Contract
Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani e gatti randagi catturati sul territorio comunale avente durata di un anno rinnovabile per un ulteriore anno.
ART. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura in un canile rifugio per i cani randagi e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie comprensivo dell'assistenza veterinaria e del pronto soccorso veterinario, sugli animali ritrovati sul territorio del Comune di Nettuno.
L'appalto è costituito da un lotto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., meglio descritto al successivo art. 7.
Detto appalto è motivato dal fatto che il Comune di Nettuno non dispone di strutture idonee e personale per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela di cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento di tale servizio a terzi che dispongano di tali strutture.
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto della legge quadro n. 281 del 14.8.1991, della legge regionale del Lazio n. 34/97, della Delibera Regionale 43/10 e ss.mm.ii., tenendo altresì conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
I dati, relativi all'andamento storico del servizio in oggetto, testimoniano una necessità di ospitalità dei cani randagi presenti sul territorio comunale tendenzialmente in crescita. Questa tendenza porta a costi esorbitanti, soprattutto se relazionati ad una situazione che vede i cani, di fatto, condannati a vivere in gabbia per tutta la loro restante vita.
Per tale motivo il soggetto appaltatore, di seguito Amministrazione, ha intenzione di potenziare la prassi delle adozioni dei cani randagi ospitati per far si che il numero dei cani annualmente ricoverati non ecceda la media dell’anno 2019: 75 unità (Canile Rifugio) e 10 unità (Canile Sanitario).
In virtù dell'intenzione citata, la soglia dei cani ospitati quotidianamente nella struttura viene stabilita nel numero di 85 (ottantacinque) unità, quale somma tra il numero dei animali ospitati [si considera che il numero dei animali attualmente già presenti in ricoveri andrà diminuendo nel tempo], le future catture e l'incremento delle adozioni.
Ciò comporta che l'aggiudicatario avrà diritto ad un compenso calcolato sul numero degli animali.
Le modalità d'esecuzione e le obbligazioni a carico dell'appaltatore sono disciplinate nei successivi articoli del presente capitolato.
Art. 2 - Durata del servizio, importo presunto dell’appalto ed adeguamento del prezzo
L’appalto avrà la durata certa di un anno rinnovabile per un ulteriore anno a decorrere dalla data presunta del 01/09/2020 e comunque dalla data di consegna del servizio.
La durata del contratto, nel corso della sua esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
In tal caso il contraente è obbligato e tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’importo dell’appalto posto a base di gara, per la durata contrattuale certa di un anno è stimato ad
€ 158.336,90 = (centocinquantottomilatrecentotrentasei/90) oltre I.V.A. di legge (quando dovuta), suddiviso come indicato al seguente art.7 .
Le prestazioni, oggetto del presente servizio, saranno valutate con i prezzi unitari indicati al seguente art.7, ai quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto.
L'appaltatore non potrà chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco illustrato all'art.7, ferme restando comunque le disposizioni stabilite dal D.Lgsl.n°. 50/2016.
Non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente non è stato redatto Il D.U.V.R.I.
Art. 3 - Requisiti per partecipazione alla gara
L'aggiudicatario ha l'obbligo di avere la piena disponibilità di un canile dotato:
a. possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria del servizio dell'A.S.L. di appartenenza della struttura presso cui sarà svolto lo stesso servizio, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico).
La struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, dovrà essere localizzata ad una distanza massima di 50 km dal Comune di Nettuno ed all’interno del territorio dell’ASL Roma 6 in modo da garantire un servizio adeguato, in piena efficienza ed efficacia, per tutti gli animali provenienti dal nostro territorio (nel numero attualmente previsto come indicato nel singolo lotto).
b. disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio e sanitario, come previsto dalla normativa vigente;
c. disponibilità di un ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell'ASL competente che effettuerà la vigilanza veterinaria;
d. apposita convezione con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo; sarà cura della stessa ditta aggiudicatrice provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico;
e. apposita convezione con struttura veterinaria che disponga di tutte le attrezzature e professionalità per poter praticare il servizio di pronto soccorso veterinario 24 ore su 24, effettuare interventi chirurgici e ricoverare eventualmente i cani e gatti per il tempo necessario;
All'aggiudicatario, per lo svolgimento del servizio cui trattasi, è inoltre richiesto il trasferimento, a propria cura e spesa, di tutti gli animali attualmente ricoverati presso la "Pensione per Cani Alba Dog srl” sita in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), all’atto dell’effettivo spostamento.
