.
5.e. Collaborazioni orizzontali
L’attuale disciplina delle collaborazioni orizzontali prevede solo la sottoscrizione di un accordo tra i due intermediari, senza indicare né il contenuto né l’obbligo di trasmissione alle imprese mandanti.
Si è rilevato che tale disciplina risulta insufficiente a garantire sia il rispetto degli oneri informativi sui costi distributivi, sia della normativa in materia di POG (in particolare i controlli del produttore sulla rete di vendita).
Le modifiche proposte sono di seguito dettagliate al paragrafo 6.e.
5.f. Rendicontazione
La vigente disciplina prevede che l’informativa relativa ai costi e oneri connessi all’attività di distribuzione debba essere resa dall’impresa di assicurazione al cliente:
− ex ante, con la documentazione relativa all’informativa precontrattuale (KID e DIP aggiuntivo IBIP);
− ex post, all’interno dell’estratto conto annuale.
L’analisi condotta sugli effetti prodotti da tale disciplina ha evidenziato che per dare compiuta attuazione all’articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, si rende necessario modificare le disposizioni in parola, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni fornite ai clienti da parte dei produttori e dei distributori.
Le modifiche proposte sono dettagliate al paragrafo 6.f.
6. Valutazione delle ipotesi di revisione
Di seguito sono riportate le opzioni regolamentari considerate e le soluzioni adottate:
a. Informativa precontrattuale
Opzioni | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
a) nessuna modifica agli allegati 3 e 4. | - nessun onere aggiuntivo per i soggetti vigilati. | - permanenza di informative impostate in modo disomogeneo nel settore assicurativo e in quello finanziario; - costi informativi elevati. |
b) modifiche minime con esclusivo riguardo agli IBIPS (es. inserimento degli ulteriori obblighi comportamentali). | - allineamento delle modalità di informativa in materia di IBIPs a quella bancaria. | - allineamento parziale dell’informativa già predisposta ai nuovi modelli; - disomogeneità informativa tra prodotti assicurativi venduti dallo stesso operatore. |
c) ristrutturazione completa degli allegati sia come contenuto che come modalità e tempi di consegna. | - semplificazione dell’informativa; - progressiva riduzione dei costi; - allineamento delle modalità di informativa a quella bancaria allineamento. | - necessità di allineamento di tutta l’informativa già predisposta ai nuovi modelli. |
È stata preferita l’opzione c), in quanto ha il doppio vantaggio di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi a carico dei distributori e, al contempo, di allineare l’informativa alle prassi in vigore nel mondo bancario. Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
b. Conflitti di interessi
Opzioni regolamentari | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
a) nessuna modifica regolamentare. | - il mantenimento del divieto consente una maggiore tutela del consumatore; - assenza di aspetti di discrezionalità nella valutazione della legittimità dell’azione dell’intermediario. | - disallineamento con normativa in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro. |
b) limitare il divieto al solo caso di contestualità tra l’attività di distribuzione | - maggiore allineamento con la normativa in materia di distribuzione di IBIPs da | - valutazione discrezionale da parte dell’intermediario circa l’esistenza dei |
e la costituzione di beneficio/vincolo a favore del distributore. | parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro; - valutazione caso per caso dell’effettiva incidenza del conflitto d’interessi rispetto all’obbligo di agire nell’interesse del contraente sulla base di criteri predeterminati. | requisiti di legittimità della costituzione del beneficio/vincolo, maggiori difficoltà di accertamento in sede di vigilanza della legittimità del comportamento dell’intermediario. |
c) sostituire il divieto con un obbligo di disclosure da parte dell’intermediario nella situazione in cui sussiste un potenziale conflitto di interessi. | - completo allineamento con la normativa in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro. - valutazione caso per caso dell’effettiva incidenza del conflitto d’interessi rispetto all’obbligo di agire nell’interesse del contraente. | - valutazione discrezionale da parte dell’intermediario dell’effettiva incidenza del conflitto d’interessi rispetto all’obbligo di agire nell’interesse del contraente; - maggiori difficoltà di accertamento in sede di vigilanza della legittimità del comportamento dell’intermediario. |
È stata preferita l’opzione a), in quanto, considerata la peculiarità e la natura del prodotto assicurativo, si ritiene che l’attuale disposizione costituisca un importante presidio per la tutela degli assicurati, di livello superiore a quello conseguibile prevedendo obblighi di disclosure dei conflitti di interesse a carico del distributore o una valutazione caso per caso. L’attuale Regolamento n. 40/2018, pertanto, non necessita di modifiche.
c. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Opzioni regolamentari | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
a) nessuna modifica regolamentare. | - non si introducono cambiamenti alle prassi operative adottate dalle imprese; - nessun onere aggiuntivo per i distributori. | - mantenimento della possibilità di vendita di prodotti non idonei al cliente; - disallineamento rispetto alle opzioni regolamentari adottate in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro. |
b) sostituzione della dichiarazione (negativa) di non rispondenza ai bisogni con la dichiarazione (positiva) | - maggiore tutela dei consumatori in quanto diventa impossibile vendere prodotti non idonei al cliente; | - maggiori oneri per i soggetti vigilati. |
di rispondenza del prodotto assicurativo ai bisogni e alle richieste del cliente. | - maggiore efficacia dei controlli da parte delle imprese mandanti e dell’IVASS; - maggiore responsabilizzazione dell’intermediario; - allineamento rispetto alle opzioni regolamentari adottate in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro. |
È stata preferita l’opzione b) allo scopo di evitare casi di vendite inappropriate.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
d. Innalzamento dei requisiti di professionalità
Opzioni regolamentari | Principali aspetti positivi | Principali criticità |
a) non modificare la disciplina contenuta nel regolamento IVASS n. 40/2018. | - continuità della disciplina di settore; - nessun nuovo onere per gli operatori assicurativi. | - ridimensionamento degli standard professionali previsti per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di IBIPs da parte del personale delle banche che allo stato sono soggetti al rispetto dei più elevati requisiti stabiliti dal regolamento intermediari della CONSOB; - disomogeneità di requisiti tra i settori assicurativo e finanziario; - duplicazione degli oneri formativi previsti in capo agli operatori. |
b) procedere ad un parziale adeguamento della disciplina assicurativa a quella finanziaria prevedendo che: - i dipendenti delle imprese e gli addetti | - significativo innalzamento degli standard professionali previsti per la distribuzione di prodotti assicurativi; | - maggiori oneri di istruzione per i futuri operatori; - penalizzazione dei canali tradizionali che, a differenza del canale bancario, non sono |
all’attività di intermediazione (indipendentemente dal tipo di prodotto distribuito) debbano possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore; - le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’acquisizione dei requisiti necessari per l’attività di informazione e consulenza in ambito finanziario possano essere fatte valere anche ai fini dell’attività di distribuzione assicurativa se svolte nelle materie di interesse comune (assicurativo, creditizio e finanziario) | - omogeneità di requisiti tra i due settori assicurativo e finanziario; - aumento della qualità dell’informativa resa al cliente anche in conseguenza di una accresciuta consapevolezza del prodotto assicurativo; - semplificazione degli oneri formativi previsti in capo agli operatori in ambito finanziario e assicurativo attraverso la previsione dell’equivalenza delle relative formazioni ove pertinente. | preparati al rispetto di requisiti così stringenti. |
c) prevedere l’opzione b) con riferimento alla sola distribuzione di prodotti IBIPs. | - coerenza tra i settori assicurativo e finanziario, nella vendita di prodotti IBIPs. | - forte disomogeneità di disciplina tra le diverse tipologie di prodotti assicurativi; - penalizzazione dei canali tradizionali che, a differenza del canale bancario, non sono preparati al rispetto di requisiti così stringenti. |
È stata scelta l’opzione b) in quanto rende omogenee le discipline sui requisiti di professionalità per la distribuzione di prodotti assicurativi e finanziari. L’opzione b) consente, inoltre, di evitare la duplicazione degli obblighi di formazione per gli operatori (con un contenimento dei costi a carico dei destinatari della norma). Onde evitare un effetto traumatico sul mercato, una specifica norma transitoria disciplina la graduale entrata in vigore della disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del regolamento.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
d. Accordi di collaborazione orizzontale
Opzione regolamentare | Principali aspetti positivi | Principali criticità |
a) nessuna modifica in materia di collaborazione orizzontale prevista dall’articolo 42, comma 4, del Regolamento n. 40 del 2018 | - nessun onere aggiuntivo per gli intermediari assicurativi rispetto alla disciplina vigente. | - Scarsa trasparenza degli accordi di collaborazione orizzontale nei confronti delle imprese di assicurazione; - problemi applicativi correlati al rispetto da parte degli intermediari che sono parte dell’accordo di collaborazione orizzontale degli obblighi in materia di: 1) informativa precontrattuale sulla percezione delle remunerazioni nei confronti dei clienti; 2) comunicazione delle informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione nei confronti dell’’impresa di assicurazione, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del Regolamento n. 41, come modificato dal presente provvedimento; 3) rispetto dei requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi. - scarsa trasparenza in materia di accordi di collaborazione nei confronti dell’attività di vigilanza. |