ART. 4 - Fruitori della struttura
Possono usufruire della struttura:
1. cani per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo recuperati sul territorio dei Comune di Nettuno, tali animali verranno consegnati dagli Operatori della struttura sanità animale dell'Azienda ASL o eccezionalmente dalle Guardie Zoofile;
2. cani e gatti detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;
3. cani di coloro che non intendano o non possano più detenere l'animale non trovando per essi adeguata sistemazione. Tali animali saranno consegnati al canile dai proprietari previo nullaosta del Responsabile dell'Ufficio competente del comune. L'aggiudicatario dovrà inviare alla struttura sanità animale i dati dell'animale;
4. cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione della competente struttura dell'ASL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti individuando nella struttura uno spazio dedicato. Terminato il periodo di osservazione, nel caso in cui l'animale sia restituito al proprietario, l'aggiudicatario dovrà procedere al recupero del costo sostenuto per il mantenimento e la cura dell'animale. Nel caso di rinuncia definitiva di proprietà l'aggiudicatario prenderà in consegna l'animale previa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 vistata dall'ufficio comunale competente;
5. cani di proprietà non detenibili temporaneamente dai residenti nel Comune di Nettuno o per cause di forza maggiore, previo nulla osta dell'Ufficio del Comune. Concordata la restituzione dell'animale al proprietario o a persona di sua fiducia, l'aggiudicatario provvederà al recupero delle spese sostenute dal momento dell'ingresso del cane nel canile, l'aggiudicatario invierà mensilmente all'ufficio comunale competente elenco nominativo di coloro che hanno usufruito del servizio: in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall'importo dovuto quale compenso. Nel caso in cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, l'aggiudicatario farà compilare apposita dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario dell'animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia sociale (ISEE ex D. Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistarsi dall'Ufficio competente del Comune che potrà provvedere con oneri a carico dello stesso;
6. cani catturati e/o ritrovati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari: l'aggiudicatario, dopo aver ricevuto dalla ASL, cui compete la gestione dell'anagrafe canina, i dati utili per l'identificazione del proprietario, provvederà ad avvisare il proprietario dell'animale nel più breve tempo possibile, se non altrimenti contattabile, con lettera raccomandata A/R affinché il medesimo possa ritirare il cane nel minor tempo possibile. I cani di proprietà non iscritti all'anagrafe canina, devono essere restituiti al proprietario dopo microchippatura a carico del proprietario. Il costo per l'eventuale cattura, il mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono a totale carico del proprietario. L'aggiudicatario provvederà al recupero delle spese sostenute dal momento dell'ingresso del cane nel canile; l'aggiudicatario invierà mensilmente all'ufficio comunale competente elenco nominativo di coloro che hanno usufruito del servizio: in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall'importo dovuto quale corrispettivo. Nel caso in cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, l'aggiudicatario farà compilare apposita dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario dell'animale dovrà dichiarare la
propria situazione economica secondo le norme in materia sociale (ISEE ex D. Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistarsi dall'Ufficio competente del Comune che potrà provvedere con oneri a carico dello stesso;
7. gatti liberi non di proprietà, feriti, traumatizzati o malati, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie, provenienti da colonie feline. Esclusivamente per il periodo in cui l'animale è ferito o traumatizzato saranno riconosciute le spese, dopodichè si procederà al rientro del felino nella colonia felina di appartenenza.
ART. 5 - Descrizione del servizio
5.1 Canile rifugio
Servizio di ricovero, mantenimento e cura diretto a cani randagi da ospitare presso il proprio canile rifugio.
Rientrano nel servizio di canile rifugio le seguenti attività:
1. ricovero dei cani entro idonei rifugi coperti aventi a disposizione un’area esterna facilmente fruibile ed adeguatamente recintata. Tali rifugi coperti hanno dimensioni, consistenza e finitura rispondenti alle vigenti normative e comunque appropriate, secondo il parere del Servizio veterinario competente, al numero dei cani in ognuno di essi ospitato;
2. messa adisposizione degli animali ospitati, di due strutture aventi vani utili, servizi igienici e di supporto, arredi ed attrezzature tali da poter effettuare le visite mediche, i controlli e i disbrighi burocratici/amministrativi, nonché ogni altra attività tipica di un canile rifugio;
3. assistenza sistematica medica dei cani ricoverati, mediante veterinario individuato quale responsabile sanitario o personale di supporto, individuato dall’Impresa, il quale redigerà un piano sanitario annuale adeguato alle esigenze della struttura da trasmettere all’Azienda USL competente per le valutazioni. Per ogni cane presente all’interno della struttura verrà altresì redatta una cartella clinica conforme all’allegato A1 della Direttiva n.43/2010 della Regione Lazio;
4. quotidiana assistenza e pulizia dei cani ricoverati nei vari rifugi, mediante idoneo personale di servizio e tramite l’impiego del materiale necessario.
Tutte le sopra descritte attività dovranno riguardare il complesso dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Nettuno che saranno successivamente catturati.
Il Comune non potrà inviare a diverso canile rifugio i cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale, salvo che l’Impresa non comunichi formalmente il raggiungimento della capienza massima prevista e/o eventuali altri impedimenti ostativi.
In caso di chiusura o blocco temporaneo delle entrate nel canile sanitario e/o rifugio, per qualsiasi motivo, sarà cura della società affidataria del servizio trovare una struttura sostitutiva con pari requisiti, facendosi carico di tutte le spese per gli eventuali trasferimenti.
l’Impresa dovrà provvedere:
1. all’affidamento in custodia presso la struttura di cani randagi di qualsiasi taglia fino alla saturazione dei posti disponibili;
2. al mantenimento in vita degli animali in condizioni igienico- sanitarie soddisfacenti;
3. alla somministrazione di medicinali secondo le prescrizioni del proprio veterinario e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie;
4. a fornire un’idonea area destinata alle operazioni di sgambamento e socializzazione degli animali ospitati che sarà gestita direttamente da volontari indicati dal Comune;
5. a redigere, per ogni cane ospite del canile, un verbale di affidamento conforme all’allegato A2 della Direttiva n.43/2010 della Regione Lazio;
6. a detenere un registro di carico e scarico nuovi ingressi di animali ed uscita per morte o affidamento (anche su supporto informatico) sempre aggiornato e a disposizione delle autorità competenti. La struttura canile rifugio dovrà essere infatti dotata di uffici amministrativi che regolarizzano il flusso dei dati provenienti dagli Enti sia in entrata che in uscita e di un sistema informatico per la tracciabilità di tutti gli ospiti presenti e dispone dei prescritti registri;
7. a segnalare in modo puntuale, ogni decesso o affidamento di animale all’Amministrazione Comunale;
8. alle operazioni di pulizia quotidiana e, se del caso, di disinfezione. Nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuno agli animali presenti;
9. alla corretta alimentazione quotidiana di tutti gli animali ricoverati, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico-sanitario che gestionale, nonché ad assicurare che l’acqua dell’abbeverata sia sempre disponibile;
10. al divieto di ricovero nel medesimo box di animali di diverso sesso che non siano stati sottoposti ad intervento di sterilizzazione. I gruppi dei cani ricoverati nei rispettivi box verranno comunque formati compatibilmente con le loro caratteristiche di taglia, razza, aggressività e caratteriali;
11. alla collaborazione di associazioni animaliste per promuovere ed agevolare la pratica dell’affidamento dei cani ricoverati in regime di canile rifugio, programmando orari di accesso e visite guidate per il pubblico. La struttura canile rifugio deve prevedere l’accesso al canile:
• per il pubblico, 3 giorni la settimana per 4 ore al giorno;
• ai volontari appartenenti ad associazioni animaliste riconosciute dalla Regione Lazio iscritte ad apposito albo regionale e previamente autorizzate, per 6 giorni la settimana e per 4 ore al giorno, con chiusura nei giorni festivi, al fine di attivare procedure tese a rintracciare il proprietario, incentivare le adozioni e compatibilità, nonché attività di sgambamento e socializzazione;
12. a fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;
13. alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dall’Impresa per la custodia del cane;
14. a comunicare al Comune con apposita relazione annuale il numero dei cani introdotti, di quelli presenti, deceduti o affidati.