b) Modificare la disciplina in materia di collaborazione orizzontale prevista dall’articolo 42, comma 4, del Regolamento n. 40 del 2018: | - innalzamento del livello di trasparenza delle collaborazioni orizzontali nei confronti delle imprese di assicurazione, facilitando l’adempimento | - maggiori oneri per gli intermediari che realizzano accordi di collaborazione orizzontale. |
1) indicando le finalità che devono essere perseguite con l’accordo scritto di collaborazione; 2) prevedendo che la sottoscrizione dell’accordo sia comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate. | degli obblighi regolamentari in capo a quest’ultime correlati alle condotte degli intermediari (come in materia di rendicontazione e di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi); - superamento dei problemi applicativi correlati al rispetto da parte degli intermediari che sono parte dell’accordo di collaborazione orizzontale degli obblighi in materia di: 1) informativa precontrattuale sulla percezione delle remunerazioni nei confronti dei clienti; 2) comunicazione delle informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione nei confronti dell’’impresa di assicurazione, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del Regolamento n. 41, come modificato dal presente provvedimento; 3) requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi. - Innalzamento della qualità della distribuzione assicurativa; - agevolazione dell’attività di vigilanza. |
È stata preferita l’opzione b) in quanto favorisce l’innalzamento del livello di trasparenza delle collaborazioni orizzontali nei confronti delle imprese di assicurazione, facilitando
l’adempimento degli obblighi regolamentari in capo a quest’ultime correlati alle condotte degli intermediari (come in materia di rendicontazione ai sensi del Regolamento n. 41 del 2018 e di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi).
L’opzione b), inoltre, assicura che gli intermediari che realizzano accordi di collaborazione orizzontale possano finalizzare tali accordi al rispetto di precise disposizioni regolamentari in capo ed essi, agevolando anche l’azione di vigilanza sul loro pieno adempimento.
f. Rendicontazione
Opzione regolamentare | Principali aspetti positivi | Principali criticità |
a) porre in capo all’impresa di assicurazione l’obbligo di raccogliere dall’intermediario le informazioni necessarie per fornire un estratto conto annuale relativo a tutti gli IBIPs completo anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione. | - vantaggi di chiarezza e completezza dell’informativa per i contraenti, i quali possono far affidamento al solo estratto conto dell’impresa per avere contezza anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione; - agevolazione dell’attività di vigilanza. | - oneri aggiuntivi per le imprese di assicurazioni. |
b) non prevedere l’obbligo di raccolta delle informazioni in capo all’impresa. | - mantenimento dell’autonomia organizzativa delle imprese di assicurazione nella raccolta delle informazioni relative ai costi di distribuzione. | - incompletezza delle informazioni sui costi e oneri connessi all’attività di distribuzione fornite al contraente in sede di estratto conto annuale dell’impresa; - mancato vantaggio per il contraente di fare affidamento al solo estratto conto dell’impresa per tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione; - maggiori difficoltà per l’attività di vigilanza. |
È stata preferita l’opzione a), la quale permette al contraente di ricevere - per il tramite dell’estratto conto annuale dell’impresa - un’unica informativa periodica completa anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione, i quali sono riportati all’interno di un documento unico di rendicontazione annuale, con evidenza specifica e separata rispetto a tutti gli altri costi e spese.
Tale opzione favorisce la semplificazione dell’informativa concernente i costi e gli oneri dei prodotti di investimento assicurativi, facilitando l’applicazione delle numerose disposizioni
normative da parte degli operatori del mercato ed evitando la duplicazione delle informazioni fornite ai clienti con riferimento agli IBIP dopo la conclusione del contratto.
Il documento unico di rendicontazione, redatto dall’impresa raccogliendo dagli intermediari tutte le informazioni concernenti i costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione, è utilizzabile anche al fine dell’adempimento degli obblighi informativi richiesti ai distributori degli IBIP dall’articolo 121-sexies, comma 2, del CAP.
Il Regolamento n. 41/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
7. Analisi di impatto e relative scelte opzionali
Con riferimento alle decisioni regolamentari principali elaborate e valutate, sono di seguito indicate le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento di costi evitabili, della tutela del consumatore, dell’efficacia dell’azione di vigilanza e delle osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione.