5.2 Canile sanitario
Il Comune di Nettuno affiderà all’Impresa lo svolgimento del servizio di ricovero e mantenimento, per il periodo di osservazione sanitaria come previsto dall’art.3 comma 1 della L.R. 34/97, dei cani e gatti catturati dal servizio veterinario dell’Azienda ASL sul territorio del Comune di Nettuno, nonché dei cani e dei gatti, anche di proprietà, oggetto di sequestro da parte di pubbliche autorità.
Rientrano nei servizi del canile sanitario le seguenti attività:
1. ricovero dei cani entro box singoli completamente coperti, pavimentati e maiolicati, muniti di pedana, abbeveratoio e ciotola inox per ogni animale, aventi a disposizione un’area esterna facilmente fruibile ed adeguatamente recintata;
2. messa a disposizione degli animali ospitati di due strutture aventi vani utili, servizi igienici e di supporto, arredi ed attrezzature tali da poter effettuare le visite mediche, i controlli e disbrighi burocratici/amministrativi;
3. quotidiana assistenza e pulizia dei cani ricoverati nei vari rifugi, mediante idoneo personale di servizio e tramite l’impiego del materiale necessari;
4. messa a disposizione del locale ambulatorio di primo soccorso per effettuare:
• segnalamento ed identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio;
• esame clinico all’ingresso;
• trattamenti antiparassitari (interni ed esterni) e vaccinazioni;
• esami di laboratorio finalizzati al controllo ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonistico in particolare della Leishmaniosi canina;
• sterilizzazione degli animali ricoverati;
• interventi di Primo Soccorso, emergenze ed urgenze, atti alla stabilizzazione dell’animale;
• l’ambulatorio veterinario di Primo Soccorso presente nella struttura viene altresì concesso in uso al Comune, esclusivamente per mezzo del personale Medico Veterinario dell’Azienda ASL per effettuare:
A. sterilizzazioni di cani e gatti appartenenti ai cittadini meno abbienti residenti nel territorio comunale, previa autorizzazione del Comune da inoltrare al servizio veterinario dell’Azienda ASL;
B. sterilizzazione dei gatti randagi appartenenti alle colonie feline accreditate al Comune e regolarmente registrate al servizio veterinario dell’Azienda ASL.
Tutte le sopra descritte attività dovranno riguardare il complesso dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Nettuno.
Il Comune non potrà inviare a diverso canile sanitario i cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale, salvo che l’Impresa non comunichi formalmente il raggiungimento della capienza massima prevista e/o eventuali altri impedimenti ostativi.
In caso di chiusura o blocco temporaneo delle entrate nel canile sanitario per qualsiasi motivo, sarà cura della società affidataria del servizio trovare una struttura sostitutiva con pari requisiti, facendosi carico di tutte le spese per gli eventuali trasferimenti.
L’Impresa dovrà provvedere:
1. ad accettare ed effettuare il ricovero presso la propria struttura-canile sanitario nelle 24 ore giornaliere comprese quelle festive, di cani e gatti accalappiati dall’Azienda ASL Servizio Veterinario sul territorio del Comune per la loro custodia sanitaria;
2. alla somministrazione dei medicinali e delle terapie secondo le prescrizioni del servizio Veterinario collaborando con il personale della Azienda ASL;
3. a redigere, per ogni cane ospite del canile, un verbale di affidamento conforme all’allegato A2 della direttiva n.43/2010 della Regione Lazio;
4. a detenere un registro di carico e scarico dei nuovi ingressi di animali ed uscita per morte o affidamento (anche su supporto informatico) sempre aggiornato e a disposizione delle autorità competenti. La struttura canile sanitario dovrà essere dotata di uffici amministrativi che regolarizzano il flusso dei dati provenienti dagli Enti sia in entrata che in uscita e di un sistema informatico per la tracciabilità di tutti gli ospiti presenti e dispone dei prescritti registri;
5. a segnalare, in modo puntuale, ogni decesso o affidamento di animale all’Amministrazione Comunale;
6. alle operazioni di pulizia quotidiana e, se del caso, di disinfezione nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuno agli animali presenti;
7. alla corretta alimentazione quotidiana di tutti gli animali ricoverati, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico-sanitario che gestionale, nonché ad assicurare che l’acqua dell’abbeverata sia sempre disponibile;
8. a fornire il supporto per diagnosi e consulti specialistici in situazioni di emergenza veterinaria che verranno corrisposti con il medesimo ribasso offerto in sede di gara;
9. a fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;
10. alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dall’Impresa per la custodia del cane;
11. a comunicare al Comune con apposita relazione annuale il numero dei cani introdotti, di quelli presenti, deceduti o affidati.
ART. 7- lotto ed importi
Il servizio è articolato in n. 1 lotto (A), ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il lotto comprende il servizio di canile rifugio e canile sanitario che sono distinti per numero presunto di cani e gatti ospitati.
La seguente tabella riporta la descrizione del lotto e gli importi complessivi presunti sono quantificati esclusa iva per un anno.
Canile Rifugio | € | 123.187,50 |
Canile Sanitario | € | 25.550,00 |
Ambulatorio veterinario primo soccorso | € | 5.999,40 |
incenerimento e stoccaggio | € | 3.600,00 |
€ | 158.336,90 |
Il numero dei cani e dei gatti è un dato del tutto indicativo e non costituisce obbligo per l'A.C. Il corrispettivo è calcolato su ciascuna unità ospitata e rendicontata.
La seguente tabella riporta la descrizione del lotto e la presenza stimata.
Lotto | Descrizione | n. animali |
A | Canile Rifugio | 75 |
Canile Sanitario | 10 | |
Totale | 85 |
Elenco prezzi da corrispondere all'appaltatore
L'amministrazione, riconoscerà all'appaltatore, per il presente servizio regolarmente svolto e conseguentemente fatturato, i prezzi di seguito riportati, dai quali sarà dedotto il ribasso d'asta offerto ed aggiunta l'imposta di legge se dovuta.
Tali prezzi s'intendono fissi ed invariabili, per qualsiasi ragione imprevista ed imprevedibile, anche quando ciò sia determinato da causa di forza maggiore e s'intendono quindi accettate dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Al fine di usufruire dei servizi di cui all’art. 5.2 lettera A e B per il Canile sanitario verrà corrisposto dal Comune all’Impresa con cadenza mensile un ulteriore corrispettivo di € 0,010 oltre iva moltiplicato per il numero di abitanti residenti nel Comune che, da dati ISTAT del 01/01/2019, risultano essere n. 49.995.
Prezzi unitari
I prezzi unitari per il lotto ai quali applicare il ribasso d'asta, sono i seguenti:
Prezzo giornaliero per animale nel Canile Rifugio | Prezzo giornaliero per animale nel Canile Sanitario |
€ 4,50 | € 7,00 |
La percentuale di ribasso indicata nell'offerta, verrà applicata al prezzo giornaliero per singolo animale, come indicato nel soprastante prospetto.