a. Disciplina degli incentivi
Opzione regolamentare | Principali aspetti positivi | Principali criticità |
a) non integrare a livello regolamentare la disciplina in materia di incentivi già prevista dall’articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359. | - nessun onere aggiuntivo per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi rispetto a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/2359 | - incoerenza con quanto previsto dall’articolo 121- sexies, comma 5, del CAP - disallineamento tra le regole sugli incentivi applicate dagli intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa a svantaggio dei contraenti - maggiori difficoltà nell’attività di vigilanza |
b) integrare la disciplina del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 estendendo agli IBIP la normativa MiFID II di primo e secondo livello in materia di incentivi. | - coerenza con quanto previsto dall’articolo 121- sexies, comma 5, del CAP; - innalzamento del livello della qualità della distribuzione assicurativa; - totale allineamento alla disciplina MiFID II in materia di incentivi, a vantaggio dell’uniformità nella distribuzione di IBIP da parte di tutti gli intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa; | - mancata considerazione delle peculiarità della distribuzione assicurativa - nuovi oneri per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi |
- agevolazione dell’attività di vigilanza; - maggiore tutela per i contraenti in termini di disclosure. | ||
c) integrare la disciplina del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 estendendo agli IBIP la normativa MiFID II di primo e secondo livello tenendo conto delle peculiarità assicurative (no rinvio diretto, evitare che gli accordi distributivi rientrino nella definizione di stretto legame), e con una tempistica che assicuri alle imprese e agli intermediari di disporre di un congruo termine di adeguamento. | - coerenza con quanto previsto dall’articolo 121- sexies, comma 5, del CAP; - innalzamento del livello della qualità della distribuzione assicurativa; - considerazione delle peculiarità della distribuzione assicurativa (in particolare agenziale); - agevolazione dell’attività di vigilanza; - maggiore tutela per i contraenti in termini di disclosure. | - ritardato allineamento totale nella disciplina relativa agli incentivi con riferimento agli IBIP distribuiti da tutti gli intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa; - nuovi oneri per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi. |
È stata preferita l’opzione c) in quanto favorisce l’allineamento alla disciplina MiFID II in materia di incentivi, innalza il livello di tutela a favore dei contraenti e tenuto conto delle peculiarità della distribuzione assicurativa, introduce un percorso più lungo di adeguamento
Nello specifico, fermo il principio introdotto dalla disciplina XXXXX XX secondo cui la legittimità degli incentivi è subordinata al rispetto di condizioni analoghe a quelle richieste dall’articolo 11, par. 2, della direttiva XxXXX XX, le imprese e gli intermediari dovranno garantire il rispetto della normativa a partire dal 31 marzo 2022. Inoltre è stato previsto che la nozione di stretti legami non includa i rapporti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii), punto 4: in tal modo gli accordi distributivi da soli non sono idonei a qualificare l’esistenza di uno stretto legame.
È altresì esteso l’obbligo di comunicazione dell’importo percepito dall’intermediario previsto dalla direttiva MiFID II. Tale disposizione integra la disciplina prevista dal CAP in materia di comunicazione dell’importo percepito dall’intermediario, limitata nel Codice alle sole remunerazioni corrisposte dal cliente.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
b. Relazione sulle reti
Opzioni | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
a) non modificare la relazione sulle reti attribuendo maggiori compiti alle funzioni di controllo interno. | - nessun ulteriore onere per i soggetti vigilati; - autonomia organizzativa delle imprese. | - mancata integrazione con le verifiche in materia di POG; - disomogeneità delle relazioni delle imprese. |
b) modificare la relazione sulle reti attribuendo maggiori compiti alle funzioni di controllo interno e integrandola con i nuovi compiti in materia di POG. | - allineamento con la normativa POG; - coordinamento con la relazione della funzione compliance prevista dal Reg. IVASS n. 38/2018; - maggiore responsabilizzazione della funzione di compliance in linea con il Regolamento n. 38/2018. | - ulteriore onere per i soggetti vigilati; - minore autonomia organizzativa delle imprese. |
È stata preferita l’opzione b), in quanto consente di assicurare che i controlli sulla rete distributiva siano effettuati anche al fine di verificare il rispetto da parte dei distributori dei requisiti di governo dei prodotti assicurativi (POG).
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
c. Vendita abbinata
Opzione regolamentare | Principali aspetti positivi | Principali criticità |
a) non introdurre alcuna disposizione in materia di vendita abbinata ulteriore a quella prevista dal CAP. | - nessun nuovo onere per i soggetti vigilati. | - mancanza di elementi valutati necessari per addivenire ad una decisione informata in caso di vendita di pacchetti. |
b) introdurre ulteriori oneri informativi in caso di vendita abbinata in modo da comprendere le diverse componenti, anche in termini di costo. | - omogeneizzazione rispetto all’informazione richiesta dalla disciplina MIFID II in caso di vendita abbinata; - maggiore elementi valutati per valutare l’opportunità e la convenienza dell’acquisto separato o del pacchetto. | - maggiori oneri per i soggetti vigilati. |
È stata preferita l’opzione b), in quanto favorisce maggiore consapevolezza delle caratteristiche del prodotto da parte della clientela.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.