ART. 8 - Procedura di aggiudicazione dell'appalto
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta articolata in un lotto e con applicazione del
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.
ART. 9 - Responsabile del coordinamento tecnico
L'aggiudicatario si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.
ART. 10 - Vigilanza e controlli sul servizio
Resta nella piena facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla competente struttura ASL e, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.
Alla stessa Amministrazione è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'appaltatore.
La vigilanza del committente si estende a tutte le prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi degli articolo 1 e seguenti del presente capitolato.
Qualora il committente accerti, in sede di verifica e controllo violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, in vista dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.
L'incaricato della Stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterranno opportuno, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore; si prevede di norma una visita di controllo ogni mese e comunque ogni qual volta l'Amministrazione lo ritenga necessario.
Nel caso di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, l'Amministrazione comunale avrà la piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con modalità e conseguenze di cui al seguente art.17.
ART. 11 - Cessione del contratto e subappalto
Il contratto che si andrà a stipulare in applicazione del presente capitolato speciale non può essere ceduto, a pena di nullità, essendo tenuto l'aggiudicatario ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto stesso.
In deroga al generale divieto di cessione, nel caso di cessione d'azienda ovvero di trasformazioni e fusioni relative all'impresa dell'appaltatore, il cessionario ovvero l'imprenditore risultante dalla trasformazione o fusione possono subentrare nel contratto in corso con l'Ente committente, qualora quest'ultimo vi consenta.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
La violazione del presente divieto comporterà la risoluzione del contratto per fatto addebitabile all'appaltatore con conseguente escussione della garanzia fidejussoria e fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
ART. 12 - Cauzione definitiva
L'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, prima della stipula del contratto.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra, nei termini stabiliti dall'Amministrazione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; secondo quanto previsto dall'art.103 dl D.Lgs.n°.50/2016.
La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto. La cauzione definitiva potrà essere effettuata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959 o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del X.xx L.vo 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.
L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Qualora per ragioni d'urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva prescritta dal presente articolo al momento della consegna.
Detta cauzione, sarà svincolata e cesserà di avere effetto secondo quanto disposto dai commi 5 dell'art.133 del D.Lgsl.n°.50/2016.
ART. 13 - Inadempienze e penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'importo totale del servizio da erogare in quel giorno dall'aggiudicataria.
Sono altresì considerate inadempienze per le quali verrà applicata una penale di euro 300,00, le seguenti:
• mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo sui movimenti dei randagi recuperati;
• mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;
• mancato intervento medico sanitario su cani e gatti appena catturati o già ospiti della struttura, compreso il mancato inserimento del microchip da parte dell'ASL competente. L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario, che ha facoltà di presentare nei successivi 10 (dieci) giorni le proprie contro-deduzioni ed il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l'applicazione delle penali dovrà essere preventivamente portata a conoscenza dell'Appaltatore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C..
L'applicazione della penalità, potrà avvenire mediante addebito dell'importo corrispondente in sede di prima liquidazione successiva, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata; in quest'ultimo caso, l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della garanzia presentata, per un importo corrispondente alla penale escussa, pena in difetto la risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui al comma 1 e nei termini ivi previsti, dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato.
ART. 14 - Esonero di responsabilità ed assicurazione R.C.T./O.
La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze
comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.
La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
E' richiesta comunque la stipulazione da parte dell'impresa aggiudicataria di una polizza assicurativa relativa ai rischi di “responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera”, con un massimale minimo per sinistro di € 1.500.000,00=, per persona di € 1.000.000,00=, per cose di € 500.000,00= ed una validità pari alla durata del presente contratto, presso una primaria Compagnia d'Assicurazione autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica.
Copia conforme all'originale di tale polizza dovrà essere consegnata al Settore richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente appaltante e dei propri dipendenti.
Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice.
ART. 15 - Modalità di pagamento del servizio
Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato con rate mensili posticipate, da corrispondersi all'Appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del protocollo generale del Comune, relativamente al servizio effettuato nel periodo di riferimento delle fatture, previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva della Ditta (DURC regolare).
Ritardi del pagamento oltre tale termine, comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nei pagamenti non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, che è tenuta a continuare il servizio fino alla scadenza prevista dal contratto.
Per quanto riguarda le categoria A) e B) di cui al precedente art.7, i corrispettivi saranno riconosciuti all'aggiudicatario in ragione del numero di animali effettivamente ospitati sulla base del ribasso offerto in gara applicato al costo unitario giornaliero per animale, secondo quanto indicato all'art. 7 del presente capitolato d'oneri.
Al fine di usufruire dei servizi di cui all’art. 5.2 lettera A e B per il Canile sanitario verrà corrisposto dal Comune all’Impresa con cadenza mensile un ulteriore corrispettivo di € 0,010 oltre iva moltiplicato per il numero di abitanti residenti nel Comune che, da dati ISTAT del 01/01/2019, risultano essere n. 49.995.
L'aggiudicatario dovrà produrre entro i primi dieci (10) giorni di ogni mese, regolare fattura ai sensi di legge con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero cani, giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria.
Andrà indicata nella fattura di cui sopra, un'apposita voce con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero di animali, giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria.
Ogni fattura inviata, dovrà riportare il codice CIG relativo all'appalto.
La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità dell'espletamento del servizio da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale e vistata con apposita attestazione circa l'avvenuta effettuazione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii..
La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comma 9 bis, della citata legge, sarà causa di risoluzione del contratto.
ART.16 - Oneri per la sicurezza - prevenzione infortuni - retribuzioni contrattuali, oneri sociali ed oneri assicurativi
Si fa presente che per la ditta appaltatrice corre l'obbligo di operare nel rispetto della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro: il D.P.R. 27 aprile 1955 n°.547 ed i suoi successivi aggiornamenti, il X.Xxxx.19 settembre 1994 n°.626, il D.Lgsl.09 aprile 2008 n°.81 e ss.mm.ii.; dovrà inoltre rispettare tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale.
Tale importo viene ritenuto congruo per la tipologia del servizio di cui trattasi e non è soggetto al ribasso d'asta.
L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile all'attività svolta, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa appaltatrice si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi.
Qualora si verificasse un'ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, si applica l'art. 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile L'Appaltatore stesso si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.) nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro.
E' tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto, contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.), in conformità alle vigenti norme in materia nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
Altresì il personale non dipendente che svolga a vario titolo la propria attività all'interno della struttura (volontari od occasionali prestatori d'opera) dovrà essere preventivamente formato ed in
possesso delle necessarie abilitazioni professionali per le prestazioni specifiche che vengono richieste per lo svolgimento del servizio, nonché sia coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni.
Nel caso venga emesso dallo Sportello Unico Previdenziale un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzia un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza; si applica a tal fine l’art. 4 - comma 2 - del DPR 207/2010.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall’Amministrazione, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 17 - Risoluzione del contratto
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa, con immediato incameramento della garanzia fidejussoria prestata e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni o spese, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata R/R o P.E.C., nei seguenti casi:
• interruzione del servizio senza giusta causa;
• inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato d'appalto;
• intervenuta inidoneità dell'aggiudicataria, accertata dagli organi competenti ai sensi di legge;
• concessione di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
• mancata realizzazione delle attività previste ed applicazione della relativa penale;
• nel caso di comportamenti configuranti comunque colpa grave a carico dell'appaltatore elencati negli articoli del presente capitolato, nonché nelle ulteriori ipotesi di legge.
Sono inoltre fatte salve, le ulteriori specifiche cause di risoluzione del contratto espressamente previste dal presente capitolato con applicazione alle stesse di quanto stabilito al comma precedente in relazione agli effetti della risoluzione.
Inoltre il contratto si intenderà risolto, escludendo qualsiasi indennizzo od indennità a favore sia dell'Appaltatore, sia degli aventi diritto sui beni del medesimo, nei seguenti casi:
• fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
• revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
• cattiva condotta del servizio mediante falsa dichiarazione;
• frode dell'appaltatore;
• mancata assunzione del Servizio alla data stabilita dal Contratto.
Nei suddetti casi l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore unicamente il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute.
E' fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione stessa per l'eventuale riappalto e per ogni altra spesa contingente, compreso l'incameramento della cauzione definitiva.
ART. 18 - Affidamento del servizio in danno all’appaltatore
Indipendentemente dai precedenti articoli 13 e 17, qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni richieste nel presente capitolato, l’Area Ambiente potrà incaricare altra ditta, previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, dell'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi sostenuti oltre agli eventuali danni arrecati al Comune.
E' possibile ricorrere all'affidamento del servizio in danno all'Appaltatore, previsto al precedente comma, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
ART. 19 - Consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge
Per ragioni d'urgenza, in vista del rispetto dei tempi occorrenti per il ricovero ed il mantenimento degli animali (cani randagi e gatti liberi sottoposti a terapie veterinarie catturati sul territorio comunale) regolati dal presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge all'aggiudicatario anche prima della stipulazione del contratto, previa approvazione dell'aggiudicazione e redazione di apposito verbale da parte della Stazione appaltante.
Nel caso di consegna disciplinata dal presente articolo, dalla data della consegna del "servizio", decorrono i termini per la sua esecuzione; l'aggiudicatario dovrà provvedere in ogni caso al deposito presso i competenti uffici comunali della documentazione dimostrativa dell'avvenuta costituzione della garanzia assicurativa R.C.T. e della cauzione definitiva per l'esecuzione del servizio, ai sensi dei precedenti artt. nn°.12-14, prima che si faccia luogo alla consegna.
Nel caso l'aggiudicatario non dia corso alla consegna nei termini di cui sopra ovvero, non renda possibile la stessa per mancato deposito della prescritta documentazione, previa diffida si procederà alla revoca dell'aggiudicazione in via amministrativa con l'incameramento della cauzione o fidejussione provvisoria prestata, fatti salvi eventuali maggiori danni e con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
Al di fuori del caso previsto dal presente articolo, la consegna avverrà necessariamente alla stipula del contratto con la redazione di apposito verbale da parte della Stazione appaltante.
ART. 20 - Stipulazione del contratto, spese contrattuali ed oneri fiscali
Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto in forma pubblico amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice dei Contratti presentando la documentazione richiesta dal Servizio Contratti.
La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento dell'assenza di cause ostative all'affidamento.
Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento in danno di cui all'articolo precedente, le cui spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.
Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'onere dell'I.V.A. nella percentuale di legge (quando dovuta).
ART. 21 - Controversie e foro competente
Nel caso di controversie, l'aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, in accordo con l'Amministrazione, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.
Per le controversie che non possono essere risolte in via amministrativa sarà competente il foro di Velletri.
ART. 22 - Domicilio legale ed eventuale elezione di domicilio
L'aggiudicatario dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale l'Amministrazione potrà indirizzargli per tutta la durata del contratto avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione potesse occorrere.
Egli, se non residente a Nettuno, dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Nettuno presso la casa comunale e condurre personalmente le prestazioni od eventualmente farsi rappresentare da persona idonea, dandone preventiva comunicazione per iscritto alla firma del contratto. In ogni caso però, l'appaltatore rimane sempre responsabile verso terzi, dell'operato dei suoi dipendenti.
ART. 23 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°.196 e ss.mm.ii., i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Nettuno esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Nettuno.
ART. 24 - Rinvio ad altre norme e disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, oltre che, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
Il Dirigente Area Ambiente
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx